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Sentenza 27 novembre 2025
Sentenza 27 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Taranto, sentenza 27/11/2025, n. 3159 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Taranto |
| Numero : | 3159 |
| Data del deposito : | 27 novembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI TARANTO
SEZIONE LAVORO
Il Tribunale, in funzione di Giudice del Lavoro, in composizione monocratica nella persona della dott.ssa Viviana Di Palma, a seguito della sostituzione dell'udienza del 12 novembre 2025 mediante deposito di note scritte, ai sensi dell'art. 127-ter cpc., pronuncia fuori udienza la seguente
SENTENZA
Nella causa n. 259/2023 RG per controversia in materia di previdenza e assistenza sociale
PROMOSSA DA
Parte_1
rappresentato e difeso dall'avv. Stefania Cazzato
-Ricorrente-
CONTRO
Controparte_1 in persona del legale rappresentante pro tempore rappresentata e difesa dall'avv. Eleonora Coletta
-Resistente-
MOTIVO DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato in data 12.1.2023 il ricorrente in epigrafe indicato ha chiesto al
Giudice del Lavoro di Taranto di voler dichiarare il proprio diritto, ai sensi del DPR n°
1124/65 e del D. Lgs. n° 38/2000, al riconoscimento dei postumi permanenti indennizzabili derivanti dall'infortunio sul lavoro occorsogli in data 2.12.2021 e, conseguentemente, dichiarare il proprio diritto a conseguire il relativo indennizzo, cumulativamente con altre tecnopatie già riconosciute, secondo la percentuale accertata in corso di causa. Riferiva, infatti, essere operaio idraulico e che, nello svolgimento delle sue mansioni, avvertiva un improvviso lancinante dolore alla spalla destra a causa della notevole forza impiegata con le braccia nell'intento di sistemare un tubo di rame.
A seguito degli accertamenti clinici svolti presso il Pronto Soccorso dell'Ospedale “M.
Giannuzzi” di Manduria, gli veniva diagnosticata un'"algia e limitazione funzionale spalla dx".
In ragione di ciò, in data 18.5.2022, l'odierno ricorrente presentava denuncia amministrativa di infortunio, che l' rigettava per difetto di causa violenta. Avverso CP_1 tale provvedimento veniva altresì proposto ricorso amministrativo, che veniva di nuovo rigettato.
Si costituiva ritualmente l' che contestava la fondatezza della domanda, CP_1 chiedendone il rigetto.
La causa, istruita a mezzo prova documentale ed escussione dei testi, è stata decisa, previo espletamento della CTU, alla stregua degli atti processuali ritualmente depositati, nonché delle “note scritte contenenti le sole istanze e conclusioni” depositate ai sensi dell'art. 127-ter cpc., con successiva pronuncia fuori udienza, da parte del giudice, della presente sentenza (comprensiva del dispositivo e della esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione).
****
La domanda è fondata e, conseguentemente deve essere accolta.
In ordine agli aspetti medico legali, si evidenza invece che l'espletata consulenza peritale del CTU dott. , ha consentito di appurare che dall'infortunio Persona_1 occorso al ricorrente sia derivata una "lesione della cuffia dei rotatori di entità medio grave secondaria", causata proprio dallo sforzo fisico impiegato durante l'attività lavorativa nel tentativo di muovere e posizionare un tubo metallico. La patologia, precisa ancora, presenta tuttora dolore ed impotenza funzionale, e necessita di terapia.
Di conseguenza, a seguito dell'evento infortunistico de quo, il CTU ha riconosciuto un'invalidità assoluta, con inizio della data dell'infortunio e proseguita fino al
02/04/2022, quantificando il danno biologico nella misura del 5 (cinque)%, applicando i codici 224 e 227 indicati nelle tabelle contenute nel DM 12 luglio 2000.
Procedendo, pertanto, al cumulo con le altre due menomazioni, è stato riconosciuto complessivamente un danno biologico nella misura del 17% (diciassette percento). Le suddette conclusioni, pertanto, vanno pienamente condivise, siccome fondate su esami clinici e strumentali esaurienti, non essendo peraltro stati evidenziati, in maniera specifica, eventuali errori o omissioni e dovendosi ovviamente ritenere che la consulenza tecnica d'ufficio può integrare, per relationem, la motivazione in fatto della presente sentenza (cfr. Cass. Lav. 27 luglio 2006 n° 17178 e le molteplici ivi citate, nonché Cass. Sez. I, 4 maggio 2009 n° 10222).
