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Sentenza 4 febbraio 2025
Sentenza 4 febbraio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Gela, sentenza 04/02/2025, n. 66 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Gela |
| Numero : | 66 |
| Data del deposito : | 4 febbraio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI GELA
- SEZIONE CIVILE-
Il Tribunale di Gela, in composizione monocratica in persona del Giudice Onorario dott. Giuseppe
Vacirca, ha emesso la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n.ro 771/2019 in materia di lesione personale
T R A
(C.F. ), nato a [...] il [...] e Parte_1 C.F._1 [...]
(C.F nata a [...] il [...] residenti in [...] C.F._2
Mulino,9 quali esercenti la potestà genitoriale sul minore nato a Persona_1
Gela il 4.10.2002 (C.F. ) rappresentato e difeso dall' Avv. MARU' C.F._3
MASSIMILIANO SANTO parte attrice
CONTRO
, in persona del sindaco pro tempore, C.F.: , rappresentato e CP_1 P.IVA_1 difeso dall'avv. LA FOLAGA EZIO ENZO parte convenuta
Concisa esposizione del fatto e dei motivi della decisione
Con atto di citazione ritualmente notificato, gli attori in intestazione hanno convenuto in giudizio, avanti questo Tribunale, il in persona del legale rappresentante pro tempore, per CP_1
sentirlo dichiarare responsabile dell'evento verificatosi a in via Mulino, in data 10.01.2015 CP_1
verso le ore 18.00 e vederlo conseguentemente condannato al risarcimento di tutti i danni non patrimoniali e patrimoniali subìti dal minore in conseguenza del sinistro.
Assume, parte attrice, che, nelle suddette circostanze di luogo e di tempo, il proprio figlio cadeva a terra in conseguenza di una disconnessione della sede stradale (buca), non visibile situata sulla sede stradale, procurandosi lesioni personali per le quali ha dovuto far ricorso alle cure dell'ospedale di
CP_1 Parte attrice documenta che, per i traumi subìti, e a guarigione avvenuta, residuavano postumi permanenti che venivano denunciati all'Ente locale convenuto con contestuale richiesta risarcitoria senza esito alcuno;
analoga sorte anche per il procedimento di negoziazione assistita.
In seno al conclusum dell'atto introduttivo del giudizio, previa imputazione del danno, viene chiesta la condanna del convenuto Ente locale al pagamento della somma complessiva di €. 11.269,03 o quell'altra somma maggiore o minore accertanda, ad integrale ristoro di tutti i danni non patrimoniali e patrimoniali per spese mediche sostenute.
Si è costituito ritualmente il contestando apertamente sia l'an che il quantum CP_1 risarcitorio, ritenendo che l'evento sia addebitabile a circostanze diverse da quelle addotte in citazione.
La causa, dopo la concessione dei termini ex art. 183 comma 6 c.p.c è stata istruita con la prova dichiarativa all'esito della quale è stata disposta ct medico-legale e la causa è stata rinviata per la precisazione delle conclusioni.
All'udienza a tale scopo fissata, le parti hanno rassegnato le proprie conclusioni e la causa assegnata in decisione con i termini ex art. 190 c.p.c.; le parti hanno depositato i rispettivi libelli conclusionali e memorie di replica.
Sull'an dell'evento e sulla conseguente imputazione.
Come obiettivamente emergente dall'atto di citazione, la fattispecie prospettata da parte attrice rientra nell'ambito di applicazione dell'art. 2051 c.c., relativo alla responsabilità per cose in custodia, fattispecie con riferimento alla quale, il Tribunale ritiene di aderire al consolidato orientamento della Corte di Cassazione che individua nella norma un'ipotesi di responsabilità oggettiva, essendo sufficiente per l'applicazione della stessa la sussistenza del rapporto di custodia tra il responsabile e la cosa che ha dato luogo all'evento lesivo (vedi Ordinanza 25 settembre - 4 ottobre 2013, n. 22684). Pertanto, non assume rilievo in sé la violazione dell'obbligo di custodire la cosa da parte del custode, la cui responsabilità è esclusa solo dal caso fortuito, fattore che attiene non già ad un comportamento del responsabile, ma al profilo causale dell'evento, riconducibile non alla cosa, che ne è fonte immediata, ma ad un elemento esterno. Da ciò deriva l'inversione dell'onere della prova in ordine al nesso causale, l'attore che agisce per il riconoscimento del danno ha, cioè,
l'onere di provare l'esistenza del rapporto eziologico tra la cosa e l'evento lesivo, mentre il custode convenuto, per liberarsi dalla sua responsabilità, deve provare l'esistenza di un fattore estraneo alla sua sfera soggettiva, idoneo ad interrompere quel nesso causale (Cass. n. 858/2008; 8005/2010;
5910/11).
