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Sentenza 23 ottobre 2025
Sentenza 23 ottobre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Napoli, sentenza 23/10/2025, n. 7596 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Napoli |
| Numero : | 7596 |
| Data del deposito : | 23 ottobre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI NAPOLI
SEZIONE LAVORO E PREVIDENZA
Il Tribunale di Napoli, in persona del giudice dott.ssa Maria Vittoria Ciaramella, in funzione di giudice del lavoro, all' udienza del 23.10.2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Nel giudizio recante il n. R. G. 28646/2024 vertente
TRA
rappresentato e difeso dall'avv. Antonio Panico, presso il cui studio è Parte_1 elettivamente domiciliato in Napoli alla via Torino, n. 118;
Ricorrente
E
, in persona del Dirigente p.t. ONroparte_1
Resistente contumace
FATTO E DIRITTO
Con ricorso depositato il 27.12.2024 il ricorrente in epigrafe, premesso di essere dipendente turnista ON della deduceva di percepire oltre l'indennità di turno anche l'indennità giornaliera per ON l'assistenza domiciliare e lamentava che tali importi non venissero computati dalla nella base di calcolo per la determinazione della retribuzione nel periodo feriale.
A fondamento della pretesa invocava la c.d. “nozione europea di retribuzione”, così come formulata dalla Corte di Giustizia dell'Unione europea in applicazione della Direttiva n. 2003/88/CE e recepita dalla giurisprudenza della Corte di cassazione negli arresti nn. 13425/2019 e 22401/2020. Il lavoratore argomentava dunque l'incompatibilità con detto principio del regolamento contrattuale delle indennità di turno e di assistenza domiciliare, come recato nel CCNL Comparto Sanità, laddove è previsto che la retribuzione spettante al lavoratore per il periodo feriale non comprenda
“le particolari indennità di turno” (art. 23, co. 4, CCNL 19.4.2024) e che il valore base della retribuzione individuale mensile cui parametrare il trattamento economico del lavoratore in ferie non includa le indennità giornaliere rivendicate (artt. 86 e 87). Avverso la disciplina ricavabile dal tenore letterale dei CCNL applicabili, il ricorrente evidenziava la stretta correlazione sussistente tra le indennità giornaliere di turno e di assistenza domiciliare con lo “status” personale professionale del lavoratore. Autorizzata la rinotifica del ricorso, essendo stata la precedente compiuta senza il ON s cosituiv all'odierna udienza del 23/10/2025, nella Parte_2 contumacia della resistente, la causa viene decisa con la presente sentenza di cui si dà lettura.
Il ricorso è fondato e pertanto va accolto.
Occorre muovere dalla nozione di retribuzione relativa al periodo feriale alla luce della interpretazione fornita dalla Corte di Giustizia delle norme dell'Unione e di quella della Corte di legittimità. Il diritto del lavoratore a ferie retribuite è disciplinato sia nel diritto interno – e, in particolare, dall'art.36, comma 3, Cost. secondo cui: “Il lavoratore ha diritto... a ferie annuali retribuite”, dall'art. 2109, co. 2 c.c. che prescrive che il prestatore di lavoro ha diritto "ad un periodo annuale di ferie retribuite" e dal d.lgs. n. 66/2003 che prevede che "il prestatore di lavoro ha diritto ad un periodo di ferie retribuite non inferiore a quattro settimane" - , sia in quello dell'Unione dall'art. 7 Direttiva n. 2003/88/CE, intitolato "Ferie annuali", che così statuisce: “Gli Stati membri prendono le misure necessarie affinché´ ogni lavoratore benefici di ferie annuali retribuite di almeno 4 settimane, secondo le condizioni di ottenimento e di concessione previste dalle legislazioni e/o prassi nazionali". Il diritto ad un periodo annuale di ferie retribuite è espressamente sancito all'art.31, n. 2, Carta dei diritti fondamentali dell'Unione Europea, cui l'art.6, n.1 TUE riconosce il medesimo valore giuridico dei trattati (cfr. sentt. dell'8 novembre 2012, e Pt_3 Per_
