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Sentenza 17 febbraio 2025
Sentenza 17 febbraio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Busto arsizio, sentenza 17/02/2025, n. 202 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Busto arsizio |
| Numero : | 202 |
| Data del deposito : | 17 febbraio 2025 |
Testo completo
N. 5857/2021 R.G.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di BUSTO ARSIZIO
SEZIONE Terza CIVILE
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. Angelo Farina ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 5857/2021 promossa da:
OR NZ, nato a [...] il [...] e residente in [...] c.f. [...]rappresentato e difeso dall'Avvocato Massimo Milani (C.F.[...]), del Foro di Busto Arsizio ed elettivamente domiciliata presso il suo studio sito in
Gallarate, alla Via Settembrini, n. 4
ATTORE contro
ASST della Valle NA (Cf/P.iva 03510190121), in persona del legale rappresentante pro-tempore rappresentata assistita e difesa dall'Avvocato Davide Nicola, cod. fisc. [...], dello
Studio Associato BNS (p. iva 03078640129) con sede in 21052 Busto Arsizio (VA), Via Marsala n.
17, ove elettivamente domicilia.
CONVENUTO/I
OGGETTO: lesione personale
CONCLUSIONI
Le parti hanno concluso come da verbale d'udienza di precisazione delle conclusioni.
1 Esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
Con atto di citazione, OR NZ conveniva in giudizio ASST della Valle NA per sentir accertare la responsabilità medico-sanitaria di quest'ultima in relazione alle conseguenze lesive derivate dall'intervento del 25 marzo 2018. Domandava la condanna al risarcimento del danno biologico, nella misura di euro nella misura di euro 57.279,37, e da lesione del consenso informato, nella misura di euro 10.000,00.
Con comparsa si costituiva tempestivamente in giudizio ASST Valle NA, che insisteva per il rigetto della domanda, rilevando l'insussistenza dei profili di responsabilità addotti da parte attrice, con particolare riguardo al nesso di causalità materiale, e contestando la quantificazione del danno- conseguenza.
Il Giudice disponeva ctu medico-sanitaria, e all'esito fissava udienza di precisazione delle conclusioni.
***
Reputa il Tribunale che la domanda attorea meriti accoglimento, ai sensi e nei limiti di cui in motivazione.
Onde motivare sul punto, è necessario anteporre un inquadramento giuridico in ordine alla qualificazione ed ai presupposti della responsabilità medico-sanitaria invocata dall'attrice a carico della struttura sanitaria convenuta.
La fattispecie è regolata dall'art. 7 legge n. 24-2017, che al comma 1 qualifica la responsabilità della struttura sanitaria come contrattuale ai sensi dell'art. 1218 c.c., e al comma 3 inquadra la responsabilità del medico esercente ai sensi dell'art. 2043 c.c., salvo assunzione di vincolo contrattuale in proprio col paziente.
Pertanto, è indubbia la qualificazione come contrattuale della responsabilità invocata in capo alla parte convenuta.
Più approfondita riflessione richiede l'accertamento dei presupposti costitutivi della responsabilità e dell'onere probatorio.
È da un lato indubbio che, ove la responsabilità si inquadri ai sensi dell'art. 2043 c.c., spetta al paziente la prova dei relativi presupposti costitutivi: la condotta dolosa o colposa del medico, l'evento lesivo consistito (nel caso di specie) nella lesione della salute, i danni-conseguenza, il nesso di causalità fra condotta ed evento lesivo, e da ultimo il nesso di causalità fra evento lesivo e danni- conseguenza.
È invece maggiormente controversa la struttura della fattispecie di responsabilità medico-sanitaria ai sensi dell'art. 1218 c.c., alla luce dell'articolato rapporto fra obbligazioni di mezzi (di cui la fattispecie in esame, secondo la giurisprudenza tradizionale, costituirebbe un esempio) e di risultato, e più in generale della problematica individuazione del danno-evento nella materia in esame.
Entrambe le questioni hanno ricevuto soluzione in un recente arresto della Suprema Corte (Cassazione civile sez. VI, 26/11/2020, n.26907), secondo il quale “in obbligazioni aventi ad oggetto una prestazione di “facere professionale” la causalità materiale non può essere assorbita nell'inadempimento. Sul danneggiato vige l'onere di provarla anche tramite presunzioni, in ossequio a principio di vicinanza della prova”.
La massima, cui si intende dare pieno seguito in questa sede, implica che grava sul paziente danneggiato la prova del nesso causale fra inadempimento (e dunque condotta dolosa o colposa che viola le leges artis) e l'evento di danno, rappresentato dalla lesione della salute. Grava per contro sul medico la prova dell'impossibilità di adempiere secondo diligenza e il fattore impeditivo dell'esatto adempimento, eventi estintivi dell'obbligazione (c.d. causalità estintiva).
2 Le obiezioni mosse in dottrina alla tesi in esame si attestano, per quanto rileva in questa sede, sotto un duplice angolo visuale.
In primo luogo, si è osservato che l'assunto della Suprema Corte restaurerebbe impropriamente la distinzione fra obbligazioni di mezzi (cui, secondo la dottrina tradizionale, erano ricondotte le obbligazioni di facere professionale) e di risultato, già superata da Cass. S.U. 28.7.2005, n. 15781 e nuovamente stigmatizzata da Cass. S.U. n. 577-2008.
Quest'ultima pronuncia, emessa con riguardo alla responsabilità medico-sanitaria, ha concluso che grava sul paziente-creditore il mero onere di allegazione (e non già di prova) dell'inadempimento sanitario, osservando tuttavia che l'inadempimento allegato deve profilarsi come astrattamente idoneo a cagionare la lesione della salute patita;
per contro ha ribadito, aderendo alle conclusioni espresse dalla precedente pronuncia del 2005 e da Cass. S.U. 13533-2001, che costui non deve dimostrare il nesso di causalità materiale fra inadempimento e danno-evento, gravando piuttosto sul medico la prova della sua insussistenza.
Sul presupposto che tutte le obbligazioni – incluse quelle di facere professionali, come quella sanitaria
– implichino il raggiungimento di un risultato, le pronunce anzidette equiparano ed unificano per tutte le prestazioni il regime probatorio che era in precedenza diviso, gravando il creditore del mero onere di allegazione dell'inadempimento e il convenuto della prova del fatto estintivo dell'obbligazione.
Senza entrare nel merito della distinzione fra obbligazioni di mezzi e di risultato, osserva questo
Giudice che la massima espressa da Cass. n.26907/2020 è condivisibile, perché mette in rilievo – pur nell'ambito di un unitario concetto di obbligazione e di responsabilità contrattuale – le indubbie peculiarità delle prestazioni di facere professionale rispetto alle altre prestazioni.
Nelle prestazioni di dare – che rappresentavano, secondo la giurisprudenza tradizionale, l'esempio classico di obbligazioni di risultato – le leggi di settore che governano l'adempimento della prestazione (c.d. leges artis) assicurano che, se la prestazione è eseguita secondo le leges artis, il risultato venga raggiunto.
A tali prestazioni si associano quelle di facere non professionale – esulanti cioè dal novero delle prestazioni intellettuali, come quella dell'appaltatore – che pure richiedono l'applicazione di regole tecniche atte a assicurare il perseguimento del risultato voluto dal creditore.