Il caso fortuito cui fa riferimento l'art. 2051 c.c. deve comunque intendersi nel senso più ampio, comprensivo del fatto del terzo e del fatto dello stesso danneggiato (Cass. 19 febbraio 2008 n.4279). Deve ribadirsi - infatti - che nel caso in cui l'evento di danno sia da ascrivere esclusivamente alla condotta del danneggiato, la quale abbia interrotto il nesso causale tra la cosa in custodia e il danno, si verifica un'ipotesi di caso fortuito che libera il custode dalla responsabilità di cui all'art. 2051 c.c.
(Cass. 19 febbraio 2008 n. 4279, cit.; v. anche Cass. n. 21727/2012).
La prova del nesso causale è particolarmente rilevante proprio nel caso in cui il danno non sia l'effetto di un dinamismo interno della cosa (ad esempio scoppio di una caldaia, frana, ecc.), ma richiede che al modo di essere della cosa si unisca l'agire umano ed in particolare quello del danneggiato, essendo essa di per sé statica ed inerte. Scaturisce in questi casi la necessità di ulteriori accertamenti, quali la maggiore o minore facilità di evitare l'ostacolo, il grado di attenzione richiesto allo scopo, e ogni altra circostanza idonea a stabilire se effettivamente la cosa avesse una potenzialità dannosa intrinseca, tale da giustificare l'oggettiva responsabilità del custode (Cass. n.
2660/2013).
In ragione di tali peculiarità, l'insidia stradale corrisponde a un mero stato di fatto, che, per la sua oggettiva invisibilità e per la sua conseguente soggettiva imprevedibilità, integra una situazione di pericolo occulto, pericolo che deve essere accertato in concreto, spettando alla parte dare la prova circa la sussistenza di tutti gli elementi costitutivi della sua domanda, così come previsti dall'articolo 2051 c.c., è cioè che ricorra, e sia stato provato dal danneggiato, il nesso materiale tra la res che taluno abbia in custodia e il danno da essa arrecato.
Se la prova del caso fortuito che consente l'esonero da responsabilità risarcitoria incombe infatti al custode, essa tuttavia presuppone che il danneggiato abbia fornito in via prioritaria la prova del nesso di causalità tra l'evento dannoso lamentato e la cosa stessa (C. Cass. 3 febbraio 2015, 1896).
E invero, l'affermata natura oggettiva della responsabilità da cose in custodia non legittima il danneggiato a considerare assolto l'onere della prova gravante a suo carico dimostrando di essere caduto su un'anomalia, qualunque essa sia e senza alcuna indagine sulle caratteristiche dell'insidia lamentata, poiché è invece suo specifico dovere dimostrare anzitutto l'attitudine della cosa a produrre il danno in ragione dell'intrinseca pericolosità della res che si assume lesiva.
Fatta tale opportuna premessa, il Tribunale ritiene che nel presente giudizio non ci siano le condizioni tali da ritenere provata l'intrinseca pericolosità della res causativa della caduta.
A tale conclusione può pervenirsi in base alla dichiarazione testimoniale assunta in data 17.06.2021 in una al corredo fotografico allegato dalla stessa parte attrice.
Ed invero, le circostanze narrate da se per un verso confermano la dinamica Testimone_1
dei fatti narrati in citazione oltre che la rappresentazione dei luoghi di cui alle fotografie prodotte, per altro verso depongono per l'assoluta non configurabilità né della imprevedibilità né dell'invisibilità dell'alterazione del manto di copertura della sede stradale. Ed invero le foto prodotte in atti evidenziano che il giorno dell'incidente la buca su cui è incappato il minore era parzialmente coperta dall'acqua piovana lasciando comunque intravedere la rimanente porzione di buca che si appalesa ad un livello inferiore rispetto alla rimanente sede stradale;
si dica ancora che l'anomalia ritratta dalle foto non è certo di limitate dimensioni, cosa che ne consentiva, in concreto, l'evidente percezione. A tali elementi si aggiunga che l'allocazione dell'anomalia non è distante dal luogo di residenza del minore (il teste riferisce di aver soccorso il minore accompagnandolo presso l'abitazione dei genitori che dista appena 100-150 metri dal luogo della caduta).
