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Sentenza 29 settembre 2025
Sentenza 29 settembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Pordenone, sentenza 29/09/2025, n. 271 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Pordenone |
| Numero : | 271 |
| Data del deposito : | 29 settembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Tribunale Ordinario di Pordenone
Sezione Civile
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati:
dott. Giorgio Cozzarini Presidente
dott.ssa Giulia Dal Pos Giudice
dott.ssa Chiara Ilaria Risolo Giudice rel.
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile di I Grado iscritta al n. R.G. 1415/2025 promossa da:
(C.F. ) con il patrocinio Parte_1 C.F._1
dell'avv. LAURA DIANA, presso il quale ha eletto domicilio telematico;
ricorrente e
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. _1 C.F._2
LAURA DIANA, presso il quale ha eletto domicilio telematico;
ricorrente i quali hanno contratto matrimonio in Khmelnytskyy (Ucraina), in data
21/08/2013, in regime patrimoniale di comunione legale dei beni,
successivamente mutato in regime patrimoniale di separazione dei beni con atto pubblico notarile rep. n. 191 racc. n. 139 di data 22/01/2014 a rogito del
Notaio del distretto notarile di Venezia;
trascritto in Italia;
Persona_1
con la seguente figlia: , nata a [...] al Persona_2
Tagliamento (PN), il 14/01/2018;
e con il parere favorevole del Pubblico Ministero presso il Tribunale.
1 OGGETTO: separazione personale dei coniugi.
CONCLUSIONI: come da come da note di trattazione scritta in sostituzione di udienza del 28/07/2025 e cioè “
1) Autorizzarsi i coniugi a vivere separati nel pieno mutuo rispetto reciproco e sanza recriminazioni di sorta. Il signor conferma di aver già Parte_1
acconsentito all'allontanamento dalla casa coniugale, da parte della moglie,
che ha reperito una idonea abitazione per sé e per la figlia;
2) La casa già adibita ad abitazione familiare sita in Portogruaro (VE), Via
Mario Lovisa, n. 14, di esclusiva proprietà del GN , resta Parte_1
in uso e godimento allo stesso, che se ne è assunto ogni onere;
3) La minore sarà affidata in modalità condivisa ad Persona_2
entrambi i genitori, con collocazione prevalente ed anagrafica presso la madre.
I genitori si alterneranno con piena parità di tempi nella gestione della bambina, come attualmente stanno già facendo. La minore, nell'arco della settimana, trascorrerà presso entrambi i genitori uguali periodi di permanenza e di pernottamento, non calendarizzabili in giornate predeterminate, vista la natura dell'attività lavorativa svolta dalla madre, disciplinata da turni variabili. In ogni caso, il padre avrà diritto di vedere e tenere con sé la figlia ogni qualvolta lo desideri, previo accordo telefonico con la madre e comunque compatibilmente con gli impegni scolastici, sportivi e ludici della figlia. I
genitori gestiranno i tempi di permanenza con la minore nella piena collaborazione, evitando di pregiudicare gli impegni lavorativi di ciascuno ed i diritti a ferie e permessi lavorativi. Per le vacanze estive starà, Persona_2
previo accordo in merito al periodo, con ciascun genitore quindici giorni anche non consecutivi. Le vacanze natalizie e pasquali, così come le festività
infra annuali saranno equamente ripartite, ove possibile, tra i genitori, i quali cercheranno di garantire l'alternanza di permanenza con il minore,
compatibilmente con gli impegni lavorativi degli stessi e la calendarizzazione
2 delle ferie.
4) Le decisioni più importanti nell'interesse della figlia, relative all'educazione, alla formazione scolastica, alla salute, verranno assunte di comune accordo da entrambi i genitori, tenuto conto di quelle che saranno le capacità, l'inclinazione naturale e le aspirazioni della figlia. Sarà onere dei genitori quello di tenersi reciprocamente informati circa tutte le questioni relative all'interesse della figlia.
