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Sentenza 17 gennaio 2025
Sentenza 17 gennaio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Busto arsizio, sentenza 17/01/2025, n. 71 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Busto arsizio |
| Numero : | 71 |
| Data del deposito : | 17 gennaio 2025 |
Testo completo
N. R.G. 4600/2022
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di BUSTO ARSIZIO
PRIMA SEZIONE CIVILE
Il Tribunale di Busto Arsizio- 1^ sezione civile, composto dai sigg. Magistrati:
Dott.ssa Maria Eugenia Pupa - Presidente Relatore
Dott.ssa Manuela Palvarini - Giudice
Dott.ssa Alessandra Ardito - Giudice
ha pronunziato la seguente
SENTENZA DEFINITIVA
nella causa civile n. 4600/2022 R.G. posta in decisione all'udienza del 23/10/2024 e promossa
da
elettivamente domiciliata in Cagliari presso lo studio dell'avv. Anna Maria Parte_1
Busia, che la rappresenta e difende giusta procura allegata all'atto di citazione;
-ATTRICE
contro
elettivamente domiciliato in Busto Arsizio presso lo studio dell'avv. Mariella Controparte_1
Sabatelli, rappresentato e difeso dall'avv. Federica Silva del Foro di Milano giusta procura allegata alla comparsa di costituzione;
-CONVENUTO
CON L'INTERVENTO OBBLIGATORIO DEL PUBBLICO MINISTERO
OGGETTO: accertamento di paternità e risarcimento del danno
pagina 1 di 8 CONCLUSIONI DELL'ATTRICE:
1) Condannare il signor al risarcimento del danno non patrimoniale arrecato al figlio Controparte_1
, nella misura che l'Ecc.mo Tribunale adito riterrà di liquidare in via equitativa. Parte_2
2) Accertare e dichiarare che il signor è debitore nei confronti della signora Controparte_1 Parte_1
dell'importo che il Tribunale riterrà di giustizia anche in via equitativa, per aver l'attrice
[...]
provveduto in via esclusiva al mantenimento ed a tutte le spese straordinarie per il figlio, fin dalla sua nascita.
3) Condannare il signor all'ulteriore risarcimento del danno in favore dell'attrice ai Controparte_1
sensi dell'art. 96 c.p.c.
4) Con vittoria di spese e compensi del presente giudizio o loro integrale compensazione.
CONCLUSIONI DEL CONVENUTO:
Voglia il Tribunale di Busto Arsizio, respinte tutte le eccezioni, domande ed istanze avversarie,
per tutti i motivi sopra illustrati così giudicare
In via preliminare,
- accertare e dichiarare la litispendenza del presente procedimento, in punto di domanda di condanna al mantenimento futuro e di regime affidatario, con il procedimento pendente avanti al Tribunale di
Cagliari sub RG. 1276/2022, già adito dalla sig.ra in data 25.02.2022 e, conseguentemente Parte_1
- dichiarare la competenza del Tribunale di Cagliari in punto di domanda di condanna al mantenimento futuro e di regime affidatario, e conseguentemente- disporre la cancellazione della presente causa dal ruolo
Ancora,
- accertare e dichiarare la continenza del presente procedimento, in punto di domanda di condanna agli arretrati al mantenimento, con il con il procedimento pendente avanti al Tribunale di Cagliari sub
RG. 1276/2022, già adito dalla sig.ra in data 25.02.2022 e, conseguentemente Parte_1
- dichiarare la competenza del Tribunale di Cagliari in punto di domanda di condanna agli arretrati al mantenimento, e conseguentemente
- disporre la cancellazione della presente causa dal ruolo pagina 2 di 8 In subordine, sempre in via preliminare,
- accertare e dichiarare la propria incompetenza in favore del Tribunale di Cagliari in punto di mantenimento del minore passato e futuro, affidamento del medesimo e risarcimento del danno.
Nel merito, nel caso in cui Questo Tribunale dovesse ritenersi competente per la quantificazione
del mantenimento arretrato e futuro
- quantificare il mantenimento in ragione delle reali possibilità del sig. in rapporto CP_1
al suo reddito e alle proprie spese ordinarie.
