TRIB
Sentenza 14 gennaio 2025
Sentenza 14 gennaio 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Pesaro, sentenza 14/01/2025, n. 26 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Pesaro |
| Numero : | 26 |
| Data del deposito : | 14 gennaio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Tribunale di Pesaro
Il Tribunale, nella persona del giudice unico Dott. Sabrina Carbini ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al N. 620/2023 R.G. promossa da:
(C.F. ) CP_1 P.IVA_1
[...]
Controparte_2
con il patrocinio dell' avv. ATRIA ANTONIO e con elezione di domicilio in presso avv. ATRIA
ANTONIO;
ATTORI
contro
:
, (C.F. ) con il patrocinio dell' avv. RONCONI PAOLO e con CP_3 P.IVA_2
elezione di domicilio in VIA XXIV MAGGIO, N. 56 PESARO, presso e nello studio dell'avv.
RONCONI PAOLO;
CONVENUTO
Controparte_4
Terzo Contumace
e Controparte_5 CP_6
[...]
Oggetto: Bancari (deposito bancario, cassetta di sicurezza, apertura di credito bancario) pagina 1 di 6
Le parti hanno concluso come rispettivamente da note del 27.6.24 e del 25.9.24 e in particolare
Parte attrice: respinta ogni contraria istanza accezione o difesa;
ritenere e dichiarare che tra le parti non è intervenuto alcuna transazione;
In subordine ritenere e dichiarare la nullità, e con ogni formula annullare, la pretesa transazione di cui allo scambio di corrispondenza del 6.2.20/18-24.2.2020 poichè conclusa su un titolo
(il mutuo ipotecario n.3612459) affetto da nullità ed in ogni caso in esecuzione e sugli effetti dello stesso. Si insiste per il resto nelle conclusioni spiegate con l'atto di citazione, con riserva di ulteriormente dedurre anche in via istruttoria nei termini di rito.
parte convenuta:
In via preliminare
Disporre la cancellazione della causa dal ruolo, ai sensi degli artt. 270 e 307 c.p.c., per non avere controparte ottemperato all'ordine di integrazione del contraddittorio disposto dal Giudice.
Pronunciare la estinzione del giudizio, ai sensi del combinato disposto degli artt. 171 e 307 c.p.c., per avere controparte tardivamente depositato l'atto di integrazione del contraddittorio, ai sensi dell'art. 269, 4° comma e 165 c.p.c.. In via principale
Dichiarare le domande attrici tutte improcedibili, nulle e/o inammissibili e in ogni caso infondate e/o improvate e, per l'effetto, respingerle integralmente.
In ogni caso
Condannare gli attori, al pagamento dei compensi ex DM n. 55/2014 ss.mm. e delle spese, esborsi e accessori di legge e spese e competenze del consulente tecnico di parte, in denegata ipotesi di esperimento di CTU contabile.
Motivi della decisione
La società e deducevano che il 30.11.11 CP_1 Controparte_2 Controparte_2
avevano sottoscritto con la convenuta un contratto di mutuo fondiario per 300.000 euro e il mutuo era assistito dalla garanzia di e del marito con ipoteca volontaria, da Controparte_2 Persona_1
fideiussione di e da pegno, da due cambiali e da fideiussione Controparte_5 CP_6 pagina 2 di 6 Confidi. Con raccomandata del 18.9.15 la banca costituiva in mora la società e i garanti e li CP_5
dichiarava decaduti dal beneficio del termine. Escuteva il pegno e intimava il pagamento di 220.760,29 euro per debito residuo in linea capitale e promuoveva l'espropriazione immobiliare sull'immobile offerto in garanzia da e Per evitare tale rischio di esproprio immobiliare, i CP_5 CP_4
raggiungevano una prima intesa transattiva e poi stipulavano successiva transazione il CP_5
12.2.20 in forza della quale la corrispondeva a saldo e stralcio l'ulteriore importo di Controparte_2
180.000 euro. Al fine di verificare la conformità delle condizioni del contratto di mutuo alla normativa in materia bancaria, veniva incaricato dagli attori un esperto contabile;
deduceva parte attrice che era illegittimo il mutuo in quanto mutuo di scopo ovvero volto a ripianare una preesistente posizione debitoria;
era nullo anche il contratto di pegno per abuso di garanzia;
inoltre erano stati applicati tassi di interesse usurari, con conseguente nullità degli interessi applicati e quindi parte attrice chiedeva di accertare la nullità del contratto di mutuo, condannare la alla restituzione di euro 75.384,77 per CP_3
interessi e spese non dovuti e condannare anche al risarcimento del danno, anche per la illegittima espropriazione immobiliare.
