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Sentenza 10 settembre 2025
Sentenza 10 settembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Bari, sentenza 10/09/2025, n. 3093 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Bari |
| Numero : | 3093 |
| Data del deposito : | 10 settembre 2025 |
Testo completo
TRIBUNALE DI BARI
SEZIONE LAVORO
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il giudice della Sezione lavoro del Tribunale di Bari, dott.ssa Maria Procoli, ha pronunziato all'udienza del giorno 10/09/2025 la seguente
SENTENZA CONTESTUALE dando lettura della motivazione e del dispositivo ai sensi dell'art. 429 c.p.c., nel giudizio iscritto al n. 3174 del ruolo generale del lavoro dell'anno 2023
TRA
, Parte_1 rappr. e dif. dall'avv. LAMURAGLIA ENZO GASPARE;
Ricorrente
E
CP_1 rappr. e dif. dall'avv. TIBERINO CARLA;
Resistente
RAGIONI IN FATTO E IN DIRITTO DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato in data 17/03/2023, ha chiesto accogliersi le seguenti Parte_1 conclusioni: “1. accertare e dichiarare il diritto dell'istante a percepire l'assegno unico e universale per i figli a carico ex art. 1 e ss del D.Lgs. n. 230/21 per il periodo dal 01/06/2022 a tutt'oggi o per il periodo eventualmente diverso che sarà accertato in corso di causa, nell'importo di € 75,00 mensili per maggiorazione ex art. 4, comma 10, D.Lgs. n. 230/21 o in quello eventualmente diverso che sarà accertato in corso di causa;
2. per l'effetto, condannare l' – in persona del suo legale Controparte_2 rappresentante pro-tempore - corrente in Roma alla via Ciro Il Grande nr.21, al pagamento in favore di parte ricorrente della prestazione di cui al punto che precede il cui importo, calcolato dal 01/06/2022 a tutt'oggi e decurtato quanto già percepito, ammonta ad € 750,00 (settecentocinquanta,00) o quello eventualmente diverso che sarà accertato in corso di causa;” il tutto con vittoria delle spese di lite in distrazione.
Resisteva . CP_1
Con atto datato 21.07.2025 il difensore di parte ricorrente dava atto dell'intervenuto pagamento della prestazione da parte dell' convenuto. CP_2
Quindi, alla odierna udienza i procuratori delle parti hanno congiuntamente chiesto dichiararsi cessata la materia del contendere, parte ricorrente insistendo per la vittoria delle spese di lite e parte resistente per la compensazione delle stesse;
quindi, la causa è stata decisa.
----------- 1 Va dichiarata la cessazione della materia del contendere, come richiesto concordemente da entrambi procuratori delle parti.
Ed invero, il fatto sopravvenuto del pagamento della prestazione da parte dell' per la complessiva somma CP_1 di euro 2.530 (come attestata dalla ricevuta di bonifico prodotta dalla parte ricorrente il 21.07.2025), avvenuto in corso di causa, fa venire meno un interesse attuale e concreto alla decisione.
Quanto alla regolamentazione delle spese processuali – liquidate come in dispositivo – ritiene questo giudice che le stesse, secondo la regola della soccombenza virtuale e per il principio di causalità, debbano essere poste a carico dell' , che ne sarà tenuto al pagamento in distrazione in favore della controparte. CP_1
P.Q.M.
Definitivamente pronunciando sulla domanda presentata da nei confronti dell , con Parte_1 CP_1 ricorso depositato in data 17/03/2023, così provvede:
- dichiara cessata la materia del contendere;
- condanna l' al pagamento, in distrazione, delle spese processuali, che sono liquidate in euro CP_1
880,00 oltre accessori di legge e di tariffa.
Così deciso in Bari, in data 10/09/2025
Il Giudice del lavoro dott.ssa Maria Procoli
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