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Sentenza 21 novembre 2025
Sentenza 21 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Napoli, sentenza 21/11/2025, n. 10796 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Napoli |
| Numero : | 10796 |
| Data del deposito : | 21 novembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI NAPOLI 13 sezione civile
SEZIONE SPECIALIZZATA IN MATERIA DI IMMIGRAZIONE, PROTEZIONE INTERNAZIONALE E LIBERA CIRCOLAZIONE DEI CITTADINI DELL'UNIONE EUROPEA. DIRITTI DELLA CITTADINANZA
In composizione monocratica in persona del G.O.T. Dott.ssa Antonietta De Simone, all'esito della trattazione dell'udienza del 20 ottobre 2025, iscritta al n.rg 2662-2024, ha emesso la seguente
SENTENZA ex artt. 281 sexies e 281 tredecies c.p.c.
TRA
nato a [...], California (Stati Uniti d'America) il Parte_1
14.08.1983 e residente in 2842 Old Hardies Rd Gibsonia, PA 15044 (Stati Uniti d'America), c.f. e la Sig.ra (alla nascita C.F._1 Parte_2
) nata a [...], California (Stati Uniti d'America) il 21.10.1988, il Persona_1 primo anche in proprio ed entrambi in qualità di esercenti la responsabilità genitoriale sulla minore, con loro residente, nata a [...], Controparte_1
DA (Stati Uniti d'America) il 12.09.2014, c.f. ed i Sig.ri C.F._2
nato a [...], Georgia (Stati Uniti d'America) Controparte_2 il 31.05.1982 e residente in 7600 S. Jones Blvd Apt 1035, Las Vegas, NV 89139-0518 (Stati Uniti d'America), c.f. e C.F._3 Parte_3 nato a [...], Pennsylvania (Stati Uniti d'America) il 22.06.1945 e residente in 1230 Bingay Dr, Pittsburgh, PA 15237 (Stati Uniti d'America), c.f.
, rappresentati e difesi come da mandati in calce al presente C.F._4 atto, dall'Avv. Marco Permunian giusta procura in atti
RICORRENTI
in persona del Ministro in carica dom. ex lege Controparte_3 presso l'Avvocatura Distrettuale dello Stato
Resistente contumace
Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Napoli
Interventore ex lege
Ragioni di fatto e di diritto della decisione
Con ricorso depositato in data 09 febbraio 2024, i ricorrenti in epigrafe hanno convenuto in giudizio il , per ottenere idoneo Controparte_3 provvedimento per il riconoscimento della cittadinanza italiana, e quindi ordinare all'ufficiale di stato Civile del Comune di appartenenza l'annotazione e la trascrizione nei registri dello Stato civile dell'avo; per sentir accertare che esso è cittadino italiano iure sanguinis sin dalla nascita. In particolare riferiscono che: “….discendenti di Parte_4
(altrimenti conosciuta come Parte_5
), cittadina italiana nata a [...]
[...]
Lombardi (AV) il 23.12.1891 (doc. 1)…..In considerazione delle discrepanze riscontrabili negli atti di stato civile della Sig.ra Pt_4
( - Parte_5 nata il [...]/ 23.12.1893/ 24.12.1890) e dei suoi discendenti”
Ciò posto, ne consegue il diritto al riconoscimento della cittadinanza italiana iure sanguinis ex art.1 legge 91/92. Parte ricorrente non ha inoltrato alcuna domanda di carattere amministrativo vòlta ad ottenere, per via amministrativa, il riconoscimento dellostatus civitatis italiano per il possesso ininterrotto dello status civitatis italiano quale discendente di cittadino italiano per nascita (status sussistente ex art. art. 1 l. 555/1912 per l'avo originario ed ex art. 1 co. 1 lett. a) l.