Sul piano della struttura della responsabilità ex art. 1218 c.c., la natura delle prestazioni sinora descritte implica che l'inadempimento è assorbito dal mancato risultato, poiché se quest'ultimo non si realizza allora è dato presumere l'inadempimento e la negligenza del debitore. Si comprende allora il contenuto della prova contraria, richiesta dalla seconda parte della norma in esame, che per tali prestazioni implica la dimostrazione che le leggi di settore siano inidonee a applicarsi nel caso concreto, poiché nel caso concreto sussiste un evento perturbativo straordinario tale da impedire il raggiungimento del risultato, pur a fronte dell'esatto e diligente adempimento da parte del debitore,
o ancora tale da impedire a monte la stessa esecuzione della prestazione (caso, quest'ultimo, riconducibile all'art. 1256 c.c.).
Nelle prestazioni di facere professionale, fra cui rientra quella governata dalla scienza medica, il corretto adempimento della prestazione non garantisce il perseguimento del risultato (nel caso in esame, la guarigione del paziente).
La differenza rispetto alle prestazioni di dare e di facere non professionale dipende essenzialmente dalla natura delle leges artis di riferimento.
Nel caso di facere professionale, vengono in rilievo saperi afferenti a scienze non esatte (quale è appunto la scienza medica, o gli altri saperi inerenti alle scienze morali o sociali, come il diritto) che non sono in grado di statuire sempre ed in via universale la correlazione causale tra accadimenti: possono solo statuire, in altri termini, che a fronte dell'esecuzione corretta della prestazione (causa)
3 possa derivarne la guarigione (effetto), e non anche che debba necessariamente derivarne la guarigione.
Le prestazioni di dare e di facere non professionale, invece, sono in prevalenza dominate da scienze esatte (quali, per stare all'esempio dell'appaltatore, la fisica), atte a garantire come si è detto il perseguimento del risultato.
Dunque, nelle prestazioni di facere professionale, l'inadempimento non si sovrappone al mancato risultato, perché quest'ultimo può mancare anche a fronte di un esatto e diligente adempimento.
Si comprende dunque l'assunto secondo il quale rientra fra i presupposti costitutivi della responsabilità contrattuale relativa alla prestazione sanitaria la prova del nesso di causalità (c.d. materiale) fra inadempimento e mancato risultato: il mancato risultato non fa presumere di per sé l'inadempimento, e dunque occorre provare che è stato l'inadempimento (e con esso la negligenza del debitore) a causarlo.
Trattandosi di presupposto autonomo e aggiuntivo rispetto all'inadempimento, la prova di tale nesso causale grava sul paziente-creditore, che dovrà dimostrare la derivazione eziologica della lesione della salute dall'inadempimento negligente del professionista sanitario.
L'assunto è stato ribadito in più occasioni con riguardo alla responsabilità del professionista forense (Cassazione civile sez. III, 11/02/2021, n.3566), che pure rientra, al pari di quella sanitaria, nel novero delle prestazioni di facere professionale e che pure è riconducibile al dominio delle scienze non esatte
(precisamente il diritto, scienza sociale).
La prova contraria gravante sul professionista in tali casi attiene alla dimostrazione della insussistenza del nesso causale fra inadempimento e danno-evento, o ancora alla impossibilità di adempiere diligentemente a causa di un fattore impeditivo. Il professionista sanitario (o la struttura sanitaria) deve può dunque liberarsi dimostrando la diligenza del proprio adempimento, oppure l'insussistenza del nesso eziologico fra inadempimento e danno-evento, o ancora l'impossibilità di adempiere diligentemente a causa di un fattore impeditivo.
La ricostruzione teorica sin qui offerta rende conto di una peculiarità strutturale che connota le prestazioni di facere professionale, in relazione alle quali l'inadempimento è requisito autonomo e disgiunto dal risultato e dal nesso di causalità materiale, e del conseguente riverbero in punto di onere della prova.
Essa non collide con il disposto unitario di cui all'art. 1218 c.c. – che invero non distingue in relazione al tipo di prestazione dedotta in obbligazione – perché il termine “inadempimento”, adottato dalla norma in esame, necessita per essere definito di un rimando alla prestazione dovuta e alle leggi che la governano. Il termine infatti è una negazione del termine “adempimento”, che per l'appunto contempla la prestazione dovuta, e quest'ultima è a sua volta descritta e illuminata dalle regole di diligenza, che ai sensi dell'art. 1176 (vedasi in particolare il comma 2) devono tener conto della natura dell'attività esercitata e dei saperi scientifici che la governano.
Può dunque procedersi all'esame della seconda obiezione mossa in dottrina, secondo la quale l'art. 1218 c.c. non contemplerebbe fra i suoi presupposti costitutivi l'evento di danno, a differenza dell'art. 2043 c.c.; la tesi sostenuta dalla Suprema Corte implicherebbe dunque una impropria sovrapposizione fra le due fattispecie di responsabilità.
La differente formulazione dell'art. 1218 c.c. rispetto all'art. 2043 c.c. è riconducibile molteplici ragioni.
La prima e più evidente attiene alla funzione dell'art. 1218 c.c., che a differenza dell'art. 2043 c.c. non è una norma primaria, come tale descrittiva di una fattispecie, bensì una norma secondaria, ovvero sanzionatoria. Si comprende dunque perché la disposizione in materia di responsabilità contrattuale non contiene tutti gli elementi costitutivi della responsabilità, che invece sono enunciati dall'art. 2043
4 c.c.
La ricostruzione della struttura della responsabilità contrattuale, non espressamente e integralmente delineata dalla norma, va dunque effettuata in via interpretativa, tenendo conto della struttura dell'obbligazione, che comprende da un lato la prestazione e dall'altro l'interesse del creditore (art. 1174 c.c.), quali requisiti autonomi e distinti. Da tale premessa è dato desumere che l'inadempimento, espresso con formula unitaria dall'art. 1218 c.c., comprende in realtà due distinti accadimenti fra loro correlati da un nesso causale: la mancata prestazione e la lesione dell'interesse creditorio, concretizzatasi nel mancato conseguimento del risultato voluto.
Quest'ultimo interesse ai sensi dell'art. 1174 c.c. può essere anche non patrimoniale, e quindi concretarsi nella lesione di un bene della vita inerente alla persona. Tipicamente ciò avviene nell'ipotesi di prestazione sanitaria, in cui l'interesse alla tutela della salute connota la causa contrattuale.
È dunque coerente con il disposto normativo la conclusione che la responsabilità contrattuale sanzioni l'inadempimento di un facere professionale da cui consegua non già la mera lesione del diritto patrimoniale di credito, bensì la violazione di un interesse non patrimoniale, quale evento di danno autonomo e disgiunto dalla condotta del sanitario.
Dunque, tanto nella responsabilità sanitaria ex art. 2043 c.c. , quanto in quella ex art. 1218 c.c., è elemento costitutivo – la cui prova incombe sul soggetto danneggiato - il nesso di causalità (c.d. materiale) fra condotta e danno-evento (lesione della salute), oltre al danno-conseguenza ed al nesso eziologico (c.d. causalità giuridica) che lo lega al danno-evento.
Nel caso di specie, è emersa prova esauriente dei presupposti costitutivi della responsabilità invocata dall'attore.
Sul punto, è opportuno evidenziare che le conclusioni cui sono giunti i consulenti sono sostanzialmente condivisibili ed idonee ad essere poste a fondamento della decisione, in quanto raggiunte sulla scorta di un congruo esame dei documenti ritualmente versati in causa;
inoltre le operazioni peritali si sono svolte nel pieno rispetto del principio del contraddittorio e le valutazioni dei consulenti risultano sviluppate ed applicate secondo un percorso argomentativo immune da vizi logici.