Tanto, evidentemente, come nella specie, ove manchino contrarie argomentazioni delle parti ovvero ove esse non siano specifiche né tali, se fondate, da condurre ad una decisione diversa da quella adottata (cfr. anche Cass. Sez. III, 30 aprile 2009 n° 10123).
L'esistenza del nesso di causalità viene ancor più in rilievo dalle risultanze della prova testimoniale, in cui è stata confermata la dinamica dell'infortunio occorso durante lo svolgimento delle mansioni svolte dal ricorrente.
La tipologia stessa dell'infortunio e le modalità con cui la ricorrente ha espletato la propria attività lavorativa (secondo quanto è emerso in sede di indagine peritale ed anche a seguito della escussione testimoniale), costituiscono elementi - non contrastati da alcuna circostanza di segno contrario - in base ai quali può ragionevolmente riconoscersi l'origine “professionale” della patologia.
Alla luce di quanto innanzi, trattandosi di un grado di menomazione pari o superiore al minimo indennizzabile per legge, ovvero il 6% (essendo la domanda amministrativa successiva al 9 agosto 2000, data di entrata in vigore del nuovo sistema ex D.Lgs.
23/2/2000 n° 38: cfr. CASS. LAV. 5 MAGGIO 2005 N° 9353 e CASS. 8 2007 N° 21022), la domanda può essere accolta nei termini predetti.
Conseguentemente deve dichiararsi il diritto della parte ricorrente a conseguire
l'indennizzo in rendita - ai sensi dell'art. 13, co. 2, lett. a), D. Lgs. n° 38/00, essendo comunque il grado di menomazione superiore al sedici per cento - per inabilità permanente al lavoro e danno biologico nella misura specificata infra, in dispositivo, e con decorrenza dalla data dell'infortunio.
Pertanto, l' deve essere condannato al pagamento del relativo importo, con CP_1 rivalutazione e interessi legali maturati successivamente al 120° giorno dalle date predette, entro i limiti di cui all'art. 16, co. 6, L. n° 412/91.
Nella liquidazione della riconosciuta prestazione, peraltro, deve ovviamente procedersi alla deduzione di quanto eventualmente già erogato a titolo di indennizzo in capitale atteso che, ai sensi del comma quinto dell'art. 13 del D. Lgs. n° 38/00, “Nel caso in cui l'assicurato, già colpito da uno o più eventi lesivi rientranti nella disciplina delle presenti disposizioni, subisca un nuovo evento lesivo si procede alla valutazione complessiva dei postumi ed alla liquidazione di un'unica rendita o dell'indennizzo in capitale corrispondente al grado complessivo della menomazione dell'integrità psicofisica.
L'importo della nuova rendita o del nuovo indennizzo in capitale è decurtato dell'importo dell'eventuale indennizzo in capitale già corrisposto e non recuperato”.
********
Le spese sostenute da parte ricorrente, liquidate come da dispositivo, seguono la soccombenza e vanno pertanto poste a carico di parte convenuta.
Deve infatti osservarsi che “il valore della controversia al fine del rimborso delle spese di lite a carico della parte soccombente va fissato, in armonia con il principio generale di proporzionalità e adeguatezza degli onorari di avvocato, all'opera professionale effettivamente prestata, sulla base del criterio del disputatum (ossia di quanto richiesto dalla parte attrice nell'atto introduttivo del giudizio), tenendo però conto che, in caso di accoglimento solo parziale della domanda, il Giudice deve considerare il contenuto effettivo della sua decisione (criterio del decisum), salvo che la riduzione della somma
o del bene attribuito non consegua ad un adempimento intervenuto, nel corso del processo, ad opera della parte debitrice, convenuta in giudizio” (CASS. SEZ. UN., 11
SETTEMBRE 2007, N. 19014).
