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Sentenza 22 dicembre 2025
Sentenza 22 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Parma, sentenza 22/12/2025, n. 1303 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Parma |
| Numero : | 1303 |
| Data del deposito : | 22 dicembre 2025 |
Testo completo
N. R.G. 2209/2025
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di PARMA
Il Tribunale, nella persona del giudice monocratico dott. Paolo Corder decidendo sul ricorso ex art. 281 decies c.p.c. in opposizione al decreto di pagamento dei compensi al difensore ex art. 170 d.p.r. 115/2002 presentato da: avv. Mariano Albanese del Foro di Parma, in proprio contro
– non costituito, contumace Controparte_1 sulle conclusioni: per il ricorrente come da ricorso depositato in data 17.9.2025 letti gli atti, pronuncia la seguente
SENTENZA
Svolgimento del processo
Con il ricorso di cui in epigrafe, il ricorrente esponeva di aver svolto attività difensiva d'ufficio in un procedimento penale in favore di , di non aver ricevuto da parte dello stesso alcun Parte_1 compenso, e di aver chiesto al giudice del dibattimento penale la liquidazione dei propri compensi relativi al giudizio penale.
Il giudice penale liquidava euro 882,00, in totale, oltre spese generali e accessori per la fase dibattimentale, non riconoscendo, però, il compenso per la fase decisionale del giudizio penale.
Il ricorrente si opponeva a tale decreto, chiedendo la liquidazione del dovuto.
Il convenuto, nonostante rituale notifica, non si costituiva in giudizio. CP_1
La causa, istruita documentalmente e senza la richiesta di alcun termine per memorie conclusive, veniva decisa in data odierna sulle conclusioni sopra richiamate, ex art. 281 sexies, ultimo comma,
c.p.c.
Motivi della decisione
Preliminarmente, va dichiarata la contumacia del convenuto. CP_1
Nel merito, il ricorso è fondato. pagina 1 di 2 Il ricorrente ha documentalmente dimostrato che il giudizio penale, nell'ambito del quale lo stesso ha svolto difesa d'ufficio, si è concluso con un provvedimento definitorio. Ne consegue che vi è stata una fase decisoria che va remunerata, a prescindere dal fatto che si sia trattato di una sentenza di estinzione del reato per morte del reo.
Tenuto conto, però, che si è trattato di una fase decisoria non particolarmente impegnativa, va liquidato il compenso minimo previsto in tabella ossia euro 709,00, come chiesto dal ricorrente, con la riduzione ex lege.
Le spese seguono la soccombenza.
P.Q.M.
1. accoglie il ricorso e, in riforma del provvedimento impugnato (decreto 27.3.2025, dep.
31.3.2025), pone a carico dell'Erario e in favore dell'odierno ricorrente, in luogo della somma liquidata dal primo giudice, la somma totale di euro 1.761,94, oltre spese generali e cassa ex lege;
2. condanna il convenuto alla rifusione delle spese di lite in favore del ricorrente, CP_1 liquidate in euro 852,00, oltre spese generali e cassa.
Così deciso in Parma, 22.12.2025
Il Presidente
Dott. Paolo Corder
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