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Sentenza 5 dicembre 2025
Sentenza 5 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Napoli, sentenza 05/12/2025, n. 6287 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Napoli |
| Numero : | 6287 |
| Data del deposito : | 5 dicembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE DI APPELLO DI NAPOLI
SETTIMA SEZIONE CIVILE
così composta
D.ssa AURELIA D'AMBROSIO Presidente est.
Dr.MICHELE MAGLIULO Consigliere
Dr.PAOLO MARIANI Consigliere
riunita in Camera di Consiglio ha emesso la seguente
SENTENZA
nella causa civile n. 3905/2021 Ruolo Generale Civile avente ad oggetto:
appello avverso sentenza n. 450/2021 del Tribunale di Napoli Nord vertente
TRA
Parte_1 (C.F. C.F. 1 ), elettivamente domiciliata in Palma
Campania (NA), alla via Nuova Nola n. 273, presso lo studio dell' Avv. Gaetano
Nunziata, dal quale è rappresentata e difesa, in virtù di procura rilasciata su foglio separato allegato all'atto di appello
APPELLANTE
E
con sede legale in 1 Churchill Place, Londra E14 Controparte_1
5HP, Regno Unito, iscritta al n. 1026167 del Registro delle Società di Inghilterra
e Galles (Companies House), in persona del procuratore speciale Avv. CP_2
[...] , elettivamente domiciliata in Napoli alla via Toledo n. 256, presso lo studio dell'Avv. Lucio Parlato, dal quale è rappresentata e difesa, unitamente agli
Avv.ti Marco Rizzo e Francesca Andrea Cantone, in virtù di procura alle liti rilasciata su foglio separato allegato al ricorso
APPELLATA
CONCLUSIONI
Con le note scritte ex art. 127 ter c.p.c. le parti concludevano riportandosi ai rispettivi atti ed alle conclusioni ivi contenute, chiedendone l'accoglimento. SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Parte_1Con atto di citazione notificato in data 14.02.2019 conveniva in giudizio dinanzi al Tribunale di Napoli Nord la Controparte_3 in persona del legale rappresentante pro tempore, ed esponeva:
-che aveva stipulato in data 11.04.2008 con Eurofiditalia S.p.A. il contratto di finanziamento n. 00667247, mediante cessione del quinto della pensione per un capitale lordo di € 15.240,00 da rimborsare in 120 rate da € 127,00; che al momento della stipula, parte attrice aveva pattuito la corresponsione di una quota interessi pari ad € 2.666,59 corrispondenti ad un T.A.N contrattuale fissato nella misura del 3,95%; che il Tasso Annuo Effettivo Globale (T.A.E.G.) indicato nel contratto era di 16,35%;
che nel periodo in cui il contratto era stato stipulato, il tasso soglia, rilevato trimestralmente da Banca d'Italia ai fini della verifica ai sensi della legge 108/96, era fissato al 15,39% e, pertanto, la pattuizione dei tassi di interessi doveva considerarsi usuraria ai sensi dell'art.644 c.p.;
-che nelle more il contratto di finanziamento era ceduto alla Controparte_3
assumendo per l'effetto la numerazione 31754.
Tanto premesso, parte attrice chiedeva: "accertare e dichiarare, stante quanto premesso in narrativa, la nullità della clausola contrattuale relativa alla pattuizione degli interessi stante il superamento della soglia di usura fissata per il trimestre di riferimento, con la conseguente applicazione della sanzione di cui all'art. 1815 c.c. secondo comma;
per l'effetto di quanto al punto precedente, accertare il diritto dell'istante ad ottenere il rimborso degli interessi corrisposti in sede di esecuzione del contratto, quantificati nella misura di € 1.973,42; per l'effetto di quanto al punto precedente, accertare il diritto dell'istante ad ottenere il rimborso dei costi del credito, commissioni, polizza assicurativa escluse le somme inerenti imposte e tasse corrisposti in sede di esecuzione del contratto, quantificati nella misura di € 3.387,83; per l'effetto, condannare la convenuta società Controparte_1 in persona del legale rappresentante pro tempore, al ""
pagamento della somma complessivamente quantificata in € 5.361,25; condannare la convenuta, al pagamento delle spese, diritti ed onorari di lite, il tutto con attribuzione diretta al procuratore antistatario."
Si costituiva la Controparte_3 che chiedeva il rigetto della domanda con vittoria delle spese di lite.
Depositata documentazione e precisate le conclusioni, il Tribunale di Napoli Nord con sentenza n. 450/2021 così statuiva: "dichiara inammissibile la domanda di
Parte_1 a pagare a titolo di rimborso delle speseParte_1 ; condanna processuali in favore di la somma di euro 2.500,00 oltre Controparte_1
spese generali, VA e SA come per legge”.
Sosteneva il giudice di prime cure il mancato assolvimento dell'onere probatorio incombente su parte attrice, consistente nella prova dell' "elemento soggettivo della fattispecie delineata dall'art. 1815 co. 2 c.c. rappresentato dal dolo della banca convenuta in ordine alla natura usuraria del tasso di interesse fissato con il contratto di mutuo, e lo stato di bisogno in cui gli stessi si sarebbero travati alla data di stipula dell'atto."
Avverso tale sentenza con atto di citazione notificato in data 14.09.2021
proponeva appello Parte_1 deducendo l'erroneità della decisione del giudice "
di prime cure per "violazione e falsa applicazione dell'art. 644 c.p. comma 1 e 3, così come modificato dalla L. 108/1996 e dell'art. 1815 comma 2 c.c. - irrilevanza dell'usura c.d. "soggettiva” nella fattispecie in esame", nonché per “violazione dell'art. 115 c.p.c. e 111 Cost. - omessa e/o errata valutazione di fatti decisivi per il giudizio."
