Articolo 16 della Legge 6 febbraio 1979, n. 42
Articolo 15Articolo 17
Versione
18 febbraio 1979
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Versione
28 ottobre 1981
Art. 16.
In occasione dei passaggi a categorie professionali superiori, istituiti con la presente legge, agli interessati e' attribuita, nella nuova categoria, la classe di stipendio immediatamente superiore allo stipendio in godimento nella categoria di provenienza maggiorato dell'eventuale assegno personale attribuito ai sensi del terzo comma dell'articolo 15 della presente legge.
Qualora la classe di stipendio attribuita nella nuova categoria professionale all'atto del passaggio risulti inferiore alla classe di stipendio immediatamente successiva a quella in godimento nella categoria di provenienza, al compimento del tempo che sarebbe stato necessario per conseguire quest'ultima classe, spetta, nella nuova categoria, la classe di stipendio immediatamente superiore a quella che sarebbe stata attribuita nella categoria di provenienza.
Le disposizioni di cui ai precedenti commi trovano applicazione anche nei confronti dei vincitori dei pubblici concorsi, provenienti da una categoria professionale inferiore istituita con la presente legge per il personale dell'Azienda autonoma delle ferrovie dello Stato.
((All'atto dell'assunzione, ai vincitori di concorsi pubblici provenienti da altre amministrazioni dello Stato e' attribuita la classe di stipendio uguale o immediatamente superiore allo stipendio in godimento.
Nei casi di passaggio nell'ambito della stessa categoria per cambio di profilo, per accertamento professionale e per vincita di concorso interno di cui all'articolo 10 della presente legge, nonche' ai vincitori di concorsi pubblici provenienti da altri profili professionali della stessa categoria, istituiti con la presente legge, del personale dell'Azienda autonoma delle ferrovie dello Stato, si conserva lo stipendio in godimento e l'eventuale assegno personale attribuito ai sensi del terzo comma del precedente articolo 15, e l'anzianita' maturata nella categoria medesima e' utile ai fini dell'ulteriore progressione economica.
All'atto dell'assunzione, ai vincitori di concorsi pubblici provenienti da profili professionali di categorie superiori, istituite con la presente legge, del personale dell'Azienda autonoma delle ferrovie dello Stato e' attribuita la classe di stipendio d'importo pari o immediatamente inferiore allo stipendio in godimento, maggiorato dell'eventuale assegno personale attribuito ai sensi del terzo comma dell'articolo 15 della presente legge.
L'eventuale differenza e' corrisposta sotto forma di assegno personale, utile ai fini della tredicesima mensilita', della pensione e della buonuscita, ed e' riassorbibile soltanto in caso di passaggio di categoria.
L'anzianita' maturata nella categoria superiore e' utile ai fini dell'ulteriore progressione economica)) ((3)) --------------- AGGIORNAMENTO (3) La L. 6 ottobre 1981, n. 564 ha disposto (con l'art. 2, comma 1) che con effetto dal 1 ottobre 1978, il penultimo e l'ultimo comma del presente articolo sono cosi' sostituiti.
Entrata in vigore il 28 ottobre 1981
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