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Sentenza 29 dicembre 2025
Sentenza 29 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Ragusa, sentenza 29/12/2025, n. 1798 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Ragusa |
| Numero : | 1798 |
| Data del deposito : | 29 dicembre 2025 |
Testo completo
N. R.G. 942/2022
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di RAGUSA
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. Giovanni Giampiccolo, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile iscritta al n. R.G. 942/2022 promossa da:
(C.F. ), con il Parte_1 P.IVA_1 patrocinio dell'avv. CORALLO FRANCESCA
ATTORE/I contro
(C.F. ), CP_1 C.F._1
(C.F. ), CP_2 C.F._2 convenute contumaci (C.F. ), con il patrocinio Controparte_3 P.IVA_2 dell'avv. VACCARO SERENA
CONVENUTO/I
OGGETTO
Risarcimento del danno;
clausola penale
CONCLUSIONI
Parte attrice: condannare la nonché i soci illimitatamente responsabili Controparte_4 della stessa e , al pagamento in solido in favore della attrice CP_1 CP_2 Parte_1 della somma di €. 10.822,90, oltre interessi e spese e compensi del giudizio parte convenuta: rigettare la domanda…in via riconvenzionale, accertati tutti i danni patrimoniali subiti dalla
[...] CP_
in persona del legale rappresentante pro tempore, con sede in Chiaramonte Parte_2
LF (RG) in C.da Montagna n. 3, P. Iva , in conseguenza della vicenda in atti, P.IVA_2 condannare la , in persona del legale rappresentante pro Controparte_5 tempore, Sig. P.Iva al pagamento in favore della Parte_3 P.IVA_1 Parte_2
pagina 1 di 5 CP_
in persona del legale rappresentante pro tempore, a titolo di risarcimento danni, CP_3 patrimoniali, subiti e subendi, della somma complessiva di Euro 17.292,11 o della maggiore o minore somma
MOTIVI DELLA DECISIONE
La domanda, introdotta con citazione del marzo 2022, deve essere accolta.
La ha convenuto la Controparte_5 Controparte_4 nonché i soci illimitatamente responsabili della stessa e per sentirle CP_1 CP_2 condannare al pagamento in solido in favore della Cooperativa attrice della somma di €. 10.822,90, oltre interessi e spese e compensi del giudizio, a titolo di penale prevista dall'art. 10 del regolamento interno per il rapporto socio – cooperativa.
Allega al riguardo la cooperativa attrice che: la è stata socia conferitrice della a far data dal Controparte_4 Controparte_5 27/03/2017; in qualità di socio conferitore la società convenuta ha fornito regolarmente alla Controparte_5
il latte prodotto nella propria azienda agricola, e ciò è avvenuto sino al 14/08/2021;
[...] in data 13/08/2021 , nella qualità di legale rappresentante della CP_1 Controparte_6
ha comunicato alla che dal giorno 15/08/2021 non
[...] Controparte_5 avrebbe più conferito il latte prodotto dalla propria azienda alla Cooperativa, “dissociandosi” con effetto immediato dalla compagine sociale della;
Controparte_5 la in data 8.9.2021 ha contestato alla società convenuta Controparte_5 l'arbitrarietà ed illegittimità dell'interruzione del conferimento di latte e della comunicata
“dissociazione”; ai sensi dell'art. 11 dello Statuto Sociale, la dichiarazione di recesso deve essere comunicata almeno sei mesi prima dell'inizio della campagna di commercializzazione. Il Consiglio di Amministrazione deve esaminare la suddetta dichiarazione entro sessanta giorni dalla ricezione, verificando se ricorrano i motivi che, a norma di legge o dello Statuto, legittimano il recesso;