Tanto premesso chiedeva:" 1) accertare e dichiarare, stante quanto premesso nell'atto di citazione, la nullità della clausola contrattuale relativa alla pattuizione degli interessi stante il superamento della soglia di usura fissata per il trimestre di riferimento, con la conseguente applicazione della sanzione di cui all'art. 1815
c.c. secondo comma;
2) per l'effetto, accertare il diritto dell'istante ad ottenere il rimborso degli interessi corrisposti in sede di esecuzione del contratto, quantificati nella misura di € 1.973,42; 3) accertare altresì il diritto dell'attrice ad ottenere il rimborso dei costi del credito, commissioni, polizza assicurativa escluse le somme inerenti imposte e tasse corrisposti in sede di esecuzione del contratto, quantificati nella misura di € 3.387,83; 4) per l'effetto, condannare la convenuta società Controparte_1 in persona del legale rappresentante pro ""
tempore, al pagamento della somma complessivamente quantificata in €
5.361,25; 5) condannare la convenuta, al pagamento delle spese, diritti e competenze professionali del doppio grado di giudizio, il tutto con attribuzione diretta al procuratore antistatario. Si costituiva la Controparte_4 che in via preliminare eccepiva il proprio difetto di legittimazione passiva in ordine alla pretesa di parte appellante di restituzione delle somme versate a titolo di commissioni bancarie e spese di istruttoria nonché in parte a titolo di interessi, alla Eurofiditalia in epocal antecedente alla cessione, nonché in ordine alla pretesa di parte appellante di restituzione delle somme versate a titolo di costi assicurativi.
Nel merito contestava l'appello e ne chiedeva pertanto il rigetto con vittoria delle spese di lite.
La causa era rimessa in decisione con la concessione di sessanta giorni e successivi giorni venti per il deposito delle comparse conclusionali e delle memorie di replica.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Occorre preliminarmente esaminare l'eccezione di difetto di legittimazione passiva sollevata Controparte_1
A tal fine occorre ricordare che in data 11.11.2008 la Eurofiditalia S.p.A. notificava, ai sensi dell'art. 1264 c.c., a Parte_1 l'avvenuta cessione pro-
soluto del credito derivante dal contratto di finanziamento n. 00667247 stipulato in data 11.04.2008 in favore della Controparte_3
L'istituto di credito assume di non dover restituire le somme versate a titolo di commissioni bancarie e spese istruttorie, nonché, in parte, a titolo di interessi, incassate dalla Eurofiditalia in epoca antecedente alla cessione, né di essere tenuta a corrispondere le somme erogate a titolo di pagamento del premio assicurativo alla Controparte_5
L'eccezione è infondata. Secondo la giurisprudenza della SAzione, a seguito della cessione del credito il debitore ceduto diviene obbligato verso il cessionario allo stesso modo in cui era tale nei confronti del suo creditore originario.
Pertanto, potrà opporre al cessionario tutte le eccezioni opponibili al cedente sia quelle attinenti alla validità del titolo costitutivo del credito, sia quelle relative ai fatti modificativi ed estintivi del rapporto anteriori alla cessione od anche posteriori al trasferimento, ma anteriori all'accettazione della cessione o alla sua notifica o alla sua conoscenza di fatto (Cass., 17.1.2001, n. 575).
Ne consegue che il debitore ceduto può sollevare nei confronti della cessionaria ogni eccezione relativa al titolo negoziale, la sua validità, la validità degli addebiti, al fine di ottenere l'accertamento della esistenza o meno della causa debendi per gli importi derivanti dal contratto contestato.
Controparte_3 unico legittimato passivo Pertanto l'appellante contesta al non essendo più la Eurofiditalia S.p.A. titolare della pretesa creditoria ceduta pro soluto, la legittimità delle somme da lei corrisposte a titoli d'interesse, assumendo l'usurarietà del contratto di finanziamento al tempo della relativa stipula e facendo valere, dunque, un fatto che ben avrebbe potuto opporre all'originario creditore cedente, perché realizzatosi in epoca antecedente alla cessione, finalizzato a dare prova dell'assenza di causa debendi delle somme erogate a tale titolo e ad ottenere, per l'effetto, la restituzione.
Per tali motivi, la CP_1 è l'unica legittimata passiva a fronte della pretesa azionata dall'appellante Parte_1
L'eccezione deve ritenersi dunque priva di fondamento.
Passando all'esame del merito dei motivi di gravame, parte appellante formula due censure che possono essere congiuntamente esaminate perché
strettamente connesse fra di loro.
Sostiene l'appellante l'erroneità della sentenza impugnata perché la fattispecie di usura considerata dal giudice di prime cure ovvero cd. usura soggettiva, che trova compiuta regolamentazione nell'art. 644 comma 3 c.p., non sia applicabile alla vicenda in esame, relativa all'usura bancaria di cui all'art. 644 comma 1 c.p. che rileva in termini oggettivi. Da ciò discende che alcuna prova circa l'elemento soggettivo della Banca, declinato nella sua componente dolosa, riguardante il carattere usurario degli interessi possa essere imposta al cliente a pena del rigetto della propria pretesa, per cui il contratto di finanziamento de quo deve ritenersi usurario per superamento del cd. tasso-soglia.
La doglianza è meritevole di apprezzamento
Anzitutto pare opportuno individuare la fattispecie di usura applicabile al caso in esame.
A tal fine giova ricordare che con l'entrata in vigore della legge 108/1996 due sono le fattispecie di usura disciplinate dall'art.644 c.p..
La prima fattispecie integra l'usura oggettiva o presunta e si perfeziona quando
"Chiunque si fa dare o promettere, sotto qualsiasi forma, per sé o per altri, in corrispettivo di una prestazione di denaro o di altra utilità, interessi o altri vantaggi usurari è punito [...]. La legge stabilisce il limite oltre il quale gli interessi sono sempre usurari."
