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Sentenza 10 novembre 2025
Sentenza 10 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Cuneo, sentenza 10/11/2025, n. 619 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Cuneo |
| Numero : | 619 |
| Data del deposito : | 10 novembre 2025 |
Testo completo
n. 1465/2025 r.g.a.c.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Tribunale Ordinario di Cuneo
SEZIONE CIVILE
Il Tribunale Ordinario di Cuneo – Sezione Civile – in composizione monocratica e nella persona del Presidente dott.ssa Roberta Bonaudi ha emesso la seguente
SENTENZA nella causa civile di primo grado iscritta al n. 1465/2025 avente ad oggetto: Altri istituti e leggi speciali
TRA
(c.f. ), rappresentato e Parte_1 P.IVA_1 difeso, come da procura in atti, dall'Avv. CARRETTA MARIA GRAZIA;
RICORRENTE IN OPPOSIZIONE
E
c.f. CP_1 C.F._1
(C.F. ) Controparte_2 C.F._2
RESISTENTI CONTUMACI
CONCLUSIONI
All'udienza del 30.10.2025 parte ricorrente ha richiamato l'atto introduttivo nel quale rassegnava le seguenti conclusioni:
Piaccia a Codesto ill.mo Presidente, respinta ogni contraria istanza, eccezione o difesa e premessa l'istruttoria occorrente, accogliere l'opposizione proposta e, per l'effetto, in riforma del decreto depositato il 10/06/2025 del Giudice Dott. Michele BASTA - R.G. n. 929/2024, liquidare il compenso del TU dr. nella causa 929/2024 RGL Tribunale di Cuneo, CP_1 secondo quanto disposto dagli artt. 20 e 21 della tabella allegata dal d.m. 30 maggio 2002, ovvero nella misura di Euro 290,77 oltre oneri di legge, ovvero 581,54 se ritenuta la particolare complessità, ovvero nella diversa misura che si riterrà congrua e/o equa, ma sempre e comunque inferiore all'importo liquidato dal Giudice Dott. M. Basta di Euro 2.642,40, per tutti
i motivi meglio esposti nel corpo del presente atto.
Con vittoria di spese, come per legge.
IN VIA ISTRUTTORIA
1 Si formula ogni più ampia riserva di aggiungere, integrare, modificare, precisare e di formulare istanze anche istruttorie nonché di produrre documenti nei modi e nei termini stabiliti dalla legge anche in relazione al comportamento processuale delle controparti.
MOTIVI DELLA DECISIONE
In fatto
1. Con ricorso depositato in data 1.07.2025 ai sensi degli artt. 170 DPR 115/2002 e 15 D.lgs.
150/2011, l' proponeva Parte_2 opposizione avverso il decreto di liquidazione n. 1088/2025 depositato l'11.06.2025 dal
Giudice del Lavoro del Tribunale di Cuneo a favore del TU dott. a titolo di CP_1 compenso per l'attività svolta nel giudizio iscritto al n. 929/2024.
2. Il Presidente di sezione delegato dal Presidente del Tribunale fissava udienza ex art. 281 undecies al 30.10.2025, con decreto regolarmente notificato unitamente al ricorso ai resistenti e CP_1 Controparte_2
3. All'udienza del 30.10.2025 il Presidente, rilevata la regolare notifica e la mancata costituzione dei resistenti, ne dichiarava la contumacia;
ritenuta la causa matura per la decisione, invitava parte ricorrente alla discussione orale;
il difensore di si riportava Pt_1 all'atto introduttivo insistendo come in esso.
Il Giudice visto l'art. 281 sexies comma 3 c.p.c. riservava il deposito della sentenza entro 30 giorni.
In diritto.
1. Con ordinanza emessa all'udienza dell'11.02.2025, il Giudice del lavoro disponeva procedersi a TU medico legale, nominando il dott. al quale sottoponeva il CP_1 seguente quesito: "esaminati gli atti, i documenti di causa tutti, nonché il contenuto del CD- rom contenente gli esiti della risonanza magnetica del 16.11.2021, accerti il TU il nesso di causalità tra l'evento del 9.9.2021 e la lesione patita dal ricorrente, specificando se tale lesione sia o meno compatibile con il sinistro;
quantifichi inoltre il TU, in caso di riscontro positivo del nesso di causalità materiale, l'invalidità permanente della parte ricorrente
Con ordinanza 14.03.2025 il Giudice lette le note scritte autorizzate e il giuramento depositato dal TU in forma cartolare, concedeva alle parti e al TU incaricato i seguenti termini perentori (inizio delle operazioni peritali il 26.3.2025):
Termine per l'invio della bozza alle parti (60 giorni): entro: Lunedi 26 Maggio 2025
Termine per l'invio delle osservazioni al TU (15 giorni): entro: Martedì 10 Giugno 2025
Termine per il deposito della relazione definitiva in cancelleria (15 giorni): entro: Mercoledì 25
Giugno 2025
La relazione peritale veniva depositata il 10.06.2025 e contestualmente veniva depositata la istanza di liquidazione del compenso a vacazioni per 60 giorni lavorativi per un importo complessivo di euro 2642,40
2 1.1. Con decreto in data 11.06.2025 il Giudice visti gli articoli 21, 29 e 52 D.P.R. 30.05.2022 n.
