Sentenza 28 febbraio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Trapani, sentenza 28/02/2025, n. 138 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Trapani |
| Numero : | 138 |
| Data del deposito : | 28 febbraio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO TRIBUNALE DI TRAPANI
Sezione civile – in composizione monocratica in persona del Giudice
dott. Carlo Salvatore Hamel ha pronunciato ai sensi dell'art. 281 sexies cpc a seguito di scambio di note ex art. 127 ter cpc in sostituzione dell'udienza di discussione la seguente
SENTENZA
nella causa iscritta al n. 752 del Ruolo Generale degli Affari civili contenziosi dell'anno 2023 vertente
TRA
(P.I. , in persona del legale Parte_1 P.IVA_1
rappresentante pro tempore, con gli avvocati Marco Romanelli e Giacinto
di Donato;
– opponente –
CONTRO
(C.F. ), con l'avv. Andrea Ruocco;
CP_1 C.F._1
– opposta –
OGGETTO: opposizione a decreto ingiuntivo
CONCLUSIONI DELLE PARTI: le parti hanno concluso come da note ex art. 127-ter cpc alle quali si rinvia.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con atto di citazione del 3.4.2023, ha spiegato Parte_1
opposizione avverso il decreto ingiuntivo n. 58/2023, emesso dal
Tribunale di Trapani in data 1 febbraio 2023, nell'ambito del
Tribunale di Trapani
Sezione Civile
procedimento recante n. 11/2023 R.G., dichiarato provvisoriamente esecutivo, con il quale è stato ingiunto all'opponente di consegnare a copia del contratto di credito revolving n. CP_1
5464910207781350 e dell'estratto conto storico relativo ai movimenti contabili ad esso riferiti, con condanna di al Parte_1
pagamento delle spese della procedura monitoria, liquidate in € 1.656,00,
oltre spese generali, iva e cpa.
Parte opponente ha dedotto che, in data 16.2.2023, l'opposta le ha notificato due differenti atti di precetto: il primo afferente alla consegna documentale, con richiesta di pagamento della somma di euro 406,84; il secondo avente ad oggetto il pagamento delle spese legali così come liquidate in sede monitoria, oltre al compenso per il procuratore della per la redazione e la notifica dell'atto di precetto, per complessivi CP_1
€ 2.144,43. Pertanto, in data 23.2.2023, la società opponente avrebbe inviato al legale della la documentazione richiesta con il decreto CP_1
ingiuntivo opposto. Ha chiarito l'opponente che la ha concluso, con Pt_2
contratto di credit revolving, in data 6.12.2005, in Parte_1
forza del quale è stata emessa la carta n. 5464910207781350. L'opposta,
quindi, a mezzo dell'Associazione “A.Difesa”, con p.e.c. del 16.8.2022,
avrebbe chiesto, ai sensi dell'art.119 TUB, di ricevere copia del contratto e dell'estratto conto storico relativo alla carta menzionata. In riscontro alla missiva telematica, con p.e.c. dell'8.9.2022, parte opponente avrebbe trasmesso copia dell'estratto conto storico per il periodo da gennaio 2006
a giugno 2022 all'opposta, ma avrebbe, altresì, rappresentato l'impossibilità di fornire la copia del contratto in quanto, dal momento
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della sottoscrizione, sarebbe trascorso un lasso temporale superiore a 10
anni, termine ultimo indicato dall'art. 119, comma 4, TUB per richiedere documenti contabili da parte dei clienti, con conseguente insussistenza di profili di inadempimento.