Dal dettato normativo che non contiene alcun riferimento alla situazione di debolezza economica della vittima del reato pare evidente che, ai fini dell'accertamento della natura usuraria dei tassi di interessi, è sufficiente che venga superato il cd. tasso-soglia determinato sulla base di un tasso effettivo globale medio (TEGM), che la Banca d'Italia rileva, trimestralmente, dai tassi medi applicati dagli istituti bancari in relazione a singole tipologie di operazioni bancarie, aumentato, secondo la disciplina applicabile ratione temporis, della metà.
La seconda fattispecie integra l'usura soggettiva e dispone che “sono altresì usurari gli interessi, anche se inferiori a tale limite, e gli altri vantaggi o compensi che, avuto riguardo alle concrete modalità del fatto e al tasso medio praticato per operazioni similari, risultano comunque sproporzionati rispetto alla prestazione di denaro o di altra utilità [...] quando chi li ha dati o promessi si trova in condizioni di difficoltà economica o finanziaria."
Tale disposizione integra una norma di chiusura che appresta tutela al cliente anche in assenza di uno sconfinamento del tasso-soglia, sancendo la nullità della clausola disciplinante gli interessi, a condizione che la parte che afferma la natura usuraria dei tassi d'interesse dia dimostrazione della sproporzione degli interessi convenuti (con uno squilibrio contrattuale, per i vantaggi conseguiti da una sola delle parti, che alteri il sinallagma negoziale e per il cui apprezzamento il parametro di riferimento è dato dal superamento del tasso medio praticato per operazioni similari), nonché della condizione di difficoltà economica di colui che promette gli interessi, desumibile non dai soli debiti pregressi, ma dalla impossibilità di ottenere, pur fuori dallo stato di bisogno, condizioni migliori per la prestazione di denaro che richiede. (Cass. n.19282/2014).
Nella vicenda in esame, Parte_1 ha inequivocabilmente chiesto in primo grado di accertare e dichiarare la nullità della clausola contrattuale relativa alla pattuizione degli interessi “stante il superamento della soglia di usura fissata per il trimestre di riferimento, con la conseguente applicazione della sanzione di cui all'art. 1815 c.c. secondo comma" (cfr. conclusioni atto di citazione primo grado).
La fattispecie di usura invocata è senza dubbio quella cd. oggettiva cui consegue, in caso di accertamento positivo, ai sensi dell'art. 1815, comma secondo, c.c. la gratuità del mutuo e la restituzione delle somme indebitamente incamerate dalla
Banca.
Individuata quindi, correttamente, la norma applicabile, deve altresì procedersi alla verifica della correttezza delle risultanze della consulenza tecnica di parte, non contestata da controparte, in punto di accertamento dell'usurarietà del contratto di finanziamento.
Occorre preliminarmente premettere che ai fini della verifica in concreto del superamento del tasso soglia antiusura nell'ambito di una specifica operazione finanziaria esaminata, è determinante il TAEG ovvero il tasso annuo effettivo globale relativo a detta singola operazione di mutuo ed effettivamente applicato dall'istituto finanziario per quel determinato contratto.
In particolare, ai fini del calcolo effettivo del TAEG concernente uno specifico contratto di mutuo, tasso da porsi poi in rapporto con il richiamato tasso soglia anti-usura determinato sulla base dei decreti ministeriali con riguardo alle singole categorie di operazioni finanziarie, è necessario computare, contrariamente alle difese spiegate dall'appellata, oltre che gli interessi corrispettivi pattuiti, anche tutte le altre spese e costi fissi previsti in contratto che siano in collegamento anche le spese funzionale con il prestito/mutuo, e dunque senza dubbio assicurative imposte in contratto e legate al finanziamento.
Sul punto la Corte di SAzione ha più volte ribadito il principio di diritto secondo cui, "ai fini della valutazione dell'eventuale natura usuraria di un contratto di mutuo, debbano essere conteggiate anche le spese di assicurazione sostenute dal debitore per ottenere il credito, in conformità con quanto previsto dall'art. 644, comma 4, c.p., essendo, all'uopo, sufficiente che le stesse risultino collegate alla concessione del credito, potendo dimostrarsi la sussistenza del collegamento con qualunque mezzo di prova, ed essendo presunto nel caso di contestualità tra la spesa di assicurazione e l'erogazione del mutuo". (vedi Cass. n. 37058/2021;
n. 3025/2022; n. 8806/2017).
Secondo consolidato orientamento della giurisprudenza di legittimità, a cui deve prestarsi piena adesione, ai fini della valutazione dell'eventuale natura usuraria di un contratto di mutuo, devono essere conteggiate anche le spese di assicurazione sostenute dal debitore per ottenere il credito, in conformità con quanto previsto dall'art. 644 c.p.; essendo sufficiente che le stesse risultino collegate alla concessione del credito (Cass 20699/2024). La sussistenza del collegamento può essere dimostrata con qualunque mezzo di prova ed è presunta nel caso di contestualità tra la spesa di assicurazione e l'erogazione del mutuo (sul punto, Cass n 17839 del 21.06.2023; Cass n. 3025 del 01/02/2022).
Da ultimo con la recente pronuncia 6 giugno 2025 n. 15114, la Suprema Corte ha affermato: "Ai fini della valutazione dell'eventuale natura usuraria di un contratto di mutuo, devono essere conteggiate anche le spese di assicurazione sostenute dal debitore per ottenere il credito, in conformità con quanto previsto dall'art. 644 c.p., comma 4, essendo, all'uopo, sufficiente che le stesse risultino collegate alla concessione del credito, collegamento dimostrabile con qualunque mezzo di prova e presunto nel caso di contestualità [...]. II TAEG [...] rappresenta l'indice rilevatore dell'usura".
