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Sentenza 12 gennaio 2026
Sentenza 12 gennaio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Roma, sez. II, sentenza 12/01/2026, n. 405 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di primo grado di Roma |
| Numero : | 405 |
| Data del deposito : | 12 gennaio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 405/2026
Depositata il 12/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di ROMA Sezione 2, riunita in udienza il 24/10/2025 alle ore 11:00 con la seguente composizione collegiale:
DI MARTINO GIUSEPPE, Presidente
AR VA, EL
BAJARDI LAURA, Giudice
in data 24/10/2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 15998/2024 depositato il 24/10/2024
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag. Entrate Direzione Provinciale Roma 3
elettivamente domiciliato presso Email_2
Ag.entrate - Riscossione - Roma - Via Giuseppe Grezar N. 14 00142 Roma RM
Difeso da
Difensore_2 - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_3
Ag. Entrate Divisione Contribuenti - Via Giorgione N. 106 00147 Roma RM
elettivamente domiciliato presso Email_4 Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 09720249043949683000 IRPEF-ADDIZIONALE COMUNALE
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 09720249043949683000 IVA-ALTRO
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 09720249043949683000 IRAP
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 09720249043949683000 BOLLO
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 09720239083911808000 IRPEF-ADDIZIONALE REGIONALE
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 09720239083911808000 IVA-ALTRO
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 09720239083911808000 IRAP
a seguito di discussione in pubblica udienza e visto il dispositivo n. 10476/2025 depositato il
27/10/2025
Richieste delle parti:
Ricorrente/Appellante: annullamento degli atti impugnati;
Resistente/Appellato: inammissibilità o rigetto del ricorso con vittoria di spese a favore del difensore antistatario;
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso notificato in data 22 ottobre 2024, il Signor Ricorrente_1 ha convenuto in giudizio l'Agenzia delle Entrate e l'Ufficio della Riscossione, al fine di ottenere l'annullamento delle intimazioni di pagamento n. 097/20239083911808000, notificata in data 04.07.2024, per complessivi € 40.953,38 e n.
09720249043949683000, notificata in data 3.6.2024, per complessivi € 39.243,94, lamentandone l'illegittimità per i seguenti motivi:
- omessa notifica delle cartelle di pagamento;
- prescrizione del credito.
L'Agenzia delle Entrate Riscossione si è costituita presentando controdeduzioni per eccepire inammissibilità
e tardività del ricorso, in violazione dell'art 21 decreto legislativo n. 546/1992; in particolare l'intimazione di pagamento n. 0972024 9043949683 000 sarebbe stata infatti notificata in data 3.6.2024, e la proposizione del ricorso doveva avvenire entro la data del 2.9.2024, mentre l'intimazione di pagamento n.
09720239083911808000 sarebbe stata notificata il 4.7.2024, e la proposizione del ricorso doveva avvenire entro la data del 3.10.2024.
Quanto alla notifica degli atti presupposti, lamenta difetto di legittimazione passiva e precisa comunque che tutte le cartelle di pagamento sottese alle intimazioni opposte sono state regolarmente notificate, come da documentazione depositata in allegato alle controdeduzioni.
Nessun termine di prescrizione risulta maturato, avendo poi l'Agente della Riscossione, prima delle intimazioni opposte, provveduto a notificare plurimi atti interruttivi della prescrizione.
In particolare, gli atti interruttivi sono stati notificati:
1) intimazione di pagamento 09720249043949683000 in data 03/06/2024 a mezzo raccomandata n.
67398726501-1
2) intimazione di pagamento 09720239091288728000 in data 30.3.2024 mediante deposito dell'atto presso la casa comunale, come da copia in atti.