ha, in definitiva, chiesto al Tribunale di: “IN VIA Parte_1
PRINCIPALE E NEL MERITO: accertare e dichiarare l'infondatezza della
richiesta di ingiunzione avversaria per tutti i motivi suesposti e, per l'effetto,
revocare e/o dichiarare nullo e/o annullare e/o dichiarare inefficace il
Decreto ingiuntivo n. 58/2023 (R.G. n. 11/2023) emesso il 1° febbraio 2023
dal Tribunale di Trapani, nella persona del Giudice dott.ssa Daniela
Galazzi, notificato dalla Sig.ra il 16 febbraio 2023, e, per CP_1
l'effetto, revocare il suddetto provvedimento;
- IN VIA PRINCIPALE E NEL
MERITO: per l'effetto dell'accoglimento della presente opposizione al
Decreto ingiuntivo, condannare l'Avv. Andrea Ruocco a restituire gli importi
precettati pari, salvo errori o omissioni, ad Euro 2.553,27 complessivi
(406,84 + 2.146,43) che l'odierna opponente ha corrisposto in forza del
Decreto ingiuntivo n. 58/2023 (R.G. n. 11/2023) emesso l'1.02.2023 dal
Tribunale di Trapani, nella persona del Giudice dott.ssa Daniela Galazzi e
notificato il 16.02.2023”.
Con comparsa di costituzione e risposta del 17.5.2023, Parte_3
ha dedotto l'infondatezza dell'opposizione spiegata da Parte_1
eccependo che il limite temporale di dieci anni di cui all'art. 119, comma
IV, TUB, da un lato, andrebbe interpretato alla luce del generale principio di buona fede negoziale e, dall'altro lato, che l'ambito applicativo della norma richiamata andrebbe circoscritto alla sola documentazione
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contabile, e non anche ai contratti cui detta documentazione inerisce.
Inoltre, parte opposta ha dedotto – premettendo che il contratto del
6.12.2005 stipulato con non è estinto – che l'istituto Parte_1
di credito avrebbe un generale obbligo di consegna relativo a tutti i documenti concernenti il rapporto bancario, e ciò in forza degli artt. 1175
e 1375 c.c., che trovano specifica applicazione nella previsione di cui all'art. 117 TUB.
La ha, da ultimo, evidenziato che la materia del contendere non Pt_3
sarebbe cessata, in quanto non avrebbe provveduto Parte_1
alla consegna della copia del rapporto contrattuale n.
5464910207781350. Di conseguenza, ha chiesto al Tribunale di: “a) In via
preliminare, concedere la provvisoria esecuzione del decreto ingiuntivo
opposto, per le ragioni di cui in premessa. b) Nel merito, rigettare l'avversa
opposizione poiché infondata in fatto e destituita di giuridico fondamento,
con conferma del decreto ingiuntivo opposto”.
In seno alla memoria ex art. 171-ter n. 1, cpc, parte opponente ha eccepito un difetto nella procura sottoscritta dalla ed ha, sempre Pt_3
in via preliminare, rilevato l'improcedibilità dell'azione per il mancato esperimento del tentativo obbligatorio di mediazione di cui al D.lgs. n.
28/2010.
Rilevato il difetto della procura alle liti originariamente sottoscritta dalla il Tribunale, con ordinanza del 4.10.2023, ha assegnato a CP_1
parte opposta termine di giorni 30 per la regolarizzazione della stessa.
Ciò posto, il mandato conferito dall'opponente all'avv. Ruocco Andrea
va considerato valido, perché sottoscritto di pugno da , ed CP_1
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allegato in calce alla memoria del giorno 10.10.23, in adempimento dell'ordinanza del giorno 4.10.23, così da considerarsi sanato ogni difetto di rappresentanza. Peraltro, in ragione della natura unitaria, sia pur distinta per fasi, del procedimento monitorio e del successivo giudizio a cognizione piena di opposizione a decreto ingiuntivo, la sanatoria va estesa anche alla fase sommaria.
Va invece ritenuta superata la questione della procedibilità del giudizio in relazione al tentativo di mediazione obbligatoria di cui all'art. 5, D.lgs.
n. 28/2010, non oggetto di eccezione con l'atto di opposizione a decreto ingiuntivo e non sollevata d'ufficio in prima udienza, a seguito del decreto del giorno 26.6.23.
Venendo al merito della vicenda, l'opposizione è parzialmente fondata e merita accoglimento nei termini che seguono.