Pertanto, per stabilire in concreto se il finanziamento in oggetto sia stato usurario o meno, è necessario tenere conto non solo degli interessi corrispettivi in senso stretto pattuiti e praticati dalla banca (TAN), ma anche di tutti gli altri costi fissi legati al finanziamento stesso, conteggiando dunque le commissioni, le remunerazioni in favore della banca e tutte le ulteriori spese collegate all'erogazione del credito, comprese le spese di assicurazione e, in generale, di garanzia contrattualmente previste ed intese ad assicurare al creditore/finanziatore, anche in caso di inadempimento colpevole o meno del debitore, il rimborso totale o parziale del credito, e con esclusione dunque delle sole tasse ed imposte in quanto aventi diversa finalità di pubblico interesse. funzione della legge n.108/1996 è difatti quella di affermare La
l'onnicomprensività del calcolo degli oneri dell'operazione di finanziamento allo scopo di contrastare l'usura, in modo tale che nessun “artificio contabile” possa riuscire a "raggirare" in alcun modo l'eventuale superamento del tasso soglia usurario.
Ciò detto, nel caso in esame, il rapporto di connessione tra prodotto assicurativo e prodotto finanziario si desume dal concorso delle seguenti circostanze: 1) la polizza ha funzione di copertura del credito (cioè, è preordinata ad assicurare al creditore il rimborso totale o parziale del credito in caso di morte, invalidità, infermità o disoccupazione del consumatore); 2) vi è connessione genetica e funzionale tra finanziamento e assicurazione, nel senso che erogazione e spesa sono avvenute contestualmente e i due contratti hanno pari durata;
3) beneficiaria delle somme in caso di morte del finanziato nonché beneficiaria degli indennizzi relativi alle altre garanzie è unicamente la contraente Eurofiditalia e. quindi, per l'effetto della cessione la 4) il soggetto stipulante Controparte_1
l'assicurazione è lo stesso al quale è stato erogato il prestito;
5) il pagamento del premio assicurativo è stato trattenuto e detratto dal capitale erogato.
II TAEG va pertanto calcolato tenendo conto anche delle spese per le assicurazioni o garanzie imposte dal creditore, risultando così pari a 16,331 %, superiore al tasso soglia usura, rilevato dalla Banca d'Italia per la categoria di operazioni "Prestiti contro cessione del quinto", che alla data dell'8.04.2008 (data di sottoscrizione del contratto di finanziamento) era pari al 15,39%.
La pattuizione degli interessi risulta pertanto usuraria.
Pertanto, stante la nullità del tasso in concreto praticato, ai sensi dell'art. 1815
c.c. non sono dovuti interessi di alcun genere e pertanto essi, pari ad E. 1.973,42, essendo inclusi nelle rate regolarmente corrisposte dalla mutuataria, vanno da esse scorporati e restituiti alla mutuataria.
All'importo suddetto va aggiunto il rimborso dei costi del credito, quali commissioni, polizza assicurativa, escluse imposte e tassi, per l'importo di
E.3.387,83.
L'appello va pertanto accolto e per l'effetto, in riforma dell'impugnata sentenza,
l'appellata va condannata al pagamento in favore dell'appellante della somma di
E.5.361,25, oltre interessi legali dalla data della domanda fino all'effettivo soddisfo.
L'accoglimento dell'appello e la riforma della sentenza appellata impongono di provvedere anche d'ufficio ad un nuovo regolamento delle spese, quale conseguenza della pronuncia adottata, dovendo il relativo onere essere attribuito e ripartito in relazione all'esito complessivo della lite (Cass. 13.7.2020 nn. 14916,
14.10.2013 n. 23226 e Sez. Un. 17.10.2003 n. 15559); ciò in ossequio al principio della globalità del giudizio sulle spese, che deve avvenire con riferimento all'intero processo ed all'esito finale della lite, indipendentemente dalla sorte delle fasi incidentali eventualmente apertesi nel suo corso. (Cass. 16.5.2006 nn. 11491
e 5.6.2007 n. 13059).
Per rigore di soccombenza le spese di entrambi i gradi del giudizio sostenute dall'appellante vanno poste a carico dell'appellata Controparte_1
Alla liquidazione delle spese si provvede in dispositivo, in considerazione della natura e valore della controversia e dell'attività svolta, con esclusione della fase istruttoria che non ha avuto luogo nè in primo né in secondo grado del giudizio, in applicazione dei parametri di cui al D.M.55/2014, come aggiornati dal
D.M.147/2022, ancorché la prestazione abbia avuto inizio e si sia in parte svolta nella vigenza della pregressa regolamentazione, purché a tale data la prestazione professionale non sia stata ancora completata. Tale ipotesi va ravvisata anche in caso di riforma della decisione, visto che il giudice della impugnazione, investito ai sensi dell'art.336 c.p.c. anche della liquidazione delle spese del grado precedente, deve applicare la disciplina vigente al momento della sentenza di appello, atteso che la eccezione onnicomprensiva "compenso" evoca la nozione di un corrispettivo unitario per l'opera prestata nella sua interezza. (Cass.26.10.2018 n. 27233; 17.10.2019 n. 26297; 20.05.2020 n.
9263).
P.Q.M
La Corte di Appello di Napoli, definitivamente pronunciando sull'appello proposto da Parte_1 nei confronti di avverso la sentenza Controparte_3
n.450/2021 del Tribunale di Napoli Nord, con atto notificato in data 14.09.2021,
così provvede:
a) accoglie l'appello e per l'effetto della riforma della sentenza condanna la
Controparte_1 al pagamento in favore dell'appellante della somma di E.5.361,25, oltre interessi legali dalla data della domanda fino all'effettivo soddisfo;
b) condanna, inoltre, la Controparte_1 al pagamento in favore dell'appellante delle spese di entrambi i gradi del giudizio, che liquida quanto al primo grado in complessivi E.3.634,00, di cui E.237,00 per esborsi ed E.3.397,00 per compensi, e quanto al secondo grado in complessivi E.4.321,5, di cui E.355,50 per esborsi ed E.3.966,00 per compensi, oltre I.V.A. e C.P.A. come per legge e rimborso spese generali, con attribuzione all'Avv. Gaetano Nunziata, procuratore anticipatario.