115, considerata la complessità della prestazione fornita, nonché la durata delle operazioni peritali e il numero di vacazioni considerate (n.180 vacazioni) liquidava al C.T.U. la somma di euro 2.642,40 per onorari, che poneva a carico dell' Pt_1
2. ha opposto detto decreto assumendo in generale l'eccessività dell'importo sulla base Pt_1 dei criteri di legge.
2.1. Sostiene in primo luogo che il compenso avrebbe dovuto essere liquidato ai sensi degli artt. 20 e 21 della tabella allegata al dm 30.05.2002 applicabile in riferimento agli accertamenti aventi ad oggetto lo stato di salute della persona. Sostiene -conformemente alla giurisprudenza di legittimità citata- Cassazione n. 2210/2020 e n. 20088/2010 - che nel caso di svolgimento di consulenza tecnica d'ufficio medico-legale nell'ambito di un giudizio civile, la liquidazione del compenso del professionista deve comprendere unicamente i compensi di cui all'art. 21 d.m. 30 maggio 2002 senza che il giudice possa far ricorso al criterio delle vacazioni, laddove la delicatezza dell'incarico rilevava ai fini dell'attribuzione del massimo previsto dalla norma e l'eccezionale importanza, complessità o difficoltà poteva giustificare - ai sensi del
D.P.R. n. 115 del 2002, art. 52 - l'aumento dell'onorario sino al doppio” (Cass. 20088/2010).
2.2. In via subordinata assume che, volendo considerare il criterio residuale delle vacazioni,
360 ore sono eccessive, considerato che si trattava unicamente di verificare il nesso di causalità tra un modesto trauma alla spalla (per il quale erano stati riconosciuti 5 giorni di prognosi al Pronto Soccorso) subito a seguito di una caduta a terra, e la lesione del tendine sovraspinato, ed in caso positivo di quantificare i postumi permanenti (poi riconosciuti nella misura del 7%).
2.3. In ogni caso, lamenta il difetto di motivazione del decreto di liquidazione, tenuto conto che il riferimento agli artt. 21 e 29 appare improprio e inconferente e che l'art. 52 prevede un aumento degli onorari per le prestazioni di eccezionale importanza, complessità e difficoltà, fattispecie estranea a quella in oggetto.
***
L'opposizione è parzialmente fondata.
1. Va premesso che correttamente è stato evocato in giudizio anche il ricorrente sig. atteso che la prestazione del consulente tecnico di ufficio è effettuata in Controparte_2 funzione di un interesse comune delle parti del giudizio, le quali sono solidalmente responsabili del pagamento delle relative competenze e sono litisconsorti necessari nel giudizio di opposizione al decreto di pagamento emesso a favore del consulente tecnico di ufficio (Cass. n.
28572 del 13.10.2023).
2. L'allegazione sulla applicabilità al caso di specie degli artt. 20/21 DM 30.05.2002 è infondata.
Condivisibile è il principio di diritto da cui muove l'opponente, secondo cui, ai fini della liquidazione del compenso al consulente tecnico d'ufficio, il criterio delle vacazioni, di cui
3 alla L. n. 319 del 1980, art. 4, avendo carattere residuale, può trovare applicazione soltanto nei casi in cui la prestazione oggetto dell'incarico da parte del consulente non sia già prevista, nemmeno in via analogica, con autonoma indicazione del compenso, nella Tabella allegata al decreto ministeriale di determinazione delle competenze spettanti ai consulenti tecnici d'ufficio
Non convincente, invece, appare la conclusione cui giunge il ricorso, laddove sostiene che l'oggetto della consulenza tecnica svolta nel giudizio di merito sia riconducibile alle previsioni di cui agli artt. 20 e 21 della Tabella allegata al decreto 30 maggio 2002: l'art. 20 ha riguardo alla perizia in materia medico legale, e quindi all'accertamento tecnico disposto nell'ambito delle indagini preliminari e del processo penale, mentre il successivo art. 21, che ha riguardo all'accertamento svolto nell'ambito dei giudizi civili, si occupa esclusivamente della
"consulenza tecnica avente ad oggetto accertamenti medici, diagnostici, identificazione di agenti patogeni, riguardanti la persona". (e i compensi non sono cumulabili, come afferma la giurisprudenza citata solo per estratto dall' nel ricorso). Pt_1
La previsione della Tabella si riferisce agli accertamenti medici aventi ad oggetto lo stato di salute della persona, mentre nel presente caso, come emerge dal quesito e dalla relazione che allo stesso risponde, la consulenza risulta disposta nell'ambito di un giudizio intentato dal lavoratore al fine di accertare e dichiarare che l'infortunio lavorativo sofferto in data
09.09.2021 ha causato una menomazione dell'integrità fisica pari al 10% o comunque nella diversa percentuale che sarà riconosciuta - condannare per l'effetto l' in persona del Pt_1 presidente pro tempore, a corrispondere al ricorrente l'importo di Euro 12.415,91 per la menomazione fisica patita, o la diversa somma che verrà riconosciuta, oltre agli interessi legali
- condannare parte resistente al pagamento delle spese e competenze del presente giudizio, oltre 15 %, cpa e iva e spese successive occorrende
L'indagine affidata al consulente tecnico pertanto, non si è propriamente rivolta ad accertare lo stato attuale di salute della persona, ma ha avuto un oggetto diverso e più esteso, consistito nel verificare il nesso di causalità tra l'evento del 9.9.2021 e la lesione patita dal ricorrente, specificando se tale lesione fosse o meno compatibile con il sinistro;
nonché nell'accertare e quantificare l'invalidità permanente della parte ricorrente.
