Sentenza 15 gennaio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Roma, sez. II, sentenza 15/01/2026, n. 844 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Roma |
| Numero : | 844 |
| Data del deposito : | 15 gennaio 2026 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 00844/2026 REG.PROV.COLL.
N. 14289/2022 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio
(Sezione Quinta Bis)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 14289 del 2022, proposto da
-OMISSIS-, rappresentato e difeso dall’avvocato Marco Cinetto, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
Ministero dell’Interno, in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentato e difeso dall’Avvocatura Generale dello Stato, domiciliataria ex lege in Roma, Via dei Portoghesi, n. 12;
per l’annullamento
del decreto del-OMISSIS-, con cui Ministero dell’Interno ha rigettato l’istanza di concessione della cittadinanza italiana, presentata ai sensi dell’art. 9, comma 1, lett. f) della l. 5 febbraio 1992, n. 91;
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visto l’atto di costituzione in giudizio del Ministero dell’Interno;
Visti tutti gli atti della causa;
Visto l’art. 87, comma 4-bis, cod. proc. amm.;
Relatore all’udienza straordinaria di smaltimento dell’arretrato del giorno 9 gennaio 2026 la dott.ssa MA CA e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO
Con decreto -OMISSIS- del-OMISSIS-, il Ministero dell’Interno ha rigettato l’istanza di concessione della cittadinanza italiana, presentata in data -OMISSIS- dallo straniero di origine -OMISSIS-, sig. -OMISSIS-, ai sensi dell’art. 9, comma 1, lett. f) della l. 5 febbraio 1992, n. 91, in quanto risultano a suo carico:
- “ -OMISSIS-: sentenza emessa dalla Corte di Appello di -OMISSIS-, irrevocabile il -OMISSIS-, a conferma della sentenza emessa, in data -OMISSIS-, dal Tribunale in composizione monocratica di -OMISSIS-, la Corte di cassazione di Roma rigetta il ricorso, in data -OMISSIS-, per il reato di detenzione illecita di sostanze stupefacenti (commesso il -OMISSIS- in -OMISSIS-) ”;
- “ procedimento penale n. -OMISSIS- per art. 590 bis c.p. (lesioni personali colpose circolazione stradale) ”.
Secondo l’Amministrazione, la condotta del richiedente è indice d’inaffidabilità e di una mancata integrazione nella comunità nazionale.
Avverso il suddetto provvedimento propone ricorso, ritualmente notificato e depositato, il sig. -OMISSIS-, censurandolo per il seguente motivo:
I. Violazione di legge (art. 6, commi 1 e 3, e art. 8, comma 1, L. 91/1992) - eccesso di potere per difetto di istruttoria e di motivazione - contraddittorietà della motivazione e/o tra più atti - ingiustizia manifesta - illegittimità – annullabilità.
Nello specifico, il ricorrente sostiene l’illegittimità del provvedimento impugnato in ragione:
- della risalenza nel tempo della condotta alla base della condanna per detenzione illecita di sostanze stupefacenti e della riabilitazione intervenuta nell’anno -OMISSIS-;
- del carattere non ostativo al rilascio della cittadinanza della condanna per lesioni colpose;
- del mancato apprezzamento delle attuali condizioni lavorative, familiari e d’integrazione sociale.
Resiste al ricorso il Ministero dell’Interno, depositando documentazione.
Con decreto n. -OMISSIS- del -OMISSIS-, è stata rigetta l’istanza di ammissione al beneficio del patrocinio a spese dello Stato.
All’udienza straordinaria del 9 gennaio 2026, svolta in modalità telematica ai sensi dell’art. 87, comma 4 bis c.p.a., la causa è stata posta in decisione.
DIRITTO
Il ricorso è infondato.
Secondo consolidato orientamento giurisprudenziale, da cui il Collegio non ha motivo di discostarsi, “ Nella valutazione articolata che spetta all’amministrazione per concedere o meno la cittadinanza assumono rilievo tutti gli aspetti da cui è possibile desumere l’integrazione del richiedente nella comunità nazionale sotto il profilo della conoscenza e osservanza delle regole giuridiche, civili e culturali che la connotano. Vengono, perciò, in rilievo tutti quegli aspetti che farebbero dello straniero un buon cittadino, quali la perfetta integrazione nel tessuto sociale italiano, l’assenza di precedenti penali, considerazioni di carattere economico e patrimoniale per cui si possa presumere che egli sia in grado di adempiere ai doveri di solidarietà economica e sociale richiesti a tutti i cittadini ” (da ultimo, Consiglio di Stato sez. III, 20 giugno 2024, n. 5516).