Così deciso in Napoli, addì 20.11.2025
LA PRESIDENTE ESTENSORE
Dr.ssa Aurelia D'Ambrosio
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE DI APPELLO DI NAPOLI
SETTIMA SEZIONE CIVILE
così composta
D.ssa AURELIA D'AMBROSIO Presidente est.
Dr.MICHELE MAGLIULO Consigliere
Dr.PAOLO MARIANI Consigliere
riunita in Camera di Consiglio ha emesso la seguente
SENTENZA
nella causa civile n. 3905/2021 Ruolo Generale Civile avente ad oggetto:
appello avverso sentenza n. 450/2021 del Tribunale di Napoli Nord vertente
TRA
Parte_1 (C.F. C.F. 1 ), elettivamente domiciliata in Palma
Campania (NA), alla via Nuova Nola n. 273, presso lo studio dell' Avv. Gaetano
Nunziata, dal quale è rappresentata e difesa, in virtù di procura rilasciata su foglio separato allegato all'atto di appello
APPELLANTE
E
con sede legale in 1 Churchill Place, Londra E14 Controparte_1
5HP, Regno Unito, iscritta al n. 1026167 del Registro delle Società di Inghilterra
e Galles (Companies House), in persona del procuratore speciale Avv. CP_2
[...] , elettivamente domiciliata in Napoli alla via Toledo n. 256, presso lo studio dell'Avv. Lucio Parlato, dal quale è rappresentata e difesa, unitamente agli
Avv.ti Marco Rizzo e Francesca Andrea Cantone, in virtù di procura alle liti rilasciata su foglio separato allegato al ricorso
APPELLATA
CONCLUSIONI
Con le note scritte ex art. 127 ter c.p.c. le parti concludevano riportandosi ai rispettivi atti ed alle conclusioni ivi contenute, chiedendone l'accoglimento. SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Parte_1Con atto di citazione notificato in data 14.02.2019 conveniva in giudizio dinanzi al Tribunale di Napoli Nord la Controparte_3 in persona del legale rappresentante pro tempore, ed esponeva:
-che aveva stipulato in data 11.04.2008 con Eurofiditalia S.p.A. il contratto di finanziamento n. 00667247, mediante cessione del quinto della pensione per un capitale lordo di € 15.240,00 da rimborsare in 120 rate da € 127,00; che al momento della stipula, parte attrice aveva pattuito la corresponsione di una quota interessi pari ad € 2.666,59 corrispondenti ad un T.A.N contrattuale fissato nella misura del 3,95%; che il Tasso Annuo Effettivo Globale (T.A.E.G.) indicato nel contratto era di 16,35%;
che nel periodo in cui il contratto era stato stipulato, il tasso soglia, rilevato trimestralmente da Banca d'Italia ai fini della verifica ai sensi della legge 108/96, era fissato al 15,39% e, pertanto, la pattuizione dei tassi di interessi doveva considerarsi usuraria ai sensi dell'art.644 c.p.;
-che nelle more il contratto di finanziamento era ceduto alla Controparte_3
assumendo per l'effetto la numerazione 31754.
Tanto premesso, parte attrice chiedeva: "accertare e dichiarare, stante quanto premesso in narrativa, la nullità della clausola contrattuale relativa alla pattuizione degli interessi stante il superamento della soglia di usura fissata per il trimestre di riferimento, con la conseguente applicazione della sanzione di cui all'art. 1815 c.c. secondo comma;
per l'effetto di quanto al punto precedente, accertare il diritto dell'istante ad ottenere il rimborso degli interessi corrisposti in sede di esecuzione del contratto, quantificati nella misura di € 1.973,42; per l'effetto di quanto al punto precedente, accertare il diritto dell'istante ad ottenere il rimborso dei costi del credito, commissioni, polizza assicurativa escluse le somme inerenti imposte e tasse corrisposti in sede di esecuzione del contratto, quantificati nella misura di € 3.387,83; per l'effetto, condannare la convenuta società Controparte_1 in persona del legale rappresentante pro tempore, al ""
pagamento della somma complessivamente quantificata in € 5.361,25; condannare la convenuta, al pagamento delle spese, diritti ed onorari di lite, il tutto con attribuzione diretta al procuratore antistatario."
Si costituiva la Controparte_3 che chiedeva il rigetto della domanda con vittoria delle spese di lite.
Depositata documentazione e precisate le conclusioni, il Tribunale di Napoli Nord con sentenza n. 450/2021 così statuiva: "dichiara inammissibile la domanda di
Parte_1 a pagare a titolo di rimborso delle speseParte_1 ; condanna processuali in favore di la somma di euro 2.500,00 oltre Controparte_1
spese generali, VA e SA come per legge”.
Sosteneva il giudice di prime cure il mancato assolvimento dell'onere probatorio incombente su parte attrice, consistente nella prova dell' "elemento soggettivo della fattispecie delineata dall'art. 1815 co. 2 c.c. rappresentato dal dolo della banca convenuta in ordine alla natura usuraria del tasso di interesse fissato con il contratto di mutuo, e lo stato di bisogno in cui gli stessi si sarebbero travati alla data di stipula dell'atto."
Avverso tale sentenza con atto di citazione notificato in data 14.09.2021
proponeva appello Parte_1 deducendo l'erroneità della decisione del giudice "
di prime cure per "violazione e falsa applicazione dell'art. 644 c.p. comma 1 e 3, così come modificato dalla L. 108/1996 e dell'art. 1815 comma 2 c.c. - irrilevanza dell'usura c.d. "soggettiva” nella fattispecie in esame", nonché per “violazione dell'art. 115 c.p.c. e 111 Cost. - omessa e/o errata valutazione di fatti decisivi per il giudizio."
