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Sentenza 24 novembre 2025
Sentenza 24 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. L'Aquila, sentenza 24/11/2025, n. 731 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. L'Aquila |
| Numero : | 731 |
| Data del deposito : | 24 novembre 2025 |
Testo completo
R.G. n. 450/2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI L'AQUILA
Riunito in Camera di Consiglio in data 13/11/2025, nelle persone dei Sigg.: Dr.ssa Elvira Buzzelli Presidente Dr. AR RD Giudice relatore Dr.ssa Jolanda Di Rosa Giudice ha pronunciato la seguente S E N T E N Z A nella causa iscritta al n. 450/2024, avente come oggetto “Regolamentazione dell'esercizio della responsabilita' genitoriale (contenzioso)”, promossa da n. in Romania, il 26/03/1982, residente a [...] Strinella n. 168, rappresentata e difesa dall'Avv. Tania Pietropaoli, presso il cui studio ha eletto domicilio giusta procura in atti RICORRENTE Nei confronti di n. a L'Aquila, il 12/12/1949, residente a [...], S.S.17 34 Controparte_1 ITALIA, rappresentato e difeso dall'Avv. Valentina De Felice, presso il cui studio ha eletto domicilio giusta procura in atti RESISTENTE Con l'intervento del Pubblico Ministero
CONCLUSIONI (come da udienza del 12-11-2025)
Per parte ricorrente: “disporre l'affidamento esclusivo del minore in favore della madre e obbligare il resistente alla corresponsione di un assegno di mantenimento per il minore pari ad Euro 300,00”; Parte resistente: disporre l'affidamento esclusivo del minore in favore della madre e obbligare il resistente alla corresponsione di un assegno di mantenimento per il minore pari ad Euro € 150,00”.
CONCISA ESPOSIZIONE DELLE RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato il 05/03/2024, deduce di aver Parte_1 intrattenuto una relazione affettiva con il resistente dalla cui Controparte_1 unione è nato, in data 10-11-2009, il minore Il , nonostante iniziali CP_1 CP_1 titubanze, ha provveduto al riconoscimento del figlio in data 1°-8-2017. Con l'atto introduttivo al presente procedimento, parte ricorrente chiede dunque di veder disciplinato l'esercizio della potestà genitoriale sul minore, con affido esclusivo del figlio a sé e con determinazione
1 dell'obbligo di mantenimento in capo al . Parte resistente, nel costituirsi in giudizio, CP_1 rappresenta di essersi fatto comunque carico, nonostante gli iniziali dubbi, del minore. Nel corso dell'istruttoria è stata acquisita documentazione utile per la ricostruzione patrimoniale di entrambi i coniugi. È poi stato sentito il minore, il quale ha in udienza verbalizzato di non intrattenere regolari rapporti con il proprio genitore. Ad esito della discussione orale ex art. 473 bis.22 cpc, tenutasi in data 12-11-2025, il Giudice relatore ha riferito la causa al Collegio in vista della decisione.
***
1. Sui provvedimenti relativi al minore Il Collegio ritiene di dover disporre in conformità alle richieste concordemente avanzate dalle parti. Vale al riguardo evidenziare che, per costante giurisprudenza alla regola dell'affidamento condiviso, prevista dall'art. 337 ter c.c., costituisce eccezione l'affidamento esclusivo. Come da ultimo chiarito, tra le tante da Cass. civ., Sez. I, Ordinanza, 17/06/2025, n. 16280, difatti, tale deroga può avvenire nel superiore interesse del minore, dovendosi valorizzare le peculiarità del caso concreto e dunque il novero degli elementi conoscitivi acquisiti ad esito dell'istruttoria espletata. Applicando tali principi al caso di specie, osserva il Collegio che i rapporti tra padre e figlio risultano sporadici. Non si è consolidato un legame genitoriale, sicché disporre l'affidamento esclusivo del minore alla madre equivale a formalizzare una situazione di fatto che da tempo si protrae. Non ritiene poi il Collegio di dover assumere provvedimenti volti alla regolamentazione dei rapporti tra padre e figlio. Osta in tal senso, l'età del minore, che è in fase adolescenziale, nonché il posizionamento del padre espresso in sede di udienza. Statuizioni di questo Tribunale al riguardo verrebbero intese da tutti i soggetti coinvolti come soluzioni eteronome, in quanto tali non idonee ad apportare concreta utilità e dunque non comprese nel loro significato.