Trattasi, all'evidenza, di indagine che ha una propria specificità, sicché essa non può essere ricondotta, nemmeno in forza dell'analogia, alla consulenza medica diagnostica cui si riferisce la previsione tabellare. (Cass. sez. 2 n. 23418 del 19/09/2019 Nella determinazione degli onorari spettanti ai consulenti deve essere applicato il criterio delle vacazioni, anziché quello a percentuale, non solo quando manca una specifica previsione della tariffa, ma altresì quando, in relazione alla natura dell'incarico ed al tipo di accertamento richiesti dal giudice, non sia logicamente giustificata e possibile un'estensione analogica delle ipotesi tipiche di liquidazione secondo il criterio della percentuale;
Cass. n. 8159 del 22/03/2023 Costituisce principio consolidato quello secondo cui nella determinazione degli onorari per i consulenti trova
4 applicazione il criterio delle vacazioni, anziché quello a percentuale, non solo quando manca una specifica previsione della tariffa, ma altresì quando, in relazione alla natura dell'incarico ed al tipo di accertamento richiesti dal giudice, non sia logicamente giustificata e possibile un'estensione analogica delle ipotesi tipiche di liquidazione secondo il criterio della percentuale).
3. Il ricorso è fondato quanto al numero di vacazioni riconosciute.
La giurisprudenza di legittimità ha già in passato espresso il principio per cui (cfr. Cass. n.
4055/1974) la determinazione del compenso al professionista col sistema delle vacazioni non comporta affatto che il giudice sia tenuto ad operare una mera moltiplicazione dei compensi unitari stabiliti dalla tariffa per il numero delle vacazioni che l'interessato abbia dimostrato di avere effettuato, ma demanda al giudice di stabilire, con prudente apprezzamento, il numero delle vacazioni che, in considerazione delle difficoltà delle indagini, della loro durata, dell'entità della materia controversa, possono - sempre nei limiti fissati dalla tariffa - essere in concreto riconosciute e attribuite al professionista per l'incarico da lui espletato.
Il richiamo al prudente apprezzamento, con l'indicazione dei parametri di riferimento per l'esercizio di tale potere conforta quindi il convincimento che l'individuazione del numero delle vacazioni, ove rientranti matematicamente nel numero dei giorni durante i quali si è protratto l'incarico del consulente, costituisca un tipico apprezzamento in fatto riservato al giudice di merito e non suscettibile di sindacato in sede di legittimità (Cass. n. 5990 del
04/03/2020, n.5990).
Non è poi ultroneo ricordare quanto considerato dalla Corte Costituzionale nella sentenza n.
16 del 10/02/2025 (che ha dichiarato costituzionalmente illegittimo l'art. 4, comma 2, l. 8 luglio 1980, n. 319, nella parte in cui, con riguardo alla determinazione dei compensi spettanti ai periti, ai consulenti tecnici, interpreti e traduttori per le operazioni eseguite a richiesta dell'autorità giudiziaria, per le vacazioni successive alla prima, dispone la liquidazione di un onorario inferiore a quello stabilito per la prima vacazione) perché dà conto del mancato aggiornamento delle tariffe e della esigenza di adeguare il compenso all'effettivo impegno del consulente/perito.
