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Sentenza 15 settembre 2025
Sentenza 15 settembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Bologna, sentenza 15/09/2025, n. 2298 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Bologna |
| Numero : | 2298 |
| Data del deposito : | 15 settembre 2025 |
Testo completo
N. R.G. 11349/2023
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di BOLOGNA
TERZA SEZIONE CIVILE
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. Cinzia Gamberini ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 11349/2023 promossa da:
(C.F. ), con il patrocinio dell'Avv. ESTER RT C.F._1
FINARELLI (C.F: , elettivamente domiciliato in VIA MAZZINI N.59, C.F._2
CASALECCHIO DI RENO (BO), presso il difensore avv. ESTER FINARELLI
ATTORE contro
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. ANTONELLA DORE CP C.F._3
(C.F.: ), elettivamente domiciliato in VIA MARSALA, N. 6, BOLOGNA, C.F._4 presso il suo studio
CONVENUTO
(C.F. ), rappresentata e difesa dall'Avv. GIOVANNI TR P.VA_1 BOTTAZZOLI (cf. ) e dall'Avv. MARIACHIARA BRUNETTI (cf. C.F._5
) elettivamente domiciliata in VIALE BRIANZA N. 30, MILANO, presso i C.F._6 difensori Avv. GIOVANNI BOTTAZZOLI e Avv. MARIACHIARA BRUNETTI
TERZO CHIAMATO
CONCLUSIONI
Le parti hanno concluso come segue
Per RT
pagina 1 di 13 “Voglia l'Ill.mo Tribunale adito, previa ogni utile declaratoria del caso o di legge, ogni diversa e contraria istanza ed eccezione disattesa anche in via istruttoria ed incidentale, contrariis reiectis:
1) Accertare e dichiarare l'inadempimento professionale dell'Avv. anche in relazione CP
agli artt. 1176 e 2229 c.c. e la sua responsabilità per grave negligenza, imprudenza ed imperizia e/o ex art. 2043 c.c. relativamente all' incarico professionale ricevuto dall'attore per i fatti di cui in narrativa;
2) Accertare e dichiarare la responsabilità professionale dell'Avv. per i fatti CP
sopra esposti e nella condotta professionale esplicata nei confronti del IG. ; RT
3) Accertare e dichiarare che il IG. ha subito danni di natura patrimoniale e morale RT derivanti dall'inadempimento professionale dell'Avv. CP
4) Per l'effetto, condannare l'Avv. al risarcimento a favore dell'attore di tutti i danni, CP
patrimoniali e non patrimoniali, dal medesimo patiti e patiendi, quantificati nella somma di €
25.200,00 o in quella diversa misura che risulterà dovuta a seguito dell'espletanda istruttoria, se, del caso, anche mediante ricorso al criterio equitativo, oltre rivalutazione monetaria e interessi, dalla data della domanda fino al saldo;
5) Con vittoria di spese e compensi del giudizio, tenendo presente che l'attore è stato ammesso al
p.s.s.”
Per CP
“In via istruttoria, ai fini della prova della incapacità a testimoniare e/o, comunque, della inattendibilità della testimonianza della sig.ra , insiste per l'ammissione delle Testimone_1
istanze istruttorie proposte e non ammesse, che di seguito si trascrivono (da 3° memoria ex art. 171-ter
c.p.c.):
“Si chiede che l'Ecc.mo Giudice voglia acquisire, ai sensi degli artt. 212 ss. c.p.c., i seguenti atti, autorizzando all'uopo l'avv. i decreti di archiviazione e le sentenze a carico della IG.ra CP
, emesse dal Tribunale di Bologna, relative ai reati di calunnia e falsa Testimone_1 testimonianza, nonché il fascicolo relativo all'ordinanza di archiviazione prodotta (procedimento iscritto al R.G.N.R. 12843/16).”
Per il resto, nel merito, si chiede in via principale
A. nel merito, respingere tutte le domande proposte nei confronti dell'avv. perché prive CP
di ogni fondamento in fatto ed in diritto e, comunque, perché indeterminate;
in via subordinata
pagina 2 di 13 B. nella denegata ipotesi di accoglimento, anche parziale, della domanda attorea nei confronti dell'Avv. previo ogni più opportuno accertamento, dichiarare il terzo, CP TR
C.F. e P.VA , con sede a Milano, in Piazza Vetra, 17 – 20123 tenuto a P.VA_1 P.VA_2
manlevare, giusta polizza per la responsabilità civile professionale n. ICNF000001.10646., il convenuto da ogni pretesa attorea e, per l'effetto, condannare il terzo chiamato a rifondere tutte le somme che eventualmente l'Avv. sarà condannato a pagare in favore del IG. CP RT
;
[...]
in ogni caso
C. dichiarare tenuta e condannare la GN C.F. e P.VA TR P.VA_1
, con sede a Milano, in Piazza Vetra, 17 – 20123, ai sensi dell'art. 1917 c.c., dei P.VA_2 compensi e delle spese processuali e di lite sostenute e sostenente dall'avv. per la difesa nel CP
presente giudizio, come verranno ritenute provate e dimostrate in corso di causa, oltre interessi nella misura di cui all'art. 1284, comma 4, del c.c., dal dì del pagamento al saldo;
D. dichiarare tenuto e condannare il sig. al versamento, a favore del convenuto RT [...] dell'importo ritenuto di giustizia ai sensi dell'art. 96, comma 3, c.p.c.; CP
E. con vittoria di spese e compensi, oltre rimborso forfettario 15%, VA e CPA come per legge”.
Per TR
“Piaccia al Tribunale adito, contrariis rejectis, così giudicare:
In via preliminare: accertare e dichiarare la carenza di copertura assicurativa invocata per motivazioni esposte nel presente atto;
Nel merito: rigettare le domande tutte ex adverso formulate perché infondate e/o improvate in fatto ed in diritto per le motivazioni esposte nel presente atto e comunque perché illegittime e/o infondate nella misura in cui risulta l'applicabilità del disposto di cui all'art. 1227 c.c.;
In subordine in ipotesi di accoglimento anche parziale della domanda attorea, accertare e dichiarare la sussistenza e la misura della copertura assicurativa dal convenuto in virtù delle polizze prodotte in atti e pertanto, accertare – ove dovessero emergere situazioni integranti la conoscenza pregressa alla stipula e/o altre eccezioni di scopertura - la perdita ex art 1892 cc o la riduzione del diritto all'indennizzo ex art 1893 c.c per effetto della violazione delle norme di contratto e del codice civile e comunque, in ogni caso, ricondurre nell'alveo ed entro i limiti della effettiva garanzia prestata la eventuale richiesta di manleva proposta dalla parte convenuta tenuto altresì conto delle condizioni di polizza, ivi compresi massimali, scoperti ed eventuali franchigie e delle corresponsabilità degli altri soggetti coinvolti ivi inclusa la parte attrice ex art 1227 cc., ciascuna per i propri titoli.
pagina 3 di 13 In ogni caso: Con vittoria di spese, diritti ed onorari di causa.”
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
L'odierno attore, con atto di citazione notificato in data 07.09.2023, conveniva in giudizio l'avv.
[...] chiedendo l'accertamento e la dichiarazione della responsabilità professionale di CP quest'ultimo e la conseguente condanna al risarcimento di tutti i danni patrimoniali e non patrimoniali sofferti.
A fondamento della propria pretesa l'attore allegava e deduceva di aver conferito mandato all'avv.
[...]
allo specifico fine di intraprendere una causa contro il padre, , per ricevere CP Controparte_3
un contributo economico a titolo di alimenti. Come allegato dall'attore, l'odierno convenuto assunse il mandato (doc.23), richiese la documentazione medica dell'attore e per anni riferì (doc. 24, 26, 36, 38,
39) a e alla madre, IG.ra che la causa era in corso;
inoltre, la parte RT Tes_1
convenuta, sempre al fine di aggiornare l'attore e sua madre sullo stato della causa, inviò a questi ultimi anche la copia di un atto giudiziario (doc. 26), nello specifico un ricorso ex art. 433 c.c., con timbro e firma dell' Avv. CP
Nel 2016, a fronte dei ripetuti differimenti che l'avv. riferiva in merito alla causa di CP
contro , l'attore e la madre, come affermato nell'atto di citazione, si RT Controparte_3
recavano presso la Cancelleria del Tribunale di Bologna, ove venivano a sapere che non era mai stata radicata alcuna causa nei confronti di , nonostante il mandato conferito all'avv. Controparte_3
tal fine. CP
Data la situazione, in data 11.09.2019, la IG.ra che era seguita dall'avv. anche Tes_1 CP
con riferimento ad altre cause, decideva di instaurare una causa civile nei confronti di quest'ultimo per chiedere il risarcimento dei danni conseguenti ad inadempimento per responsabilità professionale, includendo anche la vertenza, mai iniziata, dell'odierno attore nei confronti del padre. In data
5.10.2021 il Tribunale, con sentenza n. 3019/2021 (doc.29), dichiarava, con specifico riferimento alla mancata causa di che qui interessa, la carenza di legittimazione attiva di RT Tes_1
in merito alla domanda risarcitoria promossa per la suddetta vertenza.
