Ordinanza cautelare 11 giugno 2021
Sentenza 20 luglio 2022
Ordinanza cautelare 10 febbraio 2023
Accoglimento
Sentenza 2 novembre 2023
Parere definitivo 8 aprile 2024
Inammissibile
Sentenza 30 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Consiglio di Stato, sez. IV, sentenza 30/12/2025, n. 10449 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Consiglio di Stato |
| Numero : | 10449 |
| Data del deposito : | 30 dicembre 2025 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 10449/2025REG.PROV.COLL.
N. 03913/2024 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Consiglio di Stato
in sede giurisdizionale (Sezione Quarta)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 3913 del 2024, proposto da UR SI (nella dichiarata qualità di erede di UR ES), VI EN (per sé e quale procuratore di VI Andrea), Cosbeda s.a.s., GR GE, ST RA, ST MI, GR LL, GR Nadia, Valle Beniamino, S.A.G. s.r.l. (in persona del legale rappresentante pro tempore ), rappresentati e difesi dall'avvocato Elena Fabbris, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
Comune di Vicenza, in persona del Sindaco pro tempore , rappresentato e difeso dall'avvocato Ferruccio Lembo, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
per la revocazione
della sentenza del Consiglio di Stato - Sez. IV n. 9438/2023, in materia di approvazione di una variante parziale al Piano degli Interventi del Comune di Vicenza.
Visti il ricorso per revocazione e i relativi allegati;
Visto l'atto di costituzione in giudizio del Comune di Vicenza;
Visto l’art. 106 cod. proc. amm.;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell'udienza pubblica del giorno 16 ottobre 2025 il consigliere LO TT e uditi per le parti gli avvocati, come da verbale;
Viste le conclusioni delle parti.
1. Gli odierni ricorrenti hanno impugnato per revocazione la sentenza 2 novembre 2023 n. 9438, con la quale il Consiglio di Stato, Sez. IV, ha accolto l’appello principale proposto dal Comune di Vicenza, ha respinto l’appello incidentale proposto dagli appellati e, per l’effetto, in riforma parziale della sentenza impugnata, ha respinto integralmente il ricorso di primo grado.
2. Con il ricorso introduttivo del giudizio era stata proposta la domanda di annullamento dei seguenti atti:
- della deliberazione del Consiglio comunale di Vicenza n. 16 del 4 marzo 2021, avente ad oggetto “ Urbanistica – esame e controdeduzioni alle osservazioni pervenute e approvazione parziale della “variante parziale al piano degli interventi, ai sensi dell'art.18 della l.r.11/2004, per il rinnovo delle previsioni urbanistiche in decadenza ”;
- della deliberazione della Giunta comunale di Vicenza n. 70 del 28 aprile 2021, avente ad oggetto: “ Urbanistica, restituzione piani urbanistici attuativi ai sensi dell'art. 20, comma 1, della L.R. 11/2004 e s.m.i .”;
- di ogni altro atto connesso, conseguente e/o presupposto, ivi comprese (per quanto occorra) la deliberazione del Consiglio comunale di Vicenza n. 50 del 15 ottobre 2020, di “ illustrazione ai sensi dell'art. 18 c. 1 della l.r. 11/200 del Documento del Sindaco quale atto preliminare alla formazione del nuovo strumento urbanistico ” e la deliberazione del Consiglio comunale n. 21 del 28 maggio 2020 di “ Approvazione della variante al Piano di Assetto del Territorio per l’adeguamento alle disposizioni di cui alla l.r. 14/2017 ai fini del contenimento del consumo di suolo ” (ove interpretata nel senso che la mancata inclusione delle aree dei ricorrenti tra gli ambiti di urbanizzazione consolidata avrebbe pregiudicato la proroga di validità dei PUA non approvati).
I ricorrenti in primo grado avevano chiesto anche la condanna della amministrazione comunale al risarcimento dei danni conseguenti ai provvedimenti impugnati, a titolo di responsabilità per danno da ritardo e di responsabilità precontrattuale, ai sensi dell’art. 30 c.p.a. (danni quantificati in € 8.458.643,11).
