TRIB
Sentenza 19 febbraio 2025
Sentenza 19 febbraio 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Roma, sentenza 19/02/2025, n. 2079 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Roma |
| Numero : | 2079 |
| Data del deposito : | 19 febbraio 2025 |
Testo completo
TRIBUNALE DI ROMA
TERZA SEZIONE LAVORO
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Giudice, Paola Farina, all'esito della lettura delle note sostitutive di udienza depositate ai sensi dell'articolo 127 ter c.p.c, ha emesso la seguente
SENTENZA nel procedimento R.G. n. 15656/2024
VERTENTE TRA
, elettivamente domiciliato in Roma presso lo studio dell'Avv. Parte_1
DI GENIO GIANCARLO che lo rappresenta e difende giusta delega in atti;
- ricorrente –
E
in persona del Presidente pro Controparte_1 tempore, elettivamente domiciliato in Roma Via Cesare Beccaria n. 29;
- resistente –
MOTIVAZIONE
Con ricorso depositato in data 19/04/2024, successivamente notificato, il ricorrente in epigrafe indicata contestava l'esito dell'accertamento tecnico peritale con cui non venivano riconosciute le condizioni sanitarie previste ai fini dell'attribuzione dell'assegno mensile di assistenza ex art. 13 L. 118/71 e chiedeva il riconoscimento del proprio diritto alla previdenza assistenziale indicata con decorrenza dal primo giorno del mese successivo alla data di presentazione della domanda amministrativa.
L' non si costituiva in giudizio, nonostante la ritualità e tempestività della notifica CP_1 del ricorso introduttivo del presente giudizio di opposizione, e se ne deve dichiarare la contumacia.
All'esito dell'espletata ctu, all'odierna udienza, tenuta in modalità di trattazione scritta, sulle conclusioni delle parti rassegnate nelle note scritte di udienza, la causa veniva decisa mediante la presente sentenza.
La pretesa di parte ricorrente appare fondata e come tale va accolta nei termini di cui in dispositivo. La consulenza svolta nel presente giudizio ha accertato la sussistenza delle condizioni sanitarie previste per la prestazione indicata con decorrenza dal mese di dicembre 2023.
Le valutazioni del consulente appaiono sorrette da corretta valutazione e immuni da vizi logici e non infirmate dalle diverse valutazioni delle parti e nei modi indicati dal giudice con riferimento al periodo oggetto di contestazione.
Ritenuto di dover condividere le valutazioni del c.t.u., l'opposizione va accolta con le statuizioni di cui in dispositivo.
Le spese di lite, ivi comprese quelle di ctu, sono regolate secondo il principio di soccombenza e sono liquidate e distratte come nel dettaglio del dispositivo che segue.
P.Q.M.
Dichiara la sussistenza delle condizioni sanitarie previste per il riconoscimento dell'assegno mensile di assistenza ex art. 13 L. 118/71, con decorrenza dal mese di dicembre 2023.
Condanna parte convenuta al pagamento in favore del ricorrente delle spese di lite, che liquida in misura pari a 1.600,00 euro, oltre rimborso forfettario sulle spese generali,
IVA e CPA come per legge, da distrarre in favore del procuratore di parte ricorrente dichiaratosi antistatario.
Pone definitivamente le spese di ctu, già liquidate come da separato provvedimento, a carico dell' . CP_1
Roma, 13/02/2025 Il G.L.
P. Farina
TERZA SEZIONE LAVORO
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Giudice, Paola Farina, all'esito della lettura delle note sostitutive di udienza depositate ai sensi dell'articolo 127 ter c.p.c, ha emesso la seguente
SENTENZA nel procedimento R.G. n. 15656/2024
VERTENTE TRA
, elettivamente domiciliato in Roma presso lo studio dell'Avv. Parte_1
DI GENIO GIANCARLO che lo rappresenta e difende giusta delega in atti;
- ricorrente –
E
in persona del Presidente pro Controparte_1 tempore, elettivamente domiciliato in Roma Via Cesare Beccaria n. 29;
- resistente –
MOTIVAZIONE
Con ricorso depositato in data 19/04/2024, successivamente notificato, il ricorrente in epigrafe indicata contestava l'esito dell'accertamento tecnico peritale con cui non venivano riconosciute le condizioni sanitarie previste ai fini dell'attribuzione dell'assegno mensile di assistenza ex art. 13 L. 118/71 e chiedeva il riconoscimento del proprio diritto alla previdenza assistenziale indicata con decorrenza dal primo giorno del mese successivo alla data di presentazione della domanda amministrativa.
L' non si costituiva in giudizio, nonostante la ritualità e tempestività della notifica CP_1 del ricorso introduttivo del presente giudizio di opposizione, e se ne deve dichiarare la contumacia.
All'esito dell'espletata ctu, all'odierna udienza, tenuta in modalità di trattazione scritta, sulle conclusioni delle parti rassegnate nelle note scritte di udienza, la causa veniva decisa mediante la presente sentenza.
La pretesa di parte ricorrente appare fondata e come tale va accolta nei termini di cui in dispositivo. La consulenza svolta nel presente giudizio ha accertato la sussistenza delle condizioni sanitarie previste per la prestazione indicata con decorrenza dal mese di dicembre 2023.
Le valutazioni del consulente appaiono sorrette da corretta valutazione e immuni da vizi logici e non infirmate dalle diverse valutazioni delle parti e nei modi indicati dal giudice con riferimento al periodo oggetto di contestazione.
Ritenuto di dover condividere le valutazioni del c.t.u., l'opposizione va accolta con le statuizioni di cui in dispositivo.
Le spese di lite, ivi comprese quelle di ctu, sono regolate secondo il principio di soccombenza e sono liquidate e distratte come nel dettaglio del dispositivo che segue.
P.Q.M.
Dichiara la sussistenza delle condizioni sanitarie previste per il riconoscimento dell'assegno mensile di assistenza ex art. 13 L. 118/71, con decorrenza dal mese di dicembre 2023.
Condanna parte convenuta al pagamento in favore del ricorrente delle spese di lite, che liquida in misura pari a 1.600,00 euro, oltre rimborso forfettario sulle spese generali,
IVA e CPA come per legge, da distrarre in favore del procuratore di parte ricorrente dichiaratosi antistatario.
Pone definitivamente le spese di ctu, già liquidate come da separato provvedimento, a carico dell' . CP_1
Roma, 13/02/2025 Il G.L.
P. Farina