secondo quanto previsto dall'art. 10 del “Regolamento interno per il rapporto socio-cooperativa”, approvato nell'assemblea del 07/05/2019 (cfr. doc. 4 allegato all'atto di citazione) “ciascun socio potrà recedere dalla Cooperativa e/o dal rapporto di conferimento dandone preavviso scritto a mezzo lettera raccomandata A/R entro il termine perentorio del trenta settembre di ciascun anno cosicchè il recesso e/o la disdetta saranno efficaci a far data dal trentuno marzo dell'anno successivo. Il recesso e/o la disdetta di conferimento arbitrari comporteranno, ipso iure, una penalità in capo all'associato recedente pari al controvalore medio della fornitura mensile da calcolarsi sui conferimenti operati dal socio negli ultimi dodici mesi antecedenti la comunicazione di recesso e/o l'interruzione di conferimento. La Cooperativa ha diritto di trattenere e compensare dette somme dai pagamenti che dovessero essere dovuti al Socio al momento della comunicazione di recesso”; anche a volere ritenere legittimo il recesso, ipotesi esclusa dalla cooperativa attrice, il conferimento del latte avrebbe dovuto continuare, ma ciò non è stato, fino al 31.3.2022; il Consiglio di Amministrazione della nella seduta del Controparte_5 23/09/2021, ha ritenuto che “i motivi portati dal socio nella lettera di dissociazione non legittimano il recesso in quanto i prezzi di liquidazione applicati al latte che veniva dallo stesso conferito sono in linea con quanto previsto dal regolamento interno” (cfr. doc. 5 allegato all'atto di citazione). Conseguentemente, il Consiglio di Amministrazione ha deliberato la mancata sussistenza di validi motivi legittimanti il recesso della società convenuta dalla compagine sociale e, per l'arbitraria pagina 2 di 5 interruzione della fornitura, nonché ai sensi dell'art. 12 lettere c) e d ) dello Statuto Sociale, ha deliberato l'esclusione da socio della dalla Controparte_4 [...] e l'applicazione della penale di cui di cui all'art. 10 del Regolamento Interno Controparte_5 approvato dall'assemblea dei soci. La delibera di esclusione da socio è stata comunicata alla
[...] a mezzo raccomandata A/R ricevuta dalla società convenuta in data Controparte_4 18/10/2021 e da quest'ultima non opposta.
Si costituisce e resiste in giudizio solo la società agricola;
le socie illimitatamente Controparte_4 responsabili e , nonostante la regolare notifica dell'atto introduttivo, CP_1 CP_2 rimangono contumaci.
La società convenuta deduce di avere fornito alla cooperativa attrice latte di qualità superiore, destinato alla caseificazione di formaggio Ragusano DOP;
di contro la Società attrice si impegnava a corrispondere alla Società produttrice un'integrazione al prezzo base, stabilito dallo stesso Consiglio d'Amministrazione e pari a 0,01818 cent/litro + IVA.
Lamenta però che la elargiva sì l'integrazione al prezzo base come concordato da Controparte_5 contratto, ma di fatto, in maniera sleale, contestualmente abbassava il valore del prezzo medio base del latte industriale.
Deduce ancora che poiché non era più economicamente sostenibile per la Parte_2 CP_ continuare a produrre e conferire quel tipo di latte e non ricevendo nessun tipo di risposta da
[...] parte dei dirigenti della in merito alle problematiche più volte messe in Controparte_5 evidenza, con pec del 13.08.2021 comunica di dissociarsi con effetto immediato dalla compagine sociale della cooperativa e conseguentemente interrompe il conferimento di latte. Tale decisione è stata frutto di diverse circostanze: 1) maggior costo per l'adesione al consorzio di tutela;
2) riduzione della produzione media giornaliera dovuta alle restrizioni alimentari delle vacche per alimentazione al pascolo e mancato utilizzo di insilati;
3) prezzo del latte non adeguato ai costi di produzione e non coerente con il mercato;
4) Mancanza scopo mutualistico. Tutti questi aspetti sono meglio sviscerati nella relazione tecnico-economica a firma dell'Agronomo Dott. che qui si allega. Persona_1
La causa, documentalmente istruita, dopo la concessione dei termini ex art. 183 cpc, è stata rinviata per la decisione.
La domanda principale deve essere accolta, non avendo la parte convenuta esercitato il recesso secondo i termini previsti nello statuto e nel regolamento interno;
vds. art. 2532 comma 3 secondo periodo c.c.:
“…ove la legge o l'atto costitutivo non preveda diversamente, per i rapporti mutualistici tra socio e società il recesso ha effetto con la chiusura dell'esercizio in corso, se comunicato tre mesi prima, e, in caso contrario, con la chiusura dell'esercizio successivo”.