Con ricorso per motivi aggiunti (sempre nell’ambito del giudizio di primo grado) i ricorrenti avevano chiesto l’annullamento dei seguenti atti:
- della deliberazione della Giunta comunale n. 135 del 28 luglio 2021, avente ad oggetto: “ Urbanistica, raccolta manifestazioni di interesse per la formazione del nuovo piano degli interventi ”;
- dell'avviso p.g.n. 119215 del 29.07.2021, ad oggetto: “ Manifestazioni di interesse finalizzate alla formazione del nuovo piano degli interventi ”, approvato con delibera di Giunta comunale n. 135 del 28 luglio 2021, e successivamente pubblicato sull’Albo pretorio on line del Comune di Vicenza;
- nonché di ogni altro atto connesso, conseguente e/o presupposto.
3. Con la sentenza 20 luglio 2022 n. 1192, il T.a.r. per il Veneto, Sez. II, ha disposto quanto segue:
- ha accolto il ricorso principale e, per l’effetto, ha annullato in parte qua la deliberazione del Consiglio comunale di Vicenza n. 16 del 4 marzo 2021 e la deliberazione della Giunta comunale del Comune di Vicenza n. 70 del 28 aprile 2021;
- ha respinto l’istanza risarcitoria;
- ha dichiarato inammissibili i motivi aggiunti, per difetto di interesse;
- ha compensato per metà le spese di lite; per la parte residua, ha posto le spese a carico del Comune di Vicenza, liquidandole nella misura di € 2.500,00 (duemilacinquecento/00), oltre oneri di legge.
4. Come sopra evidenziato, con sentenza 2 novembre 2023 n. 9438, il Consiglio di Stato, Sez. IV, ha accolto l’appello principale proposto dal Comune di Vicenza, ha respinto l’appello incidentale (proposto dagli appellati) e, per l’effetto, in riforma parziale della sentenza impugnata, ha respinto integralmente il ricorso di primo grado; ha disposto la compensazione delle spese del doppio grado di giudizio.
5. Con il ricorso in esame, i ricorrenti chiedono la revocazione della sentenza n. 9438/2023, ai sensi degli artt. 106 c.p.a. e 395, co. 1, n. 4), c.p.c., sostenendo che essa sia il frutto di un travisamento della vicenda urbanistica e amministrativa e sia basata su presupposti di fatto erronei.
5.1. Con il primo motivo, deducono: violazione degli artt. 106 c.p.a. e 395, co. 1, n. 4) c.p.c. e dell’art. 111 Cost.; errore di fatto risultante dagli atti della causa e travisamento dei presupposti.
Sostengono che la sentenza impugnata si fonderebbe su un presupposto di fatto erroneo, ossia che il Comune di Vicenza, in sede di approvazione della variante al piano degli interventi, abbia acquisito la consapevolezza della incidenza delle aree di espansione dei ricorrenti sul consumo del suolo solo per effetto della sopravvenuta deliberazione della Giunta regionale del Veneto del 15 maggio 2018 n. 668.
Evidenziano che già con la deliberazione n. 10 del 15 marzo 2018 (con cui era stata adottata la variante parziale al piano degli interventi), il Consiglio comunale di Vicenza dava espressamente atto della entrata in vigore della normativa regionale sul contenimento del consumo del suolo.
A conferma di ciò, evidenziano che il Comune di Vicenza, con la deliberazione di Giunta comunale n. 109 del 24 agosto 2017, aveva individuato gli ambiti di urbanizzazione consolidata (che non ricomprendevano le aree dei ricorrenti), dimostrando implicitamente di essere perfettamente consapevole del fatto che le aree di espansione dei ricorrenti andavano ad erodere la quantità di suolo disponibile.
A giudizio dei ricorrenti, il presupposto su cui si fonda l’accoglimento dell’appello (ossia, che lo stralcio delle aree dei ricorrenti deliberato in sede di approvazione della variante sarebbe stato giustificato e legittimato, rispetto alla delibera di adozione della variante al piano degli interventi, dalla sopravvenuta presa d’atto che dette aree comportavano consumo di suolo), è basato su un fatto la cui verità sarebbe esclusa dagli atti e dai documenti di causa.
5.2. Con il secondo motivo i ricorrenti deducono: violazione degli artt. 106 c.p.a. e 395, co. 1, n. 4) c.p.c. e dell’art. 111 Cost.; errore di fatto risultante dagli atti della causa e travisamento dei presupposti in relazione alla violazione del sistema gerarchico delle fonti.
