Sentenza 9 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Reggio Calabria, sentenza 09/06/2025, n. 550 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Reggio Calabria |
| Numero : | 550 |
| Data del deposito : | 9 giugno 2025 |
Testo completo
Corte d'Appello
n. 617/2024
C O R T E D'A P P E L L O
DI REGGIO CALABRIA
Sezione civile
R E P U B B L I C A I T A L I A N A
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte d'Appello di Reggio Calabria, composta dai magistrati:
dott.ssa Patrizia Morabito presidente dott. Natalino Sapone consigliere relatore dott.ssa Viviana Cusolito consigliera ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A
nella controversia iscritta al n. 617/2024 Ruolo Generale Affari Contenziosi vertente tra
c.f. , nata a [...] Parte_1 C.F._1
Calabra il 17 dicembre 1961, rappresentata e difesa dall'avv. Santi Maurizio
Spina, elettivamente domiciliata in Reggio Calabria, via Tommaso
Campanella n. 52
nei confronti di
c.f. nato a [...] Controparte_1 C.F._2
il 1° gennaio 1965, rappresentata e difesa dall'avv. Anna Berghella, elettivamente domiciliata presso il suo studio sito in Pescara, alla Via
Rigopiano n. 65
CONCLUSIONI DELLE PARTI
1
Come da atti e scritti difensivi.
***
La sentenza viene redatta in maniera sintetica, senza l'esposizione dello svolgimento del processo, in conformità alle seguenti norme:
a) art. 132 c.p.c., a norma del quale la sentenza deve contenere la concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione;
b) art. 118 disp. att. c.p.c., a norma del quale la motivazione consiste nella succinta esposizione dei fatti rilevanti della causa e delle ragioni giuridiche della decisione.
RAGIONI DELLA DECISIONE
- Procedimento di primo grado
impugna la sentenza n. 1104/2024, pubblicata Pt_1 Parte_1 il 22/7/2024, pronunciata dal Tribunale di Reggio Calabria nell'ambito del procedimento n. 2155/2023 R.G. con la quale è stata pronunciata la cessazione degli effetti civili del matrimonio concordatario contratto fra e . Controparte_1 Parte_1
Il giudice di prime cure, dopo aver rilevato la regolarità della notifica nei confronti di ed averne dichiarato la contumacia, Parte_1 con la sentenza appellata ha rilevato l'impossibilità di ricostruire la convivenza familiare tra i coniugi ed ha, pertanto, sciolto il matrimonio contratto tra le parti.
- Domanda dell'appellante
Con il primo motivo d'appello, la Cortese eccepisce la nullità della notifica della sentenza appellata, effettuata ai sensi dell'art. 143 c.p.c. Deduce in proposito che l'esecuzione della notifica con questa modalità presuppone un primo tentativo ex artt. 138/139 c.p.c. presso la residenza del destinatario, che, nel caso di specie, è mancato.
Inoltre, rileva la lacunosità della relata di notifica atteso che la dicitura “vane ricerche” avrebbe dovuto essere completata mediante una relazione indicante l'attività concretamente compiuta dall'ufficiale giudiziario, descrivendo in modo esaustivo le attività poste in essere e spiegando l'impossibilità della notifica.
2 Corte d'Appello
Con il secondo motivo, l'appellante eccepisce la nullità della notifica del ricorso introduttivo di primo grado e del provvedimento di fissazione dell'udienza di comparizione. Questa, infatti, è stata effettuata con le medesime modalità della notifica della sentenza e, dunque, l'appellante deduce gli stessi vizi denunciati con il primo motivo d'appello.
Con il terzo motivo, l'appellante critica la sentenza nella parte in cui nulla ha disposto a titolo di assegno di mantenimento in suo favore. Deduce in proposito di versare in condizioni economiche peggiori rispetto a quelle esistente all'epoca degli accordi di separazione,
in considerazione dell'intervenuta liquidazione della società e della situazione di Parte_2
insolvenza della società CP_2
[...]
[...] [...]
[...]
deduce che le notifiche sono state eseguite nel pieno Parte_3 rispetto del dettato normativo, poiché l'ufficiale giudiziario ha dichiarato in forma sintetica di essersi recato sul luogo di residenza della Cortese e di aver esperito tutti i tentativi richiesti dall'articolo di legge secondo i principi di buona fede.
Per quanto riguarda il terzo motivo relativo agli aspetti economici dello scioglimento del matrimonio, il deduce che la ha CP_1 Pt_1
aggravato la descrizione della sua situazione personale dichiarandosi affetta da una patologia che generalmente non osta allo svolgimento di un'attività lavorativa.
Aggiunge che la sentenza di separazione non prevedeva la corresponsione di assegni di mantenimento e che, a fronte delle difficoltà societarie della
, ha spontaneamente prestato la somma di € 30.000,00 mai restituita Pt_1 ed ha acconsentito ad un mantenimento di € 3.000,00 per il tempo necessario a consentire all'ex moglie di reperire una nuova occupazione. Ciò però non è mai avvenuto non avendo la messo a frutto la propria abilitazione alla Pt_1
professione di commercialista né il proprio diploma in pianoforte.
***
1.- Sulla nullità delle notifiche
3 Corte d'Appello
1. Con i primi due motivi d'appello la Cortese eccepisce la nullità della notifica della sentenza appellata nonché del ricorso introduttivo di primo grado, entrambe effettuate ai sensi dell'art. 143 c.p.c. Deduce in proposito che è mancato, prima della notifica ai sensi dell'art. 143 c.p.c., un primo tentativo ex artt. 138/139 c.p.c. presso la residenza del destinatario.
