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Sentenza 12 aprile 2024
Sentenza 12 aprile 2024
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Verona, sentenza 12/04/2024, n. 264 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Verona |
| Numero : | 264 |
| Data del deposito : | 12 aprile 2024 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Verona - Sezione Lavoro, nella persona del Giudice dott.ssa Stefania Del Gais, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa previdenziale promossa con ricorso depositato in data 17.07.2022
DA
, comparsa in causa a mezzo dell'avv. Elena Parte_1
Scandolara per mandato inserito nel fascicolo telematico ed elettivamente domiciliata presso il suo studio in Verona, Via Regaste San Zeno, n. 25
CONTRO
ISPETTORATO TERRITORIALE DEL LAVORO DI VERONA, in persona del direttore dott. , comparso in causa a mezzo dell'avv. Controparte_1
Elena Ferrarello ai sensi dell'art. 6, nono comma, D.lgs n. 150/2011 ed elettivamente domiciliata presso l'Ispettorato Territoriale del Lavoro in Verona, Via Filopanti n. 5
OGGETTO: opposizione ad ordinanza ingiunzione
UDIENZA DI DISCUSSIONE: 12.04.2024
CONCLUSIONI DI PARTE RICORRENTE:
- annullare o dichiarare nulla e/ o revocare l'ordinanza-ingiunzione ivi impugnata, sì come ogni atto presupposto, conseguenziale e/o connesso, in quanto basata su violazione inesistente per i motivi espressi nel retro esteso atto, con ogni conseguente provvedimento;
- fermo quanto sopra, nella denegata e non creduta ipotesi di rigetto del ricorso, applicare la sanzione amministrativa nella misura minima prevista dalla legge, ricorrendone i relativi presupposti.
CONCLUSIONI DI PARTE CONVENUTA: Respingere il ricorso in quanto infondato in fatto e in diritto e per l'effetto confermare l'ordinanza ingiunzione opposte con condanna di parte ricorrente al pagamento delle spese processuali.
1 Motivi della decisione
Con ricorso depositato in data 17.7.2022 la sig.ra Parte_1
proponeva opposizione all'ordinanza ingiunzione n. 598/2022, emessa
Co dall' di Verona e notificata in data 17.6.2022, con cui era stato ingiunto il pagamento della somma di euro 9800,00, a titolo di sanzione amministrativa per la violazione prevista dall'art. 3 del testo coordinato con le modifiche introdotte dalla legge di conversione del D.l. 22.2.2012, n. 12
per aver impiegato, presso il Centro Estetico UDK Benessere & Glamour
di CH IC del quale era titolare, le lavoratrici Per_1
il giorno 8.4.2017 e dall'11.9.2017 al 24.9.2017 e il
[...] CP_3
4.9.2017.
Assumeva che il verbale unico di accertamento e notificazione n. VR
00000/2018-313-03 del 6.4.2018, da cui traeva origine l'ordinanza ingiunzione opposta e in essa richiamato, non era stato notificato alla opponente. Eccepiva la violazione dell'art. 14 della L. 689/81 per essere stata contestata la violazione oltre i termini previsti dalla norma.
Contestava nel merito l'insussistenza dei presupposti delle violazioni contestate e deduceva a tale fine che la sig.ra era Persona_1
stata assunta dal 25.9.2017 con contratto di lavoro a tempo determinato part time che produceva, mentre la sig.ra con contratto di CP_3
lavoro a tempo determinato part time a far data dal 9.9.2018, poi modificato in data 30.10.2018, e infine cessato in data 5.12.2018 per mancato superamento del periodo di prova. Chiedeva, dunque, in via preliminare, l'integrazione del contraddittorio nei confronti del dr.
[...]
e nel merito l'annullamento dell'ordinanza ingiunzione opposta. CP_4
2 Co Si costituiva l di Verona che confermava l'operato degli ispettori anche in ordine al rispetto dei termini previsti dall'art. 14 L. 689/81, contestati da parte opponente, e chiedeva quindi il rigetto del ricorso.