[...]
A seguito di ciò l'attore decideva, pertanto, di instaurare lui stesso l'odierno giudizio avverso l'avv. per responsabilità professionale, chiedendo a titolo di risarcimento gli importi mensili a lui CP
spettanti a titolo di alimenti dal padre a decorrere dall'inizio del 2010 alla fine del 2016 (quando l'attore venne a conoscenza dell'inadempimento professionale da parte del convenuto) e, quindi,
pagina 4 di 13 considerando una somma mensile di € 300,00 per sette anni, per un totale di € 25.200,00 o quella diversa somma ritenuta di giustizia.
Si costituiva in giudizio l'avv. chiedendo, in via pregiudiziale, l'autorizzazione a CP
chiamare in causa la propria compagnia di assicurazione e, nel merito, in via TR
principale, il rigetto di tutte le domande attoree, mentre, in via subordinata, nei confronti del terzo chiamato nella denegata ipotesi di accoglimento anche solo parziale delle domande TR svolte dall'attore, di dichiarare tenuta a manlevare e tenere indenne l'avv. TR CP
da qualsiasi pronuncia o conseguenza pregiudizievole del giudizio. Altresì, la parte convenuta chiedeva la condanna a suo favore della parte attrice al versamento ritenuto di giustizia ai sensi dell'art. 96, comma 3, c.p.c.
In propria difesa, l'avv. deduceva, anzitutto, di non aver mai assunto il mandato conferitogli CP dal . Infatti, come affermato nell'atto di costituzione, la parte convenuta, a fronte della richiesta Pt_1
della sua cliente, , di fornire assistenza legale al figlio nella causa ex art. 433 c.c. di Testimone_1
cui sopra, suggeriva di rivolgersi ad altro avvocato poiché il ruolo di difensore di fiducia della signora ricoperto dall'avvocato si poneva in una posizione di incompatibilità con il ruolo di Tes_1
difensore del figlio, , dato che, in un ipotetico procedimento instaurato da quest'ultimo RT
contro il padre, la ben poteva essere chiamata in causa. Tes_1
Al riguardo, con specifico riferimento alla procura prodotta in atti dall'attore, il convenuto affermava di non averne mai avuto conoscenza e, a riprova di tale estraneità, rimarcava come la stessa fosse stata sottoscritta esclusivamente dal . Pt_1
Sempre a fondamento delle proprie ragioni, la parte convenuta eccepiva come la maggior parte delle comunicazioni intercorse tra le parti e prodotte dall'attore fosse frutto di manipolazioni e/o aggiunte, contestando e disconoscendo la conformità all'originale dei documenti prodotti dalla controparte. A ciò il convenuto aggiungeva che, anche laddove fosse provata la corrispondenza della riproduzione al suo originale, le produzioni documentali erano comunque incomplete e decontestualizzate (in violazione del principio di completezza), ragione per cui non potevano valere come prova del conferimento del mandato. Tali elementi probatori, essendo falsi o, comunque, frutto di manipolazioni, dovevano ritenersi certamente inidonei a dimostrare in maniera precisa e circostanziata l'inadempimento professionale lamentato dall'attore.
La difesa del convenuto aggiungeva, poi, che non sarebbe ravvisabile alcun pregiudizio in capo all'attore. Se anche il avesse effettivamente accettato il mandato da parte del e CP Pt_1
avesse posto in essere la condotta processuale richiesta, procedendo contro il padre per la richiesta di pagina 5 di 13 una somma di denaro a titolo di alimenti, la domanda sarebbe comunque stata rigettata. A prova di ciò deduceva che, in data 02.11.2018, il aveva agito in giudizio al fine di vedersi riconosciuto un Pt_1
contributo al mantenimento mensile a suo favore ed a carico del padre, e tale domanda era stata rigettata con sentenza n. 2815/21 del Tribunale di Bologna (doc. 2 fasc. convenuto).
Infine, sulla base della ricostruzione fattuale su esposta, la parte convenuta riteneva evidente la mala fede dell'attore nell'agire in giudizio, avendo questi anche taciuto sul precedente appena citato, chiedendo, perciò, la condanna del al risarcimento dei danni, oltre che alla rifusione delle spese Pt_1
di lite, per illecito processuale ex art. 96 c.p.c., a favore dell'avv. CP
Si è costituita in giudizio anche la terza chiamata compagnia la quale, in via TR
preliminare, chiedeva di accertare e dichiarare la carenza di copertura assicurativa poiché la richiesta risarcitoria oggetto dell'odierno processo, alla luce dell'insistenza della parte attrice a chiedere informazioni all'avv. riguardo il contezioso da intraprendere contro il padre, si CP collegherebbe a circostanze preesistenti all'inizio della copertura assicurativa già note all'assicurato e, quindi, non coperte dalla polizza.
Nel merito, invece, la difesa della terza chiamata, aderendo all'impianto difensivo di parte convenuta, chiedeva il rigetto delle domande attoree perché infondate e non provate e, in subordine, di accertare e dichiarare la sussistenza e la misura della copertura assicurativa in virtù delle polizze prodotte in atti.
***
Le censure mosse dall'attore alla prestazione professionale dell'avv. sono fondate. CP
Innanzitutto, alla luce della documentazione prodotta dalla difesa dell'attore non può seriamente mettersi in discussione né che quest'ultimo abbia conferito mandato all'avv. al fine di CP
instaurare una causa civile per alimenti ai sensi dell'art. 433 c.c. nei confronti del padre _3
, né che la parte convenuta medesima abbia accettato tale incarico.
[...]
Il conferimento di un regolare mandato ad agire appare dimostrato, innanzitutto, dalla procura allegata dal (doc. 23). La circostanza per cui la stessa rechi la firma della sola parte attrice e non anche Pt_1
dell'avv. è stata spiegata dalla teste all'udienza del 19.11.2024. Infatti, CP Testimone_1 quest'ultima, rispondendo al capitolo n. 4 della memoria integrativa ex art. 171 ter, comma 1, n. 2)
c.p.c. dell'attore1 - oltre a confermare di aver accompagnato il figlio, , presso lo studio RT 1 “Vero che nel mese di ottobre 2010 il IG. , in sua presenza, sottoscrisse il mandato professionale all'Avv. RT presso lo studio di quest'ultimo sito a Bologna, Via Indipendenza n. 36 al fine di intraprendere una causa CP civile per alimenti ai sensi dell'art. 433 codice civile nei confronti del padre, IG. ” Controparte_3 pagina 6 di 13 dell'avv. affinché si procedesse giudizialmente nei confronti del signor ai CP Controparte_3 sensi dell'art. 433 c.c. - affermava che <l'avv. come ha sempre fatto anche con la CP
sottoscritta, non presentava un mandato già compilato da sottoscrivere bensì presentava due fogli in bianco dicendo che uno era per il mandato e l'altro per poter accedere ad uffici per ricerche. Ha sempre fatto firmare in bianco, anche nelle mie cause, il mandato…Mi faceva firmare a circa tre quarti del foglio bianco sulla sinistra. Né nell'occasione in cui ha firmato mio figlio, né quando a conferire
l'incarico sono stata io, l'avv. ha firmato a sua volta in mia presenza. La sua firma ai CP
mandati non è mai stata contestuale>>. Pertanto deve intendersi che la mancata contestuale sottoscrizione da parte dell'avv. della procura, così come del contratto di mandato, CP
rappresentava una prassi nel suo rapporto fiduciario con la signora e non sono emersi Tes_1
elementi idonei che possano ragionevolmente escludere il ricorso a tale modus operandi anche con riguardo al rapporto professionale con l'odierno attore, figlio della Non risulta, poi, in Tes_1 alcun modo provata dal convenuto l'affermazione secondo cui lo stesso, a fronte del conferimento dell'incarico da parte del , gli avrebbe palesato una presunta incompatibilità, suggerendo di Pt_1
rivolgersi ad altro legale.
Circa la lamentata incapacità a deporre ai sensi dell'art. 246 c.p.c. della teste, tale eccezione va rigettata poiché tale situazione processuale si verifica solo quando il teste è titolare di un interesse personale attuale e concreto, che lo coinvolga nel rapporto controverso alla stregua dell'interesse ad agire di cui all'articolo 100 c.p.c., tale da legittimarlo a partecipare al giudizio in cui è richiesta la sua testimonianza, con riferimento alla materia in discussione, non avendo, invece, rilevanza l'interesse di fatto a un determinato esito del processo (Cassazione civile sez. I, 06/02/2024, n.3361).