Nel procedimento di opposizione a decreto ingiuntivo, invero,
l'opponente, benché formalmente attore, assume la posizione di convenuto, mentre la parte opposta, benché processualmente convenuta,
è attrice sostanziale rispetto all'accertamento della pretesa già azionata in via monitoria ed oggetto di contestazione ad opera della parte raggiunta dal decreto ingiuntivo sicché, sotto il profilo probatorio, sulla parte opposta incombe l'onere di dimostrare tutti gli elementi costitutivi della pretesa, non diversamente da quanto accade nell'ordinario giudizio di cognizione (cfr. Cass., sent. n. 13001 del 2006.
Va osservato quindi che è pacifica la consegna, da parte di
[...]
degli estratti conto relativi al contratto di credit revolving n. Parte_1
5464910207781350 per il periodo dal gennaio 2006 al giugno 2022,
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documento che è stato prodotto anche nel presente giudizio (cfr. doc. n. 6
allegato all'atto di citazione in opposizione).
Occorre soffermarsi, quindi, sulla disciplina relativa all'obbligo di consegna dei contratti sottoscritti dai clienti da parte degli istituti di credito, oggetto del contendere tra le odierne parti.
Come la Suprema Corte ha avuto modo di affermare (cfr. Cass. n.
12093/2001), “..in tema di esecuzione del contratto, la buona fede si
atteggia come un impegno od obbligo di solidarietà, che impone a ciascuna
parte di tenere quei comportamenti che, a prescindere da specifici obblighi
contrattuali e dal dovere extracontrattuale del neminem laedere, senza
rappresentare un apprezzabile sacrificio a suo carico, siano idonei a
preservare gli interessi dell'altra parte;
tra i doveri di comportamento
scaturenti dall'obbligo di buona fede vi è anche quello di fornire alla
controparte la documentazione relativa al rapporto obbligatorio ed al suo
svolgimento; in materia di contratti bancari, il diritto alla documentazione
trova fondamento, oltre che negli artt. 1374 e 1375 cod. civ., anche nell'art.
119 TU leggi bancarie il quale pone a carico della banca l'obbligo di
periodica comunicazione di un prospetto che rappresenti la situazione del
momento nel rapporto con il cliente ed accorda a questi il diritto di ottenere -
a sua spese, limitatamente agli ultimi dieci anni, indipendentemente
dall'adempimento del dovere di informazione da parte della banca e anche
dopo lo scioglimento del rapporto - la documentazione di ciascuna
Co operazione registrata sull'estratto conto (nella specie, la ha cassato - e
decidendo nel merito ordinato agli istituti di credito la consegna alla
curatela del fallimento degli estratti conto degli ultimi due anni - la
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sentenza di merito che aveva escluso la configurabilità di un diritto alle
copie dei documenti inerenti il rapporto una volta ricevute dalla banca le
comunicazioni periodiche di cui all'art. 119 TU cit.)”.
Tale obbligo di informazione trova fondamento nelle norme che in generale prevedono un dovere di correttezza e buona fede in capo ai contraenti durante l'esecuzione dei rapporti, ai sensi degli artt. 1175 c.c.
e 1375 c.c., che importa il dovere di fornire tutte le informazioni necessarie alla verifica del corretto svolgimento delle relazioni negoziali.
Ed in effetti, il diritto del cliente di ricevere copia dei contratti è più
ampio, ed anzi di rango superiore, a quello di ricevere copia della documentazione relativa a “singole operazioni” compiute negli ultimi dieci anni, disciplinata dall'art.119 T.U.B. Tali norme impongono “a ciascuna
parte di tenere quei comportamenti che, a prescindere da specifici obblighi
contrattuali e dal dovere extracontrattuale del neminem laedere, senza
rappresentare un apprezzabile sacrificio a suo carico, siano idonei a
preservare gli interessi dell'altra parte;
tra i doveri di comportamento
scaturenti dall'obbligo di buona fede vi è anche quello di fornire alla
controparte la documentazione relativa al rapporto obbligatorio ed al suo
svolgimento” (così: Cass. 12093/2001).
