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Sentenza 29 ottobre 2025
Sentenza 29 ottobre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Bari, sentenza 29/10/2025, n. 4038 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Bari |
| Numero : | 4038 |
| Data del deposito : | 29 ottobre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI BARI
SEZIONE LAVORO
Il giudice della Sezione lavoro del Tribunale di Bari, dott. Vincenzo Maria
Tedesco, ha pronunziato all'udienza del 29.10.2025 la seguente
S E N T E N Z A nel giudizio iscritto al ruolo n. 13119 del ruolo generale del lavoro dell'anno
2023, vertente
TRA
nata a [...] il [...], rappresentata e difesa dall'avv. Parte_1
PP BO;
Ricorrente
E
, in persona del Presidente della Giunta Regionale p.t., CP_1 rappresentata e difesa dall'avv. Michele Simone;
Resistente in persona del Controparte_2
Direttore Generale p.t., rappresentato e difeso dall'avv. Francesca Mastrorilli.
Terzo
OGGETTO: retribuzione e contrattazione collettiva
*******
Con ricorso depositato il 24.11.2023, ha premesso: di essere Parte_1 iscritta all'Albo dei giornalisti dal 15.05.1982; di aver conseguito, in data
26.09.2001, il titolo di giornalista professionista;
di essere stata assunta, in data 31.03.2005, dalla (DGR n. 162 del 2005) con contratto a CP_1 tempo indeterminato e con la qualifica di capo redattore - incarico di responsabile del Servizio Stampa della Giunta regionale, con applicazione del Contratto Collettivo Nazionale Giornalisti.
Ciò posto, ha allegato che, in seguito alla DGR n. 2475 del 2010, ai giornalisti impiegati nei servizi di Stampa di Giunta e Consiglio Regionale, erano stati riconosciuti un superminimo contrattuale “per la flessibilità richiesta al fine di fornire un'informazione completa e continua” ed un superminimo legato alla performance.
A tale riguardo, ha innanzitutto dedotto che tali emolumenti non sono stati conteggiati nel calcolo della tredicesima mensilità, nonostante quanto previsto in base alle previsioni dell'art. 15 del CCNL Giornalisti.
In tale quadro, la lavoratrice odierna istante ha, inoltre, esposto di essere stata trasferita, in data 16.09.2021, presso il Servizio Stampa del Consiglio
Regionale (con incarico di Responsabile dell'Ufficio di Informazione e
Stampa del Consiglio Regionale).
A tale ultimo riguardo, ha lamentato che, a seguito dell'applicazione del
CCNL Funzioni Locali, la le ha erogato un assegno ad CP_1 personam inferiore a quello viceversa spettante in forza dell'art. 3, comma 4, dell'Accordo del 07.04.2022 (posto che “la retribuzione fissa goduta … per annualità si è dimostrata inferiore a quella percepita con l'applicazione in regime di CCNL Giornalisti”).
Ha dunque sostenuto di essere creditrice: da un lato, della complessiva somma di € 6.755,35, quali differenze di tredicesima mensilità dovute in forza delle previsioni del CCNL Giornalisti, in relazione al periodo di relativa applicazione di quest'ultimo contratto collettivo (nei limiti della prescrizione quinquennale e, quindi, a decorrere dal 2018 – fino al 2021); dall'altro lato, della complessiva somma di € 25.176,49, a titolo di differenze per assegno ad personam maturate a decorrere dal luglio 2022 sino a novembre 2023 (in relazione ad un ammontare mensile di € 4.364,65 e poi di € 4.278,53).
Parallelamente, ha avanzato pretesa di maggiore tredicesima in Parte_1 relazione all'anno 2022, per complessivi € 1.590,99, come risultante sia dal necessario adeguamento della predetta mensilità aggiuntiva per il semestre
Pag. 2 di 10 di applicazione del CCNL Giornalisti (sempre quale effetto della inclusione, nella relativa base di computo, dei superminimi riconosciuti con la DGR del
2010), sia del maggiore importo spettante, per il secondo semestre di applicazione del CCNL Funzioni Locali, a titolo di assegno ad personam.
