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Sentenza 11 novembre 2025
Sentenza 11 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Roma, sentenza 11/11/2025, n. 11415 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Roma |
| Numero : | 11415 |
| Data del deposito : | 11 novembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI ROMA – 3°SEZ. LAVORO -
Il Giudice dr.ssa Anna Maria Lionetti, in funzione di giudice del lavoro, all'esito della trattazione scritta ex art.127 ter c.p.c. in data 11.11.2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n.8031\2025 del ruolo gen. Lav. e vertente
TRA
rapp.ta e difesa dall'avv.to D. Iacovino in virtù Parte_1 di procura in atti
Ricorrente
E in persona del Controparte_1
Presidente p.t. rapp.to e difeso dall'avv.to G. De Ruvo
Convenuto
OGGETTO: restituzione dell'indebito
MOTIVI DELLA DECISIONE IN FATTO E IN DIRITTO
Con ricorso depositato in data 6.3.2025 parte ricorrente in epigrafe indicata esponendo che in data 15.8.2024 l' aveva comunicato la CP_2 riliquidazione della pensione cat.TT già riconosciuta alla ricorrente a seguito dei maggiori redditi conseguiti e per l'effetto aveva richiesto la restituzione della somma di E.9086,69, che con provvedimento del 6.11.2024 la pensione era stata nuovamente ricalcolate con conseguente credito di E.5426,48, che con provvedimento del 20.1.2025 era stata comunicato il nuovo ammontare del debito pari ad E.3716,04, che con provvedimento del 9.1.2025
l'indebito era stato quantificato in E.2818,51, che l'indebito è irripetibile ai sensi dell'art. 1e l.n.412\1991, che la ricorrente aveva comunicato i propri redditi, ha chiesto di dichiarare l'inesistenza\irripetibilità dell'indebito comunicato con i provvedimento del 15.8.2024 e del 20.1.2025 e condannare l' alla CP_2 restituzione delle somme trattenute oltre accessori, con vittoria di spese.
Si è costituito l' eccependo che la richiesta di ripetizione era CP_2 legittima ai sensi dell'art.2 d.l,n.145\2023, che l'indebito era conseguente ai maggiori redditi percepiti dalla ricorrente nell'anno
2020, che con i provvedimenti impugnati l'indebito era stato ricalcolato anche all'esito della richiesta di ricostruzione reddituale della parte ricorrente del 2.1.2025 tenuto conto dei redditi emergenti dalla dichiarazioni presentate al fisco, ha chiesto il rigetto della domanda con vittoria di spese.
Le parti hanno depositato note di trattazione scritta reiterando le conclusioni esposte negli atti introduttivi.
La domanda è infondata.
Anzitutto si osserva che l'art. 52 l. n.88/1989 disciplina l'indebito previdenziale avente ad oggetto prestazioni relative all'assicurazione obbligatoria IVS ed alle gestioni ivi espressamente richiamate nelle quali è ricompresa la pensione cat.TT per espressa previsione.
La disposizione è stata modificata per effetto dell'art. 13, primo comma, della legge 30 dicembre 1991, n. 412 che dispone: ”Le disposizioni di cui all'articolo 52, comma 2, della legge 9 marzo
1989, n. 88, si interpretano nel senso che la sanatoria ivi prevista opera in relazione alle somme corrisposte in base a formale, definitivo provvedimento del quale sia data espressa comunicazione all'interessato e che risulti viziato da errore di qualsiasi natura imputabile all'ente erogatore, salvo che l'indebita percezione sia dovuta a dolo dell'interessato. L'omessa od incompleta segnalazione da parte del pensionato di fatti incidenti sul diritto o sulla misura della pensione goduta, che non siano gia' conosciuti dall'ente competente, consente la ripetibilita' delle somme indebitamente percepite.” Il 2° comma, inoltre, pone a carico dell' il dovere di procedere “annualmente alla verifica delle CP_2 situazioni reddituali dei pensionati incidenti sulla misura o sul diritto alle prestazioni pensionistiche e provvede, entro l'anno successivo, al recupero di quanto eventualmente pagato in eccedenza.”.
Ciò posto, va prioritariamente rilevata la tempestività della richiesta di ripetizione del 15.4.2024 tenuto conto che con l'art. 2 d.l. 145\2023 è stato individuato il termine ultimo per avviare il recupero delle somme indebitamente percepite prevedendo che: “Il recupero delle prestazioni indebite correlate alla campagna di verifica reddituale, di cui all'articolo 13, comma 2, della legge
30 dicembre 1991, n. 412, relative al periodo d'imposta 2021, nonché alle verifiche di cui all'articolo 35, comma 10-bis, del decreto- legge 30 dicembre 2008, n. 207, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 febbraio 2009, n. 14, relative al periodo di imposta 2020,
è avviato entro il 31 dicembre 2024.”.