3) Intimazione di pagamento 09720239083911808000 in data 4.7.2024 ai sensi dell'art 140 c.p.c. mediante affissione dell'atto presso la casa comunale e successiva raccomandata n. 696703290279
4) comunicazione preventiva di iscrizione ipotecaria n. 09776201800018010000 in data 1.8.2019 in assenza del destinatario, mediante consegna a persona, qualificatasi madre, della cui consegna il destinatario è stato informato con raccomandata n. 57318135076-3
5) Avvisi di Intimazione n. 09720179025050905000 in data 24/02/2018 ai sensi dell'art 143 c.p.c. mediante affissione dell'atto presso la casa comunale.
6) Pignoramenti presso terzi n. 09784201600028901001, in data 10/06/2016 a mezzo raccomandata n.
67217622850-3.
7) Avvisi di Intimazione n. 09720169011413983000 in data 07/04/2016 in assenza del destinatario, mediante consegna a persona, qualificatasi madre, della cui consegna il destinatario è stato informato con raccomandata n. 689276596980.
8) Comunicazione preventiva di ipoteca n. 09776201500006501000 in data 10/06/2015 a mezzo raccomandata n. 67216445313-6
9) preavviso di fermo n. 09780201400100479000 in data 29/09/2014 a mezzo raccomandata n.
67213918492-4.
10) intimazione di pagamento n. 0972013117724766000 in data 1.7.2013 a mezzo raccomandata n.
67206177504-5.
11) intimazione di pagamento 09720139090486884000 in data 07/10/2013 in assenza del destinatario, mediante consegna a persona, qualificatasi madre, della cui consegna il destinatario è stato informato con raccomandata n. 61165054878-6.
12) intimazione di pagamento n. 09720139117724564000 in data 1.7.2013
13) intimazione di pagamento n. 09720129092649862000 in data 28.6.2012 a mezzo raccomandata n.
67190719527-6.
14) intimazione di pagamento n. 09720119023367715000 in data 11.3.2011 a mezzo raccomandata n.
67175449967-7
Inammissibilità dell'impugnazione per definitività: al riguardo parte convenuta rileva come la prescrizione non risulti affatto maturata in virtù non solo della notifica degli indicati atti interruttivi, ma anche e soprattutto della disciplina emergenziale dettata per far fronte all'epidemia da COVID-19.
L'Ufficio della Riscossione conclude per il rigetto del ricorso in quanto improponibile, inammissibile ed infondato, in fatto oltre che in diritto;
con vittoria di spese e competenze del giudizio, da distrarsi a favore del difensore antistatario;
Si è altresì costituita l'Agenzia delle Entrate DP 3 di Roma, per sostenere l'inammissibilità del ricorso per decadenza dal potere di impugnazione.
Nel caso di specie, la notifica delle cartelle di pagamento sottese agli atti impugnati è stata regolarmente eseguita secondo le norme stabilite dagli articoli 137 e seguenti del codice di rito, del D.P.R. n. 600/1973 e D.P.R. n.602/1973 (cfr. relate di notifica allegate). Stante la comprovata e regolare notifica delle cartelle, le stesse devono ritenersi definitive per mancata impugnazione nel termine di sessanta giorni previsto dall'art. 21 del D.lgs. n. 564/1992.
Nella specie, i crediti portati dalle cartelle sottese alle intimazioni di pagamento impugnate sono relativi a imposte che, come noto, hanno infine natura erariale e seguono il regime di prescrizione decennale. L'Ente impositore chiede il rigetto del ricorso e la condanna del ricorrente alle spese di giudizio.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il ricorso deve essere dichiarato inammissibile per un duplice ordine di motivi.
In primo luogo, fondata è l'eccezione di tardività del ricorso e di violazione dell'art. 21 del decreto legislativo n. 546/92, in quanto il ricorso contro le intimazioni è stato proposto oltre il termine decadenziale di 60 giorni, calcolando ovviamente anche il periodo di sospensione feriale dei termini processuali.
In secondo luogo, le produzioni documentali delle parti resistenti provano che le sottostanti cartelle esattoriali sono state a suo tempo regolarmente notificate e non opposte, e quindi che le stesse sono divenute definitive.
