Sentenza 24 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Napoli, sez. III, sentenza 24/11/2025, n. 7585 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Napoli |
| Numero : | 7585 |
| Data del deposito : | 24 novembre 2025 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 07585/2025 REG.PROV.COLL.
N. 00994/2025 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale della Campania
(Sezione Terza)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 994 del 2025, proposto da
AR OC, rappresentato e difeso dall'avvocato Domenico Naso, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
Ministero dell'Istruzione e del Merito, in persona del Ministro pro tempore , rappresentato e difeso ex lege dall’Avvocatura distrettuale dello Stato di Napoli, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e domicilio fisico legale presso la sede di questa, in Napoli, via A. Diaz n. 11;
per l’esecuzione del giudicato
formatosi sulla Sentenza n. 3818/2024 del Tribunale di Napoli Nord - Sezione Lavoro in esito al giudizio RG n. 10915/2021, pubblicata in data 23/7/2024.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visto l’atto di costituzione in giudizio del Ministero dell'Istruzione e del Merito;
Visto l'art. 114 cod. proc. amm.;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nella camera di consiglio del giorno 19 novembre 2025 il dott. CH IA RI, e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
Con l’azionata sentenza n. 3818 del 23 luglio 2024, il Giudice del Lavoro del Tribunale di Napoli Nord, in accoglimento del ricorso (proposto nei confronti del Ministero dell’Istruzione – Ufficio Scolastico Regionale per la Campania), ha dichiarato “ il diritto del ricorrente [OC AR] al riconoscimento dell'intero servizio effettivo pre-ruolo prestato e quindi il diritto al riconoscimento del livello stipendiale corrispondente all'anzianità di servizio maturata sulla base delle Tabelle allegate al CCNL Comparto Scuola per il personale dell'Area Professionale Amministrativo Tecnico Ausiliario ATA, così come previsto per il personale di ruolo, considerati, a tal fine, i contratti a tempo determinato di cui è causa ”, nonché il diritto del medesimo “ a percepire le differenze retributive in ragione dell'anzianità maturata ”, e per l'effetto, ha condannato “ il MIUR, in persona del Ministro pro tempore, a ricostruire la carriera del ricorrente nei termini sopra indicati ed a corrispondere in suo favore le differenze retributive maturate, pari a complessivi € 1.973.84, maggiorate degli interessi legali dal dì della maturazione al saldo ”.
Altresì, il giudicante ha condannato “ il Ministero convenuto al pagamento delle spese di lite ”, liquidate “ in complessivi € 1.300,00 per compensi professionali, oltre IVA e CPA e spese generali come per legge, con distrazione in favore del procuratore dichiaratosi antistatario ”.
In mancanza di adempimento per la parte d’interesse, la ricorrente con il presente ricorso chiede a questo Tribunale di: a) assegnare all’Amministrazione intimata un termine per dare esecuzione alla sentenza; b) fissare, ai sensi dell’articolo 114, comma 4, lettera e), del codice del processo amministrativo, la somma di denaro dovuta dall’Amministrazione resistente per il ritardo nell’esecuzione del giudicato; c) nominare, per il caso di ulteriore inadempimento, un Commissario ad acta, perché provveda in via sostitutiva.
Il ricorso è fondato e deve essere accolto.
Alla luce della documentazione versata in atti, sussistono tutti i presupposti di cui all’articolo 114 del codice del processo amministrativo, avuto segnatamente riguardo al passaggio in giudicato della sentenza azionata (attestato da apposita certificazione di cancelleria) e all’inutile decorso del termine ne ante quem di cui all’articolo 14, comma 1, del decreto-legge n. 669 del 1996, convertito con legge n. 30 del 1997.
Deve, pertanto, ordinarsi all’intimata Amministrazione del Ministero dell’Istruzione e del Merito di provvedere nel termine di sessanta giorni, decorrenti dalla notificazione o comunicazione, se anteriore, della presente decisione, alla puntuale e integrale esecuzione del dispositivo del titolo azionato; ma con esclusione della parte riferita alle spese di lite, non risultando aver proposto il presente ricorso anche il difensore antistatario, titolare per ciò solo di autonomo titolo di credito, distinto rispetto alla posizione del proprio assistito (cfr. Cass. Civ. Sez. III, n. 27041 del 12.11.2008; n. 21070 dell’1.10.2009).
Si designa sin d’ora quale Commissario ad acta, per il caso di ulteriore inottemperanza, il Prefetto di Roma, con facoltà di delega all’interno della Struttura, il quale, decorso infruttuosamente il termine assegnato all’Amministrazione ed entro sessanta giorni decorrenti dalla comunicazione a cura di parte ricorrente della perdurante inottemperanza, compirà tutti gli atti necessari all’esecuzione della sentenza in questa sede azionata; le spese per la funzione commissariale, qualora in concreto dovute, vengono poste a carico del Ministero dell’Istruzione e liquidate come da dispositivo, potendo il Commissario ad acta esigere la relativa somma all’esito dello svolgimento delle proprie funzioni, sulla base di adeguata documentazione fornita all’Ente debitore nei termini di legge.
Dev’essere, infine, disposto, a carico dell’Amministrazione resistente e a favore della ricorrente, come richiesto, il pagamento della penalità di mora di cui all’articolo 114, comma 4, lettera e), del codice del processo amministrativo, in misura pari agli interessi legali sulla somma dovuta, con decorrenza dal giorno della comunicazione o notificazione dell’ordine di pagamento disposto nella presente sentenza di ottemperanza e fino all’effettivo soddisfo o, in mancanza, sino alla data di scadenza del termine concesso all’Amministrazione per adempiere (dovendosi ritenere, a tal punto, onere della parte interessata attivarsi per l’insediamento del Commissario ad acta).
Le spese di lite – comprensive di spese, diritti e onorari di atti successivi alla sentenza, funzionali all’introduzione del giudizio di ottemperanza, ad eccezione di quelle di registrazione del titolo azionato, dovute con computo a parte – seguono la soccombenza e sono liquidate nel dispositivo.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale della Campania (Sezione Terza), accoglie il ricorso in epigrafe, come da motivazione, e, per l’effetto:
a) ordina al Ministero dell’Istruzione e del Merito di dare esecuzione alla sentenza in questa sede azionata, nei sensi e termini di cui in motivazione;
b) nomina Commissario ad acta il Prefetto di Roma, con facoltà di delega all’interno della Struttura, il quale provvederà, ricevuta comunicazione dalla parte ricorrente della perdurante inerzia del Ministero, al compimento degli atti necessari all’esecuzione della sentenza, nei termini di cui in motivazione; qualora sussistano in concreto i presupposti per la sua debenza, determina in euro 1.000,00 (mille/00) l’importo del compenso, comprensivo di ogni onere e spesa, da corrispondere al Commissario ad acta per l’espletamento dell’incarico, a carico del Ministero dell’Istruzione e del Merito;
c) condanna il Ministero dell’Istruzione e del Merito al pagamento, in favore della parte ricorrente, delle spese di giudizio, che si liquidano in complessivi euro 1.000,00 (mille/00), oltre accessori come per legge, con attribuzione al difensore che ne ha fatto richiesta.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso in Napoli nella camera di consiglio del giorno 19 novembre 2025 con l'intervento dei magistrati:
CH IA RI, Presidente, Estensore
Carlo Dell'Olio, Consigliere
Valeria Ianniello, Consigliere
| IL PRESIDENTE, ESTENSORE |
| CH IA RI |
IL SEGRETARIO