La causa veniva istruita mediante l'assunzione delle prove orali dedotte da entrambe le parti e, all'esito, veniva fissata l'udienza di discussione.
Alla odierna udienza la causa veniva discussa e decisa con motivazioni contestuali.
*
Preliminarmente occorre precisare che la domanda volta all'integrazione del contraddittorio nei confronti del dr , ovvero l'autorizzazione alla CP_4
sua chiamata in causa, non può essere accolta per mancanza di alcuna motivazione.
Nel merito l'opposizione è infondata e deve essere rigettata.
Co Le contestazioni dell attengono esclusivamente al lavoro irregolare delle lavoratrici il giorno 8.4.2017 e nel periodo Persona_1
Co dall'11.9.2017 al 24.9.2017 e il giorno 4.9.2017. L' ha CP_3
precisato di aver limitato esclusivamente a tali giornate le contestazioni in via “prudenziale” e all'esito del più ampio accertamento svolto.
L'accertamento condotto dagli ispettori del lavoro ha avuto origine dalla richiesta di intervento della sig.ra che ha lamentato di Persona_1
aver lavorato presso il Centro Estetico di cui era titolare la sig.ra
[...]
come addetta al ricevimento e al marketing, dall'8 al 25 marzo Parte_1
2017 per 4 ore al giorno per sei giorni alla settimana in assenza di contratto di lavoro e ancora di essere stata assunta dall'11 settembre al 4
ottobre dello stesso anno con le medesime mansioni con contratto a tempo determinato, decorrente però soltanto dal 25 settembre e sottoscritto dopo aver subito un incidente stradale in data 4.10.1017, per il
3 quale era stato necessario il ricovero in ospedale ove aveva dichiarato che al momento del sinistro stava rientrando dal lavoro.
L'accertamento è poi proseguito anche all'esito dell'ulteriore richiesta di intervento della sig.ra , avvenuta nel successivo mese di CP_3
dicembre dello stesso anno, la quale era già stata sentita a sommarie informazioni dagli ispettori quando era ancora dipendente del centro estetico, ma che soltanto nel successivo mese di dicembre, allorquando aveva cessato la propria attività lavorativa, aveva formalizzato la richiesta di intervento, dichiarando di aver iniziato a lavorare presso il centro estetico già dal 4 settembre 2017.
Durante gli accertamenti gli ispettori hanno richiesto e ricevuto dalla sig.ra documentazione utile all'esame della vicenda, che è stata Parte_1
analizzata unitamente alle comunicazioni trasmesse al Centro per l'Impiego per entrambe le lavoratrici nonché al modello emens riferito al centro estetico, hanno poi nuovamente sentito le due lavoratrici richiedenti l'intervento nonché altre persone da loro indicate, e soltanto all'esito hanno redatto in data 6.4.2018 verbale unico di accertamento e notificazione n. VR00000/2018-313-03, la cui notifica alla sig.ra
è avvenuta correttamente in data 23.4.2018 per compiuta Parte_1
giacenza nel pieno rispetto di tutte le formalità previste dalla legge (doc.
Co 17 dell ) e nel rispetto dei termini previsti dalla L. 689/81.
Gli ispettori hanno contestato all'opponente la violazione dell'art. 3 del testo coordinato con le modifiche introdotte dalla legge di conversione del
D.l. 22.2.2012, n. 12, limitatamente alle giornate dell'8.4.2017 e dall'11.9.2017 al 24.9.2017 per e del 4.9.2017 per Persona_1
. CP_3
4 Nel corso dell'istruttoria entrambe le lavoratrici hanno confermato le dichiarazioni rese sia nelle rispettive richieste di intervento sia quelle rese agli ispettori quando sono state sentite a sommarie informazioni.
