Articolo 19 della Legge 11 gennaio 1979, n. 12
Articolo 17Articolo 20
Versione
4 febbraio 1979
Art. 19. Collegio dei revisori dei conti

Presso ogni consiglio provinciale e' istituito un collegio dei revisori dei conti composto da tre membri eletti dall'assemblea degli iscritti, che nominano al loro interno un presidente.
I revisori dei conti durano in carica tre anni; essi sono rieleggibili.
Il collegio dei revisori dei conti controlla la gestione dei fondi e accerta la regolarita' del bilancio consuntivo, riferendone all'assemblea.
Entrata in vigore il 4 febbraio 1979