, C-229/11 e C-230/11, punto 22; del 29 novembre 2017, C214/16, punto 33, Parte_4 Per_ nonché del 4 ottobre 2018, , C-12/17, punto 25). L'art. 31 della Carta, intitolato "Condizioni di lavoro giuste ed eque" prevede che: "2. Ogni lavoratore ha diritto a una limitazione della durata massima del lavoro, a periodi di riposo giornalieri e settimanali e ferie annuali retribuite". Il diritto alle ferie retribuite di almeno quattro settimane, secondo giurisprudenza costante della Corte di Giustizia, deve essere considerato come un principio particolarmente importante del diritto sociale dell'Unione (sentenza del 20 luglio 2016, C-341/15); ad esso non si può derogare e la sua Per_3 attuazione da parte delle autorità nazionali competenti può essere effettuata solo nei limiti esplicitamente indicati dalla Direttiva 2003/88 ( sentenza del 12 giugno 2014, Bollacke, C-118/13). Il diritto alle ferie annuali e quello all'ottenimento di un pagamento, come previsto dalla Direttiva n.88/2003, rappresentano le due componenti dell'unico diritto "a ferie annuali retribuite" (sentenze del 20 gennaio 2009, e altri, C350/06 e C-520/06, punto 60; del 15 settembre 2011, Persona_4
e altri, C-155/10, punto 26; del 13 dicembre 2018, causa To.He, C-385/17, punto 24). Per Per_5 ciò che riguarda, in particolare, "l'ottenimento di un pagamento" a titolo di ferie annuali, la Corte di Giustizia ha precisato che l'espressione "ferie annuali retribuite", di cui all'art.7 n. 1 Direttiva n.88/20023, va interpretato nel senso che, per la durata delle ferie annuali, "deve essere mantenuta" la retribuzione (sentenza 16 marzo 2006, cause riunite C-131/04 e altri). Il Persona_6 lavoratore deve, cioè, percepire la retribuzione ordinaria per tale periodo di riposo (negli stessi sensi, anche sentenza CGUE 20 gennaio 2009 in C-350/06 e C520/06, Schultz-Hoff e altri, punto 58) in modo da mettere il lavoratore che ne fruisca, in una situazione che, a livello retributivo, sia paragonabile a quella dei periodi di lavoro (v. sentenze citate e altri, punto 58, Persona_7 nonché Schultz-Hoff e altri, punto 60). In particolare, nella pronuncia 15 settembre 2011 causa C_155/10, ed altri, la Corte di Giustizia ha affermato che la retribuzione delle ferie Per_5 annuali deve essere calcolata, in linea di principio, in modo tale da coincidere con la retribuzione ordinaria del lavoratore e che una diminuzione della retribuzione idonea a dissuadere il lavoratore dall'esercitare il diritto alle ferie sarebbe in contrasto con le prescrizioni del diritto dell'Unione. Ciò non implica la totale identità tra la retribuzione ordinaria e quella goduta nel periodo di ferie. Con la stessa sentenza, la Corte di Giustizia ha, infatti, rilevato come "sebbene la struttura della retribuzione ordinaria di un lavoratore di per se´ ricada nelle disposizioni e prassi disciplinate dal diritto degli Stati membri, essa non può incidere sul diritto del lavoratore di godere, nel corso del suo periodo di riposo e di distensione, di condizioni economiche paragonabili a quelle relative all'esercizio del suo lavoro"; pertanto "qualsiasi incomodo intrinsecamente collegato all'esecuzione delle mansioni che il lavoratore e tenuto ad espletare in forza del suo contratto di lavoro e che viene compensato tramite un importo pecuniario incluso nel calcolo della retribuzione complessiva del lavoratore deve obbligatoriamente essere preso in considerazione ai fini dell'ammontare che spetta al lavoratore durante le sue ferie annuali" ; all'opposto, non devono essere presi in considerazione nel calcolo dell'importo da versare durante le ferie annuali "gli elementi della retribuzione complessiva del lavoratore diretti esclusivamente a coprire spese occasionali o accessorie che sopravvengano in occasione dell'espletamento delle mansioni che incombono al lavoratore in ossequio al suo contratto di lavoro". Vanno, infine, mantenuti, durante le ferie annuali retribuite, gli