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Sentenza 23 ottobre 2025
Sentenza 23 ottobre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Pescara, sentenza 23/10/2025, n. 578 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Pescara |
| Numero : | 578 |
| Data del deposito : | 23 ottobre 2025 |
Testo completo
n. 1871/2024 r.g.lav.
REPUBBLICA AL
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI PESCARA
Sezione Lavoro
Il Tribunale, in composizione monocratica, in funzione di Giudice del Lavoro, in persona del giudice, dott.ssa Valeria BA, all'esito dell'udienza del 23.10.2025, tenuta in modalità cartolare ex art. 127 ter c.p.c., lette le note scritte depositate dalle parti, ha pronunciato e pubblicato la seguente
SENTENZA
con motivazione contestuale ex art. 429 c.p.c., nella causa indicata in epigrafe, pendente tra
Parte 1 (C.F. P.IVA 1 ), rappresentata e difesa dall'avv. LEONE
CHRISTOPHER, elettivamente domiciliato come in atti;
PARTE RICORRENTE
e
), rappresentato e difeso dall'Avv. BAIO CP 1 (C.F. C.F. 1
PAOLO, giusta procura in atti;
PARTE RESISTENTE
Oggetto: Opposizione decreto ingiuntivo per spettanze retributive.
Conclusioni: come da atti introduttivi e note scritte depositate dalle parti per l'odierna udienza da intendersi in questa sede integralmente richiamati.
MOTIVAZIONE
Con ricorso ritualmente notificato unitamente a pedissequo decreto di fissazione udienza la
Parte 1 proponeva formale opposizione avverso il decreto ingiuntivo n. 246/2024 del 2.10.2024 con il quale le era stato intimato il pagamento in favore di CP 1 del complessivo importo di € 5.058,82 a titolo di TFR, al netto degli acconti già corrisposti.
Lamentava, preliminarmente, parte opponente la erroneità dell'importo oggetto di ingiunzione non avendo conteggiato parte opposta il primo bonifico in acconto pari ad Euro 3.258,82 sì che l'importo residuo ancora dovuto ammontava in totale ad € 1.800. Sottolineava, inoltre, che in costanza di rapporto era stata data in uso al CP 1 l'autovettura aziendale Peugeot 3008 1.2.
Puretech 130CV targata FZ 234 GM;
che, cessato il rapporto di lavoro e restituita in data
4.03.2024 detta autovettura, parte datoriale si avvedeva di alcuni danni alla carrozzeria;
che, dunque, la società spendeva ben € 1.818,72 per la riparazione del mezzo, importo questo che andava senz'altro addebitato al CP 1 , il quale aveva cagionato i danni per negligenza ed imperizia durante lo svolgimento dell'attività lavorativa. Concludeva, pertanto, affinchè, in accoglimento della presente opposizione, il Tribunale volesse revocare il decreto ingiuntivo e, previo accertamento della responsabilità del dipendente nella causazione dei danni all'autovettura, compensare i reciproci crediti.
CP 1 il quale, preliminarmente,Si costituiva con rituale memoria difensiva conveniva con l'opposta circa l'erronea determinazione del quantum debeatur rappresentando che l'importo ancora dovuto era pari ad € 1.800. Quanto alla richiesta di compensazione degli importi impiegati dalla società per la riparazione dei danni al veicolo aziendale, parte opposta rappresentava che detta richiesta era totalmente priva di supporto probatorio sì che non poteva che essere rigettata. Chiedeva, pertanto che, previa revoca del decreto ingiuntivo, la Pt 1
[...] venisse comunque condannata al pagamento in suo favore del minor importo di € 1.800.
Ritualmente instaurato il contraddittorio tra le parti e ritenuta la superfluità oltre che inammissibilità - delle prove orali articolate, all'udienza del 23.10.2025, tenuta in modalità cartolare ex art. 127 ter c.p.c., questo giudice pronunciava la presente sentenza con motivazione contestuale.
L'opposizione non è fondata e non merita accoglimento per quanto di seguito verrà esposto.
Prima di entrare nel merito della controversia, il Tribunale prende atto della dichiarazione fatta dall'odierno opposto di rideterminazione del credito, il quale risulta essere pari ad € 1.800 avendo quegli omesso di conteggiare tra gli importi corrisposti in acconto il bonifico effettuato in suo favore dalla società in data 11.03.2024 per € 3.258,82.