Si precisa inoltre che nella liquidazione - effettuata ai sensi del D.M. 10 marzo 2014 n°
55 (e succ. modif. e integr.) - si è avuto riguardo alla particolare semplicità sia dell'oggetto (anche con apprezzamento ex ante, trattandosi di una mera controversia per prestazioni di previdenza o assistenza sociale priva di aspetti peculiari o atipici), sia dell'attività istruttoria in concreto svolta.
Il costo dell'indagine peritale rimane a carico dell' che deve farne anticipazione CP_1
(art. 125, ultimo comma, r.d. 28 agosto 1924, n. 1422 e art. 128 r.d.l. 4 ottobre 1935,
n. 1827, conv. dalla L. 6 aprile 1936, n. 1155, sì come succ. modif.: cfr. Cass. Lav. 6 maggio 1998 n° 4589).
P.Q.M.
Il Giudice del Lavoro, definitivamente pronunciando sulla domanda proposta, così provvede:
1. accoglie la domanda per quanto di ragione e, per l'effetto, dichiarato il diritto del ricorrente a conseguire l'indennizzo in rendita - ai sensi dell'art. 13, co. 2, lett. a) e b), D. Lgs. n° 38/00 - per inabilità permanente al lavoro e danno biologico, sino alla misura del 17 (diciassette) per cento, con decorrenza dalla data dell'infortunio, condanna l' al pagamento CP_1 delle differenze sui relativi ratei, maturati e maturandi, - salva deduzione di quanto già erogato a titolo di indennizzo in capitale -, con rivalutazione e interessi legali su quelli maturati successivamente al 120° giorno dalla data predetta, entro i limiti di cui all'art. 16, co. 6, L. n° 412/91;
2. condanna altresì l' al pagamento in favore di parte ricorrente delle CP_1 spese e competenze del giudizio, che liquida in complessivi € 1.300,00 a titolo di compenso professionale ex D.M. n° 55/14 (e succ. modif. e integr.), oltre al rimborso delle spese forfetarie, dell'I.V.A. e del contributo integrativo, da distrarsi a favore della procuratrice dichiaratasi anticipataria;
3. pone definitivamente a carico dell' le spese di C.T.U. liquidate con CP_1 separato provvedimento.
Manda alla cancelleria gli adempimenti.
Taranto, 27.11.2025
Il Tribunale – Giudice del Lavoro
(dott.ssa Viviana Di Palma)
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI TARANTO
SEZIONE LAVORO
Il Tribunale, in funzione di Giudice del Lavoro, in composizione monocratica nella persona della dott.ssa Viviana Di Palma, a seguito della sostituzione dell'udienza del 12 novembre 2025 mediante deposito di note scritte, ai sensi dell'art. 127-ter cpc., pronuncia fuori udienza la seguente
SENTENZA
Nella causa n. 259/2023 RG per controversia in materia di previdenza e assistenza sociale
PROMOSSA DA
Parte_1
rappresentato e difeso dall'avv. Stefania Cazzato
-Ricorrente-
CONTRO
Controparte_1 in persona del legale rappresentante pro tempore rappresentata e difesa dall'avv. Eleonora Coletta
-Resistente-
MOTIVO DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato in data 12.1.2023 il ricorrente in epigrafe indicato ha chiesto al
Giudice del Lavoro di Taranto di voler dichiarare il proprio diritto, ai sensi del DPR n°
1124/65 e del D. Lgs. n° 38/2000, al riconoscimento dei postumi permanenti indennizzabili derivanti dall'infortunio sul lavoro occorsogli in data 2.12.2021 e, conseguentemente, dichiarare il proprio diritto a conseguire il relativo indennizzo, cumulativamente con altre tecnopatie già riconosciute, secondo la percentuale accertata in corso di causa. Riferiva, infatti, essere operaio idraulico e che, nello svolgimento delle sue mansioni, avvertiva un improvviso lancinante dolore alla spalla destra a causa della notevole forza impiegata con le braccia nell'intento di sistemare un tubo di rame.
A seguito degli accertamenti clinici svolti presso il Pronto Soccorso dell'Ospedale “M.
Giannuzzi” di Manduria, gli veniva diagnosticata un'"algia e limitazione funzionale spalla dx".
In ragione di ciò, in data 18.5.2022, l'odierno ricorrente presentava denuncia amministrativa di infortunio, che l' rigettava per difetto di causa violenta. Avverso CP_1 tale provvedimento veniva altresì proposto ricorso amministrativo, che veniva di nuovo rigettato.