Inoltre, rileva la lacunosità della relata di notifica atteso che la dicitura “vane ricerche” apposta dall'ufficiale giudiziario avrebbe dovuto essere completata mediante una relazione indicante l'attività concretamente compiuta e la ragione dell'impossibilità della notifica.
2. Il motivo è fondato.
Preliminarmente è opportuno considerare che l'art. 143 c.p.c. introduce uno strumento notificatorio nelle ipotesi di irreperibilità oggettiva del destinatario, ossia nei casi in cui non sono conosciuti la residenza, la dimora ed il domicilio del destinatario.
Tale forma di notificazione presuppone, quindi, l'ignoranza dell'indirizzo oggettivamente incolpevole;
implica cioè che siano state eseguite, con l'ordinaria diligenza, tutte le ricerche ed indagini rivolte ad individuare il recapito del destinatario.
Infatti, «secondo la giurisprudenza di questa Corte, ai fini della notificazione ex art. 143
c.p.c., l'ufficiale giudiziario, ove non abbia rinvenuto il destinatario nel luogo di residenza risultante dal certificato anagrafico, è tenuto a svolgere ogni ulteriore ricerca ed indagine dandone conto nella relata, dovendo ritenersi, in difetto, la nullità della notificazione (Cass.
n. 8638 del 2017). Il ricorso alle formalità di notificazione di cui all'art. 143 c.p.c., per le persone irreperibili, non può essere affidato alle mere risultanze di una certificazione anagrafica, ma presuppone sempre e comunque che, nel luogo di ultima residenza nota, siano compiute effettive ricerche e che di esse l'ufficiale giudiziario dia espresso conto (Cass. n.
24107 del 2016)» (Cass., Ordinanza n. 40467 del 16/12/2021).
3. Ciò chiarito, nel caso de quo le notifiche ex art. 143 c.p.c. dell'atto introduttivo di primo grado e della sentenza appellata sono state precedute da un tentativo di notifica presso l'ultima residenza nota della , come Pt_1
risultante da certificati di residenza estratti pochi giorni prima delle rispettive notificazioni.
4 Corte d'Appello
In entrambi i casi questo primo tentativo di notifica non è andato a buon fine, avendo l'ufficiale giudiziario attestato nella relata che non è stato possibile notificare «perché sconosciuta al sito indicato come da informazioni assunte in loco. Pur mantenendo la residenza anagrafica. Vane ogni altre ricerche».
Si è proceduto quindi alla notifica ai sensi dell'art. 143 c.p.c. sulla scorta della sola notifica con esito negativo, senza indicazione di alcuna ulteriore ricerca, il che comporta la nullità di detta notificazione.
Dunque la procedura di cui all'art. 143 c.p.c. è stata utilizzata in mancanza della prova della irreperibilità verificata a seguito di ricerche effettuate secondo la normale diligenza.
Dal tenore della relata risulta che l'ufficiale giudiziario ha indicato genericamente di aver assunto informazioni in loco, senza individuare i soggetti che tali informazioni hanno reso.
Non appare, inoltre, idonea, in mancanza dell'indicazione della specifica attività posta in essere, l'espressione “vane ogni altre ricerche”, atteso che «è inidonea ad integrare un fatto di cui l'ufficiale giudiziario dia conto nel processo verbale, per il quale incomba sulla parte interessata l'onere di proporre querela di falso, ma ha la valenza esclusivamente di una valutazione, non assistita, come è noto, dalla precipua efficacia dell'atto pubblico (in particolare, l'ufficiale giudiziario ha stimato "vane" le ricerche esperite, ma ha omesso di attestare i fatti, che sarebbero avvenuti, corrispondenti alle ricerche eseguite)»
(Cass. n. 40467 del 16/12/2021).
Pertanto le notifiche dell'atto introduttivo del primo grado e della sentenza sono nulle.
La nullità della notifica della sentenza impedisce di ravvisare la tardività dell'impugnazione in oggetto.
La nullità della notifica dell'atto di citazione – con conseguente nullità della sentenza impugnata – rientra tra le tassative ipotesi di rimessione della causa al giudice di primo grado.
Per tali motivi, rilevata la nullità della notifica della citazione introduttiva del giudizio di primo grado e la conseguente nullità della sentenza impugnata, si dispone, ex art. 354 c.p.c., la remissione della causa al primo giudice.
2.- Sulle spese processuali
5 Corte d'Appello
In considerazione dell'esito del processo e della non imputabilità alla parte della nullità delle notifiche,
si ravvisano i presupposti per compensare interamente tra le parti le spese processuali di entrambi i gradi del giudizio.
p.q.m.
La Corte di Appello di Reggio Calabria, sezione civile, disattesa ogni contraria stanza, difesa ed eccezione, definitivamente pronunciando sull'appello proposto da nei confronti di Parte_1 Controparte_1
così provvede:
- dichiara la nullità della notifica della citazione introduttiva del giudizio di primo grado e della sentenza impugnata e, per l'effetto, rimette la causa al Tribunale di Reggio Calabria;
- compensa interamente tra le parti le spese processuali di entrambi i gradi del giudizio.
Reggio Calabria, 6 giugno 2025
Il consigliere est.
dott. Natalino Sapone
La presidente
dott.ssa Patrizia Morabito
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