Si costituiva l'istituto di credito contestando gli assunti attorei e deducendo che l'azione era improcedibile per mancato esperimento della mediazione e che la domanda era inammissibile in quanto non era stata proposta domanda di annullamento e/o nullità della transazione;
inoltre andava integrato il contraddittorio . Nel merito contestava i rilievi di nullità del mutuo e l'eccezione di usurarietà.
Parte attrice nella prima mem. ex art. 183 cpc così modificava le conclusioni: “ritenere e dichiarare che tra le parti non è intervenuta alcuna transazione;
in subordine ritenere e dichiarare la nullità, e con ogni formula annullare, la pretesa transazione di cui allo scambio di corrispondenza del
6.2.20/18-24.2.2020 poichè conclusa su un titolo (il mutuo ipotecario n.3612459) affetto da nullità ed in ogni caso in esecuzione e sugli effetti dello stesso. Si insiste per il resto nelle conclusioni spiegate con l'atto di citazione”.
Il Giudice ordinava a parte attrice l'integrazione del contraddittorio nei confronti di Controparte_4
e concedendo termine perentorio per la notifica entro il 24.10.23; Controparte_5 CP_6
dichiarava poi la contumacia di mentre non veniva eseguita la notifica in favore di Controparte_4
e in quanto deceduti e gli eredi erano già parte in causa (così dedotto Controparte_5 CP_6
da parte attrice).
La causa veniva poi rinviata per la decisione all'udienza del 25.9.24. pagina 3 di 6 In rito si respinge l'eccezione relativa al tardivo deposito della notifica della citazione del terzo sollevata da parte convenuta. Nel caso di chiamata di un terzo in causa, il termine entro il CP_4
quale, ai sensi dell'art. 269 c.p.c., deve essere depositata la citazione del terzo chiamato ha natura ordinatoria e, se non rispettato, non comporta l'improcedibilità della domanda nei confronti del chiamato (Cass. ordinanza n. 4674 del 14/02/2022; Cass. n. 7341 del 12/12/1983).
La causa va poi dichiarata estinta , come eccepito da parte convenuta, in quanto non è stato integrato il contraddittorio, necessario, nei confronti degli eredi di e . Andavano CP_6 Controparte_5
convenuti anche i predetti in quanto firmatari delle garanzie e della transazione.
Gli attori avrebbero dovuto integrare il contraddittorio nei confronti dei rispettivi eredi, successori mortis causa dei predetti ,nel termine perentorio concesso (24.10.23), come da decreto del 21.9.23.
Parte attrice non ha provato in primo luogo che e siano gli Controparte_2 Controparte_2
eredi, perchè si è limitata a depositare documentazione di natura fiscale (dichiarazione di successione depositate il 27.2.24) e non, quantomeno , il necessario atto notorio, a riprova della loro qualifica.
Inoltre parte attrice non ha notificato a e la chiamata in causa, Controparte_2 Controparte_2
necessaria perchè da eseguirsi nei loro confronti in quanto eredi e non in proprio e solo come tali già in causa (principio evincibile ex Cass. Sentenza n. 14100 del 23/09/2003 e Cass.
n. 1931 del 22/04/1989: Nel caso di interruzione del processo per morte di una delle parti, la tempestiva notificazione dell'atto di riassunzione nei confronti di una parte già in causa, che abbia assunto anche la qualità di coerede del defunto, ancorché venga eseguita senza specificazione della detta qualità, vale ad evitare l'estinzione del processo medesimo).
In altre parole non vi è alcuna evidenza della circostanza della accettazione dell'eredità, da parte di e dei di loro genitori, e comunque non vi è stata Controparte_2 Controparte_2
notifica nei loro confronti.
In tema di successioni "mortis causa", la qualità di erede può essere provata, in sede processuale, anche mediante la produzione della dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà( Cass.
