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Sentenza 25 agosto 2025
Sentenza 25 agosto 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Velletri, sentenza 25/08/2025, n. 1692 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Velletri |
| Numero : | 1692 |
| Data del deposito : | 25 agosto 2025 |
Testo completo
r.g. 1815/2021
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI VELLETRI
Prima CIVILE
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati: dott. IC AS Presidente dott. Prisca Picalarga Giudice dott. NG FA Giudice rel. ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 1815/2021 promossa da:
(C.F. ) con il patrocinio dell'avv. Parte_1 C.F._1 LAVANGA MARIA
ATTORE contro
(C.F ) con il patrocinio dell'avv. DI Controparte_1 C.F._2 GIAMMATTEO SIMONA
CONVENUTA
Con l'intervento del PM in sede.
INTERVENIENTE NECESSARIO
CONCLUSIONI
Le parti hanno concluso come da note depositate in data 5.07.2024. La causa è stata rimessa al collegio per la decisione con ordinanza del 5.07.2024, previa assegnazione dei termini ex art. 190 c.p.c. Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
Integralmente richiamati gli atti di causa, l'oggetto del giudizio è limitato alla determinazione dell'assegno di mantenimento per i figli (nata a [...] il [...]) Persona_1 e (nato a [...] l'[...]). Persona_2 Va pronunciato il divorzio, sussistendo le condizioni previste dall'art. 3 co. 1 n. 2 lett. b) l. 898/1970. Le parti, a far data dalla separazione, non si sono riconciliate e la convenuta ha costituito un nuovo Per_ nucleo familiare allietato dalla nascita della figlia Impossibile, quindi, è il ripristino della comunione materiale e spirituale tra i coniugi, irreversibilmente dissolta. Quanto alla quantificazione dell'assegno di mantenimento per i figli, i criteri da richiamare sono individuati nell'art. 337 ter c.c., previa applicazione del principio di proporzionalità. è collocato prevalentemente presso la madre mentre residente anagraficamente Per_2 Per_1 presso il padre, frequenta e pernotta saltuariamente dalla madre (cfr. dichiarazioni rese all'udienza del 5.06.2023 “ADR: sta spesso sta da me. Quest'ultima settimana ha dormito tutte Per_1 Per_1 le notti da me o almeno penso di si. Spesso sta con la mamma il Mercoledì e il Giovedì questo anche nell'ultimo mese. Di solito il mercoledì e il giovedì a volte fa il pernotto. A hanno fatto un Per_1 contratto al mcdonadls questo circa un mese, guadagna intorno ai 600,00 euro. La ragazza vorrebbe continuare gli studi, era iscritta all'università- vuole proseguire ma per esigenze di autonomia vuole comunque un pochino rendersi un autonoma. Il luogo di lavoro al mio domicilio. Io guadagno molto poco, perché lavoro qualche volta ma non spesso. Ho una terza media. Mi sono imparato a fare il piastrellista. Lavoro in maniera irregolare. Cerco di non fargli mancare nulla ai miei figli Più o meno riesco a guadagnare intorno ai mille o milleduecento euro al mese ma non tutti i mesi. Sto cercano di versare 400 euro con l'aiuto della compagna. Non sono in grado di sanare allo stato la Testi morosità, ma vorrei. Ultimamente è vero che dorme da me di solito il CP_1 Per_1 mercoledì e il giovedì ma anche a volte il fine settimana. Questa settimana ad esempio ha Per_1 dormito da me due volte a settimana e poi il week end dal fidanzato. E' vero che ha pernottato un pochino più da lui perché ha avuto un incidente il papà e lui necessita della macchina di . E' Per_1 vero che lavora con contratto per 18 ore settimanale, la prima busta paga è stata di circa Per_1 500 euro. E' iscritta a psicologia. Prendo il reddito di cittadinanza che scade il prossimo mese, per circa 500,00 euro. Mi arrangio con lavori saltuari. Il mio compagno lavora e va a tartufi. Pago un affitto e devo badare ai ragazzi. Ho la terza media. La controparte si è comprato una macchina da quindicimila euro. Il Tribunale, in via conciliativa, tenuto conto della capacità lavorativa di Per_1 e del collocamento prevalente presso il padre, propone che ciascuno provveda in via diretta al mantenimento ordinario di , salvo il 50% delle spese straordinarie;
Euro 250,00 euro per il Per_1 mantenimento di oltre al 50% delle spese straordinarie. Saldo della morosità esistente a Per_2 carico del padre entro il dicembre del 2024.”). In ragione del valore indiziario delle risultanze anagrafiche e delle allegazioni della parte resistente che conducono a ritenere sporadica la permanenza di presso la madre “secondo quelle che Per_1 sono le esigenze e il volere della medesima” (cfr. comparsa conclusionale convenuta p. 3), ritiene il collegio che la resistente non possa essere considerata genitore collocatario prevalente e, di conseguenza, sia priva di legittimazione nella richiesta dell'assegno. Il padre, dal canto suo, non ha domandato un assegno chiedendo che ciascuno provveda al mantenimento in via diretta della figlia. La situazione reddituale e patrimoniale delle parti non è adeguatamente ricostruibile in quanto le stesse non hanno depositato in atti le dichiarazioni dei redditi, bensì solo taluni estratti conti limitati nel tempo e privi di rilievo in ordine ad una compiuta analisi delle rispettive consistenze economiche;