elementi della retribuzione "correlati allo status personale e professionale" del lavoratore, tra i quali rientrano quelli che si collegano “alla qualità di superiore gerarchico, all'anzianità, alle qualifiche professionali” (cfr. sent. 22 maggio 2014, causa C539/12, Z.J.R. Lock, punti 29, 30, 31). Viene, dunque, delineato un principio (che non è di uguaglianza), ma è di tendenziale omogeneità tra la retribuzione ordinaria e quella del periodo feriale. La Corte di Giustizia ha fornito, quindi, un'interpretazione delle norme esaminate diretta ad assicurare al lavoratore una situazione che, a livello retributivo, sia sostanzialmente equiparabile a quella ordinaria erogata nei periodi di lavoro, sul rilievo che una diminuzione della retribuzione potrebbe essere idonea a dissuadere il lavoratore dall'esercitare il diritto alle ferie, il che sarebbe in contrasto con le prescrizioni del diritto dell'Unione. Qualsiasi incentivo o sollecitazione che possa indurre i dipendenti a rinunciare alle ferie (magari per effetto della sommatoria di distinte decurtazioni singolarmente modeste e della loro ripetizione) sarebbe, infatti, incompatibile con gli obiettivi del legislatore europeo che si propone di assicurare ai lavoratori il beneficio di un riposo effettivo, anche per un'efficace tutela della loro salute e sicurezza. Le statuizioni della Corte di Giustizia hanno efficacia vincolante, diretta e prevalente sull'ordinamento nazionale ed hanno il valore di ulteriore fonte del diritto comunitario in quanto indicano il significato ed i limiti di applicazione di norme comunitarie con efficacia erga omnes nell'ambito della Comunità” (sentenze del 2006; Schultz-Hoff Persona_6
e altri, 20.1.2009, cause C-350/06 e C-520/06; e altri, 13.12.2018, C-155/10; To. He., Per_5
13.12.2018, C-385/17). Pertanto, tenuto conto della finalità della direttiva, recepita dal legislatore italiano, di assicurare un compenso che non possa costituire per il lavoratore un deterrente all'esercizio del suo diritto di fruire effettivamente del riposo annuale, va verificata ex ante la potenzialità dissuasiva al godimento delle ferie che derivi dall'eliminazione di voci economiche della retribuzione erogata durante le ferie. Alla luce del principio di tendenziale omogeneità fra la retribuzione ordinaria e quella delle ferie annuali desumibile dall'assetto normativo ed interpretativo così come delineato, non può ritenersi che solo una retribuzione palesemente irrisoria sia idonea a ledere il diritto irrinunciabile alle ferie, dovendosi valutare il paventato effetto dissuasivo dell'eventuale scostamento prendendo in considerazione i compensi erogati per
“qualsiasi incomodo intrinsecamente collegato all'esecuzione delle mansioni e “correlati allo status personale e professionale" del lavoratore, essendo esclusi dall'importo della retribuzione dovuta nel periodo feriale solo “gli elementi della retribuzione …diretti esclusivamente a coprire spese occasionali o accessorie che sopravvengano in occasione dell'espletamento delle mansioni”. Può, dunque, affermarsi che, ove la retribuzione sia divisa in parte fissa e parte variabile, l'inclusione di un emolumento nella retribuzione del periodo annuale di ferie prescinde dalla sua natura di voce fissa o di voce variabile della retribuzione di tal che anche le voci della retribuzione variabile corrisposte in modo continuativo siano incluse nella base di calcolo della retribuzione spettante durante le ferie, a condizione che si tratti di indennità che compensino “qualsiasi incomodo intrinsecamente collegato all'esecuzione delle mansioni e "correlati allo status personale e professionale” in tal modo escludendosi anche la totale parificazione della retribuzione feriale a quanto percepito durante il lavoro effettivo. Nel caso in esame, tanto l'indennità giornaliera di turno quanto l'indennità di assistenza domiciliare – invocata quest'ultima soltanto dalla ricorrente
[...]
