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Sentenza 14 novembre 2025
Sentenza 14 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Lodi, sentenza 14/11/2025, n. 587 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Lodi |
| Numero : | 587 |
| Data del deposito : | 14 novembre 2025 |
Testo completo
N. R.G. 247/2024
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO TRIBUNALE ORDINARIO DI LODI IN COMPOSIZIONE COLLEGIALE SEZIONE PRIMA CIVILE
Il Tribunale in composizione collegiale, riunitosi in camera di consiglio, nelle persone dei magistrati: dott.ssa Elena Giuppi Presidente dott.ssa Giulia Isadora Loi Giudice dott.ssa Carla Venditti Giudice Rel. Est. ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I grado iscritta al n. r.g. 247/2024 promossa da
(C.F. ), rappresentato e difeso Parte_1 C.F._1 dall'Avv. Deborah Folloni del Foro di Lodi, con domicilio eletto come in atti
RICORRENTE nei confronti di
C.F. ), rappresentata e difesa dall'Avv. Monica CP_1 C.F._2
MA IN MA del Foro di Milano, con domicilio eletto come in atti
RESISTENTE
PUBBLICO CP_2
INTERVENUTO
Conclusioni di parte ricorrente:
“ Voglia l'Ill.mo Tribunale di Lodi, contrariis rejectis, così giudicare:
- Autorizzare i coniugi a vivere separati, con l'obbligo del mutuo e reciproco rispetto.
- Disporre che la Signora versi al Signor a titolo di contributo CP_1 Parte_1 al mantenimento in favore del coniuge in via anticipata, entro il giorno 5 di ogni mese,
a mezzo di bonifico bancario a valuta fissa, l'importo di Euro 500,00 mensili con rivalutazione annuale secondo gli indici Istat costo vita con decorrenza dalla domanda
Pag. 1 di 19 come per legge;
- Con condanna della Signora ex art. 96 cpc;
CP_1
- Con vittoria di spese e competenze del presente procedimento”
Conclusioni di parte resistente
“ Voglia l'Ill.mo Tribunale di Lodi adito, disattesa ogni avversaria domanda ed eccezione, ritenuta valida la propria giurisdizione e competenza, così giudicare:
1) In via principale, nel merito:
Respingere ogni domanda accessoria avversaria rispetto a quella separativa formulata dal ricorrente per le eccezioni e contestazioni in “Fatto” e in “Diritto” di cui in narrativa, emettendo ogni declaratoria conseguente e, per l'effetto: pronunciare la separazione giudiziale dei coniugi, con addebito della separazione a carico del ricorrente, ex art. 151, secondo comma, c.c., per violazione dei doveri coniugali previsti legge meglio dedotti in atti ovvero alle diverse condizioni ritenute di giustizia;
dichiarare giuridicamente inammissibile la domanda di assegnazione della casa coniugale in assenza di figli nati dalla coppia in favore del coniuge non proprietario dell'abitazione coniugale e, quindi, assegnare la casa coniugale alla signora , quale coniuge esclusivo proprietario CP_1 della stessa, con quanto l'arreda, per i motivi di cui in atti e, per l'effetto, ordinare al sig. il rilascio dell'unità immobiliare, attuale casa coniugale, Parte_1 sita in San Giuliano Milanese (MI), via della Repubblica 19/a, entro il termine di 30 gg. dal provvedimento ovvero entro il diverso termine ritenuto di giustizia;
rigettare la domanda di condanna al mantenimento del marito, a carico della resistente, in quanto infondata in fatto e in diritto ed essendo oltretutto la frattura coniugale addebitabile al
per i motivi di cui in atti;
Parte_1 rigettare la domanda di autorizzazione al rilascio dei documenti validi per l'espatrio in assenza di prole da tutelare;
2) In via istruttoria:
h) Respingere le richieste istruttorie del ricorrente in quanto superflue, irrilevanti e, comunque, inammissibili in quanto già oggetto di prova documentale per le ragioni in atti;
i) ammettersi la prova per interpello e testi sui seguenti capitoli di prova preceduti dalla locuzione “Vero che”:
1. La convivenza tra i coniugi è iniziata nell'estate 2005, quando il sig. ha scelto di Parte_1 unirsi al nucleo della sig.ra allora divorziata con due figli minori;
CP_1
Pag. 2 di 19
2. Durante l'unione coniugale la condotta assunta dal sig. oscillava tra Parte_1 manifestazioni di profonda affezione per la sig.ra e agiti di violenza improvvisa CP_1 verso quest'ultima, con urla, parolacce, schiaffi, pugni, lancio di oggetti anche in direzione della moglie e minacce;
3. il sig. dal 2005 al 2009 consumava regolarmente sostanze stupefacenti (nella Parte_1 specie cocaina ed eroina);
4. Il sig. negli anni di convivenza (2005 – 2023) impediva alla moglie di frequentare Parte_1 da sola propri amici o parenti tanto da averla isolata dalla propria rete amicale;
5. Egli, sempre nei suddetti anni di convivenza, era ossessionato dall'idea che la moglie potesse intrattenere relazioni con altri uomini o che questi ultimi la potessero guardare;
6. Il sig. , con la nascita della nipote della sig.ra (di quasi due anni), si Parte_1 CP_1 inalberava quando la moglie si intratteneva presso l'abitazione della figlia, per curare la piccola ovvero se usciva a far la spesa con i figli e;
Per_1 Persona_2
7. A causa e per effetto della condotta tenuta dal sig. , anche dinanzi ai figli ( Parte_1 Per_1
e ) caratterizzata nell'ottobre 2005 da insulti, proferendo alla moglie le seguenti Per_2 parole “stronza, puttana, , approfittatrice” e accompagnate da aggressioni fisiche con Per_3 pugni, schiaffi, lancio di oggetti, minacce anche col coltello e continue richieste di denaro, la sig.ra denunciava l'uomo per maltrattamenti in famiglia e rapina e interrompeva la CP_1 convivenza (come da documento che si rammostra cfr. doc. 002, fascicolo;
CP_1
8. Nell'estate 2007, la signora riprendeva la convivenza, dietro sollecitazione dei CP_1 parenti del sig. , poiché, quest'ultimo a seguito dell'intervento per la rimozione del Parte_1 meningioma, aveva interrotto l'assunzione di droghe;
9. Da allora e per circa 16 anni continuativamente, sino agli ultimi accadimenti del dicembre
2023, la moglie è stata nuovamente vittima di continue aggressioni fisiche e verbali, ingiurie e minacce da parte del marito;
10.il sig. consuma regolarmente psicofarmaci quali ansiolitici e Parte_1 antidepressivi facendo uso di Minias;
11.il sig. lavorava col fratello presso la e Parte_1 CP_3 Controparte_4 operativa sino al 18.04.2023 (come da documento che si rammostra cfr. doc. 007);
12.Dall'anno 2014 ad oggi il sig. presta quotidianamente attività Parte_1 lavorativa presso la con sede in San Giuliano Milanese (MI), Controparte_5 via Carlo Alberto dalla Chiesa 14, presso l'autofficina gestita anche dal di lui fratello
occupandosi inizialmente delle gare automobilistiche e successivamente di CP_3
Pag. 3 di 19 supervisionare gli operai e del traffico dei camion che consegnano i container per conto terzi, oltre che della manutenzione dei camion (come da documento che si rammostra cfr. doc. 008);
13.il sig. percepisce a tutt'oggi somme di danaro da lavoro autonomo prestato in Parte_1 favore della Benvi Speed soc. coop. al mattino e al pomeriggio;
14.Il 12.09.2018, mentre si trovava al lago in villeggiatura con il marito, sig. , la Parte_1 sig.ra veniva raggiunta da un messaggio telefonico di una persona sconosciuta. In CP_1 detto messaggio (ricevuto via WhatsApp e anche via posta ordinaria all'indirizzo di casa) la sconosciuta asseriva di aver intrattenuto una relazione sentimentale con il nell'arco Parte_1 temporale dal marzo sino all'estate del 2018 (doc. 010). Alla richiesta di spiegazioni, ne conseguiva una lite molto accesa tra i coniugi, alla presenza della figlia , con Persona_4 lancio di oggetti da parte dell'odierno ricorrente, scagliati contro la moglie e la figlia, colpevole di essersi messa tra i due;
15.in occasione della circostanza di cui al capitolo precedente, la sig.ra , Persona_5 contattata dalla madre in pianto, la raggiungeva per riportarla a casa a San Giuliano Milanese
e dopo circa quattro giorni il sig. rincasava, dapprima seguitando ad insultare la Parte_1 moglie dicendole le seguenti parole: “stronza, puttana, mi hai fatto fuori tutti i soldi, ma ti voglio bene, non lo faccio più...”, e, di poi, riuscendo a convincerla a farsi riprendere in casa;
16.in data 3 aprile 2023 il sig. mentre si trovava su un camion della in Parte_1 CP_5
San Giuliano Milanese, per opere di manutenzione, cadeva e veniva raggiunto immediatamente dalla moglie, a cui chiese di essere portato a casa, rifiutando le cure ospedaliere;
17.in detta occasione la sig.ra dovette ricorrere all'aiuto del figlio per CP_1 Per_2 recuperare l'autovettura in uso al sig. e ripararla nel box;
Pt_1
18.Nel giugno 2023 il sig. , sempre sul luogo di lavoro, cadeva dalle scale Parte_1 dell'officina e anche in detta occasione rifiutava le cure mediche, come da documento che si rammostra (cfr. doc. 5, fascicolo ); Parte_1
19.Nell'ottobre 2023, invero, dopo essersi imbattuto in una donna, residente in [...], conosciuta in rete, otteneva dai fratelli e dalla sig.ra 'effettuazione di diverse ricariche CP_1
(tramite carta Mooney) e bonifici per la somma complessiva di € 2.940,00, a suo dire, per
l'acquisto di un fantomatico camper, di fatto mai arrivato al domicilio del ricorrente (come da documento che si rammostra cfr. doc. 011);
20.In data 13.12.2023 il sig. sosteneva di non sentirsi bene e dava origine ad un Parte_1 alterco con la moglie col pretesto di aver trovato il riso scotto e, dinanzi al tentativo della sig.ra
di minimizzare la questione (dal momento che stava tentando con la madre di Persona_5
Pag. 4 di 19 prestargli l'attenzione richiesta), quest'ultima, con la piccolina allora di appena 17 mesi, era costretta ad allontanarsi dal domicilio della madre a seguito di insulti e minacce del sig.
il quale proferiva le seguenti parole verso la sig.ra : “come ti ho Parte_1 Per_5 cresciuta, ti distruggo”;
21.La moglie nella circostanza di cui sopra rimaneva a casa e di poi accompagnava il marito presso la clinica Humanitas, affinché i sanitari lo rassicurassero nuovamente sulle buone condizioni di salute;
22.il sig. ha insultato la moglie nella giornata successiva, del 14.12.23, Parte_1 verso le ore 12,00 proferendo le seguenti parole: “sei una poco di buono, mangia soldi” e lanciandole in faccia il di lei telefonino cellulare (come da documento che si rammostra;
cfr. doc. 012: foto labbra sig.ra 14.12.2023); CP_1
23.In data 14.12.2023, a causa degli insulti e del lancio del telefono in faccia, la sig.ra CP_1 manifestava al marito l'intenzione di separarsi da lui;
[...]
