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Sentenza 7 ottobre 2025
Sentenza 7 ottobre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Santa Maria Capua Vetere, sentenza 07/10/2025, n. 3009 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Santa Maria Capua Vetere |
| Numero : | 3009 |
| Data del deposito : | 7 ottobre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI SANTA MARIA CAPUA VETERE
SEZIONE QUARTA CIVILE
Il Giudice, dr.ssa Linda Catagna, ha pronunziato la seguente
SENTENZA
nella controversia iscritta al numero 827 del ruolo generale degli affari contenziosi civili dell'anno 2025 posta in deliberazione, ex art.281 sexies c.p.c., all'udienza del 07.10.2025 e vertente
TRA
elettivamente domiciliata Parte_1 rappresentata e difesa, come in atti;
- OPPONENTE -
E
elettivamente domiciliato rappresento e difeso come in atti. CP_1
-OPPOSTO -
OGGETTO: Opposizione a precetto.
MOTIVI IN FATTO ED IN DIRITTO DELLA DECISIONE
1. L'esposizione dello svolgimento del processo risulta omessa in ossequio alle prescrizioni sul contenuto necessario della sentenza dettate dall'art.132 c.p.c. come modificato (segnatamente al secondo comma n.4) dalla legge in e 18 giugno
2009 n.69, applicabile alla controversia in esame.
2. Con atto di citazione ritualmente notificato Parte_1
ha proposto opposizione al precetto notificato in data 25.01.2025 ad istanza
[...] di . Il precetto opposto si fonda sulla sentenza n.7/2025 resa CP_1 dal Giudice di Pace di Carinola che ha condannato
[...]
al pagamento della complessiva somma di €12.727,24. Parte_1
Nella presente opposizione viene eccepito in via preliminare di aver proposto appello avverso la sentenza che costituisce titolo esecutivo e viene contestata da un lato la mancata indicazione delle modalità di pagamento ad un debitore che aveva chiesto di poter adempiere, dall'altro la indicazione confusa del quantum.
Si è costituito l'opposto chiedendo il rigetto delle avverse pretese.
Il 27.03.2025 l'opponente ha versato nel fascicolo telematico il decreto con cui in sede di gravame il Giudice ha sospeso inaudita altera parte l'efficacia esecutiva del titolo.
Senza svolgimento di attività istruttoria all'udienza del 7.10.2025 lo scrivente
Magistrato ha sostituito la discussione orale con lo scambio di memorie scritte.
2.1 In via preliminare si deve affrontare la questione se le dichiarazioni delle parti contenute nelle note di trattazione scritta possano essere interpretate come fatto sopravvenuto che rende superflua la pronuncia del Giudice.
Ritiene questo Giudice di dover dare al quesito risposta positiva, in quanto la dichiarazione della cessata materia del contendere è circostanza diversa dalla dichiarazione di rinuncia all'azione, che conduce ad una pronuncia di rito diversa dalla pronuncia di estinzione.
Ebbene, nel caso di specie, la dichiarazione di parte contenuta nelle note depositate può a parere di questo Giudice – essere interpretata come conclusione sulla sopravvenuta carenza di interesse alla pronuncia giudiziale La cessazione della materia del contendere costituisce una fattispecie di estinzione del processo creata dalla prassi giurisprudenziale e contenuta in una pronuncia dichiarativa di impossibilità di procedere alla definizione del giudizio per il venir meno dell'interesse delle parti alla naturale conclusione del giudizio
(cfr.Cass n.7185/2010) tutte le volte in cui non risulti possibile un declaratoria di rinuncia agli atti o di rinuncia alla pretesa sostanziale per l'assenza di una formale dichiarazione delle parti in tale senso.
Il giudice del merito deve dichiararla una volta venuto a conoscenza di fatti obiettivi posteriori alla domanda giudiziale dai quali derivi in concreto l'eliminazione del contrasto tra le parti ed il conseguente venir meno della necessità della pronuncia giudiziale (cfr Cass.n.13217/2013).
Essa incide sul diritto sostanziale e rende superflua la decisione del giudice per cui rende deve essere rilevata anche d'ufficio ed anche in sede di legittimità ogniqualvolta il fatto determinativo di essa risulti acquisito in causa.
La ratio dell'istituto si ritrova nell'esigenza di armonizzazione e di ragionevolezza del processo incentrata sul principio di economicità. Per fatti sopravvenuti dunque il diritto azionato trova compiuta realizzazione ovvero sopravviene carenza di interesse ad agire e l'impossibilità giuridica dell'accertamento. In dottrina si distinguono le cause processuali rispetto a quelle sostanziali della declaratoria di cessazione della materia del contendere. Tra le prime vanno annoverate a) la concorrenza dei mezzi di impugnazione rendendo l'esito inutile;
b) il raggiungimento in altro contesto del bene perseguito con l'azione; c)
l'esistenza di due distinti procedimenti laddove la definizione dell'uno interferisca con l'altro rendendolo in tutto o in parte inutile;
d) la definizione del processo condizionante. Tra le seconde invece vanno annoverate a) l'ottenimento del bene della vita per fatto del debitore;
b) la sostituzione del titolo controverso con altro ad esempio la transazione;
c) la sopravvenienza di eventi che rendano del tutto inutile l'accertamento; d) l'abbandono della posizione iniziale.
In particolare nell'opposizione che oggi ci occupa, la declaratoria di cessazione è di carattere processuale per la concorrenza contemporanea dei mezzi di impugnazione del precetto e del titolo esecutivo. 3. Quanto alle spese, anche nelle ipotesi di declaratoria di cessata materia del contendere, le stesse andrebbero liquidate secondo il criterio della soccombenza virtuale ed alla luce del principio di causalità. Tuttavia considerato che le pretese dell'odierno opposto prima dell'intervento della pronuncia di sospensione della efficacia esecutiva del titolo erano legittime ed il precetto è divenuto illegittimo per causa sopravvenuta, ritiene questo Giudice che sussistano validi motivi per disporre la compensazione delle spese secondo i principi espressi dalla recente sentenza della Corte Costituzionale n.77 del 19 aprile 2018 la quale ha dichiarato la illegittimità costituzionale delll'art.92 co 2 cpc nella parte in cui non prevede che il giudice possa compensare le spese tra le parti, parzialmente o per intero quando sussistano “altre analoghe gravi ed eccezionali ragioni”.
P.Q.M.
Il Tribunale di Santa Maria Capua Vetere nella persona della dr.ssa Linda
Catagna definitivamente pronunziando sulla causa come in narrativa, ogni altra istanza ed eccezione disattesa, così definitivamente provvede:
1. DICHIARA cessata la materia del contendere nel procedimento n.
R.G.A.C. 827/2025;
2. COMPENSA integralmente le spese.
Così deciso in Santa Maria Capua Vetere, lì 07 ottobre 2025 in seguito a scambio di note di trattazione ed allegazione alla relativa ordinanza
Il Giudice
dott. ssa Linda Catagna