Se ne deve dedurre, in conclusione, che la situazione dei luoghi al momento dei fatti appariva evidente e manifesta, rendendo chiaramente percepibile la situazione di pericolo e ciò con specifico riferimento al rischio che si è concretato (vale a dire, caduta al suolo da ricollegare alle irregolarità del manto stradale).
Né, d'altro canto, il dato addotto dalla difesa attorea quale elemento in base al quale ritenere che la situazione di pericolo fosse imprevedibile ed invisibile (omesso posizionamento di segnaletica o transenne atte ad evidenziare la situazione di pericolo) risulta essere idoneo ad integrare i presupposti richiesti dalla giurisprudenza di legittimità, visto che l'omessa segnalazione della specifica criticità in cui il minore è incappato è superata dalle generali e diffuse condizioni di dissesto della strada in questione che avrebbero dovuto indurre a maggior cautela nel transitare su di essa tenuto altresì conto dell'età del danneggiato (13 anni), età tale da consentirgli la concreta valutazione del pericolo e porre in essere gli opportuni correttivi comportamentali.
Se così è, deve ritenersi che la condotta del minore, in occasione della caduta, costituisca da sola condizione necessaria e sufficiente all'interruzione del nesso eziologico tra la res e il danno prodottosi.
In merito alla disposta ct medico-legale si dica che tale scelta fu, illo tempore, effettuata aderendo ad uno specifico orientamento giurisprudenziale secondo cui se il fatto colposo del danneggiato può concorrere nella produzione dell'evento, il fatto che una strada risulti "molto sconnessa" con buche e rattoppi, indice di cattiva manutenzione non costituisce un'esimente per l'ente pubblico in quanto il comportamento disattento e incauto del pedone non è ascrivibile al novero dell'imprevedibile
(Cassazione civile ordinanza n.456 2021).
In sede di decisione, ad una attenta rilettura delle risultanze probatorie e della produzione documentale, questo tribunale ritiene che, nel caso di specie, il comportamento del minore integri gli elementi del caso fortuito ossia presenti caratteri tali da sovrapporsi al modo di essere della cosa e da porsi esso stesso all'origine del danno in via esclusiva. Nel caso di specie vi è stata la violazione di quel dovere di cautela da parte di chi entri in contatto con la cosa, rapportata alle circostanze del caso concreto: una volta accertato, anche in relazione alla mancanza di intrinseca pericolosità della cosa, che la situazione di possibile pericolo comunque ingeneratasi “sarebbe stata superabile mediante l'adozione di un comportamento ordinariamente cauto da parte dello stesso danneggiato, potrà allora escludersi che il danno sia stato cagionato dalla cosa, ridotta al rango di mera occasione dell'evento, e ritenersi integrato il caso fortuito” ( principio ribadito da Cassazione. civile Sez. III, Sentenza n. 23584 del 17/10/2013).
Sulle spese legali
La domanda azionata deve quindi essere rigettata e le spese processuali seguono l'ordinario principio della soccombenza e sono liquidate come da dispositivo, tenuto conto del valore della causa, dell'attività e qualità processuale svolta, delle caratteristiche obiettive delle difese svolte, dall'assenza di questioni rilevanti in fatto e in diritto.
Restano a carico di parte attrice le spese della resa CTU medico legale come da separato provvedimento.
P.Q.M.
Il Tribunale di Gela quale giudice unico, definitivamente pronunciando nel procedimento in epigrafe così decide:
- Rigetta la domanda di parte attrice
- Condanna parte attrice alla rifusione dei compensi professionali a favore del CP_1
che si liquidano, per le ragioni di cui in motivazione in €. 2.600,00 oltre al 15% del
[...]
compenso per spese generali CAP e IVA come per legge.