Sin d'ora si sottolinea dunque che la motivazione terrà conto degli esiti della relazione peritale depositata in seno al presente procedimento.
I profili di doglianza addotti da parte attrice insistono su tre angoli visuali:
a) negligente diagnosi;
b) erronea scelta dell'intervento da eseguire, essendo stata praticata la osteosintesi in luogo della protesizzazione;
c) erronea esecuzione dell'intervento di osteosintesi del 25 marzo 2018;
Quanto alla citata lett. a), il Tribunale aderisce alle condivisibili conclusioni dei consulenti, secondo la quale il profilo di negligenza sussiste, perché all'ingresso di OR presso la struttura ospedaliera è stata eseguita una radiografia del bacino incompleta, con una sola proiezione in luogo di due (p. 19), in difformità dalle buone pratiche della comunità scientifica. Si osserva tuttavia che tale negligenza non può essere causa di responsabilità, perché la radiografia tuttavia non assurge a causa dell'evento lesivo, consistito come si dirà nella dismetria dell'arto inferiore sinistro e nel rinnovo della frattura al collo del femore: tali eventi, infatti, sono riconducibili in misura determinante agli errori tecnici di esecuzione del successivo intervento di osteosintesi.
In relazione alla lett. b), va parimenti accolta la conclusione dei ctu. I consulenti hanno concluso che in relazione al tipo di frattura occorsa a OR, ovvero verosimilmente una frattura extracapsulare, e
5 tenuto conto delle condizioni di salute del periziando , la stessa poteva essere trattata tanto con protesi quanto con osteosintesi. Le linee guida riguardo infatti non prescrivono una univoca preferenza per la protesizzazione, posto che le condizioni del periziando non evidenziavano un apprezzabile rischio di “necrosi avascolare conseguente al salvataggio della testa ragionevolmente remoto” (pag. 14).
In relazione alla lettera c), sussistono i profili di inadempienza lamentati dall'attore ed è provata la loro efficienza causale rispetto all'evento lesivo sopra descritto.
Deve infatti aderirsi alle conclusioni dei ctu, i quali hanno rilevato che la corretta esecuzione di un'osteosintesi esige il corretto posizionamento del chiodo, che deve realizzare una condizione di stabilità. Quest'ultima richiede da un lato il corretto fissaggio del chiodo, che deve avvenire tramite viti apposte in una specifica posizione del collo femorale, e dall'altro assicurando che non vi sia distanza fra i monconi (cioè fra gli elementi dell'osso fratturato). In relazione al caso di specie (p. 17) i consulenti hanno rilevato che l'intervento ha lasciato una distanza fra i monconi, una delle due viti (quella afferente alla diafisi) non è stata posizionata nella posizione atta ad assicurarne la stabilità.
L'errore esecutivo ha anzitutto comportato che la vita in questione, dopo l'intervento, è fuoriuscita lateralmente dall'osso, dato che ha comportato i disturbi dolorosi e la necessità di rimuovere il chiodo successivamente, e in secondo luogo la mancata adesione fra i monconi ha comportato una incompleta consolidazione della frattura, così causando la successiva ri-frattura e la necessità di un successivo intervento di protesi.
La prova dei presupposti costitutivi della responsabilità dell'ente convenuto sussiste, mentre non è stata offerta prova liberatoria contraria. In particolare, a tal riguardo, va escluso – aderendosi alle condivisibili riflessioni dei ctu – che si tratti di evento di particolare difficoltà, soggetto all'art. 2236
c.c.
La responsabilità contrattuale di parte convenuta deve dunque ritenersi accertata.
Può adesso procedersi all'accertamento e liquidazione dei danni-conseguenza.
Anche a tal riguardo, si aderirà alle condivisibili considerazioni mosse dai ctu. Essi hanno accertato
(p. 20 ss. relazione):
- inabilità temporanea: assoluta per giorni 15, al 75 % per giorni 120, al 50 % per giorni 120, al 25 % per 180 giorni;
- invalidità permanente nella misura compresa fra il 13 % e il 20 %. I consulenti, al riguardo, il tasso d'invalidità corrispondente alla installazione protesica (protesi che è stata apposta dopo la osteosintesi, per rimediare alla sua mancata riuscita), e calcolano il maggior danno derivante dalla scorretta esecuzione dell'osteosintesi – che ha causato danni ai tessuti ed all'osso interessato – nel range anzidetto. Considerata l'età del danneggiato al momento dell'intervento del 2018 (74 anni), rilevato che in ogni caso un'operazione doveva essere eseguita – e che anche ove fosse stata correttamente eseguita la stessa avrebbe rilasciato una condizione di invalidità nel soggetto nella misura del 12 % (ctu, pag. cit.), il Tribunale reputa congruo computare i postumi permanenti nella misura più ridotta, pari al 13 %.
Deve ora procedersi alla liquidazione del danno biologico.
Trattandosi di danno di non lieve entità, il danno va quantificato in via equitativa con applicazione dei parametri forniti dalle cd tabelle milanesi, come affermato dalla Corte di legittimità nella nota pronuncia Cass. civ., sez. 3, 30.06.2011, n. 14402.
La liquidazione deve avvenire avuto riguardo ai valori attuali alla data della pronuncia (Cass. civ., sez. 3, 21.12.2015 n. 25615) e con riferimento all'età del danneggiato alla data di cessazione della IT accertata (ex multis: Cass. civ., sez. 3, 19.12.2014 n. 26897) e con la precisazione che l'adozione
6 delle voci di danno non patrimoniale (biologico, morale e personalizzazione/esistenziale) risponde ad esigenze puramente descrittive, trattandosi di un unico danno da liquidare unitariamente.
La liquidazione costituisce applicazione delle tabelle milanesi attualmente vigenti.
Con riferimento ai valori indicati nella predette Tabelle – utilizzati dal giudicante come parametro di partenza per giungere ad una liquidazione equitativa del danno da perdita di chance– si osserva come, nel caso di specie si possa ancora fare applicazione delle tabelle elaborate da questo Tribunale comunemente adottate per la liquidazione equitativa ex art. 1226 c.c. del danno non patrimoniale derivante da lesione dell'integrità psico/fisica – criterio di liquidazione condiviso dalla Suprema Corte (Cass. 7/6/2011 n. 12408 e Cass. 22/12/2011 n. 28290). Infatti, pur tenendo conto dell'insegnamento della Corte costituzionale (sentenza 235/2014, punto 10.1 e ss.) e dell'intervento del legislatore sugli artt. 138 e 139 C.d.A. come modificati dall'art. 1, comma 17, della legge 4 agosto
2017, n. 124 - la cui nuova rubrica (“danno non patrimoniale”, sostituiva della precedente, “danno biologico”), ed il cui contenuto consentono di distinguere, secondo un'interpretazione letterale che rende inutile il ricorso agli ulteriori criteri interpretativi, definitivamente il danno dinamico- relazionale causato dalle lesioni da quello morale – nel caso in esame, alla luce dell'entità delle lesioni, della peculiarità delle stesse (come descritte nella relazione di CTU), delle allegazioni di parte attrice e delle dichiarazioni dei testi, è possibile valutare, con i criteri di cui alle richiamate tabelle, sia l'aspetto interiore del danno sofferto quanto quello dinamico-relazione.
