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Sentenza 6 marzo 2025
Sentenza 6 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Napoli, sentenza 06/03/2025, n. 2305 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Napoli |
| Numero : | 2305 |
| Data del deposito : | 6 marzo 2025 |
Testo completo
Tribunale di Napoli
11 SEZIONE CIVILE
N. 8114/23 R.G.A.C.
Il Giudice, preliminarmente, dichiara che l'udienza precedentemente fissata è stata sostituita dal deposito di note scritte, ai sensi dell'art. 127ter
c.p.c..
Sempre in via preliminare dà atto che, entro il termine assegnato dalla scrivente, tutte le parti hanno depositato note scritte, illustrando le ragioni poste a fondamento delle rassegnate conclusioni.
A questo punto la controversia viene decisa tramite sentenza, resa ai sensi dell'art. 281-sexies c.p.c., incorporata al presente provvedimento.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI NAPOLI
- UNDICESIMA SEZIONE CIVILE - in composizione monocratica e nella persona della Dott.ssa Flora
Vollero, in data 6 marzo 2025 pronunzia, ai sensi dell'art. 281-sexies
c.p.c., la seguente
SENTENZA nella controversia civile iscritta al n. 8114 del Ruolo Generale Affari
Contenziosi dell'anno 2023 e vertente
TRA
Parte_1
(C.F. , in persona del
[...] P.IVA_1
Curatore Avv. , rappresentato e difeso, giusta procura Parte_2 in atti dall'Avv. Livio Persico ed elettivamente domiciliato presso il suo studio in Napoli, alla Via Depretis n.102, PEC:
Email_1
ATTORE OPPONENTE
E
(P.Iva e c.f. PA
), in persona del suo amministratore unico e legale P.IVA_2
rappresentante Sig.ra elettivamente domiciliata in Controparte_2
Napoli al Corso Meridionale n.7 presso lo studio dell'avv. Ciro
Gagliardi che la rappresenta e difende in virtù di procura in atti
PEC: per Email_2
CONVENUTA OPPOSTA nonchè
(c.f. ), in persona Controparte_3 P.IVA_3
del liquidatore Dott. , con sede in Casoria (NA) Controparte_4
alla Via Nazionale delle Puglie n.1
CONVENUTA OPPOSTA (contumace)
Oggetto: opposizione di terzo ex artt.656 e 404, secondo comma,
c.p.c.
La presente decisione è adottata ai sensi dell'art. 281-sexies c.p.c. e, quindi, è possibile prescindere dalle indicazioni contenute nell'art. 132
c.p.c. Infatti, l'art. 281-sexies c.p.c., consente al giudice di pronunciare la sentenza in udienza al termine della discussione dando lettura del dispositivo e delle ragioni di fatto e di diritto della decisione, senza dover premettere le indicazioni richieste dal secondo comma dell'art. 132 c.p.c., perché esse si ricavano dal verbale dell'udienza di discussione sottoscritto dal giudice stesso. Pertanto, non è affetta da nullità la sentenza, resa nella forma predetta, che non contenga le indicazioni riguardanti il giudice e le parti, le eventuali conclusioni del
P.M. e la concisa esposizione dei fatti e dei motivi della decisione
(Cass. civ., Sez. III, 19 ottobre 2006, n° 22409).
Ancora, in tale sentenza è superflua l'esposizione dello svolgimento del processo e delle conclusioni delle parti, quando questi siano ricostruibili dal verbale dell'udienza di discussione e da quelli che lo precedono. (Cass. civ., Sez. III, 11 maggio 2012, n° 7268; Cass. civ.,
Sez. III, 15 dicembre 2011, n° 27002).
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
1. I fatti e la vicenda processuale sottesi al presente giudizio possono riferirsi come segue.
Il Fallimento della “ ” Parte_1 evocava in giudizio la e la PA
“ ” formulando opposizione ex Controparte_3
artt.656 e 404, secondo comma, c.p.c. avverso il decreto ingiuntivo conseguito dalla n. 8385/2022, PA
emesso in data 22 novembre 2022, non opposto, con il quale il
Tribunale di Napoli ha ingiunto alla di pagare Controparte_3 l'importo di Euro 269.096,85, oltre interessi ex D.Lgs 231/02 e spese.
2. La domanda monitoria formulata dalla PA
[... (d'ora in avanti soltanto ”) aveva ad oggetto il CP_1
pagamento di alcune fatture del mese di novembre 2017 relative a rapporti commerciali intrattenuti con la Controparte_3
(d'ora in avanti anche solo ”), asseritamente
[...] CP_3
non pagate. La domanda si fondava su scrittura privata di transazione e ricognizione del debito sottoscritta dal legale rapp.te della società ingiunta, Sig. e datata 24.11.2017. Parte_3
3. Con la sollevata opposizione il
[...]
(d'ora in avanti anche soltanto Parte_1
“ ) deduceva di aver avuto notizia del decreto Parte_1
ingiuntivo - notificato alla debitrice in data 22.11.2022 e CP_3
non opposto - soltanto in data 14.2.2023 a mezzo di comunicazione pec del liquidatore della società sig . Controparte_4
Adduceva l'opponente che il decreto ingiuntivo opposto fu emesso e si è consolidato grazie al dolo o alla collusione del creditore istante
( ) e della società debitrice ( ) in danno del CP_1 CP_3
Fallimento della “ , precisandosi altresì che Parte_1 la detiene l'intera partecipazione della Parte_1
. CP_3
4. Si è costituita l'opposta che resiste PA chiedendo di dichiarare inammissibile l'opposizione proposta dalla procedura fallimentare e instando per la sospensione del presente procedimento in virtù della pendenza del giudizio innanzi alla S.C. di
Cassazione iscritto al n.r.g. 9499/2023 (avente ad oggetto azione revocatoria formulata dalla -e rigettata dalla Corte di Parte_4
Appello di Napoli con sent. n. 808/25023 – avverso atto di retrocessione al Fallimento dell'azienda conferita da a ). Parte_1 CP_3
5. Non si è costituita in giudizio la Controparte_3
della quale va pertanto dichiarata la contumacia
[...]
6. Con provvedimento del 24.5.2023 questo giudice non ha sospeso la provvisoria esecutorietà del decreto ingiuntivo opposto, dovendosi escludere, in quanto non sufficientemente dedotto e provato, che il pregiudizio lamentato dal risulti connotato dal requisito Parte_1
della irreparabilità ex art. 373 c.p.c. intesa come incapienza del patrimonio del creditore procedente.