Entrambi i genitori avranno diritto di esercitare la responsabilità genitoriale sulla figlia per le questioni relative all'ordinaria amministrazione. I genitori si impegnano a consegnarsi vicendevolmente o comunque a mettere nella disponibilità dell'altro, appena sorga la necessità, la tessera sanitaria, il libretto delle vaccinazioni e la carta d'identità della minore e/o passaporto. In caso di pernotto della minore fuori casa, ciascun genitore dovrà comunicare all'altro il luogo in cui si trova;
5) I RI e provvederanno al mantenimento Parte_1 _1
in forma diretta della figlia nei tempi che trascorreranno con la stessa.
L'assegno unico e universale per il nucleo familiare, attualmente percepito dal
GN , sarà attribuito nel suo intero ammontare alla Parte_1
GNa , la quale avrà comunque titolo per chiedere in _1
autonomia detto contributo.
6) Le spese straordinarie saranno sopportate da entrambi i genitori nella misura del 50% ciascuno, per la disciplina delle stesse viene fatto riferimento al “Protocollo d'intesa tra magistrati e avvocati su spese straordinarie per i figli in
materia di separazione e divorzio” del Tribunale di Pordenone, siglato in data
22.02.2018, includendosi espressamente tra le spese straordinarie anche le spese di mensa scolastica della minore.
Le spese straordinarie dovranno essere rimborsate entro 15 giorni al genitore che le avrà anticipate, previa esibizione della relativa pezza giustificativa. I
3 genitori utilizzeranno l'applicazione “whatsapp”, o comunque il servizio di messaggistica (SMS) o di posta elettronica della rispettiva utenza mobile al fine di comunicare le spese straordinarie da contrarre e trasmettere la copia delle spese straordinarie sostenute e/o da sostenere.
7) Le detrazioni fiscali per i figli a carico verranno usufruite per il 50% da ciascun coniuge;
8) I genitori prestano reciproco assenso al rilascio ed al rinnovo dei passaporti e/o dei documenti equipollenti validi per l'espatrio, con espresso inserimento in essi dei nominativi della figlia minore. In caso di espatrio, il genitore espatriante avrà l'obbligo di informare l'altro genitore della tipologia di viaggio e del lavoro ove alloggerà con la minore, comunicando un tanto con un anticipo di almeno due settimane. In ogni caso i genitori concordano che eventuali viaggi all'estero potranno essere effettuati con la figlia nei luoghi che il Ministero dell'Interno italiano non qualifichi quali Paesi a rischio o non consigliati e ciò sia sotto il profilo politico sia sotto il profilo sanitario.
9) Le parti dichiarano di aver regolato ogni loro rapporto pandente di natura personale e patrimoniale e dichiarano, pertanto, di rinunciare ad ogni pretesa a titolo di mantenimento, essendo entrambi economicamente autosufficienti.
L'autovettura Toyota Yaris Tg DD943FK, di proprietà della GNa _1
, verrà attribuita in proprietà esclusiva alla stessa, mentre l'autovettura
[...]
Mazda CX30 Tg GJ150JV, verrà attribuita in proprietà esclusiva del GN
. Parte_1
I coniugi dichiarano di prestare la loro totale e completa acquiescenza all'emananda sentenza e di conseguenza di rinunciare a qualsiasi forma di impugnazione avverso la predetta”.
FATTO
I coniugi sopra indicati, con ricorso ex art. 473 bis.51 c.p.c. personalmente sottoscritto e depositato in data 07/04/2025, contenente l'indicazione delle
4 condizioni reddituali, patrimoniali e degli oneri a carico delle parti, hanno congiuntamente chiesto di ottenere la pronuncia di separazione alle condizioni riportate in epigrafe.
Le parti hanno, inoltre, chiesto di sostituire l'udienza con il deposito di note scritte, hanno dichiarato di non volersi riconciliare ed hanno provveduto al deposito della documentazione di cui all'art 473 bis.51 III c.p.c.
