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Sentenza 23 dicembre 2025
Sentenza 23 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Pavia, sentenza 23/12/2025, n. 1263 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Pavia |
| Numero : | 1263 |
| Data del deposito : | 23 dicembre 2025 |
Testo completo
N. R.G. 4477/2025 reclamo cont. civ.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI PAVIA
SEZIONE PRIMA CIVILE
Sentenza su reclamo ai sensi dell'art. 630 c.p.c. avverso l'ordinanza del giudice dell'esecuzione mobiliare di estinzione della procedura depositata in data 9.11.2025
Il Collegio riunito nei seguenti magistrati:
ER ZI presidente FRANCESCA CLARIS APPIANI giudice rel. MARIAELENA CUNATI giudice in nome del popolo italiano pronuncia la seguente SENTENZA nel procedimento di reclamo promosso da:
(c.f. ), con il patrocinio dell'avv. Parte_1 C.F._1
IN RI e dell'avv. PALMA LORIS ( ), C.F._2 elettivamente domiciliato in via Mascheroni, 26 27100 Pavia, presso il difensore avv. IN RI RECLAMANTE
contro
C.F. ), non costituito Controparte_1 C.F._3
RECLAMATO
pagina 1 di 2 Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto
ha proposto reclamo con atto depositato in data 27.11.2025 avverso Parte_1
l'ordinanza del giudice dell'esecuzione di estinzione della procedura esecutiva mobiliare di cui è parte creditrice. Ha evidenziato in particolare:
- di aver promosso esecuzione mobiliare sulla scorta di un titolo esecutivo nei confronti di , avente ad oggetto automobili a norma dell'art. 521 bis Controparte_1
c.p.c.;
- che il giudice dell'esecuzione ha dichiarato la procedura estinta per omesso deposito dell'istanza di vendita nei termini di legge;
e ha contestato che al momento della pronuncia di estinzione avvenuta in data 9.11.2025, il termine di 45 giorni dall'iscrizione a ruolo della procedura (avvenuta in data 1.10.2025) per il deposito dell'istanza di vendita, indicato dall'art. 521 bis c.p.c. non era ancora spirato. Il reclamato non si è costituito. Il Collegio ritiene che il reclamo meriti accoglimento. Se da una parte è vero che, in via generale, ai sensi dell'art. 497 c.p.c., il pignoramento perde efficacia se entro 45 giorni dal suo compimento non sia stata chiesta dal creditore l'assegnazione o la vendita, dall'altra, l'art. 521 bis c.p.c. in tema di espropriazione di veicoli, autoveicoli e rimorchi, quando il pignoramento si esegue, non ai sensi dell'art. 518 c.p.c., ma mediante notificazione al debitore dell'atto e successiva trascrizione al PRA, prevede che l'istanza di vendita deve essere depositata entro 45 giorni dall'iscrizione a ruolo della procedura. Per tale ragione, posto che il creditore ha seguito la procedura di cui all'art. 521 bis c.p.c., in data 9.11.2025 (data di emissione dell'ordinanza di estinzione) era ancora pendente il termine per il creditore per depositare nel fascicolo telematico l'istanza di vendita (45 giorni dal 1.10.2025). L'ordinanza di estinzione deve quindi essere revocata e la procedura esecutiva, previa riassunzione, può legittimamente proseguire. Sussistono valide ragioni per compensare le spese di lite, trattandosi di questione processuale e considerando che il debitore non si è costituito. P.T.M. Il Collegio, visto l'art. 630; accoglie il reclamo e per l'effetto revoca l'estinzione della procedura. Spese compensate. Così è deciso nella camera di consiglio tenutasi a Pavia il 22.12.2025.
Il Giudice est. il Presidente
FR CL IA IN RI pagina 2 di 2
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI PAVIA
SEZIONE PRIMA CIVILE
Sentenza su reclamo ai sensi dell'art. 630 c.p.c. avverso l'ordinanza del giudice dell'esecuzione mobiliare di estinzione della procedura depositata in data 9.11.2025
Il Collegio riunito nei seguenti magistrati:
ER ZI presidente FRANCESCA CLARIS APPIANI giudice rel. MARIAELENA CUNATI giudice in nome del popolo italiano pronuncia la seguente SENTENZA nel procedimento di reclamo promosso da:
(c.f. ), con il patrocinio dell'avv. Parte_1 C.F._1
IN RI e dell'avv. PALMA LORIS ( ), C.F._2 elettivamente domiciliato in via Mascheroni, 26 27100 Pavia, presso il difensore avv. IN RI RECLAMANTE
contro
C.F. ), non costituito Controparte_1 C.F._3
RECLAMATO
pagina 1 di 2 Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto
ha proposto reclamo con atto depositato in data 27.11.2025 avverso Parte_1
l'ordinanza del giudice dell'esecuzione di estinzione della procedura esecutiva mobiliare di cui è parte creditrice. Ha evidenziato in particolare:
- di aver promosso esecuzione mobiliare sulla scorta di un titolo esecutivo nei confronti di , avente ad oggetto automobili a norma dell'art. 521 bis Controparte_1
c.p.c.;
- che il giudice dell'esecuzione ha dichiarato la procedura estinta per omesso deposito dell'istanza di vendita nei termini di legge;
e ha contestato che al momento della pronuncia di estinzione avvenuta in data 9.11.2025, il termine di 45 giorni dall'iscrizione a ruolo della procedura (avvenuta in data 1.10.2025) per il deposito dell'istanza di vendita, indicato dall'art. 521 bis c.p.c. non era ancora spirato. Il reclamato non si è costituito. Il Collegio ritiene che il reclamo meriti accoglimento. Se da una parte è vero che, in via generale, ai sensi dell'art. 497 c.p.c., il pignoramento perde efficacia se entro 45 giorni dal suo compimento non sia stata chiesta dal creditore l'assegnazione o la vendita, dall'altra, l'art. 521 bis c.p.c. in tema di espropriazione di veicoli, autoveicoli e rimorchi, quando il pignoramento si esegue, non ai sensi dell'art. 518 c.p.c., ma mediante notificazione al debitore dell'atto e successiva trascrizione al PRA, prevede che l'istanza di vendita deve essere depositata entro 45 giorni dall'iscrizione a ruolo della procedura. Per tale ragione, posto che il creditore ha seguito la procedura di cui all'art. 521 bis c.p.c., in data 9.11.2025 (data di emissione dell'ordinanza di estinzione) era ancora pendente il termine per il creditore per depositare nel fascicolo telematico l'istanza di vendita (45 giorni dal 1.10.2025). L'ordinanza di estinzione deve quindi essere revocata e la procedura esecutiva, previa riassunzione, può legittimamente proseguire. Sussistono valide ragioni per compensare le spese di lite, trattandosi di questione processuale e considerando che il debitore non si è costituito. P.T.M. Il Collegio, visto l'art. 630; accoglie il reclamo e per l'effetto revoca l'estinzione della procedura. Spese compensate. Così è deciso nella camera di consiglio tenutasi a Pavia il 22.12.2025.
Il Giudice est. il Presidente
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