Quanto alla lavoratrice , la sua presenza al lavoro nelle giornate Per_1
contestate dagli ispettori è stata inoltre confermata dalla teste Tes_1
che in sede di testimonianza resa in giudizio ha confermato le
[...]
C dichiarazioni rese agli ispettori e prodotte dall al doc. n. 10 (riferite in particolare alle giornate 8.4.2017, 22.9.2017 e 29.9.2017), nonché dalla testimonianza resa dalla teste , che ha confermato le CP_3
C dichiarazioni rese agli ispettori e prodotte dall ai doc. n. 5 e 8 (riferite alle giornate dall'11 settembre 2017 fino alla data dell'incidente del 4
ottobre 2017).
Quanto alla lavoratrice le sue dichiarazioni hanno trovato ulteriore CP_3
conferma nella testimonianza resa dalla teste che ha Testimone_2
confermato le circostanze contenute nella mail inviata agli ispettori, nella quale aveva dichiarato di aver effettuato un trattamento estetico il
Co
4.9.2017 con (doc. 11 dell ). CP_3
Per tali motivi, la violazione dell'art. 3 del testo coordinato con le modifiche introdotte dalla legge di conversione del D.l. 22.2.2012, n. 12 di cui all'ordinanza ingiunzione opposta appare correttamente sanzionata e, di conseguenza, l'opposizione deve essere rigettata.
Le spese seguono la soccombenza e si liquidano in dispositivo ai sensi dell'art. 9 legge 149/15 applicando i valori minimi corrispondenti al valore della causa (€ 9.800), diminuiti del venti per cento.
P.Q.M.
Il Tribunale di Verona in funzione di giudice del lavoro, definitivamente pronunciando, ogni contraria e diversa domanda ed eccezione rigettata
5 1) Rigetta l'opposizione e conferma l'ordinanza ingiunzione opposta;
2) Condanna parte opponente al pagamento delle spese di lite che liquida in complessivi euro 2157,60 per compensi, oltre rimborso forfetario al 15% ed oneri di legge se dovuti.
Fissa termine di gg. 60 per il deposito della sentenza.
Verona, 12 aprile 2024
IL GIUDICE
Stefania Del Gais
6
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Verona - Sezione Lavoro, nella persona del Giudice dott.ssa Stefania Del Gais, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa previdenziale promossa con ricorso depositato in data 17.07.2022
DA
, comparsa in causa a mezzo dell'avv. Elena Parte_1
Scandolara per mandato inserito nel fascicolo telematico ed elettivamente domiciliata presso il suo studio in Verona, Via Regaste San Zeno, n. 25
CONTRO
ISPETTORATO TERRITORIALE DEL LAVORO DI VERONA, in persona del direttore dott. , comparso in causa a mezzo dell'avv. Controparte_1
Elena Ferrarello ai sensi dell'art. 6, nono comma, D.lgs n. 150/2011 ed elettivamente domiciliata presso l'Ispettorato Territoriale del Lavoro in Verona, Via Filopanti n. 5
OGGETTO: opposizione ad ordinanza ingiunzione
UDIENZA DI DISCUSSIONE: 12.04.2024
CONCLUSIONI DI PARTE RICORRENTE:
- annullare o dichiarare nulla e/ o revocare l'ordinanza-ingiunzione ivi impugnata, sì come ogni atto presupposto, conseguenziale e/o connesso, in quanto basata su violazione inesistente per i motivi espressi nel retro esteso atto, con ogni conseguente provvedimento;
- fermo quanto sopra, nella denegata e non creduta ipotesi di rigetto del ricorso, applicare la sanzione amministrativa nella misura minima prevista dalla legge, ricorrendone i relativi presupposti.
CONCLUSIONI DI PARTE CONVENUTA: Respingere il ricorso in quanto infondato in fatto e in diritto e per l'effetto confermare l'ordinanza ingiunzione opposte con condanna di parte ricorrente al pagamento delle spese processuali.