Quanto alla irrepetibilità dell'indebito previdenziale ai sensi della norma richiamata è intervenuta la Suprema Corte affermando che: “L'irripetibilità dell'indebito previdenziale è subordinata al ricorrere di quattro condizioni: a) il pagamento delle somme in base a formale e definitivo provvedimento;
b) la comunicazione del provvedimento all'interessato; c) l'errore, di qualsiasi natura, imputabile all'ente erogatore;
d) la insussistenza del dolo dell'interessato (a cui è parificata "quoad effectum" la omessa o incompleta segnalazione di fatti incidenti sul diritto, o sulla misura della pensione, che non siano già conosciuti dall'ente competente), difettando anche una sola delle quali opera la regola della ripetibilità di cui all'art. 2033 c.c. “ (Cass. sez. Lav sent.
n.10337\2023).
In applicazione dei richiamati principi deve rilevarsi che, pur non sussistendo il dolo della ricorrente avendo ella presentato dichiarazione dei redditi per gli anni 2020 e seguenti, non si configura la condizione dell'errore imputabile all'ente erogatore;
ed invero, la liquidazione della prestazione in misura maggiore rispetto a quella dovuta è conseguita alla successiva conoscenza da pate dell'Ente del maggior reddito percepito dalla ricorrente nell'anno 2020 nella misura emergente dalla relativa dichiarazione al fisco. Quanto alla pluralità di comunicazioni di indebito succedutesi nel tempo l' ha esaustivamente allegato che le rideterminazioni CP_2 della somma maturata a tale titolo sono intervenute in ragione dell'ammontare dei redditi via via comunicati dalla ricorrente successivamente al 2020 anche all'esito della richiesta di ricostruzione reddituale del 2.1.2025.
Essendo pacifica la percezione di maggiori redditi nell'anno 2020 che ha determinato la riliquidazione della prestazione previdenziale comunicata con i provvediti contestati, la domanda dev'essere respinta.
Le spese seguono la soccombenza.
Rigetta la domanda e condanna la ricorrente al pagamento delle spese di giudizio liquidate nella somma di E.900,00 oltre spese generali forfettariamente determinate nella misura del 15%.
Roma 11.11.2025
Il Giudice
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI ROMA – 3°SEZ. LAVORO -
Il Giudice dr.ssa Anna Maria Lionetti, in funzione di giudice del lavoro, all'esito della trattazione scritta ex art.127 ter c.p.c. in data 11.11.2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n.8031\2025 del ruolo gen. Lav. e vertente
TRA
rapp.ta e difesa dall'avv.to D. Iacovino in virtù Parte_1 di procura in atti
Ricorrente
E in persona del Controparte_1
Presidente p.t. rapp.to e difeso dall'avv.to G. De Ruvo
Convenuto
OGGETTO: restituzione dell'indebito
MOTIVI DELLA DECISIONE IN FATTO E IN DIRITTO
Con ricorso depositato in data 6.3.2025 parte ricorrente in epigrafe indicata esponendo che in data 15.8.2024 l' aveva comunicato la CP_2 riliquidazione della pensione cat.TT già riconosciuta alla ricorrente a seguito dei maggiori redditi conseguiti e per l'effetto aveva richiesto la restituzione della somma di E.9086,69, che con provvedimento del 6.11.2024 la pensione era stata nuovamente ricalcolate con conseguente credito di E.5426,48, che con provvedimento del 20.1.2025 era stata comunicato il nuovo ammontare del debito pari ad E.3716,04, che con provvedimento del 9.1.2025
l'indebito era stato quantificato in E.2818,51, che l'indebito è irripetibile ai sensi dell'art. 1e l.n.412\1991, che la ricorrente aveva comunicato i propri redditi, ha chiesto di dichiarare l'inesistenza\irripetibilità dell'indebito comunicato con i provvedimento del 15.8.2024 e del 20.1.2025 e condannare l' alla CP_2 restituzione delle somme trattenute oltre accessori, con vittoria di spese.
Si è costituito l' eccependo che la richiesta di ripetizione era CP_2 legittima ai sensi dell'art.2 d.l,n.145\2023, che l'indebito era conseguente ai maggiori redditi percepiti dalla ricorrente nell'anno
2020, che con i provvedimenti impugnati l'indebito era stato ricalcolato anche all'esito della richiesta di ricostruzione reddituale della parte ricorrente del 2.1.2025 tenuto conto dei redditi emergenti dalla dichiarazioni presentate al fisco, ha chiesto il rigetto della domanda con vittoria di spese.