Sentenza n. 15803 del 06/07/2009) .
pagina 4 di 6 Colui che, assumendo di essere erede di una delle parti originarie del giudizio, intervenga in un giudizio civile pendente tra altre persone, ovvero lo riassuma a seguito di interruzione, o proponga impugnazione, deve fornire la prova, ai sensi dell'art. 2697 c.c., oltre che del decesso della parte originaria, anche della sua qualità di erede di quest'ultima; a tale riguardo la dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà di cui agli artt. 46 e 47 del d.P.R. n. 445 del 2000, non costituisce di per sè prova idonea di tale qualità, esaurendo i suoi effetti nell'ambito dei rapporti con la P.A. e nei relativi procedimenti amministrativi, dovendo tuttavia il giudice, ove la stessa sia prodotta, adeguatamente valutare, anche ai sensi della nuova formulazione dell'art. 115 c.p.c., come novellato dall'art. 45, comma 14, della l. n. 69 del 2009, in conformità al principio di non contestazione, il comportamento in concreto assunto dalla parte nei cui confronti la dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà viene fatta valere, con riferimento alla verifica della contestazione o meno della predetta qualità di erede e, nell'ipotesi affermativa, al grado di specificità di tale contestazione, strettamente correlato e proporzionato al livello di specificità del contenuto della dichiarazione sostitutiva
(Ordinanza n. 11276 del 10/05/2018 e in termini anche Sez. U, Sentenza n. 12065 del 29/05/2014).
Fermo e assorbente quanto sopra, per mero inciso si osserva che la domanda attorea di nullità/annullamento della transazione è domanda nuova e non di reazione rispetto alle difese del convenuto e quindi inammissibile. Ne viene che le censure legate ad atti pregressi rispetto alla transazione (mutuo, pegno, etc.) sono assorbite dalla transazione, la cui esistenza è pacificamente riferita in citazione da parte degli stessi attori.
Invero con la pec del 6.2.20 il legale degli attori proponeva il pagamento di € 180.000,00 a saldo di ogni maggiore pretesa e “all'unica condizione che ricevuto il pagamento la rinunci CP_3
contestualmente all'esecuzione pendente. Atteso che l'asta si terrà il 20 febbraio p.v.”. Il 12.2.2020 la inviava la pec contenente la seguente affermazione di risposta: “..il versamento della somma CP_3
costituirà formale impegno di e e , e CP_1 Controparte_2 Controparte_2 CP_6
a che nulla avranno a che pretendere nei confronti della banca a qualsiasi titolo e Controparte_7
per qualsivoglia diritto, pretesa o ragione che si possa vantare o che in futuro possa derivare anche indirettamente in connessione ai rapporti oggetto di transazione”. Quindi il contratto di mutuo e le fideiussioni sono stati superati dalla transazione del 12.2.20, di natura per così dire tombale.
pagina 5 di 6 Peraltro la perizia econometrica di parte attrice è datata 15.4.16, ovvero diversi anni prima della transazione e quindi la eventuale causa di nullità era già nota agli attori al momento dell'accordo transattivo.
Le spese di lite seguono la soccombenza.
Il principio fissato dall'art. 310 u.c., c.p.c. (secondo cui le spese del processo sono a carico delle parti che le hanno anticipate) non trova applicazione quando insorga controversia in ordine alla estinzione del processo stesso (come nel caso in esame) e tale controversia venga decisa con sentenza. In quest'ultima ipotesi riprendono vigore i principi posti dagli artt. 91 e 92 c.p.c., e, quindi, innanzitutto il criterio della soccombenza, limitatamente, però, alle spese causate dalla trattazione della questione relativa all'estinzione, non potendo detti principi estendersi anche alle spese della fase processuale precedente al verificarsi della estinzione, rispetto alla quale non può configurarsi la soccombenza (Cass. ordinanza n. 20073 del 14/07/2021).
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni diversa istanza disattesa o assorbita,così provvede: dichiara l'estinzione del giudizio ex art. 307 cpc.
Condanna altresì la parte e a CP_1 Controparte_2 Controparte_2
rimborsare alla parte le spese di lite, che si liquidano in € 4500,00 oltre IVA, CP_3
CPA e rimborso forfetario e nel resto le spese rimangono a carico delle parti che le hanno anticipate ex art. 310 cpc.
Cosi' deciso in data 13/01/2025 il Giudice
Dott. Sabrina Carbini
pagina 6 di 6