Con il medesimo provvedimento il Giudice si riservava di provvedere alla prima udienza in ordine alla istanza di sospensione del giudizio ex art 295 c.p.c., proposta da parte opposta, dovendo sulla istanza medesima formarsi contraddittorio.
7. Acquisite le memorie depositate dalle parti entro i termini di cui all'art. 171 ter cpc, all'udienza del 5.10.2023 il Giudice rigettava la richiesta di sospensione del giudizio ex art 295 cpc e le richieste istruttorie delle parti e, ritenuta la causa matura per la decisione, fissava l'udienza del 3 febbraio 2025 (poi differita al 6 marzo 2025) per la precisazione delle conclusioni e la discussione ai sensi dell'art
281 sexies c.p.c. con termine per il deposito di note difensive.
8. Va preliminarmente confermata, per i motivi ivi esplicitati,
l'ordinanza del 5.10.2023 con riferimento a quanto disposto in ordine alle richieste istruttorie formulate dalle parti.
9. L'opponente è attivamente legittimato all'opposizione Parte_1 atteso che è soggetto terzo rispetto alle parti del giudizio monitorio ed inoltre dagli atti di causa emerge la circostanza che la
è creditrice della . Tanto è dato Parte_1 CP_3 desumere dalla perizia asseverata in sede di presentazione del concordato preventivo depositato dalla prima società ed allegato sub n. 25 dal Fallimento opponente, non contestata nel suo contenuto sostanziale e specifico.
Nel è, altresì, rinvenibile la qualifica Parte_1 di “avente causa” di una delle parti richiesta dall'art. 404 cpc come richiamato dall'art. 656 cpc per la legittimazione attiva all'opposizione di terzo . Ed infatti, allo stato degli atti, al Parte_1
è stata retrocessa l'azienda (il ramo di azienda) originariamente conferito dalla alla , sicché in capo al Parte_1 CP_3 Parte_1
risultano acquisite a titolo derivativo le situazioni attive e passive riconducibili al compendio aziendale proveniente dalla . CP_3 10. L'opposizione risulta tempestivamente formulata.
Risulta provato che la curatela ha ricevuto notizia dell'esistenza del decreto ingiuntivo e della definitività dello stesso solo in occasione della PEC che il liquidatore della “ , in data 14 Controparte_3
febbraio 2023, ha indirizzato al (cfr doc.18 produzione Parte_1
). Solo all'esito di tale comunicazione il ha Parte_1 Parte_1 potuto verificare ed avere contezza dell'esistenza del dolo e di un accordo collusivo adottato dalla “ e PA dalla “ . CP_3 CP_3
Ed invero la notifica del decreto ingiuntivo e del conseguente precetto alla in persona del suo liquidatore non comportano la CP_3
conoscenza della circostanza anche da parte della controllante restando pur sempre le due società soggetti Parte_1
autonomi e distinti.
E' da rimarcare sul punto che la Suprema Corte ha statuito che 'il termine perentorio di trenta giorni, accordato al creditore per l'opposizione contro la sentenza che sia intervenuta fra il debitore ed un terzo e sia effetto di dolo o collusione in suo danno (art. 404, secondo comma, cod. proc. civ.), decorre dalla scoperta di detto dolo o collusione (art. 326 cod. proc. civ.), scoperta che deve peraltro essere effettiva e completa, e che, ove avvenga per gradi, può dirsi completata solo quando il creditore abbia acquisito la ragionevole certezza - non essendo sufficiente il mero sospetto - del fatto che detto dolo e o collusione vi sono stati ed hanno ingannato il giudice, determinando statuizioni diverse da quelle che sarebbero state adottate a conclusione di un dibattito corretto” (cfr. Cass. n. 4008/2004; v.
Cass. n. 4123/1990).
Nel caso che ci occupa, stante la ribadita autonomia soggettiva delle due società, la conoscenza del dolo e della collusione non può farsi discendere sic et simpliciter dall'affermazione difensiva di parte convenuta secondo cui, risultando la TRADING controllata della fallita ed essendo il liquidatore della prima una Parte_1
promanazione del , la notifica effettuata alla in Parte_1 CP_3
persona del liquidatore comporta la conoscenza o conoscibilità del decreto ingiuntivo anche da parte del . Parte_1
Pertanto, essendo stata l'opposizione notificata il 14.3.2023, consegue che il rimedio è stato tempestivamente sollevato entro il termine di trenta giorni di cui all'art. 325 cpc decorrente dalla conoscenza effettiva del dolo o collusione come previsto dall'art. 326 cpc.
11. Nel merito l'opposizione risulta fondata e va accolta nei termini e per i motivi di seguito illustrati.
12. L'opposizione di terzo ex art. 404 cpc si fonda sulla ricorrenza delle condizioni previste dal secondo comma, ovvero il dolo o collusione tra le parti del titolo giudiziale formatosi. (E' pacifico che tale titolo può essere costituito, come nel caso di specie, da decreto ingiuntivo definitivo).
Secondo i più accorti approdi giurisprudenziali e di dottrina, il dolo e la collusione considerati dal secondo comma dell'articolo 404 sono concetti distinti: mentre il primo può provenire anche da una sola delle parti, la collusione consiste, invece, in un accordo, fra queste e a danno del terzo, che può essere anche tacito ed aver luogo sia prima che nel corso della lite (Cass. n. 3243/1980). In altri termini, il dolo consiste in una condotta processuale, anche unilaterale, commissiva o anche omissiva, volta all'alterazione fraudolenta della realtà sostanziale attraverso il mezzo processuale. La collusione integra invece una condotta concordata fra le parti al fine della celebrazione di un processo apparente, che si concluda con l'emissione di un provvedimento che attesti una realtà sostanziale che le parti sono d'accordo d'escludere.
È necessario che il terzo dimostri, oltre alla sussistenza del dolo o della collusione, il rapporto di causalità fra tali elementi e il contenuto della decisione, rapporto che può dirsi esistente purché il comportamento processuale fraudolento abbia determinato
«statuizioni diverse da quelle che sarebbero state adottate a conclusione di un dibattito corretto» (Cass. n. 4123/1990).