Il fondamento dell'obbligo di consegna della documentazione (e dei contratti, per quanto qui trattato) gravante sulla banca risiede pertanto nel principio di buona fede contrattuale, e cioè in quel suo particolare risvolto rappresentato dal dovere di reciproca solidarietà tra i contraenti,
anche quale fonte di integrazione del contratto ai sensi dell'art. 1374 c.c.
(che così recita: “il contratto obbliga le parti non solo a quanto è nel
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medesimo espresso, ma anche a tutte le conseguenze che ne derivano
secondo la legge, o, in mancanza, secondo gli usi”).
Peraltro, è lo stesso TUB (art. 117) che ‐ dopo aver previsto a pena di nullità che i contratti siano redatti per iscritto ‐ ne impone la consegna di un esemplare ai clienti, i quali hanno quindi diritto a riceverne copia sia al momento della sottoscrizione che successivamente, ove occorra, nel caso in cui abbiano smarrito il documento od in ultimo dichiarino di non averlo mai ricevuto e ne facciano richiesta di consegna.
Quindi, il diritto del cliente alla consegna dei documenti relativi a rapporti bancari ha la consistenza di vero e proprio diritto soggettivo, il quale trova fondamento, per un verso, nei doveri di solidarietà e negli obblighi di comportamento secondo buona fede nella esecuzione del rapporto e, per altro verso, nella disposizione dell'art. 119, comma 4 del
D.Lgs n.385/1993 (cfr. in particolare Corte d'Appello di Torino,
12/4/2010); analoga disposizione è, altresì, prevista dall'art. 28 del
Regolamento Consob n. 11522/982.
Alla luce del superiore quadro normativo e giurisprudenziale, e non risultando da nessuno dei documenti presente in atti che Parte_1
ha provveduto a trasmettere copia all'opposta del contratto
[...]
sottoscritto, non può essere revocato in dubbio il diritto della ad CP_1
ottenere copia del contratto di credit revolving n. 5464910207781350,
risultando del tutto irrilevante la data di stipula del negozio e che, da essa, sia decorso un termine superiore a 10 anni dalla domanda di consegna della copia, in virtù del citato principio generale di buona fede contrattuale che deve informare il rapporto obbligatorio considerato nel
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suo complesso, prescindendo da una visione prettamente formalistica del dato normativo (nella specie, art. 119, comma 4, TUB).
Quanto sopra esposto porta a ritenere che l'opponente non abbia correttamente ottemperato agli obblighi di consegna documentale posti a suo carico dall'art. 119 T.U.B.
L'opposizione va invece accolta limitatamente all'estratto conto storico,
che è stato consegnato alla cliente, che non contesta di esserne venuta in possesso, anche prima del deposito del ricorso monitorio (cfr. doc. 9
dell'atto di citazione).
In conclusione, l'opposizione spiegata da deve Parte_1
essere parzialmente accolta e, di conseguenza, il decreto ingiuntivo n.
58/2023, emesso l'1.2.2023 dal Tribunale di Trapani nell'ambito del giudizio recante R.G. n. 11/2023, revocato. va, Parte_1
quindi, condannata a consegnare a copia del contratto di Parte_3
credit revolving n. 5464910207781350.
In ragione dell'esito del giudizio, e della reciproca soccombenza, va disposta la compensazione delle spese di lite.
P.Q.M.
Il Tribunale, ogni contraria eccezione, difesa o istanza disattesa,
definitivamente pronunciando:
- in accoglimento parziale dell'opposizione spiegata da Parte_1
revoca il decreto ingiuntivo n. 58/2023, emesso l'1.2.2023 dal
[...]
Tribunale di Trapani nell'ambito del giudizio recante R.G. n. 11/2023;
- condanna a consegnare a copia Parte_1 Parte_3
del contratto credit revolving n. 5464910207781350.
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Sezione Civile - Spese di lite compensate.
Così è deciso in Trapani, il 28 febbraio 2025.
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Il Giudice
Carlo Salvatore Hamel
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