Nel caso di specie l'attore, nato il [...], alla data di stabilizzazione dei postumi (avvenuta il
30.5.2019) aveva 74 anni.
Ora, le tabelle milanesi attualmente vigenti, relative alle liquidazioni in valuta attuale del danno biologico, inclusivo del danno cd morale per la sofferenza transeunte della persona, fissano la liquidazione per un danno del 13 % per una persona di 74 anni nella misura di € 31.649,00, in valuta attuale.
Venendo al danno da inabilità temporanea, esso dev'essere liquidato come segue: danno da inabilità temporanea assoluta pari a euro 1725; danno da inabilità temporanea al 75 % pari a € 10350; danno da inabilità temporanea al 50 % pari a € 6900; danno da inabilità temporanea al 25 % pari a € 5175. L'importo complessivo del danno da inabilità temporanea, calcolato in valuta attuale, è pari a €
24.150,00.
Conclusivamente, sommando la cifra relativa al danno da inabilità temporanea all'ammontare del danno da invalidità permanente, si ottiene l'importo complessivo spettante alla parte attrice a titolo di risarcimento del danno alla salute, pari a € 55.799,00, già rivalutato ad oggi.
In relazione al danno biologico così calcolato, non si ritiene di dover applicare la maggiorazione aggiuntiva correlata alla c.d. personalizzazione. Come noto, la giurisprudenza di legittimità riconosce un potere discrezionale al giudice di merito per quanto attiene alla c.d. personalizzazione, chiarendo che quest'ultima, legata alle irripetibili peculiarità del caso concreto, può essere riconosciuta solo ove sia dimostrata la sussistenza di particolari conseguenze dannose che esulano dal novero dei danni statisticamente connessi al fatto illecito (così Cass. n. 2788 del 2019). Invero parte attrice non ha dedotto né dimostrato conseguenze dannose specifiche che esulino dall'ordinario novero delle ripercussioni negative riconducibili al suo grado di compromissione dell'integrità psico-fisica. Non possono infatti considerarsi quali conseguenze peculiari ed “irripetibili” l'impossibilità di proseguire la pratica di alcune attività sportive, o l'impatto del ricovero ospedaliero sulla vita di relazione: tali conseguenze dannose, benché indubbiamente apprezzabili, non risultano quali eccezionali ed uniche,
7 e pertanto il loro risarcimento viene assorbito con la liquidazione del punto di danno non patrimoniale appena calcolato.
Sull'importo complessivo del danno biologico così calcolato, devono essere riconosciuti alla parte attrice gli interessi moratori al tasso legale dalla sentenza al saldo.
Non si ritiene di dover riconoscere gli interessi compensativi. L'applicazione di tali interessi, come chiarito dalla più recente giurisprudenza di legittimità (Cass. n. 1111 del 2020) è facoltativa per il
Giudice, che può non riconoscerli laddove il danneggiato ometta di dedurre, rispetto al mancato godimento dell'importo risarcitorio, conseguenze dannose specifiche, non risarcibili mediante la mera rivalutazione. Nel caso di specie la domanda attorea non rispetta, neppure sul piano dell'allegazione, tale requisito.
La domanda risarcitoria svolta da parte attrice merita accoglimento limitatamente al danno biologico, come sopra calcolato, mentre va respinta in relazione al danno da lesione del consenso informato.
In primo luogo, parte attrice ha fornito deduzioni del tutto generiche sul punto, limitandosi a lamentare la carenza informativa in ordine alle possibili complicazioni dell'intervento di osteosintesi.
In secondo luogo parte convenuta (doc. 3, pag. 50) ha offerto puntuale prova della redazione e sottoscrizione del consenso informato, che riportava le complicanze connesse all'intervento in parola, tra le quali vengono menzionate (lett. c) quelle concretamente verificatesi.
Conclusivamente, parte convenuta dev'essere condannata a rifondere in favore dell'attore l'importo di euro € 55.799,00, oltre interessi moratori al tasso legale dalla sentenza al saldo.
Non può accogliersi l'eccezione di parte convenuta, volta alla detrazione dalla somma appena indicata dell'aliunde perceptum. Al riguardo, va osservato che la compensatio lucri cum damno necessita, per essere applicata, quantomeno di un adeguata deduzione ad opera di chi la eccepisca, in assenza della quale non può essere individuata dal Giudice, neppure d'ufficio. Nel caso di specie, non è stato dedotto in cosa consisterebbe l'aliunde perceptum e per quale ragione dovrebbe ragionevolmente essere stato erogato. Né sussistono elementi di fatto da cui desumere tali fatti.
Le spese sono decise a mente degli artt. 91 e ss. c.p.c. attualmente vigente, successiva alla novella del
2014: in forza di tali disposizioni, la parte che all'esito della decisione è soccombente deve rifondere le spese della parte vittoriosa, salva solo la soccombenza reciproca, la novità della questione trattata, il revirement della giurisprudenza su questioni decisive ovvero, come sancito dalla sentenza C. Cost.
n. 77/2018, altre gravi ed eccezionali ragioni da esplicitarsi in motivazione. La disciplina delle spese si basa sul principio di causalità, in virtù del quale chi ha promosso un processo perso, o ha costretto altri a promuovere un processo per affermare il suo buon diritto, ne deve sopportare le conseguenze economiche, a prescindere dall'elemento soggettivo della colpa del soccombente o da profili sanzionatori: il principio di causalità risponde ad una funzione indennitaria o ripristinatoria, nel senso che la parte vittoriosa deve essere tenuta indenne delle spese sostenute per l'accertamento del suo buon diritto (o per l'accertamento dell'inesistenza del diritto altrui), pena la vanificazione del diritto di azione e di difesa in giudizio, di cui all'art. 24 Cost. (Cass. civ., sez. 3, 15.07.2008, n. 19456; conf.:
Cass. civ, sez. 3, 20.02.2014, n. 4074).
Nel caso di specie, in applicazione del criterio della soccombenza, parte convenuta – in quanto soccombente - dev'essere condannata a rifondere le spese di parte attrice.
L'importo del compenso viene calcolato secondo i valori medi dello scaglione di valore applicabile, limitatamente alle fasi di studio, introduttiva, decisoria;
la fase istruttoria non viene liquidata,
8 essendosi la stessa esaurita nell'espletamento della ctu, che viene separatamente posta a carico di parte convenuta. Il compenso così calcolato è pari a euro 8433,00.
PQM
il Giudice, definitivamente pronunciando per quanto di ragione, ogni diversa domanda, istanza, eccezione e difesa disattesa e respinta, così decide:
1) in parziale accoglimento della domanda attorea, accerta la responsabilità di parte convenuta in relazione all'evento lesivo occorso all'attore, e per l'effetto condanna parte convenuta a pagare in favore dell'attore l'importo di euro € 55.799,00, oltre interessi moratori al tasso legale dalla sentenza al saldo, a titolo di risarcimento del danno;
2) condanna parte convenuta alla rifusione delle spese di lite in favore dell'attore, liquidate come segue: euro 8433,00 per compenso, 15 % del compenso per rimb. forf. spese generali, cpa e iva se e come dovute per legge, euro 786,00 per romborso spese vive.
3) pone le spese di ctu in via definitiva a carico di parte convenuta.
