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Sentenza 31 gennaio 2025
Sentenza 31 gennaio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Reggio Calabria, sentenza 31/01/2025, n. 164 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Reggio Calabria |
| Numero : | 164 |
| Data del deposito : | 31 gennaio 2025 |
Testo completo
TRIBUNALE DI REGGIO CALABRIA
Seconda Sezione Civile
Settore per le controversie di Lavoro e Previdenza
Il Giudice del lavoro, dr.ssa Francesca Patrizia Sicari,
- richiamato il decreto con cui l'udienza del 30.01.2025 è stata sostituita dal deposito di note scritte, ai sensi dell'art. 127-ter c.p.c., nella causa n. R.G. 3119 / 2022;
- viste le note scritte in sostituzione dell'udienza, ai sensi dell'art. 127-ter cpc, depositate entro il termine assegnato;
visti gli atti di causa e le conclusioni delle parti, assume la causa in decisione e pronuncia la seguente
SENTENZA
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Reggio Calabria, in composizione monocratica ed in funzione di Giudice del Lavoro, in persona della dott.ssa Francesca Patrizia Sicari, definitivamente pronunciando nel giudizio promosso con ricorso depositato in data 08/07/2022 ed iscritto al n 3119 - 2022 RG , vertente tra
- , c.f: , rappresentato Parte_1 CodiceFiscale_1
e difeso dall'avv. Andrea Greco, CF ed CodiceFiscale_2 elettivamente domiciliato presso il suo studio in Reggio Calabria via Nazionale Pentimele n. 202, giusta procura in atti;
-ricorrente- contro
- (C.F. – P. Controparte_1 P.IVA_1
IVA ) con Sede in Roma Via Ciro il Grande, 21, costituito ai P.IVA_2 sensi di legge in persona del suo Presidente e rappresentante pro-tempore, il quale agli effetti del presente giudizio elettivamente domicilia in Reggio di Calabria, via D. Romeo n. 15, presso i procuratori che lo rappresentano e difendono congiuntamente e separatamente in forza di procura generale alle liti collettivamente conferita per notaio in Fiumicino (RM) Persona_1 il 23 gennaio 2023, Repertorio 37590 - Raccolta n. 7131, agli avvocati Angelo Labrini ( ), Angela M. Fazio C.F._3
( , Angela M. Laganà ( ), C.F._4 C.F._5
Dario C. Adornato , nonché rappresentato e difeso C.F._6 dal nuovo difensore l'avvocato Ettore Triolo (C.F. ); C.F._7
1 -resistente- disattesa ogni contraria istanza, eccezione e deduzione, così definitivamente provvede: Motivazione contestuale
- CONCLUSIONI delle parti: come in atti. RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
§ 1. Con ricorso depositato in data 08.07.2022 parte ricorrente propone opposizione avverso e per l'annullamento delle Ordinanze Ingiunzioni n.:
- OI – 000021656 prot. .6700.09/05/2022.0216123 notificata a mezzo CP_1 posta raccomandata in data 8.06.2022 dell'importo complessivo di € 19.500,00;
- OI - 000021655, prot. .6700.09/05/2022.0216128 notificata a mezzo CP_1 posta raccomandata in data 8.06.2022 dell'importo complessivo di € 24.000,00;
- OI - 000022170, prot. .6700.09/05/2022.0216154 notificata a mezzo CP_1 posta raccomandata in data 8.06.2022 dell'importo complessivo di € 27.000,00; con le quali gli è stato intimato di pagare la sanzione amministrativa per omesso versamento delle ritenute previdenziali per le annualità rispettivamente del 2010, 2011 e 2012. Le suddette ordinanze sono state notificate sulla base degli accertamenti notificati in data 02.03.2017 (“accertamento prot. n. 6700.27/02/2017.0057689 del 27.02.2017; • Accertamento prot. n. CP_1
6700.27/02/2017.0057695 del 27.02.2017; • Accertamento prot. n. CP_1
6700.27/02/2017.0057698 del 27.02.2017). CP_1
Il ricorrente eccepisce la violazione dell'art 14, comma 2, della Legge 689/81. L'ente resistente non avrebbe rispettato il termine perentorio di 90 giorni per la contestazione dell'illecito. Eccepisce in subordine l'intervenuta prescrizione delle sanzioni.