Tanto premesso chiedeva:" 1) accertare e dichiarare, stante quanto premesso nell'atto di citazione, la nullità della clausola contrattuale relativa alla pattuizione degli interessi stante il superamento della soglia di usura fissata per il trimestre di riferimento, con la conseguente applicazione della sanzione di cui all'art. 1815
c.c. secondo comma;
2) per l'effetto, accertare il diritto dell'istante ad ottenere il rimborso degli interessi corrisposti in sede di esecuzione del contratto, quantificati nella misura di € 1.973,42; 3) accertare altresì il diritto dell'attrice ad ottenere il rimborso dei costi del credito, commissioni, polizza assicurativa escluse le somme inerenti imposte e tasse corrisposti in sede di esecuzione del contratto, quantificati nella misura di € 3.387,83; 4) per l'effetto, condannare la convenuta società Controparte_1 in persona del legale rappresentante pro ""
tempore, al pagamento della somma complessivamente quantificata in €
5.361,25; 5) condannare la convenuta, al pagamento delle spese, diritti e competenze professionali del doppio grado di giudizio, il tutto con attribuzione diretta al procuratore antistatario. Si costituiva la Controparte_4 che in via preliminare eccepiva il proprio difetto di legittimazione passiva in ordine alla pretesa di parte appellante di restituzione delle somme versate a titolo di commissioni bancarie e spese di istruttoria nonché in parte a titolo di interessi, alla Eurofiditalia in epocal antecedente alla cessione, nonché in ordine alla pretesa di parte appellante di restituzione delle somme versate a titolo di costi assicurativi.
Nel merito contestava l'appello e ne chiedeva pertanto il rigetto con vittoria delle spese di lite.
La causa era rimessa in decisione con la concessione di sessanta giorni e successivi giorni venti per il deposito delle comparse conclusionali e delle memorie di replica.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Occorre preliminarmente esaminare l'eccezione di difetto di legittimazione passiva sollevata Controparte_1
A tal fine occorre ricordare che in data 11.11.2008 la Eurofiditalia S.p.A. notificava, ai sensi dell'art. 1264 c.c., a Parte_1 l'avvenuta cessione pro-
soluto del credito derivante dal contratto di finanziamento n. 00667247 stipulato in data 11.04.2008 in favore della Controparte_3
L'istituto di credito assume di non dover restituire le somme versate a titolo di commissioni bancarie e spese istruttorie, nonché, in parte, a titolo di interessi, incassate dalla Eurofiditalia in epoca antecedente alla cessione, né di essere tenuta a corrispondere le somme erogate a titolo di pagamento del premio assicurativo alla Controparte_5
L'eccezione è infondata. Secondo la giurisprudenza della SAzione, a seguito della cessione del credito il debitore ceduto diviene obbligato verso il cessionario allo stesso modo in cui era tale nei confronti del suo creditore originario.
Pertanto, potrà opporre al cessionario tutte le eccezioni opponibili al cedente sia quelle attinenti alla validità del titolo costitutivo del credito, sia quelle relative ai fatti modificativi ed estintivi del rapporto anteriori alla cessione od anche posteriori al trasferimento, ma anteriori all'accettazione della cessione o alla sua notifica o alla sua conoscenza di fatto (Cass., 17.1.2001, n. 575).
Ne consegue che il debitore ceduto può sollevare nei confronti della cessionaria ogni eccezione relativa al titolo negoziale, la sua validità, la validità degli addebiti, al fine di ottenere l'accertamento della esistenza o meno della causa debendi per gli importi derivanti dal contratto contestato.
Controparte_3 unico legittimato passivo Pertanto l'appellante contesta al non essendo più la Eurofiditalia S.p.A. titolare della pretesa creditoria ceduta pro soluto, la legittimità delle somme da lei corrisposte a titoli d'interesse, assumendo l'usurarietà del contratto di finanziamento al tempo della relativa stipula e facendo valere, dunque, un fatto che ben avrebbe potuto opporre all'originario creditore cedente, perché realizzatosi in epoca antecedente alla cessione, finalizzato a dare prova dell'assenza di causa debendi delle somme erogate a tale titolo e ad ottenere, per l'effetto, la restituzione.
Per tali motivi, la CP_1 è l'unica legittimata passiva a fronte della pretesa azionata dall'appellante Parte_1
L'eccezione deve ritenersi dunque priva di fondamento.
Passando all'esame del merito dei motivi di gravame, parte appellante formula due censure che possono essere congiuntamente esaminate perché
strettamente connesse fra di loro.
Sostiene l'appellante l'erroneità della sentenza impugnata perché la fattispecie di usura considerata dal giudice di prime cure ovvero cd. usura soggettiva, che trova compiuta regolamentazione nell'art. 644 comma 3 c.p., non sia applicabile alla vicenda in esame, relativa all'usura bancaria di cui all'art. 644 comma 1 c.p. che rileva in termini oggettivi. Da ciò discende che alcuna prova circa l'elemento soggettivo della Banca, declinato nella sua componente dolosa, riguardante il carattere usurario degli interessi possa essere imposta al cliente a pena del rigetto della propria pretesa, per cui il contratto di finanziamento de quo deve ritenersi usurario per superamento del cd. tasso-soglia.
La doglianza è meritevole di apprezzamento
Anzitutto pare opportuno individuare la fattispecie di usura applicabile al caso in esame.
A tal fine giova ricordare che con l'entrata in vigore della legge 108/1996 due sono le fattispecie di usura disciplinate dall'art.644 c.p..
La prima fattispecie integra l'usura oggettiva o presunta e si perfeziona quando
"Chiunque si fa dare o promettere, sotto qualsiasi forma, per sé o per altri, in corrispettivo di una prestazione di denaro o di altra utilità, interessi o altri vantaggi usurari è punito [...]. La legge stabilisce il limite oltre il quale gli interessi sono sempre usurari."
Dal dettato normativo che non contiene alcun riferimento alla situazione di debolezza economica della vittima del reato pare evidente che, ai fini dell'accertamento della natura usuraria dei tassi di interessi, è sufficiente che venga superato il cd. tasso-soglia determinato sulla base di un tasso effettivo globale medio (TEGM), che la Banca d'Italia rileva, trimestralmente, dai tassi medi applicati dagli istituti bancari in relazione a singole tipologie di operazioni bancarie, aumentato, secondo la disciplina applicabile ratione temporis, della metà.
