CASS
Sentenza 21 novembre 2024
Sentenza 21 novembre 2024
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. II, sentenza 21/11/2024, n. 42757 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 42757 |
| Data del deposito : | 21 novembre 2024 |
Testo completo
SENTENZA Sul ricorso proposto da: DE EV VS, nata in [...] il [...], avverso l'ordinanza del 29/02/2024 della Corte di appello di Reggio Calabria, visti gli atti, il provvedimento impugnato ed il ricorso;
udita la relazione della causa svolta dal consigliere GI GA;
lette le conclusioni scritte del Pubblico ministero, nella persona dell'Avvocato generale PI Gaeta, che ha chiesto il rigetto del ricorso;
Penale Sent. Sez. 2 Num. 42757 Anno 2024 Presidente: VERGA GIOVANNA Relatore: SGADARI GIUSEPPE Data Udienza: 26/09/2024 RITENUTO IN FATTO 1.Con l'ordinanza in epigrafe, la Corte di appello di Reggio Calabria ha dichiarato inammissibile, per genericità, l'appello proposto dalla ricorrente avverso la sentenza del Tribunale di Palmi, emessa il 7 maggio 2018, che l'aveva condannata alla pena di giustizia per i reati di truffa e sostituzione di persona. 2. Ricorre per cassazione l'imputata, deducendo, con unico motivo, violazione di legge e vizio di motivazione per avere la Corte ritenuto che i motivi contenuti nell'atto di appello erano generici nonostante vi fosse una espressa critica alle ragioni che avevano indotto il Tribunale ad affermare la responsabilità della ricorrente, evidenziandosi la sua non sicura individuazione come autrice dei reati. Altrettanto specifico sarebbe stato il motivo con il quale era stata censurata la determinazione della pena. CONSIDERATO IN DIRITTO Il ricorso è inammissibile perché proposto per motivo manifestamente infondato. 1.Dall'esame dell'atto di appello si desume l'assenza di specificità del motivo con il quale si censurava l'affermazione di responsabilità, posto che viene del tutto obliterata la circostanza decisiva secondo cui il contratto stipulato on line con l'utilizzo delle generalità dell'ignara persona offesa, era stato posto in essere utilizzando l'utenza telefonica mobile della ricorrente, così da poter ricondurre con certezza alla sua persona la condotta illecita, in pendant con il resoconto della vittima, ritenuto attendibile. Altrettanto dicasi per il motivo inerente al trattamento sanzionatorio, del tutto generico e scollato dalla motivazione offerta dalla sentenza di primo grado. E' stato, pertanto, osservato dalla Corte territoriale il principio di diritto secondo il quale, l'appello, al pari del ricorso per cassazione, è inammissibile per difetto di specificità dei motivi quando non risultano esplicitamente enunciati e argomentati i rilievi critici rispetto alle ragioni di fatto o di diritto poste a fondamento della decisione impugnata, fermo restando che tale onere di specificità, a carico dell'impugnante, è direttamente proporzionale alla specificità con cui le predette ragioni sono state esposte nel provvedimento impugnato. (Sez. U, Sentenza n. 8825 del 27/10/2016, dep. 2017, Galtelli). Alla declaratoria di inammissibilità dei ricorso consegue la condanna della ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila alla Cassa delle Ammende, commisurata all'effettivo grado di colpa della stessa ricorrente nella determinazione della causa di inammissibilità. 2
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle Ammende. Così deliberato in Roma, udienza in camera di consiglio del 26.09.2024. Il Consigliere estensore Il Presidente GI GA NN ER vt"4-01
udita la relazione della causa svolta dal consigliere GI GA;
lette le conclusioni scritte del Pubblico ministero, nella persona dell'Avvocato generale PI Gaeta, che ha chiesto il rigetto del ricorso;
Penale Sent. Sez. 2 Num. 42757 Anno 2024 Presidente: VERGA GIOVANNA Relatore: SGADARI GIUSEPPE Data Udienza: 26/09/2024 RITENUTO IN FATTO 1.Con l'ordinanza in epigrafe, la Corte di appello di Reggio Calabria ha dichiarato inammissibile, per genericità, l'appello proposto dalla ricorrente avverso la sentenza del Tribunale di Palmi, emessa il 7 maggio 2018, che l'aveva condannata alla pena di giustizia per i reati di truffa e sostituzione di persona. 2. Ricorre per cassazione l'imputata, deducendo, con unico motivo, violazione di legge e vizio di motivazione per avere la Corte ritenuto che i motivi contenuti nell'atto di appello erano generici nonostante vi fosse una espressa critica alle ragioni che avevano indotto il Tribunale ad affermare la responsabilità della ricorrente, evidenziandosi la sua non sicura individuazione come autrice dei reati. Altrettanto specifico sarebbe stato il motivo con il quale era stata censurata la determinazione della pena. CONSIDERATO IN DIRITTO Il ricorso è inammissibile perché proposto per motivo manifestamente infondato. 1.Dall'esame dell'atto di appello si desume l'assenza di specificità del motivo con il quale si censurava l'affermazione di responsabilità, posto che viene del tutto obliterata la circostanza decisiva secondo cui il contratto stipulato on line con l'utilizzo delle generalità dell'ignara persona offesa, era stato posto in essere utilizzando l'utenza telefonica mobile della ricorrente, così da poter ricondurre con certezza alla sua persona la condotta illecita, in pendant con il resoconto della vittima, ritenuto attendibile. Altrettanto dicasi per il motivo inerente al trattamento sanzionatorio, del tutto generico e scollato dalla motivazione offerta dalla sentenza di primo grado. E' stato, pertanto, osservato dalla Corte territoriale il principio di diritto secondo il quale, l'appello, al pari del ricorso per cassazione, è inammissibile per difetto di specificità dei motivi quando non risultano esplicitamente enunciati e argomentati i rilievi critici rispetto alle ragioni di fatto o di diritto poste a fondamento della decisione impugnata, fermo restando che tale onere di specificità, a carico dell'impugnante, è direttamente proporzionale alla specificità con cui le predette ragioni sono state esposte nel provvedimento impugnato. (Sez. U, Sentenza n. 8825 del 27/10/2016, dep. 2017, Galtelli). Alla declaratoria di inammissibilità dei ricorso consegue la condanna della ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila alla Cassa delle Ammende, commisurata all'effettivo grado di colpa della stessa ricorrente nella determinazione della causa di inammissibilità. 2
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle Ammende. Così deliberato in Roma, udienza in camera di consiglio del 26.09.2024. Il Consigliere estensore Il Presidente GI GA NN ER vt"4-01