– afferiscono a caratteristiche intrinsecamente correlate con l'esecuzione delle mansioni Pt_5 lavorative dei ricorrenti accedendo, pertanto, a pieno titolo al suo status professionale, nel senso illustrato dalla Corte di Giustizia dell'Unione europea. Si tratta, infatti, di indennità collegate all'espletamento delle mansioni che il lavoratore è chiamato a svolgere in forza del contratto di lavoro e, quindi, di retribuzione da corrispondere anche nei periodi di ferie: non trattandosi di voci dirette a coprire spese occasionali ed essendo erogate in misura fissa. Del resto, la correlazione delle singole voci retributive all'espletamento delle mansioni va valutata non con riguardo alla situazione in cui il lavoratore è in ferie (e dunque non svolge le mansioni) ma alla situazione in cui egli è in servizio. Tale conclusione è coerente con la giurisprudenza della Corte di Giustizia che con la sentenza Lock, (C-539/12) ha ritenuto non conforme al diritto dell'Unione la mancata CP_2 inclusione nella base di calcolo della retribuzione del periodo di ferie, della indennità percepita per le ore di volo nel periodo in cui il lavoratore (pilota di aereo) non era in ferie. Né rileva la circostanza che tali indennità siano composte da voci eterogenee e quindi anche da voci che certamente non sono collegate alle mansioni svolte, ma rappresentano mera occasionalità (ad es. lavoro domenicale); esse, infatti, nascono con la esplicita e precisa finalità di permettere ai lavoratori di godere di un trattamento economico complessivamente equiparabile a quello in godimento nel caso di specie.
Le indennità di cui si discorre, infatti, non possono considerarsi come mere eventualità che possono o meno verificarsi nel corso della prestazione lavorativa, essendo corrisposte a prescindere da qualsiasi eventualità ed in correlazione al fatto dello svolgimento del lavoro.
Deve, quindi, concludersi che le indennità giornaliere di turno e di assistenza domiciliare rientrano nella retribuzione ordinaria di cui costituiscono voci fisse e continuative che non sono legate a specifiche prestazioni di servizio, ma allo svolgimento delle mansioni. Tali indennità, pertanto, devono essere riconosciute al ricorrente per le giornate di fruizione delle ferie, come indicate nel ricorso introduttivo, nella misura indicata nei conteggi versati nel ricorso introduttivo in quanto sviluppati correttamente e coerentemente ai documenti depositati.
Tali crediti sono liquidati nella somma di € 1.321,44 oltre interessi in favore del ricorrente.
Le spese di lite seguono la soccombenza e sono liquidate come in dispositivo, in applicazione dei minimi tabellari tenuto conto della serialità delle questioni affrontate.
P.Q.M.
Il Tribunale di Napoli, Sezione Lavoro, nell'intestata composizione, così provvede: - Accoglie il ricorso e, per l'effetto, condanna l' al pagamento delle indennità ONroparte_1 giornaliere di turno e di assistenza domiciliare dovute per le giornate di godimento delle ferie comprese nella misura di € 1.321,44 in favore di , oltre interessi legali;
Parte_1
- Condanna l' al pagamento di euro 420,00, oltre spese generali, IVA e CPA, ONroparte_1 con attribuzione al procuratore costituito.
