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Sentenza 9 luglio 2025
Sentenza 9 luglio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Catania, sentenza 09/07/2025, n. 3518 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Catania |
| Numero : | 3518 |
| Data del deposito : | 9 luglio 2025 |
Testo completo
N. 8706/2023 R.G.A.C.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI CATANIA
PRIMA SEZIONE CIVILE
composto dai Magistrati:
dott.ssa Sonia Di Gesu Presidente
dott.ssa Eleonora Guarnera Giudice
dott. Davide Capizzello Giudice rel.
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile di primo grado iscritta al n. 8706/2023 R.G.A.C., avente per oggetto:
“Separazione giudiziale”
PROMOSSA DA
nato a [...] il [...], cod. fisc.: , Parte_1 C.F._1
elettivamente domiciliato in Sant'Agata Li Battiati (CT), Via G. De Felice n. 20/A, presso lo studio dell'avv. SCANNALIATO GIOVANNI, che lo rappresenta e difende, giusta procura in atti;
CONTRO
nata a [...] il [...], cod. fisc.: Controparte_1
, elettivamente domiciliata in Catania, V.le R. Sanzio n. 60, presso lo C.F._2
studio dell'avv. TESTAJ GIUSEPPE, che la rappresenta e difende, giusta procura in atti.
1 Con il parere favorevole del Pubblico Ministero
Conclusioni: i procuratori delle parti hanno precisato le conclusioni, riportandosi a quanto dedotto nei propri atti e nei verbali di causa.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
ha chiesto a questo Tribunale di pronunciare la separazione da Parte_1
: ha esposto che le parti si sono sposate a Catania in data 4.6.1983 e Controparte_1
che dall'unione coniugale sono nati i figli in data 01.02.1984, e Persona_1 Persona_2
, in data 02.12.1990, maggiorenni ed economicamente autosufficienti.
[...]
Ha, inoltre, chiesto di pronunciare la addebitabilità della separazione in capo alla resistente.
Si è costituita in giudizio , aderendo alla domanda volta a Controparte_1
pronunciare la separazione dei coniugi, chiedendo il rigetto della domanda di addebito proposta dal ricorrente nei suoi confronti.
Non avendo le parti proposto richieste istruttorie, la causa è stata rinviata per la precisazione delle conclusioni, nel cui contesto entrambe hanno chiesto di pronunciare solamente la separazione personale.
Nel merito, la domanda di separazione è fondata.
Invero, la separazione di fatto tra i coniugi, l'insuccesso del tentativo di conciliazione, la natura delle doglianze esposte e il comportamento mantenuto da entrambe le parti nella conduzione del presente giudizio, sono tutti elementi che comprovano la sussistenza di una situazione tale da rendere intollerabile la prosecuzione della convivenza coniugale.
Va, poi, rilevato che il ricorrente ha abbandonato la domanda volta a riconoscere l'addebito della separazione in capo alla resistente, peraltro contestata dalla resistente.
La natura della causa e la particolarità delle questioni giuridiche affrontate consentono di compensare integralmente tra le parti le spese di giudizio.
P.Q.M.
2 Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni altra domanda, eccezione e conclusione disattesa, così provvede:
pronuncia la separazione personale dei coniugi e Parte_1 CP_1
;
[...]
compensa tra le parti le spese di giudizio.
Così deciso in Catania, nella camera di consiglio del 16 Maggio 2025.
Il Giudice rel. Il Presidente
dott. Davide Capizzello dott.ssa Sonia Di Gesu
3
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI CATANIA
PRIMA SEZIONE CIVILE
composto dai Magistrati:
dott.ssa Sonia Di Gesu Presidente
dott.ssa Eleonora Guarnera Giudice
dott. Davide Capizzello Giudice rel.
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile di primo grado iscritta al n. 8706/2023 R.G.A.C., avente per oggetto:
“Separazione giudiziale”
PROMOSSA DA
nato a [...] il [...], cod. fisc.: , Parte_1 C.F._1
elettivamente domiciliato in Sant'Agata Li Battiati (CT), Via G. De Felice n. 20/A, presso lo studio dell'avv. SCANNALIATO GIOVANNI, che lo rappresenta e difende, giusta procura in atti;
CONTRO
nata a [...] il [...], cod. fisc.: Controparte_1
, elettivamente domiciliata in Catania, V.le R. Sanzio n. 60, presso lo C.F._2
studio dell'avv. TESTAJ GIUSEPPE, che la rappresenta e difende, giusta procura in atti.
1 Con il parere favorevole del Pubblico Ministero
Conclusioni: i procuratori delle parti hanno precisato le conclusioni, riportandosi a quanto dedotto nei propri atti e nei verbali di causa.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
ha chiesto a questo Tribunale di pronunciare la separazione da Parte_1
: ha esposto che le parti si sono sposate a Catania in data 4.6.1983 e Controparte_1
che dall'unione coniugale sono nati i figli in data 01.02.1984, e Persona_1 Persona_2
, in data 02.12.1990, maggiorenni ed economicamente autosufficienti.
[...]
Ha, inoltre, chiesto di pronunciare la addebitabilità della separazione in capo alla resistente.
Si è costituita in giudizio , aderendo alla domanda volta a Controparte_1
pronunciare la separazione dei coniugi, chiedendo il rigetto della domanda di addebito proposta dal ricorrente nei suoi confronti.
Non avendo le parti proposto richieste istruttorie, la causa è stata rinviata per la precisazione delle conclusioni, nel cui contesto entrambe hanno chiesto di pronunciare solamente la separazione personale.
Nel merito, la domanda di separazione è fondata.
Invero, la separazione di fatto tra i coniugi, l'insuccesso del tentativo di conciliazione, la natura delle doglianze esposte e il comportamento mantenuto da entrambe le parti nella conduzione del presente giudizio, sono tutti elementi che comprovano la sussistenza di una situazione tale da rendere intollerabile la prosecuzione della convivenza coniugale.
Va, poi, rilevato che il ricorrente ha abbandonato la domanda volta a riconoscere l'addebito della separazione in capo alla resistente, peraltro contestata dalla resistente.
La natura della causa e la particolarità delle questioni giuridiche affrontate consentono di compensare integralmente tra le parti le spese di giudizio.
P.Q.M.
2 Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni altra domanda, eccezione e conclusione disattesa, così provvede:
pronuncia la separazione personale dei coniugi e Parte_1 CP_1
;
[...]
compensa tra le parti le spese di giudizio.
Così deciso in Catania, nella camera di consiglio del 16 Maggio 2025.
Il Giudice rel. Il Presidente
dott. Davide Capizzello dott.ssa Sonia Di Gesu
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