Analogamente non sussistono dubbi in ordine all'attendibilità della teste, considerando la compostezza della signora all'udienza di assunzione della prova orale in data 19.11.2024 e la precisione, Tes_1
completezza e assenza di contraddittorietà della dichiarazioni rese. Al riguardo, al fine di rigettare le eccezioni della parte convenuta sul punto, giova rammentare quanto stabilito dalla giurisprudenza di legittimità secondo cui non sussiste alcun principio di necessaria inattendibilità del testimone che abbia vincoli di parentela o coniugali con una delle parti (come sembra evocare la difesa di , atteso CP
che, caduto il divieto di testimoniare previsto dall'art. 247 per effetto della sentenza della Corte cost. n.
248/1974, l'attendibilità del teste legato da uno dei predetti vincoli non può essere esclusa aprioristicamente in difetto di ulteriori elementi dai quali il giudice del merito desuma la perdita di pagina 7 di 13 credibilità (Cass. VI, n. 98/2019 ; Cass. III, n. 25358/2015). Elementi ulteriori che nel caso di specie mancano.
Ritornando alla mancata sottoscrizione della procura, va detto, comunque, che, anche ad accogliere la prospettazione del convenuto, ciò non escluderebbe, alla luce della differenza ontologica tra procura e mandato, che la parte convenuta abbia ugualmente assunto dall'attore il mandato professionale di assisterlo legalmente nella causa contro il padre, con i conseguenti obblighi professionali.
Infatti, oltre alla procura, depongono a favore dell'esistenza e dell'accettazione del mandato anche le numerose comunicazioni mail, prodotte dall'attore, in cui, diversamente da quanto eccepito dalla parte convenuta nella comparsa di costituzione e risposta, l'avv. faceva espressamente riferimento CP
alla vertenza della parte attrice contro . Tra queste ultime, appare particolarmente Controparte_3
significativa la mail del 26.07.2012 (doc. 24) in cui l'avv. al punto 2), scriveva quanto CP
segue: <purtroppo l'udienza per è molto in là nel tempo (il 24 gennaio 2013) perchè il RT
Tribunale di Bologna è stracarico. Ho però deciso di chiedere al Presidente del Tribunale, alla luce dell'urgenza, una anticipazione dell'udienza, così da sperare di riuscire a farla un po' prima>>. A tale mail la parte convenuta allegava finanche la copia del ricorso ex art. 433 c.c. (doc.26), scritto su carta intestata e con apposta la firma dell'avv. CP
Deve ritenersi non meritevole di accoglimento l'eccezione della difesa di parte convenuta che contesta la genuinità delle suddette comunicazioni, ritenendole frutto di manipolazione e aggiunte. Infatti, la e- mail è un documento elettronico contenente una rappresentazione informatica di atti, fatti o dati giuridicamente rilevanti che, ancorché privo di firma, rientra nel novero delle riproduzioni meccaniche di cui all'art. 2712 c.c. e, dunque, fa piena prova dei fatti e delle cose in essa rappresentate se colui contro il quale viene prodotta non ne disconosce la conformità. Come precisato dalla Cassazione, per il disconoscimento di queste comunicazioni colui contro il quale esse sono prodotte deve dimostrare, con elementi concreti e in maniera circostanziata ed esplicita, la non rispondenza con la realtà
(Cassazione civile sez. I, 17/07/2019, n.19155; Cassazione civile sez., VI-II, ord. 14 maggio 2018, n.
11606).
Al riguardo, deve ritenersi che la parte convenuta non abbia assolto all'onere suddetto, limitandosi a denunciare in maniera del tutto generica la genuinità delle comunicazioni in questione, senza addure alcun elemento concreto che avvalorasse tale tesi. Né, inoltre, risulta pertinente l'eccezione volta a pagina 8 di 13 rimarcare la mancata proposizione da parte dell'attore dell'istanza di verificazione ex art. 216 c.p.c. dato che, come precisato sempre dalla Suprema Corte, l'eventuale disconoscimento delle riproduzioni meccaniche di cui all'art. 2721 c.c., tra le quali rientrano, come detto, le e-mail, non ha gli stessi effetti di quello della scrittura privata: mentre, in quest'ultimo caso, in mancanza di richiesta di verificazione e di esito positivo della stessa, la scrittura non può essere utilizzata, nel caso delle riproduzioni meccaniche non può escludersi che il giudice possa accertare la rispondenza all'originale anche attraverso altri mezzi di prova, comprese le presunzioni (sempre Cassazione civile sez. I, 17/07/2019,
n.19155). Proprio riguardo quest'ultimo punto, sono diversi gli elementi che fanno propendere per la genuinità delle comunicazioni mail prodotte dall'attore, dal linguaggio tecnico utilizzato nelle stesse, decisamente più affine a quello utilizzato da un professionista che a quello proprio di una famiglia totalmente estranea al mondo giuridico e di umile estrazione, fino all'assenza di un qualche tipo di abilità informatica in capo all'attore e a sua madre che consentisse loro una contraffazione analoga a quella eccepita dalla difesa dell'avv. CP
Con riferimento, invece, alla circostanza che l'atto giudiziario allegato alla mail del 26.07.2012 sia stato redatto nell'interesse della signora e non di , tale dato non appare Tes_1 RT
affatto idoneo a dimostrare la non veridicità del documento, come sostenuto dalla difesa della parte convenuta, risultando, al contrario, più verosimilmente compatibile con la ricostruzione prospettata dall'attore secondo cui si tratterebbe di un errore dettato dalla fretta del convenuto che, pressato dai clienti, avrebbe sbrigativamente redatto l'atto in oggetto dimenticando di inserire il nome di RT
e inserendo quello di sua madre, da cui riceveva le ripetute mail di sollecito.
[...]
Accertata e provata l'esistenza di un mandato professionale tra la parte attrice e l'avv. CP dall'esame degli atti e documenti di causa non possono residuare dubbi sulla condotta negligente di quest'ultimo. Questi, infatti, contravvenendo al dovere di diligenza richiesto dalla natura dell'attività esercitata (art.1176, comma 2, c.c.), senza valide giustificazioni ha colpevolmente omesso di presentare ricorso ai sensi dell'art. 433 c.c. nei confronti di , rassicurando, tra l'altro, l'attore e sua Controparte_3 madre circa la già avvenuta instaurazione della suddetta causa, con una condotta contraria all'obbligo di buona fede e correttezza che deve governare i rapporti tra professionista e cliente.
Per quanto riguarda, invece, la prova del danno e del nesso causale tra la condotta omissiva e negligente del mandatario e il pregiudizio patito, va richiamato il consolidato orientamento della giurisprudenza di legittimità secondo cui pagina 9 di 13 può affermarsi per il solo fatto del mancato corretto adempimento dell'attività professionale, occorrendo verificare se, qualora l'avvocato avesse tenuto la condotta dovuta, il suo assistito avrebbe conseguito il riconoscimento delle proprie ragioni, difettando altrimenti la prova del necessario nesso eziologico tra la condotta del legale ed il risultato derivatone>>(Cass., 14 novembre 2022, n.33466;
Cass., 10 dicembre 2012, n. 22376).
Sul punto va riconosciuto come l'attore sia riuscito a fornire la prova circa il probabile esito favorevole dell'azione giudiziale che avrebbe dovuto essere proposta e diligentemente seguita e che, come precisato dalla Cassazione, va ricostruito alla luce della regola del “più probabile che non”. Infatti, secondo il prevalente orientamento della giurisprudenza di legittimità, <in tema di responsabilità professionale dell'avvocato per omesso svolgimento di un'attività da cui sarebbe potuto derivare un vantaggio personale o patrimoniale per il cliente, la regola della preponderanza dell'evidenza o del
"più probabile che non", si applica non solo all'accertamento del nesso di causalità fra l'omissione e
l'evento di danno, ma anche all'accertamento del nesso tra quest'ultimo, quale elemento costitutivo della fattispecie, e le conseguenze dannose risarcibili, atteso che, trattandosi di evento non verificatosi proprio a causa dell'omissione, lo stesso può essere indagato solo mediante un giudizio prognostico sull'esito che avrebbe potuto avere l'attività professionale omessa>> (Cass. Sez. 3, sent. 24 ottobre
2017, n. 25112).