24.In data 15.12.2023 il signor telefonava alla sig.ra e al di lei marito Parte_1 Persona_5 piangendo e addossandosi la colpa della scelta di separarsi mostrata dalla sig.ra CP_1
25.In data 21.12.2023 il sig. chiedeva ed otteneva che la moglie vendesse la propria Parte_1 autovettura e senza che ella potesse incassare il controvalore. Con le somme ottenute dalla moglie, anche mediante prelievo di denaro dalla cassetta di sicurezza, il acquistava Parte_1 un'autovettura a lui intestata (come da documenti che si rammostrano;
cfr. doc. 14, fascicolo
; cfr. doc. 011 – foglio vendita); Parte_1
26.In data 22.12.2023, l'odierna resistente si allontanava dal proprio domicilio e lo denunciava il mattino seguente (23.12.23);
27.Nei giorni successivi al 22.12.2023 la sig.ra si recava dal marito per ritirare alcuni CP_1 effetti personali e in data 31.12.2023, in occasione di un'ulteriore discussione col marito, che la invitata a far ritorno per l'ultimo dell'anno a casa, al suo rifiuto, veniva colpita sullo stomaco con un pugno;
28.Nella stessa serata del 31.12.2023 il figlio , rientrato presso la casa della Persona_2 madre dopo il lavoro, sorprendeva quest'ultimo, seduto sul divano, collegato, col telefono cellulare, ad una chat di incontri;
29.nell'occasione di cui al precedente capitolo, sul display del telefono del sig. il Parte_1 sig. leggeva, vicino all'immagine di una donna nuda, la scritta Persona_2
“ (come da documento che si rammostra;
cfr. doc. 014); Parte_2
Pag. 5 di 19 30.A gennaio 2024 il sig. lamentava la manomissione della caldaia a suo dire Parte_1 operata dalla moglie - che in un paio di occasioni è stata costretta a recarsi a casa per verificare, anche attraverso un tecnico di fiducia, il regolare funzionamento della stessa oltre che il riscaldamento lanciato oltre le medie consentite;
31.Sino al mese di gennaio 2024 il sig. ha goduto dell'utilizzo della carta Parte_1 ricaricabile intestata alla moglie ove fino ad allora ha fatto confluire la propria pensione;
32.da gennaio 2024, il marito ha impedito alla moglie l'accesso al proprio immobile nelle ore in cui lui era presente in casa utilizzando un chiavistello interno alla porta blindata;
33.A tutt'oggi il marito manda messaggi alla moglie col telefono cellulare in cui scrive che se torna a casa deve dividere il letto con lui (come da documento che si rammostra;
cfr. doc. 028);
34.Il comportamento vessatorio, le minacce, le violenze, usate dal contro la moglie Parte_1 in costanza di matrimonio, e successivamente i continui messaggi e tentativi di chiamate da parte del marito, questi ultimi dal 22 dicembre 2023 sino ad oggi, unitamente alle richieste di restituzione di somme di denaro ingenti, hanno generato, nella sig.ra , un senso CP_1 di inadeguatezza e provocato ansia, sofferenza e una lieve forma di depressione, per la quale si è rivolta in data 17 gennaio 2024 alla psicologa dott.ssa e, su di lei Persona_6 indicazione, in data 19.01.24, al neuropsichiatra, dott. che le ha prescritto Persona_7 una terapia farmacologica a base di antidepressivi e ansiolitici (come da documento che si rammostra, cfr. doc. 016);
35.In tutti gli anni di matrimonio la signora ha provveduto col proprio stipendio e di CP_1 poi pensione al pagamento di tutte le utenze domestiche, spese condominiali, acquisti di generi alimentari, abbigliamento, vacanze, manutenzione della casa ecc. e il sig. ha Parte_1 partecipato alle spese pagando le uscite a cena e qualche costo relativo alla permanenza fuori casa per villeggiatura;
36.Inoltre, il sig. è in attesa di ricevere, a giugno 2024, l'ulteriore pensione di Parte_1 vecchiaia;
37.Durante gli anni di unione è sempre stata la sig.ra a farsi carico in misura CP_1 prevalente delle necessità di famiglia (oneri condominiali, utenze domestiche, spese per generi alimentari, vacanze, uscite, ecc....), il sig. ha sempre utilizzato la carta ricaricabile Parte_1 della moglie per effettuare le proprie transazioni anche commerciali e per acquistare farmaci
(ansiolitici) e generi alimentari, oltre che per pagare qualche uscita al ristorante (come da documentazione che si rammostra cfr. docc. 004 - 006);
Pag. 6 di 19 38.I successivi accessi presso il domicilio domestico della sig.ra dall'allontanamento CP_1 dal proprio domicilio, avvenuto il 22.12.23, sono, quindi, avvenuti con lo scopo di recuperare
i propri effetti personali e documenti (dichiarazioni dei redditi, estratti dei conti correnti, ecc….), e, ad eccezione di un unico episodio (del 31.12.2023) sono avvenuti in presenza di terze persone ed in particolare del figlio , della figlia o del marito di quest'ultima, Per_2 Per_1 preferibilmente al mattino, immaginando il marito in officina, impegnato col lavoro;
39.La coppia / ha consumato rapporti sessuali in costanza di matrimonio Parte_1 CP_1
e quindi sino al dicembre 2023 come risulta dal documento che si rammostra (cfr. doc. 033).
Si indicano come testimoni:
- , residente a [...], sui Persona_2 capitoli di prova nn. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 15, 16, 17, 18, 19, 23, 27, 28, 29, 30,
33, 34, 35, 36, 37, 38, 39;
- , residente a [...], corso Europa 3, sui capitoli di prova nn. sui Persona_5 capitoli di prova nn. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26,
30, 31, 32, 34, 38;
- residente a [...], sui Testimone_1 capitoli di prova nn.1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 34;
- dott.ssa , con studio in S. Giuliano Milanese (MI), via Colombo, 7, sul Persona_6 capitolo di prova n. 34;
- dott. , con studio in San Donato Milanese (MI), via della Libertà 74, sul Persona_7 capitolo di prova n. 34;
- , residente a [...]di Bollate, sui capitoli di prova da n. 4 a 5; Tes_2
- , residente a [...], sui Testimone_3 capitoli di prova nn. 2, 6, 7, 12, 20, 22 e 23.
j) Ammettere sin d'ora alla prova contraria su tutti i mezzi di prova richiesti dal ricorrente qualora ammessi e su tutte le circostanze di prova ammesse, indicando i seguenti testi a prova contraria:
- , residente a [...]; Persona_2
- , residente a [...], corso Europa 3; Persona_5
- residente a [...]; Testimone_1
k) Ordinare al signor di produrre tutti gli estratti dei conti correnti Parte_1 aggiornati al I trimestre 2025 o conto deposito titoli a lui intestati relativi agli ultimi tre anni
(2022, 2023 e 2024), unitamente alla documentazione contrattuale, contabile e fiscale ritenuta
Pag. 7 di 19 di giustizia sempre aggiornata al I trimestre 2025 al fine di accertare le sue reali capacità economiche patrimoniali anche, ove occorresse, mediante indagini di polizia tributaria;
l) Ordinare alla filiale di San Giuliano Controparte_6
Milanese (MI), 20098, Piazza Vittorio Alfieri snc di fornire la documentazione riferita alla parte ricorrente, , relativa agli ultimi tre anni e al I trimestre 2025, di cui Parte_1 al conto corrente bancario a lui intestato n. 9077407;
m) Disporre che l'ordinanza venga notificata alla filiale di San Giuliano Milanese, CP_6
Piazza Vittorio Alfieri snc, a cura della parte resistente entro il termine deputato per l'udienza di discussione;
n) Ordinare all' territorialmente competente di comunicare, mediante trasmissione della CP_7 relativa documentazione, l'estratto conto retributivo del sig. (c.f. Parte_1
nato a [...], il [...]), specificando l'ammontare delle C.F._1 pensioni, assegni assistenziali ed eventuali indennità di disoccupazione percepiti nel periodo compreso tra il 1.06.2024 e il 14.03.2025, indicando la presenza di un incaricato alla riscossione e, in caso affermativo, le sue generalità nonché gli estremi del conto corrente o del libretto di deposito bancario o postale, su cui avviene l'accredito, e disporre che tale comunicazione corredata della relativa documentazione venga depositata ovvero trasmessa a cura dell' territorialmente competente presso la cancelleria del Tribunale di Lodi, sezione CP_7
I civile, entro 30 giorni dalla notifica del provvedimento;
CP_ o) Disporre che l'ordinanza venga notificata all' territorialmente competente a cura della parte resistente entro il termine deputato per l'udienza di discussione;
p) Condannare il ricorrente per lite temeraria, ai sensi dell'art. 96 c.p.c., per i motivi di cui in atti, nonché ai sensi del primo comma dell'art. 92 e dell'art. 96 c.p.c. (ex art. 473 bis. 18 c.p.c.), considerata la condotta processuale gravemente omissiva capace di incidere sulla corretta ricostruzione della situazione patrimoniale necessaria ai fini del decidere, valutabile ai sensi del secondo comma dell'art. 116 c.p.c.
Con condanna del ricorrente alla rifusione delle spese legali relativa al presente procedimento,
a favore della resistente, per compensi professionali e spese generali 15%, oltre Cpa ed IVA, se dovuta”
Ragioni di fatto e di diritto della decisione
Per quanto riguarda il completo svolgimento del processo, ai sensi del vigente art. 132 c.p.c., si fa rinvio agli atti delle parti e al verbale di causa.
1. Oggetto
Pag. 8 di 19 La presente controversia ha ad oggetto la domanda di separazione formulata da
[...]
nei confronti della moglie e le connesse domande di concessione in Parte_1 CP_1 uso della casa coniugale e di disporre il versamento a favore del ricorrente di 500 Euro mensili a titolo di contributo al mantenimento del coniuge.
A fondamento delle proprie domande, il ricorrente ha dedotto le seguenti circostanze fattuali:
- e hanno contratto matrimonio in data 17/01/2009 Parte_1 CP_1 con rito civile, scegliendo il regime patrimoniale della separazione dei beni;
- dall'unione matrimoniale non sono nati figli;
- la famiglia ha sempre vissuto a San Giuliano Milanese (MI) nell'immobile già di proprietà della Signora in Via della Repubblica n. 19/A; CP_1
- la convivenza è divenuta insostenibile ed intollerabile a partire dal mese di dicembre
2023, allorquando la signora decideva di lasciare la casa coniugale, CP_1 trasferendosi dalla di lei figlia in Mulazzano;
- la causa della frattura si può evincere dalla incompatibilità caratteriale e dalla mancanza di volontà da parte della signora di non voler proseguire la convivenza del CP_1 marito e non voler più assisterlo nella sua malattia ormai cronica;
- in data 28/06/2007 è stato sottoposto ad un intervento di Parte_1 xcraniuotomia parieto-occipitale presso Ospedale Galeazzi di Milano con asportazione della neoplasia della regione parietale e successivamente si sottoponeva a cicli di chemioterapia presso l'Istituto Europeo di Oncologia- IEO- di Milano e nel 2008 si sottoponeva a un ciclo di radioterapia presso l'ospedale di San Donato Milanese;
- nonostante l'operazione chirurgica e le relative cure oncologiche, l'istante peggiorava le sue condizioni di salute tanto che si sottoponeva ad ulteriori controlli medici e scopriva che la neoplasia ormai asportata chirurgicamente, si poteva ridurre con i soli cicli di chemio e di radioterapia
- data 25 maggio 2016 il ricorrente raggiungeva un accordo economico con le strutture ospedaliere nei confronti delle quali aveva promosso giudizio civile, a fronte del pagamento di una somma economica pari ad Euro 264.760,000 da parte del Policlinico di San Donato Milanese e Galeazzi di Milano;
- ricevuta la corresponsione di quanto sopra, la moglie lo persuadeva a farsi bonificare l'intera somma sul proprio conto corrente personale per tenere al sicuro tale risarcimento per timore che i figli del signor potessero convincere il proprio padre ad Parte_1 aiutarli;
Pag. 9 di 19 - nel mese di marzo 2020, il signor riceveva altro e diverso il Parte_1 risarcimento del danno pari ad Euro 13.700,00 euro ed ancora la signora lo CP_1 convinceva a farsi bonificare la somma pari ad Euro 14.150,00 in suo favore;
- il singor ha sempre messo a disposizione la propria pensione per la famiglia Parte_1
e, una volta ricevuta la pensione mensile, effettuava un bonifico in favore della moglie oppure quest'ultima prelevava mensilmente e sistematicamente le somme a disposizione del signor e le usava per le necessità famigliari con il bancomat a sua Parte_1 completa disposizione;
- dal mese di dicembre 2023 il signor , a causa dell'ormai decisione della Parte_1 signora di interrompere il rapporto di coniugio, decideva di richiedere la CP_1 restituzione del bancomat, che veniva rifiutata dalla moglie così come la restituzione di tutte le altre somme a lei bonificate;
- il ricorrente dal 2010 è invalido con totale inabilità lavorativa, vive con circa 500,00 euro al mese, oltre agli aiuti dei propri fratelli e di un amico, non dispone più di alcun risparmio, e non possiede le somme a suo tempo ricevute a titolo di indennizzo;
- inoltre, la situazione medico sanitaria non è ancora delle migliori: il ricorrente perde i sensi molto spesso e necessita di assistenza continua e di ulteriori cicli di radioterapie;
- in data 13/12/2023, durante l'ennesimo litigio tra i coniugi, il signor perdeva Parte_1
i sensi ed è stato violentemente strattonato dalla figlia della signora venendo CP_1 poi portato in ospedale.