Il recesso legale del socio, sancito dagli artt. 2532 e 2437 c.c. (nei rispettivi testi anteriori alle modifiche apportate dal d.lgs. n. 6 del 2003), non può essere limitato o soppresso, neppure da clausole statutarie, senza violare la norma di legge attributiva del diritto potestativo, mentre, qualora tale facoltà trovi la sua fonte nelle clausole statutarie e, dunque, sorga con l'atto costitutivo come manifestazione della volontà negoziale, è suscettibile di essere disciplinata e conformata attraverso clausole che specifichino le situazioni legittimanti il relativo esercizio, oppure lo limitino o condizionino, prevedendo (come nella specie) la necessità, per la sua efficacia, di una positiva constatazione del consiglio d'amministrazione circa l'effettiva ricorrenza della situazione legittimante il recesso stesso (Cass. 2979/2016).
È pacifico che parte convenuta ha interrotto ex abrupto il conferimento del latte, senza osservare il termine previsto dallo Statuto e dal regolamento interno;
la giustificazione dedotta è in primo luogo puramente labiale, perché la società convenuta ha dedotto di avere conferito il latte destinato alla caseificazione DOP sin dal 2018, da quando cioè ha deciso di associarsi al del Controparte_7 pagina 3 di 5 , ma solo dopo tre anni decide di svincolarsi unilateralmente ed Parte_4 immediatamente dal rapporto associativo, genericamente deducendo che la elargiva sì Controparte_5 l'integrazione al prezzo base come concordato da contratto, ma di fatto, in maniera sleale, contestualmente abbassava il valore del prezzo medio base del latte industriale, senza però specificare i riferimenti temporali e numerici di tale abbassamento, in modo da fare apprezzare un vero e proprio inadempimento della cooperativa all'obbligo di corrispondere il prezzo concordato (prezzo base + integrazione). A tanto si aggiunga che la società convenuta aggiunge ulteriori causali a fondamento della propria “dissociazione”, generiche e di carattere eminentemente economico (…maggior costo per l'adesione al consorzio di tutela… riduzione della produzione media giornaliera dovuta alle restrizioni alimentari delle vacche per alimentazione al pascolo e mancato utilizzo di insilati…prezzo del latte non adeguato ai costi di produzione e non coerente con il mercato…mancanza scopo mutualistico).
Di contro la cooperativa attrice ha specificamente dedotto, alla prima difesa utile: che il latte destinato (per libera scelta dell'allevatore) alla produzione del Ragusano DOP non viene conferito durante tutto l'anno, ma esclusivamente dal mese di ottobre al mese di maggio dell'anno successivo, ossia nel periodo della stagione del pascolo, e tuttavia il recesso della convenuta è avvenuto nel mese di agosto;
l'integrazione del prezzo base, peraltro, viene erogata tutto l'anno, come emerge dalle fatture prodotte per la fornitura di latte vaccino alimentare (all. 7 alla citazione); che il prezzo base pagato ai soci per il conferimento di latte “varia secondo fasce di produzione che di seguito vengono indicate… Le fasce di appartenenza verranno assegnate a ciascun socio secondo le medie delle consegne effettuate nei mesi di Luglio, Agosto, Settembre e ottobre di ogni anno”, secondo un criterio unitario per tutti i soci;
prezzo base non …così irrisorio, atteso che la Controparte_5
raccoglie ben il 25% di tutto il latte siciliano;
[...] che l' restava pur sempre libera di limitarsi a conferire latte Controparte_8 industriale, ovvero avrebbe potuto recedere dalla Cooperativa nel rispetto delle norme previste dallo Statuto e dal Regolamento Interno per il rapporto socio-cooperativa.
Pertanto il comportamento della società convenuta non configura una reazione all'inadempimento altrui, ma appare dettato da ragioni di convenienza, come peraltro fatto palese dalla sua stessa difesa:
“…da un confronto con altri allevatori che conferivano il latte ad altre cooperative, emergeva che il prezzo base del latte conferito era superiore rispetto a quello stabilito dal Consiglio di Amministrazione della .e la Soc. Coop. non ha fatto suo Controparte_9 Controparte_5 tale principio (mutualistico), in quanto avrebbe dovuto concentrare l'offerta, garantire migliori condizioni di commercializzazioni e garantire al socio la miglior offerta sul mercato…non era più in grado di sostenere i costi della produzione del latte destinato alla caseificazione del ragusano DOP a causa di una integrazione al prezzo base troppo esigua e non in linea rispetto a quella rinvenibile in altre cooperative…questa situazione di perdita economica non più sostenibile insieme alla mancanza CP_ di dialogo tra le parti, hanno indotto la . ad uscire dalla compagine Parte_2 societaria e ad iniziare a conferire il proprio latte alla Industriale sottoscrivendo un Parte_5 contratto che garantisce una integrazione del prezzo superiore…”. Dalla CT di parte convenuta emerge che già dall'anno 2019 il prezzo pagato dalla attrice sarebbe stato mediamente Parte_1 inferiore di circa € 0,02 al litro rispetto al prezzo stabilito dall'industriale , sicchè la Parte_5 società convenuta avrebbe avuto la possibilità, già allora, di determinarsi per conseguire al meglio i propri interessi.