Con riguardo, invece, alla domanda riconvenzionale e conseguente compensazione (atecnica) dei rispettivi crediti invocata dalla difesa della Pt 1 ritiene il Tribunale che essa non possa trovare accoglimento. Valga, preliminarmente, osservare che parte opponente - dopo aver rideterminato il quantum debeatur in virtù dei bonifici in acconto effettuati in favore del dipendente - si è limitata a chiedere di accertare il proprio controcredito a titolo di danni causati dalla parte opposta al mezzo aziendale a lui in uso. In termini generali, la compensazione richiesta in via riconvenzionale dalla società opponente è ammissibile, trattandosi di crediti - il TFR da un lato, il risarcimento del danno dall'altro che traggono origine da un unico rapporto ed il cui
-
accertamento ha la funzione di individuare il dare e l'avere tra le parti, in modo da pervenire all'esatta individuazione dell'effettivo credito. In tale ipotesi non si dà luogo alla compensazione c.d. "propria" ex artt. 1241 e segg. cod. civ., ma opera il diverso fenomeno della c.d. compensazione "impropria” o atecnica, il quale si risolve in un mero accertamento contabile del saldo finale di contrapposte partite di dare e avere, con l'annullamento automatico dei rispettivi crediti fino alla reciproca concorrenza;
le conseguenze applicative di tale fenomeno si sostanziano nell'esclusione dell'applicazione dell'intera disciplina codicistica della compensazione (Cfr. Cass. n. 28232/2023; Id. n. 12348/2021; Id. n. 14688/2012; Id.
n.28855/2008; Id. n. 16561/2002).
A tal riguardo, la Corte di legittimità ha, in più occasioni affermato che "l'applicabilità delle disposizioni degli articoli 1241 e segg. cod. civ. (riguardanti l'ipotesi della compensazione in senso tecnico - giuridico) postula l'autonomia dei rapporti dai quali nascono contrapposti crediti delle parti, mentre quando i rispettivi crediti e debiti abbiano origine da un unico rapporto, si tratta di accertare semplicemente le reciproche partite di dare e avere, e a ciò il giudice può procedere senza che sia necessaria l'eccezione di parte o la proposizione della domanda riconvenzionale, purchè tale accertamento si fondi su circostanze tempestivamente dedotte in giudizio, in quanto diversamente si verificherebbe un non consentito - ampliamento del "thema
-
decidendum" (Cass. civ. n. 11030/2006; in termini Cass. civ. n. 28855/2008). Ed ancora la stessa
Corte ha precisato che "In caso di crediti originati da un unico rapporto, la cui identità non è esclusa dal fatto che uno di essi abbia natura risarcitoria, derivando da inadempimento, è configurabile la cd. compensazione atecnica, nel qual caso la valutazione delle reciproche pretese comporta l'accertamento del dare e avere, senza necessità di apposita domanda riconvenzionale od eccezione di compensazione, che postulano, invece, l'autonomia dei rapporti ai quali i crediti si riferiscono" (Cass. civ. n. 16800/2015).
Ne consegue sul piano processuale che l'onere probatorio gravi sul danneggiato ex art. 2697 c.c.
Ciò premesso, il Tribunale non può non rilevare che i paventati danni all'autovettura aziendale in uso al CP 1 non risultano in alcun modo provati né nell'an né nel quantum. In data 4 marzo 2024, l'odierno opposto procedeva alla riconsegna dell'autovettura aziendale unitamente a due chiavi in dotazione. Nel medesimo verbale di riconsegna era previsto che la
Cog. CP 2 avrebbe provveduto a stilare un verbale di riconsegna con contestuale valutazione della carrozzeria, degli interni e della meccanica. Alcuna foto veniva scattata dalla società al fine di attestare lo stato del veicolo in quel momento;
circostanza questa che lascia presumere che alcun rilevante danno o problema sia stato in quella sede rilevato posto che, altrimenti, sarebbe stato interesse della società stessa cristallizzarlo in riproduzioni fotografiche.
Di contro, le foto scattate dallo stesso dipendente e da lui in questa sede prodotte dimostrano la totale assenza di ammaccature o danni ictu oculi rilevabili risultando, pertanto, il veicolo in buono stato di manutenzione.
