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Sentenza 2 dicembre 2025
Sentenza 2 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Vibo Valentia, sentenza 02/12/2025, n. 2012 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Vibo Valentia |
| Numero : | 2012 |
| Data del deposito : | 2 dicembre 2025 |
Testo completo
N. 990/2021 Reg. Gen.
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO IL TRIBUNALE DI VIBO VALENTIA Settore Lavoro e Previdenza
Il Giudice del Tribunale di Vibo Valentia, in funzione del Giudice del Lavoro, dott.ssa Angela Damiani, all'esito della trattazione scritta esperita nella data del 27.11.2025, ha pronunciato la seguente SENTENZA ex art. 429, I comma, c.p.c. nella causa TRA
IN PERSONA DEL RAPPRESENTANTE LEGALE PRO Parte_1
TEMPORE, rappresentata e difesa, giusta procura in atti, dall'avv. Vincenzo Gargiulo (PEC: ; Email_1
RICORRENTE E
, IN PERSONA DEL Controparte_1
RAPPRESENTANTE LEGALE PRO TEMPORE, rappresentato e difeso, giusta procura in atti, dalle funzionarie Tiziana Meligrana e Ilaria Sovarino (PEC: t). Email_2
RESISTENTE
Oggetto: Opposizione all'ordinanza-ingiunzione. Conclusioni: i procuratori delle parti concludevano come in atti.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso depositato in cancelleria il 25/6/2021, parte ricorrente in epigrafe indicata, agiva in questa sede, rappresentando l'illegittimità dell'Ordinanza ingiunzione n. 143-1/2020, notificata il 18.11.2020, con cui le veniva contestata la violazione dell'art. 29, comma 1 e art. 18, comma 5 bis, D.Lgs. 10.9.2003. n. 276, come modificato dall'art. 1, comma 1, D.Lgs. n. 08/2016 – per aver posto in essere con la società un appalto di servizi in violazione delle Controparte_2 vigenti disposizioni di legge;
l'irregolarità si riferisce a 5 lavoratori e a 550 giorni – e l'art. 39, commi 1, 2 e 7 D.L. n. 112/2008 convertito in L. n. 133/2008, modificato da ultimo dell'art. 22, comma 5, D.Lgs. n. 151/2015 – per aver omesso di registrare sul Libro Unico del Lavoro le ore di lavoro effettuate dai dipendenti , , e Parte_2 Persona_1 Persona_2
1 per come specificato di seguito nonché nel Verbale Unico sopra richiamato – Parte_3 ingiungendo l'importo pari a 12.500,00€ a titolo di sanzione. Parte ricorrente deduceva l'omessa istantanea e/o tempestiva contestazione, mediante l'inoltro del Verbale Unico di Accertamento (ex art 14 L. 689/1981), la liceità del contratto di appalto stipulato con la Controparte_2
e la certificazione del contratto di appalto medesimo, in ragione della quale era necessario
[...]
l'esperimento di un preventivo contraddittorio stragiudiziale. Tutto ciò premesso concludeva chiedendo all'intestato Tribunale: “Voglia il giudice adito, in accoglimento della suesposta opposizione accertare e dichiarare la illegittimità dell'ordinanza ingiunzione opposta, incidentalmente acclarare la nullità dei verbali opposti per tutti i motivi di cui in premessa, dichiarandone comunque la sua inefficacia nei confronti dell'azienda ricorrente e, in proprio, nei confronti del sig. . Con vittoria delle spese di lite”. CP_3 Co Instauratosi ritualmente il contraddittorio, si costituiva in giudizio , contestando le avverse pretese e chiedendo il rigetto del ricorso con il favore delle spese di lite. La causa, istruita con la documentazione prodotta dalle parti e con l'escussione dei testimoni, è stata decisa all'esito dell'esperimento della trattazione scritta.