§ 2. Ritualmente instaurato il contraddittorio, si è costituito l' che CP_1 conclude per il rigetto del ricorso e gradatamente per dichiarare l'estinzione del procedimento amministrativo sanzionatorio ove l'opponente provveda al pagamento della sanzione rideterminata in misura ridotta, ai sensi dell'art. 23 del decreto-legge 4 maggio 2023, n. 48.
§ 2.
1. Con ordinanza del 21.11.2023 la causa veniva differita per consentire al ricorrente di valutare se avvalersi del pagamento in misura ridotta indicato dall' , ma parte ricorrente insiste per l'accoglimento delle conclusioni CP_1 come formulate nel ricorso introduttivo.
§ 3. Il ricorso è fondato e deve essere accolto per le ragioni che seguono.
2 Parte ricorrente oppone le ordinanze-ingiunzione n. 000021656, n. 000021655 e n. 000022170, con cui viene contestato l'omesso versamento delle ritenute previdenziali ed assistenziali, relativamente alle annualità 2010, 2011 e 2012. Le suddette ordinanze sono state notificate in data 08.06.2022, sulla base degli accertamenti notificati in data 02.03.2017. Pertanto deve ritenersi che l' sia incorso nella eccepita decadenza ai CP_1 sensi dell'art. 14 della l. n. 689/1981, considerato che solo a marzo 2017 venivano notificati gli avvisi di accertamento. Infatti, l'art. 14 della L. 689/1981 prevede che: “La violazione, quando è possibile, deve essere contestata immediatamente tanto al trasgressore quanto alla persona che sia obbligata in solido al pagamento della somma dovuta per la violazione stessa. Se non è avvenuta la contestazione immediata per tutte o per alcune delle persone indicate nel comma precedente, gli estremi della violazione debbono essere notificati agli interessati residenti nel territorio della Repubblica entro il termine di novanta giorni e a quelli residenti all'estero entro il termine di trecentosessanta giorni dall'accertamento. (…) L'obbligazione di pagare la somma dovuta per la violazione si estingue per la persona nei cui confronti è stata omessa la notificazione nel termine prescritto”. Per quanto concerne l'individuazione del dies a quo del termine di decadenza, va ricordato come, secondo la giurisprudenza di legittimità, compete al giudice di merito, in caso di contrasto sul punto, determinare il tempo ragionevolmente necessario alla Amministrazione per giungere a una completa conoscenza dell'illecito. Nel caso di specie vengono in rilievo violazioni che sarebbero state facilmente rilevabili dall' al termine di CP_1 scadenza dei contributi, trattandosi di omissioni contributive automaticamente rilevabili dall' , non implicanti particolari aggravi CP_1 istruttori;
né sul punto l' offre elementi di segno contrario. CP_1
Deve, pertanto, procedersi all'accoglimento del ricorso ed all'annullamento delle ordinanze ingiunzioni per cui è causa, restando assorbito ogni altro motivo ed eccezione.
§ 4. Le spese legali seguono la soccombenza, liquidate ex DM 55/2014 come in dispositivo (considerato lo scaglione di valore fino ad € 26.000 corrispondente al valore effettivo della causa in ragione della rideterminazione delle sanzioni da parte dell' ) e distratte in favore del CP_1 difensore di parte ricorrente dichiaratosi antistatario.
p.q.m.
- accoglie il ricorso e, per l'effetto, annulla le impugnate Ordinanze Ingiunzioni emesse dall' sede di Reggio Calabria n. OI- 000021656, n. CP_1
3 OI- 000021655, n. OI- 000022170, e dichiara estinte le sanzioni dalle stesse portate;
- condanna l' , in persona Controparte_1 del legale rapp.te p.t., al pagamento delle spese legali in favore del ricorrente, che liquida in € 5.391,00 per compenso di avvocato, in € 379,00 per rimborso spese contributo unificato, oltre rimborso forfettario spese generali 15%, CPA e IVA come per legge, il tutto da distrarsi in favore dell'avv. Greco Andrea dichiaratosi procuratore antistatario.