Ora, deve ritenersi che la parte attrice abbia dimostrato la sussistenza dei due requisiti dalla cui sussistenza l'art. 438 c.c. fa dipendere la nascita dell'obbligo ex lege di prestare gli alimenti in capo ai soggetti elencati all'art. 433 c.c., ossia lo stato di bisogno di chi chiede gli alimenti e l'impossibilità dell'alimentando di provvedere al proprio mantenimento. Difatti, la sussistenza di tali requisiti appare evidente sia alla luce della documentazione sanitaria (doc. 9-22) ed economica (ISEE e CUD dell'attore per gli anni 2024 e 2025) prodotta da parte attrice, sia dalle conclusioni della perizia redatta dalla Dr.ssa Da ciò ne deriva che, ove fosse stata diligentemente radicata la causa Persona_1
ex art. 433 c.c. contro , le probabilità di accoglimento della relativa domanda, Controparte_3
sussistendone i requisiti legali, sarebbero state maggiori rispetto a quelle di rigetto.
Non coglie, invece, nel segno l'eccezione della parte convenuta che, al fine di dimostrare il certo o comunque probabile rigetto del ricorso ex 433 c.c., fa riferimento alla sentenza n.2815/2021 con la
CP_ 2 Perizia datata 2.02.2025 del CTU Dr.ssa depositata nella causa di ATP promossa dall'attore contro Persona_2
- RG 666/2024, avanti al Tribunale di Rovigo. pagina 10 di 13 quale il Tribunale di Bologna ha rigettato la domanda della parte attrice volta a chiedere la determinazione di un contributo al mantenimento mensile a carico di . Infatti, la Controparte_3
circostanza per cui tale provvedimento giurisdizionale abbia negato in capo alla odierna parte attrice il diritto al mantenimento non dimostra in alcun modo una analoga inconfigurabilità del diritto agli alimenti stante la diversità che sussiste tra obbligo alimentare e obbligo di mantenimento. Distinzione che, tra l'altro, la stessa sentenza di cui sopra menziona.
Sussistono, perciò, sia la condotta colposa in capo all'avv. sia il nesso causale tra condotta e CP danno derivato dall'inadempimento.
Per quanto attiene alla quantificazione del danno, questo coincide con la mancata percezione degli importi mensili spettanti all'attore dal padre a titolo di alimenti a decorrere dall'inizio del 2010 alla fine del 2016 (quando l'attore venne a conoscenza dell'inadempimento professionale da parte del convenuto). Tenuto conto che, ai sensi dell'art. 438 c.c., gli alimenti devono essere assegnati in proporzione del bisogno di chi li domanda e delle condizioni economiche di chi deve somministrarli e che l'assegno alimentare non può, comunque, superare quanto sia necessario per la vita dell'alimentando avuto riguardo alla sua posizione sociale, si ritiene che la somma mensile di € 250,00 possa considerarsi coerente con quanto sopra, alla luce delle documentazioni prodotte e attestanti la situazione economica sia di che di suo padre, . Dunque, considerando RT Controparte_3 una somma mensile a titolo di alimenti di € 250,00 per sette anni, l'avv. va condannato CP
alla corresponsione, in favore di , della somma di € 21.000,00, oltre rivalutazione RT
monetaria ed interessi dalla domanda al saldo.
Al riguardo, si ritiene che la terza chiamata non sia tenuta a manlevare e tenere TR indenne l'avv. delle somme come sopra determinate e poste a suo carico per CP
risarcimento danni come da termini contrattuali, considerandosi meritevole di accoglimento l'eccezione della stessa compagnia assicurativa, avente ad oggetto l'accertamento del difetto di copertura assicurativa. Difatti, la polizza assicurativa stipulata dal convenuto, all'articolo 16, da un lato garantisce anche eventi che abbiano avuto origine in periodi precedenti, ma dall'altro esclude l'operatività della copertura in presenza di circostanze note manifeste a cui si collegano le richieste di risarcimento per responsabilità professionale, intendendosi con tale termine tutte quelle circostanze da cui era ragionevole presumere l'avvio di una azione di responsabilità. Nello specifico, la stessa polizza definisce le circostanze note manifeste nel seguente modo: <qualsiasi atto o fatto, che sia stato oggetto di una comunicazione in forma scritta e con data verificabile, indirizzata all'Assicurato o del quale l' sia venuto a conoscenza prima della data di decorrenza della presente Polizza di Parte_2
pagina 11 di 13 Assicurazione e/o della prima Polizza di Assicurazione stipulata in continuità in Convenzione, e che possa essere collegato a una successiva Richiesta di Risarcimento nei confronti dell' . Parte_2
Ebbene, nel caso di specie, concordandosi con la difesa della terza chiamata, deve ritenersi che le molteplici comunicazioni di sollecito inviate all'avvocato dalla parte attrice, della cui genuinità, come detto, non può dubitarsi, integrino a tutti gli effetti circostanze oggettive tali da far presumere possibili future richieste risarcitorie. La stessa scelta della parte convenuta di rassicurare il con Pt_1
dichiarazioni poi rivelatesi infondate, allegando perfino un ricorso ex art. 433 c.c., si possono verosimilmente considerare dei tentativi volti a tranquillizzare la parte attrice e sua madre temendo eventuali contenziosi legali.
In proposito, è utile il richiamo a quanto affermato dalla Cassazione al riguardo: “In tema di assicurazione della responsabilità civile professionale con clausola claims made, l'assicuratore può legittimamente opporre l'inoperatività della polizza, anche senza esercitare l'azione di annullamento ex art. 1892 c.c., quando il sinistro si sia verificato prima della stipula del contratto e l'assicurato, pur non avendo ricevuto richieste risarcitorie, aveva o avrebbe dovuto avere percezione dell'esistenza dei presupposti di una propria responsabilità. Tale facoltà sussiste anche qualora l'assicuratore non abbia manifestato la volontà di rifiutare il sinistro entro tre mesi dalla sua conoscenza, potendo essere eccepita la non operatività della copertura assicurativa anche in sede di costituzione in giudizio. La clausola che subordina l'operatività della garanzia per fatti pregressi alla mancata "percezione" da parte dell'assicurato dei presupposti di responsabilità non è censurabile per indeterminatezza dell'oggetto ex art. 1346 c.c., né è soggetta al controllo di meritevolezza ex art. 1322 comma 2 c.c., trattandosi di clausola tipica del contratto di assicurazione. La valutazione circa la consapevolezza dell'assicurato dei presupposti di responsabilità va effettuata in concreto, tenendo conto di tutti gli elementi oggettivi che, al momento della stipula, potevano far ragionevolmente prevedere future richieste risarcitorie, indipendentemente dalla effettiva ricezione delle stesse. Nel caso di polizza claims made che estende la copertura a fatti pregressi, l'assicuratore può sempre opporre
l'inoperatività della garanzia qualora emerga che l'assicurato, al momento della stipula, era consapevole di circostanze oggettive tali da far presumere possibili future richieste risarcitorie, anche in assenza di formali domande di risarcimento” (Cassazione civile Sez. III ordinanza n. 11905 del 19 giugno 2020).
Le spese di giudizio seguono la soccombenza e vanno poste a carico esclusivo del convenuto, liquidate come in dispositivo, con la precisazione che – operata la decurtazione di legge– tali spese devono essere versate direttamente a favore dello Stato Italiano da parte del convenuto, in quanto l'attore pagina 12 di 13 vittorioso era stato ammesso al gratuito patrocinio a spese dello Stato, e ciò ai sensi dell'art. 133 D.P.R.
30 maggio 2002 n. 115.
Vanno, altresì, poste a carico del convenuto le spese di giudizio sostenute dalla terza chiamata, vittoriosa sulla eccezione di inoperatività della polizza.
Non sussistono i presupposti per una condanna ai sensi dell'art. 96 c.p.c.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni diversa istanza ed eccezione disattesa o assorbita, così dispone:
- Dichiara tenuta e condanna l pagamento, in favore di , CP RT per i titoli di cui in motivazione, della somma di €21.000,00, oltre rivalutazione monetaria e interessi dalla domanda al saldo effettivo.
- Dichiara la carenza di copertura assicurativa invocata dal convenuto.
- Condanna altresì l pagamento, in favore dell'attore, delle spese di lite, liquidate CP nella complessiva somma di euro € 5.000,00 per compensi professionali, precisando che, operata la decurtazione di legge, pari ad € 2.500,00, il pagamento della complessiva somma di € 2.500,00, oltre rimborso forfetario spese generali ex art. 2 D.M. 55/2014, I.V.A. e C.P.A., deve essere eseguito direttamente a favore dello Stato Italiano da parte del convenuto, essendo l'attore vittorioso ammesso al gratuito patrocinio a spese dello Stato.
- Condanna al pagamento in favore della terza chiamata delle spese del presente CP giudizio, liquidate in €2.540,00 per compensi professionali, oltre rimborso forfetario spese generali ex art. 2 D.M. 55/2014, I.V.A. e C.P.A.