13. Nel caso che ci occupa i comportamenti processuali in danno del terzo vengono individuati nella prospettazione di un credito inesistente da parte della e nella mancata opposizione da parte della CP_1
al decreto ingiuntivo così ottenuto. CP_3
Il Fallimento opponente ha dedotto che il credito portato dal decreto ingiuntivo opposto è inesistente e che pertanto le parti, e CP_1
hanno concorso a creare un titolo che non rappresenta la CP_3
situazione sostanziale e reale.
L'opponente ha inteso desumere la sussistenza della condizioni di legge dalle seguenti circostanze.
a) inverosimiglianza della sussistenza di due estratti conto riportanti fatture diverse relativamente al medesimo periodo.
Osserva l'opponente che già in precedenza la ebbe a CP_1
conseguire contro la un decreto ingiuntivo n.1484/18 per CP_3
euro 409.389,62 fondato su scrittura ricognitiva del debito datata
30.11.2017 relativa a prestazioni eseguite dal 26.7.2016 al 30.11.2017 come riportate in estratto conto al 30 novembre 2017 (cfr alleg. n.23 produzione opponente).
Non appare pertanto credibile che tale estratto conto non contemplasse anche le fatture azionate con il decreto ingiuntivo oggetto di opposizione il quale, come detto, fonda su altra scrittura ricognitiva del 24.11.2017, quindi antecedente di pochi giorni rispetto a quella del
30.11.2017 e relativa a debiti portati, anch'essi, da fatture del novembre 2017 .
Peraltro, a rendere poco credibile la circostanza, di per sé sintomatica di dolo e collusione tra debitrice e creditrice, risulta l'ulteriore circostanza che tra le fatture non ricomprese nell'originario credito
(estratto conto al 30 novembre 2017) ed invece azionate con il nuovo decreto qui opposto , figura una fattura del 24 novembre 2017 di ben euro 325.364,78 inspiegabilmente non rientrante nell' estratto conto e nella scrittura ricognitiva posti a base del primo decreto ingiuntivo
(1484/18).
b) mancata produzione in sede monitoria della contabilità della creditrice (fatture libro giornale etc).
Osserva l'opponente che costituisce indizio di collusione il fatto che il credito, nonostante la rilevante entità, sia stato azionato non sulla scorta di documentazione contabile, ma esclusivamente su scrittura privata ricognitiva del debito sottoscritta dal legale rapp.te della società debitrice.
c) Frazionamento del credito e ingiustificato ritardo nell'azionare il credito di cui al decreto ingiuntivo opposto
Non credibile e, comunque, non giustificabile appare inoltre la circostanza che la creditrice, pur essendo già consapevole del diverso credito azionato con il decreto ingiuntivo qui opposto (n.8385/22), abbia invece in precedenza agito nei confronti della medesima debitrice solo limitatamente ad altro credito (d.i. n. 1484/18 fondato su scrittura privata ricognitiva del debito del 30.11.2017 successiva a quella del 24.11.2017 posta a base del decreto qui opposto).Non si spiega, in altri termini perché mai la abbia atteso ben CP_1
cinque anni per azionare un credito che già esisteva allorché, nel 2018, la medesima agì contro la medesima debitrice. Per_1
d) Assenza di ogni riferimento al credito azionato nella situazione patrimoniale della in occasione della retrocessione CP_1 dell'azienda alla CP_5
Evidenzia l'opponente che l'esposizione debitoria della CP_3
verso non risultava in alcun modo dallo stato CP_1 patrimoniale allegato all'atto transattivo del 27 aprile 2018 tra il e la società con il quale Parte_1 CP_3 veniva operata la retrocessione al primo dell'azienda in precedenza trasferita da a . Parte_1 CP_3
e) Omessa comunicazione del liquidatore della al curatore CP_3
del Fallimento in ordine alla notifica del decreto ingiuntivo con contestuale mancata formulazione dell'opposizione e mancata comunicazione della notifica del precetto.
- L'opponente deduce inoltre la non conformità Parte_1 all'originale della scrittura del 24 novembre 2017 su cui si fonda il decreto ingiuntivo opposto deducendone comunque l'inopponibilità.
Eccepisce inoltre l'incertezza, la non opponibilità e la falsità della data apposta in calce alla scrittura prodotta in copia (rilevando che la mancata produzione dell'originale impedisce di contestare la falsità della sottoscrizione).
14. Ritiene il Giudicante che gli indizi desumibili dalla produzione documentale fornita dall'opponente valgono, siccome rilevanti e convergenti, a dar conto della sussistenza di una statuizione giudiziale artificiosamente e pertanto collusivamente creata dalle parti, non corrispondente alla realtà effettiva e sostanziale dei loro rapporti ed incidente in modo pregiudizievole sugli interessi del Parte_1
opponente.
Si osserva al riguardo che la contestazione di merito in ordine all'insussistenza del credito viene innanzi tutto fondata sulla assoluta mancanza di riscontri contabili .
-Il credito portato dal decreto ingiuntivo opposto non compare nella scrittura ricognitiva del debito datata 30.11.2017, sottoscritta dal legale rappresentante della e della creditrice, relativa a CP_3
prestazioni eseguite a tutto il 30.11.2017. Eppure, nella medesima scrittura (posta a fondamento di altro decreto ingiuntivo (n. 1484/18) le parti fanno testualmente riferimento al “debito complessivo” della verso la , sicché l'omessa indicazione del CP_3 Per_1
debito qui oggetto di contestazione appare particolarmente significativa nel senso della sua insussistenza.
Ciò anche in considerazione della notevole entità dell' asserito credito pretermesso (€ 361.093,85), nonché della circostanza che nel ricorso monitorio della tale credito risulta fondato per la maggior Per_1
parte su un'unica fattura del 24.11.2017 di ben euro 325.364,78, assolutamente anomala se si considera l'importo medio delle fatture intercorse tra le parti con cadenza regolare.
V'è peraltro da rilevare che il credito rivendicato ed ingiunto da con il ricorso monitorio viene individuato in euro € Per_1
269.096,85 per effetto di asseriti pagamenti parziali del maggior credito di euro 361.093,85.
Non v'è però prova di tali pagamenti parziali e della loro corretta imputazione in modo da poterne desumere, a contrario, la sussistenza del credito. -Il debito nei confronti della nemmeno risulta esposto CP_1 nello stato patrimoniale della allegato all' atto transattivo CP_3
del 27.4.2018 con il quale fu convenuta la retrocessione in favore del del ramo di azienda - precedentemente trasferito dalla Parte_1
alla con atto del 1.10.2015 (cfr Parte_1 CP_3
allegati 3 ed 11 produzione ). Parte_1
In realtà non risulta dagli atti di giudizio alcun riscontro documentale e/o contabile che supporti sul piano probatorio l'esistenza del credito oggetto del decreto ingiuntivo opposto.
