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Sentenza 6 febbraio 2025
Sentenza 6 febbraio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Brindisi, sentenza 06/02/2025, n. 184 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Brindisi |
| Numero : | 184 |
| Data del deposito : | 6 febbraio 2025 |
Testo completo
TRIBUNALE DI BRINDISI
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Brindisi, in composizione monocratica, in persona della Dott.ssa Maria
Forastiere, in funzione di giudice del lavoro, ha pronunciato, con motivazione contestuale, la seguente
SENTENZA nella causa discussa all' udienza del 6.2.2025, promossa da:
, rappresentata e difesa, con mandato in atti, dall'AVV. S. Epicoco Parte_1
Ricorrente
C O N T R O
, rappresentato e difeso dagli Avv.ti A. Vetri e M. Mattia CP_1
Resistente
OGGETTO: Giudizio ex art. 445-bis, comma 6, c.p.c.
FATTO E DIRITTO
Con ricorso proposto ai sensi dell'art. 445-bis comma 6 c.p.c., depositato in data 4.1.2024, la ricorrente di cui in epigrafe ha chiesto che – previo rinnovo della ctu- fosse accertata la sussistenza del requisito sanitario utile per il riconoscimento dell'indennità di accompagnamento, nonché della condizione di portatore di handicap in condizione di gravità ex art.3 co.3 L.104/92, contestando le conclusioni rassegnate dal consulente tecnico in fase di accertamento tecnico preventivo, già introdotto ai sensi dell'art. 445-bis c.p.c.
L' , costituitosi in giudizio, ha contestato gli avversi assunti e ha chiesto il rigetto del CP_1
ricorso.
All'odierna udienza la causa è stata decisa sulla scorta delle conclusioni rassegnate dalle parti in conformità ai propri scritti difensivi.
*
Tali risultando le richieste delle parti, il ricorso è infondato e va rigettato.
Alla luce dei motivi di opposizione, nella presente fase processuale, è stato disposto il rinnovo della ctu.
Ebbene, nella relazione depositata in data 29.12.2024, l'ausiliare nominato ha diagnosticato a carico della ricorrente “Insufficienza respiratoria cronica in OSAS trattata con CPAP notturna, ipertensione polmonare, asma allergico, epatopatia HCV-correlata, cardiopatia ipertensiva con aritmia ventricolare extrasistolica ed insufficienza mitralica lieve-moderata, esiti di frattura di L1 in spondilodiscoartrosi lombare, insufficienza venosa degli arti inferiori, osteoporosi”.
Ha ritenuto che “allo stato attuale, come evidenziato all'esito dell'esame clinico espletato e da tutta la documentazione presente in atti ed attentamente valutata, stante la possibilità di deambulare autonomamente e la possibilità per la ricorrente di compiere gli atti quotidiani della vita senza bisogno di assistenza continua (…) non sussistano i presupposti e le condizioni per la concessione dell'indennità di accompagnamento.
Inoltre, nel corso della visita peritale la periziata è apparsa orientata nel tempo e nello spazio, vigile, collaborante, con lieve deflessione del tono dell'umore.
Relativamente al riconoscimento dello status di handicap in situazione di gravità ai sensi dell'art. 3 comma 3 L. n. 104/92, lo scrivente non ritiene che la minorazione della ricorrente sia tale da determinare una riduzione dell'autonomia personale, correlata all'età, che renda necessario un intervento assistenziale permanente, continuativo e globale”.
Ebbene, reputa il Tribunale che non sussistano ragioni per discostarsi dalle conclusioni rassegnate dal ctu, essendo le stesse supportate da una rigorosa e completa analisi della documentazione sanitaria in atti nonché dall'obiettività riscontrata in occasione della visita peritale. D'altronde non risultano formulate contestazioni- né nel termine di cui all'art. 195 co.
3 c.p.c. né in occasione dell'odierna udienza – che possano infirmarne la valenza.
Il ricorso va pertanto respinto.
Nella dichiarata sussistenza delle condizioni reddituali di cui all'art. 152 disp. att. cpc, non si dà luogo alla regolamentazione delle spese.
P.Q.M.
Definitivamente pronunciando sul ricorso proposto da nei confronti dell' , Parte_1 CP_1
così provvede: rigetta il ricorso;
Pone definitivamente a carico dell' le spese di CTU già liquidate con separati decreti. CP_1
Dichiara irripetibili le spese.
Brindisi, 6.2.2025 IL GIUDICE DEL LAVORO
Dott.ssa Maria Forastiere