In ogni caso, ha chiesto condanna dell'amministrazione al versamento dei contributi previdenziali dovuti in relazione a tutte le predette differenze retributive.
Ritualmente instauratosi il contradditorio, si è costituita in giudizio la CP_1
, eccependo l'inammissibilità delle domande proposte e concludendo,
[...] in ogni caso, nel senso della loro infondatezza.
Ha, infatti, precisato che il superminimo introdotto con DGR n. 2475 del
16.11.2010, configurandosi alla stregua di “voce retributiva accessoria”, non dovesse essere computato, sia nell'ambito della determinazione della tredicesima mensilità, sia nell'ambito della determinazione dell'assegno ad personam previsto dall'Accordo del 07.04.2022.
Su tale ultimo versante, parte resistente ha rimarcato la differenza tra il superminimo di cui alla DGR del 2010 ed il superminimo da computare nell'ambito della determinazione dell'assegno ad personam anche perché, nella vigenza del CCNL Funzioni Locali, ciò determinerebbe una duplicazione delle voci retributive spettanti.
A questo riguardo, in particolare, la ha fatto riferimento al CP_1 lavoro straordinario, già retribuito nella misura corrispondente al suo effettivo svolgimento e, quindi, non suscettibile di essere incluso nell'assegno di cui all'Accordo del 07/04/2022; più in generale, richiamati gli incontri con le
Organizzazioni Sindacali, parte resistente ha menzionato i chiarimenti resi in quella sede, in occasione della quale era emerso come le voci di salario accessorio fossero già destinate ad essere assicurate mediante la applicazione degli istituti di cui al CCNL Funzioni Locali ed al vigente contratto decentrato integrativo della . CP_1
In altri termini, la convenuta ha dedotto che, seguendo la prospettiva attorea, si determinerebbe una rilevante crescita dello stipendio della ricorrente,
Pag. 3 di 10 comprensivo così sia delle voci del trattamento accessorio del CNLG sia quelle CCNL Funzioni Locali, in contrasto con la norma nazionale e l'Accordo
ARAN.
Infine, parte resistente ha sottolineato come, in base all'intesa del 2010, il superminimo dovesse essere erogato “per 12 mensilità”, restando così escluso dalla base di calcolo della tredicesima. CP_ Si è poi costituito in giudizio l , concludendo nel senso della condanna di
, in proprio favore, dei contributi correlati alle maggiori CP_1 retribuzioni che fossero giudizialmente accertate come dovute, purchè nei limiti della prescrizione.
All'esito della discussione, la causa è stata decisa.
MOTIVI DELLA DECISIONE
1. A proposito della prima domanda giudiziale proposta, avente ad oggetto il riconoscimento di una maggior misura dell'assegno ad personam (con condanna della resistente al pagamento delle differenze CP_1 retributive maturate), occorre innanzitutto ripercorrere i passaggi salienti che, nel corso del tempo, hanno contrassegnato il trattamento retributivo dell'odierna istante.
1.a. Per quanto specificamente interessa nella presente sede, con intesa del
2010 (“sul trattamento accessorio dei giornalisti in servizio presso gli uffici stampa della ”), le parti sociali, “tenuto conto della tipicità del CP_1 lavoro giornalistico alle dipendenze dell'amministrazione regionale”, stabilivano la dazione di un superminimo.
Quest'ultimo veniva così articolato:
- un superminimo/indennità di agenzia (relativo ai “giornalisti dipendenti di agenzia di informazioni per la stampa”);
- un superminimo aziendale, ricollegato alle previsioni dell'art. 46 CCNL
Giornalisti, “connesso sia alla specialità della funzione giornalistica che alla qualità della prestazione professionale”, a sua volta composto da
Pag. 4 di 10 1) una parte diretta a compensare alcuni istituti economici (lavoro straordinario;
reperibilità; flessibilità; formazione) e determinata “nell'importo annuo lordo da erogare per 12 mensilità”,
2) una seconda parte legata alle peculiarità dell'espletamento di mansioni nell'ambito del Servizio Stampa del Consiglio Regionale,
3) una indennità destinata ai redattori ed al redattore capo del Servizio
Stampa della Giunta Regionale, in relazione alle opere prestate oltre il normale impiego, a causa di spostamenti per seguire eventi e manifestazioni pubbliche nei quali fosse richiesta la presenza del Presidente della Regione
e degli assessori.
