Sentenza 9 dicembre 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Salerno, sez. III, sentenza 09/12/2025, n. 2073 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Salerno |
| Numero : | 2073 |
| Data del deposito : | 9 dicembre 2025 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 02073/2025 REG.PROV.COLL.
N. 00840/2024 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale della Campania
sezione staccata di Salerno (Sezione Terza)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 840 del 2024, proposto da -OMISSIS-, rappresentato e difeso dall'avvocato Carla Cuomo, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
Inps, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall'avvocato Gianluca Tellone, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
per l'accertamento
del diritto all’inclusione dei “sei scatti stipendiali” ai fini della liquidazione del TFS, ex art. 6 bis del D.L. n. 387/87 col conseguente obbligo dell’amministrazione di provvedere alla rideterminazione dell’indennità di buonuscita ed al relativo pagamento;
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visto l'atto di costituzione in giudizio dell’Istituto Nazionale Previdenza Sociale;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell'udienza pubblica del giorno 11 novembre 2025 la dott.ssa NA CI e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
1. Con l’odierno ricorso il ricorrente ha dedotto:
- di essere stato dipendente pubblico appartenente alla Guardia di Finanza;
- di essere in quiescenza a domanda a far data dall’-OMISSIS- in seguito al raggiungimento dei 55 anni di età e dei 35 anni di servizio utile per il calcolo del trattamento di fine servizio;
- di essere titolare di assegno pensionistico n. -OMISSIS- di -OMISSIS-;
- che il TFS non sarebbe stato correttamente calcolato da parte dell’I.N.P.S., in quanto l’Istituto non avrebbe tenuto conto dei sei scatti stipendiali previsti dall'art. 6-bis del D.L. n. 387 del 1987;
- che nessun effetto avrebbero sortito le lettere di diffida e messe in mora con le quali il ricorrente ha richiesto all’I.N.P.S. il corretto ricalcolo del TFS.
Il ricorrente ha quindi censurato la condotta dell’I.N.P.S. per il motivo come di seguito rubricato:
“Violazione e falsa applicazione dell’art. art. 6 bis D.L. n.387/1987” con cui, in sostanza, il ricorrente, previa ricostruzione dell’istituto di cui si discute, ha evidenziato come l’interpretazione sostenuta dall’I.N.P.S. sarebbe erronea alla luce della giurisprudenza amministrativa in materia.
Il ricorrente ha quindi sostenuto la spettanza del diritto alla riliquidazione del trattamento di fine servizio con riconoscimento dei predetti sei scatti stipendiali.
2. Si è costituito l’I.N.P.S. in data 27-OMISSIS-, il quale ha dedotto:
- l’intervenuta decadenza rispetto all’ottenimento del beneficio di cui si discute in ragione della mancata proposizione della relativa domanda entro e non oltre il 30 giugno dell’anno di compimento dei 55 anni di età e dei 35 anni di servizio;
- la sopravvenuta prescrizione del diritto del ricorrente alla riliquidazione dei sei scatti per avvenuto decorso del termine di cinque anni dalla data di cessazione dal servizio (giugno 2018);
- la non condivisibilità della recente giurisprudenza del Consiglio di Stato in relazione alla spettanza dei sei scatti stipendiali ai fini del calcolo del TFS in favore di tutto il personale appartenente alle forze di polizia;
- che l’art. 6-bis del D.L. 387/1987 a seguire l’interpretazione fatta propria dalla recente giurisprudenza del Consiglio di Stato risulterebbe incostituzionale per violazione degli artt. 3 ed 81 della Costituzione.
3. All’udienza pubblica dell’-OMISSIS- la causa è stata trattenuta in decisione.
4. Preliminarmente, per quanto non oggetto di contestazione ad opera dell’I.N.P.S., va prima di tutto affermata la sussistenza della giurisdizione del giudice amministrativo ai sensi dell’art. 133, comma 1, lettera i), c.p.a., in quanto nel presente giudizio si è in presenza di controversia relativa ai rapporti di lavoro del personale in regime di diritto pubblico. Tale affermazione si pone in linea con la più recente giurisprudenza amministrativa tanto del Consiglio di Stato, quanto dei Tribunali Amministrativi Regionali.