Bologna, 14/09/2025
Il Giudice
dott. Cinzia Gamberini
pagina 13 di 13
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di BOLOGNA
TERZA SEZIONE CIVILE
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. Cinzia Gamberini ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 11349/2023 promossa da:
(C.F. ), con il patrocinio dell'Avv. ESTER RT C.F._1
FINARELLI (C.F: , elettivamente domiciliato in VIA MAZZINI N.59, C.F._2
CASALECCHIO DI RENO (BO), presso il difensore avv. ESTER FINARELLI
ATTORE contro
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. ANTONELLA DORE CP C.F._3
(C.F.: ), elettivamente domiciliato in VIA MARSALA, N. 6, BOLOGNA, C.F._4 presso il suo studio
CONVENUTO
(C.F. ), rappresentata e difesa dall'Avv. GIOVANNI TR P.VA_1 BOTTAZZOLI (cf. ) e dall'Avv. MARIACHIARA BRUNETTI (cf. C.F._5
) elettivamente domiciliata in VIALE BRIANZA N. 30, MILANO, presso i C.F._6 difensori Avv. GIOVANNI BOTTAZZOLI e Avv. MARIACHIARA BRUNETTI
TERZO CHIAMATO
CONCLUSIONI
Le parti hanno concluso come segue
Per RT
pagina 1 di 13 “Voglia l'Ill.mo Tribunale adito, previa ogni utile declaratoria del caso o di legge, ogni diversa e contraria istanza ed eccezione disattesa anche in via istruttoria ed incidentale, contrariis reiectis:
1) Accertare e dichiarare l'inadempimento professionale dell'Avv. anche in relazione CP
agli artt. 1176 e 2229 c.c. e la sua responsabilità per grave negligenza, imprudenza ed imperizia e/o ex art. 2043 c.c. relativamente all' incarico professionale ricevuto dall'attore per i fatti di cui in narrativa;
2) Accertare e dichiarare la responsabilità professionale dell'Avv. per i fatti CP
sopra esposti e nella condotta professionale esplicata nei confronti del IG. ; RT
3) Accertare e dichiarare che il IG. ha subito danni di natura patrimoniale e morale RT derivanti dall'inadempimento professionale dell'Avv. CP
4) Per l'effetto, condannare l'Avv. al risarcimento a favore dell'attore di tutti i danni, CP
patrimoniali e non patrimoniali, dal medesimo patiti e patiendi, quantificati nella somma di €
25.200,00 o in quella diversa misura che risulterà dovuta a seguito dell'espletanda istruttoria, se, del caso, anche mediante ricorso al criterio equitativo, oltre rivalutazione monetaria e interessi, dalla data della domanda fino al saldo;
5) Con vittoria di spese e compensi del giudizio, tenendo presente che l'attore è stato ammesso al
p.s.s.”
Per CP
“In via istruttoria, ai fini della prova della incapacità a testimoniare e/o, comunque, della inattendibilità della testimonianza della sig.ra , insiste per l'ammissione delle Testimone_1
istanze istruttorie proposte e non ammesse, che di seguito si trascrivono (da 3° memoria ex art. 171-ter
c.p.c.):
“Si chiede che l'Ecc.mo Giudice voglia acquisire, ai sensi degli artt. 212 ss. c.p.c., i seguenti atti, autorizzando all'uopo l'avv. i decreti di archiviazione e le sentenze a carico della IG.ra CP
, emesse dal Tribunale di Bologna, relative ai reati di calunnia e falsa Testimone_1 testimonianza, nonché il fascicolo relativo all'ordinanza di archiviazione prodotta (procedimento iscritto al R.G.N.R. 12843/16).”
Per il resto, nel merito, si chiede in via principale
A. nel merito, respingere tutte le domande proposte nei confronti dell'avv. perché prive CP
di ogni fondamento in fatto ed in diritto e, comunque, perché indeterminate;
in via subordinata
pagina 2 di 13 B. nella denegata ipotesi di accoglimento, anche parziale, della domanda attorea nei confronti dell'Avv. previo ogni più opportuno accertamento, dichiarare il terzo, CP TR
C.F. e P.VA , con sede a Milano, in Piazza Vetra, 17 – 20123 tenuto a P.VA_1 P.VA_2
manlevare, giusta polizza per la responsabilità civile professionale n. ICNF000001.10646., il convenuto da ogni pretesa attorea e, per l'effetto, condannare il terzo chiamato a rifondere tutte le somme che eventualmente l'Avv. sarà condannato a pagare in favore del IG. CP RT
;
[...]
in ogni caso
C. dichiarare tenuta e condannare la GN C.F. e P.VA TR P.VA_1
, con sede a Milano, in Piazza Vetra, 17 – 20123, ai sensi dell'art. 1917 c.c., dei P.VA_2 compensi e delle spese processuali e di lite sostenute e sostenente dall'avv. per la difesa nel CP
presente giudizio, come verranno ritenute provate e dimostrate in corso di causa, oltre interessi nella misura di cui all'art. 1284, comma 4, del c.c., dal dì del pagamento al saldo;
D. dichiarare tenuto e condannare il sig. al versamento, a favore del convenuto RT [...] dell'importo ritenuto di giustizia ai sensi dell'art. 96, comma 3, c.p.c.; CP
E. con vittoria di spese e compensi, oltre rimborso forfettario 15%, VA e CPA come per legge”.
Per TR
“Piaccia al Tribunale adito, contrariis rejectis, così giudicare:
In via preliminare: accertare e dichiarare la carenza di copertura assicurativa invocata per motivazioni esposte nel presente atto;
Nel merito: rigettare le domande tutte ex adverso formulate perché infondate e/o improvate in fatto ed in diritto per le motivazioni esposte nel presente atto e comunque perché illegittime e/o infondate nella misura in cui risulta l'applicabilità del disposto di cui all'art. 1227 c.c.;
In subordine in ipotesi di accoglimento anche parziale della domanda attorea, accertare e dichiarare la sussistenza e la misura della copertura assicurativa dal convenuto in virtù delle polizze prodotte in atti e pertanto, accertare – ove dovessero emergere situazioni integranti la conoscenza pregressa alla stipula e/o altre eccezioni di scopertura - la perdita ex art 1892 cc o la riduzione del diritto all'indennizzo ex art 1893 c.c per effetto della violazione delle norme di contratto e del codice civile e comunque, in ogni caso, ricondurre nell'alveo ed entro i limiti della effettiva garanzia prestata la eventuale richiesta di manleva proposta dalla parte convenuta tenuto altresì conto delle condizioni di polizza, ivi compresi massimali, scoperti ed eventuali franchigie e delle corresponsabilità degli altri soggetti coinvolti ivi inclusa la parte attrice ex art 1227 cc., ciascuna per i propri titoli.
pagina 3 di 13 In ogni caso: Con vittoria di spese, diritti ed onorari di causa.”
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
L'odierno attore, con atto di citazione notificato in data 07.09.2023, conveniva in giudizio l'avv.
[...] chiedendo l'accertamento e la dichiarazione della responsabilità professionale di CP quest'ultimo e la conseguente condanna al risarcimento di tutti i danni patrimoniali e non patrimoniali sofferti.
A fondamento della propria pretesa l'attore allegava e deduceva di aver conferito mandato all'avv.
[...]
allo specifico fine di intraprendere una causa contro il padre, , per ricevere CP Controparte_3
un contributo economico a titolo di alimenti. Come allegato dall'attore, l'odierno convenuto assunse il mandato (doc.23), richiese la documentazione medica dell'attore e per anni riferì (doc. 24, 26, 36, 38,
39) a e alla madre, IG.ra che la causa era in corso;
inoltre, la parte RT Tes_1
convenuta, sempre al fine di aggiornare l'attore e sua madre sullo stato della causa, inviò a questi ultimi anche la copia di un atto giudiziario (doc. 26), nello specifico un ricorso ex art. 433 c.c., con timbro e firma dell' Avv. CP
Nel 2016, a fronte dei ripetuti differimenti che l'avv. riferiva in merito alla causa di CP
contro , l'attore e la madre, come affermato nell'atto di citazione, si RT Controparte_3
recavano presso la Cancelleria del Tribunale di Bologna, ove venivano a sapere che non era mai stata radicata alcuna causa nei confronti di , nonostante il mandato conferito all'avv. Controparte_3
tal fine. CP
Data la situazione, in data 11.09.2019, la IG.ra che era seguita dall'avv. anche Tes_1 CP
con riferimento ad altre cause, decideva di instaurare una causa civile nei confronti di quest'ultimo per chiedere il risarcimento dei danni conseguenti ad inadempimento per responsabilità professionale, includendo anche la vertenza, mai iniziata, dell'odierno attore nei confronti del padre. In data
5.10.2021 il Tribunale, con sentenza n. 3019/2021 (doc.29), dichiarava, con specifico riferimento alla mancata causa di che qui interessa, la carenza di legittimazione attiva di RT Tes_1
in merito alla domanda risarcitoria promossa per la suddetta vertenza.