Né in ordine al medesimo credito risultano formulate rivendicazioni da parte della prima del ricorso monitorio oggetto di CP_1
opposizione.
L'argomento assume rilevanza considerato che il contenzioso si è sviluppato negli anni attraverso Controparte_6
una molteplicità di iniziative giudiziarie, ma in nessuna di queste ha inteso rivendicare il proprio credito. CP_1
Come dedotto dalla difesa dell'opponente, nonostante il rilevante importo del credito, risalente al novembre 2017 ma oggetto di ingiunzione nell'anno 2022, la non ne fa menzione né CP_1
allorché formulò opposizione al progetto di fusione per incorporazione della nella fallita (marzo 2018), né CP_3 Parte_1
quando propose azione revocatoria avverso la transazione con la quale veniva disposta la Parte_5
retrocessione al Fallimento del ramo di azienda in precedenza conferito alla (aprile 2018). Entrambe le iniziative giudiziarie CP_3
fondavano sul diverso credito della , portato da altro CP_1
decreto ingiuntivo (n.1484/18), senza alcun riferimento al credito , che si assume preesistente, azionato con il decreto ingiuntivo n. 8385/22 qui opposto.
- L'inesistenza del credito oggetto di ingiunzione , in assenza di diversi e contrari elementi di prova, è desumibile anche dal libro giornale 2018 della “ ” prodotto da parte opponente CP_3
unitamente alla seconda memoria ex art. 171 ter cpc: nel libro giornale infatti non risulta appostato verso la PA qualsivoglia ulteriore debito rispetto a quello portato dal decreto ingiuntivo n. 1484/2018.
-Il ricorso monitorio è stato fondato unicamente sulla scrittura ricognitiva del debito intercorsa tra e . Ma CP_3 CP_1
tale scrittura, per la quale non risultano acquisiti elementi di certezza in ordine alla data di sottoscrizione, non è opponibile in questa sede al
, che ne è terzo, esplicando la sua efficacia vincolante Parte_1
esclusivamente per le parti. Solo con riferimento ai rapporti tra esse la scrittura produce l'effetto di liberare il creditore ( ) CP_1 dall'onere di dar prova diversa ed ulteriore del credito (con fatture, contabilità aziendale , dimostrazione della effettiva esecuzione delle prestazioni contabilizzate, etc.).
In questa sede, riconosciuta la legittimazione del Fallimento e l'ammissibilità della procedura, la deduzione della inesistenza del credito e della creazione di un titolo non rispondente alla realtà dei rapporti debito/credito tra e avrebbe imposto CP_3 CP_1
a quest'ultima di dar contezza e prova della sussistenza del credito contestato.
Non è sufficiente, pertanto, in questo giudizio invocare l'efficacia probatoria della scrittura privata intercorsa tra e CP_3
, specie alla luce delle emergenze documentali sopra CP_1 citate dalle quali può evincersi l'insussistenza del credito.
-L'apporto dato dalla , attraverso il proprio liquidatore e CP_3
legale rapp.te pro tempore, al consolidamento di un titolo non rispondente alla realtà di fatto, appare decisivo e costituisce ulteriore elemento di prova in ordine alla collusione denunciata dall'opponente.
La debitrice ingiunta ha omesso di sollevare opposizione avverso il decreto ingiuntivo notificato ed ha colpevolmente omesso di dare tempestiva comunicazione al Fallimento della avvenuta notifica.
L'atto omissivo non può imputarsi al : anche se il Parte_1
liquidatore, come sostenuto dalla difesa della , è in CP_1
relazione di prossimità con gli organi della procedura, la condotta omissiva è stata posta in essere da soggetto autonomo e distinto dalla fallita Parte_1 Ne consegue che ricorrono nella fattispecie i due profili, tra loro complementari, che comprovano la collusione tra creditore e debitore: da un lato la prospettazione e rivendicazione di un credito risultato insussistente perché indimostrato, dall'altro l'inerzia processuale che ha inciso in maniera determinante nella formazione del relativo titolo giudiziale.
Le due condotte processuali hanno quindi determinato una statuizione giudiziale diversa da quella che sarebbe stata adottata all'esito di un giudizio instaurato e condotto in termini di correttezza: sussiste pertanto una relazione di causalità tra tali condotte ed il contenuto del provvedimento monitorio definitivo, rappresentativo di una situazione non rispondente alla realtà.
15. Alla luce delle osservazioni che precedono consegue la revoca del decreto ingiuntivo, come da dispositivo, mettendo conto ricordare, in proposito, che la sentenza che accoglie l'opposizione di terzo revocatoria proposta avverso sentenza passata in giudicato o comunque esecutiva, ovvero avverso decreto ingiuntivo divenuto esecutivo ai sensi dell'art. 647 c.p.c., non comporta soltanto
l'inefficacia di quel provvedimento nei confronti del terzo opponente, mantenendolo invece fermo nel rapporto tra le parti originarie, ma la sua totale eliminazione nei confronti delle parti del processo originario, con effetto riflesso e consequenziale nei confronti del terzo opponente ( Cass. n. 24631/2015).
16. Le spese di lite seguono la soccombenza dell' opposta e si liquidano in base ai parametri introdotti dal DM 55/14, come modificati dal DM 147/22, reputandosi congrua, tenuto conto della complessità delle questioni controverse e della effettiva attività processuale espletata l'applicazione dei valori medi per le fasi di studio e ed introduttiva e minimi per le seguenti fasi ( scaglione: valore delle cause da euro 260.000,00 ad euro 520.000,00)
P.Q.M.
Il Tribunale di Napoli, undicesima sezione civile, in composizione monocratica, definitivamente pronunziandosi sul giudizio promosso come in epigrafe, disattesa ogni altra istanza ed eccezione, così provvede:
a) Dichiara la contumacia di Controparte_3
b) Accoglie l'opposizione e revoca il decreto ingiuntivo n. 8385/22 emesso dal Tribunale di Napoli;
c) Condanna la al pagamento in favore PA dell' opponente Parte_1 Parte_1
” delle spese di lite che si liquidano, in euro 1.241,00 per
[...]
esborsi ed euro 14.170,00 per compensi , oltre iva e cpa, i legge, e rimb. spese forf..