5. Ciò posto, questo Collegio ritiene di prestare integrale adesione all’orientamento ormai consolidatosi in materia presso il Consiglio di Stato e presso la giurisprudenza amministrativa di primo grado (anche di questa Sezione staccata: v. di recente tra le tante la sentenza n. 2458/2024).
5.1. Sul tema del diritto al beneficio dei c.d. “sei scatti stipendiali”, si ritiene sufficiente riportare di seguito stralcio della motivazione di Consiglio di Stato, II Sez., 15 maggio 2023, n. 4844: “ La più recente giurisprudenza, anche di questa Sezione, è costante nel riconoscere il beneficio in questione agli appartenenti alle Forze di Polizia, sia ad ordinamento civile che ad ordinamento militare, ivi compresi gli appartenenti alla Guardia di Finanza, collocati in congedo a domanda (cfr., ex multis, con specifico riferimento agli appartenenti alla Guardia di Finanza, Cons. Stato sez. II n. 3909, 3910, 3912, 3914 del 18 aprile 2023).
7.2 L’orientamento sopra richiamato si colloca nel solco dei principi espressi dal Consiglio di Giustizia Amministrativa per la Regione -OMISSIS- (cfr. sent. 29 dicembre 2022 n.ri 1329, 1331, 1326) che, dopo aver proceduto ad un’analitica ricostruzione dell’evoluzione normativa in materia, ha osservato, in sintesi, che: i) l’istituto dell’attribuzione di sei scatti è disciplinato dall’art. 6-bis del d.l. n. 387/1987, modificato da ultimo dall’art. 21 comma 1 della legge n. 231/1990, nel quadro della progressiva omogeneizzazione del trattamento economico e previdenziale di tutto il personale del comparto difesa e sicurezza (la disposizione riconosce il beneficio “al personale della Polizia di Stato appartenente ai ruoli dei commissari, ispettori, sovrintendenti, assistenti e agenti, al personale appartenente ai corrispondenti ruoli professionali dei sanitari e del personale della Polizia di Stato che espleta attività tecnico-scientifica o tecnica ed al personale delle forze di polizia con qualifiche equiparate”); ii) l’introduzione della disciplina recata dall’art.6-bis del d.l. n. 387/1987 si accompagna all’abrogazione delle previsioni di legge che per prime hanno introdotto l’istituto, tra le quali anche l’art. 1 comma 15-bis del d.l. n. 379/1987, così come sostituito dall’art. 11 della legge n. 231/1990 (abrogato dall’art. 2268 comma 1 n. 872 del c.o.m); iii) l’art. 1 comma 15-bis del d.l. 16 settembre 1987 n. 379 come sostituito dall’art. 11 della legge 8 agosto 1990 n. 231 ha esteso il beneficio dei sei scatti pensionistici ai soli fini pensionistici e della liquidazione dell’indennità di buonuscita “ai sottufficiali delle Forze armate, compresi quelli dell'Arma dei carabinieri e del Corpo della guardia di finanza sino al grado di maresciallo capo e gradi corrispondenti, promossi ai sensi della legge 22 luglio 1971, n. 536, ed ai marescialli maggiori e marescialli maggiori aiutanti ed appuntati” ma nel solo caso di cessazione dal servizio per età o di inabilità permanente o di decesso, con esclusione dell’ipotesi di cessazione dal servizio a domanda; iv) ritenuto abrogato l’art. 1, comma 15-bis d.l. n. 379/1987, ben si comprende perché l’art. 1911 comma 3 c.o.m. lasci fermo, per tutte le forze di polizia, l’art. 6-bis d.l. n. 387/1987 che ha esteso l’istituto dei sei scatti “anche al personale della Polizia di Stato”; v) quanto all’ambito di applicazione soggettivo dell’art. 6-bis del d.l. n. 387/1987, la nozione di forze di polizia, ivi richiamata, è ampia e si delinea anche in ragione della funzione del d.l. n. 387/1987, specificata all’art. 1, nel senso di