Napoli, 23/10/2025
Il Giudice del Lavoro
Dott.ssa Maria Vittoria Ciaramella
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI NAPOLI
SEZIONE LAVORO E PREVIDENZA
Il Tribunale di Napoli, in persona del giudice dott.ssa Maria Vittoria Ciaramella, in funzione di giudice del lavoro, all' udienza del 23.10.2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Nel giudizio recante il n. R. G. 28646/2024 vertente
TRA
rappresentato e difeso dall'avv. Antonio Panico, presso il cui studio è Parte_1 elettivamente domiciliato in Napoli alla via Torino, n. 118;
Ricorrente
E
, in persona del Dirigente p.t. ONroparte_1
Resistente contumace
FATTO E DIRITTO
Con ricorso depositato il 27.12.2024 il ricorrente in epigrafe, premesso di essere dipendente turnista ON della deduceva di percepire oltre l'indennità di turno anche l'indennità giornaliera per ON l'assistenza domiciliare e lamentava che tali importi non venissero computati dalla nella base di calcolo per la determinazione della retribuzione nel periodo feriale.
A fondamento della pretesa invocava la c.d. “nozione europea di retribuzione”, così come formulata dalla Corte di Giustizia dell'Unione europea in applicazione della Direttiva n. 2003/88/CE e recepita dalla giurisprudenza della Corte di cassazione negli arresti nn. 13425/2019 e 22401/2020. Il lavoratore argomentava dunque l'incompatibilità con detto principio del regolamento contrattuale delle indennità di turno e di assistenza domiciliare, come recato nel CCNL Comparto Sanità, laddove è previsto che la retribuzione spettante al lavoratore per il periodo feriale non comprenda
“le particolari indennità di turno” (art. 23, co. 4, CCNL 19.4.2024) e che il valore base della retribuzione individuale mensile cui parametrare il trattamento economico del lavoratore in ferie non includa le indennità giornaliere rivendicate (artt. 86 e 87). Avverso la disciplina ricavabile dal tenore letterale dei CCNL applicabili, il ricorrente evidenziava la stretta correlazione sussistente tra le indennità giornaliere di turno e di assistenza domiciliare con lo “status” personale professionale del lavoratore. Autorizzata la rinotifica del ricorso, essendo stata la precedente compiuta senza il ON s cosituiv all'odierna udienza del 23/10/2025, nella Parte_2 contumacia della resistente, la causa viene decisa con la presente sentenza di cui si dà lettura.
Il ricorso è fondato e pertanto va accolto.
Occorre muovere dalla nozione di retribuzione relativa al periodo feriale alla luce della interpretazione fornita dalla Corte di Giustizia delle norme dell'Unione e di quella della Corte di legittimità. Il diritto del lavoratore a ferie retribuite è disciplinato sia nel diritto interno – e, in particolare, dall'art.36, comma 3, Cost. secondo cui: “Il lavoratore ha diritto... a ferie annuali retribuite”, dall'art. 2109, co. 2 c.c. che prescrive che il prestatore di lavoro ha diritto "ad un periodo annuale di ferie retribuite" e dal d.lgs. n. 66/2003 che prevede che "il prestatore di lavoro ha diritto ad un periodo di ferie retribuite non inferiore a quattro settimane" - , sia in quello dell'Unione dall'art. 7 Direttiva n. 2003/88/CE, intitolato "Ferie annuali", che così statuisce: “Gli Stati membri prendono le misure necessarie affinché´ ogni lavoratore benefici di ferie annuali retribuite di almeno 4 settimane, secondo le condizioni di ottenimento e di concessione previste dalle legislazioni e/o prassi nazionali". Il diritto ad un periodo annuale di ferie retribuite è espressamente sancito all'art.31, n. 2, Carta dei diritti fondamentali dell'Unione Europea, cui l'art.6, n.1 TUE riconosce il medesimo valore giuridico dei trattati (cfr. sentt. dell'8 novembre 2012, e Pt_3 Per_