Gela, 04.02.2025
Il Giudice onorario dott. Giuseppe Vacirca
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI GELA
- SEZIONE CIVILE-
Il Tribunale di Gela, in composizione monocratica in persona del Giudice Onorario dott. Giuseppe
Vacirca, ha emesso la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n.ro 771/2019 in materia di lesione personale
T R A
(C.F. ), nato a [...] il [...] e Parte_1 C.F._1 [...]
(C.F nata a [...] il [...] residenti in [...] C.F._2
Mulino,9 quali esercenti la potestà genitoriale sul minore nato a Persona_1
Gela il 4.10.2002 (C.F. ) rappresentato e difeso dall' Avv. MARU' C.F._3
MASSIMILIANO SANTO parte attrice
CONTRO
, in persona del sindaco pro tempore, C.F.: , rappresentato e CP_1 P.IVA_1 difeso dall'avv. LA FOLAGA EZIO ENZO parte convenuta
Concisa esposizione del fatto e dei motivi della decisione
Con atto di citazione ritualmente notificato, gli attori in intestazione hanno convenuto in giudizio, avanti questo Tribunale, il in persona del legale rappresentante pro tempore, per CP_1
sentirlo dichiarare responsabile dell'evento verificatosi a in via Mulino, in data 10.01.2015 CP_1
verso le ore 18.00 e vederlo conseguentemente condannato al risarcimento di tutti i danni non patrimoniali e patrimoniali subìti dal minore in conseguenza del sinistro.
Assume, parte attrice, che, nelle suddette circostanze di luogo e di tempo, il proprio figlio cadeva a terra in conseguenza di una disconnessione della sede stradale (buca), non visibile situata sulla sede stradale, procurandosi lesioni personali per le quali ha dovuto far ricorso alle cure dell'ospedale di
CP_1 Parte attrice documenta che, per i traumi subìti, e a guarigione avvenuta, residuavano postumi permanenti che venivano denunciati all'Ente locale convenuto con contestuale richiesta risarcitoria senza esito alcuno;
analoga sorte anche per il procedimento di negoziazione assistita.
In seno al conclusum dell'atto introduttivo del giudizio, previa imputazione del danno, viene chiesta la condanna del convenuto Ente locale al pagamento della somma complessiva di €. 11.269,03 o quell'altra somma maggiore o minore accertanda, ad integrale ristoro di tutti i danni non patrimoniali e patrimoniali per spese mediche sostenute.
Si è costituito ritualmente il contestando apertamente sia l'an che il quantum CP_1 risarcitorio, ritenendo che l'evento sia addebitabile a circostanze diverse da quelle addotte in citazione.
La causa, dopo la concessione dei termini ex art. 183 comma 6 c.p.c è stata istruita con la prova dichiarativa all'esito della quale è stata disposta ct medico-legale e la causa è stata rinviata per la precisazione delle conclusioni.
All'udienza a tale scopo fissata, le parti hanno rassegnato le proprie conclusioni e la causa assegnata in decisione con i termini ex art. 190 c.p.c.; le parti hanno depositato i rispettivi libelli conclusionali e memorie di replica.
Sull'an dell'evento e sulla conseguente imputazione.
Come obiettivamente emergente dall'atto di citazione, la fattispecie prospettata da parte attrice rientra nell'ambito di applicazione dell'art. 2051 c.c., relativo alla responsabilità per cose in custodia, fattispecie con riferimento alla quale, il Tribunale ritiene di aderire al consolidato orientamento della Corte di Cassazione che individua nella norma un'ipotesi di responsabilità oggettiva, essendo sufficiente per l'applicazione della stessa la sussistenza del rapporto di custodia tra il responsabile e la cosa che ha dato luogo all'evento lesivo (vedi Ordinanza 25 settembre - 4 ottobre 2013, n. 22684). Pertanto, non assume rilievo in sé la violazione dell'obbligo di custodire la cosa da parte del custode, la cui responsabilità è esclusa solo dal caso fortuito, fattore che attiene non già ad un comportamento del responsabile, ma al profilo causale dell'evento, riconducibile non alla cosa, che ne è fonte immediata, ma ad un elemento esterno. Da ciò deriva l'inversione dell'onere della prova in ordine al nesso causale, l'attore che agisce per il riconoscimento del danno ha, cioè,
l'onere di provare l'esistenza del rapporto eziologico tra la cosa e l'evento lesivo, mentre il custode convenuto, per liberarsi dalla sua responsabilità, deve provare l'esistenza di un fattore estraneo alla sua sfera soggettiva, idoneo ad interrompere quel nesso causale (Cass. n. 858/2008; 8005/2010;
5910/11).
