Articolo 8 della Legge 2 marzo 1998, n. 33
Articolo 7Articolo 9
Versione
21 marzo 1998
Art. 8. 1. I componenti della commissione, i funzionari, il personale di qualsiasi ordine e grado addetto alla commissione stessa e ogni altra persona che collabora con la commissione o concorre a compiere atti di inchiesta, oppure ne viene a conoscenza per ragioni di ufficio o di servizio, sono obbligati al segreto per tutto quanto riguarda le deposizioni, le notizie, gli atti e i documenti acquisiti nelle sedute dalle quali sia stato escluso il pubblico ovvero dei quali la commissione medesima abbia vietato la divulgazione.
2. Per il segreto di Stato, d'ufficio, professionale e bancario si applicano le norme in vigore.
Entrata in vigore il 21 marzo 1998
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