[...]
A seguito di ciò l'attore decideva, pertanto, di instaurare lui stesso l'odierno giudizio avverso l'avv. per responsabilità professionale, chiedendo a titolo di risarcimento gli importi mensili a lui CP
spettanti a titolo di alimenti dal padre a decorrere dall'inizio del 2010 alla fine del 2016 (quando l'attore venne a conoscenza dell'inadempimento professionale da parte del convenuto) e, quindi,
pagina 4 di 13 considerando una somma mensile di € 300,00 per sette anni, per un totale di € 25.200,00 o quella diversa somma ritenuta di giustizia.
Si costituiva in giudizio l'avv. chiedendo, in via pregiudiziale, l'autorizzazione a CP
chiamare in causa la propria compagnia di assicurazione e, nel merito, in via TR
principale, il rigetto di tutte le domande attoree, mentre, in via subordinata, nei confronti del terzo chiamato nella denegata ipotesi di accoglimento anche solo parziale delle domande TR svolte dall'attore, di dichiarare tenuta a manlevare e tenere indenne l'avv. TR CP
da qualsiasi pronuncia o conseguenza pregiudizievole del giudizio. Altresì, la parte convenuta chiedeva la condanna a suo favore della parte attrice al versamento ritenuto di giustizia ai sensi dell'art. 96, comma 3, c.p.c.
In propria difesa, l'avv. deduceva, anzitutto, di non aver mai assunto il mandato conferitogli CP dal . Infatti, come affermato nell'atto di costituzione, la parte convenuta, a fronte della richiesta Pt_1
della sua cliente, , di fornire assistenza legale al figlio nella causa ex art. 433 c.c. di Testimone_1
cui sopra, suggeriva di rivolgersi ad altro avvocato poiché il ruolo di difensore di fiducia della signora ricoperto dall'avvocato si poneva in una posizione di incompatibilità con il ruolo di Tes_1
difensore del figlio, , dato che, in un ipotetico procedimento instaurato da quest'ultimo RT
contro il padre, la ben poteva essere chiamata in causa. Tes_1
Al riguardo, con specifico riferimento alla procura prodotta in atti dall'attore, il convenuto affermava di non averne mai avuto conoscenza e, a riprova di tale estraneità, rimarcava come la stessa fosse stata sottoscritta esclusivamente dal . Pt_1
Sempre a fondamento delle proprie ragioni, la parte convenuta eccepiva come la maggior parte delle comunicazioni intercorse tra le parti e prodotte dall'attore fosse frutto di manipolazioni e/o aggiunte, contestando e disconoscendo la conformità all'originale dei documenti prodotti dalla controparte. A ciò il convenuto aggiungeva che, anche laddove fosse provata la corrispondenza della riproduzione al suo originale, le produzioni documentali erano comunque incomplete e decontestualizzate (in violazione del principio di completezza), ragione per cui non potevano valere come prova del conferimento del mandato. Tali elementi probatori, essendo falsi o, comunque, frutto di manipolazioni, dovevano ritenersi certamente inidonei a dimostrare in maniera precisa e circostanziata l'inadempimento professionale lamentato dall'attore.
La difesa del convenuto aggiungeva, poi, che non sarebbe ravvisabile alcun pregiudizio in capo all'attore. Se anche il avesse effettivamente accettato il mandato da parte del e CP Pt_1
avesse posto in essere la condotta processuale richiesta, procedendo contro il padre per la richiesta di pagina 5 di 13 una somma di denaro a titolo di alimenti, la domanda sarebbe comunque stata rigettata. A prova di ciò deduceva che, in data 02.11.2018, il aveva agito in giudizio al fine di vedersi riconosciuto un Pt_1
contributo al mantenimento mensile a suo favore ed a carico del padre, e tale domanda era stata rigettata con sentenza n. 2815/21 del Tribunale di Bologna (doc. 2 fasc. convenuto).
Infine, sulla base della ricostruzione fattuale su esposta, la parte convenuta riteneva evidente la mala fede dell'attore nell'agire in giudizio, avendo questi anche taciuto sul precedente appena citato, chiedendo, perciò, la condanna del al risarcimento dei danni, oltre che alla rifusione delle spese Pt_1
di lite, per illecito processuale ex art. 96 c.p.c., a favore dell'avv. CP
Si è costituita in giudizio anche la terza chiamata compagnia la quale, in via TR
preliminare, chiedeva di accertare e dichiarare la carenza di copertura assicurativa poiché la richiesta risarcitoria oggetto dell'odierno processo, alla luce dell'insistenza della parte attrice a chiedere informazioni all'avv. riguardo il contezioso da intraprendere contro il padre, si CP collegherebbe a circostanze preesistenti all'inizio della copertura assicurativa già note all'assicurato e, quindi, non coperte dalla polizza.
Nel merito, invece, la difesa della terza chiamata, aderendo all'impianto difensivo di parte convenuta, chiedeva il rigetto delle domande attoree perché infondate e non provate e, in subordine, di accertare e dichiarare la sussistenza e la misura della copertura assicurativa in virtù delle polizze prodotte in atti.
***
Le censure mosse dall'attore alla prestazione professionale dell'avv. sono fondate. CP
Innanzitutto, alla luce della documentazione prodotta dalla difesa dell'attore non può seriamente mettersi in discussione né che quest'ultimo abbia conferito mandato all'avv. al fine di CP
instaurare una causa civile per alimenti ai sensi dell'art. 433 c.c. nei confronti del padre _3
, né che la parte convenuta medesima abbia accettato tale incarico.
[...]
Il conferimento di un regolare mandato ad agire appare dimostrato, innanzitutto, dalla procura allegata dal (doc. 23). La circostanza per cui la stessa rechi la firma della sola parte attrice e non anche Pt_1
dell'avv. è stata spiegata dalla teste all'udienza del 19.11.2024. Infatti, CP Testimone_1 quest'ultima, rispondendo al capitolo n. 4 della memoria integrativa ex art. 171 ter, comma 1, n. 2)
c.p.c. dell'attore1 - oltre a confermare di aver accompagnato il figlio, , presso lo studio RT 1 “Vero che nel mese di ottobre 2010 il IG. , in sua presenza, sottoscrisse il mandato professionale all'Avv. RT presso lo studio di quest'ultimo sito a Bologna, Via Indipendenza n. 36 al fine di intraprendere una causa CP civile per alimenti ai sensi dell'art. 433 codice civile nei confronti del padre, IG. ” Controparte_3 pagina 6 di 13 dell'avv. affinché si procedesse giudizialmente nei confronti del signor ai CP Controparte_3 sensi dell'art. 433 c.c. - affermava che <l'avv. come ha sempre fatto anche con la CP
sottoscritta, non presentava un mandato già compilato da sottoscrivere bensì presentava due fogli in bianco dicendo che uno era per il mandato e l'altro per poter accedere ad uffici per ricerche. Ha sempre fatto firmare in bianco, anche nelle mie cause, il mandato…Mi faceva firmare a circa tre quarti del foglio bianco sulla sinistra. Né nell'occasione in cui ha firmato mio figlio, né quando a conferire
l'incarico sono stata io, l'avv. ha firmato a sua volta in mia presenza. La sua firma ai CP
mandati non è mai stata contestuale>>. Pertanto deve intendersi che la mancata contestuale sottoscrizione da parte dell'avv. della procura, così come del contratto di mandato, CP
rappresentava una prassi nel suo rapporto fiduciario con la signora e non sono emersi Tes_1
elementi idonei che possano ragionevolmente escludere il ricorso a tale modus operandi anche con riguardo al rapporto professionale con l'odierno attore, figlio della Non risulta, poi, in Tes_1 alcun modo provata dal convenuto l'affermazione secondo cui lo stesso, a fronte del conferimento dell'incarico da parte del , gli avrebbe palesato una presunta incompatibilità, suggerendo di Pt_1
rivolgersi ad altro legale.
Circa la lamentata incapacità a deporre ai sensi dell'art. 246 c.p.c. della teste, tale eccezione va rigettata poiché tale situazione processuale si verifica solo quando il teste è titolare di un interesse personale attuale e concreto, che lo coinvolga nel rapporto controverso alla stregua dell'interesse ad agire di cui all'articolo 100 c.p.c., tale da legittimarlo a partecipare al giudizio in cui è richiesta la sua testimonianza, con riferimento alla materia in discussione, non avendo, invece, rilevanza l'interesse di fatto a un determinato esito del processo (Cassazione civile sez. I, 06/02/2024, n.3361).