disporre l’estensione dei benefici economici previsti dal d.P.R. 10 aprile 1987 n. 150 -di attuazione dell’accordo intervenuto in data 13 febbraio 1987 tra il Governo e i sindacati del personale della Polizia di Stato- all’Arma dei carabinieri, al Corpo della guardia di finanza, al Corpo degli agenti di custodia e al Corpo forestale dello Stato, che, del resto, compongono le forze di polizia ai sensi dell’art. 16 della legge 1 aprile 1981 n. 121. Quest’ultima norma, benché inserita nella legge n. 121 del 1981, recante “Nuovo ordinamento dell’Amministrazione della pubblica sicurezza”, è espressamente richiamata, al fine di definire la categoria delle forze di polizia, dal precedente art. 6 del d.l. n. 387/1987 e perimetra, di conseguenza, la nozione di forze di polizia anche ai fini dell’applicazione del richiamato art. 6-bis. Del resto, il d.P.R. n. 150/1987 (di cui è disposta l’estensione con l’art. 6-bis del d.l. n. 387/1987) si applica “al personale dei ruoli della Polizia di Stato” (art. 1), senza distinguere fra appartenenti all’ordinamento civile e appartenenti all’ordinamento militare; vi) quanto all’ambito oggettivo di applicazione esso è delineato da una duplice previsione contenuta nel citato art. 6 bis d.l. 387/1987 e consistente, da un lato, nel riconoscimento del beneficio al personale che cessa dal servizio per età o perché divenuto permanentemente inabile al servizio o perché deceduto (comma 1) e, dall’altro lato, nell’attribuzione dei sei scatti anche “al personale che chieda di essere collocato in quiescenza a condizione che abbia compiuto i 55 anni di età e 35 anni di servizio utile”, con la precisazione che “la domanda di collocamento in quiescenza deve essere prodotta entro e non oltre il 30 giugno dell'anno nel quale sono maturate entrambe le predette anzianità; per il personale che abbia già maturato i 55 anni di età e trentacinque anni di servizio utile alla data di entrata in vigore della presente disposizione, il predetto termine è fissato per il 31 dicembre 1990” (comma 2)
…
8. A diverse conclusioni non conducono gli assunti difensivi dell’amministrazione appellante secondo cui la domanda è soggetta ad un onere decadenziale dall’art. 6 bis del d.l. 387/1987, dovendo essere deve essere prodotta entro e non oltre il 30 giugno dell’anno nel quale sono maturate entrambe le predette anzianità.
8.1 L’assunto è stato smentito dalla giurisprudenza sopra citata la quale ha osservato che il rispetto del termine del 30 giugno è funzionale a consentire la decorrenza del collocamento a riposo a partire dal primo gennaio dell’anno successivo. Il termine del 30 giugno non è quindi un termine di decadenza ma rappresenta un onere per l’interessato, che incide sulla tempistica di soddisfazione dell’aspettativa di collocamento a riposo del medesimo.
9. In ultimo, si osserva che la disciplina sopra richiamata non determina, contrariamente a quanto sostenuto dall’istituto appellante, un’estensione generalizzata del beneficio premiale in origine previsto per una platea ristretta di lavoratori poiché, in primo luogo, il riconoscimento è subordinato al duplice requisito, la cui individuazione è espressione di discrezionalità legislativa, del raggiungimento dell’età anagrafica e contributiva e, in secondo luogo, l’omogeneizzazione del trattamento di fine servizio disposta dal combinato disposto dell’art. 6 d.l. 387/1979 e art. 1191 COM ha proprio lo scopo di evitare disparità di trattamento tra categorie di lavoratori assimilabili in quanto tutti appartenenti al comparto sicurezza ”.