Con successive note scritte depositate in data 30/04/2025, in sostituzione dell'udienza, hanno confermato le condizioni concordate e con ordinanza del
05/08/2025, il Giudice relatore ha rimesso la causa al Collegio per la decisione.
Le parti hanno, altresì rinunciato all'impugnazione della sentenza.
DIRITTO
La domanda diretta ad ottenere la separazione personale merita di essere accolta in quanto, come dichiarato dai coniugi, la prosecuzione della convivenza è divenuta ormai da tempo intollerabile ex art. 151, primo comma,
c.c.
Il Tribunale, valutata la rispondenza delle condizioni all'interesse della prole e ravvisato che le clausole relative alla figlia non sono in contrasto con gli interessi della stessa, stima sussistenti i presupposti di legge per l'accoglimento delle concordi istanze.
La domanda congiunta dei coniugi può pertanto essere recepita in quanto regolamenta compiutamente le condizioni inerenti alla prole e ai rapporti economici.
P.Q.M.
Il Tribunale definitivamente pronunciando, così provvede:
1) dichiara la separazione personale tra e Parte_1 _1
, i quali hanno contratto matrimonio in Khmelnytskyy (Ucraina), in
[...]
data 21/08/2013, trascritto in Italia;
2) dispone l'annotazione della presente sentenza nei registri dello stato civile
5 del Comune di CONCORDIA IA (VE) - (registro degli atti di matrimonio dell'anno 2013, atto n. 19, parte 2, serie C) e degli ulteriori incombenti di legge;
3) omologa le condizioni di separazione inerenti alla prole ed ai rapporti economici e provvede in conformità alle condizioni da intendersi qui trascritte;
4) prende atto delle ulteriori statuizioni patrimoniali concordate tra le parti;
5) dà atto che le parti hanno rinunciato alla impugnazione della odierna sentenza;
6) nulla sulle spese.
Così deciso in Pordenone, in data 29/09/2025
IL GIUDICE REL. IL PRESIDENTE
dott.ssa Chiara Ilaria Risolo dott. Giorgio Cozzarini
6
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Tribunale Ordinario di Pordenone
Sezione Civile
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati:
dott. Giorgio Cozzarini Presidente
dott.ssa Giulia Dal Pos Giudice
dott.ssa Chiara Ilaria Risolo Giudice rel.
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile di I Grado iscritta al n. R.G. 1415/2025 promossa da:
(C.F. ) con il patrocinio Parte_1 C.F._1
dell'avv. LAURA DIANA, presso il quale ha eletto domicilio telematico;
ricorrente e
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. _1 C.F._2
LAURA DIANA, presso il quale ha eletto domicilio telematico;
ricorrente i quali hanno contratto matrimonio in Khmelnytskyy (Ucraina), in data
21/08/2013, in regime patrimoniale di comunione legale dei beni,
successivamente mutato in regime patrimoniale di separazione dei beni con atto pubblico notarile rep. n. 191 racc. n. 139 di data 22/01/2014 a rogito del
Notaio del distretto notarile di Venezia;
trascritto in Italia;
Persona_1
con la seguente figlia: , nata a [...] al Persona_2
Tagliamento (PN), il 14/01/2018;
e con il parere favorevole del Pubblico Ministero presso il Tribunale.
1 OGGETTO: separazione personale dei coniugi.
CONCLUSIONI: come da come da note di trattazione scritta in sostituzione di udienza del 28/07/2025 e cioè “
1) Autorizzarsi i coniugi a vivere separati nel pieno mutuo rispetto reciproco e sanza recriminazioni di sorta. Il signor conferma di aver già Parte_1
acconsentito all'allontanamento dalla casa coniugale, da parte della moglie,
che ha reperito una idonea abitazione per sé e per la figlia;
2) La casa già adibita ad abitazione familiare sita in Portogruaro (VE), Via
Mario Lovisa, n. 14, di esclusiva proprietà del GN , resta Parte_1
in uso e godimento allo stesso, che se ne è assunto ogni onere;
3) La minore sarà affidata in modalità condivisa ad Persona_2
entrambi i genitori, con collocazione prevalente ed anagrafica presso la madre.