Plurimi atti interruttivi sono poi stati notificati tra gli anni 2012 e 2024, sicchè ad oggi la pretesa esattoriale non è stata travolta da alcuna prescrizione (intimazioni di pagamento, comunicazione preventiva di iscrizione ipotecaria, pignoramento presso terzi, preavviso di fermo).
Ai sensi dell'art. 19 D.Lgs. 546/1992 l'impugnazione dell'intimazione di pagamento per vizi riferibili all'atto impositivo sottostante è ammissibile solo ove quest'ultimo sia venuto a conoscenza del contribuente per la prima volta con la notifica dell'intimazione. Viceversa, ove l'intimazione di pagamento faccia seguito ad un atto impositivo regolarmente notificato e divenuto definitivo per mancata impugnazione, l'intimazione di pagamento può essere impugnata solo per vizi propri.
Le intimazioni di pagamento oggi impugnate, in quanto emesse a seguito di un atto impositivo divenuto definitivo, non integrano quindi un nuovo ed autonomo atto impositivo con la conseguenza che, a norma dell'art.19 del D.lgs. n. 546/1992, sono suscettibili di impugnazione solamente per vizi propri. Nè può essere ammissibile la messa in discussione di cartelle esattoriali definitive attraverso la tardiva impugnazione delle conseguenti intimazioni di pagamento (cfr. sentenza del 16/06/2023 n. 3818 - Corte di giustizia tributaria di secondo grado della Campania Sezione/Collegio 5). Il regime delle spese deve seguire la regola della soccombenza.
P.Q.M.
La Corte dichiara il ricorso inammissibile. Condanna il ricorrente al pagamento delle spese di giudizio, che liquida in Euro 2.000,00 a favore di Agenzia delle Entrate Riscossione, da distrarsi, ed in Euro
1.500,00 in favore di Agenzia delle Entrate.
Roma, 24 ottobre 2025
Il Presidente Il EL
( dott. Giuseppe Di Martino ) ( dott. Giovanni Barone )
Depositata il 12/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di ROMA Sezione 2, riunita in udienza il 24/10/2025 alle ore 11:00 con la seguente composizione collegiale:
DI MARTINO GIUSEPPE, Presidente
AR VA, EL
BAJARDI LAURA, Giudice
in data 24/10/2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 15998/2024 depositato il 24/10/2024
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag. Entrate Direzione Provinciale Roma 3
elettivamente domiciliato presso Email_2
Ag.entrate - Riscossione - Roma - Via Giuseppe Grezar N. 14 00142 Roma RM
Difeso da
Difensore_2 - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_3
Ag. Entrate Divisione Contribuenti - Via Giorgione N. 106 00147 Roma RM
elettivamente domiciliato presso Email_4 Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 09720249043949683000 IRPEF-ADDIZIONALE COMUNALE
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 09720249043949683000 IVA-ALTRO
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 09720249043949683000 IRAP
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 09720249043949683000 BOLLO
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 09720239083911808000 IRPEF-ADDIZIONALE REGIONALE
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 09720239083911808000 IVA-ALTRO
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 09720239083911808000 IRAP
a seguito di discussione in pubblica udienza e visto il dispositivo n. 10476/2025 depositato il
27/10/2025
Richieste delle parti:
Ricorrente/Appellante: annullamento degli atti impugnati;
Resistente/Appellato: inammissibilità o rigetto del ricorso con vittoria di spese a favore del difensore antistatario;
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso notificato in data 22 ottobre 2024, il Signor Ricorrente_1 ha convenuto in giudizio l'Agenzia delle Entrate e l'Ufficio della Riscossione, al fine di ottenere l'annullamento delle intimazioni di pagamento n. 097/20239083911808000, notificata in data 04.07.2024, per complessivi € 40.953,38 e n.