5.2. Del resto, ancor più di recente a totale confutazione degli assunti portati avanti dall’I.N.P.S. nel presente giudizio il Consiglio di Stato ha osservato quanto segue:
“ 5.2. A diverse conclusioni non conduce l’art. 4 del decreto legislativo 30 aprile 1997, n. 165, che, al comma 2, riconosce i sei scatti al personale che cessa dal servizio a domanda, ma previo pagamento della restante contribuzione previdenziale, calcolata in relazione ai limiti di età anagrafica previsti per il grado rivestito. Detta disposizione, infatti, si applica ai soli fini del calcolo della base pensionabile, come si evince dalla lettera della disposizione («sono attribuiti, in aggiunta alla base pensionabile [...]») e dal riferimento all’articolo 13 del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 503, che riguarda l’importo della pensione. L’art. 4 del d.lgs. n. 165 del 1997 non modifica, pertanto, il regime di calcolo dell’indennità di buonuscita in relazione, per quanto rileva nella presente controversia, all’attribuzione dei sei scatti contributi di cui all’art. 6-bis del d.l. n. 387 del 1987.
5.3. Giova infine precisare che l’inosservanza del termine del 30 giugno, di cui al citato art. 6-bis, comma 2, per la presentazione della domanda di collocamento in quiescenza, non comporta alcuna decadenza, poiché il rispetto di questo termine è funzionale a consentire la decorrenza del collocamento a riposo a partire dal primo gennaio dell’anno successivo (sul punto si v., ancora, Cons. Stato, sez. II, sent. n. 2984 del 2023).
…
6. Nemmeno può accedersi alla lettura costituzionalmente orientata proposta dall’Istituto, né vi è contrasto tra il quadro normativo come interpretato in questa sede le disposizioni della Costituzione invocate come parametro, come già argomentato dalla giurisprudenza amministrativa (su cui si v., ancora, Cons. Stato, sez. II, sent. n. 2988 del 2023).
6.1. Va infatti ribadito come a fronte di un’espressa e chiara previsione di legge quale quella sopra richiamata, per come (ri)collocata nel contesto, anche evolutivo, della materia, non può essere utilizzata l’attività interpretativa, anche se asseritamente costituzionalmente orientata, al fine di attribuire alla medesima un contenuto opposto a quello fatto palese dalle parole. E ciò neppure invocando i principi con i quali la Corte costituzionale ha ribadito la legittimità degli interventi normativi finalizzati a modificare in senso peggiorativo i trattamenti pensionistici, in nome del principio del bilanciamento complessivo degli interessi costituzionali nel quadro delle compatibilità economiche e finanziarie, o modificato l’orientamento precedente volto ad adeguare, a livello interpretativo, le disposizioni meno favorevoli a quelle più favorevoli.
6.2. Atteso infatti che, per quanto sopra ricostruito in dettaglio, è lo stesso contenuto dell’art. 6-bis del decreto legge n. 387 del 1987 a essere applicabile al caso di specie, non può affermarsi che si sia di fronte a una sua interpretazione estensiva in contrasto con l’art. 81 della Costituzione. Ciò anche considerando il principio di discrezionalità del legislatore nella determinazione dell’ammontare delle prestazioni sociali, che consente di “aggredirne” la scelta sulla base del solo canone dell’irragionevolezza, rispetto al quale non sono stati dedotti argomenti convincenti a suffragio (sul punto si v. Cons. Stato, sez. II, sentt. n. 2883 e n. 2988 del 2023) ” (Consiglio di Stato, II Sez., 28 ottobre 2024, n. 8598).
5.3. In applicazione dei principi di diritto enunciati dal Consiglio di Stato, il ricorso merita accoglimento.
5.4. Difatti, per le ragioni illustrate dal Consiglio di Stato e di cui si è dato conto, non coglie nel segno, in primis, l’eccezione dell’I.N.P.S. relativa alla supposta decadenza dei ricorrenti rispetto all’ottenimento del beneficio di cui si discute in ragione della mancata proposizione della relativa domanda entro e non oltre il 30 giugno dell’anno di compimento dei 55 anni di età e dei 35 anni di servizio.