Napoli, 6 marzo 2025
Il Giudice
Dott.ssa Flora Vollero
11 SEZIONE CIVILE
N. 8114/23 R.G.A.C.
Il Giudice, preliminarmente, dichiara che l'udienza precedentemente fissata è stata sostituita dal deposito di note scritte, ai sensi dell'art. 127ter
c.p.c..
Sempre in via preliminare dà atto che, entro il termine assegnato dalla scrivente, tutte le parti hanno depositato note scritte, illustrando le ragioni poste a fondamento delle rassegnate conclusioni.
A questo punto la controversia viene decisa tramite sentenza, resa ai sensi dell'art. 281-sexies c.p.c., incorporata al presente provvedimento.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI NAPOLI
- UNDICESIMA SEZIONE CIVILE - in composizione monocratica e nella persona della Dott.ssa Flora
Vollero, in data 6 marzo 2025 pronunzia, ai sensi dell'art. 281-sexies
c.p.c., la seguente
SENTENZA nella controversia civile iscritta al n. 8114 del Ruolo Generale Affari
Contenziosi dell'anno 2023 e vertente
TRA
Parte_1
(C.F. , in persona del
[...] P.IVA_1
Curatore Avv. , rappresentato e difeso, giusta procura Parte_2 in atti dall'Avv. Livio Persico ed elettivamente domiciliato presso il suo studio in Napoli, alla Via Depretis n.102, PEC:
Email_1
ATTORE OPPONENTE
E
(P.Iva e c.f. PA
), in persona del suo amministratore unico e legale P.IVA_2
rappresentante Sig.ra elettivamente domiciliata in Controparte_2
Napoli al Corso Meridionale n.7 presso lo studio dell'avv. Ciro
Gagliardi che la rappresenta e difende in virtù di procura in atti
PEC: per Email_2
CONVENUTA OPPOSTA nonchè
(c.f. ), in persona Controparte_3 P.IVA_3
del liquidatore Dott. , con sede in Casoria (NA) Controparte_4
alla Via Nazionale delle Puglie n.1
CONVENUTA OPPOSTA (contumace)
Oggetto: opposizione di terzo ex artt.656 e 404, secondo comma,
c.p.c.
La presente decisione è adottata ai sensi dell'art. 281-sexies c.p.c. e, quindi, è possibile prescindere dalle indicazioni contenute nell'art. 132
c.p.c. Infatti, l'art. 281-sexies c.p.c., consente al giudice di pronunciare la sentenza in udienza al termine della discussione dando lettura del dispositivo e delle ragioni di fatto e di diritto della decisione, senza dover premettere le indicazioni richieste dal secondo comma dell'art. 132 c.p.c., perché esse si ricavano dal verbale dell'udienza di discussione sottoscritto dal giudice stesso. Pertanto, non è affetta da nullità la sentenza, resa nella forma predetta, che non contenga le indicazioni riguardanti il giudice e le parti, le eventuali conclusioni del
P.M. e la concisa esposizione dei fatti e dei motivi della decisione
(Cass. civ., Sez. III, 19 ottobre 2006, n° 22409).
Ancora, in tale sentenza è superflua l'esposizione dello svolgimento del processo e delle conclusioni delle parti, quando questi siano ricostruibili dal verbale dell'udienza di discussione e da quelli che lo precedono. (Cass. civ., Sez. III, 11 maggio 2012, n° 7268; Cass. civ.,
Sez. III, 15 dicembre 2011, n° 27002).
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
1. I fatti e la vicenda processuale sottesi al presente giudizio possono riferirsi come segue.
Il Fallimento della “ ” Parte_1 evocava in giudizio la e la PA
“ ” formulando opposizione ex Controparte_3
artt.656 e 404, secondo comma, c.p.c. avverso il decreto ingiuntivo conseguito dalla n. 8385/2022, PA
emesso in data 22 novembre 2022, non opposto, con il quale il
Tribunale di Napoli ha ingiunto alla di pagare Controparte_3 l'importo di Euro 269.096,85, oltre interessi ex D.Lgs 231/02 e spese.
2. La domanda monitoria formulata dalla PA
[... (d'ora in avanti soltanto ”) aveva ad oggetto il CP_1
pagamento di alcune fatture del mese di novembre 2017 relative a rapporti commerciali intrattenuti con la Controparte_3
(d'ora in avanti anche solo ”), asseritamente
[...] CP_3
non pagate. La domanda si fondava su scrittura privata di transazione e ricognizione del debito sottoscritta dal legale rapp.te della società ingiunta, Sig. e datata 24.11.2017. Parte_3
3. Con la sollevata opposizione il
[...]
(d'ora in avanti anche soltanto Parte_1
“ ) deduceva di aver avuto notizia del decreto Parte_1
ingiuntivo - notificato alla debitrice in data 22.11.2022 e CP_3
non opposto - soltanto in data 14.2.2023 a mezzo di comunicazione pec del liquidatore della società sig . Controparte_4
Adduceva l'opponente che il decreto ingiuntivo opposto fu emesso e si è consolidato grazie al dolo o alla collusione del creditore istante
( ) e della società debitrice ( ) in danno del CP_1 CP_3
Fallimento della “ , precisandosi altresì che Parte_1 la detiene l'intera partecipazione della Parte_1
. CP_3
4. Si è costituita l'opposta che resiste PA chiedendo di dichiarare inammissibile l'opposizione proposta dalla procedura fallimentare e instando per la sospensione del presente procedimento in virtù della pendenza del giudizio innanzi alla S.C. di
Cassazione iscritto al n.r.g. 9499/2023 (avente ad oggetto azione revocatoria formulata dalla -e rigettata dalla Corte di Parte_4
Appello di Napoli con sent. n. 808/25023 – avverso atto di retrocessione al Fallimento dell'azienda conferita da a ). Parte_1 CP_3
5. Non si è costituita in giudizio la Controparte_3
della quale va pertanto dichiarata la contumacia
[...]
6. Con provvedimento del 24.5.2023 questo giudice non ha sospeso la provvisoria esecutorietà del decreto ingiuntivo opposto, dovendosi escludere, in quanto non sufficientemente dedotto e provato, che il pregiudizio lamentato dal risulti connotato dal requisito Parte_1
della irreparabilità ex art. 373 c.p.c. intesa come incapienza del patrimonio del creditore procedente.