Manda alla Cancelleria per gli adempimenti di rito
Così deciso in Reggio Calabria, 31/01/2025
Il giudice del lavoro
Dr.ssa Francesca Patrizia Sicari
4
Seconda Sezione Civile
Settore per le controversie di Lavoro e Previdenza
Il Giudice del lavoro, dr.ssa Francesca Patrizia Sicari,
- richiamato il decreto con cui l'udienza del 30.01.2025 è stata sostituita dal deposito di note scritte, ai sensi dell'art. 127-ter c.p.c., nella causa n. R.G. 3119 / 2022;
- viste le note scritte in sostituzione dell'udienza, ai sensi dell'art. 127-ter cpc, depositate entro il termine assegnato;
visti gli atti di causa e le conclusioni delle parti, assume la causa in decisione e pronuncia la seguente
SENTENZA
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Reggio Calabria, in composizione monocratica ed in funzione di Giudice del Lavoro, in persona della dott.ssa Francesca Patrizia Sicari, definitivamente pronunciando nel giudizio promosso con ricorso depositato in data 08/07/2022 ed iscritto al n 3119 - 2022 RG , vertente tra
- , c.f: , rappresentato Parte_1 CodiceFiscale_1
e difeso dall'avv. Andrea Greco, CF ed CodiceFiscale_2 elettivamente domiciliato presso il suo studio in Reggio Calabria via Nazionale Pentimele n. 202, giusta procura in atti;
-ricorrente- contro
- (C.F. – P. Controparte_1 P.IVA_1
IVA ) con Sede in Roma Via Ciro il Grande, 21, costituito ai P.IVA_2 sensi di legge in persona del suo Presidente e rappresentante pro-tempore, il quale agli effetti del presente giudizio elettivamente domicilia in Reggio di Calabria, via D. Romeo n. 15, presso i procuratori che lo rappresentano e difendono congiuntamente e separatamente in forza di procura generale alle liti collettivamente conferita per notaio in Fiumicino (RM) Persona_1 il 23 gennaio 2023, Repertorio 37590 - Raccolta n. 7131, agli avvocati Angelo Labrini ( ), Angela M. Fazio C.F._3
( , Angela M. Laganà ( ), C.F._4 C.F._5
Dario C. Adornato , nonché rappresentato e difeso C.F._6 dal nuovo difensore l'avvocato Ettore Triolo (C.F. ); C.F._7
1 -resistente- disattesa ogni contraria istanza, eccezione e deduzione, così definitivamente provvede: Motivazione contestuale
- CONCLUSIONI delle parti: come in atti. RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
§ 1. Con ricorso depositato in data 08.07.2022 parte ricorrente propone opposizione avverso e per l'annullamento delle Ordinanze Ingiunzioni n.:
- OI – 000021656 prot. .6700.09/05/2022.0216123 notificata a mezzo CP_1 posta raccomandata in data 8.06.2022 dell'importo complessivo di € 19.500,00;
- OI - 000021655, prot. .6700.09/05/2022.0216128 notificata a mezzo CP_1 posta raccomandata in data 8.06.2022 dell'importo complessivo di € 24.000,00;
- OI - 000022170, prot. .6700.09/05/2022.0216154 notificata a mezzo CP_1 posta raccomandata in data 8.06.2022 dell'importo complessivo di € 27.000,00; con le quali gli è stato intimato di pagare la sanzione amministrativa per omesso versamento delle ritenute previdenziali per le annualità rispettivamente del 2010, 2011 e 2012. Le suddette ordinanze sono state notificate sulla base degli accertamenti notificati in data 02.03.2017 (“accertamento prot. n. 6700.27/02/2017.0057689 del 27.02.2017; • Accertamento prot. n. CP_1
6700.27/02/2017.0057695 del 27.02.2017; • Accertamento prot. n. CP_1
6700.27/02/2017.0057698 del 27.02.2017). CP_1
Il ricorrente eccepisce la violazione dell'art 14, comma 2, della Legge 689/81. L'ente resistente non avrebbe rispettato il termine perentorio di 90 giorni per la contestazione dell'illecito. Eccepisce in subordine l'intervenuta prescrizione delle sanzioni.