Si costituiva ritualmente l' che contestava la fondatezza della domanda, CP_1 chiedendone il rigetto.
La causa, istruita a mezzo prova documentale ed escussione dei testi, è stata decisa, previo espletamento della CTU, alla stregua degli atti processuali ritualmente depositati, nonché delle “note scritte contenenti le sole istanze e conclusioni” depositate ai sensi dell'art. 127-ter cpc., con successiva pronuncia fuori udienza, da parte del giudice, della presente sentenza (comprensiva del dispositivo e della esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione).
****
La domanda è fondata e, conseguentemente deve essere accolta.
In ordine agli aspetti medico legali, si evidenza invece che l'espletata consulenza peritale del CTU dott. , ha consentito di appurare che dall'infortunio Persona_1 occorso al ricorrente sia derivata una "lesione della cuffia dei rotatori di entità medio grave secondaria", causata proprio dallo sforzo fisico impiegato durante l'attività lavorativa nel tentativo di muovere e posizionare un tubo metallico. La patologia, precisa ancora, presenta tuttora dolore ed impotenza funzionale, e necessita di terapia.
Di conseguenza, a seguito dell'evento infortunistico de quo, il CTU ha riconosciuto un'invalidità assoluta, con inizio della data dell'infortunio e proseguita fino al
02/04/2022, quantificando il danno biologico nella misura del 5 (cinque)%, applicando i codici 224 e 227 indicati nelle tabelle contenute nel DM 12 luglio 2000.
Procedendo, pertanto, al cumulo con le altre due menomazioni, è stato riconosciuto complessivamente un danno biologico nella misura del 17% (diciassette percento). Le suddette conclusioni, pertanto, vanno pienamente condivise, siccome fondate su esami clinici e strumentali esaurienti, non essendo peraltro stati evidenziati, in maniera specifica, eventuali errori o omissioni e dovendosi ovviamente ritenere che la consulenza tecnica d'ufficio può integrare, per relationem, la motivazione in fatto della presente sentenza (cfr. Cass. Lav. 27 luglio 2006 n° 17178 e le molteplici ivi citate, nonché Cass. Sez. I, 4 maggio 2009 n° 10222).
Tanto, evidentemente, come nella specie, ove manchino contrarie argomentazioni delle parti ovvero ove esse non siano specifiche né tali, se fondate, da condurre ad una decisione diversa da quella adottata (cfr. anche Cass. Sez. III, 30 aprile 2009 n° 10123).
L'esistenza del nesso di causalità viene ancor più in rilievo dalle risultanze della prova testimoniale, in cui è stata confermata la dinamica dell'infortunio occorso durante lo svolgimento delle mansioni svolte dal ricorrente.
La tipologia stessa dell'infortunio e le modalità con cui la ricorrente ha espletato la propria attività lavorativa (secondo quanto è emerso in sede di indagine peritale ed anche a seguito della escussione testimoniale), costituiscono elementi - non contrastati da alcuna circostanza di segno contrario - in base ai quali può ragionevolmente riconoscersi l'origine “professionale” della patologia.
Alla luce di quanto innanzi, trattandosi di un grado di menomazione pari o superiore al minimo indennizzabile per legge, ovvero il 6% (essendo la domanda amministrativa successiva al 9 agosto 2000, data di entrata in vigore del nuovo sistema ex D.Lgs.
23/2/2000 n° 38: cfr. CASS. LAV. 5 MAGGIO 2005 N° 9353 e CASS. 8 2007 N° 21022), la domanda può essere accolta nei termini predetti.
Conseguentemente deve dichiararsi il diritto della parte ricorrente a conseguire
l'indennizzo in rendita - ai sensi dell'art. 13, co. 2, lett. a), D. Lgs. n° 38/00, essendo comunque il grado di menomazione superiore al sedici per cento - per inabilità permanente al lavoro e danno biologico nella misura specificata infra, in dispositivo, e con decorrenza dalla data dell'infortunio.
Pertanto, l' deve essere condannato al pagamento del relativo importo, con CP_1 rivalutazione e interessi legali maturati successivamente al 120° giorno dalle date predette, entro i limiti di cui all'art. 16, co. 6, L. n° 412/91.