2. Sul contributo al mantenimento del figlio. Come chiarito, tra le altre, da Cass. civ., Sez. I, Ord., 05-06-2023, n. 15693, non esiste un criterio fisso, predeterminato, diretto a stabile ex ante la misura dell'assegno cui il genitore sia tenuto. E' necessario, quindi, dimostrare, anche tramite presunzioni, le concrete esigenze di vita della prole, nonché vagliare "i tempi di permanenza presso ciascun genitore" (e, quindi, il mantenimento diretto), "le risorse economiche di entrambi i genitori" e "la valenza economica dei compiti domestici e di cura assicurati ai figli da ciascun genitore". Applicando tali principi al caso di specie, osserva il Collegio che il ragazzo, nel corso della sua audizione, ha rappresentato uno stile di vita adeguato per un giovane della sua età. La di lui madre, nonché odierna ricorrente, è in una condizione di precarietà economica. Il resistente, per converso, nonostante i bisogni sanitari, può far affidamento su una pensione pari a circa Euro 1.200,00 mensili, oltre a spese da sostenere per far fronte ai suoi bisogni sanitari. In tale prospettiva, l'importo richiesto dalla madre, così come determinato dalla Corte di Appello in sede di reclamo, appare una soluzione di equilibrio, idonea a contemperare i molteplici interessi coinvolti e dunque a salvaguardare sia i bisogni del che le esigenze di vita del CP_1 ragazzo. In conformità a quanto sancito da Cass. civ., Sez. I, Ord., (data ud. 10/05/2023) 20/06/2023, n. 17570, la decorrenza dell'assegno va fatta risalire alla data della domanda.
3. Sulle spese di lite. Ritiene sul punto il Collegio di dover valorizzare il contegno processuale di parte resistente, la quale non si è sostanzialmente opposta all'accoglimento delle domande della ricorrente, se non in misura minima per quel che concerne l'individuazione delle spese di mantenimento. Da ciò consegue la necessità di addivenire ad una integrale compensazione delle spese di lite.
2
P.Q.M.
Il Tribunale Ordinario di L'Aquila come sopra costituito, definitivamente pronunciando, ogni contraria istanza ed eccezione disattesa e/o assorbita:
1) Dispone l'affidamento esclusivo del minore alla madre, la Persona_1 quale potrà adottare anche le decisioni di maggiore interesse per il figlio, ivi comprese quelle riguardanti l'istruzione, l'educazione, la salute, la fissazione della residenza abituale di costei, e il rilascio del passaporto e/o di documenti validi per l'espatrio a favore di quest'ultima;
2) Autorizza la madre a percepire il 100% dell'assegno unico corrisposto per il figlio minore;
3) Pone a carico di l'assegno di mantenimento in favore del Controparte_1 figlio di euro 300,00 mensili dalla data della domanda, rivalutabili ISTAT – FOI, oltre al rimborso delle spese straordinarie che graveranno su ciascuno dei genitori nella misura del 50% ciascuno;
4) nulla per le spese di lite;
L'Aquila, così deciso all'esito della camera di consiglio del 13.11.2025.
Il Presidente Elvira Buzzelli
Il Giudice estensore
AR RD
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REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI L'AQUILA
Riunito in Camera di Consiglio in data 13/11/2025, nelle persone dei Sigg.: Dr.ssa Elvira Buzzelli Presidente Dr. AR RD Giudice relatore Dr.ssa Jolanda Di Rosa Giudice ha pronunciato la seguente S E N T E N Z A nella causa iscritta al n. 450/2024, avente come oggetto “Regolamentazione dell'esercizio della responsabilita' genitoriale (contenzioso)”, promossa da n. in Romania, il 26/03/1982, residente a [...] Strinella n. 168, rappresentata e difesa dall'Avv. Tania Pietropaoli, presso il cui studio ha eletto domicilio giusta procura in atti RICORRENTE Nei confronti di n. a L'Aquila, il 12/12/1949, residente a [...], S.S.17 34 Controparte_1 ITALIA, rappresentato e difeso dall'Avv. Valentina De Felice, presso il cui studio ha eletto domicilio giusta procura in atti RESISTENTE Con l'intervento del Pubblico Ministero
CONCLUSIONI (come da udienza del 12-11-2025)
Per parte ricorrente: “disporre l'affidamento esclusivo del minore in favore della madre e obbligare il resistente alla corresponsione di un assegno di mantenimento per il minore pari ad Euro 300,00”; Parte resistente: disporre l'affidamento esclusivo del minore in favore della madre e obbligare il resistente alla corresponsione di un assegno di mantenimento per il minore pari ad Euro € 150,00”.
CONCISA ESPOSIZIONE DELLE RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato il 05/03/2024, deduce di aver Parte_1 intrattenuto una relazione affettiva con il resistente dalla cui Controparte_1 unione è nato, in data 10-11-2009, il minore Il , nonostante iniziali CP_1 CP_1 titubanze, ha provveduto al riconoscimento del figlio in data 1°-8-2017. Con l'atto introduttivo al presente procedimento, parte ricorrente chiede dunque di veder disciplinato l'esercizio della potestà genitoriale sul minore, con affido esclusivo del figlio a sé e con determinazione
1 dell'obbligo di mantenimento in capo al . Parte resistente, nel costituirsi in giudizio, CP_1 rappresenta di essersi fatto comunque carico, nonostante gli iniziali dubbi, del minore. Nel corso dell'istruttoria è stata acquisita documentazione utile per la ricostruzione patrimoniale di entrambi i coniugi. È poi stato sentito il minore, il quale ha in udienza verbalizzato di non intrattenere regolari rapporti con il proprio genitore. Ad esito della discussione orale ex art. 473 bis.22 cpc, tenutasi in data 12-11-2025, il Giudice relatore ha riferito la causa al Collegio in vista della decisione.