Nel caso in esame, ritiene il Collegio che la valutazione svolta dall’Amministrazione non sia manifestamente illogica o irragionevole.
Invero, quanto alla risalenza nel tempo della condotta di detenzione illecita di sostanze stupefacenti, in realtà, l’Amministrazione “ ben può rilevare che nell’ultimo decennio vi sono state condotte penalmente rilevanti (e quindi espressive di una non compiuta integrazione dello straniero nella comunità nazionale), così come può valutare i fatti per periodi ancora maggiori ai dieci anni" (T.A.R. Lazio, sentenza n. 5615/2015) ” (T.A.R. Roma, (Lazio) sez. V, 2 marzo 2023, n. 3528), senza che il giudice possa per ciò solo sconfinare nel merito della scelta adottata dall’Amministrazione.
Il comportamento delittuoso dell’istante, nonostante l’intervenuta riabilitazione, rimane poi valutabile come fatto storico e, quindi, può essere ragionevolmente considerato come indicativo di una personalità non incline al rispetto delle norme penali e delle regole di civile convivenza, e tale da giustificare il diniego di riconoscimento della cittadinanza italiana (cfr., ex plurimis , T.A.R. Roma, (Lazio) sez. V, 27 ottobre 2022, n. 13910).
Riguardo alla rilevanza delle condotte contestate, risultando a carico del ricorrente soltanto una condanna per reato colposo, secondo condiviso e pacifico orientamento giurisprudenziale:
- “ ai fini della concessione della cittadinanza, non si deve tenere conto solamente dei fatti penalmente rilevanti, ma si deve valutare anche l’area della prevenzione dei reati e di qualsivoglia situazione di astratta pericolosità sociale, con accurati apprezzamenti sulla personalità e sulla condotta di vita del naturalizzando, al fine di valutare quale sia la probabilità che questi possa arrecare in futuro pregiudizio alla sicurezza dello Stato (cfr. da ultimo, Consiglio di Stato sez. III, 14/02/2022, n. 1057) ”;
- “ “le risultanze penali ben si possono valutare negativamente sul piano amministrativo, anche a prescindere dagli esiti processuali, in quanto il comportamento non è valutato ai fini dell’irrogazione di una sanzione, bensì al fine di formulare un giudizio sul grado di assimilazione dei valori e sulla futura integrazione” (Cons. St., sez. III, 4684/2023; cfr. n. 1057 del 2022; n. 4122 del 2021; n. 470 del 2021; n. 7036 del 2020; n. 5638 del 2019; n. 802 del 2019 ” (T.A.R. Roma, (Lazio) sez. V, 23 aprile 2025, n. 7941).
In conseguenza, non appare irragionevole che l’Amministrazione abbia tenuto conto della condanna per lesioni colpose nella formulazione di un giudizio globale sull’indole e la personalità del richiedente la concessione della cittadinanza.
In ultimo, riguardo alla mancata valutazione delle condizioni lavorative e familiari del ricorrente, in realtà, l’Amministrazione ha esaustivamente motivato sulle ragioni del diniego, non limitandosi a richiamare le vicende penali che hanno coinvolto il ricorrente, ma esprimendo una valutazione, in concreto, circa la sua inaffidabilità.
In definitiva, per le ragioni esposte, il ricorso deve essere rigettato, rimanendo ferma la facoltà per il ricorrente di reiterare l’istanza di cittadinanza.
Le spese di lite possono essere compensate in ragione delle peculiarità della controversia.
Si conferma la non ammissione del ricorrente al patrocinio a spese dello Stato già disposta con decreto n. -OMISSIS- del -OMISSIS-.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Sezione Quinta Bis), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, così provvede:
- lo rigetta;
- compensa le spese di lite;
- conferma la non ammissione del ricorrente al patrocinio a spese dello Stato.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.
Ritenuto che sussistano i presupposti di cui all’articolo 52, commi 1 e 2, del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, e dell’articolo 10 del Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016, a tutela dei diritti o della dignità della parte interessata, manda alla Segreteria di procedere all’oscuramento delle generalità nonché di qualsiasi altro dato idoneo ad identificare parte ricorrente e ogni soggetto citato in sentenza.
Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 9 gennaio 2026 con l’intervento dei magistrati:
MA AR AV, Presidente FF
Francesco Elefante, Consigliere
MA CA, Primo Referendario, Estensore
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| MA CA | MA AR AV |
IL SEGRETARIO
In caso di diffusione omettere le generalità e gli altri dati identificativi dei soggetti interessati nei termini indicati.