Ne consegue che parte convenuta deve pagare la penale prevista dallo statuto e dal regolamento interno tra socio e cooperativa, e non ha diritto al risarcimento del danno, non risultando alcun illecito o inadempimento contrattuale da parte della attrice. Parte_1
La penale di cui all'art. 10 del citato Regolamento interno è pari al controvalore medio della fornitura pagina 4 di 5 mensile da calcolarsi sui conferimenti operati dal socio negli ultimi dodici mesi antecedenti la comunicazione di recesso e/o l'interruzione di conferimento, ovvero pari ad € 10.822,90, importo calcolato sulla base delle fatture della società convenuta relative ai conferimenti di latte avvenuti dal mese di agosto 2020 al mese di luglio 2021 (€. 129.874,80/12; somma peraltro non contestata).
Le spese di lite seguono la soccombenza e si liquidano come da dispositivo.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, disattesa ogni contraria istanza, difesa o eccezione: condanna la ed i soci illimitatamente responsabili Controparte_4 CP_1 e al pagamento, in solido, in favore della ,
[...] CP_2 Controparte_5 della somma di €. 10.822,90, oltre interessi legali dal 11.3.2022 fino al pagamento;
rigetta la domanda riconvenzionale della Controparte_4 condanna la ed i soci illimitatamente responsabili Controparte_4 CP_1 e al pagamento, in solido, delle spese di lite, che liquida in complessivi €
[...] CP_2 5.285,24 (di cui € 285,24 per esborsi), oltre i.v.a., c.p.a. e rimborso spese forfettario al 15%.
Ragusa, 29/12/2025
Il Giudice
dott. Giovanni Giampiccolo
pagina 5 di 5
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di RAGUSA
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. Giovanni Giampiccolo, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile iscritta al n. R.G. 942/2022 promossa da:
(C.F. ), con il Parte_1 P.IVA_1 patrocinio dell'avv. CORALLO FRANCESCA
ATTORE/I contro
(C.F. ), CP_1 C.F._1
(C.F. ), CP_2 C.F._2 convenute contumaci (C.F. ), con il patrocinio Controparte_3 P.IVA_2 dell'avv. VACCARO SERENA
CONVENUTO/I
OGGETTO
Risarcimento del danno;
clausola penale
CONCLUSIONI
Parte attrice: condannare la nonché i soci illimitatamente responsabili Controparte_4 della stessa e , al pagamento in solido in favore della attrice CP_1 CP_2 Parte_1 della somma di €. 10.822,90, oltre interessi e spese e compensi del giudizio parte convenuta: rigettare la domanda…in via riconvenzionale, accertati tutti i danni patrimoniali subiti dalla
[...] CP_
in persona del legale rappresentante pro tempore, con sede in Chiaramonte Parte_2
LF (RG) in C.da Montagna n. 3, P. Iva , in conseguenza della vicenda in atti, P.IVA_2 condannare la , in persona del legale rappresentante pro Controparte_5 tempore, Sig. P.Iva al pagamento in favore della Parte_3 P.IVA_1 Parte_2
pagina 1 di 5 CP_
in persona del legale rappresentante pro tempore, a titolo di risarcimento danni, CP_3 patrimoniali, subiti e subendi, della somma complessiva di Euro 17.292,11 o della maggiore o minore somma
MOTIVI DELLA DECISIONE
La domanda, introdotta con citazione del marzo 2022, deve essere accolta.
La ha convenuto la Controparte_5 Controparte_4 nonché i soci illimitatamente responsabili della stessa e per sentirle CP_1 CP_2 condannare al pagamento in solido in favore della Cooperativa attrice della somma di €. 10.822,90, oltre interessi e spese e compensi del giudizio, a titolo di penale prevista dall'art. 10 del regolamento interno per il rapporto socio – cooperativa.