Nella liquidazione della riconosciuta prestazione, peraltro, deve ovviamente procedersi alla deduzione di quanto eventualmente già erogato a titolo di indennizzo in capitale atteso che, ai sensi del comma quinto dell'art. 13 del D. Lgs. n° 38/00, “Nel caso in cui l'assicurato, già colpito da uno o più eventi lesivi rientranti nella disciplina delle presenti disposizioni, subisca un nuovo evento lesivo si procede alla valutazione complessiva dei postumi ed alla liquidazione di un'unica rendita o dell'indennizzo in capitale corrispondente al grado complessivo della menomazione dell'integrità psicofisica.
L'importo della nuova rendita o del nuovo indennizzo in capitale è decurtato dell'importo dell'eventuale indennizzo in capitale già corrisposto e non recuperato”.
********
Le spese sostenute da parte ricorrente, liquidate come da dispositivo, seguono la soccombenza e vanno pertanto poste a carico di parte convenuta.
Deve infatti osservarsi che “il valore della controversia al fine del rimborso delle spese di lite a carico della parte soccombente va fissato, in armonia con il principio generale di proporzionalità e adeguatezza degli onorari di avvocato, all'opera professionale effettivamente prestata, sulla base del criterio del disputatum (ossia di quanto richiesto dalla parte attrice nell'atto introduttivo del giudizio), tenendo però conto che, in caso di accoglimento solo parziale della domanda, il Giudice deve considerare il contenuto effettivo della sua decisione (criterio del decisum), salvo che la riduzione della somma
o del bene attribuito non consegua ad un adempimento intervenuto, nel corso del processo, ad opera della parte debitrice, convenuta in giudizio” (CASS. SEZ. UN., 11
SETTEMBRE 2007, N. 19014).
Si precisa inoltre che nella liquidazione - effettuata ai sensi del D.M. 10 marzo 2014 n°
55 (e succ. modif. e integr.) - si è avuto riguardo alla particolare semplicità sia dell'oggetto (anche con apprezzamento ex ante, trattandosi di una mera controversia per prestazioni di previdenza o assistenza sociale priva di aspetti peculiari o atipici), sia dell'attività istruttoria in concreto svolta.
Il costo dell'indagine peritale rimane a carico dell' che deve farne anticipazione CP_1
(art. 125, ultimo comma, r.d. 28 agosto 1924, n. 1422 e art. 128 r.d.l. 4 ottobre 1935,
n. 1827, conv. dalla L. 6 aprile 1936, n. 1155, sì come succ. modif.: cfr. Cass. Lav. 6 maggio 1998 n° 4589).
P.Q.M.
Il Giudice del Lavoro, definitivamente pronunciando sulla domanda proposta, così provvede:
1. accoglie la domanda per quanto di ragione e, per l'effetto, dichiarato il diritto del ricorrente a conseguire l'indennizzo in rendita - ai sensi dell'art. 13, co. 2, lett. a) e b), D. Lgs. n° 38/00 - per inabilità permanente al lavoro e danno biologico, sino alla misura del 17 (diciassette) per cento, con decorrenza dalla data dell'infortunio, condanna l' al pagamento CP_1 delle differenze sui relativi ratei, maturati e maturandi, - salva deduzione di quanto già erogato a titolo di indennizzo in capitale -, con rivalutazione e interessi legali su quelli maturati successivamente al 120° giorno dalla data predetta, entro i limiti di cui all'art. 16, co. 6, L. n° 412/91;
2. condanna altresì l' al pagamento in favore di parte ricorrente delle CP_1 spese e competenze del giudizio, che liquida in complessivi € 1.300,00 a titolo di compenso professionale ex D.M. n° 55/14 (e succ. modif. e integr.), oltre al rimborso delle spese forfetarie, dell'I.V.A. e del contributo integrativo, da distrarsi a favore della procuratrice dichiaratasi anticipataria;
3. pone definitivamente a carico dell' le spese di C.T.U. liquidate con CP_1 separato provvedimento.
Manda alla cancelleria gli adempimenti.
Taranto, 27.11.2025
Il Tribunale – Giudice del Lavoro
(dott.ssa Viviana Di Palma)