Analogamente non sussistono dubbi in ordine all'attendibilità della teste, considerando la compostezza della signora all'udienza di assunzione della prova orale in data 19.11.2024 e la precisione, Tes_1
completezza e assenza di contraddittorietà della dichiarazioni rese. Al riguardo, al fine di rigettare le eccezioni della parte convenuta sul punto, giova rammentare quanto stabilito dalla giurisprudenza di legittimità secondo cui non sussiste alcun principio di necessaria inattendibilità del testimone che abbia vincoli di parentela o coniugali con una delle parti (come sembra evocare la difesa di , atteso CP
che, caduto il divieto di testimoniare previsto dall'art. 247 per effetto della sentenza della Corte cost. n.
248/1974, l'attendibilità del teste legato da uno dei predetti vincoli non può essere esclusa aprioristicamente in difetto di ulteriori elementi dai quali il giudice del merito desuma la perdita di pagina 7 di 13 credibilità (Cass. VI, n. 98/2019 ; Cass. III, n. 25358/2015). Elementi ulteriori che nel caso di specie mancano.
Ritornando alla mancata sottoscrizione della procura, va detto, comunque, che, anche ad accogliere la prospettazione del convenuto, ciò non escluderebbe, alla luce della differenza ontologica tra procura e mandato, che la parte convenuta abbia ugualmente assunto dall'attore il mandato professionale di assisterlo legalmente nella causa contro il padre, con i conseguenti obblighi professionali.
Infatti, oltre alla procura, depongono a favore dell'esistenza e dell'accettazione del mandato anche le numerose comunicazioni mail, prodotte dall'attore, in cui, diversamente da quanto eccepito dalla parte convenuta nella comparsa di costituzione e risposta, l'avv. faceva espressamente riferimento CP
alla vertenza della parte attrice contro . Tra queste ultime, appare particolarmente Controparte_3
significativa la mail del 26.07.2012 (doc. 24) in cui l'avv. al punto 2), scriveva quanto CP
segue: <purtroppo l'udienza per è molto in là nel tempo (il 24 gennaio 2013) perchè il RT
Tribunale di Bologna è stracarico. Ho però deciso di chiedere al Presidente del Tribunale, alla luce dell'urgenza, una anticipazione dell'udienza, così da sperare di riuscire a farla un po' prima>>. A tale mail la parte convenuta allegava finanche la copia del ricorso ex art. 433 c.c. (doc.26), scritto su carta intestata e con apposta la firma dell'avv. CP
Deve ritenersi non meritevole di accoglimento l'eccezione della difesa di parte convenuta che contesta la genuinità delle suddette comunicazioni, ritenendole frutto di manipolazione e aggiunte. Infatti, la e- mail è un documento elettronico contenente una rappresentazione informatica di atti, fatti o dati giuridicamente rilevanti che, ancorché privo di firma, rientra nel novero delle riproduzioni meccaniche di cui all'art. 2712 c.c. e, dunque, fa piena prova dei fatti e delle cose in essa rappresentate se colui contro il quale viene prodotta non ne disconosce la conformità. Come precisato dalla Cassazione, per il disconoscimento di queste comunicazioni colui contro il quale esse sono prodotte deve dimostrare, con elementi concreti e in maniera circostanziata ed esplicita, la non rispondenza con la realtà
(Cassazione civile sez. I, 17/07/2019, n.19155; Cassazione civile sez., VI-II, ord. 14 maggio 2018, n.
11606).
Al riguardo, deve ritenersi che la parte convenuta non abbia assolto all'onere suddetto, limitandosi a denunciare in maniera del tutto generica la genuinità delle comunicazioni in questione, senza addure alcun elemento concreto che avvalorasse tale tesi. Né, inoltre, risulta pertinente l'eccezione volta a pagina 8 di 13 rimarcare la mancata proposizione da parte dell'attore dell'istanza di verificazione ex art. 216 c.p.c. dato che, come precisato sempre dalla Suprema Corte, l'eventuale disconoscimento delle riproduzioni meccaniche di cui all'art. 2721 c.c., tra le quali rientrano, come detto, le e-mail, non ha gli stessi effetti di quello della scrittura privata: mentre, in quest'ultimo caso, in mancanza di richiesta di verificazione e di esito positivo della stessa, la scrittura non può essere utilizzata, nel caso delle riproduzioni meccaniche non può escludersi che il giudice possa accertare la rispondenza all'originale anche attraverso altri mezzi di prova, comprese le presunzioni (sempre Cassazione civile sez. I, 17/07/2019,
n.19155). Proprio riguardo quest'ultimo punto, sono diversi gli elementi che fanno propendere per la genuinità delle comunicazioni mail prodotte dall'attore, dal linguaggio tecnico utilizzato nelle stesse, decisamente più affine a quello utilizzato da un professionista che a quello proprio di una famiglia totalmente estranea al mondo giuridico e di umile estrazione, fino all'assenza di un qualche tipo di abilità informatica in capo all'attore e a sua madre che consentisse loro una contraffazione analoga a quella eccepita dalla difesa dell'avv. CP
Con riferimento, invece, alla circostanza che l'atto giudiziario allegato alla mail del 26.07.2012 sia stato redatto nell'interesse della signora e non di , tale dato non appare Tes_1 RT
affatto idoneo a dimostrare la non veridicità del documento, come sostenuto dalla difesa della parte convenuta, risultando, al contrario, più verosimilmente compatibile con la ricostruzione prospettata dall'attore secondo cui si tratterebbe di un errore dettato dalla fretta del convenuto che, pressato dai clienti, avrebbe sbrigativamente redatto l'atto in oggetto dimenticando di inserire il nome di RT
e inserendo quello di sua madre, da cui riceveva le ripetute mail di sollecito.
[...]
Accertata e provata l'esistenza di un mandato professionale tra la parte attrice e l'avv. CP dall'esame degli atti e documenti di causa non possono residuare dubbi sulla condotta negligente di quest'ultimo. Questi, infatti, contravvenendo al dovere di diligenza richiesto dalla natura dell'attività esercitata (art.1176, comma 2, c.c.), senza valide giustificazioni ha colpevolmente omesso di presentare ricorso ai sensi dell'art. 433 c.c. nei confronti di , rassicurando, tra l'altro, l'attore e sua Controparte_3 madre circa la già avvenuta instaurazione della suddetta causa, con una condotta contraria all'obbligo di buona fede e correttezza che deve governare i rapporti tra professionista e cliente.
Per quanto riguarda, invece, la prova del danno e del nesso causale tra la condotta omissiva e negligente del mandatario e il pregiudizio patito, va richiamato il consolidato orientamento della giurisprudenza di legittimità secondo cui pagina 9 di 13 può affermarsi per il solo fatto del mancato corretto adempimento dell'attività professionale, occorrendo verificare se, qualora l'avvocato avesse tenuto la condotta dovuta, il suo assistito avrebbe conseguito il riconoscimento delle proprie ragioni, difettando altrimenti la prova del necessario nesso eziologico tra la condotta del legale ed il risultato derivatone>>(Cass., 14 novembre 2022, n.33466;
Cass., 10 dicembre 2012, n. 22376).
Sul punto va riconosciuto come l'attore sia riuscito a fornire la prova circa il probabile esito favorevole dell'azione giudiziale che avrebbe dovuto essere proposta e diligentemente seguita e che, come precisato dalla Cassazione, va ricostruito alla luce della regola del “più probabile che non”. Infatti, secondo il prevalente orientamento della giurisprudenza di legittimità, <in tema di responsabilità professionale dell'avvocato per omesso svolgimento di un'attività da cui sarebbe potuto derivare un vantaggio personale o patrimoniale per il cliente, la regola della preponderanza dell'evidenza o del
"più probabile che non", si applica non solo all'accertamento del nesso di causalità fra l'omissione e
l'evento di danno, ma anche all'accertamento del nesso tra quest'ultimo, quale elemento costitutivo della fattispecie, e le conseguenze dannose risarcibili, atteso che, trattandosi di evento non verificatosi proprio a causa dell'omissione, lo stesso può essere indagato solo mediante un giudizio prognostico sull'esito che avrebbe potuto avere l'attività professionale omessa>> (Cass. Sez. 3, sent. 24 ottobre
2017, n. 25112).