Sentenza provvisoriamente esecutiva quanto alle statuizioni di condanna ed emessa a Busto Arsizio,
17 febbraio 2025 e sottoscritta con firma digitale certificata
Il Giudice dott. Angelo Farina
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REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di BUSTO ARSIZIO
SEZIONE Terza CIVILE
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. Angelo Farina ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 5857/2021 promossa da:
OR NZ, nato a [...] il [...] e residente in [...] c.f. [...]rappresentato e difeso dall'Avvocato Massimo Milani (C.F.[...]), del Foro di Busto Arsizio ed elettivamente domiciliata presso il suo studio sito in
Gallarate, alla Via Settembrini, n. 4
ATTORE contro
ASST della Valle NA (Cf/P.iva 03510190121), in persona del legale rappresentante pro-tempore rappresentata assistita e difesa dall'Avvocato Davide Nicola, cod. fisc. [...], dello
Studio Associato BNS (p. iva 03078640129) con sede in 21052 Busto Arsizio (VA), Via Marsala n.
17, ove elettivamente domicilia.
CONVENUTO/I
OGGETTO: lesione personale
CONCLUSIONI
Le parti hanno concluso come da verbale d'udienza di precisazione delle conclusioni.
1 Esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
Con atto di citazione, OR NZ conveniva in giudizio ASST della Valle NA per sentir accertare la responsabilità medico-sanitaria di quest'ultima in relazione alle conseguenze lesive derivate dall'intervento del 25 marzo 2018. Domandava la condanna al risarcimento del danno biologico, nella misura di euro nella misura di euro 57.279,37, e da lesione del consenso informato, nella misura di euro 10.000,00.
Con comparsa si costituiva tempestivamente in giudizio ASST Valle NA, che insisteva per il rigetto della domanda, rilevando l'insussistenza dei profili di responsabilità addotti da parte attrice, con particolare riguardo al nesso di causalità materiale, e contestando la quantificazione del danno- conseguenza.
Il Giudice disponeva ctu medico-sanitaria, e all'esito fissava udienza di precisazione delle conclusioni.
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Reputa il Tribunale che la domanda attorea meriti accoglimento, ai sensi e nei limiti di cui in motivazione.
Onde motivare sul punto, è necessario anteporre un inquadramento giuridico in ordine alla qualificazione ed ai presupposti della responsabilità medico-sanitaria invocata dall'attrice a carico della struttura sanitaria convenuta.
La fattispecie è regolata dall'art. 7 legge n. 24-2017, che al comma 1 qualifica la responsabilità della struttura sanitaria come contrattuale ai sensi dell'art. 1218 c.c., e al comma 3 inquadra la responsabilità del medico esercente ai sensi dell'art. 2043 c.c., salvo assunzione di vincolo contrattuale in proprio col paziente.
Pertanto, è indubbia la qualificazione come contrattuale della responsabilità invocata in capo alla parte convenuta.
Più approfondita riflessione richiede l'accertamento dei presupposti costitutivi della responsabilità e dell'onere probatorio.
È da un lato indubbio che, ove la responsabilità si inquadri ai sensi dell'art. 2043 c.c., spetta al paziente la prova dei relativi presupposti costitutivi: la condotta dolosa o colposa del medico, l'evento lesivo consistito (nel caso di specie) nella lesione della salute, i danni-conseguenza, il nesso di causalità fra condotta ed evento lesivo, e da ultimo il nesso di causalità fra evento lesivo e danni- conseguenza.
È invece maggiormente controversa la struttura della fattispecie di responsabilità medico-sanitaria ai sensi dell'art. 1218 c.c., alla luce dell'articolato rapporto fra obbligazioni di mezzi (di cui la fattispecie in esame, secondo la giurisprudenza tradizionale, costituirebbe un esempio) e di risultato, e più in generale della problematica individuazione del danno-evento nella materia in esame.
Entrambe le questioni hanno ricevuto soluzione in un recente arresto della Suprema Corte (Cassazione civile sez. VI, 26/11/2020, n.26907), secondo il quale “in obbligazioni aventi ad oggetto una prestazione di “facere professionale” la causalità materiale non può essere assorbita nell'inadempimento. Sul danneggiato vige l'onere di provarla anche tramite presunzioni, in ossequio a principio di vicinanza della prova”.
La massima, cui si intende dare pieno seguito in questa sede, implica che grava sul paziente danneggiato la prova del nesso causale fra inadempimento (e dunque condotta dolosa o colposa che viola le leges artis) e l'evento di danno, rappresentato dalla lesione della salute. Grava per contro sul medico la prova dell'impossibilità di adempiere secondo diligenza e il fattore impeditivo dell'esatto adempimento, eventi estintivi dell'obbligazione (c.d. causalità estintiva).
2 Le obiezioni mosse in dottrina alla tesi in esame si attestano, per quanto rileva in questa sede, sotto un duplice angolo visuale.
In primo luogo, si è osservato che l'assunto della Suprema Corte restaurerebbe impropriamente la distinzione fra obbligazioni di mezzi (cui, secondo la dottrina tradizionale, erano ricondotte le obbligazioni di facere professionale) e di risultato, già superata da Cass. S.U. 28.7.2005, n. 15781 e nuovamente stigmatizzata da Cass. S.U. n. 577-2008.
Quest'ultima pronuncia, emessa con riguardo alla responsabilità medico-sanitaria, ha concluso che grava sul paziente-creditore il mero onere di allegazione (e non già di prova) dell'inadempimento sanitario, osservando tuttavia che l'inadempimento allegato deve profilarsi come astrattamente idoneo a cagionare la lesione della salute patita;
per contro ha ribadito, aderendo alle conclusioni espresse dalla precedente pronuncia del 2005 e da Cass. S.U. 13533-2001, che costui non deve dimostrare il nesso di causalità materiale fra inadempimento e danno-evento, gravando piuttosto sul medico la prova della sua insussistenza.
Sul presupposto che tutte le obbligazioni – incluse quelle di facere professionali, come quella sanitaria
– implichino il raggiungimento di un risultato, le pronunce anzidette equiparano ed unificano per tutte le prestazioni il regime probatorio che era in precedenza diviso, gravando il creditore del mero onere di allegazione dell'inadempimento e il convenuto della prova del fatto estintivo dell'obbligazione.
Senza entrare nel merito della distinzione fra obbligazioni di mezzi e di risultato, osserva questo
Giudice che la massima espressa da Cass. n.26907/2020 è condivisibile, perché mette in rilievo – pur nell'ambito di un unitario concetto di obbligazione e di responsabilità contrattuale – le indubbie peculiarità delle prestazioni di facere professionale rispetto alle altre prestazioni.
Nelle prestazioni di dare – che rappresentavano, secondo la giurisprudenza tradizionale, l'esempio classico di obbligazioni di risultato – le leggi di settore che governano l'adempimento della prestazione (c.d. leges artis) assicurano che, se la prestazione è eseguita secondo le leges artis, il risultato venga raggiunto.
A tali prestazioni si associano quelle di facere non professionale – esulanti cioè dal novero delle prestazioni intellettuali, come quella dell'appaltatore – che pure richiedono l'applicazione di regole tecniche atte a assicurare il perseguimento del risultato voluto dal creditore.