I ricorrenti sostengono che la sentenza impugnata sarebbe fondata su un altro errore di fatto nella parte in cui giudice di appello, con riguardo a quanto disposto dall’art. 13, comma 6, della l.r. del Veneto n. 14/2017, ha ritenuto che la relativa previsione normativa regionale non elida la “ libertà pianificatoria ” dei Comuni.
Fanno rilevare che nel nostro ordinamento le fonti del diritto sono ordinate secondo un sistema gerarchico nel quale la legge regionale (fonte di rango primario) prevale, indirizza e vincola l’attività amministrativa, ivi compresa quella pianificatoria dei Comuni.
Ribadiscono che la legge regionale del Veneto 6 giugno 2017 n. 14, nell’introdurre nuove disposizioni per il contenimento del consumo del suolo, all’art. 13, comma 6, dispone espressamente che: “ 6. Sono, altresì, fatti salvi gli accordi tra soggetti pubblici e privati, di cui all'articolo 6 della legge regionale 23 aprile 2004, n. 11, per i quali, alla data di entrata in vigore della presente legge, sia già stata deliberata dalla giunta o dal consiglio comunale la dichiarazione di interesse pubblico, nonché gli accordi di programma di cui all'articolo 7 della medesima legge regionale 23 aprile 2004, n. 11, relativamente ai quali entro la medesima data la conferenza decisoria abbia già perfezionato il contenuto dell'accordo ”.
Secondo i ricorrenti il giudice di appello “ …si avventura ad affermare che “la locuzione sono fatti salvi” delineerebbe “una facoltà, non un dovere plasmando un orizzonte di libertà (pianificatoria) per tali Enti, (meramente) facoltizzati ad approvare Piani contrastanti, nel merito, con le previsioni della legge stessa, ove i relativi procedimenti fossero già pendenti al momento di entrata in vigore della legge”. In tale passaggio la sentenza è errata perché basata sull’erroneo presupposto che “la Regione” sarebbe andata a “radicalmente elidere” il potere pianificatorio comunale. Che la legge regionale sia fonte di diritto prevalente sul potere di pianificazione urbanistica in quanto collocata ad un livello gerarchico superiore è un fatto che la sentenza ha travisato, il che ha condotto ad una decisione erronea ”.
I ricorrenti hanno chiesto quindi la revocazione della sentenza, in quanto (asseritamente) viziata da errore di fatto sul sistema delle fonti.
5.3. Con il terzo motivo, i ricorrenti deducono: violazione degli artt. 106 c.p.a. e 395, co. 1, n. 4) c.p.c. e dell’art. 111 Cost.; errore di fatto risultante dagli atti della causa e travisamento dei presupposti in relazione alla mancata ripubblicazione del piano degli interventi.
Con il primo motivo del ricorso introduttivo del giudizio, assorbito dal giudice di primo grado e riproposto in appello, i ricorrenti avevano lamentato la violazione delle norme sul procedimento e del diritto di partecipazione procedimentale, osservando che la deliberazione consiliare n. 16/2021 (di approvazione della variante al P.I.) conteneva delle modifiche sostanziali rispetto alla delibera di adozione.
Il Consiglio di Stato ha respinto la censura, evidenziando che “ il Piano approvato non introduce modifiche sostanziali rispetto a quello adottato (ossia non ne reca una rielaborazione strategica complessiva tale da mutarne i caratteri essenziali e l’impostazione di fondo), ma si limita ad espungere “le previsioni di trasformazione che comportano consumo di suolo naturale e seminaturale ricadenti all’esterno degli “ambiti di urbanizzazione consolidata” (AUC). Ne consegue che non vi era alcun obbligo di ripubblicazione del Piano, che, nei suoi fondamenti pianificatori, è rimasto inalterato rispetto a quello adottato ed a suo tempo pubblicato ”.
La decisione impugnata si fonderebbe su un presupposto di fatto erroneo.