1 Motivi della decisione
Con ricorso depositato in data 17.7.2022 la sig.ra Parte_1
proponeva opposizione all'ordinanza ingiunzione n. 598/2022, emessa
Co dall' di Verona e notificata in data 17.6.2022, con cui era stato ingiunto il pagamento della somma di euro 9800,00, a titolo di sanzione amministrativa per la violazione prevista dall'art. 3 del testo coordinato con le modifiche introdotte dalla legge di conversione del D.l. 22.2.2012, n. 12
per aver impiegato, presso il Centro Estetico UDK Benessere & Glamour
di CH IC del quale era titolare, le lavoratrici Per_1
il giorno 8.4.2017 e dall'11.9.2017 al 24.9.2017 e il
[...] CP_3
4.9.2017.
Assumeva che il verbale unico di accertamento e notificazione n. VR
00000/2018-313-03 del 6.4.2018, da cui traeva origine l'ordinanza ingiunzione opposta e in essa richiamato, non era stato notificato alla opponente. Eccepiva la violazione dell'art. 14 della L. 689/81 per essere stata contestata la violazione oltre i termini previsti dalla norma.
Contestava nel merito l'insussistenza dei presupposti delle violazioni contestate e deduceva a tale fine che la sig.ra era Persona_1
stata assunta dal 25.9.2017 con contratto di lavoro a tempo determinato part time che produceva, mentre la sig.ra con contratto di CP_3
lavoro a tempo determinato part time a far data dal 9.9.2018, poi modificato in data 30.10.2018, e infine cessato in data 5.12.2018 per mancato superamento del periodo di prova. Chiedeva, dunque, in via preliminare, l'integrazione del contraddittorio nei confronti del dr.
[...]
e nel merito l'annullamento dell'ordinanza ingiunzione opposta. CP_4
2 Co Si costituiva l di Verona che confermava l'operato degli ispettori anche in ordine al rispetto dei termini previsti dall'art. 14 L. 689/81, contestati da parte opponente, e chiedeva quindi il rigetto del ricorso.
La causa veniva istruita mediante l'assunzione delle prove orali dedotte da entrambe le parti e, all'esito, veniva fissata l'udienza di discussione.
Alla odierna udienza la causa veniva discussa e decisa con motivazioni contestuali.
*
Preliminarmente occorre precisare che la domanda volta all'integrazione del contraddittorio nei confronti del dr , ovvero l'autorizzazione alla CP_4
sua chiamata in causa, non può essere accolta per mancanza di alcuna motivazione.
Nel merito l'opposizione è infondata e deve essere rigettata.
Co Le contestazioni dell attengono esclusivamente al lavoro irregolare delle lavoratrici il giorno 8.4.2017 e nel periodo Persona_1
Co dall'11.9.2017 al 24.9.2017 e il giorno 4.9.2017. L' ha CP_3
precisato di aver limitato esclusivamente a tali giornate le contestazioni in via “prudenziale” e all'esito del più ampio accertamento svolto.
L'accertamento condotto dagli ispettori del lavoro ha avuto origine dalla richiesta di intervento della sig.ra che ha lamentato di Persona_1
aver lavorato presso il Centro Estetico di cui era titolare la sig.ra
[...]
come addetta al ricevimento e al marketing, dall'8 al 25 marzo Parte_1
2017 per 4 ore al giorno per sei giorni alla settimana in assenza di contratto di lavoro e ancora di essere stata assunta dall'11 settembre al 4
ottobre dello stesso anno con le medesime mansioni con contratto a tempo determinato, decorrente però soltanto dal 25 settembre e sottoscritto dopo aver subito un incidente stradale in data 4.10.1017, per il
3 quale era stato necessario il ricovero in ospedale ove aveva dichiarato che al momento del sinistro stava rientrando dal lavoro.
