TAR Milano, sez. II, sentenza 19/01/2026, n. 232
TAR
Sentenza 19 gennaio 2026

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  • Rigettato
    Violazione della normativa europea e del principio di legittimo affidamento

    Il ricorso è infondato in quanto, in presenza di provvedimenti consolidati da giudicato, la rivalutazione si configura come mera facoltà dell'amministrazione. Il diniego di autotutela è quindi legittimo.

  • Rigettato
    Violazione del principio di legalità, buona fede, lealtà e principio di effettività del diritto europeo

    Il ricorso è infondato in quanto, in presenza di provvedimenti consolidati da giudicato, la rivalutazione si configura come mera facoltà dell'amministrazione. Il diniego di autotutela è quindi legittimo.

  • Rigettato
    Violazione del principio di sana amministrazione, effettività del diritto europeo e giudicato esterno

    Il ricorso è infondato in quanto, in presenza di provvedimenti consolidati da giudicato, la rivalutazione si configura come mera facoltà dell'amministrazione. Il diniego di autotutela è quindi legittimo.

  • Rigettato
    Violazione del principio di sana amministrazione, effettività del diritto europeo e disparità di trattamento

    Il ricorso è infondato in quanto, in presenza di provvedimenti consolidati da giudicato, la rivalutazione si configura come mera facoltà dell'amministrazione. Il diniego di autotutela è quindi legittimo.

  • Rigettato
    Violazione del diritto dell'Unione, principio di legalità, certezza del diritto e obbligo di disapplicare la normativa nazionale incompatibile

    Il ricorso è infondato in quanto, in presenza di provvedimenti consolidati da giudicato, la rivalutazione si configura come mera facoltà dell'amministrazione. Il diniego di autotutela è quindi legittimo.

  • Rigettato
    Violazione del principio di sana amministrazione, parità di trattamento e obbligo di ripartire il prelievo sui produttori che hanno contribuito a determinarlo

    Il ricorso è infondato in quanto, in presenza di provvedimenti consolidati da giudicato, la rivalutazione si configura come mera facoltà dell'amministrazione. Il diniego di autotutela è quindi legittimo.

  • Rigettato
    Violazione del principio di legalità e dell'art. 1 comma 1 L. 119/2003

    Il ricorso è infondato in quanto, in presenza di provvedimenti consolidati da giudicato, la rivalutazione si configura come mera facoltà dell'amministrazione. Il diniego di autotutela è quindi legittimo.

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    Sul provvedimento

    Citazione :
    TAR Milano, sez. II, sentenza 19/01/2026, n. 232
    Giurisdizione : Tribunale amministrativo regionale - Milano
    Numero : 232
    Data del deposito : 19 gennaio 2026
    Fonte ufficiale :

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