Il caso fortuito cui fa riferimento l'art. 2051 c.c. deve comunque intendersi nel senso più ampio, comprensivo del fatto del terzo e del fatto dello stesso danneggiato (Cass. 19 febbraio 2008 n.4279). Deve ribadirsi - infatti - che nel caso in cui l'evento di danno sia da ascrivere esclusivamente alla condotta del danneggiato, la quale abbia interrotto il nesso causale tra la cosa in custodia e il danno, si verifica un'ipotesi di caso fortuito che libera il custode dalla responsabilità di cui all'art. 2051 c.c.
(Cass. 19 febbraio 2008 n. 4279, cit.; v. anche Cass. n. 21727/2012).
La prova del nesso causale è particolarmente rilevante proprio nel caso in cui il danno non sia l'effetto di un dinamismo interno della cosa (ad esempio scoppio di una caldaia, frana, ecc.), ma richiede che al modo di essere della cosa si unisca l'agire umano ed in particolare quello del danneggiato, essendo essa di per sé statica ed inerte. Scaturisce in questi casi la necessità di ulteriori accertamenti, quali la maggiore o minore facilità di evitare l'ostacolo, il grado di attenzione richiesto allo scopo, e ogni altra circostanza idonea a stabilire se effettivamente la cosa avesse una potenzialità dannosa intrinseca, tale da giustificare l'oggettiva responsabilità del custode (Cass. n.
2660/2013).
In ragione di tali peculiarità, l'insidia stradale corrisponde a un mero stato di fatto, che, per la sua oggettiva invisibilità e per la sua conseguente soggettiva imprevedibilità, integra una situazione di pericolo occulto, pericolo che deve essere accertato in concreto, spettando alla parte dare la prova circa la sussistenza di tutti gli elementi costitutivi della sua domanda, così come previsti dall'articolo 2051 c.c., è cioè che ricorra, e sia stato provato dal danneggiato, il nesso materiale tra la res che taluno abbia in custodia e il danno da essa arrecato.
Se la prova del caso fortuito che consente l'esonero da responsabilità risarcitoria incombe infatti al custode, essa tuttavia presuppone che il danneggiato abbia fornito in via prioritaria la prova del nesso di causalità tra l'evento dannoso lamentato e la cosa stessa (C. Cass. 3 febbraio 2015, 1896).
E invero, l'affermata natura oggettiva della responsabilità da cose in custodia non legittima il danneggiato a considerare assolto l'onere della prova gravante a suo carico dimostrando di essere caduto su un'anomalia, qualunque essa sia e senza alcuna indagine sulle caratteristiche dell'insidia lamentata, poiché è invece suo specifico dovere dimostrare anzitutto l'attitudine della cosa a produrre il danno in ragione dell'intrinseca pericolosità della res che si assume lesiva.
Fatta tale opportuna premessa, il Tribunale ritiene che nel presente giudizio non ci siano le condizioni tali da ritenere provata l'intrinseca pericolosità della res causativa della caduta.
A tale conclusione può pervenirsi in base alla dichiarazione testimoniale assunta in data 17.06.2021 in una al corredo fotografico allegato dalla stessa parte attrice.
Ed invero, le circostanze narrate da se per un verso confermano la dinamica Testimone_1
dei fatti narrati in citazione oltre che la rappresentazione dei luoghi di cui alle fotografie prodotte, per altro verso depongono per l'assoluta non configurabilità né della imprevedibilità né dell'invisibilità dell'alterazione del manto di copertura della sede stradale. Ed invero le foto prodotte in atti evidenziano che il giorno dell'incidente la buca su cui è incappato il minore era parzialmente coperta dall'acqua piovana lasciando comunque intravedere la rimanente porzione di buca che si appalesa ad un livello inferiore rispetto alla rimanente sede stradale;
si dica ancora che l'anomalia ritratta dalle foto non è certo di limitate dimensioni, cosa che ne consentiva, in concreto, l'evidente percezione. A tali elementi si aggiunga che l'allocazione dell'anomalia non è distante dal luogo di residenza del minore (il teste riferisce di aver soccorso il minore accompagnandolo presso l'abitazione dei genitori che dista appena 100-150 metri dal luogo della caduta).