I genitori si alterneranno con piena parità di tempi nella gestione della bambina, come attualmente stanno già facendo. La minore, nell'arco della settimana, trascorrerà presso entrambi i genitori uguali periodi di permanenza e di pernottamento, non calendarizzabili in giornate predeterminate, vista la natura dell'attività lavorativa svolta dalla madre, disciplinata da turni variabili. In ogni caso, il padre avrà diritto di vedere e tenere con sé la figlia ogni qualvolta lo desideri, previo accordo telefonico con la madre e comunque compatibilmente con gli impegni scolastici, sportivi e ludici della figlia. I
genitori gestiranno i tempi di permanenza con la minore nella piena collaborazione, evitando di pregiudicare gli impegni lavorativi di ciascuno ed i diritti a ferie e permessi lavorativi. Per le vacanze estive starà, Persona_2
previo accordo in merito al periodo, con ciascun genitore quindici giorni anche non consecutivi. Le vacanze natalizie e pasquali, così come le festività
infra annuali saranno equamente ripartite, ove possibile, tra i genitori, i quali cercheranno di garantire l'alternanza di permanenza con il minore,
compatibilmente con gli impegni lavorativi degli stessi e la calendarizzazione
2 delle ferie.
4) Le decisioni più importanti nell'interesse della figlia, relative all'educazione, alla formazione scolastica, alla salute, verranno assunte di comune accordo da entrambi i genitori, tenuto conto di quelle che saranno le capacità, l'inclinazione naturale e le aspirazioni della figlia. Sarà onere dei genitori quello di tenersi reciprocamente informati circa tutte le questioni relative all'interesse della figlia.
Entrambi i genitori avranno diritto di esercitare la responsabilità genitoriale sulla figlia per le questioni relative all'ordinaria amministrazione. I genitori si impegnano a consegnarsi vicendevolmente o comunque a mettere nella disponibilità dell'altro, appena sorga la necessità, la tessera sanitaria, il libretto delle vaccinazioni e la carta d'identità della minore e/o passaporto. In caso di pernotto della minore fuori casa, ciascun genitore dovrà comunicare all'altro il luogo in cui si trova;
5) I RI e provvederanno al mantenimento Parte_1 _1
in forma diretta della figlia nei tempi che trascorreranno con la stessa.
L'assegno unico e universale per il nucleo familiare, attualmente percepito dal
GN , sarà attribuito nel suo intero ammontare alla Parte_1
GNa , la quale avrà comunque titolo per chiedere in _1
autonomia detto contributo.
6) Le spese straordinarie saranno sopportate da entrambi i genitori nella misura del 50% ciascuno, per la disciplina delle stesse viene fatto riferimento al “Protocollo d'intesa tra magistrati e avvocati su spese straordinarie per i figli in
materia di separazione e divorzio” del Tribunale di Pordenone, siglato in data
22.02.2018, includendosi espressamente tra le spese straordinarie anche le spese di mensa scolastica della minore.
Le spese straordinarie dovranno essere rimborsate entro 15 giorni al genitore che le avrà anticipate, previa esibizione della relativa pezza giustificativa. I
3 genitori utilizzeranno l'applicazione “whatsapp”, o comunque il servizio di messaggistica (SMS) o di posta elettronica della rispettiva utenza mobile al fine di comunicare le spese straordinarie da contrarre e trasmettere la copia delle spese straordinarie sostenute e/o da sostenere.