In ogni caso
- respingere tutte le richieste attoree in quanto infondate in fatto in diritto, non comprovate da alcuna evidenza probatoria o indiziaria e nemmeno argomentate,
- condannare la sig.ra a tutte le spese del presente Giudizio nonché al risarcimento del Parte_1
danno in favore del sig. anche ai sensi dell'art. 96 c.p.c., attesa la consapevole riproposizione CP_1
della medesima causa su foro diverso rispetto a quello già adito, ex lege competente e ancora incaricato di decidere.
MOTIVI IN FATTO ED IN DIRITTO DELLA DECISIONE
In via pregiudiziale, deve accogliersi l'eccezione di litispendenza in ordine alle domande proposte dall'attrice al fine di conseguire sia la condanna del al pagamento di un contributo al CP_1
mantenimento del minore per il futuro, sia l'adozione delle opportune disposizioni sul regime affidamento del bambino, essendo pendente con il medesimo oggetto il procedimento n. 1276/2022
R.G. avanti al Tribunale di Cagliari, preventivamente adito dalla in data 25/02/2022 e Parte_1
funzionalmente competente alla stregua del luogo di residenza del minore.
Nel merito, deve premettersi che sulla domanda di cui al punto 1 delle conclusioni dell'atto di citazione
è intervenuta la sentenza parzialmente definitiva n. 252 del 2024, passata in giudicato, con la conseguenza che la controversia resta ora circoscritta alla disamina delle istanze aventi ad oggetto il risarcimento del danno da privazione parentale ed il regresso per le spese anticipate dall'attrice per il mantenimento del figlio dalla sua nascita, avanzate dalla in conseguenza dell'omesso Parte_1
riconoscimento del figlio (nato il [...]) e della mancata contribuzione alle sue Pt_2
pagina 3 di 8 esigenze di vita ad opera del CP_1
Con riferimento alla prima domanda, a sostegno della sua opposizione il ha invocato l'assenza CP_1
della prova dell'elemento psicologico della consapevolezza della sua paternità, atteso che nel medesimo periodo la intratteneva una relazione sentimentale stabile con tale oltre che Parte_1 Per_1
frequentazioni occasionali con altri uomini non nominati.
Secondo la Cassazione, nell'ipotesi in cui alla procreazione non seguano il riconoscimento e l'assolvimento degli obblighi parentali, la violazione dei doveri di mantenimento, istruzione ed educazione dei genitori verso la prole può integrare gli estremi dell'illecito civile, ove cagioni la lesione di diritti costituzionalmente protetti, in primis l'art. 30 Cost., che può fondare un'autonoma azione volta al risarcimento dei danni non patrimoniali ai sensi dell'art. 2059 C.C., esercitabile anche nell'ambito dell'azione per la dichiarazione giudiziale di paternità ed anche per il periodo anteriore alla dichiarazione giudiziale stessa, sorgendo, sin dalla nascita, il diritto del figlio naturale ad essere mantenuto, istruito ed educato nei confronti di entrambi i genitori (Cass. 5652/2012).
La Suprema Corte ha successivamente precisato (Cass. 26205/2013) che, essendo l'obbligo dei genitori di educare e mantenere i figli (artt. 147 e 148 C.C.) "eziologicamente connesso esclusivamente alla procreazione, indipendentemente dalla dichiarazione giudiziale di paternità o maternità", si determina
"un automatismo tra responsabilità genitoriale e procreazione, che costituisce il fondamento della responsabilità aquiliana da illecito endofamiliare, nell'ipotesi in cui alla procreazione non segua il riconoscimento e l'assolvimento degli obblighi conseguenti alla condizione di genitore", ma che il presupposto di tale responsabilità e del conseguente diritto del figlio al risarcimento dei danni patrimoniali e non patrimoniali è pur sempre "costituito dalla consapevolezza del concepimento, che non si identifica con la certezza assoluta derivante esclusivamente dalla prova ematologica, ma si compone di una serie di indizi univoci, quali, nella specie, la indiscussa consumazione di rapporti sessuali non protetti all'epoca del concepimento" (sul punto anche Cass. civ., sez. I, ordinanza 09
agosto 2021 n. 22496).
Nel caso concreto, la tesi difensiva del vertente sulla sua inconsapevolezza di essere (o quanto CP_1
meno di poter essere) il padre naturale di è contraddetta dalle stesse dichiarazioni contenute Pt_2
nella sua comparsa conclusionale, laddove egli scrive: “Nonostante la relazione “ufficiale” fra la sig.ra pagina 4 di 8 Per_ ed il sig. nei primi mesi del 2018 la sig.ra ed il sig. continuavano a Parte_1 Parte_1 CP_1
vedersi sporadicamente. Ciò sino a quando la sig.ra comunicava al sig. della propria Parte_1 CP_1
gravidanza.