, C-229/11 e C-230/11, punto 22; del 29 novembre 2017, C214/16, punto 33, Parte_4 Per_ nonché del 4 ottobre 2018, , C-12/17, punto 25). L'art. 31 della Carta, intitolato "Condizioni di lavoro giuste ed eque" prevede che: "2. Ogni lavoratore ha diritto a una limitazione della durata massima del lavoro, a periodi di riposo giornalieri e settimanali e ferie annuali retribuite". Il diritto alle ferie retribuite di almeno quattro settimane, secondo giurisprudenza costante della Corte di Giustizia, deve essere considerato come un principio particolarmente importante del diritto sociale dell'Unione (sentenza del 20 luglio 2016, C-341/15); ad esso non si può derogare e la sua Per_3 attuazione da parte delle autorità nazionali competenti può essere effettuata solo nei limiti esplicitamente indicati dalla Direttiva 2003/88 ( sentenza del 12 giugno 2014, Bollacke, C-118/13). Il diritto alle ferie annuali e quello all'ottenimento di un pagamento, come previsto dalla Direttiva n.88/2003, rappresentano le due componenti dell'unico diritto "a ferie annuali retribuite" (sentenze del 20 gennaio 2009, e altri, C350/06 e C-520/06, punto 60; del 15 settembre 2011, Persona_4
e altri, C-155/10, punto 26; del 13 dicembre 2018, causa To.He, C-385/17, punto 24). Per Per_5 ciò che riguarda, in particolare, "l'ottenimento di un pagamento" a titolo di ferie annuali, la Corte di Giustizia ha precisato che l'espressione "ferie annuali retribuite", di cui all'art.7 n. 1 Direttiva n.88/20023, va interpretato nel senso che, per la durata delle ferie annuali, "deve essere mantenuta" la retribuzione (sentenza 16 marzo 2006, cause riunite C-131/04 e altri). Il Persona_6 lavoratore deve, cioè, percepire la retribuzione ordinaria per tale periodo di riposo (negli stessi sensi, anche sentenza CGUE 20 gennaio 2009 in C-350/06 e C520/06, Schultz-Hoff e altri, punto 58) in modo da mettere il lavoratore che ne fruisca, in una situazione che, a livello retributivo, sia paragonabile a quella dei periodi di lavoro (v. sentenze citate e altri, punto 58, Persona_7 nonché Schultz-Hoff e altri, punto 60). In particolare, nella pronuncia 15 settembre 2011 causa C_155/10, ed altri, la Corte di Giustizia ha affermato che la retribuzione delle ferie Per_5 annuali deve essere calcolata, in linea di principio, in modo tale da coincidere con la retribuzione ordinaria del lavoratore e che una diminuzione della retribuzione idonea a dissuadere il lavoratore dall'esercitare il diritto alle ferie sarebbe in contrasto con le prescrizioni del diritto dell'Unione. Ciò non implica la totale identità tra la retribuzione ordinaria e quella goduta nel periodo di ferie. Con la stessa sentenza, la Corte di Giustizia ha, infatti, rilevato come "sebbene la struttura della retribuzione ordinaria di un lavoratore di per se´ ricada nelle disposizioni e prassi disciplinate dal diritto degli Stati membri, essa non può incidere sul diritto del lavoratore di godere, nel corso del suo periodo di riposo e di distensione, di condizioni economiche paragonabili a quelle relative all'esercizio del suo lavoro"; pertanto "qualsiasi incomodo intrinsecamente collegato all'esecuzione delle mansioni che il lavoratore e tenuto ad espletare in forza del suo contratto di lavoro e che viene compensato tramite un importo pecuniario incluso nel calcolo della retribuzione complessiva del lavoratore deve obbligatoriamente essere preso in considerazione ai fini dell'ammontare che spetta al lavoratore durante le sue ferie annuali" ; all'opposto, non devono essere presi in considerazione nel calcolo dell'importo da versare durante le ferie annuali "gli elementi della retribuzione complessiva del lavoratore diretti esclusivamente a coprire spese occasionali o accessorie che sopravvengano in occasione dell'espletamento delle mansioni che incombono al lavoratore in ossequio al suo contratto di lavoro". Vanno, infine, mantenuti, durante le ferie annuali retribuite, gli elementi della retribuzione "correlati allo status personale e professionale" del