Pt 1In secondo luogo, non vi è prova alcuna dell'esborso sostenuto dalla per l'effettuazione delle presunte riparazioni essendosi la stessa limitata a produrre un preventivo della Carrozzeria
AS NS s.n.c., peraltro indirizzato alla stessa Cog. CP_2 e non ad essa opponente, preventivo al quale non è seguito alcun bonifico da parte né della società datoriale né della
Cog. CP 2 Il preventivo non fornisce alcuna prova dell'esistenza dei danni né della loro entità recando soltanto la descrizione di alcuni interventi da effettuare (che non è dato sapere se poi siano mai stati in concreto effettuati). Né tantomeno potrebbero essere addossate al dipendente - non costituendo esborsi per riparazione danni – le voci di cui alla fattura n. 225 del
-
18/03/2024 consistendo esse in “spese di lavaggio, spese per preventivo e spese per calibrazione sensore anteriore per anomalia".
Cont Di alcun rilevo ai fini che occupano deve ritenersi la mail della Cog. la quale avrebbe comunicato alla Pt 1 di aver computato nella valutazione del bene anche i danni come da preventivo redatto dalla carrozzeria, non essendovi alcuna prova che la predetta abbia poi proceduto all'acquisto del bene né tantomeno dell'importo eventualmente corrisposto. Peraltro, trattandosi di veicolo in leasing, esso giammai avrebbe potuto essere acquistato da parte della Cont Cog. dalla Pt 1 la quale era la mera utilizzatrice del mezzo e non di certo la proprietaria e non essendo la prima parte del rapporto di locazione finanziaria.
Valga, peraltro, osservare che il dipendente può essere chiamato a rispondere dei danni cagionati al veicolo aziendale in suo uso soltanto laddove essi siano riconducibili a condotte negligenti essendo, quindi, onere di parte datoriale fornire la prova del negligente od imprudente utilizzo del mezzo. Lo stesso dipendente non potrà, infatti, giammai essere chiamato a rispondere di deterioramento dovuto al normale uso del bene né parimenti di danni verificatisi per causa a lui in alcun modo imputabile (si pensi ad ammaccature causate da un evento atmosferico). E anche in parte qua la domanda riconvenzionale formulata dalla Pt 1 è completamente sfornita di supporto probatorio essendo onere del danneggiato fornire prova del negligente utilizzo del mezzo da parte del dipendente sempre che, però, ancor prima la stessa parte datoriale abbia fornito prova dell'esistenza degli stessi danni.
In ragione di ciò, tenuto conto della rideterminazione del credito nel minor importo di € 1.800, il decreto ingiuntivo va, comunque, revocato e la Pt 1 va condannata al pagamento in favore del CP 1 della somma a lui ancora dovuta.
Per quanto concerne le spese di lite, considerato che il CP_1 agiva per un credito superiore a quello effettivamente a lui dovuto e visto il rigetto della domanda riconvenzionale formulata dall'opponente, se ne reputa equa la compensazione in misura di un terzo metà onerando la
Pt 1 della rifusione in favore di controparte dei restanti due terzi come in dispositivo liquidati. Si precisa che la liquidazione viene effettuata in applicazione dei parametri previsti per le cause di valore compreso tra € 1.101 ed € 5.200 in ragione dell'importo in concreto attribuito al lavoratore (principio del decisum e non del disputatum).
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando nel procedimento iscritto al n. 1871/2024 R.G.L., ogni ulteriore domanda, eccezione e difesa disattesa, così decide:
revoca il decreto ingiuntivo n. 246/2024 del 2.10.2024 e, per l'effetto, condanna la Pt 1
[...] al pagamento in favore di el minor importo di € 1.800, oltre al cumulo CP 1
di interessi e rivalutazione monetaria dalla presente pronuncia e fino al saldo effettivo;
compensa tra le parti le spese di lite nella misura di un terzo e, per l'effetto condanna la Pt 1
[...] alla rifusione in favore di - e per esso del procuratore dichiaratosi antistatario CP 1 -
ex art. 93 c.p.c. - dei restanti due terzi che liquida in € 2.000 per compenso, oltre IVA, CPA e rimborso forfettario nella misura del 15% come per legge.