Con memoria di costituzione depositata il 08/04/2024 si è costituita aderendo CP_1 alla domanda di separazione e domandando l'emissione dei provvedimenti ex art. 342 ter c.c.,
l'addebito della separazione al marito, respingere ogni domanda accessoria alla separazione, dichiarare inammissibile la domanda di assegnazione della casa coniugale da assegnare alla resistente in quanto coniuge esclusivo proprietario, ordinare al ricorrente il rilascio dell'immobile, rigettare la domanda di mantenimento del coniuge.
In particolare, a fondamento delle proprie domande, la resistente ha dedotto le seguenti circostanze fattuali:
- nel 2005 il signor si univa al nucleo della sig.ra composto, oltre Parte_1 CP_1 che dalla stessa, dai due figli avuti dal precedente matrimonio, e Per_1 Persona_2
(allora minorenni e attualmente entrambi maggiorenni), andando a convivere
[...] presso l'abitazione di famiglia di proprietà della moglie, attuale residenza coniugale, in
San Giuliano Milanese (MI), via della Repubblica 19/A.;
Pag. 10 di 19 - l'unione sin dall'inizio si è rivelata infelice a causa della condotta assunta dal marito che oscillava tra manifestazioni di profonda affezione per la moglie e momenti di rabbia improvvisa e immotivata verso quest'ultima, con agiti fuori controllo del ricorrente allora dedito al consumo di sostanze stupefacenti (nella specie cocaina ed eroina), e rivelandosi una persona estremamente gelosa e possessiva;
- a causa della condotta del sig. , anche dinanzi ai minori, caratterizzata da Parte_1 insulti (“stronza, puttana, cogliona, approfittatrice”, ecc..), aggressioni fisiche (pugni, schiaffi, lancio di oggetti), minacce anche col coltello e continue richieste di denaro, la sig.ra è stata costretta a ricorrere all'aiuto delle Autorità competenti già nel CP_1
2006, poiché, sin da allora, vittima del reato di maltrattamenti da parte del marito, denunciandolo e ad interrompere la convivenza nel gennaio 2007;
- a seguito della denuncia querela sporta dalla resistente è sorto il procedimento R.G.N.R.
597/2006 della Procura della Repubblica presso il Tribunale di Lodi nel quale il sig.
è stato imputato per i reati di maltrattamento e rapina, che si concludeva con Parte_1 sentenza di patteggiamento;
- nell'estate 2007, nonostante le condotte maltrattanti subite, la signora si è CP_1 lasciata convincere, dai parenti del , a riprendere la convivenza, poiché il Parte_1 ricorrente era stato sottoposto, nel giugno dello stesso anno, ad intervento per la rimozione del meningioma e, per questo, egli aveva interrotto l'assunzione di droghe;
- da allora e per circa 16 anni continuativamente, sino agli ultimi accadimenti del dicembre 2023, la moglie, sebbene nuovamente vittima di continue aggressioni fisiche e verbali da parte del marito, ha continuato a vivere col sig. , che nel tempo Parte_1 ha sostituito il consumo di sostanze psicotrope con quello di ansiolitici (prescritti dai medici in poche gocce), di cui abusa a tutt'oggi senza alcun controllo;
sebbene riconosciuto invalido, il sig. ha continuato a prestare attività Parte_1 lavorativa col fratello presso le officine di famiglia EGG Snc di CP_3 Persona_8
(1985 – 2010); (2000 – 2009) e
[...] Controparte_8 CP_4
liquidazione (2004 – 18.04.2023);
[...]
- la è stata posta in liquidazione ad aprile del 2023 e quindi ha cessato CP_4
l'attività, ma dall'anno 2014 risulta ancora operante nel territorio di San Giuliano
Milanese (MI), via Carlo Alberto dalla Chiesa 14, la CP_5 Controparte_5 rappresentata formalmente dall'attuale compagna del sig. , sig.ra Persona_8
. Nell'officina presta attività lavorativa il sig. Parte_3 Persona_8
Pag. 11 di 19 (fratello del ricorrente) coadiuvato dal personale e dal sig. stesso;
Parte_1
- nell'anno 2016 il sig. è stato indennizzato dalle strutture che l'ebbero in cura Parte_1 durante gli anni di terapie oncologiche e che ha scelto di versare (successivamente all'incasso) le somme così ottenute sul conto corrente della moglie. Peraltro, dette somme sono state utilizzate per pagare, tra le altre cose, le spese legali (con bonifico di
€ 26.230,00) e i consulenti tecnici (con due versamenti di € 16.952,00 e € 18.300,00), nonché per aiutare la figlia del ricorrente (che allora registrava debiti Persona_4 per spese condominiali e necessitava di aiuti economici (€ 5.500,00)), oltre che per aiutare il fratello (€ 7.000,00) e il fratello, socio in affari, Persona_9 [...]
(€ 40.000) verosimilmente per l'acquisto del capannone sede della Benvi Per_8
Speed Soc. Coop. in San Giuliano Milanese (MI), via Carlo Alberto 14, sempre assecondando la volontà del marito;
- il 12.09.2018, mentre la coppia si trovava al lago in villeggiatura, la sig.ra CP_1 veniva raggiunta da un messaggio telefonico di una persona sconosciuta che asseriva aver intrattenuto una relazione sentimentale con il nell'arco temporale dal Parte_1 marzo sino all'estate del 2018;
- nel settembre 2021 la sig.ra (sino ad allora impiegata presso l'ortomercato di CP_1
Milano) è andata in pensione, mentre il marito ha proseguito a collaborare col fratello nell'unità negoziale della Benvi Speed Soc. Coop.;
- nell'ottobre 2023, invero, dopo essersi imbattuto in una donna, residente in [...], conosciuta in rete, ha ottenuto dai fratelli e dalla l'effettuazione di diverse CP_1 ricariche (tramite carta Mooney) e bonifici per la somma complessiva di € 2.940,00, a suo dire, per l'acquisto di un fantomatico camper, di fatto mai arrivato al domicilio del ricorrente
- in data 13.12.2023 il sig. sosteneva di non sentirsi bene e dava origine ad un Parte_1 alterco col pretesto di aver trovato il riso scotto e, dinanzi al tentativo della sig.ra Per_5 di minimizzare la questione, quest'ultima, con la figlia di appena 17 mesi, è stata
[...] costretta ad allontanarsi dal domicilio della madre poiché insultata e minacciata dal ricorrente senza motivo (“come ti ho cresciuta, ti distruggo”);
- in data 22.12.2023, stanca del clima di vessazioni e minacce e temendo sempre di più per la propria incolumità, la resistente si è allontanata dal proprio domicilio e ha denunciato il marito in data 23.12.23 ed è a tutt'oggi in attesa di potervi rientrare indisturbatamente all'esito del procedimento e dei provvedimenti di allontanamento del
Pag. 12 di 19 marito;
- dall'allontanamento ad oggi la signora riceve, dal marito, numerose telefonate CP_1
e messaggi d'amore alternati a messaggi di rabbia: detti messaggi vengono cancellati immediatamente dal e, negli ultimi tempi, la resistente è stata costretta a Parte_1 bloccarlo su WhatsApp, per i continui stati d'ansia provocati da dette condotte moleste;
- nei giorni successivi la resistente si è, peraltro, recata dal marito per ritirare alcuni effetti personali e in data 31.12.2023, in occasione di un'ulteriore discussione col marito - che l'ha invitata a far ritorno a casa, mostrandosi pentito -, al suo rifiuto, è stata colpita sullo stomaco con un pugno;
- nella stessa serata del 31.12.2023 il figlio rientrato a casa della Persona_2 madre perché preoccupato per l'escalation comportamentale del sig. , ha Parte_1 sorpreso quest'ultimo, seduto sul divano, collegato, col telefono cellulare, ad una chat di incontri;
- il ricorrente ha richiesto alla moglie, sempre per il tramite del legale, la restituzione della somma di € 264.700,00 (somma ricevuta nel lontano 2016) con invito a negoziare, a cui la resistente non ha aderito non essendo la richiesta fondata su alcun presupposto logico e giuridico;
- sino al mese di gennaio 2024 il sig. ha goduto dell'utilizzo della carta Parte_1 ricaricabile intestata alla moglie ove fino ad allora ha fatto confluire la propria pensione per ragioni di opportunità personale;
- non sempre, negli ultimi mesi, la signora ha avuto accesso al proprio immobile CP_1 perché il marito ha impedito l'apertura con il dispositivo interno, con la scusa di voler riposare indisturbatamente;
- in data 8.02.2024 la signora ha ricevuto la richiesta di archiviazione del PM e CP_1 ha proceduto a depositare l'opposizione all'archiviazione (proc. Pen. N. 4115/2023
RGNR);
- in tutti gli anni di matrimonio la signora ha provveduto col proprio stipendio e CP_1 poi pensione al pagamento di tutte le utenze domestiche, spese condominiali, acquisti di generi alimentari, abbigliamento, vacanze, manutenzione della casa, ecc. e il sig.
ha partecipato alle spese pagando le uscite a cena e qualche costo relativo Parte_1 alla permanenza fuori casa per villeggiatura.
Con ordinanza del 20/05/2024 il Giudice relatore ha respinto la domanda di emissione di ordine di protezione della resistente e con successiva ordinanza del 26/07/2024, rigettata l'eccezione
Pag. 13 di 19 di nullità del ricorso introduttivo proposta da parte resistente, ha fissato udienza di precisazione delle conclusioni.
Mutato il Giudice relatore, con ordinanza del 13/05/2025 la causa è stata rimessa in istruttoria per il deposito della documentazione reddituale aggiornata ed è stata fissata udienza per la rimessione in decisione nelle forme di cui all'art. 473 bis.22 u.c. c.p.c., sostituita dal deposito di note scritte.
All'udienza del 29/09/2025 la causa è stata trattenuta in decisione.
Gli atti sono stati trasmessi al PM ex artt. 70 e 71 c.p.c.
2. Sulla domanda di separazione
La domanda relativa alla separazione dei coniugi deve essere accolta.
Deve rilevarsi che dagli atti è emerso, infatti, il venir meno della comunione materiale e spirituale fra i coniugi in questione ed inoltre, le circostanze desunte dalla trattazione della causa dimostrano in modo inequivocabile che la prosecuzione della convivenza è divenuta ormai da tempo intollerabile ex art. 151 comma 1 c.c.
Pare dunque evidente che le parti non hanno più intenzione di considerarsi marito e moglie, per effetto di un rapporto di coniugio disgregato dai fatti intervenuti nel tempo e connotato da insanabili contrasti.
3. Sulla domanda di addebito della separazione avanzata da parte resistente
La resistente ha attribuito al marito la responsabilità nella genesi della crisi matrimoniale domandando l'addebito della separazione nei suoi confronti, allegando di aver subito da parte del marito maltrattamenti fisici e psicologici.
In relazione a tale domanda occorre rilevare che l'art. 151, comma 2 c.c. dispone che “il giudice, pronunziando la separazione, dichiara, ove ne ricorrano le circostanze e ne sia richiesto, a quale dei coniugi sia addebitabile la separazione, in considerazione del suo comportamento contrario ai doveri che derivano dal matrimonio”.