Sul piano della struttura della responsabilità ex art. 1218 c.c., la natura delle prestazioni sinora descritte implica che l'inadempimento è assorbito dal mancato risultato, poiché se quest'ultimo non si realizza allora è dato presumere l'inadempimento e la negligenza del debitore. Si comprende allora il contenuto della prova contraria, richiesta dalla seconda parte della norma in esame, che per tali prestazioni implica la dimostrazione che le leggi di settore siano inidonee a applicarsi nel caso concreto, poiché nel caso concreto sussiste un evento perturbativo straordinario tale da impedire il raggiungimento del risultato, pur a fronte dell'esatto e diligente adempimento da parte del debitore,
o ancora tale da impedire a monte la stessa esecuzione della prestazione (caso, quest'ultimo, riconducibile all'art. 1256 c.c.).
Nelle prestazioni di facere professionale, fra cui rientra quella governata dalla scienza medica, il corretto adempimento della prestazione non garantisce il perseguimento del risultato (nel caso in esame, la guarigione del paziente).
La differenza rispetto alle prestazioni di dare e di facere non professionale dipende essenzialmente dalla natura delle leges artis di riferimento.
Nel caso di facere professionale, vengono in rilievo saperi afferenti a scienze non esatte (quale è appunto la scienza medica, o gli altri saperi inerenti alle scienze morali o sociali, come il diritto) che non sono in grado di statuire sempre ed in via universale la correlazione causale tra accadimenti: possono solo statuire, in altri termini, che a fronte dell'esecuzione corretta della prestazione (causa)
3 possa derivarne la guarigione (effetto), e non anche che debba necessariamente derivarne la guarigione.
Le prestazioni di dare e di facere non professionale, invece, sono in prevalenza dominate da scienze esatte (quali, per stare all'esempio dell'appaltatore, la fisica), atte a garantire come si è detto il perseguimento del risultato.
Dunque, nelle prestazioni di facere professionale, l'inadempimento non si sovrappone al mancato risultato, perché quest'ultimo può mancare anche a fronte di un esatto e diligente adempimento.
Si comprende dunque l'assunto secondo il quale rientra fra i presupposti costitutivi della responsabilità contrattuale relativa alla prestazione sanitaria la prova del nesso di causalità (c.d. materiale) fra inadempimento e mancato risultato: il mancato risultato non fa presumere di per sé l'inadempimento, e dunque occorre provare che è stato l'inadempimento (e con esso la negligenza del debitore) a causarlo.
Trattandosi di presupposto autonomo e aggiuntivo rispetto all'inadempimento, la prova di tale nesso causale grava sul paziente-creditore, che dovrà dimostrare la derivazione eziologica della lesione della salute dall'inadempimento negligente del professionista sanitario.
L'assunto è stato ribadito in più occasioni con riguardo alla responsabilità del professionista forense (Cassazione civile sez. III, 11/02/2021, n.3566), che pure rientra, al pari di quella sanitaria, nel novero delle prestazioni di facere professionale e che pure è riconducibile al dominio delle scienze non esatte
(precisamente il diritto, scienza sociale).
La prova contraria gravante sul professionista in tali casi attiene alla dimostrazione della insussistenza del nesso causale fra inadempimento e danno-evento, o ancora alla impossibilità di adempiere diligentemente a causa di un fattore impeditivo. Il professionista sanitario (o la struttura sanitaria) deve può dunque liberarsi dimostrando la diligenza del proprio adempimento, oppure l'insussistenza del nesso eziologico fra inadempimento e danno-evento, o ancora l'impossibilità di adempiere diligentemente a causa di un fattore impeditivo.
La ricostruzione teorica sin qui offerta rende conto di una peculiarità strutturale che connota le prestazioni di facere professionale, in relazione alle quali l'inadempimento è requisito autonomo e disgiunto dal risultato e dal nesso di causalità materiale, e del conseguente riverbero in punto di onere della prova.
Essa non collide con il disposto unitario di cui all'art. 1218 c.c. – che invero non distingue in relazione al tipo di prestazione dedotta in obbligazione – perché il termine “inadempimento”, adottato dalla norma in esame, necessita per essere definito di un rimando alla prestazione dovuta e alle leggi che la governano. Il termine infatti è una negazione del termine “adempimento”, che per l'appunto contempla la prestazione dovuta, e quest'ultima è a sua volta descritta e illuminata dalle regole di diligenza, che ai sensi dell'art. 1176 (vedasi in particolare il comma 2) devono tener conto della natura dell'attività esercitata e dei saperi scientifici che la governano.
Può dunque procedersi all'esame della seconda obiezione mossa in dottrina, secondo la quale l'art. 1218 c.c. non contemplerebbe fra i suoi presupposti costitutivi l'evento di danno, a differenza dell'art. 2043 c.c.; la tesi sostenuta dalla Suprema Corte implicherebbe dunque una impropria sovrapposizione fra le due fattispecie di responsabilità.
La differente formulazione dell'art. 1218 c.c. rispetto all'art. 2043 c.c. è riconducibile molteplici ragioni.
La prima e più evidente attiene alla funzione dell'art. 1218 c.c., che a differenza dell'art. 2043 c.c. non è una norma primaria, come tale descrittiva di una fattispecie, bensì una norma secondaria, ovvero sanzionatoria. Si comprende dunque perché la disposizione in materia di responsabilità contrattuale non contiene tutti gli elementi costitutivi della responsabilità, che invece sono enunciati dall'art. 2043
4 c.c.
La ricostruzione della struttura della responsabilità contrattuale, non espressamente e integralmente delineata dalla norma, va dunque effettuata in via interpretativa, tenendo conto della struttura dell'obbligazione, che comprende da un lato la prestazione e dall'altro l'interesse del creditore (art. 1174 c.c.), quali requisiti autonomi e distinti. Da tale premessa è dato desumere che l'inadempimento, espresso con formula unitaria dall'art. 1218 c.c., comprende in realtà due distinti accadimenti fra loro correlati da un nesso causale: la mancata prestazione e la lesione dell'interesse creditorio, concretizzatasi nel mancato conseguimento del risultato voluto.
Quest'ultimo interesse ai sensi dell'art. 1174 c.c. può essere anche non patrimoniale, e quindi concretarsi nella lesione di un bene della vita inerente alla persona. Tipicamente ciò avviene nell'ipotesi di prestazione sanitaria, in cui l'interesse alla tutela della salute connota la causa contrattuale.
È dunque coerente con il disposto normativo la conclusione che la responsabilità contrattuale sanzioni l'inadempimento di un facere professionale da cui consegua non già la mera lesione del diritto patrimoniale di credito, bensì la violazione di un interesse non patrimoniale, quale evento di danno autonomo e disgiunto dalla condotta del sanitario.
Dunque, tanto nella responsabilità sanitaria ex art. 2043 c.c. , quanto in quella ex art. 1218 c.c., è elemento costitutivo – la cui prova incombe sul soggetto danneggiato - il nesso di causalità (c.d. materiale) fra condotta e danno-evento (lesione della salute), oltre al danno-conseguenza ed al nesso eziologico (c.d. causalità giuridica) che lo lega al danno-evento.
Nel caso di specie, è emersa prova esauriente dei presupposti costitutivi della responsabilità invocata dall'attore.
Sul punto, è opportuno evidenziare che le conclusioni cui sono giunti i consulenti sono sostanzialmente condivisibili ed idonee ad essere poste a fondamento della decisione, in quanto raggiunte sulla scorta di un congruo esame dei documenti ritualmente versati in causa;
inoltre le operazioni peritali si sono svolte nel pieno rispetto del principio del contraddittorio e le valutazioni dei consulenti risultano sviluppate ed applicate secondo un percorso argomentativo immune da vizi logici.
