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Sentenza 27 novembre 2025
Sentenza 27 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Treviso, sentenza 27/11/2025, n. 1600 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Treviso |
| Numero : | 1600 |
| Data del deposito : | 27 novembre 2025 |
Testo completo
TRIBUNALE DI TREVISO
SEZIONE PRIMA CIVILE
N. 5680/2022 R.G.
VERBALE DI CAUSA
Oggi 27 novembre 2025 ad ore 12:30 innanzi al Giudice dott.ssa Giulia Civiero, sono comparsi: per l'avv. BARRO PAOLA;
Parte_1
per l'avv. SELVESTREL PAOLO, oggi sostituito dall'avv. ZARDO Parte_2
EMANUELA.
Il Giudice invita le parti a precisare le conclusioni.
Il procuratore di parte attrice precisa le proprie conclusioni come da prima memoria ex art. 183, sesto comma, cod. proc. civ. del 15.3.2023.
Il procuratore di parte convenuta precisa le proprie conclusioni come da comparsa di costituzione e risposta.
I procuratori delle parti concordemente chiedono al Giudice di essere esonerati dall'attesa della lettura della sentenza. Il Giudice autorizza quanto richiesto.
I procuratori delle parti discutono oralmente la causa. L'avv. Barro si riporta ai propri atti. L'avv. Zardo rileva che parte attrice non ha fornito la prova dell'assenza di capacità naturale della OR al Pt_1
momento dei fatti. Rappresenta che la documentazione sanitaria su cui il c.t.u. ha fondato le proprie conclusioni è stata prodotta tardivamente. L'avv. Barro rileva che l'eventuale eccezione di tardività/irritualità della c.t.u. avrebbe dovuto essere formulata tempestivamente nella prima difesa utile.
pagina 1 di 9 Dopo la discussione orale, il Giudice si ritira in camera di consiglio.
All'esito pronuncia sentenza ex art. 281-sexies c.p.c. dandone lettura alle parti non presenti alle ore 15:00.
Il Giudice
dott.ssa Giulia Civiero
pagina 2 di 9
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI TREVISO
SEZIONE PRIMA CIVILE in composizione monocratica, in persona del Giudice dott.ssa Giulia Civiero, ha pronunciato ex art. 281 sexies cod. proc. civ. la seguente la seguente
SENTENZA nel giudizio iscritto al R.G. n. 5680/2022 promosso da:
Parte_1
rappresentata dall'Amministratore di sostegno avv. Controparte_1
rappresentata e difesa dall'avv. Paola Barro giusta mandato allegato telematicamente all'atto di citazione ed elettivamente domiciliata presso lo studio della stessa sito in Oderzo, via Mazzini n. 8;
c.f.: CodiceFiscale_1
c.f.: CodiceFiscale_2
- attrice - contro
Parte_2
rappresentata e difesa dall'avv. Paolo Selvestrel giusta mandato allegato telematicamente alla comparsa di costituzione e risposta ed elettivamente domiciliata presso lo studio dello stesso sito in Montebelluna, via
Piave n. 71/A;
pagina 3 di 9 c.f.: CodiceFiscale_3
- convenuta -
Conclusioni delle parti:
Per parte attrice:
NEL MERITO: accertato e dichiarato che nel periodo dal 10.01.2015 al 22.05.2019 la OR ha Parte_2
prelevato dai conti intestati alla madre , sopra richiamati, la complessiva somma di € 62.500,00 senza Parte_1
giustificato motivo, condannarsi la OR alla restituzione di detto importo o, comunque, dell'importo che Parte_2
risulterà in corso di causa o di giustizia, detratti i costi per spese alimentari e di mantenimento prestati a favore della OR da determinarsi anche quest'ultimi in via equitativa. Parte_1
Per parte convenuta:
Nel merito: rigettarsi la domanda avversaria in quanto infondata in fatto e diritto.
Spese e competenze di lite interamente rifuse.
* * *
CONCISA ESPOSIZIONE DELLE RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA
DECISIONE ex art. 132, comma secondo, n. 4), cod. proc. civ.
Con atto di citazione ritualmente notificato, la OR rappresentata dal suo Parte_3
Amministratore di Sostegno – conveniva in giudizio la figlia chiedendo l'accertamento Parte_2
dell'illegittimità dei prelievi effettuati sui suoi conti correnti nel periodo 2015-2019 e la conseguente condanna della convenuta alla restituzione della somma di € 62.500,00.
La convenuta si costituiva in giudizio, chiedendo il rigetto della domanda. La difesa della Parte_2
convenuta sosteneva, infatti, che i prelievi fossero avvenuti su incarico della madre e che mancasse la prova dell'incapacità di intendere e di volere dell'attrice all'epoca dei fatti.
pagina 4 di 9 A seguito dell'udienza di prima comparizione delle parti svoltasi in data 16.2.2023, il Giudice concedeva i termini per il deposito delle memorie ex art. 183, comma sesto, cod. proc. civ.