Con il medesimo provvedimento il Giudice si riservava di provvedere alla prima udienza in ordine alla istanza di sospensione del giudizio ex art 295 c.p.c., proposta da parte opposta, dovendo sulla istanza medesima formarsi contraddittorio.
7. Acquisite le memorie depositate dalle parti entro i termini di cui all'art. 171 ter cpc, all'udienza del 5.10.2023 il Giudice rigettava la richiesta di sospensione del giudizio ex art 295 cpc e le richieste istruttorie delle parti e, ritenuta la causa matura per la decisione, fissava l'udienza del 3 febbraio 2025 (poi differita al 6 marzo 2025) per la precisazione delle conclusioni e la discussione ai sensi dell'art
281 sexies c.p.c. con termine per il deposito di note difensive.
8. Va preliminarmente confermata, per i motivi ivi esplicitati,
l'ordinanza del 5.10.2023 con riferimento a quanto disposto in ordine alle richieste istruttorie formulate dalle parti.
9. L'opponente è attivamente legittimato all'opposizione Parte_1 atteso che è soggetto terzo rispetto alle parti del giudizio monitorio ed inoltre dagli atti di causa emerge la circostanza che la
è creditrice della . Tanto è dato Parte_1 CP_3 desumere dalla perizia asseverata in sede di presentazione del concordato preventivo depositato dalla prima società ed allegato sub n. 25 dal Fallimento opponente, non contestata nel suo contenuto sostanziale e specifico.
Nel è, altresì, rinvenibile la qualifica Parte_1 di “avente causa” di una delle parti richiesta dall'art. 404 cpc come richiamato dall'art. 656 cpc per la legittimazione attiva all'opposizione di terzo . Ed infatti, allo stato degli atti, al Parte_1
è stata retrocessa l'azienda (il ramo di azienda) originariamente conferito dalla alla , sicché in capo al Parte_1 CP_3 Parte_1
risultano acquisite a titolo derivativo le situazioni attive e passive riconducibili al compendio aziendale proveniente dalla . CP_3 10. L'opposizione risulta tempestivamente formulata.
Risulta provato che la curatela ha ricevuto notizia dell'esistenza del decreto ingiuntivo e della definitività dello stesso solo in occasione della PEC che il liquidatore della “ , in data 14 Controparte_3
febbraio 2023, ha indirizzato al (cfr doc.18 produzione Parte_1
). Solo all'esito di tale comunicazione il ha Parte_1 Parte_1 potuto verificare ed avere contezza dell'esistenza del dolo e di un accordo collusivo adottato dalla “ e PA dalla “ . CP_3 CP_3
Ed invero la notifica del decreto ingiuntivo e del conseguente precetto alla in persona del suo liquidatore non comportano la CP_3
conoscenza della circostanza anche da parte della controllante restando pur sempre le due società soggetti Parte_1
autonomi e distinti.
E' da rimarcare sul punto che la Suprema Corte ha statuito che 'il termine perentorio di trenta giorni, accordato al creditore per l'opposizione contro la sentenza che sia intervenuta fra il debitore ed un terzo e sia effetto di dolo o collusione in suo danno (art. 404, secondo comma, cod. proc. civ.), decorre dalla scoperta di detto dolo o collusione (art. 326 cod. proc. civ.), scoperta che deve peraltro essere effettiva e completa, e che, ove avvenga per gradi, può dirsi completata solo quando il creditore abbia acquisito la ragionevole certezza - non essendo sufficiente il mero sospetto - del fatto che detto dolo e o collusione vi sono stati ed hanno ingannato il giudice, determinando statuizioni diverse da quelle che sarebbero state adottate a conclusione di un dibattito corretto” (cfr. Cass. n. 4008/2004; v.
Cass. n. 4123/1990).
Nel caso che ci occupa, stante la ribadita autonomia soggettiva delle due società, la conoscenza del dolo e della collusione non può farsi discendere sic et simpliciter dall'affermazione difensiva di parte convenuta secondo cui, risultando la TRADING controllata della fallita ed essendo il liquidatore della prima una Parte_1
promanazione del , la notifica effettuata alla in Parte_1 CP_3
persona del liquidatore comporta la conoscenza o conoscibilità del decreto ingiuntivo anche da parte del . Parte_1
Pertanto, essendo stata l'opposizione notificata il 14.3.2023, consegue che il rimedio è stato tempestivamente sollevato entro il termine di trenta giorni di cui all'art. 325 cpc decorrente dalla conoscenza effettiva del dolo o collusione come previsto dall'art. 326 cpc.
11. Nel merito l'opposizione risulta fondata e va accolta nei termini e per i motivi di seguito illustrati.
12. L'opposizione di terzo ex art. 404 cpc si fonda sulla ricorrenza delle condizioni previste dal secondo comma, ovvero il dolo o collusione tra le parti del titolo giudiziale formatosi. (E' pacifico che tale titolo può essere costituito, come nel caso di specie, da decreto ingiuntivo definitivo).
Secondo i più accorti approdi giurisprudenziali e di dottrina, il dolo e la collusione considerati dal secondo comma dell'articolo 404 sono concetti distinti: mentre il primo può provenire anche da una sola delle parti, la collusione consiste, invece, in un accordo, fra queste e a danno del terzo, che può essere anche tacito ed aver luogo sia prima che nel corso della lite (Cass. n. 3243/1980). In altri termini, il dolo consiste in una condotta processuale, anche unilaterale, commissiva o anche omissiva, volta all'alterazione fraudolenta della realtà sostanziale attraverso il mezzo processuale. La collusione integra invece una condotta concordata fra le parti al fine della celebrazione di un processo apparente, che si concluda con l'emissione di un provvedimento che attesti una realtà sostanziale che le parti sono d'accordo d'escludere.
È necessario che il terzo dimostri, oltre alla sussistenza del dolo o della collusione, il rapporto di causalità fra tali elementi e il contenuto della decisione, rapporto che può dirsi esistente purché il comportamento processuale fraudolento abbia determinato
«statuizioni diverse da quelle che sarebbero state adottate a conclusione di un dibattito corretto» (Cass. n. 4123/1990).
13. Nel caso che ci occupa i comportamenti processuali in danno del terzo vengono individuati nella prospettazione di un credito inesistente da parte della e nella mancata opposizione da parte della CP_1
al decreto ingiuntivo così ottenuto. CP_3
Il Fallimento opponente ha dedotto che il credito portato dal decreto ingiuntivo opposto è inesistente e che pertanto le parti, e CP_1
hanno concorso a creare un titolo che non rappresenta la CP_3
situazione sostanziale e reale.