Sempre con l'intesa del 2010, seguendo il modello delineato dal D.Lgs.
150/2009, si prevedeva una retribuzione accessoria legata alla performance dei giornalisti addetti ai Servizi Stampa regionali.
Come noto, poi, a seguito delle pronunce rese dalla Corte Costituzionale (nn.
10/2019; 89/2019; 112/2020), il trattamento economico dell'odierna ricorrente non ha più fatto riferimento alle previsioni del CCNL Giornalisti bensì alle previsioni del CCNL Funzioni Locali.
Tuttavia, come contraltare alla preclusione di norme di legge regionale implicanti l'applicazione di contratti collettivi privatistici, la Corte
Costituzionale, con la sentenza n. 112/2020, ha avuto modo di rimarcare che, in relazione alla peculiare posizione degli addetti agli uffici stampa regionali, dovessero tenersi in conto le disposizioni contenute nell'art. 9, comma 5 bis, L. 150/2000.
Secondo quest'ultima normativa (introdotta nell'anno 2019), “ai dipendenti di ruolo in servizio presso gli uffici stampa delle amministrazioni di cui al comma
1 ai quali, in data antecedente all'entrata in vigore dei contratti collettivi nazionali di lavoro relativi al triennio 2016-2018, risulti applicato il contratto collettivo nazionale di lavoro giornalistico per effetto di contratti individuali sottoscritti sulla base di quanto previsto dagli specifici ordinamenti dell'amministrazione di appartenenza, può essere riconosciuto il mantenimento del trattamento in godimento, se più favorevole, rispetto a
Pag. 5 di 10 quello previsto dai predetti contratti collettivi nazionali di lavoro, mediante riconoscimento, per la differenza, di un assegno ad personam riassorbibile, in attuazione di quanto previsto dall'articolo 2, comma 3, ultimo periodo, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, con le modalità e nelle misure previste dai futuri contratti collettivi nazionali di lavoro”.
A questo proposito, la giurisprudenza di legittimità ha chiarito come il legislatore, nel tener conto degli effetti derivati dalle dichiarazioni di illegittimità costituzionale delle leggi regionali, non abbia “riconosciuto il diritto soggettivo alla conservazione del trattamento economico”, ma lo abbia “solo consentito a condizione, tuttavia, che fosse espressamente previsto dalla contrattazione collettiva” (Cass. 20 dicembre 2024, n. 33596).
In considerazione di tale evoluzione, l , le Confederazioni CP_3 rappresentative nei comparti di contrattazione e la FNSI, hanno raggiunto l'Accordo del 07.04.2022.
In base ad esso (art. 3), come ben noto alle parti, è stato stabilito il riconoscimento di un assegno ad personam, nel caso in cui il trattamento economico fisso in godimento, attribuito in forza del “CCNL giornalistico”, fosse superiore al trattamento economico fisso previsto dal “CCNL di riferimento” (comma 4).
Ai fini della determinazione del dovuto, è stato previsto che l'importo annuo lordo fosse pari alla differenza, se positiva, tra:
a) la somma dei trattamenti economici fissi annui lordi in godimento, alla data di sottoscrizione dell'accordo, riferibili alle sole voci retributive di cui all'allegata tabella B, riconosciuti in forza dell'applicazione del “CCNL giornalistico” (ossia: minimi di stipendio, indennità di contingenza, elemento distinto della retribuzione, aumenti periodici di anzianità, maggiorazioni di agenzia, tredicesima mensilità, superminimi, indennità redazionale annua);
b) la somma dei trattamenti economici fissi annui lordi, alla data di sottoscrizione dell'accordo, attribuiti e riconosciuti in forza dell'applicazione del “CCNL di riferimento”, riferibili alle sole voci retributive di cui all'allegata
Pag. 6 di 10 tabella C (ossia: stipendio tabellare, elemento perequativo, indennità fisse e continuative, tredicesima mensilità).