09720249043949683000, notificata in data 3.6.2024, per complessivi € 39.243,94, lamentandone l'illegittimità per i seguenti motivi:
- omessa notifica delle cartelle di pagamento;
- prescrizione del credito.
L'Agenzia delle Entrate Riscossione si è costituita presentando controdeduzioni per eccepire inammissibilità
e tardività del ricorso, in violazione dell'art 21 decreto legislativo n. 546/1992; in particolare l'intimazione di pagamento n. 0972024 9043949683 000 sarebbe stata infatti notificata in data 3.6.2024, e la proposizione del ricorso doveva avvenire entro la data del 2.9.2024, mentre l'intimazione di pagamento n.
09720239083911808000 sarebbe stata notificata il 4.7.2024, e la proposizione del ricorso doveva avvenire entro la data del 3.10.2024.
Quanto alla notifica degli atti presupposti, lamenta difetto di legittimazione passiva e precisa comunque che tutte le cartelle di pagamento sottese alle intimazioni opposte sono state regolarmente notificate, come da documentazione depositata in allegato alle controdeduzioni.
Nessun termine di prescrizione risulta maturato, avendo poi l'Agente della Riscossione, prima delle intimazioni opposte, provveduto a notificare plurimi atti interruttivi della prescrizione.
In particolare, gli atti interruttivi sono stati notificati:
1) intimazione di pagamento 09720249043949683000 in data 03/06/2024 a mezzo raccomandata n.
67398726501-1
2) intimazione di pagamento 09720239091288728000 in data 30.3.2024 mediante deposito dell'atto presso la casa comunale, come da copia in atti.
3) Intimazione di pagamento 09720239083911808000 in data 4.7.2024 ai sensi dell'art 140 c.p.c. mediante affissione dell'atto presso la casa comunale e successiva raccomandata n. 696703290279
4) comunicazione preventiva di iscrizione ipotecaria n. 09776201800018010000 in data 1.8.2019 in assenza del destinatario, mediante consegna a persona, qualificatasi madre, della cui consegna il destinatario è stato informato con raccomandata n. 57318135076-3
5) Avvisi di Intimazione n. 09720179025050905000 in data 24/02/2018 ai sensi dell'art 143 c.p.c. mediante affissione dell'atto presso la casa comunale.
6) Pignoramenti presso terzi n. 09784201600028901001, in data 10/06/2016 a mezzo raccomandata n.
67217622850-3.
7) Avvisi di Intimazione n. 09720169011413983000 in data 07/04/2016 in assenza del destinatario, mediante consegna a persona, qualificatasi madre, della cui consegna il destinatario è stato informato con raccomandata n. 689276596980.
8) Comunicazione preventiva di ipoteca n. 09776201500006501000 in data 10/06/2015 a mezzo raccomandata n. 67216445313-6
9) preavviso di fermo n. 09780201400100479000 in data 29/09/2014 a mezzo raccomandata n.
67213918492-4.
10) intimazione di pagamento n. 0972013117724766000 in data 1.7.2013 a mezzo raccomandata n.
67206177504-5.
11) intimazione di pagamento 09720139090486884000 in data 07/10/2013 in assenza del destinatario, mediante consegna a persona, qualificatasi madre, della cui consegna il destinatario è stato informato con raccomandata n. 61165054878-6.
12) intimazione di pagamento n. 09720139117724564000 in data 1.7.2013
13) intimazione di pagamento n. 09720129092649862000 in data 28.6.2012 a mezzo raccomandata n.
67190719527-6.
14) intimazione di pagamento n. 09720119023367715000 in data 11.3.2011 a mezzo raccomandata n.
67175449967-7
Inammissibilità dell'impugnazione per definitività: al riguardo parte convenuta rileva come la prescrizione non risulti affatto maturata in virtù non solo della notifica degli indicati atti interruttivi, ma anche e soprattutto della disciplina emergenziale dettata per far fronte all'epidemia da COVID-19.