lavoratore, tra i quali rientrano quelli che si collegano “alla qualità di superiore gerarchico, all'anzianità, alle qualifiche professionali” (cfr. sent. 22 maggio 2014, causa C539/12, Z.J.R. Lock, punti 29, 30, 31). Viene, dunque, delineato un principio (che non è di uguaglianza), ma è di tendenziale omogeneità tra la retribuzione ordinaria e quella del periodo feriale. La Corte di Giustizia ha fornito, quindi, un'interpretazione delle norme esaminate diretta ad assicurare al lavoratore una situazione che, a livello retributivo, sia sostanzialmente equiparabile a quella ordinaria erogata nei periodi di lavoro, sul rilievo che una diminuzione della retribuzione potrebbe essere idonea a dissuadere il lavoratore dall'esercitare il diritto alle ferie, il che sarebbe in contrasto con le prescrizioni del diritto dell'Unione. Qualsiasi incentivo o sollecitazione che possa indurre i dipendenti a rinunciare alle ferie (magari per effetto della sommatoria di distinte decurtazioni singolarmente modeste e della loro ripetizione) sarebbe, infatti, incompatibile con gli obiettivi del legislatore europeo che si propone di assicurare ai lavoratori il beneficio di un riposo effettivo, anche per un'efficace tutela della loro salute e sicurezza. Le statuizioni della Corte di Giustizia hanno efficacia vincolante, diretta e prevalente sull'ordinamento nazionale ed hanno il valore di ulteriore fonte del diritto comunitario in quanto indicano il significato ed i limiti di applicazione di norme comunitarie con efficacia erga omnes nell'ambito della Comunità” (sentenze del 2006; Schultz-Hoff Persona_6
e altri, 20.1.2009, cause C-350/06 e C-520/06; e altri, 13.12.2018, C-155/10; To. He., Per_5
13.12.2018, C-385/17). Pertanto, tenuto conto della finalità della direttiva, recepita dal legislatore italiano, di assicurare un compenso che non possa costituire per il lavoratore un deterrente all'esercizio del suo diritto di fruire effettivamente del riposo annuale, va verificata ex ante la potenzialità dissuasiva al godimento delle ferie che derivi dall'eliminazione di voci economiche della retribuzione erogata durante le ferie. Alla luce del principio di tendenziale omogeneità fra la retribuzione ordinaria e quella delle ferie annuali desumibile dall'assetto normativo ed interpretativo così come delineato, non può ritenersi che solo una retribuzione palesemente irrisoria sia idonea a ledere il diritto irrinunciabile alle ferie, dovendosi valutare il paventato effetto dissuasivo dell'eventuale scostamento prendendo in considerazione i compensi erogati per
“qualsiasi incomodo intrinsecamente collegato all'esecuzione delle mansioni e “correlati allo status personale e professionale" del lavoratore, essendo esclusi dall'importo della retribuzione dovuta nel periodo feriale solo “gli elementi della retribuzione …diretti esclusivamente a coprire spese occasionali o accessorie che sopravvengano in occasione dell'espletamento delle mansioni”. Può, dunque, affermarsi che, ove la retribuzione sia divisa in parte fissa e parte variabile, l'inclusione di un emolumento nella retribuzione del periodo annuale di ferie prescinde dalla sua natura di voce fissa o di voce variabile della retribuzione di tal che anche le voci della retribuzione variabile corrisposte in modo continuativo siano incluse nella base di calcolo della retribuzione spettante durante le ferie, a condizione che si tratti di indennità che compensino “qualsiasi incomodo intrinsecamente collegato all'esecuzione delle mansioni e "correlati allo status personale e professionale” in tal modo escludendosi anche la totale parificazione della retribuzione feriale a quanto percepito durante il lavoro effettivo. Nel caso in esame, tanto l'indennità giornaliera di turno quanto l'indennità di assistenza domiciliare – invocata quest'ultima soltanto dalla ricorrente
[...]