In primo luogo, in punto di diritto, deve osservarsi che, affinché possa essere addebitata ad uno dei coniugi la responsabilità del fallimento della convivenza coniugale, è necessario che questi abbia attuato una violazione grave dei doveri nascenti dal matrimonio ed occorre altresì che sussista un preciso nesso di causalità tra tale violazione e la sopravvenuta intollerabilità della convivenza coniugale.
La Corte di cassazione, al riguardo, ha avuto costantemente modo di evidenziare che “ai fini dell'addebitabilità della separazione giudiziale deve sussistere un nesso di causalità tra i comportamenti costituenti violazione dei doveri coniugali accertati a carico di uno o entrambi
Pag. 14 di 19 i coniugi e l'intollerabilità della prosecuzione della convivenza, restando irrilevanti i comportamenti successivi al determinarsi di tale situazione” (Cass. civ., sez. I, 18.3.1999, n.
2444; Cass. civ. sez. I, 23.08.2012, n. 14610).
La dichiarazione di addebito comporta, quindi, l'imputabilità al coniuge, trasgressore dei doveri matrimoniali, di aver posto in essere volontariamente e consapevolmente un comportamento contrario a tali doveri, determinando la crisi del rapporto coniugale.
Ancora, secondo la giurisprudenza di legittimità, l'onere di provare il rapporto diretto tra il comportamento posto in essere dal coniuge e il generarsi dello stato di intollerabilità della prosecuzione della convivenza grava sul coniuge che richiede l'addebito; è invece a carico del coniuge resistente la prova delle eccezioni processuali, come per esempio, la non anteriorità del comportamento adottato rispetto al verificarsi dell'effettiva crisi coniugale, a nulla rilevando, ai fini dell'addebito, l'abbandono della casa coniugale e le relazioni extraconiugali intervenute solo in epoca successiva (Cass. civ. sezione I. sentenza n. 23426/2012).
Nel caso di specie, non si ritiene sussistano i presupposti per cui imputare a
[...]
la responsabilità della separazione, atteso che dall'esame degli atti non si Parte_1 riscontrano condotte in aperta violazione dei doveri coniugali bensì esclusivamente dissidi sorti nel menage familiare ed incompatibilità caratteriali che, nel tempo, hanno reciprocamente e via via condotto al venir meno dell'affectio coniugalis.
Si osserva infatti che è la stessa resistente a rappresentare come, dopo i fatti di maltrattamento del 2005-2006 di cui alla sentenza di applicazione pena su richiesta delle parti del 07/11/2007, nell'estate 2007 la convivenza riprendeva e le parti contraevano matrimonio in data 17/01/2009.
La resistente ha narrato, anche nella allegata denuncia-querela del 23/12/2023, di litigi scatenati da futili motivi, quali diversità di gusti e sapori oppure visioni diverse su questioni inerenti la quotidianità, a causa delle quali subiva ingiurie da parte del marito. Soltanto in una occasione la resistente avrebbe subito una minaccia con uso di un coltello, peraltro riferita in modo del tutto generico, e, nel corso del litigio del dicembre 2023, a seguito del quale la donna si era determinata a lasciare la casa coniugale, il marito le avrebbe lanciato contro un oggetto.
Ciò premesso, ad avviso del Collegio i fatti allegati, risultano riferibili per lo più ad ingiurie e offese verbali avvenute nell'ambito di un clima di conflittualità coniugale già in essere.
Anche il Pubblico Ministero, nella richiesta di archiviazione formulata nel procedimento penale n. 4115/2023 RGNR, ha evidenziato il contesto di conflittualità reciproca e l'assenza di riscontri esterni, sia documentali che testimoniali, alle dichiarazioni della resistente.
Pag. 15 di 19 Per tali ragioni non è stato dato ingresso nel giudizio alle prove orali formulate dalle parti, in quanto volte esclusivamente a provare la sussistenza tra i coniugi di contrasti via via sempre più insanabili che, con il passare degli anni, hanno condotto alla definitiva crisi coniugale, senza che la stessa potesse essere attribuita ad una specifica condotta dell'uno o dell'altro in aperta violazione dei doveri coniugali.
D'altra parte, i capitoli di prova formulati risultano essere posti in termini generici o valutativi ai fini del decidere, non vertendo su circostanze sufficientemente precise e comunque inidonee a provare l'anteriorità della dedotta violazione del dovere coniugale alla crisi matrimoniale e quindi il necessario nesso causale tra i lamentati comportamenti costituenti violazione dei doveri coniugali e la fine dell'unione coniugale.
I documenti offerti da parte resistente non risultano, infine, idonei a comprovare neppure gli allegati tradimenti del marito.
Alla luce di quanto esposto la domanda di addebito della separazione deve essere rigettata.
4. Sul contributo al mantenimento del coniuge
Parte ricorrente ha domandato la corresponsione a proprio favore di un assegno di mantenimento dell'importo mensile di € 500,00; domanda alla quale parte resistente ha dichiarato di opporsi.
Ai sensi dell'art. 156 c.c. il giudice, pronunziando la separazione, stabilisce a vantaggio del coniuge cui non sia addebitabile la separazione il diritto di ricevere dall'altro quanto necessario al suo mantenimento, qualora egli non abbia adeguati redditi propri, la cui entità è determinata in relazione alle circostanze e ai redditi dell'obbligato.
Secondo un consolidato e condivisibile orientamento della giurisprudenza di legittimità, “la separazione personale, a differenza dello scioglimento o cessazione degli effetti civili del matrimonio, presuppone la permanenza del vincolo coniugale, sicché i redditi adeguati cui va rapportato, ai sensi dell'art. 156 c.c., l'assegno di mantenimento a favore del coniuge, in assenza della condizione ostativa dell'addebito, sono quelli necessari a mantenere il tenore di vita goduto in costanza di matrimonio, essendo ancora attuale il dovere di assistenza materiale, che non presenta alcuna incompatibilità con tale situazione temporanea, dalla quale deriva solo la sospensione degli obblighi di natura personale di fedeltà, convivenza e collaborazione,
e che ha una consistenza ben diversa dalla solidarietà post-coniugale, presupposto dell'assegno di divorzio” (Cass. Sez.1 Sentenza n. 12196 del 16/05/2017).
Nel caso de quo, dalla documentazione reddituale depositata dalle parti si evince una chiara disparità economica tra i coniugi, a vantaggio della moglie CP_1
Pag. 16 di 19 Risulta infatti documentalmente che il ricorrente è invalido con totale e permanente inabilità lavorativa dal 2010. Egli risulta aver percepito redditi da pensione pari a euro 7.381,69 nel
2024, euro 6.865,69 nel 2023 ed euro 6.295,73 nel 2022. Dall'esame della documentazione bancaria risulta infatti che il ricorrente percepisce attualmente una pensione di invalidità di circa
610 euro al mese.
Parte resistente risulta invece aver percepito redditi da pensione pari a euro 22.416,42 nel 2024, euro 21.268 nel 2023 ed euro 19.795 nel 2022. La resistente risulta inoltre titolare di investimenti per un controvalore di euro 23.706,44 al 31/03/2024 e di una pensione di circa
1.180 euro mensili.
Va peraltro osservato che il ricorrente abita nella casa coniugale di esclusiva proprietà della resistente, senza sostenere alcun costo.
Tutto ciò considerato, tenuto conto della situazione patrimoniale e reddituale allegata e documentata dalle parti e, in particolare, della inabilità lavorativa di parte ricorrente e delle maggiori, seppure non cospicue, entrate di parte resistente, nonché del mancato chiarimento in ordine all'esistenza o meno di un secondo conto corrente da parte del ricorrente, si ritiene congruo che contribuisca al mantenimento del coniuge corrispondendo a CP_1
, entro il giorno 5 di ogni mese, la somma mensile pari a € 100,00, da Parte_1 rivalutarsi annualmente secondo gli indici Istat, con decorrenza dal deposito della domanda giudiziale.
5. Sull'assegnazione della casa coniugale e sulle altre richieste formulate dalle parti
Le parti hanno altresì chiesto, ciascuna a proprio favore, l'assegnazione della casa coniugale sita in San Giuliano Milanese (MI) Via della Repubblica n. 19/A. Deve darsi atto che parte ricorrente non ha reiterato tale domanda in sede di precisazione delle conclusioni, mentre parte resistente ha chiesto l'assegnazione a sé, in quanto coniuge esclusivo proprietario dell'immobile, con ordine per il ricorrente al rilascio dello stesso.
In punto di diritto deve rilevarsi che l'art. 337 sexies c.c. sottolinea come il godimento della casa familiare è disposto tenendo prioritariamente conto dell'interesse dei figli, ai quali deve essere assicurato il mantenimento dello stesso ambiente casalingo al fine di rendere meno traumatica la separazione dei genitori.
Pertanto, il godimento dell'abitazione familiare spetta al genitore prevalentemente collocatario presso il quale è fissata la residenza della prole, in modo tale da preservarla da sconvolgimenti di ambiente ed abitudini.
Pag. 17 di 19 Da quanto sopra risulta evidente che non si possa dar luogo quindi all'assegnazione della casa coniugale in mancanza, come nel caso di specie, di prole.
Le relative domande devono quindi essere dichiarate in questa sede inammissibili, così come anche l'ulteriore domanda formulata da parte ricorrente relativa all'autorizzazione al rilascio e/o rinnovo del passaporto e di qualunque altro documento valido per l'espatrio, comunque non reiterata in sede di precisazione delle conclusioni, e quella formulata da parte resistente al rilascio dell'immobile.
6. Spese di lite
Le spese di lite seguono il principio della soccombenza e, tenuto conto della natura della causa, del parziale accoglimento delle domande formulate dal ricorrente e della soccombenza di parte resistente in punto di addebito della separazione, devono essere compensate per 2/3 tra le parti e poste a carico della resistente per il restante 1/3 e liquidate come da dispositivo in applicazione dei parametri di cui al DM 147/2022 tenuto conto dell'attività difensiva svolta.
Non vi sono inoltre i presupposti per la condanna della resistente alla liquidazione di una somma ex art. 96 c.p.c. né ai sensi dei co. 1 e 2 né ai sensi del co. 3 del citato articolo, non essendo neppure allegati da parte resistente tutti gli elementi costitutivi della fattispecie né risultando che la resistente abbia abusato dello strumento processuale (Cass. civ., Sez. III, 28/06/2019, n.
17446).
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, contrariis rejectis:
1) dichiara la separazione personale dei coniugi e i Parte_1 CP_1 quali hanno contratto matrimonio in San Giuliano Milanese il 17/01/2009 (atto iscritto al
N. 4, Parte I, Anno 2009 nei registri di Stato Civile del predetto Comune);
2) rigetta la domanda di addebito della separazione formulata da nei CP_1 confronti di;
Parte_1
3) dispone che, con decorrenza dal deposito della domanda giudiziale, CP_1 concorra al mantenimento del coniuge, corrispondendo a , entro il Parte_1 giorno 5 di ogni mese, l'importo complessivo di € 100,00, da rivalutarsi annualmente secondo gli indici Istat;
4) dichiara inammissibile la domanda di assegnazione della casa coniugale formulata dalle parti;
5) dichiara inammissibili la domanda di autorizzazione al rilascio e/o rinnovo del passaporto e di qualunque altro documento valido per l'espatrio formulata da parte
Pag. 18 di 19 ricorrente e la domanda di ordinare al ricorrente il rilascio della casa coniugale formulata da parte resistente;
6) rigetta la domanda ex art. 96 c.p.c. proposta da parte ricorrente;
7) compensa per 2/3 le spese di lite tra parte ricorrente e parte resistente e condanna CP_1 alla refusione del restante 1/3 delle spese di lite a favore di
[...] Parte_1 che si liquidano per l'intero in € 2.906, oltre 15% per spese generali, IVA e cpa come per legge.
Manda alla Cancelleria di trasmettere copia autentica del dispositivo della presente sentenza, al passaggio in giudicato, all'Ufficiale di Stato Civile del Comune di San Giuliano Milanese, perché provveda alle annotazioni ed ulteriori incombenze di legge.
Così deciso in Lodi nella Camera di consiglio del 14/10/2025.