MOTIVI DELLA DECISIONE
1. Il ricorso non è fondato.
2. Parte ricorrente agisce per l'accertamento della non debenza delle pretese creditorie emesse con l'ordinanza ingiunzione impugnata, a titolo di sanzioni, in ragione dell'asserita violazione, Co da parte di , delle disposizioni richiamate dall'art. 14 L. n. 689/1981 e in ragione della liceità del contratto di appalto stipulato tra e . Parte_1 Controparte_2
3. Le doglianze di parte ricorrente non possono trovare valorizzazione, in virtù delle motivazioni di seguito espresse.
4. Preliminarmente, l'art. 14 della L. n. 689/1981 stabilisce che: “La violazione, quando è possibile, deve essere contestata immediatamente tanto al trasgressore quanto alla persona che sia obbligata in solido al pagamento della somma dovuta per la violazione stessa. Se non è avvenuta la contestazione immediata per tutte o per alcune delle persone indicate nel comma precedente, gli estremi della violazione debbono essere notificati agli interessati residenti nel territorio della repubblica entro il termine di novanta giorni e a quelli residenti all'estero entro il termine di trecentosessanta giorni dall'accertamento. […]”.
5. Nel caso di specie l'Istituto ispettivo ha contestato tempestivamente la violazione commessa Co dalla parte ricorrente. Infatti, come si evince dalla documentazione versata in atti, l' , a seguito dell'accesso ispettivo presso la società ricorrente – iniziato l'11.10.2019 – che aveva utilizzato lavoratori presso l'esercizio commerciale con insegna “Piazza Italia”, il 18.10.2019 avveniva la conclusione degli accertamenti ed il successivo inoltro (il 28.10.2019) del Verbale Unico di Accertamento e Notificazione n. VV00000/2019-811-01, contenente gli esiti ispettivi.
5.1. Si evince, facilmente, la tempestività dell'operato ispettivo.
6. Il ricorso non può, altresì, trovare accoglimento perché sebbene parte ricorrente abbia dimostrato di aver stipulato con la un contratto di appalto, peraltro, Controparte_2 certificato, dall'allegato A del medesimo contratto di appalto si evince come l'attività svolta dal Committente sarebbe stata quella di ristorazione, con annessi servizi di sala e banco. Anche dal provvedimento di certificazione del contratto di appalto emerge che: “in conclusione, si può affermare che ai sensi del D.P.R. 276/03 e del D.P.R. 177/2011 l'utilizzo delle procedure per
2 l'attività di ristorazione presso sede dell'appaltante è corretta e garantisce la tutela della salute e della sicurezza dei lavoratori nonché il corretto svolgimento dell'attività lavorativa”.
7. Pertanto, oggetto della contrattazione fra le parti assoggettate all'ispezione è quello di svolgimento di attività inerenti alla ristorazione, distanti, pertanto, dall'effettiva attività, in concreto, svolta dai lavoratori rinvenuti presso il punto vendita Piazza Italia, che si occupa della vendita di capi di abbigliamento.
8. Tale assunto permette di comprendere come per l'esercizio, da parte dei lavoratori, di un'attività consistente nella vendita di capi di abbigliamento abbia esulato da una preventiva contrattazione di appalto fra le società in discussione, ravvisandosi, all'opposto, di una vera e Contr propria somministrazione di personale operata dalla alla confermata anche dalle Pt_1 dichiarazioni rese dai lavoratori interrogati, nell'immediatezza dell'ispezione, in ragione delle quali emerge come i dipendenti riconducessero direttamente alla la titolarità di datore Pt_1 di lavoro.
9. Quanto è emerso, peraltro, dall'istruttoria condotta nel corso del giudizio, non basta peraltro a suffragare quanto si evince dalla disamina dei documenti versati in atti dalla medesima ricorrente.
