TRIB
Sentenza 21 ottobre 2025
Sentenza 21 ottobre 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Pescara, sentenza 21/10/2025, n. 491 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Pescara |
| Numero : | 491 |
| Data del deposito : | 21 ottobre 2025 |
Testo completo
N. 1395/2025 V.G.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di PESCARA
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati: dott. Luigi CIRILLO Presidente Relatore dott. Carmine DI FULVIO Giudice dott.ssa Luigina Tiziana MARGANELLA Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile di I Grado iscritta al n. 1395/2025 V.G., promossa da:
, nata a [...] il [...], Parte_1 assistita e difesa dall'avv. CIAFRE' MASSIMO
e
, nato a [...] Controparte_1 il 24/10/1949, assistito e difeso dall'avv. CIAFRE' MASSIMO
con l'intervento del Pubblico Ministero che non si è opposto.
OGGETTO: Cessazione degli effetti civili del matrimonio pagina 1 di 3 MOTIVI DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato in data 03/07/2025, e Parte_1 CP_1
esponevano che in data 22/10/1972 avevano contratto matrimonio con rito
[...] concordatario, in COLLECORVINO.
Tanto premesso, adivano il Tribunale di Pescara per ottenere la cessazione degli effetti civili del matrimonio.
L'udienza era sostituita, su richiesta delle parti, dal deposito di note scritte, in cui i ricorrenti si riportavano al ricorso introduttivo.
Il Presidente riservava di riferire al Collegio per la decisione.
Il Collegio letti gli artt. 473-bis.51, 473-bis.47, 473-bis.12, 473-bis.13 c.p.c., visto il ricorso congiunto dei coniugi, letto il parere favorevole del P.M., ritenuto che con accordo concluso innanzi all'ufficiale di Stato Civile del Comune di Montesilvano in data 15/10/2018, di cui all'atto iscritto nei registri di Matrimonio del predetto ufficio di Stato Civile, n. 135 P. II serie C, e confermato con dichiarazione di cui all'atto iscritto nei predetti registri, al n. 160, P.II serie C, i coniugi si separavano consensualmente e che la separazione si è protratta senza soluzione di continuità e che non esiste alcun motivo per una futura ricostituzione della comunione materiale e spirituale tra i coniugi;
P. Q. M.
Il Tribunale di Pescara, riunito in Camera di Consiglio, udite le Parti ed il P.M., definitivamente pronunciando sulla domanda proposta dai coniugi
[...]
e , provvede come segue: Pt_1 Controparte_1
DICHIARA
pagina 2 di 3 la cessazione degli effetti civili del matrimonio dai predetti contratto in
COLLECORVINO il 22/10/1972, trascritto nei registri degli atti di matrimonio dello
Stato Civile del Comune di COLLECORVINO, nell'anno 1972 atto numero 31 parte
II, serie A, senza specifiche condizioni, con la sola clausola che SC , CP_1 premesso che pende un procedimento civile dello stesso promosso, avente ad oggetto un'azione risarcitoria verso terzi per fatti occorsi durante la propria vita matrimoniale, dei quali pertanto anche aveva a patirne le Parte_1 conseguenze, dichiara che, in caso di esito positivo del detto procedimento e quindi nell'ipotesi che abbia un risarcimento, verserà alla stessa una parte di Parte_1 esso, rimandando ad un successivo accordo soltanto per la quantificazione di detto pagamento, non essendo allo stato possibile la determinazione precisa dipendendo questa dall'entità dell'auspicato risarcimento.
Manda alla Cancelleria del Tribunale di trasmettere copia della presente sentenza, allorché definitiva, all'Ufficiale dello Stato Civile del Comune di
COLLECORVINO per le annotazioni e le altre incombenze di cui al R.D. 9 luglio
1939 N. 1238.
Spese compensate.
Così deciso in Pescara il 21/10/2025
Il Presidente
Dott. Luigi Cirillo
pagina 3 di 3
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di PESCARA
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati: dott. Luigi CIRILLO Presidente Relatore dott. Carmine DI FULVIO Giudice dott.ssa Luigina Tiziana MARGANELLA Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile di I Grado iscritta al n. 1395/2025 V.G., promossa da:
, nata a [...] il [...], Parte_1 assistita e difesa dall'avv. CIAFRE' MASSIMO
e
, nato a [...] Controparte_1 il 24/10/1949, assistito e difeso dall'avv. CIAFRE' MASSIMO
con l'intervento del Pubblico Ministero che non si è opposto.
OGGETTO: Cessazione degli effetti civili del matrimonio pagina 1 di 3 MOTIVI DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato in data 03/07/2025, e Parte_1 CP_1
esponevano che in data 22/10/1972 avevano contratto matrimonio con rito
[...] concordatario, in COLLECORVINO.
Tanto premesso, adivano il Tribunale di Pescara per ottenere la cessazione degli effetti civili del matrimonio.
L'udienza era sostituita, su richiesta delle parti, dal deposito di note scritte, in cui i ricorrenti si riportavano al ricorso introduttivo.
Il Presidente riservava di riferire al Collegio per la decisione.
Il Collegio letti gli artt. 473-bis.51, 473-bis.47, 473-bis.12, 473-bis.13 c.p.c., visto il ricorso congiunto dei coniugi, letto il parere favorevole del P.M., ritenuto che con accordo concluso innanzi all'ufficiale di Stato Civile del Comune di Montesilvano in data 15/10/2018, di cui all'atto iscritto nei registri di Matrimonio del predetto ufficio di Stato Civile, n. 135 P. II serie C, e confermato con dichiarazione di cui all'atto iscritto nei predetti registri, al n. 160, P.II serie C, i coniugi si separavano consensualmente e che la separazione si è protratta senza soluzione di continuità e che non esiste alcun motivo per una futura ricostituzione della comunione materiale e spirituale tra i coniugi;
P. Q. M.
Il Tribunale di Pescara, riunito in Camera di Consiglio, udite le Parti ed il P.M., definitivamente pronunciando sulla domanda proposta dai coniugi
[...]
e , provvede come segue: Pt_1 Controparte_1
DICHIARA
pagina 2 di 3 la cessazione degli effetti civili del matrimonio dai predetti contratto in
COLLECORVINO il 22/10/1972, trascritto nei registri degli atti di matrimonio dello
Stato Civile del Comune di COLLECORVINO, nell'anno 1972 atto numero 31 parte
II, serie A, senza specifiche condizioni, con la sola clausola che SC , CP_1 premesso che pende un procedimento civile dello stesso promosso, avente ad oggetto un'azione risarcitoria verso terzi per fatti occorsi durante la propria vita matrimoniale, dei quali pertanto anche aveva a patirne le Parte_1 conseguenze, dichiara che, in caso di esito positivo del detto procedimento e quindi nell'ipotesi che abbia un risarcimento, verserà alla stessa una parte di Parte_1 esso, rimandando ad un successivo accordo soltanto per la quantificazione di detto pagamento, non essendo allo stato possibile la determinazione precisa dipendendo questa dall'entità dell'auspicato risarcimento.
Manda alla Cancelleria del Tribunale di trasmettere copia della presente sentenza, allorché definitiva, all'Ufficiale dello Stato Civile del Comune di
COLLECORVINO per le annotazioni e le altre incombenze di cui al R.D. 9 luglio
1939 N. 1238.
Spese compensate.
Così deciso in Pescara il 21/10/2025
Il Presidente
Dott. Luigi Cirillo
pagina 3 di 3