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Sentenza 28 novembre 2025
Sentenza 28 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Urbino, sentenza 28/11/2025, n. 304 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Urbino |
| Numero : | 304 |
| Data del deposito : | 28 novembre 2025 |
Testo completo
N. R.G. 176/2025
TRIBUNALE ORDINARIO di URBINO sezione CIVILE
VERBALE DELLA CAUSA n. r.g. 176/2025 tra
Parte_1
ATTORE/I e
CP_1
CONVENUTO/I
Oggi 28 novembre 2025 ad ore 11.33 innanzi alla dott.ssa NN UR, sono comparsi in collegamento da remoto:
Per l'avv. AMATUCCI SS oggi sostituita dall'avv. Andrea Fanini;
Parte_1
+ Per l'avv. LANCIA LORETTA CP_1
Le parti intervenute dichiarano espressamente che non sono in atto collegamenti né sono presenti soggetti non legittimati.
Il Giudice invita le parti a precisare le conclusioni. L'avv. Fanini preliminarmente contesta tutto quanto ex adverso dedotto e insiste nelle conclusioni già evidenziate nelle note depositate in data 18.11.2025 anche perché si è maturato il silenzio accoglimento della L. 228/2012 in particolare chiediamo lo svincolo delle somme pignorate. L'avv. Lancia contesta quanto affermato da controparte, si riporta ai propri atti difensivi e sottolinea che non è stato pignorato nulla in quanto non rinvenuta alcuna somma nei conti e non è stata fatta l'iscrizione a ruolo. Dopo breve discussione orale, il Giudice alle ore 11.40 si ritira in camera di consiglio.
Il Giudice invita le parti a dichiarare a verbale di aver partecipato effettivamente all'udienza nel rispetto del contraddittorio ed ad attestare che lo svolgimento dell'udienza stessa mediante l'applicativo teams è avvenuto regolarmente.
pagina 1 di 6 Gli avv.ti Fanini e Lancia dichiarano di aver partecipato effettivamente all'udienza nel rispetto del contraddittorio ed attestano che lo svolgimento dell'udienza stessa mediante
l'applicativo teams è avvenuto regolarmente.
Il Giudice dà lettura alle parti del verbale di udienza.
Il giudice on.
NN UR
Alle ore 15.30 il giudice rientra in aula, non presenti le parti e pronuncia sentenza ex art. 281 sexies c.p.c. dandone lettura.
Il Giudice on.
dott.ssa NN UR
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di URBINO sezione CIVILE
Il Tribunale, nella persona del Giudice on. dott.ssa NN UR ha pronunciato ex art. 281 sexies c.p.c. la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 176/2025 promossa da:
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. AMATUCCI Parte_1 C.F._1 SS ATTORE/I contro
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. LANCIA LORETTA CP_1 P.IVA_1 CONVENUTO/I
CONCLUSIONI
pagina 2 di 6 Per parte opponente: Nel merito, ordinare per tutte le motivazioni di cui alla narrativa la cancellazione degli atti imp/ esattivi;
12011100008771; n 120111000013545; PartitaIVA_2
120111000017490; 120121000033602; n 120131000025261; 2010998000038295;
20144188206654074; 20174190100064207; 2018419010000237; 20184190100088583;
2019941889012802; 20204190100007026 e annullare per l'effetto il conseguenziale pignoramento di crediti presso terzi n 2024/00834066, per i motivi in fatto e in diritto così come sopra esposti , con svincolo immediato delle somme giacenti sul conto corrente o la restituzione in caso siano state già conferite dal terzo di Urbino con ordinanza del 25.02.2025; condannare la al pagamento CP_1
delle spese di lite , liquidandone l'ammontare con gli onorari di difesa di cui la scrivente si dichiara antistataria anche relativamente alla fase cautelare”
per parte opposta: ” Piaccia All' Ecc.mo Tribunale - rigettare nel merito la opposizione proposta e tutte le domande avanzate ex adverso poichè inammissibili, destituite di fondamento, dilatorie e pretestuose;
con vittoria di spese e competenze;
Solo in via di denegato subordine qualora dovessero essere accertate eventuali errori o inadempienze da parte del quale Ente Parte_2
Impositore, statuire comunque in capo alla concessionaria l'assenza di qualsivoglia CP_1
responsabilità per i fatti di cui al presente giudizio di opposizione sulla base delle causali come sopra esposte al paragrafo A e conseguentemente assolvere la concludente con qualsiasi statuizione anche in ordine alle eventuali spese processuali che dovessero essere riconosciute alla opponente;
solo in via di denegato ulteriore subordine, compensare comunque le spese di lite tra le parti alla luce delle risultanze emerse nella documentazione “
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con atto di citazione per la introduzione del giudizio di merito in opposizione ex art 616 c.p.c notificato a a mezzo pec in data 28 marzo 2025 (doc B) , l'opponente ha chiesto l'accoglimento CP_1
delle conclusioni in epigrafe riportate.