La Corte ha infatti osservato che: Nello scrutinio di legittimità costituzionale la materia degli onorari non è stata mai disgiunta dalla connotazione pubblicistica del servizio reso, in considerazione della «relazione funzionale che, attraverso l'atto di designazione, si instaura tra
l'ausiliario del magistrato e l'ufficio giudiziario [e che] costituisce un munus publicum (sentenze
n. 102 del 2021 e n. 88 del 1970), dal cui utile svolgimento sorge un diritto al compenso»
(sentenza n. 166 del 2022, punto 2.1. del Considerato in diritto). In questo ambito, è stata purtuttavia avvertita l'esigenza di garantire un rapporto di proporzionalità tra i valori tabellari dei compensi e le corrispondenti tariffe libero-professionali, in modo da scongiurare l'esito per cui la riduzione, applicata in ragione dell'indole pubblicistica dell'istituto, finisse per svilire il valore dell'impegno assicurato dal professionista incaricato (sentenza n. 192 del 2015). 3.2.2.‒
5 È stato così gradualmente rilevato l'aspetto critico della decurtazione degli onorari dell'ausiliare, in una misura tale da sacrificare oltremodo, alle esigenze pubblicistiche del processo e alla necessità di ridurne i costi, l'entità dei compensi spettanti al perito, consulente tecnico, interprete e traduttore. Quello che veniva definito, nelle più risalenti affermazioni della giurisprudenza costituzionale, come il «deplorevole inadempimento» (sentenza n. 41 del
1996, punto 5 del Considerato in diritto) delle pubbliche autorità preposte all'aggiornamento dei compensi degli ausiliari è divenuto, nel tempo, «dato caratterizzante della materia»
(sentenza n. 192 del 2015, punto 5.1. del Considerato in diritto), entrando nell'ambito di valutazione proprio del giudizio di legittimità costituzionale alla luce del canone della ragionevolezza (salve le ipotesi nelle quali ad essere denunciata sia stata, piuttosto che la norma che prevedeva i compensi, l'inerzia dell'amministrazione nell'aggiornamento degli stessi, sanzionabile in altra sede: sentenza n. 89 del 2020). […] Lo “scarto significativo” tra la prima vacazione e le successive - quale che ne fosse, in origine, il fondamento - accentua, nel descritto contesto, l'assoluta sproporzione tra l'entità del compenso da riconoscersi all'ausiliare e il valore della sua prestazione. Questa assoluta sproporzione finisce con il ridondare in manifesta irragionevolezza rispetto al pur legittimo scopo perseguito di contenimento dei costi del processo, in quanto trascura l'esigenza primaria - che, invece, ha caratterizzato la legislazione di riferimento sino alla legge n. 1426 del 1956, la quale ancora distingueva gli onorari “a tempo” avendo riguardo al titolo di studio dell'ausiliare del magistrato - di una prestazione qualitativamente adeguata rispetto all'importanza del munus publicum conferito. 3.2.5.- L'istituto della vacazione, in realtà, non è più normato nella novellata disciplina degli onorari a tempo, ormai, come si è visto, interamente affidata, insieme a quella degli onorari fissi e variabili, alla previsione tabellare. L'intervenuta costituzione presso il , in data 4 dicembre 2023, della predetta Controparte_3
Commissione per la rideterminazione della misura degli onorari fissi, variabili e a tempo, degli ausiliari del magistrato nel processo penale, civile, amministrativo, contabile e tributario, e la pendenza dei lavori della stessa, costituiscono un'occasione per riflettere sull'utilità di una distinzione, all'interno delle riordinate tabelle di liquidazione dei compensi, «tra la prima e le ore successive» (art. 50, comma 3, d.P.R. n. 115 del 2002), che, prevista dal legislatore come
“solo eventuale”, rischia di riproporre, in caso di mancato tempestivo aggiornamento dei valori tabellari ai mutamenti del costo della vita, le deviazioni applicative in questa sede stigmatizzate.
Ciò considerato, nel caso di specie vanno considerati: il tempo concesso al TU (e rispettato) per l'espletamento delle indagini necessarie per rispondere ai quesiti -pari a circa 60 giorni lavorativi-; la non banalità di tali accertamenti che richiedevano di appurare anche il nesso di causalità tra una patologia e la sua allegata eziologia negata dall' , nonché di quantificare Pt_1
l'attuale invalidità permanente del ricorrente;
la puntualità nell'evasione dell'incarico; la documentazione medica esaminata;
la presenza di consulenti di parte con una efficace
6 interlocuzione che ha consentito la mancata presentazione di osservazioni alla bozza della relazione.
Tutto ciò valutato, risulta congruo e adeguato determinare le vacazioni in numero di 120 per un compenso pari a euro 1.761,60.
Il riferimento nel decreto all'art. 52 DPR 114/2002 appare inconferente, visto l'accoglimento della istanza di liquidazione che faceva riferimento a n. 180 vacazioni (3 vacazioni per 60 giorni lavorativi) senza alcun aumento, che in ogni caso effettivamente non sarebbe dovuto
(vedi Cass. sez. 2 n. 21963 del 21/09/2017: Ai sensi dell'art. 52, comma 1, del d.P.R. n. 115 del
2002, costituiscono prestazioni eccezionali, per le quali è consentito l'aumento degli onorari per il consulente fino al doppio dell'importo previsto nelle tabelle, quelle che, pur non presentando aspetti di unicità o, quanto meno, di assoluta rarità, risultino comunque avere impiegato l'ausiliario in misura notevolmente massiva, per importanza tecnico-scientifica, complessità e difficoltà. Il riconoscimento di tale aumento - che a propria volta presuppone il riconoscimento, in favore del consulente, del compenso massimo liquidabile sulla base delle tabelle - costituisce oggetto di un potere discrezionale attribuito al giudice, che lo esercita mediante il prudente apprezzamento degli elementi a sua disposizione e la cui decisione è insindacabile in sede di legittimità, ove congruamente motivata).
4. Tenuto conto del solo parziale accoglimento dell'opposizione e della mancata costituzione delle parti resistenti, le spese di lite restano a carico del ricorrente.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni diversa istanza, eccezione e deduzione respinta, così decide:
1) In parziale accoglimento dell'opposizione proposta da avverso il decreto di Pt_1 liquidazione n. 1088/2025 emesso dal Giudice del Lavoro del Tribunale di Cuneo, liquida a favore del dott. la somma di euro 1.761,60 oltre accessori di CP_1 legge se dovuti, quale compenso per l'attività svolta come TU medico legale nel giudizio n. 929/2024;
2) Dichiara integralmente compensate tra le parti le spese del presente giudizio.