Quest'ultimo ne rimaneva oltremodo colpito, soprattutto alla luce delle pregresse dichiarazioni della sig.ra relative ad asseriti (ma, chiaramente, infondati) problemi di infertilità. Parte_1
Se, inizialmente, la Ricorrente faceva intendere al sig. che il figlio fosse suo, e ciò nonostante CP_1
Per_ la convivenza stabile con il sig. in seguito ad un incontro avuto nel mese di giugno 2018 al Jinny
Beach di Quartu Sant'Elena anche in presenza dei genitori della Ricorrente, il sig. veniva CP_1
letteralmente allontanato e gli veniva riferito dal padre della Ricorrente che il figlio era della sig.ra che nulla aveva a che fare con lui e che, quindi, non avrebbe dovuto in alcun modo Parte_1
interessarsi del bambino, che sarebbe stato curato ed allevato dalla famiglia . Parte_1
La prospettazione difensiva vertente sull'episodio del giugno 2018 è tuttavia contraddetta dallo screen shot delle conversazioni intervenute tra le parti a mezzo del social Whatsapp nel successivo mese di luglio, ove la scriveva: “Ho bisogno che accetti questo nostro bambino che è dentro la mia Parte_1
pancia” (08/07/2018) e dove il prometteva di pagare alla il G test contestualmente CP_1 Parte_1
dichiarando di non volere il figlio ma senza sollevare alcun dubbio sulla sua paternità (conversazione del 13/07/2018).
Pertanto, può fondatamente sostenersi che il mancato riconoscimento del bambino sia dipeso non già
dalla giustificata inconsapevolezza di esserne il padre naturale, bensì da un suo preciso atto di volontà.
Per quanto concerne la quantificazione del danno subito dal bambino, con la già citata pronuncia n.
26205/2013 la Cassazione, dopo aver premesso che il danno da perdita parentale presenta caratteristiche diverse da quelle del colpevole abbandono dei figli, in quanto quest'ultima situazione presenta margini di emendabilità, ha affermato che il criterio tabulare “può rappresentare un punto di riferimento” nella liquidazione del danno in via analogica.
In particolare, partendo come base del calcolo liquidatorio dalla voce appositamente prevista dalle tabelle adottate dall'Osservatorio sulla Giustizia Civile di Milano, deve poi procedersi ad un'adeguata diminuzione in ragione della minore gravità della fattispecie in esame (nello stesso senso Tribunale di
Napoli, sentenza 13 luglio 2022).
pagina 5 di 8 Pertanto, tenuto conto dell'età del figlio e della mancanza di un comune progetto di vita tra i genitori, si reputa equo liquidare il pregiudizio non patrimoniale subito da nella percentuale di un Pt_2
decimo della somma calcolata secondo le tabelle milanesi, ossia € 25.000, cui si aggiungono gli interessi legali e la rivalutazione monetaria dalla data della presente sentenza al saldo.
Per quanto attiene alla seconda istanza, deve respingersi l'eccezione di continenza sollevata dal con riferimento al procedimento pendente avanti al Tribunale di Cagliari. CP_1
Se da un lato la giurisprudenza ha dilatato il concetto di continenza riconoscendola non solo qualora le due cause siano caratterizzate da identità di soggetti e di titolo e da una differenza solo quantitativa dell'oggetto, ma anche quando fra le cause sussista un rapporto di interdipendenza, come nel caso in cui vengano proposte, con riferimento a un unico rapporto negoziale, domande contrapposte o in relazione di alternatività e caratterizzate da una coincidenza soltanto parziale delle causae petendi,
nonché quando le questioni dedotte con la domanda anteriormente proposta costituiscano il necessario presupposto (alla stregua della sussistenza di un nesso di pregiudizialità logico-giuridica) per la definizione del giudizio successivo (Cass. n. 186/2001), dall'altro lato non si rinviene un tale rapporto tra la domanda azionata in questo giudizio (ossia la domanda di regresso per le spese anticipate per il mantenimento del bambino sin dalla sua nascita) rispetto a quella relativa alla determinazione del contributo per il futuro mantenimento del minore, tenuto conto della circostanza che nella presente controversia il titolo è identificabile nell'aver anticipato spese che incombevano su entrambi i genitori,
mentre nel contenzioso davanti al Tribunale di Cagliari esso è rinvenibile nel dovere di mantenere la prole contribuendo in proporzione alle proprie risorse e capacità reddituali.