Così deciso in Pescara in data 23.10.2025
Il Giudice del Lavoro
Dott.ssa Valeria BA
REPUBBLICA AL
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI PESCARA
Sezione Lavoro
Il Tribunale, in composizione monocratica, in funzione di Giudice del Lavoro, in persona del giudice, dott.ssa Valeria BA, all'esito dell'udienza del 23.10.2025, tenuta in modalità cartolare ex art. 127 ter c.p.c., lette le note scritte depositate dalle parti, ha pronunciato e pubblicato la seguente
SENTENZA
con motivazione contestuale ex art. 429 c.p.c., nella causa indicata in epigrafe, pendente tra
Parte 1 (C.F. P.IVA 1 ), rappresentata e difesa dall'avv. LEONE
CHRISTOPHER, elettivamente domiciliato come in atti;
PARTE RICORRENTE
e
), rappresentato e difeso dall'Avv. BAIO CP 1 (C.F. C.F. 1
PAOLO, giusta procura in atti;
PARTE RESISTENTE
Oggetto: Opposizione decreto ingiuntivo per spettanze retributive.
Conclusioni: come da atti introduttivi e note scritte depositate dalle parti per l'odierna udienza da intendersi in questa sede integralmente richiamati.
MOTIVAZIONE
Con ricorso ritualmente notificato unitamente a pedissequo decreto di fissazione udienza la
Parte 1 proponeva formale opposizione avverso il decreto ingiuntivo n. 246/2024 del 2.10.2024 con il quale le era stato intimato il pagamento in favore di CP 1 del complessivo importo di € 5.058,82 a titolo di TFR, al netto degli acconti già corrisposti.
Lamentava, preliminarmente, parte opponente la erroneità dell'importo oggetto di ingiunzione non avendo conteggiato parte opposta il primo bonifico in acconto pari ad Euro 3.258,82 sì che l'importo residuo ancora dovuto ammontava in totale ad € 1.800. Sottolineava, inoltre, che in costanza di rapporto era stata data in uso al CP 1 l'autovettura aziendale Peugeot 3008 1.2.
Puretech 130CV targata FZ 234 GM;
che, cessato il rapporto di lavoro e restituita in data
4.03.2024 detta autovettura, parte datoriale si avvedeva di alcuni danni alla carrozzeria;
che, dunque, la società spendeva ben € 1.818,72 per la riparazione del mezzo, importo questo che andava senz'altro addebitato al CP 1 , il quale aveva cagionato i danni per negligenza ed imperizia durante lo svolgimento dell'attività lavorativa. Concludeva, pertanto, affinchè, in accoglimento della presente opposizione, il Tribunale volesse revocare il decreto ingiuntivo e, previo accertamento della responsabilità del dipendente nella causazione dei danni all'autovettura, compensare i reciproci crediti.
CP 1 il quale, preliminarmente,Si costituiva con rituale memoria difensiva conveniva con l'opposta circa l'erronea determinazione del quantum debeatur rappresentando che l'importo ancora dovuto era pari ad € 1.800. Quanto alla richiesta di compensazione degli importi impiegati dalla società per la riparazione dei danni al veicolo aziendale, parte opposta rappresentava che detta richiesta era totalmente priva di supporto probatorio sì che non poteva che essere rigettata. Chiedeva, pertanto che, previa revoca del decreto ingiuntivo, la Pt 1
[...] venisse comunque condannata al pagamento in suo favore del minor importo di € 1.800.
Ritualmente instaurato il contraddittorio tra le parti e ritenuta la superfluità oltre che inammissibilità - delle prove orali articolate, all'udienza del 23.10.2025, tenuta in modalità cartolare ex art. 127 ter c.p.c., questo giudice pronunciava la presente sentenza con motivazione contestuale.
L'opposizione non è fondata e non merita accoglimento per quanto di seguito verrà esposto.
Prima di entrare nel merito della controversia, il Tribunale prende atto della dichiarazione fatta dall'odierno opposto di rideterminazione del credito, il quale risulta essere pari ad € 1.800 avendo quegli omesso di conteggiare tra gli importi corrisposti in acconto il bonifico effettuato in suo favore dalla società in data 11.03.2024 per € 3.258,82.