Così deciso in Cuneo il 07/11/2025
Il Presidente
Dott. Roberta Bonaudi
7
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Tribunale Ordinario di Cuneo
SEZIONE CIVILE
Il Tribunale Ordinario di Cuneo – Sezione Civile – in composizione monocratica e nella persona del Presidente dott.ssa Roberta Bonaudi ha emesso la seguente
SENTENZA nella causa civile di primo grado iscritta al n. 1465/2025 avente ad oggetto: Altri istituti e leggi speciali
TRA
(c.f. ), rappresentato e Parte_1 P.IVA_1 difeso, come da procura in atti, dall'Avv. CARRETTA MARIA GRAZIA;
RICORRENTE IN OPPOSIZIONE
E
c.f. CP_1 C.F._1
(C.F. ) Controparte_2 C.F._2
RESISTENTI CONTUMACI
CONCLUSIONI
All'udienza del 30.10.2025 parte ricorrente ha richiamato l'atto introduttivo nel quale rassegnava le seguenti conclusioni:
Piaccia a Codesto ill.mo Presidente, respinta ogni contraria istanza, eccezione o difesa e premessa l'istruttoria occorrente, accogliere l'opposizione proposta e, per l'effetto, in riforma del decreto depositato il 10/06/2025 del Giudice Dott. Michele BASTA - R.G. n. 929/2024, liquidare il compenso del TU dr. nella causa 929/2024 RGL Tribunale di Cuneo, CP_1 secondo quanto disposto dagli artt. 20 e 21 della tabella allegata dal d.m. 30 maggio 2002, ovvero nella misura di Euro 290,77 oltre oneri di legge, ovvero 581,54 se ritenuta la particolare complessità, ovvero nella diversa misura che si riterrà congrua e/o equa, ma sempre e comunque inferiore all'importo liquidato dal Giudice Dott. M. Basta di Euro 2.642,40, per tutti
i motivi meglio esposti nel corpo del presente atto.
Con vittoria di spese, come per legge.
IN VIA ISTRUTTORIA
1 Si formula ogni più ampia riserva di aggiungere, integrare, modificare, precisare e di formulare istanze anche istruttorie nonché di produrre documenti nei modi e nei termini stabiliti dalla legge anche in relazione al comportamento processuale delle controparti.
MOTIVI DELLA DECISIONE
In fatto
1. Con ricorso depositato in data 1.07.2025 ai sensi degli artt. 170 DPR 115/2002 e 15 D.lgs.
150/2011, l' proponeva Parte_2 opposizione avverso il decreto di liquidazione n. 1088/2025 depositato l'11.06.2025 dal
Giudice del Lavoro del Tribunale di Cuneo a favore del TU dott. a titolo di CP_1 compenso per l'attività svolta nel giudizio iscritto al n. 929/2024.
2. Il Presidente di sezione delegato dal Presidente del Tribunale fissava udienza ex art. 281 undecies al 30.10.2025, con decreto regolarmente notificato unitamente al ricorso ai resistenti e CP_1 Controparte_2
3. All'udienza del 30.10.2025 il Presidente, rilevata la regolare notifica e la mancata costituzione dei resistenti, ne dichiarava la contumacia;
ritenuta la causa matura per la decisione, invitava parte ricorrente alla discussione orale;
il difensore di si riportava Pt_1 all'atto introduttivo insistendo come in esso.
Il Giudice visto l'art. 281 sexies comma 3 c.p.c. riservava il deposito della sentenza entro 30 giorni.
In diritto.
1. Con ordinanza emessa all'udienza dell'11.02.2025, il Giudice del lavoro disponeva procedersi a TU medico legale, nominando il dott. al quale sottoponeva il CP_1 seguente quesito: "esaminati gli atti, i documenti di causa tutti, nonché il contenuto del CD- rom contenente gli esiti della risonanza magnetica del 16.11.2021, accerti il TU il nesso di causalità tra l'evento del 9.9.2021 e la lesione patita dal ricorrente, specificando se tale lesione sia o meno compatibile con il sinistro;
quantifichi inoltre il TU, in caso di riscontro positivo del nesso di causalità materiale, l'invalidità permanente della parte ricorrente
Con ordinanza 14.03.2025 il Giudice lette le note scritte autorizzate e il giuramento depositato dal TU in forma cartolare, concedeva alle parti e al TU incaricato i seguenti termini perentori (inizio delle operazioni peritali il 26.3.2025):
Termine per l'invio della bozza alle parti (60 giorni): entro: Lunedi 26 Maggio 2025
Termine per l'invio delle osservazioni al TU (15 giorni): entro: Martedì 10 Giugno 2025
Termine per il deposito della relazione definitiva in cancelleria (15 giorni): entro: Mercoledì 25
Giugno 2025
La relazione peritale veniva depositata il 10.06.2025 e contestualmente veniva depositata la istanza di liquidazione del compenso a vacazioni per 60 giorni lavorativi per un importo complessivo di euro 2642,40
2 1.1. Con decreto in data 11.06.2025 il Giudice visti gli articoli 21, 29 e 52 D.P.R. 30.05.2022 n.