1.b. In questo contesto, la difesa dell'amministrazione regionale ha innanzitutto fatto leva su quanto dichiarato dal Dirigente della Sezione
Personale, in occasione del confronto con FNSI tenutosi in data 18.07.2022, ossia che non dovessero essere ricomprese nell'assegno ad personam le voci di salario accessorio, essendo esse già assicurate tramite gli appositi istituti previsti dal CCNL Funzioni Locali e dalla contrattazione integrativa.
Come visto in precedenza (nella parte ricostruttiva della presente pronuncia), la , con la propria memoria difensiva, ha esplicitato ed CP_1 approfondito tale posizione difensiva, argomentando sul rilievo che il superminimo riconosciuto in base all'intesa del 2010 non potesse essere ricondotto nel novero dei superminimi da considerare, in forza della tabella B, nel calcolo dell'Accordo di aprile 2022.
Tale assunto va condiviso.
Tradizionalmente, infatti, la funzione del superminimo aziendale è quella di determinare un incremento rispetto alla retribuzione contrattuale standard, in funzione del tipo di prestazione o di particolari meriti dei lavoratori.
Ciò posto, per come configurati nell'ambito dell'intesa del 2010, gli emolumenti riconosciuti alla ricorrente prima del giugno 2022 (denominati in busta paga superminimo aziendale A e superminimo aziendale B) hanno trovato, nell'ambito del contratto collettivo Funzioni Locali, una loro apposita collocazione ed una specifica disciplina, ossia quella risultante dai compensi per lavoro straordinario e dell'indennità per responsabilità ex art. 70- quinquies del medesimo CCNL.
Tale soluzione restrittiva, in particolare, trova adeguato fondamento nella previsione dell'art. 9, comma 5-bis, L. 150/2000 che, come precedentemente visto, riconosce la facoltà – non l'obbligo – del mantenimento del trattamento in godimento;
non a caso, a tale riguardo, la Corte Costituzionale, nella menzionata pronuncia n. 112/2020, si è espressa in termini di discrezionalità.
Pag. 7 di 10 Né possono utilizzarsi regole volte a governare altre fattispecie di mantenimento del trattamento retributivo, che non presuppongono – però - situazioni di illegittimità corrispondenti a quella oggetto di causa ma fisiologici transiti da un datore di lavoro all'altro (così, Cass. 1° marzo 2025, n. 5432 ha fatto riferimento alla specifica previsione di cui all'art. 36, comma 5, D.L.
98/2011; Cass. 15 ottobre 2013, n. 23366 ha fatto riferimento alla specifica previsione di cui all'art. 2, comma 12, L. 70/1975).
Dunque, l'Accordo di aprile 2022 è da interpretare legittimamente nel senso di non assicurare copertura di mantenimento anche delle voci retributive fatte valere in giudizio dall'odierna istante, anche perché, come più volte giustamente rimarcato dall'amministrazione resistente (e come pure risultante dal raffronto del trattamento retributivo di alcune mensilità, rispettivamente degli anni 2021 e 2023), vi sarebbe il concreto rischio per la parte datoriale pubblica di corrispondere doppiamente il medesimo emolumento.
Si tenga presente, al riguardo, che, nell'ambito del pubblico impiego contrattualizzato, non v'è spazio per straordinari forfettizzati e, con tutta evidenza, non possono estendersi al lavoro pubblico gli orientamenti giurisprudenziali relativi agli usi aziendali sul lavoro privato, quali quelli espressi da Cass. 13 ottobre 2006, n. 22050 e successive sentenze conformi.
Dunque, in assenza di una previsione apposita, nell'ambito della contrattazione collettiva pubblicistica, l'accoglimento della pretesa di Pt_1
porrebbe il suo trattamento retributivo in insanabile contrasto con le
[...] fonti del diritto del lavoro pubblico, in primo luogo con quanto stabilito dagli artt. 40 e 40 bis D.Lgs. 165/2001.
