Articolo 4 della Legge 23 giugno 1969, n. 314
Articolo 3Articolo 5
Versione
12 luglio 1969
Art. 4.
L'importo delle anticipazioni che la Cassa depositi e prestiti e' autorizzata a concedere all'Amministrazione dei monopoli di Stato ai sensi dell' articolo 31 della legge 29 febbraio 1968, n. 81 , e' ridotto da lire 5.791.250.000 a lire 5.599.850.000.
Entrata in vigore il 12 luglio 1969