La seconda fattispecie integra l'usura soggettiva e dispone che “sono altresì usurari gli interessi, anche se inferiori a tale limite, e gli altri vantaggi o compensi che, avuto riguardo alle concrete modalità del fatto e al tasso medio praticato per operazioni similari, risultano comunque sproporzionati rispetto alla prestazione di denaro o di altra utilità [...] quando chi li ha dati o promessi si trova in condizioni di difficoltà economica o finanziaria."
Tale disposizione integra una norma di chiusura che appresta tutela al cliente anche in assenza di uno sconfinamento del tasso-soglia, sancendo la nullità della clausola disciplinante gli interessi, a condizione che la parte che afferma la natura usuraria dei tassi d'interesse dia dimostrazione della sproporzione degli interessi convenuti (con uno squilibrio contrattuale, per i vantaggi conseguiti da una sola delle parti, che alteri il sinallagma negoziale e per il cui apprezzamento il parametro di riferimento è dato dal superamento del tasso medio praticato per operazioni similari), nonché della condizione di difficoltà economica di colui che promette gli interessi, desumibile non dai soli debiti pregressi, ma dalla impossibilità di ottenere, pur fuori dallo stato di bisogno, condizioni migliori per la prestazione di denaro che richiede. (Cass. n.19282/2014).
Nella vicenda in esame, Parte_1 ha inequivocabilmente chiesto in primo grado di accertare e dichiarare la nullità della clausola contrattuale relativa alla pattuizione degli interessi “stante il superamento della soglia di usura fissata per il trimestre di riferimento, con la conseguente applicazione della sanzione di cui all'art. 1815 c.c. secondo comma" (cfr. conclusioni atto di citazione primo grado).
La fattispecie di usura invocata è senza dubbio quella cd. oggettiva cui consegue, in caso di accertamento positivo, ai sensi dell'art. 1815, comma secondo, c.c. la gratuità del mutuo e la restituzione delle somme indebitamente incamerate dalla
Banca.
Individuata quindi, correttamente, la norma applicabile, deve altresì procedersi alla verifica della correttezza delle risultanze della consulenza tecnica di parte, non contestata da controparte, in punto di accertamento dell'usurarietà del contratto di finanziamento.
Occorre preliminarmente premettere che ai fini della verifica in concreto del superamento del tasso soglia antiusura nell'ambito di una specifica operazione finanziaria esaminata, è determinante il TAEG ovvero il tasso annuo effettivo globale relativo a detta singola operazione di mutuo ed effettivamente applicato dall'istituto finanziario per quel determinato contratto.
In particolare, ai fini del calcolo effettivo del TAEG concernente uno specifico contratto di mutuo, tasso da porsi poi in rapporto con il richiamato tasso soglia anti-usura determinato sulla base dei decreti ministeriali con riguardo alle singole categorie di operazioni finanziarie, è necessario computare, contrariamente alle difese spiegate dall'appellata, oltre che gli interessi corrispettivi pattuiti, anche tutte le altre spese e costi fissi previsti in contratto che siano in collegamento anche le spese funzionale con il prestito/mutuo, e dunque senza dubbio assicurative imposte in contratto e legate al finanziamento.
Sul punto la Corte di SAzione ha più volte ribadito il principio di diritto secondo cui, "ai fini della valutazione dell'eventuale natura usuraria di un contratto di mutuo, debbano essere conteggiate anche le spese di assicurazione sostenute dal debitore per ottenere il credito, in conformità con quanto previsto dall'art. 644, comma 4, c.p., essendo, all'uopo, sufficiente che le stesse risultino collegate alla concessione del credito, potendo dimostrarsi la sussistenza del collegamento con qualunque mezzo di prova, ed essendo presunto nel caso di contestualità tra la spesa di assicurazione e l'erogazione del mutuo". (vedi Cass. n. 37058/2021;
n. 3025/2022; n. 8806/2017).
Secondo consolidato orientamento della giurisprudenza di legittimità, a cui deve prestarsi piena adesione, ai fini della valutazione dell'eventuale natura usuraria di un contratto di mutuo, devono essere conteggiate anche le spese di assicurazione sostenute dal debitore per ottenere il credito, in conformità con quanto previsto dall'art. 644 c.p.; essendo sufficiente che le stesse risultino collegate alla concessione del credito (Cass 20699/2024). La sussistenza del collegamento può essere dimostrata con qualunque mezzo di prova ed è presunta nel caso di contestualità tra la spesa di assicurazione e l'erogazione del mutuo (sul punto, Cass n 17839 del 21.06.2023; Cass n. 3025 del 01/02/2022).
Da ultimo con la recente pronuncia 6 giugno 2025 n. 15114, la Suprema Corte ha affermato: "Ai fini della valutazione dell'eventuale natura usuraria di un contratto di mutuo, devono essere conteggiate anche le spese di assicurazione sostenute dal debitore per ottenere il credito, in conformità con quanto previsto dall'art. 644 c.p., comma 4, essendo, all'uopo, sufficiente che le stesse risultino collegate alla concessione del credito, collegamento dimostrabile con qualunque mezzo di prova e presunto nel caso di contestualità [...]. II TAEG [...] rappresenta l'indice rilevatore dell'usura".