pagina 3 di 6 Alla udienza del 06 giugno 2025 il Giudice ha dichiarato la contumacia di e rinviato per la CP_1
precisazione delle conclusioni e discussione ex art 281 sexies c.p.c all' udienza del 28 novembre 2025 con termine sino a 10 giorni prima per il deposito di eventuali note conclusive.
In data 10.11.2025 si è costituita in giudizio la con comparsa di costituzione e risposta CP_2
rassegnando le conclusioni sopra riportate.
MOTIVI DELLA DECISIONE
La presente causa trae origine dal ricorso in opposizione all'esecuzione ex art. 615 c.p.c., proposto avverso pignoramento esattoriale ex art. 72 bis/72ter/73 del DPR 602/1973 (rif. 2024/00834066) notificato dalla nell'interesse del alla sig.ra e al CP_1 Parte_3 Pt_1
terzo pignorato per un complessivo importo di euro 19.507,29 relativo alla CP_3
ingiunzione di pagamento N. 20184190100088583.
Nella prima fase sospensiva, contumaciale, il Tribunale di Urbino ha pronunciato con ordinanza
25.2.2025 la sospensione dell'esecuzione RGE n.284/2024 concedendo termine per l'introduzione del presente giudizio di merito, nel quale, la sig. ha dedotto e prodotto di aver inviato alla Pt_1 CP_1
la istanza ex Legge n.228/2012, regolarmente ricevuta in data 20/04/2022, specificando di non aver ricevuto dall'Ente creditore – unico soggetto legittimato a riscontrarla – alcun riscontro nel termine perentorio di 220 giorni previsto dall'art. 1, comma 540, della legge n. 228/2012.
Come rappresentato, il presente giudizio di merito è stato preceduto dal ricorso in opposizione ex art
615 c.p.c con il quale la Sig.ra ha chiesto la sospensione della esecuzione forzata introdotta con Pt_1
il pignoramento presso terzi , lo svincolo delle somme giacenti sul conto e nel merito l'annullamento dell'atto di pignoramento esattoriale presso terzi ex art 72 bis DPR 601/1973 con l'ordine di cancellare i ruoli esattoriali sottostanti .
La non si è costituita in giudizio nella fase cautelare ed il GE dott. ssa ha sospeso la CP_1 Per_1
procedura esecutiva incardinata dalla debitrice opposta assegnando il termine per la introduzione del giudizio di merito e compensando le spese della fase cautelare “atteso che la creditrice non ha provveduto alla iscrizione a ruolo dimostrando di non volere procedere con eventuale richiesta di
pagina 4 di 6 assegnazione in caso di positiva dichiarazione ex art 547 c.p.c da parte del terzo pignorato
[...]
. CP_4
Si osserva che il creditore procedente non ha provveduto alla iscrizione a ruolo della procedura esecutiva, né al deposito della dichiarazione della terza pignorata l'atto di Controparte_3
pignoramento esattoriale presso terzi non è stato neppure iscritto a ruolo da ai sensi dell'art 543 CP_1
e segg c.p.c con la logica conseguenza che esso doveva ritenersi perento e inefficace.
Infatti, l'iscrizione a ruolo è avvenuta solo su impulso della debitrice con il deposito del ricorso in opposizione ex art. 615 c.p.c..
In ordine ai motivi dell'opposizione e più specificatamente al maturare delle condizioni per il silenzio accoglimento ex art. 1 comma 540 L. 228/2012 si evidenzia che la ha prodotto quale doc. 3 e 4 CP_1
comunicazione con la quale richiedeva a seguito dell'istanza di sospensione il documento di riconoscimento dell'istante e/o del suo delegato.