Sin d'ora si sottolinea dunque che la motivazione terrà conto degli esiti della relazione peritale depositata in seno al presente procedimento.
I profili di doglianza addotti da parte attrice insistono su tre angoli visuali:
a) negligente diagnosi;
b) erronea scelta dell'intervento da eseguire, essendo stata praticata la osteosintesi in luogo della protesizzazione;
c) erronea esecuzione dell'intervento di osteosintesi del 25 marzo 2018;
Quanto alla citata lett. a), il Tribunale aderisce alle condivisibili conclusioni dei consulenti, secondo la quale il profilo di negligenza sussiste, perché all'ingresso di OR presso la struttura ospedaliera è stata eseguita una radiografia del bacino incompleta, con una sola proiezione in luogo di due (p. 19), in difformità dalle buone pratiche della comunità scientifica. Si osserva tuttavia che tale negligenza non può essere causa di responsabilità, perché la radiografia tuttavia non assurge a causa dell'evento lesivo, consistito come si dirà nella dismetria dell'arto inferiore sinistro e nel rinnovo della frattura al collo del femore: tali eventi, infatti, sono riconducibili in misura determinante agli errori tecnici di esecuzione del successivo intervento di osteosintesi.
In relazione alla lett. b), va parimenti accolta la conclusione dei ctu. I consulenti hanno concluso che in relazione al tipo di frattura occorsa a OR, ovvero verosimilmente una frattura extracapsulare, e
5 tenuto conto delle condizioni di salute del periziando , la stessa poteva essere trattata tanto con protesi quanto con osteosintesi. Le linee guida riguardo infatti non prescrivono una univoca preferenza per la protesizzazione, posto che le condizioni del periziando non evidenziavano un apprezzabile rischio di “necrosi avascolare conseguente al salvataggio della testa ragionevolmente remoto” (pag. 14).
In relazione alla lettera c), sussistono i profili di inadempienza lamentati dall'attore ed è provata la loro efficienza causale rispetto all'evento lesivo sopra descritto.
Deve infatti aderirsi alle conclusioni dei ctu, i quali hanno rilevato che la corretta esecuzione di un'osteosintesi esige il corretto posizionamento del chiodo, che deve realizzare una condizione di stabilità. Quest'ultima richiede da un lato il corretto fissaggio del chiodo, che deve avvenire tramite viti apposte in una specifica posizione del collo femorale, e dall'altro assicurando che non vi sia distanza fra i monconi (cioè fra gli elementi dell'osso fratturato). In relazione al caso di specie (p. 17) i consulenti hanno rilevato che l'intervento ha lasciato una distanza fra i monconi, una delle due viti (quella afferente alla diafisi) non è stata posizionata nella posizione atta ad assicurarne la stabilità.
L'errore esecutivo ha anzitutto comportato che la vita in questione, dopo l'intervento, è fuoriuscita lateralmente dall'osso, dato che ha comportato i disturbi dolorosi e la necessità di rimuovere il chiodo successivamente, e in secondo luogo la mancata adesione fra i monconi ha comportato una incompleta consolidazione della frattura, così causando la successiva ri-frattura e la necessità di un successivo intervento di protesi.
La prova dei presupposti costitutivi della responsabilità dell'ente convenuto sussiste, mentre non è stata offerta prova liberatoria contraria. In particolare, a tal riguardo, va escluso – aderendosi alle condivisibili riflessioni dei ctu – che si tratti di evento di particolare difficoltà, soggetto all'art. 2236
c.c.
La responsabilità contrattuale di parte convenuta deve dunque ritenersi accertata.
Può adesso procedersi all'accertamento e liquidazione dei danni-conseguenza.
Anche a tal riguardo, si aderirà alle condivisibili considerazioni mosse dai ctu. Essi hanno accertato
(p. 20 ss. relazione):
- inabilità temporanea: assoluta per giorni 15, al 75 % per giorni 120, al 50 % per giorni 120, al 25 % per 180 giorni;
- invalidità permanente nella misura compresa fra il 13 % e il 20 %. I consulenti, al riguardo, il tasso d'invalidità corrispondente alla installazione protesica (protesi che è stata apposta dopo la osteosintesi, per rimediare alla sua mancata riuscita), e calcolano il maggior danno derivante dalla scorretta esecuzione dell'osteosintesi – che ha causato danni ai tessuti ed all'osso interessato – nel range anzidetto. Considerata l'età del danneggiato al momento dell'intervento del 2018 (74 anni), rilevato che in ogni caso un'operazione doveva essere eseguita – e che anche ove fosse stata correttamente eseguita la stessa avrebbe rilasciato una condizione di invalidità nel soggetto nella misura del 12 % (ctu, pag. cit.), il Tribunale reputa congruo computare i postumi permanenti nella misura più ridotta, pari al 13 %.
Deve ora procedersi alla liquidazione del danno biologico.
Trattandosi di danno di non lieve entità, il danno va quantificato in via equitativa con applicazione dei parametri forniti dalle cd tabelle milanesi, come affermato dalla Corte di legittimità nella nota pronuncia Cass. civ., sez. 3, 30.06.2011, n. 14402.
La liquidazione deve avvenire avuto riguardo ai valori attuali alla data della pronuncia (Cass. civ., sez. 3, 21.12.2015 n. 25615) e con riferimento all'età del danneggiato alla data di cessazione della IT accertata (ex multis: Cass. civ., sez. 3, 19.12.2014 n. 26897) e con la precisazione che l'adozione
6 delle voci di danno non patrimoniale (biologico, morale e personalizzazione/esistenziale) risponde ad esigenze puramente descrittive, trattandosi di un unico danno da liquidare unitariamente.
La liquidazione costituisce applicazione delle tabelle milanesi attualmente vigenti.
Con riferimento ai valori indicati nella predette Tabelle – utilizzati dal giudicante come parametro di partenza per giungere ad una liquidazione equitativa del danno da perdita di chance– si osserva come, nel caso di specie si possa ancora fare applicazione delle tabelle elaborate da questo Tribunale comunemente adottate per la liquidazione equitativa ex art. 1226 c.c. del danno non patrimoniale derivante da lesione dell'integrità psico/fisica – criterio di liquidazione condiviso dalla Suprema Corte (Cass. 7/6/2011 n. 12408 e Cass. 22/12/2011 n. 28290). Infatti, pur tenendo conto dell'insegnamento della Corte costituzionale (sentenza 235/2014, punto 10.1 e ss.) e dell'intervento del legislatore sugli artt. 138 e 139 C.d.A. come modificati dall'art. 1, comma 17, della legge 4 agosto
2017, n. 124 - la cui nuova rubrica (“danno non patrimoniale”, sostituiva della precedente, “danno biologico”), ed il cui contenuto consentono di distinguere, secondo un'interpretazione letterale che rende inutile il ricorso agli ulteriori criteri interpretativi, definitivamente il danno dinamico- relazionale causato dalle lesioni da quello morale – nel caso in esame, alla luce dell'entità delle lesioni, della peculiarità delle stesse (come descritte nella relazione di CTU), delle allegazioni di parte attrice e delle dichiarazioni dei testi, è possibile valutare, con i criteri di cui alle richiamate tabelle, sia l'aspetto interiore del danno sofferto quanto quello dinamico-relazione.