115, considerata la complessità della prestazione fornita, nonché la durata delle operazioni peritali e il numero di vacazioni considerate (n.180 vacazioni) liquidava al C.T.U. la somma di euro 2.642,40 per onorari, che poneva a carico dell' Pt_1
2. ha opposto detto decreto assumendo in generale l'eccessività dell'importo sulla base Pt_1 dei criteri di legge.
2.1. Sostiene in primo luogo che il compenso avrebbe dovuto essere liquidato ai sensi degli artt. 20 e 21 della tabella allegata al dm 30.05.2002 applicabile in riferimento agli accertamenti aventi ad oggetto lo stato di salute della persona. Sostiene -conformemente alla giurisprudenza di legittimità citata- Cassazione n. 2210/2020 e n. 20088/2010 - che nel caso di svolgimento di consulenza tecnica d'ufficio medico-legale nell'ambito di un giudizio civile, la liquidazione del compenso del professionista deve comprendere unicamente i compensi di cui all'art. 21 d.m. 30 maggio 2002 senza che il giudice possa far ricorso al criterio delle vacazioni, laddove la delicatezza dell'incarico rilevava ai fini dell'attribuzione del massimo previsto dalla norma e l'eccezionale importanza, complessità o difficoltà poteva giustificare - ai sensi del
D.P.R. n. 115 del 2002, art. 52 - l'aumento dell'onorario sino al doppio” (Cass. 20088/2010).
2.2. In via subordinata assume che, volendo considerare il criterio residuale delle vacazioni,
360 ore sono eccessive, considerato che si trattava unicamente di verificare il nesso di causalità tra un modesto trauma alla spalla (per il quale erano stati riconosciuti 5 giorni di prognosi al Pronto Soccorso) subito a seguito di una caduta a terra, e la lesione del tendine sovraspinato, ed in caso positivo di quantificare i postumi permanenti (poi riconosciuti nella misura del 7%).
2.3. In ogni caso, lamenta il difetto di motivazione del decreto di liquidazione, tenuto conto che il riferimento agli artt. 21 e 29 appare improprio e inconferente e che l'art. 52 prevede un aumento degli onorari per le prestazioni di eccezionale importanza, complessità e difficoltà, fattispecie estranea a quella in oggetto.
***
L'opposizione è parzialmente fondata.
1. Va premesso che correttamente è stato evocato in giudizio anche il ricorrente sig. atteso che la prestazione del consulente tecnico di ufficio è effettuata in Controparte_2 funzione di un interesse comune delle parti del giudizio, le quali sono solidalmente responsabili del pagamento delle relative competenze e sono litisconsorti necessari nel giudizio di opposizione al decreto di pagamento emesso a favore del consulente tecnico di ufficio (Cass. n.
28572 del 13.10.2023).
2. L'allegazione sulla applicabilità al caso di specie degli artt. 20/21 DM 30.05.2002 è infondata.
Condivisibile è il principio di diritto da cui muove l'opponente, secondo cui, ai fini della liquidazione del compenso al consulente tecnico d'ufficio, il criterio delle vacazioni, di cui
3 alla L. n. 319 del 1980, art. 4, avendo carattere residuale, può trovare applicazione soltanto nei casi in cui la prestazione oggetto dell'incarico da parte del consulente non sia già prevista, nemmeno in via analogica, con autonoma indicazione del compenso, nella Tabella allegata al decreto ministeriale di determinazione delle competenze spettanti ai consulenti tecnici d'ufficio
Non convincente, invece, appare la conclusione cui giunge il ricorso, laddove sostiene che l'oggetto della consulenza tecnica svolta nel giudizio di merito sia riconducibile alle previsioni di cui agli artt. 20 e 21 della Tabella allegata al decreto 30 maggio 2002: l'art. 20 ha riguardo alla perizia in materia medico legale, e quindi all'accertamento tecnico disposto nell'ambito delle indagini preliminari e del processo penale, mentre il successivo art. 21, che ha riguardo all'accertamento svolto nell'ambito dei giudizi civili, si occupa esclusivamente della
"consulenza tecnica avente ad oggetto accertamenti medici, diagnostici, identificazione di agenti patogeni, riguardanti la persona". (e i compensi non sono cumulabili, come afferma la giurisprudenza citata solo per estratto dall' nel ricorso). Pt_1
La previsione della Tabella si riferisce agli accertamenti medici aventi ad oggetto lo stato di salute della persona, mentre nel presente caso, come emerge dal quesito e dalla relazione che allo stesso risponde, la consulenza risulta disposta nell'ambito di un giudizio intentato dal lavoratore al fine di accertare e dichiarare che l'infortunio lavorativo sofferto in data
09.09.2021 ha causato una menomazione dell'integrità fisica pari al 10% o comunque nella diversa percentuale che sarà riconosciuta - condannare per l'effetto l' in persona del Pt_1 presidente pro tempore, a corrispondere al ricorrente l'importo di Euro 12.415,91 per la menomazione fisica patita, o la diversa somma che verrà riconosciuta, oltre agli interessi legali
- condannare parte resistente al pagamento delle spese e competenze del presente giudizio, oltre 15 %, cpa e iva e spese successive occorrende
L'indagine affidata al consulente tecnico pertanto, non si è propriamente rivolta ad accertare lo stato attuale di salute della persona, ma ha avuto un oggetto diverso e più esteso, consistito nel verificare il nesso di causalità tra l'evento del 9.9.2021 e la lesione patita dal ricorrente, specificando se tale lesione fosse o meno compatibile con il sinistro;
nonché nell'accertare e quantificare l'invalidità permanente della parte ricorrente.