Il Giudice estensore Il Presidente
Dott.ssa Carla Venditti Dott.ssa Elena Giuppi
Pag. 19 di 19
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO TRIBUNALE ORDINARIO DI LODI IN COMPOSIZIONE COLLEGIALE SEZIONE PRIMA CIVILE
Il Tribunale in composizione collegiale, riunitosi in camera di consiglio, nelle persone dei magistrati: dott.ssa Elena Giuppi Presidente dott.ssa Giulia Isadora Loi Giudice dott.ssa Carla Venditti Giudice Rel. Est. ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I grado iscritta al n. r.g. 247/2024 promossa da
(C.F. ), rappresentato e difeso Parte_1 C.F._1 dall'Avv. Deborah Folloni del Foro di Lodi, con domicilio eletto come in atti
RICORRENTE nei confronti di
C.F. ), rappresentata e difesa dall'Avv. Monica CP_1 C.F._2
MA IN MA del Foro di Milano, con domicilio eletto come in atti
RESISTENTE
PUBBLICO CP_2
INTERVENUTO
Conclusioni di parte ricorrente:
“ Voglia l'Ill.mo Tribunale di Lodi, contrariis rejectis, così giudicare:
- Autorizzare i coniugi a vivere separati, con l'obbligo del mutuo e reciproco rispetto.
- Disporre che la Signora versi al Signor a titolo di contributo CP_1 Parte_1 al mantenimento in favore del coniuge in via anticipata, entro il giorno 5 di ogni mese,
a mezzo di bonifico bancario a valuta fissa, l'importo di Euro 500,00 mensili con rivalutazione annuale secondo gli indici Istat costo vita con decorrenza dalla domanda
Pag. 1 di 19 come per legge;
- Con condanna della Signora ex art. 96 cpc;
CP_1
- Con vittoria di spese e competenze del presente procedimento”
Conclusioni di parte resistente
“ Voglia l'Ill.mo Tribunale di Lodi adito, disattesa ogni avversaria domanda ed eccezione, ritenuta valida la propria giurisdizione e competenza, così giudicare:
1) In via principale, nel merito:
Respingere ogni domanda accessoria avversaria rispetto a quella separativa formulata dal ricorrente per le eccezioni e contestazioni in “Fatto” e in “Diritto” di cui in narrativa, emettendo ogni declaratoria conseguente e, per l'effetto: pronunciare la separazione giudiziale dei coniugi, con addebito della separazione a carico del ricorrente, ex art. 151, secondo comma, c.c., per violazione dei doveri coniugali previsti legge meglio dedotti in atti ovvero alle diverse condizioni ritenute di giustizia;
dichiarare giuridicamente inammissibile la domanda di assegnazione della casa coniugale in assenza di figli nati dalla coppia in favore del coniuge non proprietario dell'abitazione coniugale e, quindi, assegnare la casa coniugale alla signora , quale coniuge esclusivo proprietario CP_1 della stessa, con quanto l'arreda, per i motivi di cui in atti e, per l'effetto, ordinare al sig. il rilascio dell'unità immobiliare, attuale casa coniugale, Parte_1 sita in San Giuliano Milanese (MI), via della Repubblica 19/a, entro il termine di 30 gg. dal provvedimento ovvero entro il diverso termine ritenuto di giustizia;
rigettare la domanda di condanna al mantenimento del marito, a carico della resistente, in quanto infondata in fatto e in diritto ed essendo oltretutto la frattura coniugale addebitabile al
per i motivi di cui in atti;
Parte_1 rigettare la domanda di autorizzazione al rilascio dei documenti validi per l'espatrio in assenza di prole da tutelare;
2) In via istruttoria:
h) Respingere le richieste istruttorie del ricorrente in quanto superflue, irrilevanti e, comunque, inammissibili in quanto già oggetto di prova documentale per le ragioni in atti;
i) ammettersi la prova per interpello e testi sui seguenti capitoli di prova preceduti dalla locuzione “Vero che”:
1. La convivenza tra i coniugi è iniziata nell'estate 2005, quando il sig. ha scelto di Parte_1 unirsi al nucleo della sig.ra allora divorziata con due figli minori;
CP_1
Pag. 2 di 19
2. Durante l'unione coniugale la condotta assunta dal sig. oscillava tra Parte_1 manifestazioni di profonda affezione per la sig.ra e agiti di violenza improvvisa CP_1 verso quest'ultima, con urla, parolacce, schiaffi, pugni, lancio di oggetti anche in direzione della moglie e minacce;
3. il sig. dal 2005 al 2009 consumava regolarmente sostanze stupefacenti (nella Parte_1 specie cocaina ed eroina);
4. Il sig. negli anni di convivenza (2005 – 2023) impediva alla moglie di frequentare Parte_1 da sola propri amici o parenti tanto da averla isolata dalla propria rete amicale;
5. Egli, sempre nei suddetti anni di convivenza, era ossessionato dall'idea che la moglie potesse intrattenere relazioni con altri uomini o che questi ultimi la potessero guardare;
6. Il sig. , con la nascita della nipote della sig.ra (di quasi due anni), si Parte_1 CP_1 inalberava quando la moglie si intratteneva presso l'abitazione della figlia, per curare la piccola ovvero se usciva a far la spesa con i figli e;
Per_1 Persona_2
7. A causa e per effetto della condotta tenuta dal sig. , anche dinanzi ai figli ( Parte_1 Per_1
e ) caratterizzata nell'ottobre 2005 da insulti, proferendo alla moglie le seguenti Per_2 parole “stronza, puttana, , approfittatrice” e accompagnate da aggressioni fisiche con Per_3 pugni, schiaffi, lancio di oggetti, minacce anche col coltello e continue richieste di denaro, la sig.ra denunciava l'uomo per maltrattamenti in famiglia e rapina e interrompeva la CP_1 convivenza (come da documento che si rammostra cfr. doc. 002, fascicolo;
CP_1
8. Nell'estate 2007, la signora riprendeva la convivenza, dietro sollecitazione dei CP_1 parenti del sig. , poiché, quest'ultimo a seguito dell'intervento per la rimozione del Parte_1 meningioma, aveva interrotto l'assunzione di droghe;
9. Da allora e per circa 16 anni continuativamente, sino agli ultimi accadimenti del dicembre
2023, la moglie è stata nuovamente vittima di continue aggressioni fisiche e verbali, ingiurie e minacce da parte del marito;
10.il sig. consuma regolarmente psicofarmaci quali ansiolitici e Parte_1 antidepressivi facendo uso di Minias;
11.il sig. lavorava col fratello presso la e Parte_1 CP_3 Controparte_4 operativa sino al 18.04.2023 (come da documento che si rammostra cfr. doc. 007);
12.Dall'anno 2014 ad oggi il sig. presta quotidianamente attività Parte_1 lavorativa presso la con sede in San Giuliano Milanese (MI), Controparte_5 via Carlo Alberto dalla Chiesa 14, presso l'autofficina gestita anche dal di lui fratello
occupandosi inizialmente delle gare automobilistiche e successivamente di CP_3
Pag. 3 di 19 supervisionare gli operai e del traffico dei camion che consegnano i container per conto terzi, oltre che della manutenzione dei camion (come da documento che si rammostra cfr. doc. 008);
13.il sig. percepisce a tutt'oggi somme di danaro da lavoro autonomo prestato in Parte_1 favore della Benvi Speed soc. coop. al mattino e al pomeriggio;
14.Il 12.09.2018, mentre si trovava al lago in villeggiatura con il marito, sig. , la Parte_1 sig.ra veniva raggiunta da un messaggio telefonico di una persona sconosciuta. In CP_1 detto messaggio (ricevuto via WhatsApp e anche via posta ordinaria all'indirizzo di casa) la sconosciuta asseriva di aver intrattenuto una relazione sentimentale con il nell'arco Parte_1 temporale dal marzo sino all'estate del 2018 (doc. 010). Alla richiesta di spiegazioni, ne conseguiva una lite molto accesa tra i coniugi, alla presenza della figlia , con Persona_4 lancio di oggetti da parte dell'odierno ricorrente, scagliati contro la moglie e la figlia, colpevole di essersi messa tra i due;
15.in occasione della circostanza di cui al capitolo precedente, la sig.ra , Persona_5 contattata dalla madre in pianto, la raggiungeva per riportarla a casa a San Giuliano Milanese
e dopo circa quattro giorni il sig. rincasava, dapprima seguitando ad insultare la Parte_1 moglie dicendole le seguenti parole: “stronza, puttana, mi hai fatto fuori tutti i soldi, ma ti voglio bene, non lo faccio più...”, e, di poi, riuscendo a convincerla a farsi riprendere in casa;
16.in data 3 aprile 2023 il sig. mentre si trovava su un camion della in Parte_1 CP_5
San Giuliano Milanese, per opere di manutenzione, cadeva e veniva raggiunto immediatamente dalla moglie, a cui chiese di essere portato a casa, rifiutando le cure ospedaliere;
17.in detta occasione la sig.ra dovette ricorrere all'aiuto del figlio per CP_1 Per_2 recuperare l'autovettura in uso al sig. e ripararla nel box;
Pt_1
18.Nel giugno 2023 il sig. , sempre sul luogo di lavoro, cadeva dalle scale Parte_1 dell'officina e anche in detta occasione rifiutava le cure mediche, come da documento che si rammostra (cfr. doc. 5, fascicolo ); Parte_1
19.Nell'ottobre 2023, invero, dopo essersi imbattuto in una donna, residente in [...], conosciuta in rete, otteneva dai fratelli e dalla sig.ra 'effettuazione di diverse ricariche CP_1
(tramite carta Mooney) e bonifici per la somma complessiva di € 2.940,00, a suo dire, per
l'acquisto di un fantomatico camper, di fatto mai arrivato al domicilio del ricorrente (come da documento che si rammostra cfr. doc. 011);
20.In data 13.12.2023 il sig. sosteneva di non sentirsi bene e dava origine ad un Parte_1 alterco con la moglie col pretesto di aver trovato il riso scotto e, dinanzi al tentativo della sig.ra
di minimizzare la questione (dal momento che stava tentando con la madre di Persona_5
Pag. 4 di 19 prestargli l'attenzione richiesta), quest'ultima, con la piccolina allora di appena 17 mesi, era costretta ad allontanarsi dal domicilio della madre a seguito di insulti e minacce del sig.
il quale proferiva le seguenti parole verso la sig.ra : “come ti ho Parte_1 Per_5 cresciuta, ti distruggo”;
21.La moglie nella circostanza di cui sopra rimaneva a casa e di poi accompagnava il marito presso la clinica Humanitas, affinché i sanitari lo rassicurassero nuovamente sulle buone condizioni di salute;
22.il sig. ha insultato la moglie nella giornata successiva, del 14.12.23, Parte_1 verso le ore 12,00 proferendo le seguenti parole: “sei una poco di buono, mangia soldi” e lanciandole in faccia il di lei telefonino cellulare (come da documento che si rammostra;
cfr. doc. 012: foto labbra sig.ra 14.12.2023); CP_1
23.In data 14.12.2023, a causa degli insulti e del lancio del telefono in faccia, la sig.ra CP_1 manifestava al marito l'intenzione di separarsi da lui;
[...]