entrambi hanno dichiarato di svolgere lavori saltuari producendo, con ogni probabilità, redditi non suscettibili di essere tracciati;
di conseguenza, le condizioni economiche devono essere valutate in termini di equivalenza ai sensi e per gli effetti dell'art. 116 c.p.c. . Appurata la carenza di legittimazione della convenuta nella richiesta di un assegno di mantenimento in favore della figlia (la quale, peraltro, risulta svolgere un impiego a tempo determinato Per_1 percependo una retribuzione di circa 750,00 euro mensili, con minor aggravio di spese per il padre) e considerate le accresciute esigenze del figlio (collocato presso la madre) rispetto all'epoca Per_2 della separazione, il tribunale, valutata ulteriormente la reticenza delle parti, ritiene che vada posto a carico del padre un assegno di mantenimento per il figlio parti ad Euro 300,00 mensili, oltre Per_2 rivalutazione istat, da corrispondersi alla madre entro il 5 di ogni mese. Le spese straordinarie, disciplinate come da Protocollo del tribunale di Velletri, vanno poste a carico di ciascun genitore in ragione del 50%. Spese di lite compensate stante la parziale reciproca soccombenza.
PQM
Il tribunale, ogni altra istanza ed eccezione disattesa o assorbita, così provvede:
- Pronuncia la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto tra le parti in Albano Laziale il 2.05.1998.
- Ordina l'annotazione come per legge sul registro degli atti di matrimonio (atto n. 26, parte II, serie A, anno 1998).
- Pone a carico dell'attore il contributo al mantenimento del figlio mediante versamento Per_2 di un assegno di Euro 300,00 mensili, in favore della convenuta, entro il 5 di ogni mese oltre rivalutazione istat.
- Accerta il difetto di legittimazione attiva della convenuta in relazione alla domanda di corresponsione dell'assegno di mantenimento proposta nei confronti dell'attore nell'interesse della figlia Per_1
- Le spese straordinarie sono poste a carico di ciascun genitore in ragione del 50% ciascuno.
- Spese compensate.
Si comunichi.
Così deciso in Velletri, nella camera di consiglio del 23.07.2025.
Il giudice rel.
NG FA
Il Presidente
IC AS
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI VELLETRI
Prima CIVILE
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati: dott. IC AS Presidente dott. Prisca Picalarga Giudice dott. NG FA Giudice rel. ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 1815/2021 promossa da:
(C.F. ) con il patrocinio dell'avv. Parte_1 C.F._1 LAVANGA MARIA
ATTORE contro
(C.F ) con il patrocinio dell'avv. DI Controparte_1 C.F._2 GIAMMATTEO SIMONA
CONVENUTA
Con l'intervento del PM in sede.
INTERVENIENTE NECESSARIO
CONCLUSIONI
Le parti hanno concluso come da note depositate in data 5.07.2024. La causa è stata rimessa al collegio per la decisione con ordinanza del 5.07.2024, previa assegnazione dei termini ex art. 190 c.p.c. Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
Integralmente richiamati gli atti di causa, l'oggetto del giudizio è limitato alla determinazione dell'assegno di mantenimento per i figli (nata a [...] il [...]) Persona_1 e (nato a [...] l'[...]). Persona_2 Va pronunciato il divorzio, sussistendo le condizioni previste dall'art. 3 co. 1 n. 2 lett. b) l. 898/1970. Le parti, a far data dalla separazione, non si sono riconciliate e la convenuta ha costituito un nuovo Per_ nucleo familiare allietato dalla nascita della figlia Impossibile, quindi, è il ripristino della comunione materiale e spirituale tra i coniugi, irreversibilmente dissolta. Quanto alla quantificazione dell'assegno di mantenimento per i figli, i criteri da richiamare sono individuati nell'art. 337 ter c.c., previa applicazione del principio di proporzionalità. è collocato prevalentemente presso la madre mentre residente anagraficamente Per_2 Per_1 presso il padre, frequenta e pernotta saltuariamente dalla madre (cfr. dichiarazioni rese all'udienza del 5.06.2023 “ADR: sta spesso sta da me. Quest'ultima settimana ha dormito tutte Per_1 Per_1 le notti da me o almeno penso di si. Spesso sta con la mamma il Mercoledì e il Giovedì questo anche nell'ultimo mese. Di solito il mercoledì e il giovedì a volte fa il pernotto. A hanno fatto un Per_1 contratto al mcdonadls questo circa un mese, guadagna intorno ai 600,00 euro. La ragazza vorrebbe continuare gli studi, era iscritta all'università- vuole proseguire