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Sentenza 9 dicembre 2025
Sentenza 9 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Napoli Nord, sentenza 09/12/2025, n. 4356 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Napoli Nord |
| Numero : | 4356 |
| Data del deposito : | 9 dicembre 2025 |
Testo completo
R.G. n. 1360/2025
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Napoli Nord -Prima Sezione Civile - riunito in Camera di Consiglio nelle persone dei seguenti Magistrati:
Dott.ssa Alessandra Tabarro -Presidente-
Dott.ssa Anna Scognamiglio -Giudice -
Dott.ssa Francesca Sequino -Giudice rel./est.- ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 1360 del Ruolo Generale degli Affari Civili Contenziosi dell'anno
2025 riservata in decisione all'udienza del 28.11.2025 avente ad oggetto divorzio contenzioso e vertente
TRA
C.F. elettivamente domiciliata in Napoli alla Parte_1 C.F._1
Piazza G. Garibaldi, 3 presso lo Studio dell'Avv. Francesca Vivese che la rappresenta e difende giusta procura in atti
RICORRENTE
E
C.F. nato a [...] il [...] e Controparte_1 C.F._2 residente in [...], interno n.2
RESISTENTE CONTUMACE
NONCHÉ
Il P.M. presso il Tribunale di Napoli Nord
INTERVENTORE EX LEGE
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Con ricorso ex art. 473-bis.12 e ss. c.p.c. depositato il 17.2.2025 ritualmente notificato, la ricorrente (nata a [...] il [...]), premesso di avere contratto matrimonio in
MO NO il 14.9.1996 con il resistente (nato a [...] il [...]) e che dalla loro unione sono nati due figli, attualmente maggiorenni ed indipendenti, ha chiesto che venisse
1 R.G. n. 1360/2025
pronunziata la cessazione degli effetti civili del matrimonio con la conferma delle condizioni della separazione.
All'udienza del 28.11.2025, dopo un rinvio per rinotifica, soltanto la ricorrente compariva dinanzi al Giudice delegato (dott.ssa Sequino) il quale, dato atto dell'impossibilità di esperire il tentativo di conciliazione per assenza del resistente, benché ritualmente evocato in giudizio, sentita la ricorrente, ritenuta la causa matura per la decisione rimetteva la causa al Collegio per la decisione senza i termini stante la rinuncia del procuratore costituito ai sensi dell'art. 473bis-21, ultimo comma c.p.c..
Va preliminarmente dichiarata la contumacia del resistente, il quale non si è costituito nonostante la regolare notifica (cfr. notifica ex art. 143 c.p.c.).
La domanda di cessazione degli effetti civili del matrimonio è fondata e va, pertanto, accolta.
Invero, si è realizzata l'ipotesi di cui all'art. 3 n. 2 lett. b) della L.
1.12.1970 n. 898, così come modificata dalla L. 6 marzo 1987 n.74, nonché dalla legge 55/2015 essendo decorsi oltre “dodici mesi” (cfr. art. 3, comma 2, lettera b della legge n. 898/1970 come modificata dalla legge 55/2015 in vigore dal 26 maggio 2015) dalla data di comparizione dei coniugi dinanzi al Presidente del
Tribunale di Napoli Nord (avvenuta in data 22.7.2022) nel giudizio di separazione conclusosi con sentenza n. 493/2024 del Tribunale di Napoli Nord, passata in giudicato;
inoltre dalla data in cui i coniugi furono autorizzati a vivere separatamente è perdurata la separazione, la quale, in mancanza di eccezione, deve presumersi ininterrotta.
I rapporti tra le parti saranno regolamentati sulla base delle condizioni stabilite in ricorso le quali, in assenza di pattuizioni accessorie (essendo i figli della coppia maggiorenni ed indipendenti;
essendo la casa familiare di proprietà della ricorrente e non essendo state avanzate richieste di contenuto economico) devono intendersi limitate allo status.