10. Sebbene i testimoni abbiano detto: “non ricordo di aver lavorato nel 2017 però ricordo di aver lavorato presso il punto vendita Piazza Italia sotto le direttive del sig. . non ricordo Testimone_1 se ho lavorato con la posso riferire che rinnovavo più il contratto però non ricordo se ho CP_2 Con rinnovato un contratto con la ( ); “preciso che io controllavo i servizi della Persona_1 Con
e riportavo alla mia azienda, la È vero io riferivo ad entrambe le aziende, con il Parte_1 sig. mi confrontavo quale referente della Io venivo pagato dalla ” Testimone_2 CP_2 Pt_1
( ); “è vero, quando sono stata assunta dalla mentre quando Testimone_3 Pt_1 sono stata assunta dalla mi interfacciavo direttamente con l'agenzia” ( CP_2 Parte_3 Con
); “è vero la che io sappia aveva un rapporto di collaborazione con la . è vero
[...] Pt_1 Con c'era un dipendente della con cui mi mettevo in contatto di cui non ricordo il nome ADR sono Con stato assunto dalla , c'è stata una collaborazione con la ) non può Pt_1 Testimone_4 Contr desumersi che il contratto intercorso fra la ricorrente e la società fosse quello di appalto per lo svolgimento dell'attività inerente all'abbigliamento. 10.1. Fra l'altro, nell'immediatezza dell'ispezione i lavoratori confermavano l'inesistenza di una subordinazione lavorativa e dichiaravano: “ : In precedenza ho lavorato, sempre Parte_4 presso il centro commerciale , nel negozio PIAZZA ITALIA dal 03.10.2017 al CP_6
30.06.2018. Ho stipulato i contratti con il sig. , gestore del negozio PIAZZA ITALIA;
Testimone_1 Co sapevo che il mio datore di lavoro era ed il sig. , di cui non ricordo il Controparte_2 Co cognome, proprietario del negozio PIAZZA ITALIA. Il sig. l'ho visto un paio di volte nel negozio perché è venuto a controllare e a vedere il negozio come era sistemato”; : Persona_1
Dal mese di agosto 2018 all'11 novembre 2018 ho lavorato sempre nel negozio “Piazza Italia” ma il datore di lavoro era la Il contratto l'ho firmato sempre con Controparte_2 Tes_1
. Non conosco nessuno della ; “ : Dal mese di
[...] Controparte_2 Parte_3 marzo 2017 lavoro presso il negozio “Piazza Italia” ed ho sottoscritto diversi contratti a tempo determinato ad eccezione dell'ultimo a tempo indeterminato. Il primo contratto di lavoro è intercorso con la come datore di lavoro. Ho sottoscritto il contratto presso i locali del Pt_1 negozio “Piazza Italia” di , sulla SS18, alla presenza del sig. , CP_1 Testimone_1 CP_ responsabile del negozio “Piazza Italia” di . Le direttive su lavoro da svolgere, il controllo e per ogni esigenza legata al rapporto di lavoro facevo riferimento al sig. , responsabile Testimone_1 del negozio. Non ricordo di aver avuto una retribuzione maggiorata per il lavoro svolto di
3 domenica. Ricordo che nel mese di marzo 2018 il sig. mi ha informato che dovevo Testimone_1 sottoscrivere il contratto con Ho sottoscritto il contratto a tempo Controparte_2 determinato in data 02.03.2018 fino al 02.06.2018. Non ho mai conosciuto il responsabile della e di fatto il mio lavoro è sempre stato uguale a quello svolto con la Controparte_7
. Ho avuto sempre le direttive ed i rapporti di lavoro con il sig. . Questo Pt_1 Testimone_1 contratto con la è stato prorogato prima fino al 31.07.2018, poi fino al Controparte_2
31.08.2018 e poi fino al 30.09.2018. Ho sottoscritto un nuovo contratto con la Parte_1 sempre con il sig. ”; : Da circa 11 anni e fino all'anno 2018 (17 Testimone_1 Parte_5 giugno) ho lavorato presso il negozio “Piazza Italia” nel Centro Commerciale di CP_1 [...]