La causa veniva istruita attraverso l'interrogatorio formale della convenuta e l'escussione dei testi di parte attrice e , nonché del teste di parte convenuta . Parte_4 Testimone_1 Testimone_2
All'esito, il G.I. disponeva c.t.u. medico-legale su quesito relativo alla capacità di intendere e di volere dell'attrice nel 2015-2019, nominando a tal fine il dott. Persona_1
Depositato l'elaborato peritale, il G.I. riteneva la causa matura per la decisione.
All'udienza del 27.11.2025 i procuratori delle parti precisavano le proprie conclusioni, discutevano oralmente la causa ed il Giudice pronunciava il presente provvedimento ex art. 281 sexies cod. proc. civ.
* * *
1) Sull'accertamento della capacità della OR e sulle risultanze della c.t.u. Pt_1
L'analisi della domanda attorea, qualificabile come azione di ripetizione dell'indebito, richiede, in via preliminare, l'accertamento della validità causale dei trasferimenti di denaro oggetto di contestazione. Tale validità dipende, in primo luogo, dalla piena e consapevole volontà dispositiva della OR nel Pt_1
periodo compreso tra il 2015 e il 2019.
L'assenza o la grave compromissione di tale capacità volitiva fa venir meno la giustificazione causale dei prelievi di ingente valore patrimoniale non destinati al mantenimento dell'attrice.
Il presupposto è stato ampiamente provato dalla c.t.u. espletata dal dott. Il Giudice ritiene la Persona_1
relazione peritale pienamente condivisibile e immune da vizi metodologici, in quanto basata su una rigorosa analisi della copiosa documentazione psichiatrica prodotta fin dall'atto introduttivo dall'attrice nonché di quella acquisita dal c.t.u. previa autorizzazione di questo Giudice (acquisizione ritenuta ammissibile poiché volta semplicemente a completare e non a provare i fatti costitutivi della domanda), sebbene non integrata dalla visita diretta, resa impossibile dal rifiuto della perizianda stessa.
pagina 5 di 9 Dalle risultanze della c.t.u. emerge in modo univoco che la OR è affetta da schizofrenia Pt_1
residuale cronica (patologia documentata sin dal 2006) e che il quadro clinico è costantemente caratterizzato da scarso insight (ovvero, la mancata consapevolezza della propria condizione patologica), compromissione cognitiva e deliri persistenti.
Tali condizioni, presenti anche nel periodo temporale in contestazione (2015-2019), hanno determinato un grado di manipolabilità molto elevato e una condizione di dipendenza emotiva e pratica da chi l'ha accudita.
L'accertata compromissione della capacità di intendere e di volere, definita dal c.t.u. come diminuita in modo piuttosto importante, rende irrilevante la difesa della convenuta secondo cui la Parte_2
stessa si sarebbe limitata a effettuare i prelievi su incarico della madre o in sua presenza. La malattia psichiatrica annulla la valenza probatoria di una mera “autorizzazione” o del contegno passivo della OR
, la cui volontà non può essere considerata pienamente consapevole o autonoma. Pt_1
Si deve quindi concludere che il compromesso stato volitivo dell'attrice ha reso ab origine ingiustificati e privi di titolo valido (salvo la quota strettamente necessaria al mantenimento) i prelievi di denaro effettuati dalla convenuta sul patrimonio della madre.
2) Sulla presunzione di uso illegittimo del denaro prelevato
Accertata – per i motivi esposti nel paragrafo precedente – la compromissione volitiva dell'attrice, è
necessario dunque verificare la sussistenza e l'entità degli asseriti prelievi ingiustificati.
Si osserva che, essendo la convenuta cointestataria di uno dei conti e, per sua stessa ammissione, gestore di fatto dei prelievi della madre nel periodo in contestazione, l'onere di provare la destinazione delle ingenti somme prelevate al soddisfacimento dei bisogni della OR , anziché per fini personali, Pt_1
incombeva su Parte_2
Le sue dichiarazioni rese in sede di interrogatorio formale, che negano l'uso personale del denaro prelevato,
pagina 6 di 9 costituiscono mere dichiarazioni pro domo sua e non integrano prova a suo favore.
Non avendo la convenuta fornito alcuna prova documentale idonea a giustificare l'uscita delle somme contestate per esigenze della madre, questo Giudice ritiene di fare ricorso alla prova per presunzioni, ai sensi dell'art. 2729 cod. civ.
Orbene, risulta provato che nel periodo 2015-metà 2019 siano stati prelevati in totale € 132.544,33 dai conti della OR . Pt_1
A tale dato si contrappone la spesa massima documentata per il mantenimento ordinario e le necessità dell'attrice successiva all'apertura dell'amministrazione di sostegno, attestata a circa € 14.400,00 annui.