Nel caso di specie l'attore, nato il [...], alla data di stabilizzazione dei postumi (avvenuta il
30.5.2019) aveva 74 anni.
Ora, le tabelle milanesi attualmente vigenti, relative alle liquidazioni in valuta attuale del danno biologico, inclusivo del danno cd morale per la sofferenza transeunte della persona, fissano la liquidazione per un danno del 13 % per una persona di 74 anni nella misura di € 31.649,00, in valuta attuale.
Venendo al danno da inabilità temporanea, esso dev'essere liquidato come segue: danno da inabilità temporanea assoluta pari a euro 1725; danno da inabilità temporanea al 75 % pari a € 10350; danno da inabilità temporanea al 50 % pari a € 6900; danno da inabilità temporanea al 25 % pari a € 5175. L'importo complessivo del danno da inabilità temporanea, calcolato in valuta attuale, è pari a €
24.150,00.
Conclusivamente, sommando la cifra relativa al danno da inabilità temporanea all'ammontare del danno da invalidità permanente, si ottiene l'importo complessivo spettante alla parte attrice a titolo di risarcimento del danno alla salute, pari a € 55.799,00, già rivalutato ad oggi.
In relazione al danno biologico così calcolato, non si ritiene di dover applicare la maggiorazione aggiuntiva correlata alla c.d. personalizzazione. Come noto, la giurisprudenza di legittimità riconosce un potere discrezionale al giudice di merito per quanto attiene alla c.d. personalizzazione, chiarendo che quest'ultima, legata alle irripetibili peculiarità del caso concreto, può essere riconosciuta solo ove sia dimostrata la sussistenza di particolari conseguenze dannose che esulano dal novero dei danni statisticamente connessi al fatto illecito (così Cass. n. 2788 del 2019). Invero parte attrice non ha dedotto né dimostrato conseguenze dannose specifiche che esulino dall'ordinario novero delle ripercussioni negative riconducibili al suo grado di compromissione dell'integrità psico-fisica. Non possono infatti considerarsi quali conseguenze peculiari ed “irripetibili” l'impossibilità di proseguire la pratica di alcune attività sportive, o l'impatto del ricovero ospedaliero sulla vita di relazione: tali conseguenze dannose, benché indubbiamente apprezzabili, non risultano quali eccezionali ed uniche,
7 e pertanto il loro risarcimento viene assorbito con la liquidazione del punto di danno non patrimoniale appena calcolato.
Sull'importo complessivo del danno biologico così calcolato, devono essere riconosciuti alla parte attrice gli interessi moratori al tasso legale dalla sentenza al saldo.
Non si ritiene di dover riconoscere gli interessi compensativi. L'applicazione di tali interessi, come chiarito dalla più recente giurisprudenza di legittimità (Cass. n. 1111 del 2020) è facoltativa per il
Giudice, che può non riconoscerli laddove il danneggiato ometta di dedurre, rispetto al mancato godimento dell'importo risarcitorio, conseguenze dannose specifiche, non risarcibili mediante la mera rivalutazione. Nel caso di specie la domanda attorea non rispetta, neppure sul piano dell'allegazione, tale requisito.
La domanda risarcitoria svolta da parte attrice merita accoglimento limitatamente al danno biologico, come sopra calcolato, mentre va respinta in relazione al danno da lesione del consenso informato.
In primo luogo, parte attrice ha fornito deduzioni del tutto generiche sul punto, limitandosi a lamentare la carenza informativa in ordine alle possibili complicazioni dell'intervento di osteosintesi.
In secondo luogo parte convenuta (doc. 3, pag. 50) ha offerto puntuale prova della redazione e sottoscrizione del consenso informato, che riportava le complicanze connesse all'intervento in parola, tra le quali vengono menzionate (lett. c) quelle concretamente verificatesi.
Conclusivamente, parte convenuta dev'essere condannata a rifondere in favore dell'attore l'importo di euro € 55.799,00, oltre interessi moratori al tasso legale dalla sentenza al saldo.
Non può accogliersi l'eccezione di parte convenuta, volta alla detrazione dalla somma appena indicata dell'aliunde perceptum. Al riguardo, va osservato che la compensatio lucri cum damno necessita, per essere applicata, quantomeno di un adeguata deduzione ad opera di chi la eccepisca, in assenza della quale non può essere individuata dal Giudice, neppure d'ufficio. Nel caso di specie, non è stato dedotto in cosa consisterebbe l'aliunde perceptum e per quale ragione dovrebbe ragionevolmente essere stato erogato. Né sussistono elementi di fatto da cui desumere tali fatti.
Le spese sono decise a mente degli artt. 91 e ss. c.p.c. attualmente vigente, successiva alla novella del
2014: in forza di tali disposizioni, la parte che all'esito della decisione è soccombente deve rifondere le spese della parte vittoriosa, salva solo la soccombenza reciproca, la novità della questione trattata, il revirement della giurisprudenza su questioni decisive ovvero, come sancito dalla sentenza C. Cost.
n. 77/2018, altre gravi ed eccezionali ragioni da esplicitarsi in motivazione. La disciplina delle spese si basa sul principio di causalità, in virtù del quale chi ha promosso un processo perso, o ha costretto altri a promuovere un processo per affermare il suo buon diritto, ne deve sopportare le conseguenze economiche, a prescindere dall'elemento soggettivo della colpa del soccombente o da profili sanzionatori: il principio di causalità risponde ad una funzione indennitaria o ripristinatoria, nel senso che la parte vittoriosa deve essere tenuta indenne delle spese sostenute per l'accertamento del suo buon diritto (o per l'accertamento dell'inesistenza del diritto altrui), pena la vanificazione del diritto di azione e di difesa in giudizio, di cui all'art. 24 Cost. (Cass. civ., sez. 3, 15.07.2008, n. 19456; conf.:
Cass. civ, sez. 3, 20.02.2014, n. 4074).
Nel caso di specie, in applicazione del criterio della soccombenza, parte convenuta – in quanto soccombente - dev'essere condannata a rifondere le spese di parte attrice.
L'importo del compenso viene calcolato secondo i valori medi dello scaglione di valore applicabile, limitatamente alle fasi di studio, introduttiva, decisoria;
la fase istruttoria non viene liquidata,
8 essendosi la stessa esaurita nell'espletamento della ctu, che viene separatamente posta a carico di parte convenuta. Il compenso così calcolato è pari a euro 8433,00.
PQM
il Giudice, definitivamente pronunciando per quanto di ragione, ogni diversa domanda, istanza, eccezione e difesa disattesa e respinta, così decide:
1) in parziale accoglimento della domanda attorea, accerta la responsabilità di parte convenuta in relazione all'evento lesivo occorso all'attore, e per l'effetto condanna parte convenuta a pagare in favore dell'attore l'importo di euro € 55.799,00, oltre interessi moratori al tasso legale dalla sentenza al saldo, a titolo di risarcimento del danno;
2) condanna parte convenuta alla rifusione delle spese di lite in favore dell'attore, liquidate come segue: euro 8433,00 per compenso, 15 % del compenso per rimb. forf. spese generali, cpa e iva se e come dovute per legge, euro 786,00 per romborso spese vive.
3) pone le spese di ctu in via definitiva a carico di parte convenuta.
Sentenza provvisoriamente esecutiva quanto alle statuizioni di condanna ed emessa a Busto Arsizio,
17 febbraio 2025 e sottoscritta con firma digitale certificata
Il Giudice dott. Angelo Farina
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