Ordinanza cautelare 28 febbraio 2025
Sentenza 3 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Consiglio di Stato, sez. III, ordinanza cautelare 28/02/2025, n. 778 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Consiglio di Stato |
| Numero : | 778 |
| Data del deposito : | 28 febbraio 2025 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 00778/2025 REG.PROV.CAU.
N. 00873/2025 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
Il Consiglio di Stato
in sede giurisdizionale (Sezione Terza)
ha pronunciato la presente
ORDINANZA
sul ricorso in appello numero di registro generale 873 del 2025, proposto dalla -OMISSIS-, in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentata e difesa dall'avvocato Luca Tozzi, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
il Ministero dell’Interno e l’Ufficio Territoriale del Governo di Caserta, in persona dei legali rappresentanti pro tempore , rappresentati e difesi dall'Avvocatura Generale dello Stato, domiciliataria ex lege in Roma, via dei Portoghesi, 12;
nei confronti
dell’Anac - Autorità Nazionale Anticorruzione, in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentata e difesa dall'Avvocatura Generale dello Stato, domiciliataria ex lege in Roma, via dei Portoghesi, 12;
per la riforma
dell'ordinanza cautelare del Tribunale Amministrativo Regionale per la Campania, Sezione prima, n.138 del 20 gennaio 2025, resa tra le parti, concernete un’interdittiva antimafia.
Visto l'art. 62 cod. proc. amm.;
Visti il ricorso in appello e i relativi allegati;
Visti tutti gli atti della causa;
Visti gli atti di costituzione in giudizio del Ministro dell’Interno, dell’Ufficio Territoriale del Governo Caserta e dell’Anac - Autorità Nazionale Anticorruzione;
Vista la impugnata ordinanza cautelare del Tribunale amministrativo regionale di reiezione della domanda cautelare presentata dalla parte ricorrente in primo grado;
Relatore nella camera di consiglio del giorno 27 febbraio 2025 il consigliere Nicola D'Angelo e uditi per le parti l’avvocato Luca Tozzi e l’avvocato dello Stato Cristina Gerardis;
Considerato che la parte appellante non indica lo specifico pregiudizio che deriverebbe dalla perdurante operatività della misura interdittiva - la cui iniziale efficacia, tenuto conto del carattere confermativo del provvedimento impugnato in primo grado, deve farsi risalire all’informativa originariamente adottata dalla Prefettura di Caserta in data -OMISSIS-, la quale non è stata oggetto di pronunce giurisdizionali inibitorie - nelle more della definizione nel merito del giudizio;
Ritenuto quindi che l’esigenza cautelare dalla parte appellante possa essere adeguatamente salvaguardata mediante la celere fissazione dell’udienza di merito, costituente la sede appropriata per esaminare funditus le molteplici censure da essa formulate sia per quanto concerne la solidità del compendio indiziario posto a fondamento del provvedimento impugnato, sia per ciò che attiene alle modalità di esercizio del potere di aggiornamento di cui esso costituisce espressione, sia, infine, con riguardo alla sussistenza dei presupposti applicativi del regime preventivo meno afflittivo di cui all’art. 94-bis d.lgs. n. 159/2011;
Ritenuto di compensare le spese del presente grado cautelare;
P.Q.M.
Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione Terza) accoglie l’appello (Ricorso numero: 873/2025) ai soli fini dei una sollecita fissazione del merito.
Ordina che a cura della Segreteria la presente ordinanza sia trasmessa al Tar per la sollecita fissazione dell'udienza di merito ai sensi dell'art. 55, comma 10, cod. proc. amm.
Compensa le spese del presente grado cautelare.
La presente ordinanza sarà eseguita dall'Amministrazione ed è depositata presso la segreteria della Sezione che provvederà a darne comunicazione alle parti.
Ritenuto che sussistano i presupposti di cui all'articolo 52, commi 1 e 2, del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196 (e degli articoli 5 e 6 del Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016), a tutela dei diritti o della dignità della parte interessata, manda alla Segreteria di procedere all'oscuramento delle generalità della parte appellante.
Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 27 febbraio 2025 con l'intervento dei magistrati:
Giovanni Pescatore, Presidente FF
Nicola D'Angelo, Consigliere, Estensore
Ezio Fedullo, Consigliere
Antonio Massimo Marra, Consigliere
Luca Di Raimondo, Consigliere
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| Nicola D'Angelo | Giovanni Pescatore |
IL SEGRETARIO
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