Per quanto concerne il quantum, si condividono i dubbi esternati dall'attrice circa l'attendibilità delle dichiarazioni dei redditi depositate dal da cui risulta nel 2022 un imponibile di € 29.832 (non CP_1
è stata allegata l'ultima dichiarazione dei redditi, benché richiesta) di cui risulta palese l'incongruenza alla luce dei movimenti degli estratti conto, che evidenziano plurimi giroconti rispetto ad altri conti,
rilevanti addebiti sulla carta di credito (di cui non è stato depositato l'estratto) ed ingenti spese periodiche, quale il pagamento di un canone di locazione mensile superiore a € 1000 o il contributo per il figlio di primo letto Persona_2
Al contrario, l'attrice, lavoratrice dipendente, risulta percepire una retribuzione media netta compresa pagina 6 di 8 tra € 1500 e € 1600 al mese e sostenere un canone locativo di circa € 485 mensili.
Ne consegue che, tenuto conto della discrasia tra la rappresentazione della situazione reddituale e l'effettiva condizione economica del e dell'omessa allegazione dell'ultima dichiarazione dei CP_1
redditi, della mancanza di una qualsiasi relazione tra lui ed il figlio (che comporta la mancata dazione anche del contributo in forma diretta), può ritenersi congruo stabilire un contributo mensile forfetario
(ossia, comprensivo anche delle spese straordinarie sostenute dalla ma non allegate, né Parte_1
dimostrate nel presente giudizio) di € 600 mensili per con riferimento al periodo intercorrente Pt_2
tra la data della sua nascita (29/01/2019) e quella di proposizione del procedimento avanti il Tribunale
sardo (25/02/2022), ossia 37 mesi.
Pertanto, in accoglimento della domanda di regresso avanzata dalla deve condannarsi il Parte_1
a corrispondere all'attrice la somma complessiva di € 32.200, oltre gli interessi legali CP_1
maturandi dalla data di pubblicazione della presente sentenza al saldo.
In considerazione della duplicazione di una parte delle domande ad opera dell'attrice (che aveva taciuto l'esistenza del contenzioso sardo) da un lato e, dall'altro lato, della soccombenza del convenuto con riferimento alle altre istanze, sussistono giusti motivi per compensare a metà tra le parti le spese di lite sostenute dalla Parte_1
Devono, invece, respingersi le reciproche istanze di condanna ex art. 96 C.P.C., in assenza della piena vittoria processuale di una parte sull'altra e della prova della malafede o della colpa grave della controparte in relazione alle rispettive istanze respinte.
Infine, devono porsi a carico del solo le spese relative all'espletamento della C.T.U., essendo CP_1
egli soccombente rispetto alla domanda di accertamento della paternità.
P . Q . M .
Il Tribunale di Busto Arsizio, così deliberando in via definitiva:
1) Dichiara la litispendenza delle domande relative all'affidamento del minore ed alla determinazione di un contributo al suo mantenimento per il futuro rispetto alla causa pendente avanti il Tribunale di Cagliari;
2) Rigetta l'eccezione di continenza relativamente alla domanda di condanna del convenuto al rimborso delle somme anticipate per il mantenimento pregresso;
pagina 7 di 8 3) Condanna il convenuto a rimborsare alla controparte la somma di € 32.200 a titolo di regresso per le somme anticipate per il mantenimento del bambino dalla data di nascita a quella di deposito del ricorso avanti il Tribunale di Cagliari, oltre gli interessi legali dalla data di pubblicazione della presente decisione al saldo;
4) Condanna il convenuto a rifondere i danni subiti dal minore per la privazione parentale, da liquidarsi in via equitativa nell'importo di € 25.000, oltre la rivalutazione monetaria e gli interessi legali dalla data di pubblicazione della sentenza al saldo;
5) Condanna il convenuto a rifondere la metà delle spese di lite sostenute dalla controparte, da quantificarsi nell'importo complessivo di € 7000 per compensi, oltre il contributo unificato e gli accessori di legge, restando compensata tra le parti la restante metà;
6) Rigetta le reciproche istanze ex art. 96 C.P.C.;
7) Pone definitivamente a carico del convenuto le spese relative alla C.T.U.