A giudizio dei ricorrenti “ … l’intera variante parziale al P.I. adottata con la delibera consiliare n. 10 del 2018 aveva quale unico ed esclusivo oggetto il rinnovo di tutte le aree di espansione in procinto di scadenza, sicché affermare – come si legge nella sentenza impugnata - che per effetto dello stralcio delle predette aree disposto in sede di approvazione finale la variante sarebbe rimasta inalterata nelle sue linee essenziali è frutto di un palese e lapalissiano errore di fatto avente sicura portata revocatoria… anche a voler in ipotesi ammettere che non fosse necessaria una totale ripubblicazione del piano, non vi è dubbio che, in applicazione delle norme di cui all’art. 18, commi 1, 2 e 3 della L.R. n. 11/2004 e degli stessi principi fondamentali di partecipazione di cui agli art. 7 e ss. della L. 241/1990, sarebbe stato quanto meno necessario salvaguardare il diritto partecipativo dei ricorrenti, consentendo agli stessi di formulare le proprie osservazioni in ordine al mutato contenuto della delibera di approvazione che introduceva una disciplina diametralmente opposta rispetto a quanto previsto dalla delibera di adozione ”.
6. Si è costituito in giudizio il Comune di Vicenza, eccependo in via preliminare l’inammissibilità del ricorso per revocazione e chiedendo, in subordine, il rigetto nel merito delle deduzioni dei ricorrenti.
7. Con memoria di replica depositata in data 25 settembre 2025, i ricorrenti si sono soffermati sul primo motivo di ricorso e hanno insistito nella richiesta di revocazione della sentenza.
8. In data 13 ottobre 2025, i ricorrenti hanno depositato in giudizio la sentenza del Consiglio di Stato Sez. IV, n. 7612/2025, pubblicata in data 30 settembre 2025, con la quale il giudice di appello, in analoga fattispecie, si sarebbe pronunciato “ in modo diametralmente opposto rispetto alla sentenza impugnata per revocazione nel presente giudizio ”.
9. All’udienza pubblica del 16 ottobre 2025, dopo ampia discussione, il ricorso è stato trattenuto in decisione.
10. In via preliminare, il Collegio deve rilevare che i ricorrenti si soffermano solo sui presunti errori di fatto in cui sarebbe incorso il giudice di appello (fase rescindente), ma non ripropongono gli specifici motivi da esaminare nella successiva fase rescissoria.
Secondo principi giurisprudenziali consolidati, il giudizio per la revocazione prevede una fase rescindente e una fase rescissoria, che hanno incidenza su una precedente sentenza, e va deciso con un atto unitario, sicché la relativa domanda deve contenere tutti i requisiti necessari per mettere il giudice nella condizione di adottare la pronuncia definitiva; il ricorso per revocazione è retto, infatti, dal principio di autosufficienza; ne discende che esso è inammissibile quando, oltre alla domanda di revocazione della sentenza (idonea a provocare la fase rescindente del giudizio), non contiene anche la domanda di decisione sull'originario ricorso, con la riproposizione degli specifici motivi; in relazione al principio c.d. dell'autosufficienza dell’atto impugnatorio, non è sufficiente, ai fini della ammissibilità del ricorso per revocazione, il generico richiamo ai motivi del ricorso di primo grado e di appello contenuto nel gravame. Con la conseguenza che il giudice non potrebbe neppure rifarsi alla domanda proposta nel processo da cui è derivata la sentenza impugnata, posto che sussiste autonomia tra le istanze in esame e quelle avanzate nel giudizio che si è concluso con la decisione asseritamente viziata. Le parti hanno, infatti, gli stessi oneri processuali che avrebbero in un ordinario giudizio di appello, che resta distinto da quello precedente conclusosi con la sentenza oggetto di revocazione; in tale contesto, le eccezioni e la riproposizione delle censure di primo grado sono sottoposte agli stessi oneri e agli stessi termini di un ordinario giudizio di appello e, soprattutto, devono essere espressamente formulate, non potendosi accettare che la parte si limiti a un generico rinvio agli atti depositati nel precedente giudizio di appello, anche in considerazione del già richiamato principio di autosufficienza (cfr. ex multis , Consiglio di Stato, Sez. VII, 19 luglio 2024 n. 6493).