24.In data 15.12.2023 il signor telefonava alla sig.ra e al di lei marito Parte_1 Persona_5 piangendo e addossandosi la colpa della scelta di separarsi mostrata dalla sig.ra CP_1
25.In data 21.12.2023 il sig. chiedeva ed otteneva che la moglie vendesse la propria Parte_1 autovettura e senza che ella potesse incassare il controvalore. Con le somme ottenute dalla moglie, anche mediante prelievo di denaro dalla cassetta di sicurezza, il acquistava Parte_1 un'autovettura a lui intestata (come da documenti che si rammostrano;
cfr. doc. 14, fascicolo
; cfr. doc. 011 – foglio vendita); Parte_1
26.In data 22.12.2023, l'odierna resistente si allontanava dal proprio domicilio e lo denunciava il mattino seguente (23.12.23);
27.Nei giorni successivi al 22.12.2023 la sig.ra si recava dal marito per ritirare alcuni CP_1 effetti personali e in data 31.12.2023, in occasione di un'ulteriore discussione col marito, che la invitata a far ritorno per l'ultimo dell'anno a casa, al suo rifiuto, veniva colpita sullo stomaco con un pugno;
28.Nella stessa serata del 31.12.2023 il figlio , rientrato presso la casa della Persona_2 madre dopo il lavoro, sorprendeva quest'ultimo, seduto sul divano, collegato, col telefono cellulare, ad una chat di incontri;
29.nell'occasione di cui al precedente capitolo, sul display del telefono del sig. il Parte_1 sig. leggeva, vicino all'immagine di una donna nuda, la scritta Persona_2
“ (come da documento che si rammostra;
cfr. doc. 014); Parte_2
Pag. 5 di 19 30.A gennaio 2024 il sig. lamentava la manomissione della caldaia a suo dire Parte_1 operata dalla moglie - che in un paio di occasioni è stata costretta a recarsi a casa per verificare, anche attraverso un tecnico di fiducia, il regolare funzionamento della stessa oltre che il riscaldamento lanciato oltre le medie consentite;
31.Sino al mese di gennaio 2024 il sig. ha goduto dell'utilizzo della carta Parte_1 ricaricabile intestata alla moglie ove fino ad allora ha fatto confluire la propria pensione;
32.da gennaio 2024, il marito ha impedito alla moglie l'accesso al proprio immobile nelle ore in cui lui era presente in casa utilizzando un chiavistello interno alla porta blindata;
33.A tutt'oggi il marito manda messaggi alla moglie col telefono cellulare in cui scrive che se torna a casa deve dividere il letto con lui (come da documento che si rammostra;
cfr. doc. 028);
34.Il comportamento vessatorio, le minacce, le violenze, usate dal contro la moglie Parte_1 in costanza di matrimonio, e successivamente i continui messaggi e tentativi di chiamate da parte del marito, questi ultimi dal 22 dicembre 2023 sino ad oggi, unitamente alle richieste di restituzione di somme di denaro ingenti, hanno generato, nella sig.ra , un senso CP_1 di inadeguatezza e provocato ansia, sofferenza e una lieve forma di depressione, per la quale si è rivolta in data 17 gennaio 2024 alla psicologa dott.ssa e, su di lei Persona_6 indicazione, in data 19.01.24, al neuropsichiatra, dott. che le ha prescritto Persona_7 una terapia farmacologica a base di antidepressivi e ansiolitici (come da documento che si rammostra, cfr. doc. 016);
35.In tutti gli anni di matrimonio la signora ha provveduto col proprio stipendio e di CP_1 poi pensione al pagamento di tutte le utenze domestiche, spese condominiali, acquisti di generi alimentari, abbigliamento, vacanze, manutenzione della casa ecc. e il sig. ha Parte_1 partecipato alle spese pagando le uscite a cena e qualche costo relativo alla permanenza fuori casa per villeggiatura;
36.Inoltre, il sig. è in attesa di ricevere, a giugno 2024, l'ulteriore pensione di Parte_1 vecchiaia;
37.Durante gli anni di unione è sempre stata la sig.ra a farsi carico in misura CP_1 prevalente delle necessità di famiglia (oneri condominiali, utenze domestiche, spese per generi alimentari, vacanze, uscite, ecc....), il sig. ha sempre utilizzato la carta ricaricabile Parte_1 della moglie per effettuare le proprie transazioni anche commerciali e per acquistare farmaci
(ansiolitici) e generi alimentari, oltre che per pagare qualche uscita al ristorante (come da documentazione che si rammostra cfr. docc. 004 - 006);
Pag. 6 di 19 38.I successivi accessi presso il domicilio domestico della sig.ra dall'allontanamento CP_1 dal proprio domicilio, avvenuto il 22.12.23, sono, quindi, avvenuti con lo scopo di recuperare
i propri effetti personali e documenti (dichiarazioni dei redditi, estratti dei conti correnti, ecc….), e, ad eccezione di un unico episodio (del 31.12.2023) sono avvenuti in presenza di terze persone ed in particolare del figlio , della figlia o del marito di quest'ultima, Per_2 Per_1 preferibilmente al mattino, immaginando il marito in officina, impegnato col lavoro;
39.La coppia / ha consumato rapporti sessuali in costanza di matrimonio Parte_1 CP_1
e quindi sino al dicembre 2023 come risulta dal documento che si rammostra (cfr. doc. 033).
Si indicano come testimoni:
- , residente a [...], sui Persona_2 capitoli di prova nn. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 15, 16, 17, 18, 19, 23, 27, 28, 29, 30,
33, 34, 35, 36, 37, 38, 39;
- , residente a [...], corso Europa 3, sui capitoli di prova nn. sui Persona_5 capitoli di prova nn. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26,
30, 31, 32, 34, 38;
- residente a [...], sui Testimone_1 capitoli di prova nn.1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 34;
- dott.ssa , con studio in S. Giuliano Milanese (MI), via Colombo, 7, sul Persona_6 capitolo di prova n. 34;
- dott. , con studio in San Donato Milanese (MI), via della Libertà 74, sul Persona_7 capitolo di prova n. 34;
- , residente a [...]di Bollate, sui capitoli di prova da n. 4 a 5; Tes_2
- , residente a [...], sui Testimone_3 capitoli di prova nn. 2, 6, 7, 12, 20, 22 e 23.
j) Ammettere sin d'ora alla prova contraria su tutti i mezzi di prova richiesti dal ricorrente qualora ammessi e su tutte le circostanze di prova ammesse, indicando i seguenti testi a prova contraria:
- , residente a [...]; Persona_2
- , residente a [...], corso Europa 3; Persona_5
- residente a [...]; Testimone_1
k) Ordinare al signor di produrre tutti gli estratti dei conti correnti Parte_1 aggiornati al I trimestre 2025 o conto deposito titoli a lui intestati relativi agli ultimi tre anni
(2022, 2023 e 2024), unitamente alla documentazione contrattuale, contabile e fiscale ritenuta
Pag. 7 di 19 di giustizia sempre aggiornata al I trimestre 2025 al fine di accertare le sue reali capacità economiche patrimoniali anche, ove occorresse, mediante indagini di polizia tributaria;
l) Ordinare alla filiale di San Giuliano Controparte_6
Milanese (MI), 20098, Piazza Vittorio Alfieri snc di fornire la documentazione riferita alla parte ricorrente, , relativa agli ultimi tre anni e al I trimestre 2025, di cui Parte_1 al conto corrente bancario a lui intestato n. 9077407;
m) Disporre che l'ordinanza venga notificata alla filiale di San Giuliano Milanese, CP_6
Piazza Vittorio Alfieri snc, a cura della parte resistente entro il termine deputato per l'udienza di discussione;
n) Ordinare all' territorialmente competente di comunicare, mediante trasmissione della CP_7 relativa documentazione, l'estratto conto retributivo del sig. (c.f. Parte_1
nato a [...], il [...]), specificando l'ammontare delle C.F._1 pensioni, assegni assistenziali ed eventuali indennità di disoccupazione percepiti nel periodo compreso tra il 1.06.2024 e il 14.03.2025, indicando la presenza di un incaricato alla riscossione e, in caso affermativo, le sue generalità nonché gli estremi del conto corrente o del libretto di deposito bancario o postale, su cui avviene l'accredito, e disporre che tale comunicazione corredata della relativa documentazione venga depositata ovvero trasmessa a cura dell' territorialmente competente presso la cancelleria del Tribunale di Lodi, sezione CP_7
I civile, entro 30 giorni dalla notifica del provvedimento;
CP_ o) Disporre che l'ordinanza venga notificata all' territorialmente competente a cura della parte resistente entro il termine deputato per l'udienza di discussione;
p) Condannare il ricorrente per lite temeraria, ai sensi dell'art. 96 c.p.c., per i motivi di cui in atti, nonché ai sensi del primo comma dell'art. 92 e dell'art. 96 c.p.c. (ex art. 473 bis. 18 c.p.c.), considerata la condotta processuale gravemente omissiva capace di incidere sulla corretta ricostruzione della situazione patrimoniale necessaria ai fini del decidere, valutabile ai sensi del secondo comma dell'art. 116 c.p.c.
Con condanna del ricorrente alla rifusione delle spese legali relativa al presente procedimento,
a favore della resistente, per compensi professionali e spese generali 15%, oltre Cpa ed IVA, se dovuta”
Ragioni di fatto e di diritto della decisione
Per quanto riguarda il completo svolgimento del processo, ai sensi del vigente art. 132 c.p.c., si fa rinvio agli atti delle parti e al verbale di causa.
1. Oggetto
Pag. 8 di 19 La presente controversia ha ad oggetto la domanda di separazione formulata da
[...]
nei confronti della moglie e le connesse domande di concessione in Parte_1 CP_1 uso della casa coniugale e di disporre il versamento a favore del ricorrente di 500 Euro mensili a titolo di contributo al mantenimento del coniuge.
A fondamento delle proprie domande, il ricorrente ha dedotto le seguenti circostanze fattuali:
- e hanno contratto matrimonio in data 17/01/2009 Parte_1 CP_1 con rito civile, scegliendo il regime patrimoniale della separazione dei beni;
- dall'unione matrimoniale non sono nati figli;
- la famiglia ha sempre vissuto a San Giuliano Milanese (MI) nell'immobile già di proprietà della Signora in Via della Repubblica n. 19/A; CP_1
- la convivenza è divenuta insostenibile ed intollerabile a partire dal mese di dicembre
2023, allorquando la signora decideva di lasciare la casa coniugale, CP_1 trasferendosi dalla di lei figlia in Mulazzano;
- la causa della frattura si può evincere dalla incompatibilità caratteriale e dalla mancanza di volontà da parte della signora di non voler proseguire la convivenza del CP_1 marito e non voler più assisterlo nella sua malattia ormai cronica;
- in data 28/06/2007 è stato sottoposto ad un intervento di Parte_1 xcraniuotomia parieto-occipitale presso Ospedale Galeazzi di Milano con asportazione della neoplasia della regione parietale e successivamente si sottoponeva a cicli di chemioterapia presso l'Istituto Europeo di Oncologia- IEO- di Milano e nel 2008 si sottoponeva a un ciclo di radioterapia presso l'ospedale di San Donato Milanese;
- nonostante l'operazione chirurgica e le relative cure oncologiche, l'istante peggiorava le sue condizioni di salute tanto che si sottoponeva ad ulteriori controlli medici e scopriva che la neoplasia ormai asportata chirurgicamente, si poteva ridurre con i soli cicli di chemio e di radioterapia
- data 25 maggio 2016 il ricorrente raggiungeva un accordo economico con le strutture ospedaliere nei confronti delle quali aveva promosso giudizio civile, a fronte del pagamento di una somma economica pari ad Euro 264.760,000 da parte del Policlinico di San Donato Milanese e Galeazzi di Milano;
- ricevuta la corresponsione di quanto sopra, la moglie lo persuadeva a farsi bonificare l'intera somma sul proprio conto corrente personale per tenere al sicuro tale risarcimento per timore che i figli del signor potessero convincere il proprio padre ad Parte_1 aiutarli;
Pag. 9 di 19 - nel mese di marzo 2020, il signor riceveva altro e diverso il Parte_1 risarcimento del danno pari ad Euro 13.700,00 euro ed ancora la signora lo CP_1 convinceva a farsi bonificare la somma pari ad Euro 14.150,00 in suo favore;
- il singor ha sempre messo a disposizione la propria pensione per la famiglia Parte_1
e, una volta ricevuta la pensione mensile, effettuava un bonifico in favore della moglie oppure quest'ultima prelevava mensilmente e sistematicamente le somme a disposizione del signor e le usava per le necessità famigliari con il bancomat a sua Parte_1 completa disposizione;
- dal mese di dicembre 2023 il signor , a causa dell'ormai decisione della Parte_1 signora di interrompere il rapporto di coniugio, decideva di richiedere la CP_1 restituzione del bancomat, che veniva rifiutata dalla moglie così come la restituzione di tutte le altre somme a lei bonificate;
- il ricorrente dal 2010 è invalido con totale inabilità lavorativa, vive con circa 500,00 euro al mese, oltre agli aiuti dei propri fratelli e di un amico, non dispone più di alcun risparmio, e non possiede le somme a suo tempo ricevute a titolo di indennizzo;
- inoltre, la situazione medico sanitaria non è ancora delle migliori: il ricorrente perde i sensi molto spesso e necessita di assistenza continua e di ulteriori cicli di radioterapie;
- in data 13/12/2023, durante l'ennesimo litigio tra i coniugi, il signor perdeva Parte_1
i sensi ed è stato violentemente strattonato dalla figlia della signora venendo CP_1 poi portato in ospedale.