Trattasi, all'evidenza, di indagine che ha una propria specificità, sicché essa non può essere ricondotta, nemmeno in forza dell'analogia, alla consulenza medica diagnostica cui si riferisce la previsione tabellare. (Cass. sez. 2 n. 23418 del 19/09/2019 Nella determinazione degli onorari spettanti ai consulenti deve essere applicato il criterio delle vacazioni, anziché quello a percentuale, non solo quando manca una specifica previsione della tariffa, ma altresì quando, in relazione alla natura dell'incarico ed al tipo di accertamento richiesti dal giudice, non sia logicamente giustificata e possibile un'estensione analogica delle ipotesi tipiche di liquidazione secondo il criterio della percentuale;
Cass. n. 8159 del 22/03/2023 Costituisce principio consolidato quello secondo cui nella determinazione degli onorari per i consulenti trova
4 applicazione il criterio delle vacazioni, anziché quello a percentuale, non solo quando manca una specifica previsione della tariffa, ma altresì quando, in relazione alla natura dell'incarico ed al tipo di accertamento richiesti dal giudice, non sia logicamente giustificata e possibile un'estensione analogica delle ipotesi tipiche di liquidazione secondo il criterio della percentuale).
3. Il ricorso è fondato quanto al numero di vacazioni riconosciute.
La giurisprudenza di legittimità ha già in passato espresso il principio per cui (cfr. Cass. n.
4055/1974) la determinazione del compenso al professionista col sistema delle vacazioni non comporta affatto che il giudice sia tenuto ad operare una mera moltiplicazione dei compensi unitari stabiliti dalla tariffa per il numero delle vacazioni che l'interessato abbia dimostrato di avere effettuato, ma demanda al giudice di stabilire, con prudente apprezzamento, il numero delle vacazioni che, in considerazione delle difficoltà delle indagini, della loro durata, dell'entità della materia controversa, possono - sempre nei limiti fissati dalla tariffa - essere in concreto riconosciute e attribuite al professionista per l'incarico da lui espletato.
Il richiamo al prudente apprezzamento, con l'indicazione dei parametri di riferimento per l'esercizio di tale potere conforta quindi il convincimento che l'individuazione del numero delle vacazioni, ove rientranti matematicamente nel numero dei giorni durante i quali si è protratto l'incarico del consulente, costituisca un tipico apprezzamento in fatto riservato al giudice di merito e non suscettibile di sindacato in sede di legittimità (Cass. n. 5990 del
04/03/2020, n.5990).
Non è poi ultroneo ricordare quanto considerato dalla Corte Costituzionale nella sentenza n.
16 del 10/02/2025 (che ha dichiarato costituzionalmente illegittimo l'art. 4, comma 2, l. 8 luglio 1980, n. 319, nella parte in cui, con riguardo alla determinazione dei compensi spettanti ai periti, ai consulenti tecnici, interpreti e traduttori per le operazioni eseguite a richiesta dell'autorità giudiziaria, per le vacazioni successive alla prima, dispone la liquidazione di un onorario inferiore a quello stabilito per la prima vacazione) perché dà conto del mancato aggiornamento delle tariffe e della esigenza di adeguare il compenso all'effettivo impegno del consulente/perito.
La Corte ha infatti osservato che: Nello scrutinio di legittimità costituzionale la materia degli onorari non è stata mai disgiunta dalla connotazione pubblicistica del servizio reso, in considerazione della «relazione funzionale che, attraverso l'atto di designazione, si instaura tra
l'ausiliario del magistrato e l'ufficio giudiziario [e che] costituisce un munus publicum (sentenze
n. 102 del 2021 e n. 88 del 1970), dal cui utile svolgimento sorge un diritto al compenso»
(sentenza n. 166 del 2022, punto 2.1. del Considerato in diritto). In questo ambito, è stata purtuttavia avvertita l'esigenza di garantire un rapporto di proporzionalità tra i valori tabellari dei compensi e le corrispondenti tariffe libero-professionali, in modo da scongiurare l'esito per cui la riduzione, applicata in ragione dell'indole pubblicistica dell'istituto, finisse per svilire il valore dell'impegno assicurato dal professionista incaricato (sentenza n. 192 del 2015). 3.2.2.‒
5 È stato così gradualmente rilevato l'aspetto critico della decurtazione degli onorari dell'ausiliare, in una misura tale da sacrificare oltremodo, alle esigenze pubblicistiche del processo e alla necessità di ridurne i costi, l'entità dei compensi spettanti al perito, consulente tecnico, interprete e traduttore. Quello che veniva definito, nelle più risalenti affermazioni della giurisprudenza costituzionale, come il «deplorevole inadempimento» (sentenza n. 41 del
1996, punto 5 del Considerato in diritto) delle pubbliche autorità preposte all'aggiornamento dei compensi degli ausiliari è divenuto, nel tempo, «dato caratterizzante della materia»