11. A prescindere da ciò, il ricorso è inammissibile, in quanto non sussiste alcun errore revocatorio.
12. Secondo principi giurisprudenziali consolidati, la cui validità è recentemente ribadita da questa Sezione (sentenze 1° ottobre 2025 n. 7688; 18 ottobre 2024 n. 8375), ai fini dell’errore di fatto revocatorio l’omessa pronuncia assume rilievo non già di per sé, bensì esclusivamente qualora la ragione di siffatta omissione risulti causalmente riconducibile alla mancata percezione dell’esistenza e del contenuto di atti processuali, e cioè quando dalla sentenza si possa evincere che l’omesso esame del motivo è stato frutto di un’erronea convinzione circa l’inesistenza del motivo stesso, che invece era incontestabilmente presente nel ricorso, al contrario di quanto supposto dal giudice; perché l’omissione sia inquadrabile nella fattispecie prevista dall’art. 395, n. 4, c.p.c. occorre quindi: o un convincimento manifestato in modo espresso nella sentenza, sull’inesistenza del motivo, o che dalla relativa motivazione sia possibile ricavare in modo inequivoco che il motivo non sia stato esaminato per svista percettiva che abbia fatto supporre la sua inesistenza; tali principi sono applicabili anche alle eccezioni proposte in funzione paralizzante dei motivi di impugnazione (Consiglio di Stato, Sez. V, 11 ottobre 2021 n. 6758)
L’errore di fatto idoneo a fondare la domanda di revocazione, ai sensi del combinato disposto degli artt. 106 c.p.a. e 395 n. 4, c.p.c., deve rispondere a tre requisiti:
a) derivare da una pura e semplice errata od omessa percezione del contenuto meramente materiale degli atti del giudizio, la quale abbia indotto l’organo giudicante a decidere sulla base di un falso presupposto fattuale, ritenendo così un fatto documentale escluso, ovvero inesistente un fatto documentale provato;
b) attenere ad un punto non controverso e sul quale la decisione non abbia espressamente motivato; c) essere stato un elemento decisivo della decisione da revocare, necessitando perciò un rapporto di causalità tra l’erronea presupposizione e la pronuncia stessa.
Pertanto, esso è configurabile nell’attività preliminare del giudice di lettura e percezione degli atti acquisiti al processo, quanto alla loro esistenza e al loro significato letterale, senza coinvolgere la successiva attività d’interpretazione e di valutazione del contenuto delle domande e delle eccezioni ai fini della formazione del convincimento, così che rientrano nella nozione dell’errore di fatto di cui all’art. 395, n. 4, c.p.c., i casi in cui il giudice, per svista sulla percezione delle risultanze materiali del processo, sia incorso in omissione di pronunzia o abbia esteso la decisione a domande o ad eccezioni non rinvenibili negli atti del processo. È, inoltre, configurabile in ipotesi di omessa pronuncia su una censura sollevata dalla parte istante o su un’eccezione prospettata dalla controparte, purché risulti evidente dalla lettura della sentenza che in nessun modo il giudice ha preso in esame la censura medesima o l’eccezione; si deve trattare, in altri termini, di una totale mancanza di esame e/o valutazione del motivo o dell’eccezione e non di un difetto di motivazione della decisione (cfr. Consiglio di Stato, Sez. VI, 6 febbraio 2020 n. 947; Sez. IV, 14 maggio 2015 n. 2431).
L’errore di fatto revocatorio si sostanzia quindi in una svista o in un abbaglio dei sensi, che ha provocato l’errata percezione del contenuto degli atti del giudizio, determinando un contrasto tra due diverse proiezioni dello stesso oggetto, l’una emergente dalla sentenza e l’altra risultante dagli atti e documenti di causa; esso, pertanto, non può (e non deve) confondersi con quello che coinvolge l’attività valutativa del giudice, costituendo il peculiare mezzo previsto dal legislatore per eliminare l’ostacolo materiale che si frappone tra la realtà del processo e la percezione che di essa ha avuto il giudicante, proprio a causa della svista o dell’abbaglio dei sensi (Consiglio di Stato, Sez. V, 5 aprile 2016 n. 1331).
13. Tanto premesso, con riguardo al primo motivo del ricorso per revocazione, è bensì vero che al momento della adozione della variante al piano degli interventi (deliberazione n. 10 del 15 marzo 2018) era già entrata in vigore la legge regionale del Veneto 6 giugno 2017 n. 14 (contenente nuove disposizioni relative al contenimento del consumo del suolo), ma solo con la deliberazione n. 668 del 15 maggio 2018 la Giunta regionale del Veneto ha approvato il provvedimento di “ Individuazione della quantità massima di consumo di suolo ammesso nel territorio regionale ai sensi dell'articolo 4, comma 2, lettera a) della legge regionale 6 giugno 2017, n. 14 ” e, successivamente, con decreto n. 191 del 20 novembre 2018, il Direttore della Direzione Pianificazione Territoriale ha stabilito per il Comune di Vicenza il nuovo limite alla trasformabilità di suolo naturale e seminaturale pari a 48,45 ettari.