L'odierna creditrice opposta con RA A.R inviata il 20.04.2022 Prot n 555/2022 , riscontrava la comunicazione rispondendo testualmente come segue: “Con riferimento alla Sua comunicazione in oggetto , al fine di poterla correttamente riscontrare nel rispetto della normativa in materia di protezione dei dati personali GDPR REG UE 679/2016, è necessario che lo scrivente Parte_4
riceva copia di un suo documento di identità ( in corso di validità)ad integrazione della
[...]
comunicazione in questione da trasmettere al seguente indirizzo email: Email_1
Senonchè, la Sig.ra non ha mai risposto alla prima comunicazione inviata da ,cosicchè Pt_1 CP_1
in data 22.09.2022 con ulteriore RA A.R ( doc 4) la debitrice veniva testualmente informata che “ a norma del regolamento interno per la gestione delle segnalazioni dei contribuenti, trascorsi 60 giorni dalla nostra richiesta di integrazione della documentazione ( documento di identità e/o delega) inviata il
20.04.2022 e non avendo ricevuto riscontro da parte Sua, la comunicazione in oggetto non può essere riscontrata dalla scrivente e pertanto tale protocollo è da ritenersi archiviato” .
Quindi, a fronte di quanto documentato non risulta essere stato depositato dalla ricorrente ad integrazione della sua istanza la documentazione richiesta e pertanto, alla non può essere CP_1
addebitato alcun silenzio accoglimento. Peraltro, ad un primo approccio l' istanza ex 1 comma 537 della
Legge 228/2012 presentata dalla in data 07.04.2022 appare altresì tardiva atteso che doveva essere Pt_1
pagina 5 di 6 trasmessa a entro e non oltre 90 giorni dalla notifica da parte del Concessionario del primo atto di CP_1
riscossione utile ex art 538 Legge 228/2012 che nel caso di specie è stata notificata ben oltre 4 anni prima.
Ora, giova osservare che a fronte della mancata iscrizione a ruolo del pignoramento c/o terzi da parte della creditrice va solamente dichiarata la cessazione dell'efficacia del pignoramento presso terzi CP_1
notificato alla Parte_1
In ordine alle spese di lite, alla luce del fatto che la non ha iscritto a ruolo il pignoramento presso CP_1
terzi, e che solo parte opponente ha voluto proseguire e azionare l'azione giudiziaria che sarebbe andata comunque perenta, si ritiene di compensare tra le parti le spese di lite.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni altra istanza disattesa o assorbita, così dispone:
-dichiara la cessazione dell'efficacia del pignoramento presso terzi notificato alla sig.ra ; Parte_1
-compensa tra le parti le spese di lite.
Sentenza resa ex articolo 281 sexies c.p.c., pubblicata mediante lettura alle parti presenti ed allegazione al verbale.
Urbino, 28 novembre 2025
Il Giudice on. dott.ssa NN UR
pagina 6 di 6
TRIBUNALE ORDINARIO di URBINO sezione CIVILE
VERBALE DELLA CAUSA n. r.g. 176/2025 tra
Parte_1
ATTORE/I e
CP_1
CONVENUTO/I
Oggi 28 novembre 2025 ad ore 11.33 innanzi alla dott.ssa NN UR, sono comparsi in collegamento da remoto:
Per l'avv. AMATUCCI SS oggi sostituita dall'avv. Andrea Fanini;
Parte_1
+ Per l'avv. LANCIA LORETTA CP_1
Le parti intervenute dichiarano espressamente che non sono in atto collegamenti né sono presenti soggetti non legittimati.
Il Giudice invita le parti a precisare le conclusioni. L'avv. Fanini preliminarmente contesta tutto quanto ex adverso dedotto e insiste nelle conclusioni già evidenziate nelle note depositate in data 18.11.2025 anche perché si è maturato il silenzio accoglimento della L. 228/2012 in particolare chiediamo lo svincolo delle somme pignorate. L'avv. Lancia contesta quanto affermato da controparte, si riporta ai propri atti difensivi e sottolinea che non è stato pignorato nulla in quanto non rinvenuta alcuna somma nei conti e non è stata fatta l'iscrizione a ruolo. Dopo breve discussione orale, il Giudice alle ore 11.40 si ritira in camera di consiglio.
Il Giudice invita le parti a dichiarare a verbale di aver partecipato effettivamente all'udienza nel rispetto del contraddittorio ed ad attestare che lo svolgimento dell'udienza stessa mediante l'applicativo teams è avvenuto regolarmente.
pagina 1 di 6 Gli avv.ti Fanini e Lancia dichiarano di aver partecipato effettivamente all'udienza nel rispetto del contraddittorio ed attestano che lo svolgimento dell'udienza stessa mediante
l'applicativo teams è avvenuto regolarmente.
Il Giudice dà lettura alle parti del verbale di udienza.
Il giudice on.
NN UR
Alle ore 15.30 il giudice rientra in aula, non presenti le parti e pronuncia sentenza ex art. 281 sexies c.p.c. dandone lettura.