ma per esigenze di autonomia vuole comunque un pochino rendersi un autonoma. Il luogo di lavoro al mio domicilio. Io guadagno molto poco, perché lavoro qualche volta ma non spesso. Ho una terza media. Mi sono imparato a fare il piastrellista. Lavoro in maniera irregolare. Cerco di non fargli mancare nulla ai miei figli Più o meno riesco a guadagnare intorno ai mille o milleduecento euro al mese ma non tutti i mesi. Sto cercano di versare 400 euro con l'aiuto della compagna. Non sono in grado di sanare allo stato la Testi morosità, ma vorrei. Ultimamente è vero che dorme da me di solito il CP_1 Per_1 mercoledì e il giovedì ma anche a volte il fine settimana. Questa settimana ad esempio ha Per_1 dormito da me due volte a settimana e poi il week end dal fidanzato. E' vero che ha pernottato un pochino più da lui perché ha avuto un incidente il papà e lui necessita della macchina di . E' Per_1 vero che lavora con contratto per 18 ore settimanale, la prima busta paga è stata di circa Per_1 500 euro. E' iscritta a psicologia. Prendo il reddito di cittadinanza che scade il prossimo mese, per circa 500,00 euro. Mi arrangio con lavori saltuari. Il mio compagno lavora e va a tartufi. Pago un affitto e devo badare ai ragazzi. Ho la terza media. La controparte si è comprato una macchina da quindicimila euro. Il Tribunale, in via conciliativa, tenuto conto della capacità lavorativa di Per_1 e del collocamento prevalente presso il padre, propone che ciascuno provveda in via diretta al mantenimento ordinario di , salvo il 50% delle spese straordinarie;
Euro 250,00 euro per il Per_1 mantenimento di oltre al 50% delle spese straordinarie. Saldo della morosità esistente a Per_2 carico del padre entro il dicembre del 2024.”). In ragione del valore indiziario delle risultanze anagrafiche e delle allegazioni della parte resistente che conducono a ritenere sporadica la permanenza di presso la madre “secondo quelle che Per_1 sono le esigenze e il volere della medesima” (cfr. comparsa conclusionale convenuta p. 3), ritiene il collegio che la resistente non possa essere considerata genitore collocatario prevalente e, di conseguenza, sia priva di legittimazione nella richiesta dell'assegno. Il padre, dal canto suo, non ha domandato un assegno chiedendo che ciascuno provveda al mantenimento in via diretta della figlia. La situazione reddituale e patrimoniale delle parti non è adeguatamente ricostruibile in quanto le stesse non hanno depositato in atti le dichiarazioni dei redditi, bensì solo taluni estratti conti limitati nel tempo e privi di rilievo in ordine ad una compiuta analisi delle rispettive consistenze economiche;
entrambi hanno dichiarato di svolgere lavori saltuari producendo, con ogni probabilità, redditi non suscettibili di essere tracciati;
di conseguenza, le condizioni economiche devono essere valutate in termini di equivalenza ai sensi e per gli effetti dell'art. 116 c.p.c. . Appurata la carenza di legittimazione della convenuta nella richiesta di un assegno di mantenimento in favore della figlia (la quale, peraltro, risulta svolgere un impiego a tempo determinato Per_1 percependo una retribuzione di circa 750,00 euro mensili, con minor aggravio di spese per il padre) e considerate le accresciute esigenze del figlio (collocato presso la madre) rispetto all'epoca Per_2 della separazione, il tribunale, valutata ulteriormente la reticenza delle parti, ritiene che vada posto a carico del padre un assegno di mantenimento per il figlio parti ad Euro 300,00 mensili, oltre Per_2 rivalutazione istat, da corrispondersi alla madre entro il 5 di ogni mese. Le spese straordinarie, disciplinate come da Protocollo del tribunale di Velletri, vanno poste a carico di ciascun genitore in ragione del 50%. Spese di lite compensate stante la parziale reciproca soccombenza.
PQM
Il tribunale, ogni altra istanza ed eccezione disattesa o assorbita, così provvede:
- Pronuncia la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto tra le parti in Albano Laziale il 2.05.1998.
- Ordina l'annotazione come per legge sul registro degli atti di matrimonio (atto n. 26, parte II, serie A, anno 1998).
- Pone a carico dell'attore il contributo al mantenimento del figlio mediante versamento Per_2 di un assegno di Euro 300,00 mensili, in favore della convenuta, entro il 5 di ogni mese oltre rivalutazione istat.
- Accerta il difetto di legittimazione attiva della convenuta in relazione alla domanda di corresponsione dell'assegno di mantenimento proposta nei confronti dell'attore nell'interesse della figlia Per_1
- Le spese straordinarie sono poste a carico di ciascun genitore in ragione del 50% ciascuno.
- Spese compensate.
Si comunichi.
Così deciso in Velletri, nella camera di consiglio del 23.07.2025.
Il giudice rel.
NG FA
Il Presidente
IC AS