Le parti hanno depositato note di trattazione scritta reiterando le conclusioni esposte negli atti introduttivi.
La domanda è infondata.
Anzitutto si osserva che l'art. 52 l. n.88/1989 disciplina l'indebito previdenziale avente ad oggetto prestazioni relative all'assicurazione obbligatoria IVS ed alle gestioni ivi espressamente richiamate nelle quali è ricompresa la pensione cat.TT per espressa previsione.
La disposizione è stata modificata per effetto dell'art. 13, primo comma, della legge 30 dicembre 1991, n. 412 che dispone: ”Le disposizioni di cui all'articolo 52, comma 2, della legge 9 marzo
1989, n. 88, si interpretano nel senso che la sanatoria ivi prevista opera in relazione alle somme corrisposte in base a formale, definitivo provvedimento del quale sia data espressa comunicazione all'interessato e che risulti viziato da errore di qualsiasi natura imputabile all'ente erogatore, salvo che l'indebita percezione sia dovuta a dolo dell'interessato. L'omessa od incompleta segnalazione da parte del pensionato di fatti incidenti sul diritto o sulla misura della pensione goduta, che non siano gia' conosciuti dall'ente competente, consente la ripetibilita' delle somme indebitamente percepite.” Il 2° comma, inoltre, pone a carico dell' il dovere di procedere “annualmente alla verifica delle CP_2 situazioni reddituali dei pensionati incidenti sulla misura o sul diritto alle prestazioni pensionistiche e provvede, entro l'anno successivo, al recupero di quanto eventualmente pagato in eccedenza.”.
Ciò posto, va prioritariamente rilevata la tempestività della richiesta di ripetizione del 15.4.2024 tenuto conto che con l'art. 2 d.l. 145\2023 è stato individuato il termine ultimo per avviare il recupero delle somme indebitamente percepite prevedendo che: “Il recupero delle prestazioni indebite correlate alla campagna di verifica reddituale, di cui all'articolo 13, comma 2, della legge
30 dicembre 1991, n. 412, relative al periodo d'imposta 2021, nonché alle verifiche di cui all'articolo 35, comma 10-bis, del decreto- legge 30 dicembre 2008, n. 207, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 febbraio 2009, n. 14, relative al periodo di imposta 2020,
è avviato entro il 31 dicembre 2024.”.
Quanto alla irrepetibilità dell'indebito previdenziale ai sensi della norma richiamata è intervenuta la Suprema Corte affermando che: “L'irripetibilità dell'indebito previdenziale è subordinata al ricorrere di quattro condizioni: a) il pagamento delle somme in base a formale e definitivo provvedimento;
b) la comunicazione del provvedimento all'interessato; c) l'errore, di qualsiasi natura, imputabile all'ente erogatore;
d) la insussistenza del dolo dell'interessato (a cui è parificata "quoad effectum" la omessa o incompleta segnalazione di fatti incidenti sul diritto, o sulla misura della pensione, che non siano già conosciuti dall'ente competente), difettando anche una sola delle quali opera la regola della ripetibilità di cui all'art. 2033 c.c. “ (Cass. sez. Lav sent.
n.10337\2023).
In applicazione dei richiamati principi deve rilevarsi che, pur non sussistendo il dolo della ricorrente avendo ella presentato dichiarazione dei redditi per gli anni 2020 e seguenti, non si configura la condizione dell'errore imputabile all'ente erogatore;
ed invero, la liquidazione della prestazione in misura maggiore rispetto a quella dovuta è conseguita alla successiva conoscenza da pate dell'Ente del maggior reddito percepito dalla ricorrente nell'anno 2020 nella misura emergente dalla relativa dichiarazione al fisco. Quanto alla pluralità di comunicazioni di indebito succedutesi nel tempo l' ha esaustivamente allegato che le rideterminazioni CP_2 della somma maturata a tale titolo sono intervenute in ragione dell'ammontare dei redditi via via comunicati dalla ricorrente successivamente al 2020 anche all'esito della richiesta di ricostruzione reddituale del 2.1.2025.
Essendo pacifica la percezione di maggiori redditi nell'anno 2020 che ha determinato la riliquidazione della prestazione previdenziale comunicata con i provvediti contestati, la domanda dev'essere respinta.
Le spese seguono la soccombenza.
Rigetta la domanda e condanna la ricorrente al pagamento delle spese di giudizio liquidate nella somma di E.900,00 oltre spese generali forfettariamente determinate nella misura del 15%.
Roma 11.11.2025
Il Giudice