Ordinanza collegiale 8 ottobre 2025
Ordinanza cautelare 3 dicembre 2025
Sentenza 23 aprile 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Roma, sez. 5Q, sentenza 23/04/2026, n. 7316 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Roma |
| Numero : | 7316 |
| Data del deposito : | 23 aprile 2026 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 07316/2026 REG.PROV.COLL.
N. 09945/2025 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio
(Sezione Quinta Quater)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 9945 del 2025, proposto da
-OMISSIS-, rappresentato e difeso dall'avvocato Raffaele Rigamonti, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
Ministero degli Affari Esteri e della Cooperazione Internazionale, Consolato Generale d'Italia a Casablanca, in persona del Ministro pro tempore, rappresentato e difeso dall'Avvocatura Generale dello Stato, domiciliataria ex lege in Roma, via dei Portoghesi, 12;
per l'annullamento previa sospensione
del provvedimento prot 6366 del 19/06/25 di diniego del rilascio del visto d'ingresso per lavoro subordinato emesso dal Consolato Generale d’Italia a Casablanca;
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visti gli atti di costituzione in giudizio di Ministero degli Affari Esteri e della Cooperazione Internazionale;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell'udienza pubblica del giorno 14 aprile 2026 il dott. LO ZZ e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
AT e IR
1. Il ricorrente, cittadino marocchino, impugna il diniego della rappresentanza diplomatica sull’istanza di visto di ingresso per lavoro subordinato richiesto al fine di recarsi sul territorio nazionale al fine di svolgere il lavoro di assistente familiare al fine di coadiuvare tale -OMISSIS- nelle attività domestiche e di accudimento della figlia disabile -OMISSIS-.
1.2. In diritto lamenta: a) la violazione dell’art. 10 bis della l. 241/90 (mancata emissione del preavviso di rigetto),e, b) la violazione dell’art. 4 d.lgs. 286/98 in relazione al d.m. 850/11, sussistendo i presupposti di rilascio del visto richiesto.
2. Si è costituita l’amministrazione resistente eccependo l’inammissibilità del ricorso per difetto di interesse e nel merito deducendone l’infondatezza sottolineando l’assenza di esperienza lavorativa consolidata nel settore e l’attuale stato di sospensione del nulla osta al lavoro subordinato ai sensi del d.l. 145/24, sottolineando in ogni caso l’ampia discrezionalità nella valutazione dei presupposti.
3.1. Con ordinanza ex art. 55 c. 10 c.p.a. emessa all’esito della camera di consiglio del 2/12/25 è stata fissata udienza di merito.
3.2. All’esito dell’udienza del 12 aprile 2026 la causa è stata trattenuta in decisione.
4. Preliminarmente deve essere respinta l’eccezione di carenza di interesse, non risultando dagli atti del giudizio né il mutamento del quadro normativo o delle circostanze fattuali che imporrebbe la rivalutazione dell’interesse del ricorrente a sentir annullato il provvedimento che gli nega il bene della vita ambito, tantomeno il soddisfacimento della pretesa sostanziale.
5. Nel merito, il ricorso è fondato nei termini che seguono.
6. Non è meritevole di condivisione il primo motivo di ricorso, attinente alla mancata notifica del c.d. preavviso di rigetto ex art. 10 bis l. 241/90, considerato che l’Amministrazione non era tenuta a tale adempimento, in seguito alle innovazioni normative introdotto con d.l. 145/2024 (conv. con mod. in l. 187/2024).
7. E’ invece meritevole di accoglimento il secondo motivo di ricorso, relativo alla violazione degli oneri motivazionali e istruttori, nonché al travisamento dei fatti relativamente alla valutazione dei presupposti di rilascio del visto.
Il provvedimento impugnato infatti non soddisfa l’onere motivazionale richiesto all’amministrazione nella materia trattata, secondo giurisprudenza ormai consolidata di Sezione, condivisa dal giudice di appello.
In particolare, atteso che la disciplina di settore (p.to 8 all A d.I. 850/11) non fissa requisiti di esperienza per il lavoro di assistenza familiare, non è chiaro il motivo per il quale la esperienza nello svolgimento di mansioni analoghe sia stata ritenuta irrilevante dalla sede, che non ha svolto alcun accertamento circa l’attività svolta. Non pare a tal fine dirimente il fatto che l’attestazione sia stata rilasciata pochi giorni prima del visto, atteso che, al contrario, pare fisiologico che il lavoratore si sia premurato di acquisire la certificazione proprio in vista degli oneri burocratici necessari alla richiesta del visto. Analogamente pare non dirimente (si tratta peraltro di motivazione postuma in quanto tale inammissibile poiché sollevata dall’amministrazione solo in sede giudiziale) seppur meritevole di approfondimento in contraddittorio con l’interessato, anche mediante colloquio consolare ex art 3 D.I. 850/11, la deduzione dell’amministrazione circa l’incongruenza tra la compilazione della domanda di visto e la documentazione depositata agli atti.
Resta tuttavia impregiudicato il potere della sede di seria verifica della autenticità del certificato e delle mansioni in concreto svolte in precedenza presso il datore di lavoro.
Il che induce a ribadire il consolidato insegnamento giurisprudenziale secondo il quale, in subiecta materia la valutazione di c.d. rischio migratorio, inteso come abuso del titolo di ingresso deve essere basata su gravi e concordanti indici fattuali emersi in sede di accertamento dei presupposti e delle finalità di viaggio e non può basarsi su ricostruzioni meramente ipotetiche (cfr da ultimo Tar Lazio, Sez V Quater, Sent 10/04/2026 N. 06509).
Per quanto attiene alla sospensione del nulla osta, si tratta di è una motivazione postuma in quanto assente nel provvedimento ed esternata solo in sede giudiziale, ed in quanto tale inammissibile.
In sede di riesercizio del potere è comunque onere dell’amministrazione verificare la sussistenza dei presupposti di rilascio del visto, compresa la validità del nullaosta al termine degli accertamenti imposti dal legislatore a carico del S.U.I./I.N.L.
7. Non può essere accolta la richiesta di condanna al rilascio del visto attesi i residui profili istruttori e valutativi nell’accertamento dei presupposti di rilascio del provvedimento.
8. Le spese seguono la soccombenza e sono liquidate forfettariamente in dispositivo.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Sezione Quinta Quater), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo accoglie nei termini di cui in motivazione e, per l’effetto, annulla l’impugnato provvedimento.
Condanna l’amministrazione resistente al pagamento delle spese di lite che liquida in euro 1.500,00 (millecinquecento/00) oltre accessori come per legge.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 14 aprile 2026 con l'intervento dei magistrati:
Francesco IL, Presidente
Roberto Maria Giordano, Referendario
LO ZZ, Referendario, Estensore
| L'OR | IL PRESIDENTE |
| LO ZZ | Francesco IL |
IL SEGRETARIO