Parallelamente, una delibazione favorevole della domanda giudiziale significherebbe consentire la permanente applicazione di un trattamento giuridico contra ius, poiché sostanzialmente riconducibile ad un regime rispetto al quale è già stata dichiarata l'assenza di potestà legislativa in capo alla . CP_1
Pag. 8 di 10 Quanto, poi, alle altre ragioni obiettive che furono alla base del riconoscimento dei superminimi in occasione dell'intesa del 2010, esse non sono state radicalmente pretermesse in occasione del passaggio al CCNL
Funzioni Locali.
Infatti, nella presente controversia non si discute di un assegno ad personam del tutto negato, ma solo di una misura dello stesso inferiore a quella ricadente nelle aspettative della ricorrente.
Ebbene, tale misura è del tutto idonea ad assicurare adeguata remunerazione proprio in relazione a quei profili, quali reperibilità (come quella legata alle “ad esigenze redazionali e politiche dell'organo regionale” di cui al capitolo di prova articolato in occasione dell'udienza del 13.03.2024), flessibilità e formazione, che erano stati espressamente presi in considerazione con la DGR del 2010.
Per la parte residua, invece, nulla può essere riconosciuto, essendovi già apposita remunerazione nella struttura retributiva che risulta dall'applicazione del CCNL Funzioni Locali.
2.a. Piuttosto, sono fondate e meritano di essere accolte le pretese per differenze retributive legate alle tredicesime mensilità, così come maturate nel periodo intercorrente tra gennaio 2018 e giugno 2022.
A fronte della deduzione difensiva della , vertente sulla CP_1 previsione del pagamento del superminimo per 12 mensilità (contenuta nell'intesa del 2010), è pertinente e va, invece, integralmente recepito il richiamo operato dalla difesa della ricorrente all'art. 15 del CCNL Giornalisti, nella parte in cui esso effettivamente riconosce(va), nel mese di dicembre, una tredicesima mensilità di ammontare pari a trenta ventiseiesimi della retribuzione mensile, “compresi i compensi fissi di qualsiasi natura percepiti da oltre sei mesi consecutivi”.
Dunque, utilizzando i conteggi prodotti da , non specificamente Parte_1 contestati dall'amministrazione regionale, con specifico e limitato riguardo al periodo di applicazione del predetto contratto collettivo, la CP_1 dev'essere condannata al pagamento di € 6.755,35 (a titolo di differenze per
Pag. 9 di 10 le annualità 2018, 2019, 2020 e 2021) e di € 844,42 (a titolo di differenze maturate in relazione ai primi 6 mesi del 2022), per complessivi € 7.599,77, oltre accessori.
2.b. In relazione alla predetta maggiore base imponibile retributiva, CP_1
va, peraltro, condannata anche al versamento dei correlativi contributi
[...] previdenziali, nei limiti della prescrizione quinquennale.
3. Per quanto concerne, da ultimo, le spese processuali, esse seguono la soccombenza della e si liquidano come da dispositivo. CP_1
CP_ Nulla va comunque disposto a favore dell' , atteso che il suo coinvolgimento processuale è stato soltanto strumentale a rendere condanna in favore di terzo.
P.Q.M.
1) accoglie parzialmente il ricorso e, per l'effetto,
- condanna al pagamento, in favore di , della CP_1 Parte_1 complessiva somma di € 7.599,77, oltre accessori, a titolo di differenze di tredicesima mensilità maturate nel periodo di applicazione del CCNL Giornalisti, CP_
- condanna altresì la al versamento, in favore dell' , dei CP_1 correlativi contributi previdenziali, nei limiti della prescrizione quinquennale;
2) condanna, da ultimo, al pagamento delle spese di lite CP_1 sostenute dalla ricorrente, che liquida in complessivi € 2.600,00, oltre IVA,
CAP e rimborso delle spese generali nella misura del 15%.
Bari, 29.10.2025
Il giudice della Sezione lavoro
dott. Vincenzo Maria Tedesco
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