Ne consegue che al momento della deliberazione di approvazione della variante al piano degli interventi (deliberazione del Consiglio comunale di Vicenza del 4 marzo 2021 n. 16) erano intervenuti dei provvedimenti in materia di consumo del suolo (espressamente richiamati nelle premesse della predetta deliberazione consiliare), che hanno inciso sulla valutazione discrezionale della amministrazione comunale di escludere dall’approvazione del piano le aree di trasformazione ed espansione che comportavano ulteriore consumo di suolo, trattandosi di previsioni edificatorie decadute ricadenti all’esterno degli “ ambiti di urbanizzazione consolidata ”.
Se anche l’amministrazione comunale di Vicenza era consapevole, già al momento della adozione del piano, che le aree di espansione dei ricorrenti andavano ad erodere la quantità di suolo disponibile, tuttavia l’individuazione specifica della quantità massima di consumo di suolo ammesso nel territorio del Comune di Vicenza è avvenuta solo per effetto dei provvedimenti regionali sopra richiamati, successivi alla deliberazione consiliare di adozione del piano degli interventi.
14. Il secondo motivo (relativo al rapporto gerarchico tra fonti normative) e il terzo motivo (relativo alla dedotta violazione delle norme sul procedimento e del diritto di partecipazione) attengono non ad errori di fatto, ma a valutazioni giuridiche.
L’errore revocatorio di cui al n. 4 dell’art. 395 c.p.c. investe l’attività preliminare del giudice di lettura e di percezione degli atti acquisiti al processo, quanto alla loro esistenza e al significato letterale, e non può coinvolgere l’attività valutativa e interpretativa del giudice e cadere sul contenuto concettuale delle tesi difensive delle parti, rispetto ai quali sono astrattamente configurabili solo errori di diritto che non possono essere denunciati mediante la revocazione, che altrimenti si trasformerebbe in un ulteriore grado di giudizio, non previsto dall’ordinamento giuridico (cfr. Consiglio di Stato, Sez. II, 22 maggio 2025 n. 4460).
I ricorrenti sostengono che “La legge regionale, diversamente da quanto affermato in sentenza, ha certamente il potere di indirizzare l’attività amministrativa e se del caso anche di ‘escludere radicalmente’ la discrezionalità pianificatoria relativamente a determinate fattispecie, qui rappresentate dai procedimenti in corso, e perciò ‘fatti salvi’, alla data di entrata in vigore della L.R. veneta 14/17 sul consumo di suolo ” e che, conseguentemente, la sentenza di cui si chiede la revocazione sarebbe “ viziata da errore di fatto sul sistema delle fonti” (ricorso per revocazione, secondo motivo, pag. 8).
In altri termini, essi ipotizzano un’erronea applicazione del principio di gerarchia delle fonti, che configura non un errore di fatto revocatorio, ma un errore di diritto, che non può costituire oggetto del giudizio di revocazione.
15. Mutatis mutandis , alle medesime conclusioni si deve pervenire con riguardo al terzo motivo di appello.
In primo luogo, secondo principi giurisprudenziali consolidati, non è illegittimo per violazione del principio del contraddittorio e delle garanzie partecipative, il piano urbanistico generale adottato senza provvedere alla ripubblicazione e alla sua nuova sottoposizione alle osservazioni dei privati, a seguito di modifiche apportate alla originaria versione in ragione dell'introduzione di prescrizioni specifiche delle Norme tecniche di attuazione; tali passaggi sono da ritenere superflui e assolutamente non necessari per la legittimità del piano, ove le modifiche, oltre ad essere modeste e circoscritte, e tali da non snaturare lo strumento urbanistico, risultino adottate dal Comune in adempimento delle prescrizioni impartite dalla Regione; a tal riguardo deve infatti farsi applicazione dell'orientamento secondo il quale, se la pubblicazione del progetto di piano regolatore generale è finalizzata alla presentazione delle osservazioni da parte dei soggetti interessati al progetto di piano quale adottato dal Comune, essa non è richiesta di regola per le successive fasi del procedimento, anche se il piano risulti modificato a seguito dell'accoglimento di alcune osservazioni o modifiche introdotte in sede di approvazione regionale, salvo che si tratti di modifiche tali da stravolgere il piano e comportare nella sostanza una nuova adozione ( ex multis , cfr. Consiglio di Stato, Sez. IV, 12 febbraio 2025 n. 1158; Sez. II, 12 ottobre 2020 n. 6055; Sez. IV 13 novembre 2018 n. 6392; 13 marzo 2014 n. 1241; 9 marzo 2011 n. 1503).