Pertanto, per stabilire in concreto se il finanziamento in oggetto sia stato usurario o meno, è necessario tenere conto non solo degli interessi corrispettivi in senso stretto pattuiti e praticati dalla banca (TAN), ma anche di tutti gli altri costi fissi legati al finanziamento stesso, conteggiando dunque le commissioni, le remunerazioni in favore della banca e tutte le ulteriori spese collegate all'erogazione del credito, comprese le spese di assicurazione e, in generale, di garanzia contrattualmente previste ed intese ad assicurare al creditore/finanziatore, anche in caso di inadempimento colpevole o meno del debitore, il rimborso totale o parziale del credito, e con esclusione dunque delle sole tasse ed imposte in quanto aventi diversa finalità di pubblico interesse. funzione della legge n.108/1996 è difatti quella di affermare La
l'onnicomprensività del calcolo degli oneri dell'operazione di finanziamento allo scopo di contrastare l'usura, in modo tale che nessun “artificio contabile” possa riuscire a "raggirare" in alcun modo l'eventuale superamento del tasso soglia usurario.
Ciò detto, nel caso in esame, il rapporto di connessione tra prodotto assicurativo e prodotto finanziario si desume dal concorso delle seguenti circostanze: 1) la polizza ha funzione di copertura del credito (cioè, è preordinata ad assicurare al creditore il rimborso totale o parziale del credito in caso di morte, invalidità, infermità o disoccupazione del consumatore); 2) vi è connessione genetica e funzionale tra finanziamento e assicurazione, nel senso che erogazione e spesa sono avvenute contestualmente e i due contratti hanno pari durata;
3) beneficiaria delle somme in caso di morte del finanziato nonché beneficiaria degli indennizzi relativi alle altre garanzie è unicamente la contraente Eurofiditalia e. quindi, per l'effetto della cessione la 4) il soggetto stipulante Controparte_1
l'assicurazione è lo stesso al quale è stato erogato il prestito;
5) il pagamento del premio assicurativo è stato trattenuto e detratto dal capitale erogato.
II TAEG va pertanto calcolato tenendo conto anche delle spese per le assicurazioni o garanzie imposte dal creditore, risultando così pari a 16,331 %, superiore al tasso soglia usura, rilevato dalla Banca d'Italia per la categoria di operazioni "Prestiti contro cessione del quinto", che alla data dell'8.04.2008 (data di sottoscrizione del contratto di finanziamento) era pari al 15,39%.
La pattuizione degli interessi risulta pertanto usuraria.
Pertanto, stante la nullità del tasso in concreto praticato, ai sensi dell'art. 1815
c.c. non sono dovuti interessi di alcun genere e pertanto essi, pari ad E. 1.973,42, essendo inclusi nelle rate regolarmente corrisposte dalla mutuataria, vanno da esse scorporati e restituiti alla mutuataria.
All'importo suddetto va aggiunto il rimborso dei costi del credito, quali commissioni, polizza assicurativa, escluse imposte e tassi, per l'importo di
E.3.387,83.
L'appello va pertanto accolto e per l'effetto, in riforma dell'impugnata sentenza,
l'appellata va condannata al pagamento in favore dell'appellante della somma di
E.5.361,25, oltre interessi legali dalla data della domanda fino all'effettivo soddisfo.
L'accoglimento dell'appello e la riforma della sentenza appellata impongono di provvedere anche d'ufficio ad un nuovo regolamento delle spese, quale conseguenza della pronuncia adottata, dovendo il relativo onere essere attribuito e ripartito in relazione all'esito complessivo della lite (Cass. 13.7.2020 nn. 14916,
14.10.2013 n. 23226 e Sez. Un. 17.10.2003 n. 15559); ciò in ossequio al principio della globalità del giudizio sulle spese, che deve avvenire con riferimento all'intero processo ed all'esito finale della lite, indipendentemente dalla sorte delle fasi incidentali eventualmente apertesi nel suo corso. (Cass. 16.5.2006 nn. 11491
e 5.6.2007 n. 13059).
Per rigore di soccombenza le spese di entrambi i gradi del giudizio sostenute dall'appellante vanno poste a carico dell'appellata Controparte_1
Alla liquidazione delle spese si provvede in dispositivo, in considerazione della natura e valore della controversia e dell'attività svolta, con esclusione della fase istruttoria che non ha avuto luogo nè in primo né in secondo grado del giudizio, in applicazione dei parametri di cui al D.M.55/2014, come aggiornati dal
D.M.147/2022, ancorché la prestazione abbia avuto inizio e si sia in parte svolta nella vigenza della pregressa regolamentazione, purché a tale data la prestazione professionale non sia stata ancora completata. Tale ipotesi va ravvisata anche in caso di riforma della decisione, visto che il giudice della impugnazione, investito ai sensi dell'art.336 c.p.c. anche della liquidazione delle spese del grado precedente, deve applicare la disciplina vigente al momento della sentenza di appello, atteso che la eccezione onnicomprensiva "compenso" evoca la nozione di un corrispettivo unitario per l'opera prestata nella sua interezza. (Cass.26.10.2018 n. 27233; 17.10.2019 n. 26297; 20.05.2020 n.
9263).
P.Q.M
La Corte di Appello di Napoli, definitivamente pronunciando sull'appello proposto da Parte_1 nei confronti di avverso la sentenza Controparte_3
n.450/2021 del Tribunale di Napoli Nord, con atto notificato in data 14.09.2021,
così provvede:
a) accoglie l'appello e per l'effetto della riforma della sentenza condanna la
Controparte_1 al pagamento in favore dell'appellante della somma di E.5.361,25, oltre interessi legali dalla data della domanda fino all'effettivo soddisfo;
b) condanna, inoltre, la Controparte_1 al pagamento in favore dell'appellante delle spese di entrambi i gradi del giudizio, che liquida quanto al primo grado in complessivi E.3.634,00, di cui E.237,00 per esborsi ed E.3.397,00 per compensi, e quanto al secondo grado in complessivi E.4.321,5, di cui E.355,50 per esborsi ed E.3.966,00 per compensi, oltre I.V.A. e C.P.A. come per legge e rimborso spese generali, con attribuzione all'Avv. Gaetano Nunziata, procuratore anticipatario.
Così deciso in Napoli, addì 20.11.2025
LA PRESIDENTE ESTENSORE
Dr.ssa Aurelia D'Ambrosio