Se ne deve dedurre, in conclusione, che la situazione dei luoghi al momento dei fatti appariva evidente e manifesta, rendendo chiaramente percepibile la situazione di pericolo e ciò con specifico riferimento al rischio che si è concretato (vale a dire, caduta al suolo da ricollegare alle irregolarità del manto stradale).
Né, d'altro canto, il dato addotto dalla difesa attorea quale elemento in base al quale ritenere che la situazione di pericolo fosse imprevedibile ed invisibile (omesso posizionamento di segnaletica o transenne atte ad evidenziare la situazione di pericolo) risulta essere idoneo ad integrare i presupposti richiesti dalla giurisprudenza di legittimità, visto che l'omessa segnalazione della specifica criticità in cui il minore è incappato è superata dalle generali e diffuse condizioni di dissesto della strada in questione che avrebbero dovuto indurre a maggior cautela nel transitare su di essa tenuto altresì conto dell'età del danneggiato (13 anni), età tale da consentirgli la concreta valutazione del pericolo e porre in essere gli opportuni correttivi comportamentali.
Se così è, deve ritenersi che la condotta del minore, in occasione della caduta, costituisca da sola condizione necessaria e sufficiente all'interruzione del nesso eziologico tra la res e il danno prodottosi.
In merito alla disposta ct medico-legale si dica che tale scelta fu, illo tempore, effettuata aderendo ad uno specifico orientamento giurisprudenziale secondo cui se il fatto colposo del danneggiato può concorrere nella produzione dell'evento, il fatto che una strada risulti "molto sconnessa" con buche e rattoppi, indice di cattiva manutenzione non costituisce un'esimente per l'ente pubblico in quanto il comportamento disattento e incauto del pedone non è ascrivibile al novero dell'imprevedibile
(Cassazione civile ordinanza n.456 2021).
In sede di decisione, ad una attenta rilettura delle risultanze probatorie e della produzione documentale, questo tribunale ritiene che, nel caso di specie, il comportamento del minore integri gli elementi del caso fortuito ossia presenti caratteri tali da sovrapporsi al modo di essere della cosa e da porsi esso stesso all'origine del danno in via esclusiva. Nel caso di specie vi è stata la violazione di quel dovere di cautela da parte di chi entri in contatto con la cosa, rapportata alle circostanze del caso concreto: una volta accertato, anche in relazione alla mancanza di intrinseca pericolosità della cosa, che la situazione di possibile pericolo comunque ingeneratasi “sarebbe stata superabile mediante l'adozione di un comportamento ordinariamente cauto da parte dello stesso danneggiato, potrà allora escludersi che il danno sia stato cagionato dalla cosa, ridotta al rango di mera occasione dell'evento, e ritenersi integrato il caso fortuito” ( principio ribadito da Cassazione. civile Sez. III, Sentenza n. 23584 del 17/10/2013).
Sulle spese legali
La domanda azionata deve quindi essere rigettata e le spese processuali seguono l'ordinario principio della soccombenza e sono liquidate come da dispositivo, tenuto conto del valore della causa, dell'attività e qualità processuale svolta, delle caratteristiche obiettive delle difese svolte, dall'assenza di questioni rilevanti in fatto e in diritto.
Restano a carico di parte attrice le spese della resa CTU medico legale come da separato provvedimento.
P.Q.M.
Il Tribunale di Gela quale giudice unico, definitivamente pronunciando nel procedimento in epigrafe così decide:
- Rigetta la domanda di parte attrice
- Condanna parte attrice alla rifusione dei compensi professionali a favore del CP_1
che si liquidano, per le ragioni di cui in motivazione in €. 2.600,00 oltre al 15% del
[...]
compenso per spese generali CAP e IVA come per legge.
Gela, 04.02.2025
Il Giudice onorario dott. Giuseppe Vacirca