Così deciso in Busto Arsizio nella camera di consiglio del 14/01/2025
Il Presidente Estensore
pagina 8 di 8
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di BUSTO ARSIZIO
PRIMA SEZIONE CIVILE
Il Tribunale di Busto Arsizio- 1^ sezione civile, composto dai sigg. Magistrati:
Dott.ssa Maria Eugenia Pupa - Presidente Relatore
Dott.ssa Manuela Palvarini - Giudice
Dott.ssa Alessandra Ardito - Giudice
ha pronunziato la seguente
SENTENZA DEFINITIVA
nella causa civile n. 4600/2022 R.G. posta in decisione all'udienza del 23/10/2024 e promossa
da
elettivamente domiciliata in Cagliari presso lo studio dell'avv. Anna Maria Parte_1
Busia, che la rappresenta e difende giusta procura allegata all'atto di citazione;
-ATTRICE
contro
elettivamente domiciliato in Busto Arsizio presso lo studio dell'avv. Mariella Controparte_1
Sabatelli, rappresentato e difeso dall'avv. Federica Silva del Foro di Milano giusta procura allegata alla comparsa di costituzione;
-CONVENUTO
CON L'INTERVENTO OBBLIGATORIO DEL PUBBLICO MINISTERO
OGGETTO: accertamento di paternità e risarcimento del danno
pagina 1 di 8 CONCLUSIONI DELL'ATTRICE:
1) Condannare il signor al risarcimento del danno non patrimoniale arrecato al figlio Controparte_1
, nella misura che l'Ecc.mo Tribunale adito riterrà di liquidare in via equitativa. Parte_2
2) Accertare e dichiarare che il signor è debitore nei confronti della signora Controparte_1 Parte_1
dell'importo che il Tribunale riterrà di giustizia anche in via equitativa, per aver l'attrice
[...]
provveduto in via esclusiva al mantenimento ed a tutte le spese straordinarie per il figlio, fin dalla sua nascita.
3) Condannare il signor all'ulteriore risarcimento del danno in favore dell'attrice ai Controparte_1
sensi dell'art. 96 c.p.c.
4) Con vittoria di spese e compensi del presente giudizio o loro integrale compensazione.
CONCLUSIONI DEL CONVENUTO:
Voglia il Tribunale di Busto Arsizio, respinte tutte le eccezioni, domande ed istanze avversarie,
per tutti i motivi sopra illustrati così giudicare
In via preliminare,
- accertare e dichiarare la litispendenza del presente procedimento, in punto di domanda di condanna al mantenimento futuro e di regime affidatario, con il procedimento pendente avanti al Tribunale di
Cagliari sub RG. 1276/2022, già adito dalla sig.ra in data 25.02.2022 e, conseguentemente Parte_1
- dichiarare la competenza del Tribunale di Cagliari in punto di domanda di condanna al mantenimento futuro e di regime affidatario, e conseguentemente- disporre la cancellazione della presente causa dal ruolo
Ancora,
- accertare e dichiarare la continenza del presente procedimento, in punto di domanda di condanna agli arretrati al mantenimento, con il con il procedimento pendente avanti al Tribunale di Cagliari sub
RG. 1276/2022, già adito dalla sig.ra in data 25.02.2022 e, conseguentemente Parte_1
- dichiarare la competenza del Tribunale di Cagliari in punto di domanda di condanna agli arretrati al mantenimento, e conseguentemente
- disporre la cancellazione della presente causa dal ruolo pagina 2 di 8 In subordine, sempre in via preliminare,
- accertare e dichiarare la propria incompetenza in favore del Tribunale di Cagliari in punto di mantenimento del minore passato e futuro, affidamento del medesimo e risarcimento del danno.
Nel merito, nel caso in cui Questo Tribunale dovesse ritenersi competente per la quantificazione
del mantenimento arretrato e futuro
- quantificare il mantenimento in ragione delle reali possibilità del sig. in rapporto CP_1
al suo reddito e alle proprie spese ordinarie.
In ogni caso
- respingere tutte le richieste attoree in quanto infondate in fatto in diritto, non comprovate da alcuna evidenza probatoria o indiziaria e nemmeno argomentate,
- condannare la sig.ra a tutte le spese del presente Giudizio nonché al risarcimento del Parte_1
danno in favore del sig. anche ai sensi dell'art. 96 c.p.c., attesa la consapevole riproposizione CP_1
della medesima causa su foro diverso rispetto a quello già adito, ex lege competente e ancora incaricato di decidere.