L'accertamento è poi proseguito anche all'esito dell'ulteriore richiesta di intervento della sig.ra , avvenuta nel successivo mese di CP_3
dicembre dello stesso anno, la quale era già stata sentita a sommarie informazioni dagli ispettori quando era ancora dipendente del centro estetico, ma che soltanto nel successivo mese di dicembre, allorquando aveva cessato la propria attività lavorativa, aveva formalizzato la richiesta di intervento, dichiarando di aver iniziato a lavorare presso il centro estetico già dal 4 settembre 2017.
Durante gli accertamenti gli ispettori hanno richiesto e ricevuto dalla sig.ra documentazione utile all'esame della vicenda, che è stata Parte_1
analizzata unitamente alle comunicazioni trasmesse al Centro per l'Impiego per entrambe le lavoratrici nonché al modello emens riferito al centro estetico, hanno poi nuovamente sentito le due lavoratrici richiedenti l'intervento nonché altre persone da loro indicate, e soltanto all'esito hanno redatto in data 6.4.2018 verbale unico di accertamento e notificazione n. VR00000/2018-313-03, la cui notifica alla sig.ra
è avvenuta correttamente in data 23.4.2018 per compiuta Parte_1
giacenza nel pieno rispetto di tutte le formalità previste dalla legge (doc.
Co 17 dell ) e nel rispetto dei termini previsti dalla L. 689/81.
Gli ispettori hanno contestato all'opponente la violazione dell'art. 3 del testo coordinato con le modifiche introdotte dalla legge di conversione del
D.l. 22.2.2012, n. 12, limitatamente alle giornate dell'8.4.2017 e dall'11.9.2017 al 24.9.2017 per e del 4.9.2017 per Persona_1
. CP_3
4 Nel corso dell'istruttoria entrambe le lavoratrici hanno confermato le dichiarazioni rese sia nelle rispettive richieste di intervento sia quelle rese agli ispettori quando sono state sentite a sommarie informazioni.
Quanto alla lavoratrice , la sua presenza al lavoro nelle giornate Per_1
contestate dagli ispettori è stata inoltre confermata dalla teste Tes_1
che in sede di testimonianza resa in giudizio ha confermato le
[...]
C dichiarazioni rese agli ispettori e prodotte dall al doc. n. 10 (riferite in particolare alle giornate 8.4.2017, 22.9.2017 e 29.9.2017), nonché dalla testimonianza resa dalla teste , che ha confermato le CP_3
C dichiarazioni rese agli ispettori e prodotte dall ai doc. n. 5 e 8 (riferite alle giornate dall'11 settembre 2017 fino alla data dell'incidente del 4
ottobre 2017).
Quanto alla lavoratrice le sue dichiarazioni hanno trovato ulteriore CP_3
conferma nella testimonianza resa dalla teste che ha Testimone_2
confermato le circostanze contenute nella mail inviata agli ispettori, nella quale aveva dichiarato di aver effettuato un trattamento estetico il
Co
4.9.2017 con (doc. 11 dell ). CP_3
Per tali motivi, la violazione dell'art. 3 del testo coordinato con le modifiche introdotte dalla legge di conversione del D.l. 22.2.2012, n. 12 di cui all'ordinanza ingiunzione opposta appare correttamente sanzionata e, di conseguenza, l'opposizione deve essere rigettata.
Le spese seguono la soccombenza e si liquidano in dispositivo ai sensi dell'art. 9 legge 149/15 applicando i valori minimi corrispondenti al valore della causa (€ 9.800), diminuiti del venti per cento.
P.Q.M.
Il Tribunale di Verona in funzione di giudice del lavoro, definitivamente pronunciando, ogni contraria e diversa domanda ed eccezione rigettata
5 1) Rigetta l'opposizione e conferma l'ordinanza ingiunzione opposta;
2) Condanna parte opponente al pagamento delle spese di lite che liquida in complessivi euro 2157,60 per compensi, oltre rimborso forfetario al 15% ed oneri di legge se dovuti.
Fissa termine di gg. 60 per il deposito della sentenza.
Verona, 12 aprile 2024
IL GIUDICE
Stefania Del Gais
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