§ 2. Ritualmente instaurato il contraddittorio, si è costituito l' che CP_1 conclude per il rigetto del ricorso e gradatamente per dichiarare l'estinzione del procedimento amministrativo sanzionatorio ove l'opponente provveda al pagamento della sanzione rideterminata in misura ridotta, ai sensi dell'art. 23 del decreto-legge 4 maggio 2023, n. 48.
§ 2.
1. Con ordinanza del 21.11.2023 la causa veniva differita per consentire al ricorrente di valutare se avvalersi del pagamento in misura ridotta indicato dall' , ma parte ricorrente insiste per l'accoglimento delle conclusioni CP_1 come formulate nel ricorso introduttivo.
§ 3. Il ricorso è fondato e deve essere accolto per le ragioni che seguono.
2 Parte ricorrente oppone le ordinanze-ingiunzione n. 000021656, n. 000021655 e n. 000022170, con cui viene contestato l'omesso versamento delle ritenute previdenziali ed assistenziali, relativamente alle annualità 2010, 2011 e 2012. Le suddette ordinanze sono state notificate in data 08.06.2022, sulla base degli accertamenti notificati in data 02.03.2017. Pertanto deve ritenersi che l' sia incorso nella eccepita decadenza ai CP_1 sensi dell'art. 14 della l. n. 689/1981, considerato che solo a marzo 2017 venivano notificati gli avvisi di accertamento. Infatti, l'art. 14 della L. 689/1981 prevede che: “La violazione, quando è possibile, deve essere contestata immediatamente tanto al trasgressore quanto alla persona che sia obbligata in solido al pagamento della somma dovuta per la violazione stessa. Se non è avvenuta la contestazione immediata per tutte o per alcune delle persone indicate nel comma precedente, gli estremi della violazione debbono essere notificati agli interessati residenti nel territorio della Repubblica entro il termine di novanta giorni e a quelli residenti all'estero entro il termine di trecentosessanta giorni dall'accertamento. (…) L'obbligazione di pagare la somma dovuta per la violazione si estingue per la persona nei cui confronti è stata omessa la notificazione nel termine prescritto”. Per quanto concerne l'individuazione del dies a quo del termine di decadenza, va ricordato come, secondo la giurisprudenza di legittimità, compete al giudice di merito, in caso di contrasto sul punto, determinare il tempo ragionevolmente necessario alla Amministrazione per giungere a una completa conoscenza dell'illecito. Nel caso di specie vengono in rilievo violazioni che sarebbero state facilmente rilevabili dall' al termine di CP_1 scadenza dei contributi, trattandosi di omissioni contributive automaticamente rilevabili dall' , non implicanti particolari aggravi CP_1 istruttori;
né sul punto l' offre elementi di segno contrario. CP_1
Deve, pertanto, procedersi all'accoglimento del ricorso ed all'annullamento delle ordinanze ingiunzioni per cui è causa, restando assorbito ogni altro motivo ed eccezione.
§ 4. Le spese legali seguono la soccombenza, liquidate ex DM 55/2014 come in dispositivo (considerato lo scaglione di valore fino ad € 26.000 corrispondente al valore effettivo della causa in ragione della rideterminazione delle sanzioni da parte dell' ) e distratte in favore del CP_1 difensore di parte ricorrente dichiaratosi antistatario.
p.q.m.
- accoglie il ricorso e, per l'effetto, annulla le impugnate Ordinanze Ingiunzioni emesse dall' sede di Reggio Calabria n. OI- 000021656, n. CP_1
3 OI- 000021655, n. OI- 000022170, e dichiara estinte le sanzioni dalle stesse portate;
- condanna l' , in persona Controparte_1 del legale rapp.te p.t., al pagamento delle spese legali in favore del ricorrente, che liquida in € 5.391,00 per compenso di avvocato, in € 379,00 per rimborso spese contributo unificato, oltre rimborso forfettario spese generali 15%, CPA e IVA come per legge, il tutto da distrarsi in favore dell'avv. Greco Andrea dichiaratosi procuratore antistatario.
Manda alla Cancelleria per gli adempimenti di rito
Così deciso in Reggio Calabria, 31/01/2025
Il giudice del lavoro
Dr.ssa Francesca Patrizia Sicari
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