MOTIVI IN FATTO ED IN DIRITTO DELLA DECISIONE
In via pregiudiziale, deve accogliersi l'eccezione di litispendenza in ordine alle domande proposte dall'attrice al fine di conseguire sia la condanna del al pagamento di un contributo al CP_1
mantenimento del minore per il futuro, sia l'adozione delle opportune disposizioni sul regime affidamento del bambino, essendo pendente con il medesimo oggetto il procedimento n. 1276/2022
R.G. avanti al Tribunale di Cagliari, preventivamente adito dalla in data 25/02/2022 e Parte_1
funzionalmente competente alla stregua del luogo di residenza del minore.
Nel merito, deve premettersi che sulla domanda di cui al punto 1 delle conclusioni dell'atto di citazione
è intervenuta la sentenza parzialmente definitiva n. 252 del 2024, passata in giudicato, con la conseguenza che la controversia resta ora circoscritta alla disamina delle istanze aventi ad oggetto il risarcimento del danno da privazione parentale ed il regresso per le spese anticipate dall'attrice per il mantenimento del figlio dalla sua nascita, avanzate dalla in conseguenza dell'omesso Parte_1
riconoscimento del figlio (nato il [...]) e della mancata contribuzione alle sue Pt_2
pagina 3 di 8 esigenze di vita ad opera del CP_1
Con riferimento alla prima domanda, a sostegno della sua opposizione il ha invocato l'assenza CP_1
della prova dell'elemento psicologico della consapevolezza della sua paternità, atteso che nel medesimo periodo la intratteneva una relazione sentimentale stabile con tale oltre che Parte_1 Per_1
frequentazioni occasionali con altri uomini non nominati.
Secondo la Cassazione, nell'ipotesi in cui alla procreazione non seguano il riconoscimento e l'assolvimento degli obblighi parentali, la violazione dei doveri di mantenimento, istruzione ed educazione dei genitori verso la prole può integrare gli estremi dell'illecito civile, ove cagioni la lesione di diritti costituzionalmente protetti, in primis l'art. 30 Cost., che può fondare un'autonoma azione volta al risarcimento dei danni non patrimoniali ai sensi dell'art. 2059 C.C., esercitabile anche nell'ambito dell'azione per la dichiarazione giudiziale di paternità ed anche per il periodo anteriore alla dichiarazione giudiziale stessa, sorgendo, sin dalla nascita, il diritto del figlio naturale ad essere mantenuto, istruito ed educato nei confronti di entrambi i genitori (Cass. 5652/2012).
La Suprema Corte ha successivamente precisato (Cass. 26205/2013) che, essendo l'obbligo dei genitori di educare e mantenere i figli (artt. 147 e 148 C.C.) "eziologicamente connesso esclusivamente alla procreazione, indipendentemente dalla dichiarazione giudiziale di paternità o maternità", si determina
"un automatismo tra responsabilità genitoriale e procreazione, che costituisce il fondamento della responsabilità aquiliana da illecito endofamiliare, nell'ipotesi in cui alla procreazione non segua il riconoscimento e l'assolvimento degli obblighi conseguenti alla condizione di genitore", ma che il presupposto di tale responsabilità e del conseguente diritto del figlio al risarcimento dei danni patrimoniali e non patrimoniali è pur sempre "costituito dalla consapevolezza del concepimento, che non si identifica con la certezza assoluta derivante esclusivamente dalla prova ematologica, ma si compone di una serie di indizi univoci, quali, nella specie, la indiscussa consumazione di rapporti sessuali non protetti all'epoca del concepimento" (sul punto anche Cass. civ., sez. I, ordinanza 09
agosto 2021 n. 22496).
Nel caso concreto, la tesi difensiva del vertente sulla sua inconsapevolezza di essere (o quanto CP_1
meno di poter essere) il padre naturale di è contraddetta dalle stesse dichiarazioni contenute Pt_2
nella sua comparsa conclusionale, laddove egli scrive: “Nonostante la relazione “ufficiale” fra la sig.ra pagina 4 di 8 Per_ ed il sig. nei primi mesi del 2018 la sig.ra ed il sig. continuavano a Parte_1 Parte_1 CP_1
vedersi sporadicamente. Ciò sino a quando la sig.ra comunicava al sig. della propria Parte_1 CP_1
gravidanza.
