Sentenza breve 30 aprile 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Roma, sez. 5B, sentenza breve 30/04/2026, n. 7921 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Roma |
| Numero : | 7921 |
| Data del deposito : | 30 aprile 2026 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 07921/2026 REG.PROV.COLL.
N. 08961/2025 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio
(Sezione Quinta Bis)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
ex art. 72 bis e 74 cod. proc. amm.;
sul ricorso numero di registro generale 8961 del 2025, proposto da
-OMISSIS-, rappresentato e difeso dall'avvocato Valiantsina Adamenka, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
Comune di Anzio, rappresentato e difeso dall'avvocato Riccardo Ernesto Di Vizio, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
per l'annullamento
- dell’atto del Comune di Anzio – Ufficio Stato Civile - prot. n.-OMISSIS- del 18.4.2025 notificato in data 9.6.2025, avente ad oggetto “istanza di riconoscimento cittadinanza jure sanguinis PROT. -OMISSIS- – provvedimento di rigetto”;
- dell’atto del Comune di Anzio – Ufficio Stato Civile - prot. n. -OMISSIS-del 24.7.2025 notificato in pari data, avente ad oggetto “istanza di riesame del provvedimento di rigetto dell’istanza di riconoscimento della cittadinanza jure sanguinis prot. n. -OMISSIS-”;
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visti gli artt. 72 bis e 74 cod. proc. Amm.;
Visto l'atto di costituzione in giudizio di Comune di Anzio;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nella camera di consiglio del giorno 25 marzo 2026 la dott.ssa RI RI e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Considerato che la controversia in esame concerne il riconoscimento della cittadinanza italiana iure sanguinis al ricorrente, rifiutato a causa di asserita incompletezza della documentazione allegata;
Considerato che, per costante e pacifico orientamento giurisprudenziale, rientrano nella giurisdizione del giudice amministrativo esclusivamente i ricorsi avverso diniego di naturalizzazione per residenza ex art. 9 della legge n. 91/1992 ovvero per matrimonio, ex art. 5 della legge n. 91/1992, ma esclusivamente ove il motivo ostativo addotto riguardi il pericolo per la sicurezza nazionale; non vi rientrano invece le cause in cui si fa questione della trasmissione della cittadinanza italiana per discendenza, essendo attribuite alla giurisdizione del giudice ordinario (come ribadito, da ultimo, TAR Lazio, sez. V bis, n. 3445/2026 e 4681/2026; cfr. Cassazione Sez. Unite Civili, ord. 25398/2024);
Ritenuto, pertanto, che il ricorso in esame va dichiarato inammissibile per difetto di giurisdizione del giudice amministrativo, rientrando la controversia in esame tra quelle attribuite al giudice ordinario, davanti al quale la causa potrà essere riproposta ai sensi e nei termini di cui all’art. 11, comma 2, cod. proc. amm.
Le spese di lite vanno poste a carico della parte ricorrente e sono liquidate come in dispositivo.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Sezione Quinta Bis), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo dichiara inammissibile per difetto di giurisdizione.
Condanna il ricorrente a rifondere alla resistente le spese di lite liquidate nella misura complessiva di €. 1.000/00 (mille/00).
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Ritenuto che sussistano i presupposti di cui all'articolo 52, commi 1 e 2, del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196 (e degli articoli 5 e 6 del Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016), a tutela dei diritti o della dignità della parte interessata, manda alla Segreteria di procedere all'oscuramento delle generalità.
Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 25 marzo 2026 con l'intervento dei magistrati:
RI RI, Presidente, Estensore
Enrico Mattei, Consigliere
Gianluca Verico, Primo Referendario
| IL PRESIDENTE, ESTENSORE |
| RI RI |
IL SEGRETARIO
In caso di diffusione omettere le generalità e gli altri dati identificativi dei soggetti interessati nei termini indicati.