Con riguardo, invece, alla domanda riconvenzionale e conseguente compensazione (atecnica) dei rispettivi crediti invocata dalla difesa della Pt 1 ritiene il Tribunale che essa non possa trovare accoglimento. Valga, preliminarmente, osservare che parte opponente - dopo aver rideterminato il quantum debeatur in virtù dei bonifici in acconto effettuati in favore del dipendente - si è limitata a chiedere di accertare il proprio controcredito a titolo di danni causati dalla parte opposta al mezzo aziendale a lui in uso. In termini generali, la compensazione richiesta in via riconvenzionale dalla società opponente è ammissibile, trattandosi di crediti - il TFR da un lato, il risarcimento del danno dall'altro che traggono origine da un unico rapporto ed il cui
-
accertamento ha la funzione di individuare il dare e l'avere tra le parti, in modo da pervenire all'esatta individuazione dell'effettivo credito. In tale ipotesi non si dà luogo alla compensazione c.d. "propria" ex artt. 1241 e segg. cod. civ., ma opera il diverso fenomeno della c.d. compensazione "impropria” o atecnica, il quale si risolve in un mero accertamento contabile del saldo finale di contrapposte partite di dare e avere, con l'annullamento automatico dei rispettivi crediti fino alla reciproca concorrenza;
le conseguenze applicative di tale fenomeno si sostanziano nell'esclusione dell'applicazione dell'intera disciplina codicistica della compensazione (Cfr. Cass. n. 28232/2023; Id. n. 12348/2021; Id. n. 14688/2012; Id.
n.28855/2008; Id. n. 16561/2002).
A tal riguardo, la Corte di legittimità ha, in più occasioni affermato che "l'applicabilità delle disposizioni degli articoli 1241 e segg. cod. civ. (riguardanti l'ipotesi della compensazione in senso tecnico - giuridico) postula l'autonomia dei rapporti dai quali nascono contrapposti crediti delle parti, mentre quando i rispettivi crediti e debiti abbiano origine da un unico rapporto, si tratta di accertare semplicemente le reciproche partite di dare e avere, e a ciò il giudice può procedere senza che sia necessaria l'eccezione di parte o la proposizione della domanda riconvenzionale, purchè tale accertamento si fondi su circostanze tempestivamente dedotte in giudizio, in quanto diversamente si verificherebbe un non consentito - ampliamento del "thema
-
decidendum" (Cass. civ. n. 11030/2006; in termini Cass. civ. n. 28855/2008). Ed ancora la stessa
Corte ha precisato che "In caso di crediti originati da un unico rapporto, la cui identità non è esclusa dal fatto che uno di essi abbia natura risarcitoria, derivando da inadempimento, è configurabile la cd. compensazione atecnica, nel qual caso la valutazione delle reciproche pretese comporta l'accertamento del dare e avere, senza necessità di apposita domanda riconvenzionale od eccezione di compensazione, che postulano, invece, l'autonomia dei rapporti ai quali i crediti si riferiscono" (Cass. civ. n. 16800/2015).
Ne consegue sul piano processuale che l'onere probatorio gravi sul danneggiato ex art. 2697 c.c.
Ciò premesso, il Tribunale non può non rilevare che i paventati danni all'autovettura aziendale in uso al CP 1 non risultano in alcun modo provati né nell'an né nel quantum. In data 4 marzo 2024, l'odierno opposto procedeva alla riconsegna dell'autovettura aziendale unitamente a due chiavi in dotazione. Nel medesimo verbale di riconsegna era previsto che la
Cog. CP 2 avrebbe provveduto a stilare un verbale di riconsegna con contestuale valutazione della carrozzeria, degli interni e della meccanica. Alcuna foto veniva scattata dalla società al fine di attestare lo stato del veicolo in quel momento;
circostanza questa che lascia presumere che alcun rilevante danno o problema sia stato in quella sede rilevato posto che, altrimenti, sarebbe stato interesse della società stessa cristallizzarlo in riproduzioni fotografiche.
Di contro, le foto scattate dallo stesso dipendente e da lui in questa sede prodotte dimostrano la totale assenza di ammaccature o danni ictu oculi rilevabili risultando, pertanto, il veicolo in buono stato di manutenzione.
