Sentenza 11 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Catania, sez. II, sentenza 11/06/2025, n. 1866 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Catania |
| Numero : | 1866 |
| Data del deposito : | 11 giugno 2025 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
Pubblicato il 11/06/2025
N. 01866/2025 REG.PROV.COLL.
N. 00619/2025 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Sicilia
sezione staccata di Catania (Sezione Seconda)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 619 del 2025, proposto da
Sigeo Drilling S.r.l., in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall'avvocato Antonino Guidotto, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
Comune di Portopalo di Capo Passero, non costituito in giudizio;
per l’ottemperanza
- del Comune di Portopalo di Capo Passero al giudicato formatosi sul Decreto Ingiuntivo n. 454/2024 emesso dal Tribunale di Siracusa il 22/04/2024;
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nella camera di consiglio del giorno 5 giugno 2025 il dott. Gustavo Giovanni Rosario Cumin e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
Con Decreto Ingiuntivo n. 454/2024 del 22/04/2024 del Tribunale di Siracusa – Seconda Sezione Civile, dichiarato esecutivo a seguito di mancata opposizione allo stesso in data 20/08/2024, il Comune di Portopalo di Capo Passero è stato ordinato di procedere, entro il termine di quaranta giorni dalla sua avvenuta notifica, al pagamento in favore della Sigeo Drilling s.r.l. della somma di €. 95.408185, oltre interessi moratori ai sensi dell'art. 5 del d.lgs 2311A2, maggiorati ex art. 62 comma 3 D.L. n. 112012, nonchè di €. 2.242,00 a titolo di spese inerenti alla relativa procedura monitoria, a titolo di corrispettivo per eseguiti lavori di perforazione per captazione della falda idrica in Contrada Catena in forza della Determinazione Dirigenziale n. 226/417 del 28/12/2022, e per importi risultanti dalle fatture elettroniche n. 10PA/2023 del 24/10/2023 della somma di Euro 43.278,33 (IVA inclusa) – rimasta interamente non saldata – e n. 3PA/2023 della somma di Euro72.130,52( IVA inclusa) – per il quale il Comune poi ingiunto si era limitato a versare la somma di euro 20.000,00 a titolo di acconto -.
Nonostante la notifica, in data 18/09/2024, di precetto per il pagamento delle somme di cui al Decreto Ingiuntivo n. 454/2024 del 22/04/2024 del Tribunale di Siracusa – Seconda Sezione Civile, il Comune di Portopalo di Capo Passero non ha pagato le somme da quello poste a suo carico.
Ritenuto esser vanamente decorso il termine dilatorio di 120 giorni per la proposizione di azioni esecutive nei confronti della P.A. prefigurato dall’art. 14 del D.L. n. 669 del 2006, modificato dall' articolo 147, comma 1, lettera a), della legge 23 dicembre 2000, n. 388 e dall'articolo 44, comma 3, lettera a), del D.L. 30 settembre 2003, n. 269, come modificato dalla legge 24 novembre 2003, n. 326, la Sigeo Drilling s.r.l., agendo a mezzo del proprio legale rappresentante, con ricorso notificato il 13 marzo 2025, ha agito per ottenere l’ottemperanza al Decreto Ingiuntivo n. 454/2024 del 22/04/2024 del Tribunale di Siracusa – Seconda Sezione Civile.
Il Comune intimato non si è costituito in giudizio.
Il giorno 05/06/2025 aveva luogo la camera di consiglio fissata per l’esame del ricorso in epigrafe, con rimessione dello stesso in decisione.
Preliminarmente, il Collegio ritiene esser stato effettivamente rispettato il termine dilatorio di 120 giorni dalla notificazione del titolo esecutivo (ovvero: qui del precetto per il pagamento delle somme dovute in base al Decreto Ingiuntivo n. 454/2024 del 22/04/2024 del Tribunale di Siracusa – Seconda Sezione Civile, dichiarato esecutivo a seguito di mancata opposizione allo stesso in data 20/08/2024, avvenuta in data 18/09/2024) previsto dall’art. 14 del D.L. n. 669 del 1996 e ss. modifiche, in quanto la notifica dell’atto introduttivo del giudizio è avvenuta il 13/03/2025, dopo 176 dall’avvenuta notifica del precetto per il pagamento delle somme dovute in base al Decreto Ingiuntivo n. 454/2024 del 22/04/2024 del Tribunale di Siracusa – Seconda Sezione Civile. Né occorre, in questo caso, fornire la prova, da parte della ricorrente, del passaggio in giudicato di quest’ultimo – così come invece per le sentenze del G.O. –, dato che nell’ipotesi di Decreto Ingiuntivo a ciò supplisce la sua dichiarazione di esecutività ex art. 647 c.p.c. (anche in considerazione del fatto che una eventuale opposizione tardiva a norma dell’art. 650 c.p.c. non priva di efficacia esecutiva ipso iure il provvedimento monitorio, ma si limita a renderne possibile la sospensione dell’efficacia in base ai criteri di cui all’art. 649 c.p.c. …).
Nel merito, la pretesa esercitata dai ricorrenti trova fondamento nel Decreto Ingiuntivo sopra indicato. Il collegio ordina pertanto al Sindaco del Comune di Porto Palo di Capo Passero di pagare alla società ricorrente le somme che l’anzidetto provvedimento monitorio pone a carico del primo entro il termine di 60 giorni dalla data di comunicazione o notificazione della presente sentenza.
Per l’ipotesi di inottemperanza protrattasi oltre il termine indicato al paragrafo precedente, nomina sin d’ora quale commissario ad acta il Segretario del Comune di Portopalo di Capo Passero, affinchè assicuri la ottemperanza al Decreto Ingiuntivo n. 454/2024 del 22/04/2024 del Tribunale di Siracusa – Seconda Sezione Civile entro il termine di (ulteriori) 60 giorni dal vano scadere di quello indicato in precedenza.
Le spese processuali seguono la soccombenza, e vengono liquidate secondo quanto esposto all’interno del dispositivo.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Sicilia sezione staccata di Catania (Sezione Seconda) ordina al Sindaco del Comune di Portopalo di Capo Passero di pagare alla società ricorrente le somme di cui al Decreto Ingiuntivo n. 454/2024 del 22/04/2024 del Tribunale di Siracusa – Seconda Sezione Civile entro il termine di 60 giorni dalla data di comunicazione o notificazione della presente sentenza
Per l’ipotesi di inottemperanza protrattasi oltre il termine indicato al paragrafo precedente, nomina sin d’ora quale commissario ad acta il Segretario del Comune di Portopalo di Capo Passero, affinchè assicuri la ottemperanza al Decreto Ingiuntivo n. 454/2024 del 22/04/2024 del Tribunale di Siracusa – Seconda Sezione Civile entro il termine di (ulteriori) 60 giorni dal vano scadere di quello indicato in precedenza.
Condanna l’Amministrazione intimata al pagamento delle spese di lite in favore della ricorrente, che liquida nell’importo complessivo di 1.000,00 (mille/00) euro, più accessori così come per legge.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso in Catania nella camera di consiglio del giorno 5 giugno 2025 con l'intervento dei magistrati:
Daniele Burzichelli, Presidente
Gustavo Giovanni Rosario Cumin, Consigliere, Estensore
Cristina Consoli, Referendario
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| Gustavo Giovanni Rosario Cumin | Daniele Burzichelli |
IL SEGRETARIO