L'Ufficio della Riscossione conclude per il rigetto del ricorso in quanto improponibile, inammissibile ed infondato, in fatto oltre che in diritto;
con vittoria di spese e competenze del giudizio, da distrarsi a favore del difensore antistatario;
Si è altresì costituita l'Agenzia delle Entrate DP 3 di Roma, per sostenere l'inammissibilità del ricorso per decadenza dal potere di impugnazione.
Nel caso di specie, la notifica delle cartelle di pagamento sottese agli atti impugnati è stata regolarmente eseguita secondo le norme stabilite dagli articoli 137 e seguenti del codice di rito, del D.P.R. n. 600/1973 e D.P.R. n.602/1973 (cfr. relate di notifica allegate). Stante la comprovata e regolare notifica delle cartelle, le stesse devono ritenersi definitive per mancata impugnazione nel termine di sessanta giorni previsto dall'art. 21 del D.lgs. n. 564/1992.
Nella specie, i crediti portati dalle cartelle sottese alle intimazioni di pagamento impugnate sono relativi a imposte che, come noto, hanno infine natura erariale e seguono il regime di prescrizione decennale. L'Ente impositore chiede il rigetto del ricorso e la condanna del ricorrente alle spese di giudizio.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il ricorso deve essere dichiarato inammissibile per un duplice ordine di motivi.
In primo luogo, fondata è l'eccezione di tardività del ricorso e di violazione dell'art. 21 del decreto legislativo n. 546/92, in quanto il ricorso contro le intimazioni è stato proposto oltre il termine decadenziale di 60 giorni, calcolando ovviamente anche il periodo di sospensione feriale dei termini processuali.
In secondo luogo, le produzioni documentali delle parti resistenti provano che le sottostanti cartelle esattoriali sono state a suo tempo regolarmente notificate e non opposte, e quindi che le stesse sono divenute definitive.
Plurimi atti interruttivi sono poi stati notificati tra gli anni 2012 e 2024, sicchè ad oggi la pretesa esattoriale non è stata travolta da alcuna prescrizione (intimazioni di pagamento, comunicazione preventiva di iscrizione ipotecaria, pignoramento presso terzi, preavviso di fermo).
Ai sensi dell'art. 19 D.Lgs. 546/1992 l'impugnazione dell'intimazione di pagamento per vizi riferibili all'atto impositivo sottostante è ammissibile solo ove quest'ultimo sia venuto a conoscenza del contribuente per la prima volta con la notifica dell'intimazione. Viceversa, ove l'intimazione di pagamento faccia seguito ad un atto impositivo regolarmente notificato e divenuto definitivo per mancata impugnazione, l'intimazione di pagamento può essere impugnata solo per vizi propri.
Le intimazioni di pagamento oggi impugnate, in quanto emesse a seguito di un atto impositivo divenuto definitivo, non integrano quindi un nuovo ed autonomo atto impositivo con la conseguenza che, a norma dell'art.19 del D.lgs. n. 546/1992, sono suscettibili di impugnazione solamente per vizi propri. Nè può essere ammissibile la messa in discussione di cartelle esattoriali definitive attraverso la tardiva impugnazione delle conseguenti intimazioni di pagamento (cfr. sentenza del 16/06/2023 n. 3818 - Corte di giustizia tributaria di secondo grado della Campania Sezione/Collegio 5). Il regime delle spese deve seguire la regola della soccombenza.
P.Q.M.
La Corte dichiara il ricorso inammissibile. Condanna il ricorrente al pagamento delle spese di giudizio, che liquida in Euro 2.000,00 a favore di Agenzia delle Entrate Riscossione, da distrarsi, ed in Euro
1.500,00 in favore di Agenzia delle Entrate.
Roma, 24 ottobre 2025
Il Presidente Il EL
( dott. Giuseppe Di Martino ) ( dott. Giovanni Barone )