L'opponente ha inteso desumere la sussistenza della condizioni di legge dalle seguenti circostanze.
a) inverosimiglianza della sussistenza di due estratti conto riportanti fatture diverse relativamente al medesimo periodo.
Osserva l'opponente che già in precedenza la ebbe a CP_1
conseguire contro la un decreto ingiuntivo n.1484/18 per CP_3
euro 409.389,62 fondato su scrittura ricognitiva del debito datata
30.11.2017 relativa a prestazioni eseguite dal 26.7.2016 al 30.11.2017 come riportate in estratto conto al 30 novembre 2017 (cfr alleg. n.23 produzione opponente).
Non appare pertanto credibile che tale estratto conto non contemplasse anche le fatture azionate con il decreto ingiuntivo oggetto di opposizione il quale, come detto, fonda su altra scrittura ricognitiva del 24.11.2017, quindi antecedente di pochi giorni rispetto a quella del
30.11.2017 e relativa a debiti portati, anch'essi, da fatture del novembre 2017 .
Peraltro, a rendere poco credibile la circostanza, di per sé sintomatica di dolo e collusione tra debitrice e creditrice, risulta l'ulteriore circostanza che tra le fatture non ricomprese nell'originario credito
(estratto conto al 30 novembre 2017) ed invece azionate con il nuovo decreto qui opposto , figura una fattura del 24 novembre 2017 di ben euro 325.364,78 inspiegabilmente non rientrante nell' estratto conto e nella scrittura ricognitiva posti a base del primo decreto ingiuntivo
(1484/18).
b) mancata produzione in sede monitoria della contabilità della creditrice (fatture libro giornale etc).
Osserva l'opponente che costituisce indizio di collusione il fatto che il credito, nonostante la rilevante entità, sia stato azionato non sulla scorta di documentazione contabile, ma esclusivamente su scrittura privata ricognitiva del debito sottoscritta dal legale rapp.te della società debitrice.
c) Frazionamento del credito e ingiustificato ritardo nell'azionare il credito di cui al decreto ingiuntivo opposto
Non credibile e, comunque, non giustificabile appare inoltre la circostanza che la creditrice, pur essendo già consapevole del diverso credito azionato con il decreto ingiuntivo qui opposto (n.8385/22), abbia invece in precedenza agito nei confronti della medesima debitrice solo limitatamente ad altro credito (d.i. n. 1484/18 fondato su scrittura privata ricognitiva del debito del 30.11.2017 successiva a quella del 24.11.2017 posta a base del decreto qui opposto).Non si spiega, in altri termini perché mai la abbia atteso ben CP_1
cinque anni per azionare un credito che già esisteva allorché, nel 2018, la medesima agì contro la medesima debitrice. Per_1
d) Assenza di ogni riferimento al credito azionato nella situazione patrimoniale della in occasione della retrocessione CP_1 dell'azienda alla CP_5
Evidenzia l'opponente che l'esposizione debitoria della CP_3
verso non risultava in alcun modo dallo stato CP_1 patrimoniale allegato all'atto transattivo del 27 aprile 2018 tra il e la società con il quale Parte_1 CP_3 veniva operata la retrocessione al primo dell'azienda in precedenza trasferita da a . Parte_1 CP_3
e) Omessa comunicazione del liquidatore della al curatore CP_3
del Fallimento in ordine alla notifica del decreto ingiuntivo con contestuale mancata formulazione dell'opposizione e mancata comunicazione della notifica del precetto.
- L'opponente deduce inoltre la non conformità Parte_1 all'originale della scrittura del 24 novembre 2017 su cui si fonda il decreto ingiuntivo opposto deducendone comunque l'inopponibilità.
Eccepisce inoltre l'incertezza, la non opponibilità e la falsità della data apposta in calce alla scrittura prodotta in copia (rilevando che la mancata produzione dell'originale impedisce di contestare la falsità della sottoscrizione).
14. Ritiene il Giudicante che gli indizi desumibili dalla produzione documentale fornita dall'opponente valgono, siccome rilevanti e convergenti, a dar conto della sussistenza di una statuizione giudiziale artificiosamente e pertanto collusivamente creata dalle parti, non corrispondente alla realtà effettiva e sostanziale dei loro rapporti ed incidente in modo pregiudizievole sugli interessi del Parte_1
opponente.
Si osserva al riguardo che la contestazione di merito in ordine all'insussistenza del credito viene innanzi tutto fondata sulla assoluta mancanza di riscontri contabili .
-Il credito portato dal decreto ingiuntivo opposto non compare nella scrittura ricognitiva del debito datata 30.11.2017, sottoscritta dal legale rappresentante della e della creditrice, relativa a CP_3
prestazioni eseguite a tutto il 30.11.2017. Eppure, nella medesima scrittura (posta a fondamento di altro decreto ingiuntivo (n. 1484/18) le parti fanno testualmente riferimento al “debito complessivo” della verso la , sicché l'omessa indicazione del CP_3 Per_1
debito qui oggetto di contestazione appare particolarmente significativa nel senso della sua insussistenza.
Ciò anche in considerazione della notevole entità dell' asserito credito pretermesso (€ 361.093,85), nonché della circostanza che nel ricorso monitorio della tale credito risulta fondato per la maggior Per_1
parte su un'unica fattura del 24.11.2017 di ben euro 325.364,78, assolutamente anomala se si considera l'importo medio delle fatture intercorse tra le parti con cadenza regolare.
V'è peraltro da rilevare che il credito rivendicato ed ingiunto da con il ricorso monitorio viene individuato in euro € Per_1
269.096,85 per effetto di asseriti pagamenti parziali del maggior credito di euro 361.093,85.
Non v'è però prova di tali pagamenti parziali e della loro corretta imputazione in modo da poterne desumere, a contrario, la sussistenza del credito. -Il debito nei confronti della nemmeno risulta esposto CP_1 nello stato patrimoniale della allegato all' atto transattivo CP_3
del 27.4.2018 con il quale fu convenuta la retrocessione in favore del del ramo di azienda - precedentemente trasferito dalla Parte_1
alla con atto del 1.10.2015 (cfr Parte_1 CP_3
allegati 3 ed 11 produzione ). Parte_1
In realtà non risulta dagli atti di giudizio alcun riscontro documentale e/o contabile che supporti sul piano probatorio l'esistenza del credito oggetto del decreto ingiuntivo opposto.