. In tutti questi anni però ho avuto diversi datori di lavoro. Sono stata assunta dalla CP_6
nel mese di ottobre 2014 con contratto a tempo determinato, successivamente sempre Pt_1 prorogato fino all'anno 2016. Il titolare della società PLURICOM è il sig. , che ho CP_3 conosciuto perché è venuto più volte presso il negozio Piazza Italia di . Il primo CP_1 contratto nel mese di ottobre 2014 l'ho sottoscritto con , mentre le proroghe con il CP_3
Direttore del negozio sig. . mi ha sempre dato le direttive sul lavoro Testimone_1 Testimone_1 da svolgere e controllava il mio operato. Anche durante i rapporti con GI RO e
[...] le direttive le ho ricevute sempre da . Sono stata informata sempre CP_2 Testimone_1 da del cambio di datore di lavoro e cioè GI RO e ed i relativi Tes_1 Controparte_2 contratti li ho firmati con il sig. . Ho lavorato anche nei giorni festivi ma per il lavoro Tes_1 domenicale e nei festivi non ho ricevuto la retribuzione maggiorata. Mi sono assentata dal lavoro solo per ferie e mai ingiustificatamente. Dal 1° dicembre 2017 ho sottoscritto il contratto di lavoro a tempo determinato con la Il contratto l'ho sottoscritto con il sig. Controparte_2
. Non ho mai conosciuto alcun rappresentante della Non ho Testimone_1 Controparte_2 mai ricevuto il pagamento delle ore di lavoro straordinario effettuate”. Tale è il responsabile del punto vendita Piazza Italia. Testimone_1
11. L'assenza, pertanto, di una condizione di particolare rilievo, fin qui evidenziata, non Co confutata dalla parte ricorrente, permette di ritenere la correttezza dell'operato di e, soprattutto, la fondatezza e la legittimità dell'ordinanza ingiunzione impugnata.
12. Per tutto quanto fin qui esposto, il ricorso deve essere rigettato.
13. Le spese di lite seguono la soccombenza e sono liquidate come in dispositivo.
P.Q.M.
Il Giudice del Lavoro, visti gli artt. 429 e 442 c.p.c., definitivamente pronunciando nella causa in epigrafe, disattesa ogni diversa istanza ed eccezione:
- rigetta il ricorso;
- condanna al pagamento delle spese di lite liquidate in complessivi Parte_1 Co 1.600,00€, oltre accessori di legge da corrispondere in favore di .
Vibo Valentia, 2/12/2025. Il Giudice dott.ssa Angela Damiani
4
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO IL TRIBUNALE DI VIBO VALENTIA Settore Lavoro e Previdenza
Il Giudice del Tribunale di Vibo Valentia, in funzione del Giudice del Lavoro, dott.ssa Angela Damiani, all'esito della trattazione scritta esperita nella data del 27.11.2025, ha pronunciato la seguente SENTENZA ex art. 429, I comma, c.p.c. nella causa TRA
IN PERSONA DEL RAPPRESENTANTE LEGALE PRO Parte_1
TEMPORE, rappresentata e difesa, giusta procura in atti, dall'avv. Vincenzo Gargiulo (PEC: ; Email_1
RICORRENTE E
, IN PERSONA DEL Controparte_1
RAPPRESENTANTE LEGALE PRO TEMPORE, rappresentato e difeso, giusta procura in atti, dalle funzionarie Tiziana Meligrana e Ilaria Sovarino (PEC: t). Email_2
RESISTENTE
Oggetto: Opposizione all'ordinanza-ingiunzione. Conclusioni: i procuratori delle parti concludevano come in atti.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso depositato in cancelleria il 25/6/2021, parte ricorrente in epigrafe indicata, agiva in questa sede, rappresentando l'illegittimità dell'Ordinanza ingiunzione n. 143-1/2020, notificata il 18.11.2020, con cui le veniva contestata la violazione dell'art. 29, comma 1 e art. 18, comma 5 bis, D.Lgs. 10.9.2003. n. 276, come modificato dall'art. 1, comma 1, D.Lgs. n. 08/2016 – per aver posto in essere con la società un appalto di servizi in violazione delle Controparte_2 vigenti disposizioni di legge;
l'irregolarità si riferisce a 5 lavoratori e a 550 giorni – e l'art. 39, commi 1, 2 e 7 D.L. n. 112/2008 convertito in L. n. 133/2008, modificato da ultimo dell'art. 22, comma 5, D.Lgs. n. 151/2015 – per aver omesso di registrare sul Libro Unico del Lavoro le ore di lavoro effettuate dai dipendenti , , e Parte_2 Persona_1 Persona_2
1 per come specificato di seguito nonché nel Verbale Unico sopra richiamato – Parte_3 ingiungendo l'importo pari a 12.500,00€ a titolo di sanzione. Parte ricorrente deduceva l'omessa istantanea e/o tempestiva contestazione, mediante l'inoltro del Verbale Unico di Accertamento (ex art 14 L. 689/1981), la liceità del contratto di appalto stipulato con la Controparte_2
e la certificazione del contratto di appalto medesimo, in ragione della quale era necessario
[...]