91/92 per i ricorrenti). Sul punto sembra opportuno rilevare che trattandosi di un procedimento vòlto ad accertare un diritto sullo stato e capacità delle persone, al cittadino deve essere sempre concessa tutela ex art. 113 della Costituzione davanti al giudice ordinario e la presentazione della cd. domanda amministrativa non costituisce condizione di procedibilità. Ad ogni buon conto il ricorso ha riportato tutta la sequenza genealogica dal capostipite fino agli attuali ricorrenti, documentata puntualmente attraverso certificazioni anagrafiche — ove straniere — tradotte e munite di apostille ed è indicato come antenata, , cittadina Parte_4 italiana, che in conformità alla legislazione statunitense in materia di cittadinanza al tempo vigente, perdeva involontariamente la propria cittadinanza italiana in seguito alla naturalizzazione statunitense del marito. Questo poiché all'epoca era in vigore, negli Stati Uniti d'America, “The Naturalization Act of February 10 1855” in quale stabiliva che “ Ogni donna sposata, o che in futuro contrarrà matrimonio con un cittadino statunitense e che possa legittimamente naturalizzarsi, sarà ritenuta cittadina statunitense ”. Le donne coniugate con un cittadino statunitense acquisivano la cittadinanza del marito e, pertanto, la naturalizzazione statunitense del marito o il matrimonio con un cittadino statunitense comportava l'automatica acquisizione della cittadinanza statunitense da parte della moglie.
, perdeva la cittadinanza italiana involontariamente, in virtù Parte_4 della naturalizzazione statunitense del marito . Persona_2
Si ricorda che la Corte di Cassazione - nei casi di riconoscimento della cittadinanza iure sanguinis in capo a discendenti di un'ava cittadina italiana, coniugatasi con uno straniero in data antecedente all'entrata in vigore della Costituzione repubblicana ha affermato (Cass. Civ. Sez. Un. 25.02.2009 n. 4466; Cass. Civ. Sez. VI 05.11.2015 n. 22608) che «la titolarità della cittadinanza italiana va riconosciuta in sede giudiziaria
... alla donna che l'ha perduta per essere coniugata con un cittadino straniero anteriormente all' 1 gennaio 1948, in quanto la perdita senza la volontà della titolare della cittadinanza . contrasta con il principio della parità dei sessi e della eguaglianza giuridica e morale dei coniugi (art. 3 e 29 Cost.)». Ne consegue che, nonostante la naturalizzazione statunitense del marito, Pt_4 manteneva la cittadinanza italiana: non risulta, infatti, che abbia acquisito
[...] la cittadinanza statunitense volontariamente, né che abbia mai validamente rinunciato alla cittadinanza italiana, ditalché ella ha conservato la cittadinanza italiana fino alla morte, trasmettendola conseguentemente ai propri discendenti.
Il PM non ha espresso. Il non si è costituito, e viene dichiarata la contumacia. Controparte_3
In rito, deve precisarsi che la controversia rientra nella competenza delle Sezioni Specializzate Immigrazione istituite con D.L. 13/2017 convertito in L. 46/2017 in vigore dal 18.8.2017; a norma dell'art. 3 comma 2 “il Tribunale giudica in composizione monocratica”. L'art. 19 bis D.Lgs. 150/2011 – norma aggiunta dal decreto cd. Minniti - “ le controversie sono regolate dal rito sommario di cognizione”. Non è di ostacolo a tale percorso il fatto che l'atto introduttivo sia eventualmente denominato “citazione”, diversamente da quanto previsto per il rito sommario de quo, dal momento che esso è, in sostanza un ricorso, regolarmente depositato , all'esito del quale il giudice ha fissato con decreto l'udienza di comparizione ed assegnato il termine per la notifica ai contraddittori, adempimento che è stato osservato. Il Comune è carente di legittimazione passiva, stante il fatto che tale legittimazione in tali fattispecie, appartiene unicamente al
[...]