– afferiscono a caratteristiche intrinsecamente correlate con l'esecuzione delle mansioni Pt_5 lavorative dei ricorrenti accedendo, pertanto, a pieno titolo al suo status professionale, nel senso illustrato dalla Corte di Giustizia dell'Unione europea. Si tratta, infatti, di indennità collegate all'espletamento delle mansioni che il lavoratore è chiamato a svolgere in forza del contratto di lavoro e, quindi, di retribuzione da corrispondere anche nei periodi di ferie: non trattandosi di voci dirette a coprire spese occasionali ed essendo erogate in misura fissa. Del resto, la correlazione delle singole voci retributive all'espletamento delle mansioni va valutata non con riguardo alla situazione in cui il lavoratore è in ferie (e dunque non svolge le mansioni) ma alla situazione in cui egli è in servizio. Tale conclusione è coerente con la giurisprudenza della Corte di Giustizia che con la sentenza Lock, (C-539/12) ha ritenuto non conforme al diritto dell'Unione la mancata CP_2 inclusione nella base di calcolo della retribuzione del periodo di ferie, della indennità percepita per le ore di volo nel periodo in cui il lavoratore (pilota di aereo) non era in ferie. Né rileva la circostanza che tali indennità siano composte da voci eterogenee e quindi anche da voci che certamente non sono collegate alle mansioni svolte, ma rappresentano mera occasionalità (ad es. lavoro domenicale); esse, infatti, nascono con la esplicita e precisa finalità di permettere ai lavoratori di godere di un trattamento economico complessivamente equiparabile a quello in godimento nel caso di specie.
Le indennità di cui si discorre, infatti, non possono considerarsi come mere eventualità che possono o meno verificarsi nel corso della prestazione lavorativa, essendo corrisposte a prescindere da qualsiasi eventualità ed in correlazione al fatto dello svolgimento del lavoro.
Deve, quindi, concludersi che le indennità giornaliere di turno e di assistenza domiciliare rientrano nella retribuzione ordinaria di cui costituiscono voci fisse e continuative che non sono legate a specifiche prestazioni di servizio, ma allo svolgimento delle mansioni. Tali indennità, pertanto, devono essere riconosciute al ricorrente per le giornate di fruizione delle ferie, come indicate nel ricorso introduttivo, nella misura indicata nei conteggi versati nel ricorso introduttivo in quanto sviluppati correttamente e coerentemente ai documenti depositati.
Tali crediti sono liquidati nella somma di € 1.321,44 oltre interessi in favore del ricorrente.
Le spese di lite seguono la soccombenza e sono liquidate come in dispositivo, in applicazione dei minimi tabellari tenuto conto della serialità delle questioni affrontate.
P.Q.M.
Il Tribunale di Napoli, Sezione Lavoro, nell'intestata composizione, così provvede: - Accoglie il ricorso e, per l'effetto, condanna l' al pagamento delle indennità ONroparte_1 giornaliere di turno e di assistenza domiciliare dovute per le giornate di godimento delle ferie comprese nella misura di € 1.321,44 in favore di , oltre interessi legali;
Parte_1
- Condanna l' al pagamento di euro 420,00, oltre spese generali, IVA e CPA, ONroparte_1 con attribuzione al procuratore costituito.
Napoli, 23/10/2025
Il Giudice del Lavoro
Dott.ssa Maria Vittoria Ciaramella