Il Giudice on.
dott.ssa NN UR
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di URBINO sezione CIVILE
Il Tribunale, nella persona del Giudice on. dott.ssa NN UR ha pronunciato ex art. 281 sexies c.p.c. la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 176/2025 promossa da:
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. AMATUCCI Parte_1 C.F._1 SS ATTORE/I contro
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. LANCIA LORETTA CP_1 P.IVA_1 CONVENUTO/I
CONCLUSIONI
pagina 2 di 6 Per parte opponente: Nel merito, ordinare per tutte le motivazioni di cui alla narrativa la cancellazione degli atti imp/ esattivi;
12011100008771; n 120111000013545; PartitaIVA_2
120111000017490; 120121000033602; n 120131000025261; 2010998000038295;
20144188206654074; 20174190100064207; 2018419010000237; 20184190100088583;
2019941889012802; 20204190100007026 e annullare per l'effetto il conseguenziale pignoramento di crediti presso terzi n 2024/00834066, per i motivi in fatto e in diritto così come sopra esposti , con svincolo immediato delle somme giacenti sul conto corrente o la restituzione in caso siano state già conferite dal terzo di Urbino con ordinanza del 25.02.2025; condannare la al pagamento CP_1
delle spese di lite , liquidandone l'ammontare con gli onorari di difesa di cui la scrivente si dichiara antistataria anche relativamente alla fase cautelare”
per parte opposta: ” Piaccia All' Ecc.mo Tribunale - rigettare nel merito la opposizione proposta e tutte le domande avanzate ex adverso poichè inammissibili, destituite di fondamento, dilatorie e pretestuose;
con vittoria di spese e competenze;
Solo in via di denegato subordine qualora dovessero essere accertate eventuali errori o inadempienze da parte del quale Ente Parte_2
Impositore, statuire comunque in capo alla concessionaria l'assenza di qualsivoglia CP_1
responsabilità per i fatti di cui al presente giudizio di opposizione sulla base delle causali come sopra esposte al paragrafo A e conseguentemente assolvere la concludente con qualsiasi statuizione anche in ordine alle eventuali spese processuali che dovessero essere riconosciute alla opponente;
solo in via di denegato ulteriore subordine, compensare comunque le spese di lite tra le parti alla luce delle risultanze emerse nella documentazione “
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con atto di citazione per la introduzione del giudizio di merito in opposizione ex art 616 c.p.c notificato a a mezzo pec in data 28 marzo 2025 (doc B) , l'opponente ha chiesto l'accoglimento CP_1
delle conclusioni in epigrafe riportate.
pagina 3 di 6 Alla udienza del 06 giugno 2025 il Giudice ha dichiarato la contumacia di e rinviato per la CP_1
precisazione delle conclusioni e discussione ex art 281 sexies c.p.c all' udienza del 28 novembre 2025 con termine sino a 10 giorni prima per il deposito di eventuali note conclusive.
In data 10.11.2025 si è costituita in giudizio la con comparsa di costituzione e risposta CP_2
rassegnando le conclusioni sopra riportate.
MOTIVI DELLA DECISIONE
La presente causa trae origine dal ricorso in opposizione all'esecuzione ex art. 615 c.p.c., proposto avverso pignoramento esattoriale ex art. 72 bis/72ter/73 del DPR 602/1973 (rif. 2024/00834066) notificato dalla nell'interesse del alla sig.ra e al CP_1 Parte_3 Pt_1
terzo pignorato per un complessivo importo di euro 19.507,29 relativo alla CP_3
ingiunzione di pagamento N. 20184190100088583.
Nella prima fase sospensiva, contumaciale, il Tribunale di Urbino ha pronunciato con ordinanza
25.2.2025 la sospensione dell'esecuzione RGE n.284/2024 concedendo termine per l'introduzione del presente giudizio di merito, nel quale, la sig. ha dedotto e prodotto di aver inviato alla Pt_1 CP_1
la istanza ex Legge n.228/2012, regolarmente ricevuta in data 20/04/2022, specificando di non aver ricevuto dall'Ente creditore – unico soggetto legittimato a riscontrarla – alcun riscontro nel termine perentorio di 220 giorni previsto dall'art. 1, comma 540, della legge n. 228/2012.
Come rappresentato, il presente giudizio di merito è stato preceduto dal ricorso in opposizione ex art
615 c.p.c con il quale la Sig.ra ha chiesto la sospensione della esecuzione forzata introdotta con Pt_1
il pignoramento presso terzi , lo svincolo delle somme giacenti sul conto e nel merito l'annullamento dell'atto di pignoramento esattoriale presso terzi ex art 72 bis DPR 601/1973 con l'ordine di cancellare i ruoli esattoriali sottostanti .