Allega al riguardo la cooperativa attrice che: la è stata socia conferitrice della a far data dal Controparte_4 Controparte_5 27/03/2017; in qualità di socio conferitore la società convenuta ha fornito regolarmente alla Controparte_5
il latte prodotto nella propria azienda agricola, e ciò è avvenuto sino al 14/08/2021;
[...] in data 13/08/2021 , nella qualità di legale rappresentante della CP_1 Controparte_6
ha comunicato alla che dal giorno 15/08/2021 non
[...] Controparte_5 avrebbe più conferito il latte prodotto dalla propria azienda alla Cooperativa, “dissociandosi” con effetto immediato dalla compagine sociale della;
Controparte_5 la in data 8.9.2021 ha contestato alla società convenuta Controparte_5 l'arbitrarietà ed illegittimità dell'interruzione del conferimento di latte e della comunicata
“dissociazione”; ai sensi dell'art. 11 dello Statuto Sociale, la dichiarazione di recesso deve essere comunicata almeno sei mesi prima dell'inizio della campagna di commercializzazione. Il Consiglio di Amministrazione deve esaminare la suddetta dichiarazione entro sessanta giorni dalla ricezione, verificando se ricorrano i motivi che, a norma di legge o dello Statuto, legittimano il recesso;
secondo quanto previsto dall'art. 10 del “Regolamento interno per il rapporto socio-cooperativa”, approvato nell'assemblea del 07/05/2019 (cfr. doc. 4 allegato all'atto di citazione) “ciascun socio potrà recedere dalla Cooperativa e/o dal rapporto di conferimento dandone preavviso scritto a mezzo lettera raccomandata A/R entro il termine perentorio del trenta settembre di ciascun anno cosicchè il recesso e/o la disdetta saranno efficaci a far data dal trentuno marzo dell'anno successivo. Il recesso e/o la disdetta di conferimento arbitrari comporteranno, ipso iure, una penalità in capo all'associato recedente pari al controvalore medio della fornitura mensile da calcolarsi sui conferimenti operati dal socio negli ultimi dodici mesi antecedenti la comunicazione di recesso e/o l'interruzione di conferimento. La Cooperativa ha diritto di trattenere e compensare dette somme dai pagamenti che dovessero essere dovuti al Socio al momento della comunicazione di recesso”; anche a volere ritenere legittimo il recesso, ipotesi esclusa dalla cooperativa attrice, il conferimento del latte avrebbe dovuto continuare, ma ciò non è stato, fino al 31.3.2022; il Consiglio di Amministrazione della nella seduta del Controparte_5 23/09/2021, ha ritenuto che “i motivi portati dal socio nella lettera di dissociazione non legittimano il recesso in quanto i prezzi di liquidazione applicati al latte che veniva dallo stesso conferito sono in linea con quanto previsto dal regolamento interno” (cfr. doc. 5 allegato all'atto di citazione). Conseguentemente, il Consiglio di Amministrazione ha deliberato la mancata sussistenza di validi motivi legittimanti il recesso della società convenuta dalla compagine sociale e, per l'arbitraria pagina 2 di 5 interruzione della fornitura, nonché ai sensi dell'art. 12 lettere c) e d ) dello Statuto Sociale, ha deliberato l'esclusione da socio della dalla Controparte_4 [...] e l'applicazione della penale di cui di cui all'art. 10 del Regolamento Interno Controparte_5 approvato dall'assemblea dei soci. La delibera di esclusione da socio è stata comunicata alla
[...] a mezzo raccomandata A/R ricevuta dalla società convenuta in data Controparte_4 18/10/2021 e da quest'ultima non opposta.
Si costituisce e resiste in giudizio solo la società agricola;
le socie illimitatamente Controparte_4 responsabili e , nonostante la regolare notifica dell'atto introduttivo, CP_1 CP_2 rimangono contumaci.
La società convenuta deduce di avere fornito alla cooperativa attrice latte di qualità superiore, destinato alla caseificazione di formaggio Ragusano DOP;
di contro la Società attrice si impegnava a corrispondere alla Società produttrice un'integrazione al prezzo base, stabilito dallo stesso Consiglio d'Amministrazione e pari a 0,01818 cent/litro + IVA.