Quest'ultimo ne rimaneva oltremodo colpito, soprattutto alla luce delle pregresse dichiarazioni della sig.ra relative ad asseriti (ma, chiaramente, infondati) problemi di infertilità. Parte_1
Se, inizialmente, la Ricorrente faceva intendere al sig. che il figlio fosse suo, e ciò nonostante CP_1
Per_ la convivenza stabile con il sig. in seguito ad un incontro avuto nel mese di giugno 2018 al Jinny
Beach di Quartu Sant'Elena anche in presenza dei genitori della Ricorrente, il sig. veniva CP_1
letteralmente allontanato e gli veniva riferito dal padre della Ricorrente che il figlio era della sig.ra che nulla aveva a che fare con lui e che, quindi, non avrebbe dovuto in alcun modo Parte_1
interessarsi del bambino, che sarebbe stato curato ed allevato dalla famiglia . Parte_1
La prospettazione difensiva vertente sull'episodio del giugno 2018 è tuttavia contraddetta dallo screen shot delle conversazioni intervenute tra le parti a mezzo del social Whatsapp nel successivo mese di luglio, ove la scriveva: “Ho bisogno che accetti questo nostro bambino che è dentro la mia Parte_1
pancia” (08/07/2018) e dove il prometteva di pagare alla il G test contestualmente CP_1 Parte_1
dichiarando di non volere il figlio ma senza sollevare alcun dubbio sulla sua paternità (conversazione del 13/07/2018).
Pertanto, può fondatamente sostenersi che il mancato riconoscimento del bambino sia dipeso non già
dalla giustificata inconsapevolezza di esserne il padre naturale, bensì da un suo preciso atto di volontà.
Per quanto concerne la quantificazione del danno subito dal bambino, con la già citata pronuncia n.
26205/2013 la Cassazione, dopo aver premesso che il danno da perdita parentale presenta caratteristiche diverse da quelle del colpevole abbandono dei figli, in quanto quest'ultima situazione presenta margini di emendabilità, ha affermato che il criterio tabulare “può rappresentare un punto di riferimento” nella liquidazione del danno in via analogica.
In particolare, partendo come base del calcolo liquidatorio dalla voce appositamente prevista dalle tabelle adottate dall'Osservatorio sulla Giustizia Civile di Milano, deve poi procedersi ad un'adeguata diminuzione in ragione della minore gravità della fattispecie in esame (nello stesso senso Tribunale di
Napoli, sentenza 13 luglio 2022).
pagina 5 di 8 Pertanto, tenuto conto dell'età del figlio e della mancanza di un comune progetto di vita tra i genitori, si reputa equo liquidare il pregiudizio non patrimoniale subito da nella percentuale di un Pt_2
decimo della somma calcolata secondo le tabelle milanesi, ossia € 25.000, cui si aggiungono gli interessi legali e la rivalutazione monetaria dalla data della presente sentenza al saldo.
Per quanto attiene alla seconda istanza, deve respingersi l'eccezione di continenza sollevata dal con riferimento al procedimento pendente avanti al Tribunale di Cagliari. CP_1
Se da un lato la giurisprudenza ha dilatato il concetto di continenza riconoscendola non solo qualora le due cause siano caratterizzate da identità di soggetti e di titolo e da una differenza solo quantitativa dell'oggetto, ma anche quando fra le cause sussista un rapporto di interdipendenza, come nel caso in cui vengano proposte, con riferimento a un unico rapporto negoziale, domande contrapposte o in relazione di alternatività e caratterizzate da una coincidenza soltanto parziale delle causae petendi,
nonché quando le questioni dedotte con la domanda anteriormente proposta costituiscano il necessario presupposto (alla stregua della sussistenza di un nesso di pregiudizialità logico-giuridica) per la definizione del giudizio successivo (Cass. n. 186/2001), dall'altro lato non si rinviene un tale rapporto tra la domanda azionata in questo giudizio (ossia la domanda di regresso per le spese anticipate per il mantenimento del bambino sin dalla sua nascita) rispetto a quella relativa alla determinazione del contributo per il futuro mantenimento del minore, tenuto conto della circostanza che nella presente controversia il titolo è identificabile nell'aver anticipato spese che incombevano su entrambi i genitori,
mentre nel contenzioso davanti al Tribunale di Cagliari esso è rinvenibile nel dovere di mantenere la prole contribuendo in proporzione alle proprie risorse e capacità reddituali.