Pt 1In secondo luogo, non vi è prova alcuna dell'esborso sostenuto dalla per l'effettuazione delle presunte riparazioni essendosi la stessa limitata a produrre un preventivo della Carrozzeria
AS NS s.n.c., peraltro indirizzato alla stessa Cog. CP_2 e non ad essa opponente, preventivo al quale non è seguito alcun bonifico da parte né della società datoriale né della
Cog. CP 2 Il preventivo non fornisce alcuna prova dell'esistenza dei danni né della loro entità recando soltanto la descrizione di alcuni interventi da effettuare (che non è dato sapere se poi siano mai stati in concreto effettuati). Né tantomeno potrebbero essere addossate al dipendente - non costituendo esborsi per riparazione danni – le voci di cui alla fattura n. 225 del
-
18/03/2024 consistendo esse in “spese di lavaggio, spese per preventivo e spese per calibrazione sensore anteriore per anomalia".
Cont Di alcun rilevo ai fini che occupano deve ritenersi la mail della Cog. la quale avrebbe comunicato alla Pt 1 di aver computato nella valutazione del bene anche i danni come da preventivo redatto dalla carrozzeria, non essendovi alcuna prova che la predetta abbia poi proceduto all'acquisto del bene né tantomeno dell'importo eventualmente corrisposto. Peraltro, trattandosi di veicolo in leasing, esso giammai avrebbe potuto essere acquistato da parte della Cont Cog. dalla Pt 1 la quale era la mera utilizzatrice del mezzo e non di certo la proprietaria e non essendo la prima parte del rapporto di locazione finanziaria.
Valga, peraltro, osservare che il dipendente può essere chiamato a rispondere dei danni cagionati al veicolo aziendale in suo uso soltanto laddove essi siano riconducibili a condotte negligenti essendo, quindi, onere di parte datoriale fornire la prova del negligente od imprudente utilizzo del mezzo. Lo stesso dipendente non potrà, infatti, giammai essere chiamato a rispondere di deterioramento dovuto al normale uso del bene né parimenti di danni verificatisi per causa a lui in alcun modo imputabile (si pensi ad ammaccature causate da un evento atmosferico). E anche in parte qua la domanda riconvenzionale formulata dalla Pt 1 è completamente sfornita di supporto probatorio essendo onere del danneggiato fornire prova del negligente utilizzo del mezzo da parte del dipendente sempre che, però, ancor prima la stessa parte datoriale abbia fornito prova dell'esistenza degli stessi danni.
In ragione di ciò, tenuto conto della rideterminazione del credito nel minor importo di € 1.800, il decreto ingiuntivo va, comunque, revocato e la Pt 1 va condannata al pagamento in favore del CP 1 della somma a lui ancora dovuta.
Per quanto concerne le spese di lite, considerato che il CP_1 agiva per un credito superiore a quello effettivamente a lui dovuto e visto il rigetto della domanda riconvenzionale formulata dall'opponente, se ne reputa equa la compensazione in misura di un terzo metà onerando la
Pt 1 della rifusione in favore di controparte dei restanti due terzi come in dispositivo liquidati. Si precisa che la liquidazione viene effettuata in applicazione dei parametri previsti per le cause di valore compreso tra € 1.101 ed € 5.200 in ragione dell'importo in concreto attribuito al lavoratore (principio del decisum e non del disputatum).
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando nel procedimento iscritto al n. 1871/2024 R.G.L., ogni ulteriore domanda, eccezione e difesa disattesa, così decide:
revoca il decreto ingiuntivo n. 246/2024 del 2.10.2024 e, per l'effetto, condanna la Pt 1
[...] al pagamento in favore di el minor importo di € 1.800, oltre al cumulo CP 1
di interessi e rivalutazione monetaria dalla presente pronuncia e fino al saldo effettivo;
compensa tra le parti le spese di lite nella misura di un terzo e, per l'effetto condanna la Pt 1
[...] alla rifusione in favore di - e per esso del procuratore dichiaratosi antistatario CP 1 -
ex art. 93 c.p.c. - dei restanti due terzi che liquida in € 2.000 per compenso, oltre IVA, CPA e rimborso forfettario nella misura del 15% come per legge.
Così deciso in Pescara in data 23.10.2025
Il Giudice del Lavoro
Dott.ssa Valeria BA