Con memoria di costituzione depositata il 08/04/2024 si è costituita aderendo CP_1 alla domanda di separazione e domandando l'emissione dei provvedimenti ex art. 342 ter c.c.,
l'addebito della separazione al marito, respingere ogni domanda accessoria alla separazione, dichiarare inammissibile la domanda di assegnazione della casa coniugale da assegnare alla resistente in quanto coniuge esclusivo proprietario, ordinare al ricorrente il rilascio dell'immobile, rigettare la domanda di mantenimento del coniuge.
In particolare, a fondamento delle proprie domande, la resistente ha dedotto le seguenti circostanze fattuali:
- nel 2005 il signor si univa al nucleo della sig.ra composto, oltre Parte_1 CP_1 che dalla stessa, dai due figli avuti dal precedente matrimonio, e Per_1 Persona_2
(allora minorenni e attualmente entrambi maggiorenni), andando a convivere
[...] presso l'abitazione di famiglia di proprietà della moglie, attuale residenza coniugale, in
San Giuliano Milanese (MI), via della Repubblica 19/A.;
Pag. 10 di 19 - l'unione sin dall'inizio si è rivelata infelice a causa della condotta assunta dal marito che oscillava tra manifestazioni di profonda affezione per la moglie e momenti di rabbia improvvisa e immotivata verso quest'ultima, con agiti fuori controllo del ricorrente allora dedito al consumo di sostanze stupefacenti (nella specie cocaina ed eroina), e rivelandosi una persona estremamente gelosa e possessiva;
- a causa della condotta del sig. , anche dinanzi ai minori, caratterizzata da Parte_1 insulti (“stronza, puttana, cogliona, approfittatrice”, ecc..), aggressioni fisiche (pugni, schiaffi, lancio di oggetti), minacce anche col coltello e continue richieste di denaro, la sig.ra è stata costretta a ricorrere all'aiuto delle Autorità competenti già nel CP_1
2006, poiché, sin da allora, vittima del reato di maltrattamenti da parte del marito, denunciandolo e ad interrompere la convivenza nel gennaio 2007;
- a seguito della denuncia querela sporta dalla resistente è sorto il procedimento R.G.N.R.
597/2006 della Procura della Repubblica presso il Tribunale di Lodi nel quale il sig.
è stato imputato per i reati di maltrattamento e rapina, che si concludeva con Parte_1 sentenza di patteggiamento;
- nell'estate 2007, nonostante le condotte maltrattanti subite, la signora si è CP_1 lasciata convincere, dai parenti del , a riprendere la convivenza, poiché il Parte_1 ricorrente era stato sottoposto, nel giugno dello stesso anno, ad intervento per la rimozione del meningioma e, per questo, egli aveva interrotto l'assunzione di droghe;
- da allora e per circa 16 anni continuativamente, sino agli ultimi accadimenti del dicembre 2023, la moglie, sebbene nuovamente vittima di continue aggressioni fisiche e verbali da parte del marito, ha continuato a vivere col sig. , che nel tempo Parte_1 ha sostituito il consumo di sostanze psicotrope con quello di ansiolitici (prescritti dai medici in poche gocce), di cui abusa a tutt'oggi senza alcun controllo;
sebbene riconosciuto invalido, il sig. ha continuato a prestare attività Parte_1 lavorativa col fratello presso le officine di famiglia EGG Snc di CP_3 Persona_8
(1985 – 2010); (2000 – 2009) e
[...] Controparte_8 CP_4
liquidazione (2004 – 18.04.2023);
[...]
- la è stata posta in liquidazione ad aprile del 2023 e quindi ha cessato CP_4
l'attività, ma dall'anno 2014 risulta ancora operante nel territorio di San Giuliano
Milanese (MI), via Carlo Alberto dalla Chiesa 14, la CP_5 Controparte_5 rappresentata formalmente dall'attuale compagna del sig. , sig.ra Persona_8
. Nell'officina presta attività lavorativa il sig. Parte_3 Persona_8
Pag. 11 di 19 (fratello del ricorrente) coadiuvato dal personale e dal sig. stesso;
Parte_1
- nell'anno 2016 il sig. è stato indennizzato dalle strutture che l'ebbero in cura Parte_1 durante gli anni di terapie oncologiche e che ha scelto di versare (successivamente all'incasso) le somme così ottenute sul conto corrente della moglie. Peraltro, dette somme sono state utilizzate per pagare, tra le altre cose, le spese legali (con bonifico di
€ 26.230,00) e i consulenti tecnici (con due versamenti di € 16.952,00 e € 18.300,00), nonché per aiutare la figlia del ricorrente (che allora registrava debiti Persona_4 per spese condominiali e necessitava di aiuti economici (€ 5.500,00)), oltre che per aiutare il fratello (€ 7.000,00) e il fratello, socio in affari, Persona_9 [...]
(€ 40.000) verosimilmente per l'acquisto del capannone sede della Benvi Per_8
Speed Soc. Coop. in San Giuliano Milanese (MI), via Carlo Alberto 14, sempre assecondando la volontà del marito;
- il 12.09.2018, mentre la coppia si trovava al lago in villeggiatura, la sig.ra CP_1 veniva raggiunta da un messaggio telefonico di una persona sconosciuta che asseriva aver intrattenuto una relazione sentimentale con il nell'arco temporale dal Parte_1 marzo sino all'estate del 2018;
- nel settembre 2021 la sig.ra (sino ad allora impiegata presso l'ortomercato di CP_1
Milano) è andata in pensione, mentre il marito ha proseguito a collaborare col fratello nell'unità negoziale della Benvi Speed Soc. Coop.;
- nell'ottobre 2023, invero, dopo essersi imbattuto in una donna, residente in [...], conosciuta in rete, ha ottenuto dai fratelli e dalla l'effettuazione di diverse CP_1 ricariche (tramite carta Mooney) e bonifici per la somma complessiva di € 2.940,00, a suo dire, per l'acquisto di un fantomatico camper, di fatto mai arrivato al domicilio del ricorrente
- in data 13.12.2023 il sig. sosteneva di non sentirsi bene e dava origine ad un Parte_1 alterco col pretesto di aver trovato il riso scotto e, dinanzi al tentativo della sig.ra Per_5 di minimizzare la questione, quest'ultima, con la figlia di appena 17 mesi, è stata
[...] costretta ad allontanarsi dal domicilio della madre poiché insultata e minacciata dal ricorrente senza motivo (“come ti ho cresciuta, ti distruggo”);
- in data 22.12.2023, stanca del clima di vessazioni e minacce e temendo sempre di più per la propria incolumità, la resistente si è allontanata dal proprio domicilio e ha denunciato il marito in data 23.12.23 ed è a tutt'oggi in attesa di potervi rientrare indisturbatamente all'esito del procedimento e dei provvedimenti di allontanamento del
Pag. 12 di 19 marito;
- dall'allontanamento ad oggi la signora riceve, dal marito, numerose telefonate CP_1
e messaggi d'amore alternati a messaggi di rabbia: detti messaggi vengono cancellati immediatamente dal e, negli ultimi tempi, la resistente è stata costretta a Parte_1 bloccarlo su WhatsApp, per i continui stati d'ansia provocati da dette condotte moleste;
- nei giorni successivi la resistente si è, peraltro, recata dal marito per ritirare alcuni effetti personali e in data 31.12.2023, in occasione di un'ulteriore discussione col marito - che l'ha invitata a far ritorno a casa, mostrandosi pentito -, al suo rifiuto, è stata colpita sullo stomaco con un pugno;
- nella stessa serata del 31.12.2023 il figlio rientrato a casa della Persona_2 madre perché preoccupato per l'escalation comportamentale del sig. , ha Parte_1 sorpreso quest'ultimo, seduto sul divano, collegato, col telefono cellulare, ad una chat di incontri;
- il ricorrente ha richiesto alla moglie, sempre per il tramite del legale, la restituzione della somma di € 264.700,00 (somma ricevuta nel lontano 2016) con invito a negoziare, a cui la resistente non ha aderito non essendo la richiesta fondata su alcun presupposto logico e giuridico;
- sino al mese di gennaio 2024 il sig. ha goduto dell'utilizzo della carta Parte_1 ricaricabile intestata alla moglie ove fino ad allora ha fatto confluire la propria pensione per ragioni di opportunità personale;
- non sempre, negli ultimi mesi, la signora ha avuto accesso al proprio immobile CP_1 perché il marito ha impedito l'apertura con il dispositivo interno, con la scusa di voler riposare indisturbatamente;
- in data 8.02.2024 la signora ha ricevuto la richiesta di archiviazione del PM e CP_1 ha proceduto a depositare l'opposizione all'archiviazione (proc. Pen. N. 4115/2023
RGNR);
- in tutti gli anni di matrimonio la signora ha provveduto col proprio stipendio e CP_1 poi pensione al pagamento di tutte le utenze domestiche, spese condominiali, acquisti di generi alimentari, abbigliamento, vacanze, manutenzione della casa, ecc. e il sig.
ha partecipato alle spese pagando le uscite a cena e qualche costo relativo Parte_1 alla permanenza fuori casa per villeggiatura.
Con ordinanza del 20/05/2024 il Giudice relatore ha respinto la domanda di emissione di ordine di protezione della resistente e con successiva ordinanza del 26/07/2024, rigettata l'eccezione
Pag. 13 di 19 di nullità del ricorso introduttivo proposta da parte resistente, ha fissato udienza di precisazione delle conclusioni.
Mutato il Giudice relatore, con ordinanza del 13/05/2025 la causa è stata rimessa in istruttoria per il deposito della documentazione reddituale aggiornata ed è stata fissata udienza per la rimessione in decisione nelle forme di cui all'art. 473 bis.22 u.c. c.p.c., sostituita dal deposito di note scritte.
All'udienza del 29/09/2025 la causa è stata trattenuta in decisione.
Gli atti sono stati trasmessi al PM ex artt. 70 e 71 c.p.c.
2. Sulla domanda di separazione
La domanda relativa alla separazione dei coniugi deve essere accolta.
Deve rilevarsi che dagli atti è emerso, infatti, il venir meno della comunione materiale e spirituale fra i coniugi in questione ed inoltre, le circostanze desunte dalla trattazione della causa dimostrano in modo inequivocabile che la prosecuzione della convivenza è divenuta ormai da tempo intollerabile ex art. 151 comma 1 c.c.
Pare dunque evidente che le parti non hanno più intenzione di considerarsi marito e moglie, per effetto di un rapporto di coniugio disgregato dai fatti intervenuti nel tempo e connotato da insanabili contrasti.
3. Sulla domanda di addebito della separazione avanzata da parte resistente
La resistente ha attribuito al marito la responsabilità nella genesi della crisi matrimoniale domandando l'addebito della separazione nei suoi confronti, allegando di aver subito da parte del marito maltrattamenti fisici e psicologici.
In relazione a tale domanda occorre rilevare che l'art. 151, comma 2 c.c. dispone che “il giudice, pronunziando la separazione, dichiara, ove ne ricorrano le circostanze e ne sia richiesto, a quale dei coniugi sia addebitabile la separazione, in considerazione del suo comportamento contrario ai doveri che derivano dal matrimonio”.
In primo luogo, in punto di diritto, deve osservarsi che, affinché possa essere addebitata ad uno dei coniugi la responsabilità del fallimento della convivenza coniugale, è necessario che questi abbia attuato una violazione grave dei doveri nascenti dal matrimonio ed occorre altresì che sussista un preciso nesso di causalità tra tale violazione e la sopravvenuta intollerabilità della convivenza coniugale.