Per quanto concerne il quantum, si condividono i dubbi esternati dall'attrice circa l'attendibilità delle dichiarazioni dei redditi depositate dal da cui risulta nel 2022 un imponibile di € 29.832 (non CP_1
è stata allegata l'ultima dichiarazione dei redditi, benché richiesta) di cui risulta palese l'incongruenza alla luce dei movimenti degli estratti conto, che evidenziano plurimi giroconti rispetto ad altri conti,
rilevanti addebiti sulla carta di credito (di cui non è stato depositato l'estratto) ed ingenti spese periodiche, quale il pagamento di un canone di locazione mensile superiore a € 1000 o il contributo per il figlio di primo letto Persona_2
Al contrario, l'attrice, lavoratrice dipendente, risulta percepire una retribuzione media netta compresa pagina 6 di 8 tra € 1500 e € 1600 al mese e sostenere un canone locativo di circa € 485 mensili.
Ne consegue che, tenuto conto della discrasia tra la rappresentazione della situazione reddituale e l'effettiva condizione economica del e dell'omessa allegazione dell'ultima dichiarazione dei CP_1
redditi, della mancanza di una qualsiasi relazione tra lui ed il figlio (che comporta la mancata dazione anche del contributo in forma diretta), può ritenersi congruo stabilire un contributo mensile forfetario
(ossia, comprensivo anche delle spese straordinarie sostenute dalla ma non allegate, né Parte_1
dimostrate nel presente giudizio) di € 600 mensili per con riferimento al periodo intercorrente Pt_2
tra la data della sua nascita (29/01/2019) e quella di proposizione del procedimento avanti il Tribunale
sardo (25/02/2022), ossia 37 mesi.
Pertanto, in accoglimento della domanda di regresso avanzata dalla deve condannarsi il Parte_1
a corrispondere all'attrice la somma complessiva di € 32.200, oltre gli interessi legali CP_1
maturandi dalla data di pubblicazione della presente sentenza al saldo.
In considerazione della duplicazione di una parte delle domande ad opera dell'attrice (che aveva taciuto l'esistenza del contenzioso sardo) da un lato e, dall'altro lato, della soccombenza del convenuto con riferimento alle altre istanze, sussistono giusti motivi per compensare a metà tra le parti le spese di lite sostenute dalla Parte_1
Devono, invece, respingersi le reciproche istanze di condanna ex art. 96 C.P.C., in assenza della piena vittoria processuale di una parte sull'altra e della prova della malafede o della colpa grave della controparte in relazione alle rispettive istanze respinte.
Infine, devono porsi a carico del solo le spese relative all'espletamento della C.T.U., essendo CP_1
egli soccombente rispetto alla domanda di accertamento della paternità.
P . Q . M .
Il Tribunale di Busto Arsizio, così deliberando in via definitiva:
1) Dichiara la litispendenza delle domande relative all'affidamento del minore ed alla determinazione di un contributo al suo mantenimento per il futuro rispetto alla causa pendente avanti il Tribunale di Cagliari;
2) Rigetta l'eccezione di continenza relativamente alla domanda di condanna del convenuto al rimborso delle somme anticipate per il mantenimento pregresso;
pagina 7 di 8 3) Condanna il convenuto a rimborsare alla controparte la somma di € 32.200 a titolo di regresso per le somme anticipate per il mantenimento del bambino dalla data di nascita a quella di deposito del ricorso avanti il Tribunale di Cagliari, oltre gli interessi legali dalla data di pubblicazione della presente decisione al saldo;
4) Condanna il convenuto a rifondere i danni subiti dal minore per la privazione parentale, da liquidarsi in via equitativa nell'importo di € 25.000, oltre la rivalutazione monetaria e gli interessi legali dalla data di pubblicazione della sentenza al saldo;
5) Condanna il convenuto a rifondere la metà delle spese di lite sostenute dalla controparte, da quantificarsi nell'importo complessivo di € 7000 per compensi, oltre il contributo unificato e gli accessori di legge, restando compensata tra le parti la restante metà;
6) Rigetta le reciproche istanze ex art. 96 C.P.C.;
7) Pone definitivamente a carico del convenuto le spese relative alla C.T.U.
Così deciso in Busto Arsizio nella camera di consiglio del 14/01/2025
Il Presidente Estensore
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