Lamenta però che la elargiva sì l'integrazione al prezzo base come concordato da Controparte_5 contratto, ma di fatto, in maniera sleale, contestualmente abbassava il valore del prezzo medio base del latte industriale.
Deduce ancora che poiché non era più economicamente sostenibile per la Parte_2 CP_ continuare a produrre e conferire quel tipo di latte e non ricevendo nessun tipo di risposta da
[...] parte dei dirigenti della in merito alle problematiche più volte messe in Controparte_5 evidenza, con pec del 13.08.2021 comunica di dissociarsi con effetto immediato dalla compagine sociale della cooperativa e conseguentemente interrompe il conferimento di latte. Tale decisione è stata frutto di diverse circostanze: 1) maggior costo per l'adesione al consorzio di tutela;
2) riduzione della produzione media giornaliera dovuta alle restrizioni alimentari delle vacche per alimentazione al pascolo e mancato utilizzo di insilati;
3) prezzo del latte non adeguato ai costi di produzione e non coerente con il mercato;
4) Mancanza scopo mutualistico. Tutti questi aspetti sono meglio sviscerati nella relazione tecnico-economica a firma dell'Agronomo Dott. che qui si allega. Persona_1
La causa, documentalmente istruita, dopo la concessione dei termini ex art. 183 cpc, è stata rinviata per la decisione.
La domanda principale deve essere accolta, non avendo la parte convenuta esercitato il recesso secondo i termini previsti nello statuto e nel regolamento interno;
vds. art. 2532 comma 3 secondo periodo c.c.:
“…ove la legge o l'atto costitutivo non preveda diversamente, per i rapporti mutualistici tra socio e società il recesso ha effetto con la chiusura dell'esercizio in corso, se comunicato tre mesi prima, e, in caso contrario, con la chiusura dell'esercizio successivo”.
Il recesso legale del socio, sancito dagli artt. 2532 e 2437 c.c. (nei rispettivi testi anteriori alle modifiche apportate dal d.lgs. n. 6 del 2003), non può essere limitato o soppresso, neppure da clausole statutarie, senza violare la norma di legge attributiva del diritto potestativo, mentre, qualora tale facoltà trovi la sua fonte nelle clausole statutarie e, dunque, sorga con l'atto costitutivo come manifestazione della volontà negoziale, è suscettibile di essere disciplinata e conformata attraverso clausole che specifichino le situazioni legittimanti il relativo esercizio, oppure lo limitino o condizionino, prevedendo (come nella specie) la necessità, per la sua efficacia, di una positiva constatazione del consiglio d'amministrazione circa l'effettiva ricorrenza della situazione legittimante il recesso stesso (Cass. 2979/2016).
È pacifico che parte convenuta ha interrotto ex abrupto il conferimento del latte, senza osservare il termine previsto dallo Statuto e dal regolamento interno;
la giustificazione dedotta è in primo luogo puramente labiale, perché la società convenuta ha dedotto di avere conferito il latte destinato alla caseificazione DOP sin dal 2018, da quando cioè ha deciso di associarsi al del Controparte_7 pagina 3 di 5 , ma solo dopo tre anni decide di svincolarsi unilateralmente ed Parte_4 immediatamente dal rapporto associativo, genericamente deducendo che la elargiva sì Controparte_5 l'integrazione al prezzo base come concordato da contratto, ma di fatto, in maniera sleale, contestualmente abbassava il valore del prezzo medio base del latte industriale, senza però specificare i riferimenti temporali e numerici di tale abbassamento, in modo da fare apprezzare un vero e proprio inadempimento della cooperativa all'obbligo di corrispondere il prezzo concordato (prezzo base + integrazione). A tanto si aggiunga che la società convenuta aggiunge ulteriori causali a fondamento della propria “dissociazione”, generiche e di carattere eminentemente economico (…maggior costo per l'adesione al consorzio di tutela… riduzione della produzione media giornaliera dovuta alle restrizioni alimentari delle vacche per alimentazione al pascolo e mancato utilizzo di insilati…prezzo del latte non adeguato ai costi di produzione e non coerente con il mercato…mancanza scopo mutualistico).