l'esperimento di un preventivo contraddittorio stragiudiziale. Tutto ciò premesso concludeva chiedendo all'intestato Tribunale: “Voglia il giudice adito, in accoglimento della suesposta opposizione accertare e dichiarare la illegittimità dell'ordinanza ingiunzione opposta, incidentalmente acclarare la nullità dei verbali opposti per tutti i motivi di cui in premessa, dichiarandone comunque la sua inefficacia nei confronti dell'azienda ricorrente e, in proprio, nei confronti del sig. . Con vittoria delle spese di lite”. CP_3 Co Instauratosi ritualmente il contraddittorio, si costituiva in giudizio , contestando le avverse pretese e chiedendo il rigetto del ricorso con il favore delle spese di lite. La causa, istruita con la documentazione prodotta dalle parti e con l'escussione dei testimoni, è stata decisa all'esito dell'esperimento della trattazione scritta.
MOTIVI DELLA DECISIONE
1. Il ricorso non è fondato.
2. Parte ricorrente agisce per l'accertamento della non debenza delle pretese creditorie emesse con l'ordinanza ingiunzione impugnata, a titolo di sanzioni, in ragione dell'asserita violazione, Co da parte di , delle disposizioni richiamate dall'art. 14 L. n. 689/1981 e in ragione della liceità del contratto di appalto stipulato tra e . Parte_1 Controparte_2
3. Le doglianze di parte ricorrente non possono trovare valorizzazione, in virtù delle motivazioni di seguito espresse.
4. Preliminarmente, l'art. 14 della L. n. 689/1981 stabilisce che: “La violazione, quando è possibile, deve essere contestata immediatamente tanto al trasgressore quanto alla persona che sia obbligata in solido al pagamento della somma dovuta per la violazione stessa. Se non è avvenuta la contestazione immediata per tutte o per alcune delle persone indicate nel comma precedente, gli estremi della violazione debbono essere notificati agli interessati residenti nel territorio della repubblica entro il termine di novanta giorni e a quelli residenti all'estero entro il termine di trecentosessanta giorni dall'accertamento. […]”.
5. Nel caso di specie l'Istituto ispettivo ha contestato tempestivamente la violazione commessa Co dalla parte ricorrente. Infatti, come si evince dalla documentazione versata in atti, l' , a seguito dell'accesso ispettivo presso la società ricorrente – iniziato l'11.10.2019 – che aveva utilizzato lavoratori presso l'esercizio commerciale con insegna “Piazza Italia”, il 18.10.2019 avveniva la conclusione degli accertamenti ed il successivo inoltro (il 28.10.2019) del Verbale Unico di Accertamento e Notificazione n. VV00000/2019-811-01, contenente gli esiti ispettivi.
5.1. Si evince, facilmente, la tempestività dell'operato ispettivo.
6. Il ricorso non può, altresì, trovare accoglimento perché sebbene parte ricorrente abbia dimostrato di aver stipulato con la un contratto di appalto, peraltro, Controparte_2 certificato, dall'allegato A del medesimo contratto di appalto si evince come l'attività svolta dal Committente sarebbe stata quella di ristorazione, con annessi servizi di sala e banco. Anche dal provvedimento di certificazione del contratto di appalto emerge che: “in conclusione, si può affermare che ai sensi del D.P.R. 276/03 e del D.P.R. 177/2011 l'utilizzo delle procedure per
2 l'attività di ristorazione presso sede dell'appaltante è corretta e garantisce la tutela della salute e della sicurezza dei lavoratori nonché il corretto svolgimento dell'attività lavorativa”.
