Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Roma, sez. II, sentenza 12/01/2026, n. 405
CGT1
Sentenza 12 gennaio 2026

Argomenti

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  • Rigettato
    Tardività del ricorso

    Il ricorso è stato dichiarato inammissibile per tardività, essendo stato proposto oltre il termine decadenziale di 60 giorni dalla notifica delle intimazioni, computando anche il periodo di sospensione feriale.

  • Rigettato
    Definitività delle cartelle esattoriali sottostanti

    Le produzioni documentali delle parti resistenti provano che le sottostanti cartelle esattoriali sono state a suo tempo regolarmente notificate e non opposte, e quindi che le stesse sono divenute definitive. Le intimazioni di pagamento impugnate, emesse a seguito di atti impositivi divenuti definitivi, non integrano un nuovo ed autonomo atto impositivo e sono suscettibili di impugnazione solamente per vizi propri.

  • Rigettato
    Prescrizione del credito

    Plurimi atti interruttivi sono stati notificati tra gli anni 2012 e 2024, sicché ad oggi la pretesa esattoriale non è stata travolta da alcuna prescrizione (intimazioni di pagamento, comunicazione preventiva di iscrizione ipotecaria, pignoramento presso terzi, preavviso di fermo).

  • Rigettato
    Omessa notifica delle cartelle di pagamento

    Le produzioni documentali delle parti resistenti provano che le sottostanti cartelle esattoriali sono state a suo tempo regolarmente notificate.

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    Sul provvedimento

    Citazione :
    Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Roma, sez. II, sentenza 12/01/2026, n. 405
    Giurisdizione : Corte di giustizia tributaria di primo grado di Roma
    Numero : 405
    Data del deposito : 12 gennaio 2026

    Testo completo