, in persona del Ministro in carica, quale articolazione centrale del CP_3 soggetto, il Sindaco del Comune in cui il richiedente risiede, che esercita su delega ministeriale la funzione di Ufficiale di Governo competente per la tenuta dei registri di stato civile e popolazione ai sensi dell'art. 54 comma 3 D.Lgs. 267/2000. La delega in parola comporta l'immediata riferibilità allo Stato, e per esso al , degli atti concernenti la cittadinanza italiana, Controparte_3 senza che influisca su tale principio il fatto che all'ufficiale dello stato civile del Comune di residenza la Legge assegni i compiti, di natura strumentale, di cui all'art. 23 commi 1 e 2 Legge n. 91/94. Nel merito la domanda proposta è fondata. A norma dell'art. 4 del Codice Civile del 1865: «è cittadino il figlio di padre italiano». Parimenti, ai sensi dell'art. 1 della L. 555/1912: «è cittadino per nascita, il figlio di padre cittadino». La legge n. 555/1912, pertanto, sebbene confermasse il principio del riconoscimento della cittadinanza italiana per derivazione paterna al figlio di cittadino a prescindere dal luogo di nascita, all'art. 7 intese garantire ai figli di cittadini italiani emigrati all'estero il mantenimento del legame con il Paese di origine degli ascendenti, introducendo un'importante eccezione al principio dell'unicità della cittadinanza. L'art. 7 della L. 555/1912 consentiva, infatti, al figlio di cittadino italiano - nato in [...] estero che gli aveva attribuito la propria cittadinanza secondo il principio dello ius soli (come nella fattispecie in esame) - di conservare la cittadinanza italiana acquisita alla nascita, riconoscendo, quindi, all'interessato, la rilevante facoltà di rinunciarvi al raggiungimento della maggiore età, se residente all'estero. Secondo la normativa italiana la cittadinanza si trasmette per discendenza ("iure sanguinis"), per cui alla nascita si acquista la cittadinanza del proprio genitore (articolo 1 della Legge n. 91/92: "è cittadino il figlio di padre o di madre cittadini"), confermando il principio del riconoscimento della cittadinanza italiana per derivazione paterna e materna al figlio del cittadino a prescindere dal luogo di nascita. Pertanto, nell'ipotesi di discendenza paterna, chi è nato in [...] ha diritto di essere riconosciuto "cittadino italiano" se dimostra di avere un avo italiano (maschio), senza limiti generazionali (con l'unico limite che l'antenato italiano sia deceduto dopo il 17 marzo 1861, data della proclamazione del Regno D'Italia). L'unica condizione richiesta è che la catena di trasmissione della cittadinanza non si sia interrotta per naturalizzazione o per rinuncia di uno degli ascendenti prima della nascita del figlio cui si vorrebbe trasmettere la cittadinanza.
La linea di discendenza riportata nell'albero genealogico trova esatta corrispondenza nella documentazione versata in atti come sopra indicata, in particolare, né i ricorrenti né gli ascendenti hanno mai rinunciato alla cittadinanza italiana interrompendo la catena di trasmissione della cittadinanza, come provato mediante appositi certificati rilasciati dalle competenti Autorità diplomatico consolari italiane e apostillati. Di conseguenza, anche i discendenti hanno acquisito sin dalla nascita la cittadinanza italiana, in quanto discendenti di cittadini italiani. Giova a tal punto ricordare come anche il Tribunale di Roma ha autorevolmente evidenziato che «il mutamento di cittadinanza del genitore durante la minore età della prole non ha avuto rilievo ai fini del mantenimento della titolarità dello status civitatis italiano, ove i figli siano investititi “iure soli” del possesso di una cittadinanza straniera» in quanto «il regime di perdita della cittadinanza italiana di cui all'art. 12 Legge n. 555/1912 non si estende a coloro i quali siano destinatari della disciplina dell'art. 7 della medesima legge ossia a coloro che, nati all'estero da