7. Pertanto, oggetto della contrattazione fra le parti assoggettate all'ispezione è quello di svolgimento di attività inerenti alla ristorazione, distanti, pertanto, dall'effettiva attività, in concreto, svolta dai lavoratori rinvenuti presso il punto vendita Piazza Italia, che si occupa della vendita di capi di abbigliamento.
8. Tale assunto permette di comprendere come per l'esercizio, da parte dei lavoratori, di un'attività consistente nella vendita di capi di abbigliamento abbia esulato da una preventiva contrattazione di appalto fra le società in discussione, ravvisandosi, all'opposto, di una vera e Contr propria somministrazione di personale operata dalla alla confermata anche dalle Pt_1 dichiarazioni rese dai lavoratori interrogati, nell'immediatezza dell'ispezione, in ragione delle quali emerge come i dipendenti riconducessero direttamente alla la titolarità di datore Pt_1 di lavoro.
9. Quanto è emerso, peraltro, dall'istruttoria condotta nel corso del giudizio, non basta peraltro a suffragare quanto si evince dalla disamina dei documenti versati in atti dalla medesima ricorrente.
10. Sebbene i testimoni abbiano detto: “non ricordo di aver lavorato nel 2017 però ricordo di aver lavorato presso il punto vendita Piazza Italia sotto le direttive del sig. . non ricordo Testimone_1 se ho lavorato con la posso riferire che rinnovavo più il contratto però non ricordo se ho CP_2 Con rinnovato un contratto con la ( ); “preciso che io controllavo i servizi della Persona_1 Con
e riportavo alla mia azienda, la È vero io riferivo ad entrambe le aziende, con il Parte_1 sig. mi confrontavo quale referente della Io venivo pagato dalla ” Testimone_2 CP_2 Pt_1
( ); “è vero, quando sono stata assunta dalla mentre quando Testimone_3 Pt_1 sono stata assunta dalla mi interfacciavo direttamente con l'agenzia” ( CP_2 Parte_3 Con
); “è vero la che io sappia aveva un rapporto di collaborazione con la . è vero
[...] Pt_1 Con c'era un dipendente della con cui mi mettevo in contatto di cui non ricordo il nome ADR sono Con stato assunto dalla , c'è stata una collaborazione con la ) non può Pt_1 Testimone_4 Contr desumersi che il contratto intercorso fra la ricorrente e la società fosse quello di appalto per lo svolgimento dell'attività inerente all'abbigliamento. 10.1. Fra l'altro, nell'immediatezza dell'ispezione i lavoratori confermavano l'inesistenza di una subordinazione lavorativa e dichiaravano: “ : In precedenza ho lavorato, sempre Parte_4 presso il centro commerciale , nel negozio PIAZZA ITALIA dal 03.10.2017 al CP_6
30.06.2018. Ho stipulato i contratti con il sig. , gestore del negozio PIAZZA ITALIA;
Testimone_1 Co sapevo che il mio datore di lavoro era ed il sig. , di cui non ricordo il Controparte_2 Co cognome, proprietario del negozio PIAZZA ITALIA. Il sig. l'ho visto un paio di volte nel negozio perché è venuto a controllare e a vedere il negozio come era sistemato”; : Persona_1
Dal mese di agosto 2018 all'11 novembre 2018 ho lavorato sempre nel negozio “Piazza Italia” ma il datore di lavoro era la Il contratto l'ho firmato sempre con Controparte_2 Tes_1
. Non conosco nessuno della ; “ : Dal mese di