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1. Sui provvedimenti relativi al minore Il Collegio ritiene di dover disporre in conformità alle richieste concordemente avanzate dalle parti. Vale al riguardo evidenziare che, per costante giurisprudenza alla regola dell'affidamento condiviso, prevista dall'art. 337 ter c.c., costituisce eccezione l'affidamento esclusivo. Come da ultimo chiarito, tra le tante da Cass. civ., Sez. I, Ordinanza, 17/06/2025, n. 16280, difatti, tale deroga può avvenire nel superiore interesse del minore, dovendosi valorizzare le peculiarità del caso concreto e dunque il novero degli elementi conoscitivi acquisiti ad esito dell'istruttoria espletata. Applicando tali principi al caso di specie, osserva il Collegio che i rapporti tra padre e figlio risultano sporadici. Non si è consolidato un legame genitoriale, sicché disporre l'affidamento esclusivo del minore alla madre equivale a formalizzare una situazione di fatto che da tempo si protrae. Non ritiene poi il Collegio di dover assumere provvedimenti volti alla regolamentazione dei rapporti tra padre e figlio. Osta in tal senso, l'età del minore, che è in fase adolescenziale, nonché il posizionamento del padre espresso in sede di udienza. Statuizioni di questo Tribunale al riguardo verrebbero intese da tutti i soggetti coinvolti come soluzioni eteronome, in quanto tali non idonee ad apportare concreta utilità e dunque non comprese nel loro significato.
2. Sul contributo al mantenimento del figlio. Come chiarito, tra le altre, da Cass. civ., Sez. I, Ord., 05-06-2023, n. 15693, non esiste un criterio fisso, predeterminato, diretto a stabile ex ante la misura dell'assegno cui il genitore sia tenuto. E' necessario, quindi, dimostrare, anche tramite presunzioni, le concrete esigenze di vita della prole, nonché vagliare "i tempi di permanenza presso ciascun genitore" (e, quindi, il mantenimento diretto), "le risorse economiche di entrambi i genitori" e "la valenza economica dei compiti domestici e di cura assicurati ai figli da ciascun genitore". Applicando tali principi al caso di specie, osserva il Collegio che il ragazzo, nel corso della sua audizione, ha rappresentato uno stile di vita adeguato per un giovane della sua età. La di lui madre, nonché odierna ricorrente, è in una condizione di precarietà economica. Il resistente, per converso, nonostante i bisogni sanitari, può far affidamento su una pensione pari a circa Euro 1.200,00 mensili, oltre a spese da sostenere per far fronte ai suoi bisogni sanitari. In tale prospettiva, l'importo richiesto dalla madre, così come determinato dalla Corte di Appello in sede di reclamo, appare una soluzione di equilibrio, idonea a contemperare i molteplici interessi coinvolti e dunque a salvaguardare sia i bisogni del che le esigenze di vita del CP_1 ragazzo. In conformità a quanto sancito da Cass. civ., Sez. I, Ord., (data ud. 10/05/2023) 20/06/2023, n. 17570, la decorrenza dell'assegno va fatta risalire alla data della domanda.
3. Sulle spese di lite. Ritiene sul punto il Collegio di dover valorizzare il contegno processuale di parte resistente, la quale non si è sostanzialmente opposta all'accoglimento delle domande della ricorrente, se non in misura minima per quel che concerne l'individuazione delle spese di mantenimento. Da ciò consegue la necessità di addivenire ad una integrale compensazione delle spese di lite.
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P.Q.M.
Il Tribunale Ordinario di L'Aquila come sopra costituito, definitivamente pronunciando, ogni contraria istanza ed eccezione disattesa e/o assorbita:
1) Dispone l'affidamento esclusivo del minore alla madre, la Persona_1 quale potrà adottare anche le decisioni di maggiore interesse per il figlio, ivi comprese quelle riguardanti l'istruzione, l'educazione, la salute, la fissazione della residenza abituale di costei, e il rilascio del passaporto e/o di documenti validi per l'espatrio a favore di quest'ultima;
2) Autorizza la madre a percepire il 100% dell'assegno unico corrisposto per il figlio minore;
3) Pone a carico di l'assegno di mantenimento in favore del Controparte_1 figlio di euro 300,00 mensili dalla data della domanda, rivalutabili ISTAT – FOI, oltre al rimborso delle spese straordinarie che graveranno su ciascuno dei genitori nella misura del 50% ciascuno;
4) nulla per le spese di lite;
L'Aquila, così deciso all'esito della camera di consiglio del 13.11.2025.
Il Presidente Elvira Buzzelli
Il Giudice estensore
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