Né in ordine al medesimo credito risultano formulate rivendicazioni da parte della prima del ricorso monitorio oggetto di CP_1
opposizione.
L'argomento assume rilevanza considerato che il contenzioso si è sviluppato negli anni attraverso Controparte_6
una molteplicità di iniziative giudiziarie, ma in nessuna di queste ha inteso rivendicare il proprio credito. CP_1
Come dedotto dalla difesa dell'opponente, nonostante il rilevante importo del credito, risalente al novembre 2017 ma oggetto di ingiunzione nell'anno 2022, la non ne fa menzione né CP_1
allorché formulò opposizione al progetto di fusione per incorporazione della nella fallita (marzo 2018), né CP_3 Parte_1
quando propose azione revocatoria avverso la transazione con la quale veniva disposta la Parte_5
retrocessione al Fallimento del ramo di azienda in precedenza conferito alla (aprile 2018). Entrambe le iniziative giudiziarie CP_3
fondavano sul diverso credito della , portato da altro CP_1
decreto ingiuntivo (n.1484/18), senza alcun riferimento al credito , che si assume preesistente, azionato con il decreto ingiuntivo n. 8385/22 qui opposto.
- L'inesistenza del credito oggetto di ingiunzione , in assenza di diversi e contrari elementi di prova, è desumibile anche dal libro giornale 2018 della “ ” prodotto da parte opponente CP_3
unitamente alla seconda memoria ex art. 171 ter cpc: nel libro giornale infatti non risulta appostato verso la PA qualsivoglia ulteriore debito rispetto a quello portato dal decreto ingiuntivo n. 1484/2018.
-Il ricorso monitorio è stato fondato unicamente sulla scrittura ricognitiva del debito intercorsa tra e . Ma CP_3 CP_1
tale scrittura, per la quale non risultano acquisiti elementi di certezza in ordine alla data di sottoscrizione, non è opponibile in questa sede al
, che ne è terzo, esplicando la sua efficacia vincolante Parte_1
esclusivamente per le parti. Solo con riferimento ai rapporti tra esse la scrittura produce l'effetto di liberare il creditore ( ) CP_1 dall'onere di dar prova diversa ed ulteriore del credito (con fatture, contabilità aziendale , dimostrazione della effettiva esecuzione delle prestazioni contabilizzate, etc.).
In questa sede, riconosciuta la legittimazione del Fallimento e l'ammissibilità della procedura, la deduzione della inesistenza del credito e della creazione di un titolo non rispondente alla realtà dei rapporti debito/credito tra e avrebbe imposto CP_3 CP_1
a quest'ultima di dar contezza e prova della sussistenza del credito contestato.
Non è sufficiente, pertanto, in questo giudizio invocare l'efficacia probatoria della scrittura privata intercorsa tra e CP_3
, specie alla luce delle emergenze documentali sopra CP_1 citate dalle quali può evincersi l'insussistenza del credito.
-L'apporto dato dalla , attraverso il proprio liquidatore e CP_3
legale rapp.te pro tempore, al consolidamento di un titolo non rispondente alla realtà di fatto, appare decisivo e costituisce ulteriore elemento di prova in ordine alla collusione denunciata dall'opponente.
La debitrice ingiunta ha omesso di sollevare opposizione avverso il decreto ingiuntivo notificato ed ha colpevolmente omesso di dare tempestiva comunicazione al Fallimento della avvenuta notifica.
L'atto omissivo non può imputarsi al : anche se il Parte_1
liquidatore, come sostenuto dalla difesa della , è in CP_1
relazione di prossimità con gli organi della procedura, la condotta omissiva è stata posta in essere da soggetto autonomo e distinto dalla fallita Parte_1 Ne consegue che ricorrono nella fattispecie i due profili, tra loro complementari, che comprovano la collusione tra creditore e debitore: da un lato la prospettazione e rivendicazione di un credito risultato insussistente perché indimostrato, dall'altro l'inerzia processuale che ha inciso in maniera determinante nella formazione del relativo titolo giudiziale.
Le due condotte processuali hanno quindi determinato una statuizione giudiziale diversa da quella che sarebbe stata adottata all'esito di un giudizio instaurato e condotto in termini di correttezza: sussiste pertanto una relazione di causalità tra tali condotte ed il contenuto del provvedimento monitorio definitivo, rappresentativo di una situazione non rispondente alla realtà.
15. Alla luce delle osservazioni che precedono consegue la revoca del decreto ingiuntivo, come da dispositivo, mettendo conto ricordare, in proposito, che la sentenza che accoglie l'opposizione di terzo revocatoria proposta avverso sentenza passata in giudicato o comunque esecutiva, ovvero avverso decreto ingiuntivo divenuto esecutivo ai sensi dell'art. 647 c.p.c., non comporta soltanto
l'inefficacia di quel provvedimento nei confronti del terzo opponente, mantenendolo invece fermo nel rapporto tra le parti originarie, ma la sua totale eliminazione nei confronti delle parti del processo originario, con effetto riflesso e consequenziale nei confronti del terzo opponente ( Cass. n. 24631/2015).
16. Le spese di lite seguono la soccombenza dell' opposta e si liquidano in base ai parametri introdotti dal DM 55/14, come modificati dal DM 147/22, reputandosi congrua, tenuto conto della complessità delle questioni controverse e della effettiva attività processuale espletata l'applicazione dei valori medi per le fasi di studio e ed introduttiva e minimi per le seguenti fasi ( scaglione: valore delle cause da euro 260.000,00 ad euro 520.000,00)
P.Q.M.
Il Tribunale di Napoli, undicesima sezione civile, in composizione monocratica, definitivamente pronunziandosi sul giudizio promosso come in epigrafe, disattesa ogni altra istanza ed eccezione, così provvede:
a) Dichiara la contumacia di Controparte_3
b) Accoglie l'opposizione e revoca il decreto ingiuntivo n. 8385/22 emesso dal Tribunale di Napoli;
c) Condanna la al pagamento in favore PA dell' opponente Parte_1 Parte_1
” delle spese di lite che si liquidano, in euro 1.241,00 per
[...]
esborsi ed euro 14.170,00 per compensi , oltre iva e cpa, i legge, e rimb. spese forf..
Napoli, 6 marzo 2025
Il Giudice
Dott.ssa Flora Vollero