In ogni caso, contestare le conclusioni cui è giunto il giudice di appello in relazione alla dedotta violazione delle norme sul procedimento e del diritto di partecipazione (sostenendo che la deliberazione consiliare 16/2021, di approvazione della variante al P.I., conteneva delle modifiche sostanziali rispetto alla delibera di adozione e quindi avrebbe dovuto comportare la riapertura della fase di partecipazione procedimentale) significa contestare l’attività valutativa e interpretativa del giudice e, quindi, contestare sul piano giuridico e non su quello dei meri presupposti di fatto la sentenza di cui si chiede la revocazione.
16. Né può assumere rilevanza dirimente ai fini del presente giudizio il fatto che, con sentenza n. 7612/2025, pubblicata in data 30 settembre 2025, questa Sezione pronunciandosi sul ricorso in appello proposto da altri soggetti in fattispecie analoga, abbia accolto il ricorso in appello e, in riforma della sentenza di primo grado, abbia annullato la “ delibera consiliare 16/2021, nella parte in cui ha azzerato l’edificabilità dell’area C34 di proprietà degli odierni appellanti ”, sostanzialmente per eccesso di potere (sotto il profilo della contraddittorietà dell’azione amministrativa) e per difetto di motivazione.
In primo luogo, in linea generale, nei giudizi impugnatori di legittimità il thema decidendum è delimitato dai motivi formulati dalla parte ricorrente, con la conseguenza che anche fattispecie analoghe possono essere decise in maniera differente, in quanto, per il principio di corrispondenza tra chiesto e pronunciato, il giudice amministrativo non può esprimersi su censure diverse da quelle formulate dalle parti.
Il motivo di ricorso delimita e identifica la domanda spiegata nei confronti del giudice ed è in relazione al motivo che si pone l’obbligo di corrispondenza, in positivo o in negativo, tra chiesto e pronunciato, nel senso che il giudice deve pronunciarsi su ciascuno dei motivi e non soltanto su alcuni di essi (cfr. Consiglio di Stato, Sez. II, 17 settembre 2024 n. 7610).
In altri termini, nei giudizi di natura impugnatoria, l’identità del petitum e della causa petendi non sono idonei a determinare, di per sè soli, l’esito di una domanda giudiziale, essendo la cognizione del giudice amministrativo limitata ai soli motivi specificamente formulati dalla parte ricorrente.
In secondo luogo, la sentenza della Sezione citata dai ricorrenti (peraltro, in parziale diversa composizione collegiale), relativa a fattispecie (asseritamente) analoga, non può costituire tertium comparationis ai fini dell’accoglimento del ricorso per revocazione, atteso che, come sopra evidenziato, l’errore revocatorio di cui al n. 4 dell'art. 395 c.p.c. investe l’attività preliminare del giudice di lettura e di percezione degli atti acquisiti al processo, quanto alla loro esistenza e al significato letterale, e non può coinvolgere l’attività valutativa e interpretativa del giudice e cadere sul contenuto concettuale delle tesi difensive delle parti, rispetto ai quali sono astrattamente configurabili solo errori di diritto, che non possono essere denunciati mediante la revocazione (cfr. Consiglio di Stato, Sez. II, 22 maggio 2025 n. 4460).
17. In conclusione, per le ragioni sopra indicate, il ricorso per revocazione deve essere dichiarato inammissibile.
18. La valutazione complessiva della vicenda dedotta in giudizio giustifica nondimeno la compensazione delle spese della presente giudizio di revocazione.
P.Q.M.
Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione Quarta), definitivamente pronunciando sul ricorso per revocazione, come in epigrafe proposto, lo dichiara inammissibile.
Compensa le spese del giudizio di revocazione.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 16 ottobre 2025 con l'intervento dei magistrati:
GI CA, Presidente
MI Conforti, Consigliere
Luca Monteferrante, Consigliere
LO TT, Consigliere, Estensore
Rosario Carrano, Consigliere
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| LO TT | GI CA |
IL SEGRETARIO