[...] Controparte_2 Parte_3 marzo 2017 lavoro presso il negozio “Piazza Italia” ed ho sottoscritto diversi contratti a tempo determinato ad eccezione dell'ultimo a tempo indeterminato. Il primo contratto di lavoro è intercorso con la come datore di lavoro. Ho sottoscritto il contratto presso i locali del Pt_1 negozio “Piazza Italia” di , sulla SS18, alla presenza del sig. , CP_1 Testimone_1 CP_ responsabile del negozio “Piazza Italia” di . Le direttive su lavoro da svolgere, il controllo e per ogni esigenza legata al rapporto di lavoro facevo riferimento al sig. , responsabile Testimone_1 del negozio. Non ricordo di aver avuto una retribuzione maggiorata per il lavoro svolto di
3 domenica. Ricordo che nel mese di marzo 2018 il sig. mi ha informato che dovevo Testimone_1 sottoscrivere il contratto con Ho sottoscritto il contratto a tempo Controparte_2 determinato in data 02.03.2018 fino al 02.06.2018. Non ho mai conosciuto il responsabile della e di fatto il mio lavoro è sempre stato uguale a quello svolto con la Controparte_7
. Ho avuto sempre le direttive ed i rapporti di lavoro con il sig. . Questo Pt_1 Testimone_1 contratto con la è stato prorogato prima fino al 31.07.2018, poi fino al Controparte_2
31.08.2018 e poi fino al 30.09.2018. Ho sottoscritto un nuovo contratto con la Parte_1 sempre con il sig. ”; : Da circa 11 anni e fino all'anno 2018 (17 Testimone_1 Parte_5 giugno) ho lavorato presso il negozio “Piazza Italia” nel Centro Commerciale di CP_1 [...]
. In tutti questi anni però ho avuto diversi datori di lavoro. Sono stata assunta dalla CP_6
nel mese di ottobre 2014 con contratto a tempo determinato, successivamente sempre Pt_1 prorogato fino all'anno 2016. Il titolare della società PLURICOM è il sig. , che ho CP_3 conosciuto perché è venuto più volte presso il negozio Piazza Italia di . Il primo CP_1 contratto nel mese di ottobre 2014 l'ho sottoscritto con , mentre le proroghe con il CP_3
Direttore del negozio sig. . mi ha sempre dato le direttive sul lavoro Testimone_1 Testimone_1 da svolgere e controllava il mio operato. Anche durante i rapporti con GI RO e
[...] le direttive le ho ricevute sempre da . Sono stata informata sempre CP_2 Testimone_1 da del cambio di datore di lavoro e cioè GI RO e ed i relativi Tes_1 Controparte_2 contratti li ho firmati con il sig. . Ho lavorato anche nei giorni festivi ma per il lavoro Tes_1 domenicale e nei festivi non ho ricevuto la retribuzione maggiorata. Mi sono assentata dal lavoro solo per ferie e mai ingiustificatamente. Dal 1° dicembre 2017 ho sottoscritto il contratto di lavoro a tempo determinato con la Il contratto l'ho sottoscritto con il sig. Controparte_2
. Non ho mai conosciuto alcun rappresentante della Non ho Testimone_1 Controparte_2 mai ricevuto il pagamento delle ore di lavoro straordinario effettuate”. Tale è il responsabile del punto vendita Piazza Italia. Testimone_1
11. L'assenza, pertanto, di una condizione di particolare rilievo, fin qui evidenziata, non Co confutata dalla parte ricorrente, permette di ritenere la correttezza dell'operato di e, soprattutto, la fondatezza e la legittimità dell'ordinanza ingiunzione impugnata.
12. Per tutto quanto fin qui esposto, il ricorso deve essere rigettato.
13. Le spese di lite seguono la soccombenza e sono liquidate come in dispositivo.
P.Q.M.
Il Giudice del Lavoro, visti gli artt. 429 e 442 c.p.c., definitivamente pronunciando nella causa in epigrafe, disattesa ogni diversa istanza ed eccezione:
- rigetta il ricorso;
- condanna al pagamento delle spese di lite liquidate in complessivi Parte_1 Co 1.600,00€, oltre accessori di legge da corrispondere in favore di .
Vibo Valentia, 2/12/2025. Il Giudice dott.ssa Angela Damiani
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