Non vi è luogo a provvedere sulle spese processuali in considerazione della contumacia del resistente e dell'esito della controversia
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando nella controversia civile come innanzi proposta tra le parti, così provvede:
a) accoglie la domanda principale e, per l'effetto, pronuncia la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto in MO NO il 14.9.1996 (atto n 88, parte II, Serie A, Reg. Atti di
Matrimonio dell'anno 1996) tra (nata a [...] il [...]) e Parte_1
(nato a [...] il [...]); Controparte_1
b) ordina che la presente sentenza sia trasmessa a cura della cancelleria in copia autentica
2 R.G. n. 1360/2025
all'Ufficiale di Stato Civile del Comune di GRUMO NEVANO per la trascrizione, le annotazioni e le ulteriori incombenze;
c) nulla sulle spese di lite
Così deciso in Aversa nella Camera di Consiglio del 9 dicembre 2025
Il Giudice estensore
Dott.ssa Francesca Sequino
Il Presidente
Dott.ssa Alessandra Tabarro
3
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Napoli Nord -Prima Sezione Civile - riunito in Camera di Consiglio nelle persone dei seguenti Magistrati:
Dott.ssa Alessandra Tabarro -Presidente-
Dott.ssa Anna Scognamiglio -Giudice -
Dott.ssa Francesca Sequino -Giudice rel./est.- ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 1360 del Ruolo Generale degli Affari Civili Contenziosi dell'anno
2025 riservata in decisione all'udienza del 28.11.2025 avente ad oggetto divorzio contenzioso e vertente
TRA
C.F. elettivamente domiciliata in Napoli alla Parte_1 C.F._1
Piazza G. Garibaldi, 3 presso lo Studio dell'Avv. Francesca Vivese che la rappresenta e difende giusta procura in atti
RICORRENTE
E
C.F. nato a [...] il [...] e Controparte_1 C.F._2 residente in [...], interno n.2
RESISTENTE CONTUMACE
NONCHÉ
Il P.M. presso il Tribunale di Napoli Nord
INTERVENTORE EX LEGE
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Con ricorso ex art. 473-bis.12 e ss. c.p.c. depositato il 17.2.2025 ritualmente notificato, la ricorrente (nata a [...] il [...]), premesso di avere contratto matrimonio in
MO NO il 14.9.1996 con il resistente (nato a [...] il [...]) e che dalla loro unione sono nati due figli, attualmente maggiorenni ed indipendenti, ha chiesto che venisse
1 R.G. n. 1360/2025
pronunziata la cessazione degli effetti civili del matrimonio con la conferma delle condizioni della separazione.
All'udienza del 28.11.2025, dopo un rinvio per rinotifica, soltanto la ricorrente compariva dinanzi al Giudice delegato (dott.ssa Sequino) il quale, dato atto dell'impossibilità di esperire il tentativo di conciliazione per assenza del resistente, benché ritualmente evocato in giudizio, sentita la ricorrente, ritenuta la causa matura per la decisione rimetteva la causa al Collegio per la decisione senza i termini stante la rinuncia del procuratore costituito ai sensi dell'art. 473bis-21, ultimo comma c.p.c..
Va preliminarmente dichiarata la contumacia del resistente, il quale non si è costituito nonostante la regolare notifica (cfr. notifica ex art. 143 c.p.c.).
La domanda di cessazione degli effetti civili del matrimonio è fondata e va, pertanto, accolta.
Invero, si è realizzata l'ipotesi di cui all'art. 3 n. 2 lett. b) della L.
1.12.1970 n. 898, così come modificata dalla L. 6 marzo 1987 n.74, nonché dalla legge 55/2015 essendo decorsi oltre “dodici mesi” (cfr. art. 3, comma 2, lettera b della legge n. 898/1970 come modificata dalla legge 55/2015 in vigore dal 26 maggio 2015) dalla data di comparizione dei coniugi dinanzi al Presidente del
Tribunale di Napoli Nord (avvenuta in data 22.7.2022) nel giudizio di separazione conclusosi con sentenza n. 493/2024 del Tribunale di Napoli Nord, passata in giudicato;
inoltre dalla data in cui i coniugi furono autorizzati a vivere separatamente è perdurata la separazione, la quale, in mancanza di eccezione, deve presumersi ininterrotta.
I rapporti tra le parti saranno regolamentati sulla base delle condizioni stabilite in ricorso le quali, in assenza di pattuizioni accessorie (essendo i figli della coppia maggiorenni ed indipendenti;
essendo la casa familiare di proprietà della ricorrente e non essendo state avanzate richieste di contenuto economico) devono intendersi limitate allo status.
Non vi è luogo a provvedere sulle spese processuali in considerazione della contumacia del resistente e dell'esito della controversia
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando nella controversia civile come innanzi proposta tra le parti, così provvede:
a) accoglie la domanda principale e, per l'effetto, pronuncia la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto in MO NO il 14.9.1996 (atto n 88, parte II, Serie A, Reg. Atti di
Matrimonio dell'anno 1996) tra (nata a [...] il [...]) e Parte_1
(nato a [...] il [...]); Controparte_1
b) ordina che la presente sentenza sia trasmessa a cura della cancelleria in copia autentica
2 R.G. n. 1360/2025
all'Ufficiale di Stato Civile del Comune di GRUMO NEVANO per la trascrizione, le annotazioni e le ulteriori incombenze;
c) nulla sulle spese di lite
Così deciso in Aversa nella Camera di Consiglio del 9 dicembre 2025
Il Giudice estensore
Dott.ssa Francesca Sequino
Il Presidente
Dott.ssa Alessandra Tabarro
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