Ora, deve ritenersi che la parte attrice abbia dimostrato la sussistenza dei due requisiti dalla cui sussistenza l'art. 438 c.c. fa dipendere la nascita dell'obbligo ex lege di prestare gli alimenti in capo ai soggetti elencati all'art. 433 c.c., ossia lo stato di bisogno di chi chiede gli alimenti e l'impossibilità dell'alimentando di provvedere al proprio mantenimento. Difatti, la sussistenza di tali requisiti appare evidente sia alla luce della documentazione sanitaria (doc. 9-22) ed economica (ISEE e CUD dell'attore per gli anni 2024 e 2025) prodotta da parte attrice, sia dalle conclusioni della perizia redatta dalla Dr.ssa Da ciò ne deriva che, ove fosse stata diligentemente radicata la causa Persona_1
ex art. 433 c.c. contro , le probabilità di accoglimento della relativa domanda, Controparte_3
sussistendone i requisiti legali, sarebbero state maggiori rispetto a quelle di rigetto.
Non coglie, invece, nel segno l'eccezione della parte convenuta che, al fine di dimostrare il certo o comunque probabile rigetto del ricorso ex 433 c.c., fa riferimento alla sentenza n.2815/2021 con la
CP_ 2 Perizia datata 2.02.2025 del CTU Dr.ssa depositata nella causa di ATP promossa dall'attore contro Persona_2
- RG 666/2024, avanti al Tribunale di Rovigo. pagina 10 di 13 quale il Tribunale di Bologna ha rigettato la domanda della parte attrice volta a chiedere la determinazione di un contributo al mantenimento mensile a carico di . Infatti, la Controparte_3
circostanza per cui tale provvedimento giurisdizionale abbia negato in capo alla odierna parte attrice il diritto al mantenimento non dimostra in alcun modo una analoga inconfigurabilità del diritto agli alimenti stante la diversità che sussiste tra obbligo alimentare e obbligo di mantenimento. Distinzione che, tra l'altro, la stessa sentenza di cui sopra menziona.
Sussistono, perciò, sia la condotta colposa in capo all'avv. sia il nesso causale tra condotta e CP danno derivato dall'inadempimento.
Per quanto attiene alla quantificazione del danno, questo coincide con la mancata percezione degli importi mensili spettanti all'attore dal padre a titolo di alimenti a decorrere dall'inizio del 2010 alla fine del 2016 (quando l'attore venne a conoscenza dell'inadempimento professionale da parte del convenuto). Tenuto conto che, ai sensi dell'art. 438 c.c., gli alimenti devono essere assegnati in proporzione del bisogno di chi li domanda e delle condizioni economiche di chi deve somministrarli e che l'assegno alimentare non può, comunque, superare quanto sia necessario per la vita dell'alimentando avuto riguardo alla sua posizione sociale, si ritiene che la somma mensile di € 250,00 possa considerarsi coerente con quanto sopra, alla luce delle documentazioni prodotte e attestanti la situazione economica sia di che di suo padre, . Dunque, considerando RT Controparte_3 una somma mensile a titolo di alimenti di € 250,00 per sette anni, l'avv. va condannato CP
alla corresponsione, in favore di , della somma di € 21.000,00, oltre rivalutazione RT
monetaria ed interessi dalla domanda al saldo.
Al riguardo, si ritiene che la terza chiamata non sia tenuta a manlevare e tenere TR indenne l'avv. delle somme come sopra determinate e poste a suo carico per CP
risarcimento danni come da termini contrattuali, considerandosi meritevole di accoglimento l'eccezione della stessa compagnia assicurativa, avente ad oggetto l'accertamento del difetto di copertura assicurativa. Difatti, la polizza assicurativa stipulata dal convenuto, all'articolo 16, da un lato garantisce anche eventi che abbiano avuto origine in periodi precedenti, ma dall'altro esclude l'operatività della copertura in presenza di circostanze note manifeste a cui si collegano le richieste di risarcimento per responsabilità professionale, intendendosi con tale termine tutte quelle circostanze da cui era ragionevole presumere l'avvio di una azione di responsabilità. Nello specifico, la stessa polizza definisce le circostanze note manifeste nel seguente modo: <qualsiasi atto o fatto, che sia stato oggetto di una comunicazione in forma scritta e con data verificabile, indirizzata all'Assicurato o del quale l' sia venuto a conoscenza prima della data di decorrenza della presente Polizza di Parte_2
pagina 11 di 13 Assicurazione e/o della prima Polizza di Assicurazione stipulata in continuità in Convenzione, e che possa essere collegato a una successiva Richiesta di Risarcimento nei confronti dell' . Parte_2
Ebbene, nel caso di specie, concordandosi con la difesa della terza chiamata, deve ritenersi che le molteplici comunicazioni di sollecito inviate all'avvocato dalla parte attrice, della cui genuinità, come detto, non può dubitarsi, integrino a tutti gli effetti circostanze oggettive tali da far presumere possibili future richieste risarcitorie. La stessa scelta della parte convenuta di rassicurare il con Pt_1
dichiarazioni poi rivelatesi infondate, allegando perfino un ricorso ex art. 433 c.c., si possono verosimilmente considerare dei tentativi volti a tranquillizzare la parte attrice e sua madre temendo eventuali contenziosi legali.
In proposito, è utile il richiamo a quanto affermato dalla Cassazione al riguardo: “In tema di assicurazione della responsabilità civile professionale con clausola claims made, l'assicuratore può legittimamente opporre l'inoperatività della polizza, anche senza esercitare l'azione di annullamento ex art. 1892 c.c., quando il sinistro si sia verificato prima della stipula del contratto e l'assicurato, pur non avendo ricevuto richieste risarcitorie, aveva o avrebbe dovuto avere percezione dell'esistenza dei presupposti di una propria responsabilità. Tale facoltà sussiste anche qualora l'assicuratore non abbia manifestato la volontà di rifiutare il sinistro entro tre mesi dalla sua conoscenza, potendo essere eccepita la non operatività della copertura assicurativa anche in sede di costituzione in giudizio. La clausola che subordina l'operatività della garanzia per fatti pregressi alla mancata "percezione" da parte dell'assicurato dei presupposti di responsabilità non è censurabile per indeterminatezza dell'oggetto ex art. 1346 c.c., né è soggetta al controllo di meritevolezza ex art. 1322 comma 2 c.c., trattandosi di clausola tipica del contratto di assicurazione. La valutazione circa la consapevolezza dell'assicurato dei presupposti di responsabilità va effettuata in concreto, tenendo conto di tutti gli elementi oggettivi che, al momento della stipula, potevano far ragionevolmente prevedere future richieste risarcitorie, indipendentemente dalla effettiva ricezione delle stesse. Nel caso di polizza claims made che estende la copertura a fatti pregressi, l'assicuratore può sempre opporre
l'inoperatività della garanzia qualora emerga che l'assicurato, al momento della stipula, era consapevole di circostanze oggettive tali da far presumere possibili future richieste risarcitorie, anche in assenza di formali domande di risarcimento” (Cassazione civile Sez. III ordinanza n. 11905 del 19 giugno 2020).
Le spese di giudizio seguono la soccombenza e vanno poste a carico esclusivo del convenuto, liquidate come in dispositivo, con la precisazione che – operata la decurtazione di legge– tali spese devono essere versate direttamente a favore dello Stato Italiano da parte del convenuto, in quanto l'attore pagina 12 di 13 vittorioso era stato ammesso al gratuito patrocinio a spese dello Stato, e ciò ai sensi dell'art. 133 D.P.R.
30 maggio 2002 n. 115.
Vanno, altresì, poste a carico del convenuto le spese di giudizio sostenute dalla terza chiamata, vittoriosa sulla eccezione di inoperatività della polizza.
Non sussistono i presupposti per una condanna ai sensi dell'art. 96 c.p.c.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni diversa istanza ed eccezione disattesa o assorbita, così dispone:
- Dichiara tenuta e condanna l pagamento, in favore di , CP RT per i titoli di cui in motivazione, della somma di €21.000,00, oltre rivalutazione monetaria e interessi dalla domanda al saldo effettivo.
- Dichiara la carenza di copertura assicurativa invocata dal convenuto.
- Condanna altresì l pagamento, in favore dell'attore, delle spese di lite, liquidate CP nella complessiva somma di euro € 5.000,00 per compensi professionali, precisando che, operata la decurtazione di legge, pari ad € 2.500,00, il pagamento della complessiva somma di € 2.500,00, oltre rimborso forfetario spese generali ex art. 2 D.M. 55/2014, I.V.A. e C.P.A., deve essere eseguito direttamente a favore dello Stato Italiano da parte del convenuto, essendo l'attore vittorioso ammesso al gratuito patrocinio a spese dello Stato.
- Condanna al pagamento in favore della terza chiamata delle spese del presente CP giudizio, liquidate in €2.540,00 per compensi professionali, oltre rimborso forfetario spese generali ex art. 2 D.M. 55/2014, I.V.A. e C.P.A.
Bologna, 14/09/2025
Il Giudice
dott. Cinzia Gamberini
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