5.5. Parimenti non condivisibile risulta l’eccezione di prescrizione del diritto azionato atteso che “ per quanto in passato sia stata sostenuta anche la tesi che individua il dies a quo nella data del collocamento a riposo del dipendente, l’orientamento secondo cui il termine di prescrizione decorre dall’emanazione dell’ultimo ordinativo di pagamento del credito principale si è ormai consolidato, pertanto il Collegio, che lo ritiene condivisibile, ben può aderirvi senza necessità di una rimessione della questione all’Adunanza Plenaria, essendo invero ormai superato ogni contrasto ” (tra le tante si v. Cons. Stato, sez. II, 18 aprile 2023, n. 3914 e 5 dicembre 2023, n. 10524).
- chiarito che il dies a quo non può coincidere con la data di cessazione dal servizio come sostenuto ex adverso dall’INPS, il ricorrente, dal canto suo, ha dato prova del giorno in cui il prospetto di liquidazione gli è stato trasmesso (-OMISSIS-) e, quindi, della data in cui ha materialmente potuto rendersi conto dell’errore nella liquidazione del TFS per poi porre in essere atti interruttivi della prescrizione che, nel caso di specie, coincidono con la richiesta di ricalcolo rivolta dall’interessato all’INPS in data -OMISSIS- e successivi solleciti.
5.6. Nel merito, infine, sulla scorta della documentazione allegata al ricorso (v. prospetto liquidazione TFS allegato al ricorso) risulta che alla data di cessazione dal servizio risultavano sussistenti i requisiti di anzianità anagrafica e contributiva indicati dall’art 6-bis D.L. n. 387/1987, in quanto il ricorrente è stato collocato a riposo a domanda con almeno 35 anni di servizio utile e dopo il raggiungimento del cinquantacinquesimo anno di età.
Ne consegue che il beneficio di cui si discute deve essergli riconosciuto.
6. In conclusione, alla luce di quanto precede, il ricorso proposto va accolto.
Ne consegue l’accertamento dell’obbligo dell'ente previdenziale nei confronti del Sig. -OMISSIS- all’applicazione dei sei scatti stipendiali al trattamento di fine servizio liquidato ed alla determinazione della differenza residua tra il trattamento di fine servizio finora versato e quello risultante dovuto a seguito del giusto conteggio ai sensi e per gli effetti dell’art. 6-bis del Decreto Legge n. 387/1987, oltre agli interessi legali.
7. Le spese di giudizio seguono la soccombenza dell’INPS nei confronti del ricorrente tenuto pure conto dell’avvenuto consolidamento dell’orientamento suddetto nella giurisprudenza del Consiglio di Stato prima della proposizione del presente ricorso (aprile 2024);
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale della Campania, Sezione staccata di Salerno (Sezione Terza), definitivamente pronunciando:
- accoglie il ricorso in epigrafe e, per l’effetto, accerta il diritto del ricorrente al beneficio ex art. 6 bis del d.l. n. 387/1987, conv. in l. n. 472/1987 in sede di liquidazione del trattamento di fine servizio, così come specificato in motivazione.
- condanna l’INPS al pagamento in favore del ricorrente delle spese di lite che si liquidano in euro 1.000,00 per compensi professionali forensi, oltre I.V.A. e C.P.A. se dovute e nelle misure di legge, oltre al rimborso delle spese forfettarie nella misura del 15%dei compensi, oltre al rimborso del contributo unificato se versato.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Ritenuto che sussistano i presupposti di cui all'articolo 52, commi 1 e 2, del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196 (e degli articoli 5 e 6 del Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016), a tutela dei diritti o della dignità della parte interessata, manda alla Segreteria di procedere all'oscuramento delle generalità del ricorrente e degli altri dati idonei ad identificare lo stesso.
Così deciso in Salerno nella camera di consiglio del giorno 11 novembre 2025 con l'intervento dei magistrati:
IG SO, Presidente
Olindo Di Popolo, Consigliere
NA CI, Referendario, Estensore
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| NA CI | IG SO |
IL SEGRETARIO
In caso di diffusione omettere le generalità e gli altri dati identificativi dei soggetti interessati nei termini indicati.