La Corte di cassazione, al riguardo, ha avuto costantemente modo di evidenziare che “ai fini dell'addebitabilità della separazione giudiziale deve sussistere un nesso di causalità tra i comportamenti costituenti violazione dei doveri coniugali accertati a carico di uno o entrambi
Pag. 14 di 19 i coniugi e l'intollerabilità della prosecuzione della convivenza, restando irrilevanti i comportamenti successivi al determinarsi di tale situazione” (Cass. civ., sez. I, 18.3.1999, n.
2444; Cass. civ. sez. I, 23.08.2012, n. 14610).
La dichiarazione di addebito comporta, quindi, l'imputabilità al coniuge, trasgressore dei doveri matrimoniali, di aver posto in essere volontariamente e consapevolmente un comportamento contrario a tali doveri, determinando la crisi del rapporto coniugale.
Ancora, secondo la giurisprudenza di legittimità, l'onere di provare il rapporto diretto tra il comportamento posto in essere dal coniuge e il generarsi dello stato di intollerabilità della prosecuzione della convivenza grava sul coniuge che richiede l'addebito; è invece a carico del coniuge resistente la prova delle eccezioni processuali, come per esempio, la non anteriorità del comportamento adottato rispetto al verificarsi dell'effettiva crisi coniugale, a nulla rilevando, ai fini dell'addebito, l'abbandono della casa coniugale e le relazioni extraconiugali intervenute solo in epoca successiva (Cass. civ. sezione I. sentenza n. 23426/2012).
Nel caso di specie, non si ritiene sussistano i presupposti per cui imputare a
[...]
la responsabilità della separazione, atteso che dall'esame degli atti non si Parte_1 riscontrano condotte in aperta violazione dei doveri coniugali bensì esclusivamente dissidi sorti nel menage familiare ed incompatibilità caratteriali che, nel tempo, hanno reciprocamente e via via condotto al venir meno dell'affectio coniugalis.
Si osserva infatti che è la stessa resistente a rappresentare come, dopo i fatti di maltrattamento del 2005-2006 di cui alla sentenza di applicazione pena su richiesta delle parti del 07/11/2007, nell'estate 2007 la convivenza riprendeva e le parti contraevano matrimonio in data 17/01/2009.
La resistente ha narrato, anche nella allegata denuncia-querela del 23/12/2023, di litigi scatenati da futili motivi, quali diversità di gusti e sapori oppure visioni diverse su questioni inerenti la quotidianità, a causa delle quali subiva ingiurie da parte del marito. Soltanto in una occasione la resistente avrebbe subito una minaccia con uso di un coltello, peraltro riferita in modo del tutto generico, e, nel corso del litigio del dicembre 2023, a seguito del quale la donna si era determinata a lasciare la casa coniugale, il marito le avrebbe lanciato contro un oggetto.
Ciò premesso, ad avviso del Collegio i fatti allegati, risultano riferibili per lo più ad ingiurie e offese verbali avvenute nell'ambito di un clima di conflittualità coniugale già in essere.
Anche il Pubblico Ministero, nella richiesta di archiviazione formulata nel procedimento penale n. 4115/2023 RGNR, ha evidenziato il contesto di conflittualità reciproca e l'assenza di riscontri esterni, sia documentali che testimoniali, alle dichiarazioni della resistente.
Pag. 15 di 19 Per tali ragioni non è stato dato ingresso nel giudizio alle prove orali formulate dalle parti, in quanto volte esclusivamente a provare la sussistenza tra i coniugi di contrasti via via sempre più insanabili che, con il passare degli anni, hanno condotto alla definitiva crisi coniugale, senza che la stessa potesse essere attribuita ad una specifica condotta dell'uno o dell'altro in aperta violazione dei doveri coniugali.
D'altra parte, i capitoli di prova formulati risultano essere posti in termini generici o valutativi ai fini del decidere, non vertendo su circostanze sufficientemente precise e comunque inidonee a provare l'anteriorità della dedotta violazione del dovere coniugale alla crisi matrimoniale e quindi il necessario nesso causale tra i lamentati comportamenti costituenti violazione dei doveri coniugali e la fine dell'unione coniugale.
I documenti offerti da parte resistente non risultano, infine, idonei a comprovare neppure gli allegati tradimenti del marito.
Alla luce di quanto esposto la domanda di addebito della separazione deve essere rigettata.
4. Sul contributo al mantenimento del coniuge
Parte ricorrente ha domandato la corresponsione a proprio favore di un assegno di mantenimento dell'importo mensile di € 500,00; domanda alla quale parte resistente ha dichiarato di opporsi.
Ai sensi dell'art. 156 c.c. il giudice, pronunziando la separazione, stabilisce a vantaggio del coniuge cui non sia addebitabile la separazione il diritto di ricevere dall'altro quanto necessario al suo mantenimento, qualora egli non abbia adeguati redditi propri, la cui entità è determinata in relazione alle circostanze e ai redditi dell'obbligato.
Secondo un consolidato e condivisibile orientamento della giurisprudenza di legittimità, “la separazione personale, a differenza dello scioglimento o cessazione degli effetti civili del matrimonio, presuppone la permanenza del vincolo coniugale, sicché i redditi adeguati cui va rapportato, ai sensi dell'art. 156 c.c., l'assegno di mantenimento a favore del coniuge, in assenza della condizione ostativa dell'addebito, sono quelli necessari a mantenere il tenore di vita goduto in costanza di matrimonio, essendo ancora attuale il dovere di assistenza materiale, che non presenta alcuna incompatibilità con tale situazione temporanea, dalla quale deriva solo la sospensione degli obblighi di natura personale di fedeltà, convivenza e collaborazione,
e che ha una consistenza ben diversa dalla solidarietà post-coniugale, presupposto dell'assegno di divorzio” (Cass. Sez.1 Sentenza n. 12196 del 16/05/2017).
Nel caso de quo, dalla documentazione reddituale depositata dalle parti si evince una chiara disparità economica tra i coniugi, a vantaggio della moglie CP_1
Pag. 16 di 19 Risulta infatti documentalmente che il ricorrente è invalido con totale e permanente inabilità lavorativa dal 2010. Egli risulta aver percepito redditi da pensione pari a euro 7.381,69 nel
2024, euro 6.865,69 nel 2023 ed euro 6.295,73 nel 2022. Dall'esame della documentazione bancaria risulta infatti che il ricorrente percepisce attualmente una pensione di invalidità di circa
610 euro al mese.
Parte resistente risulta invece aver percepito redditi da pensione pari a euro 22.416,42 nel 2024, euro 21.268 nel 2023 ed euro 19.795 nel 2022. La resistente risulta inoltre titolare di investimenti per un controvalore di euro 23.706,44 al 31/03/2024 e di una pensione di circa
1.180 euro mensili.
Va peraltro osservato che il ricorrente abita nella casa coniugale di esclusiva proprietà della resistente, senza sostenere alcun costo.
Tutto ciò considerato, tenuto conto della situazione patrimoniale e reddituale allegata e documentata dalle parti e, in particolare, della inabilità lavorativa di parte ricorrente e delle maggiori, seppure non cospicue, entrate di parte resistente, nonché del mancato chiarimento in ordine all'esistenza o meno di un secondo conto corrente da parte del ricorrente, si ritiene congruo che contribuisca al mantenimento del coniuge corrispondendo a CP_1
, entro il giorno 5 di ogni mese, la somma mensile pari a € 100,00, da Parte_1 rivalutarsi annualmente secondo gli indici Istat, con decorrenza dal deposito della domanda giudiziale.
5. Sull'assegnazione della casa coniugale e sulle altre richieste formulate dalle parti
Le parti hanno altresì chiesto, ciascuna a proprio favore, l'assegnazione della casa coniugale sita in San Giuliano Milanese (MI) Via della Repubblica n. 19/A. Deve darsi atto che parte ricorrente non ha reiterato tale domanda in sede di precisazione delle conclusioni, mentre parte resistente ha chiesto l'assegnazione a sé, in quanto coniuge esclusivo proprietario dell'immobile, con ordine per il ricorrente al rilascio dello stesso.
In punto di diritto deve rilevarsi che l'art. 337 sexies c.c. sottolinea come il godimento della casa familiare è disposto tenendo prioritariamente conto dell'interesse dei figli, ai quali deve essere assicurato il mantenimento dello stesso ambiente casalingo al fine di rendere meno traumatica la separazione dei genitori.
Pertanto, il godimento dell'abitazione familiare spetta al genitore prevalentemente collocatario presso il quale è fissata la residenza della prole, in modo tale da preservarla da sconvolgimenti di ambiente ed abitudini.
Pag. 17 di 19 Da quanto sopra risulta evidente che non si possa dar luogo quindi all'assegnazione della casa coniugale in mancanza, come nel caso di specie, di prole.
Le relative domande devono quindi essere dichiarate in questa sede inammissibili, così come anche l'ulteriore domanda formulata da parte ricorrente relativa all'autorizzazione al rilascio e/o rinnovo del passaporto e di qualunque altro documento valido per l'espatrio, comunque non reiterata in sede di precisazione delle conclusioni, e quella formulata da parte resistente al rilascio dell'immobile.
6. Spese di lite
Le spese di lite seguono il principio della soccombenza e, tenuto conto della natura della causa, del parziale accoglimento delle domande formulate dal ricorrente e della soccombenza di parte resistente in punto di addebito della separazione, devono essere compensate per 2/3 tra le parti e poste a carico della resistente per il restante 1/3 e liquidate come da dispositivo in applicazione dei parametri di cui al DM 147/2022 tenuto conto dell'attività difensiva svolta.
Non vi sono inoltre i presupposti per la condanna della resistente alla liquidazione di una somma ex art. 96 c.p.c. né ai sensi dei co. 1 e 2 né ai sensi del co. 3 del citato articolo, non essendo neppure allegati da parte resistente tutti gli elementi costitutivi della fattispecie né risultando che la resistente abbia abusato dello strumento processuale (Cass. civ., Sez. III, 28/06/2019, n.
17446).
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, contrariis rejectis:
1) dichiara la separazione personale dei coniugi e i Parte_1 CP_1 quali hanno contratto matrimonio in San Giuliano Milanese il 17/01/2009 (atto iscritto al
N. 4, Parte I, Anno 2009 nei registri di Stato Civile del predetto Comune);
2) rigetta la domanda di addebito della separazione formulata da nei CP_1 confronti di;
Parte_1
3) dispone che, con decorrenza dal deposito della domanda giudiziale, CP_1 concorra al mantenimento del coniuge, corrispondendo a , entro il Parte_1 giorno 5 di ogni mese, l'importo complessivo di € 100,00, da rivalutarsi annualmente secondo gli indici Istat;
4) dichiara inammissibile la domanda di assegnazione della casa coniugale formulata dalle parti;
5) dichiara inammissibili la domanda di autorizzazione al rilascio e/o rinnovo del passaporto e di qualunque altro documento valido per l'espatrio formulata da parte
Pag. 18 di 19 ricorrente e la domanda di ordinare al ricorrente il rilascio della casa coniugale formulata da parte resistente;
6) rigetta la domanda ex art. 96 c.p.c. proposta da parte ricorrente;
7) compensa per 2/3 le spese di lite tra parte ricorrente e parte resistente e condanna CP_1 alla refusione del restante 1/3 delle spese di lite a favore di
[...] Parte_1 che si liquidano per l'intero in € 2.906, oltre 15% per spese generali, IVA e cpa come per legge.
Manda alla Cancelleria di trasmettere copia autentica del dispositivo della presente sentenza, al passaggio in giudicato, all'Ufficiale di Stato Civile del Comune di San Giuliano Milanese, perché provveda alle annotazioni ed ulteriori incombenze di legge.
Così deciso in Lodi nella Camera di consiglio del 14/10/2025.
Il Giudice estensore Il Presidente
Dott.ssa Carla Venditti Dott.ssa Elena Giuppi
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