I prelievi annui ante amministrazione di sostegno (es. € 39.166,00 nel 2016) eccedono di circa il triplo il fabbisogno documentato. Tale sproporzione non è giustificata da spese straordinarie, risultando provato –
e, peraltro, nemmeno mai contestato – che l'abitazione versasse in stato di degrado (muffa e umidità) e che la OR conducesse uno stile di vita modesto. Pt_1
La combinazione dell'elevata manipolabilità della madre, della sproporzione oggettiva tra prelievi e necessità, e della gestione di fatto da parte della convenuta, genera la presunzione che le somme eccedenti il fabbisogno ordinario e straordinario fossero destinate a scopi estranei all'interesse della OR . Pt_1
Le dichiarazioni del teste di parte convenuta , che ha riferito che la madre consegnava Testimone_2 Pt_2
i soldi prelevati alla nonna, non è sufficiente a superare la prova presuntiva, poiché l'effettiva consegna materiale del denaro alla OR risulta irrilevante, in quanto, data l'accertata compromissione Pt_1
volitiva e l'elevata manipolabilità, la madre non era in grado di gestire consapevolmente tali somme, rendendo l'atto di consegna una mera formalità che poteva essere immediatamente seguita dal riutilizzo o dalla detenzione da parte della convenuta.
Deve dunque concludersi che la prova dell'ingiustificato depauperamento patrimoniale, quantificato nell'ammanco eccedente le spese di mantenimento, è stata assolta dall'attrice mediante presunzioni,
pagina 7 di 9 corroborate dalle risultanze della c.t.u.
3) Sulla quantificazione dell'indebito
L'assenza di accertata giustificazione causale dei prelievi e la prova presuntiva dell'utilizzo di fondi eccedenti le necessità dell'attrice impongono la condanna della convenuta alla restituzione della somma indebitamente prelevata.
Il quantum dell'indebito è quantificato sulla base della documentazione contabile prodotta dall'attrice.
L'ammanco totale accertato nel periodo di riferimento (2015-metà 2019) è pari ad € 132.544,33.
La spesa annua per il mantenimento dell'attrice (stimata in € 15.000,00 annui, come supportato dai rendiconti dell'A.d.S. successivi) risulta ampiamente superata.
Sebbene il calcolo matematico della differenza tra l'ammanco documentato e la spesa stimata (circa €
66.994,33) porterebbe a un importo teoricamente superiore, questo Giudice è vincolato al principio della domanda ai sensi dell'art. 112 cod. proc. civ. La richiesta formulata dall'attrice è stata prudenzialmente contenuta nella cifra di € 62.500,00.
Si accoglie pertanto la domanda nel limite massimo richiesto: la somma di € 62.500,00 è da ritenersi integralmente provata come ammontare dell'ingiustificato depauperamento patrimoniale subito dalla OR ad opera della convenuta Pt_1 Parte_2
4) Sulle spese di lite e di c.t.u.
Le spese di lite seguono la soccombenza e, pertanto, devono essere poste a carico della parte convenuta e liquidate come in dispositivo, sulla base dei parametri di cui al D.M. 147/2022 (valori medi per le fasi di studio, introduttiva e istruttoria, valori minimi per la fase decisionale, svoltasi ai sensi dell'art. 281 sexies cod. proc. civ. senza deposito di scritti conclusivi).
Le spese di c.t.u. – nella misura già liquidata con decreto del 6.10.2025 – devono essere definitivamente poste a carico della parte convenuta in ragione della soccombenza, con condanna a restituire a parte attrice pagina 8 di 9 le spese a tal fine anticipate.
P.Q.M.
Il Tribunale di Treviso, definitivamente pronunciando, ogni diversa istanza ed eccezione disattesa o assorbita, così provvede:
1) accoglie la domanda di (in persona dell'A.d.S. avv. ) nei confronti di Parte_1 Controparte_1
e, per l'effetto, condanna alla restituzione, in favore di , Parte_2 Parte_2 Parte_1
della somma di € 62.500,00 oltre interessi legali dalla data della domanda al saldo;
2) condanna alla rifusione, in favore di , delle spese processuali delle Parte_2 Parte_1
spese processuali che liquida in complessivi € 518,00 per anticipazioni, € 11.977,00 per compensi, oltre rimborso forfetario, i.v.a. e c.p.a. se dovuti per legge;
3) pone definitivamente a carico di le spese di c.t.u. nella misura già liquidata con decreto Parte_2
del 6.10.2025, con condanna a restituire a parte attrice le spese di c.t.u. a tal fine anticipate.
Treviso, 27 novembre 2025
Il Giudice dott.ssa Giulia Civiero
Sentenza resa ex articolo 281 sexies cod. proc. civ., pubblicata mediante lettura alle parti non presenti ed allegazione al verbale.
Treviso, 27 novembre 2025
Il Giudice dott.ssa Giulia Civiero
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