Di contro la cooperativa attrice ha specificamente dedotto, alla prima difesa utile: che il latte destinato (per libera scelta dell'allevatore) alla produzione del Ragusano DOP non viene conferito durante tutto l'anno, ma esclusivamente dal mese di ottobre al mese di maggio dell'anno successivo, ossia nel periodo della stagione del pascolo, e tuttavia il recesso della convenuta è avvenuto nel mese di agosto;
l'integrazione del prezzo base, peraltro, viene erogata tutto l'anno, come emerge dalle fatture prodotte per la fornitura di latte vaccino alimentare (all. 7 alla citazione); che il prezzo base pagato ai soci per il conferimento di latte “varia secondo fasce di produzione che di seguito vengono indicate… Le fasce di appartenenza verranno assegnate a ciascun socio secondo le medie delle consegne effettuate nei mesi di Luglio, Agosto, Settembre e ottobre di ogni anno”, secondo un criterio unitario per tutti i soci;
prezzo base non …così irrisorio, atteso che la Controparte_5
raccoglie ben il 25% di tutto il latte siciliano;
[...] che l' restava pur sempre libera di limitarsi a conferire latte Controparte_8 industriale, ovvero avrebbe potuto recedere dalla Cooperativa nel rispetto delle norme previste dallo Statuto e dal Regolamento Interno per il rapporto socio-cooperativa.
Pertanto il comportamento della società convenuta non configura una reazione all'inadempimento altrui, ma appare dettato da ragioni di convenienza, come peraltro fatto palese dalla sua stessa difesa:
“…da un confronto con altri allevatori che conferivano il latte ad altre cooperative, emergeva che il prezzo base del latte conferito era superiore rispetto a quello stabilito dal Consiglio di Amministrazione della .e la Soc. Coop. non ha fatto suo Controparte_9 Controparte_5 tale principio (mutualistico), in quanto avrebbe dovuto concentrare l'offerta, garantire migliori condizioni di commercializzazioni e garantire al socio la miglior offerta sul mercato…non era più in grado di sostenere i costi della produzione del latte destinato alla caseificazione del ragusano DOP a causa di una integrazione al prezzo base troppo esigua e non in linea rispetto a quella rinvenibile in altre cooperative…questa situazione di perdita economica non più sostenibile insieme alla mancanza CP_ di dialogo tra le parti, hanno indotto la . ad uscire dalla compagine Parte_2 societaria e ad iniziare a conferire il proprio latte alla Industriale sottoscrivendo un Parte_5 contratto che garantisce una integrazione del prezzo superiore…”. Dalla CT di parte convenuta emerge che già dall'anno 2019 il prezzo pagato dalla attrice sarebbe stato mediamente Parte_1 inferiore di circa € 0,02 al litro rispetto al prezzo stabilito dall'industriale , sicchè la Parte_5 società convenuta avrebbe avuto la possibilità, già allora, di determinarsi per conseguire al meglio i propri interessi.
Ne consegue che parte convenuta deve pagare la penale prevista dallo statuto e dal regolamento interno tra socio e cooperativa, e non ha diritto al risarcimento del danno, non risultando alcun illecito o inadempimento contrattuale da parte della attrice. Parte_1
La penale di cui all'art. 10 del citato Regolamento interno è pari al controvalore medio della fornitura pagina 4 di 5 mensile da calcolarsi sui conferimenti operati dal socio negli ultimi dodici mesi antecedenti la comunicazione di recesso e/o l'interruzione di conferimento, ovvero pari ad € 10.822,90, importo calcolato sulla base delle fatture della società convenuta relative ai conferimenti di latte avvenuti dal mese di agosto 2020 al mese di luglio 2021 (€. 129.874,80/12; somma peraltro non contestata).
Le spese di lite seguono la soccombenza e si liquidano come da dispositivo.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, disattesa ogni contraria istanza, difesa o eccezione: condanna la ed i soci illimitatamente responsabili Controparte_4 CP_1 e al pagamento, in solido, in favore della ,
[...] CP_2 Controparte_5 della somma di €. 10.822,90, oltre interessi legali dal 11.3.2022 fino al pagamento;
rigetta la domanda riconvenzionale della Controparte_4 condanna la ed i soci illimitatamente responsabili Controparte_4 CP_1 e al pagamento, in solido, delle spese di lite, che liquida in complessivi €
[...] CP_2 5.285,24 (di cui € 285,24 per esborsi), oltre i.v.a., c.p.a. e rimborso spese forfettario al 15%.
Ragusa, 29/12/2025
Il Giudice
dott. Giovanni Giampiccolo
pagina 5 di 5