La non si è costituita in giudizio nella fase cautelare ed il GE dott. ssa ha sospeso la CP_1 Per_1
procedura esecutiva incardinata dalla debitrice opposta assegnando il termine per la introduzione del giudizio di merito e compensando le spese della fase cautelare “atteso che la creditrice non ha provveduto alla iscrizione a ruolo dimostrando di non volere procedere con eventuale richiesta di
pagina 4 di 6 assegnazione in caso di positiva dichiarazione ex art 547 c.p.c da parte del terzo pignorato
[...]
. CP_4
Si osserva che il creditore procedente non ha provveduto alla iscrizione a ruolo della procedura esecutiva, né al deposito della dichiarazione della terza pignorata l'atto di Controparte_3
pignoramento esattoriale presso terzi non è stato neppure iscritto a ruolo da ai sensi dell'art 543 CP_1
e segg c.p.c con la logica conseguenza che esso doveva ritenersi perento e inefficace.
Infatti, l'iscrizione a ruolo è avvenuta solo su impulso della debitrice con il deposito del ricorso in opposizione ex art. 615 c.p.c..
In ordine ai motivi dell'opposizione e più specificatamente al maturare delle condizioni per il silenzio accoglimento ex art. 1 comma 540 L. 228/2012 si evidenzia che la ha prodotto quale doc. 3 e 4 CP_1
comunicazione con la quale richiedeva a seguito dell'istanza di sospensione il documento di riconoscimento dell'istante e/o del suo delegato.
L'odierna creditrice opposta con RA A.R inviata il 20.04.2022 Prot n 555/2022 , riscontrava la comunicazione rispondendo testualmente come segue: “Con riferimento alla Sua comunicazione in oggetto , al fine di poterla correttamente riscontrare nel rispetto della normativa in materia di protezione dei dati personali GDPR REG UE 679/2016, è necessario che lo scrivente Parte_4
riceva copia di un suo documento di identità ( in corso di validità)ad integrazione della
[...]
comunicazione in questione da trasmettere al seguente indirizzo email: Email_1
Senonchè, la Sig.ra non ha mai risposto alla prima comunicazione inviata da ,cosicchè Pt_1 CP_1
in data 22.09.2022 con ulteriore RA A.R ( doc 4) la debitrice veniva testualmente informata che “ a norma del regolamento interno per la gestione delle segnalazioni dei contribuenti, trascorsi 60 giorni dalla nostra richiesta di integrazione della documentazione ( documento di identità e/o delega) inviata il
20.04.2022 e non avendo ricevuto riscontro da parte Sua, la comunicazione in oggetto non può essere riscontrata dalla scrivente e pertanto tale protocollo è da ritenersi archiviato” .
Quindi, a fronte di quanto documentato non risulta essere stato depositato dalla ricorrente ad integrazione della sua istanza la documentazione richiesta e pertanto, alla non può essere CP_1
addebitato alcun silenzio accoglimento. Peraltro, ad un primo approccio l' istanza ex 1 comma 537 della
Legge 228/2012 presentata dalla in data 07.04.2022 appare altresì tardiva atteso che doveva essere Pt_1
pagina 5 di 6 trasmessa a entro e non oltre 90 giorni dalla notifica da parte del Concessionario del primo atto di CP_1
riscossione utile ex art 538 Legge 228/2012 che nel caso di specie è stata notificata ben oltre 4 anni prima.
Ora, giova osservare che a fronte della mancata iscrizione a ruolo del pignoramento c/o terzi da parte della creditrice va solamente dichiarata la cessazione dell'efficacia del pignoramento presso terzi CP_1
notificato alla Parte_1
In ordine alle spese di lite, alla luce del fatto che la non ha iscritto a ruolo il pignoramento presso CP_1
terzi, e che solo parte opponente ha voluto proseguire e azionare l'azione giudiziaria che sarebbe andata comunque perenta, si ritiene di compensare tra le parti le spese di lite.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni altra istanza disattesa o assorbita, così dispone:
-dichiara la cessazione dell'efficacia del pignoramento presso terzi notificato alla sig.ra ; Parte_1
-compensa tra le parti le spese di lite.
Sentenza resa ex articolo 281 sexies c.p.c., pubblicata mediante lettura alle parti presenti ed allegazione al verbale.
Urbino, 28 novembre 2025
Il Giudice on. dott.ssa NN UR
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