genitore italiano o divenuto tale durante la minore età, siano considerati dallo stato di nascita propri cittadini “ab origine” per nascita nel territorio dello Stato secondo il principio dello ius soli …di conservare la cittadinanza italiana acquisita alla nascita, anche se il genitore durante la minore età del figlio l'avesse perduta» precisando, inoltre, che «…non appare, pertanto, applicabile al figlio minore nato all'estero da cittadino italiano il sopracitato art. 12, disciplinante il diverso caso in cui il figlio di chi avesse perduto la cittadinanza, per effetto della scelta del genitore, avesse anche egli acquisito la cittadinanza di uno stato straniero in quanto ipotesi diversa da quella in cui la cittadinanza straniera già appartenesse al figlio iure soli» E' dunque provata la discendenza diretta per linea matrna da cittadino italiano. Pertanto, dal momento che il riconoscimento dello status civitatis incombe sul , che nel caso di specie è contumace, parte Controparte_3 ricorrente avrebbe dovuto limitarsi a chiedere il rilascio del relativo certificato o comunque a richiedere il riconoscimento dello status all'autorità consolare presso il paese di residenza sulla scorta della documentazione attestante la sua discendenza da un cittadino italiano, senza necessità di instaurare un giudizio dinanzi al giudice ordinario. In via amministrativa avrebbe in ogni caso, potuto presentare la domanda al Consolato Italiano competente per il luogo in cui risiede. Ma è noto che il competente Consolato Generale d'Italia nello stato di appartenenza del ricorrente odierno, versa in una condizione di sostanziale paralisi, così come in ogni altro Stato;
ciò comporta che, se pur il ricorrente avesse tentato di proporre la domanda presso il Consolato di appartenenza, si sarebbe trovato nella impossibilità di prenotare, tramite il preposto portale Prenot@mi, un appuntamento presso gli uffici competenti. Le domande di cittadinanza iure sanguinis sono - di regola - domande di natura amministrativa, quindi da presentarsi avanti l'autorità Consolare o al Comune italiano. Tutte le autorità Consolari/Comuni sono oggi improntante sull'interpretazione autentica fornita dal Ministero (Circolari K31.9 del 1991 e seguenti, già citate). Per l'effetto tutti i Consolati Italiani/Comuni oggi richiedono - per riconoscere la domanda di Cittadinanza Italiana iure sanguinis - semplicemente che l'avo italiano fosse italiano al momento della nascita del figlio/a. Non esiste alcuna interpretazione autentica che sostiene diversamente. Pertanto deve essere accolta la domanda dichiarando parte ricorrente cittadini italiani e disponendo l'adozione da parte del Controparte_3 dei provvedimenti conseguenti. Sussistono giusti motivi per compensare le spese di lite, considerato che l'elevato numero di richieste amministrative non ne consente la tempestiva evasione.
Per l'effetto così provvede
P.Q.M.
Il Tribunale di Napoli, in composizione monocratica, in persona del GOP così dispone:
- Dichiara che i ricorrenti per i motivi esposti, hanno diritto a vedersi riconosciuto lo status di cittadini italiani, Parte_6 in quanto discendente da avo italiano che ha validamente trasmesso la cittadinanza italiana;
- per l'effetto ordina all'Ufficiale di Stato Civile all'Ufficiale di Stato Civile di DI Lombardi (AV) quale Comune di riferimento per l'immigrante italiana di procedere alle dovute Parte_4 annotazioni e trascrizioni nei Registri dello Stato Civile della popolazione di DI Lombardi (AV);
- ordina, per l'effetto, al Consolato italiano di procedere alle dovute iscrizioni, annotazioni e trascrizioni nei Registri dello Stato Civile;
- ordina al e, per esso, al competente ufficiale Controparte_3 dello Stato civile, di procedere alle conseguenti iscrizioni, trascrizioni e annotazioni di legge.
- Spese compensate. Così deciso in Napoli il 20 novembre 2025
Il GOT Dott.ssa Antonietta De Simone