(sentenza n. 192 del 2015, punto 5.1. del Considerato in diritto), entrando nell'ambito di valutazione proprio del giudizio di legittimità costituzionale alla luce del canone della ragionevolezza (salve le ipotesi nelle quali ad essere denunciata sia stata, piuttosto che la norma che prevedeva i compensi, l'inerzia dell'amministrazione nell'aggiornamento degli stessi, sanzionabile in altra sede: sentenza n. 89 del 2020). […] Lo “scarto significativo” tra la prima vacazione e le successive - quale che ne fosse, in origine, il fondamento - accentua, nel descritto contesto, l'assoluta sproporzione tra l'entità del compenso da riconoscersi all'ausiliare e il valore della sua prestazione. Questa assoluta sproporzione finisce con il ridondare in manifesta irragionevolezza rispetto al pur legittimo scopo perseguito di contenimento dei costi del processo, in quanto trascura l'esigenza primaria - che, invece, ha caratterizzato la legislazione di riferimento sino alla legge n. 1426 del 1956, la quale ancora distingueva gli onorari “a tempo” avendo riguardo al titolo di studio dell'ausiliare del magistrato - di una prestazione qualitativamente adeguata rispetto all'importanza del munus publicum conferito. 3.2.5.- L'istituto della vacazione, in realtà, non è più normato nella novellata disciplina degli onorari a tempo, ormai, come si è visto, interamente affidata, insieme a quella degli onorari fissi e variabili, alla previsione tabellare. L'intervenuta costituzione presso il , in data 4 dicembre 2023, della predetta Controparte_3
Commissione per la rideterminazione della misura degli onorari fissi, variabili e a tempo, degli ausiliari del magistrato nel processo penale, civile, amministrativo, contabile e tributario, e la pendenza dei lavori della stessa, costituiscono un'occasione per riflettere sull'utilità di una distinzione, all'interno delle riordinate tabelle di liquidazione dei compensi, «tra la prima e le ore successive» (art. 50, comma 3, d.P.R. n. 115 del 2002), che, prevista dal legislatore come
“solo eventuale”, rischia di riproporre, in caso di mancato tempestivo aggiornamento dei valori tabellari ai mutamenti del costo della vita, le deviazioni applicative in questa sede stigmatizzate.
Ciò considerato, nel caso di specie vanno considerati: il tempo concesso al TU (e rispettato) per l'espletamento delle indagini necessarie per rispondere ai quesiti -pari a circa 60 giorni lavorativi-; la non banalità di tali accertamenti che richiedevano di appurare anche il nesso di causalità tra una patologia e la sua allegata eziologia negata dall' , nonché di quantificare Pt_1
l'attuale invalidità permanente del ricorrente;
la puntualità nell'evasione dell'incarico; la documentazione medica esaminata;
la presenza di consulenti di parte con una efficace
6 interlocuzione che ha consentito la mancata presentazione di osservazioni alla bozza della relazione.
Tutto ciò valutato, risulta congruo e adeguato determinare le vacazioni in numero di 120 per un compenso pari a euro 1.761,60.
Il riferimento nel decreto all'art. 52 DPR 114/2002 appare inconferente, visto l'accoglimento della istanza di liquidazione che faceva riferimento a n. 180 vacazioni (3 vacazioni per 60 giorni lavorativi) senza alcun aumento, che in ogni caso effettivamente non sarebbe dovuto
(vedi Cass. sez. 2 n. 21963 del 21/09/2017: Ai sensi dell'art. 52, comma 1, del d.P.R. n. 115 del
2002, costituiscono prestazioni eccezionali, per le quali è consentito l'aumento degli onorari per il consulente fino al doppio dell'importo previsto nelle tabelle, quelle che, pur non presentando aspetti di unicità o, quanto meno, di assoluta rarità, risultino comunque avere impiegato l'ausiliario in misura notevolmente massiva, per importanza tecnico-scientifica, complessità e difficoltà. Il riconoscimento di tale aumento - che a propria volta presuppone il riconoscimento, in favore del consulente, del compenso massimo liquidabile sulla base delle tabelle - costituisce oggetto di un potere discrezionale attribuito al giudice, che lo esercita mediante il prudente apprezzamento degli elementi a sua disposizione e la cui decisione è insindacabile in sede di legittimità, ove congruamente motivata).
4. Tenuto conto del solo parziale accoglimento dell'opposizione e della mancata costituzione delle parti resistenti, le spese di lite restano a carico del ricorrente.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni diversa istanza, eccezione e deduzione respinta, così decide:
1) In parziale accoglimento dell'opposizione proposta da avverso il decreto di Pt_1 liquidazione n. 1088/2025 emesso dal Giudice del Lavoro del Tribunale di Cuneo, liquida a favore del dott. la somma di euro 1.761,60 oltre accessori di CP_1 legge se dovuti, quale compenso per l'attività svolta come TU medico legale nel giudizio n. 929/2024;
2) Dichiara integralmente compensate tra le parti le spese del presente giudizio.
Così deciso in Cuneo il 07/11/2025
Il Presidente
Dott. Roberta Bonaudi
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