7) Le detrazioni fiscali per i figli a carico verranno usufruite per il 50% da ciascun coniuge;
8) I genitori prestano reciproco assenso al rilascio ed al rinnovo dei passaporti e/o dei documenti equipollenti validi per l'espatrio, con espresso inserimento in essi dei nominativi della figlia minore. In caso di espatrio, il genitore espatriante avrà l'obbligo di informare l'altro genitore della tipologia di viaggio e del lavoro ove alloggerà con la minore, comunicando un tanto con un anticipo di almeno due settimane. In ogni caso i genitori concordano che eventuali viaggi all'estero potranno essere effettuati con la figlia nei luoghi che il Ministero dell'Interno italiano non qualifichi quali Paesi a rischio o non consigliati e ciò sia sotto il profilo politico sia sotto il profilo sanitario.
9) Le parti dichiarano di aver regolato ogni loro rapporto pandente di natura personale e patrimoniale e dichiarano, pertanto, di rinunciare ad ogni pretesa a titolo di mantenimento, essendo entrambi economicamente autosufficienti.
L'autovettura Toyota Yaris Tg DD943FK, di proprietà della GNa _1
, verrà attribuita in proprietà esclusiva alla stessa, mentre l'autovettura
[...]
Mazda CX30 Tg GJ150JV, verrà attribuita in proprietà esclusiva del GN
. Parte_1
I coniugi dichiarano di prestare la loro totale e completa acquiescenza all'emananda sentenza e di conseguenza di rinunciare a qualsiasi forma di impugnazione avverso la predetta”.
FATTO
I coniugi sopra indicati, con ricorso ex art. 473 bis.51 c.p.c. personalmente sottoscritto e depositato in data 07/04/2025, contenente l'indicazione delle
4 condizioni reddituali, patrimoniali e degli oneri a carico delle parti, hanno congiuntamente chiesto di ottenere la pronuncia di separazione alle condizioni riportate in epigrafe.
Le parti hanno, inoltre, chiesto di sostituire l'udienza con il deposito di note scritte, hanno dichiarato di non volersi riconciliare ed hanno provveduto al deposito della documentazione di cui all'art 473 bis.51 III c.p.c.
Con successive note scritte depositate in data 30/04/2025, in sostituzione dell'udienza, hanno confermato le condizioni concordate e con ordinanza del
05/08/2025, il Giudice relatore ha rimesso la causa al Collegio per la decisione.
Le parti hanno, altresì rinunciato all'impugnazione della sentenza.
DIRITTO
La domanda diretta ad ottenere la separazione personale merita di essere accolta in quanto, come dichiarato dai coniugi, la prosecuzione della convivenza è divenuta ormai da tempo intollerabile ex art. 151, primo comma,
c.c.
Il Tribunale, valutata la rispondenza delle condizioni all'interesse della prole e ravvisato che le clausole relative alla figlia non sono in contrasto con gli interessi della stessa, stima sussistenti i presupposti di legge per l'accoglimento delle concordi istanze.
La domanda congiunta dei coniugi può pertanto essere recepita in quanto regolamenta compiutamente le condizioni inerenti alla prole e ai rapporti economici.
P.Q.M.
Il Tribunale definitivamente pronunciando, così provvede:
1) dichiara la separazione personale tra e Parte_1 _1
, i quali hanno contratto matrimonio in Khmelnytskyy (Ucraina), in
[...]
data 21/08/2013, trascritto in Italia;
2) dispone l'annotazione della presente sentenza nei registri dello stato civile
5 del Comune di CONCORDIA IA (VE) - (registro degli atti di matrimonio dell'anno 2013, atto n. 19, parte 2, serie C) e degli ulteriori incombenti di legge;
3) omologa le condizioni di separazione inerenti alla prole ed ai rapporti economici e provvede in conformità alle condizioni da intendersi qui trascritte;
4) prende atto delle ulteriori statuizioni patrimoniali concordate tra le parti;
5) dà atto che le parti hanno rinunciato alla impugnazione della odierna sentenza;
6) nulla sulle spese.
Così deciso in Pordenone, in data 29/09/2025
IL GIUDICE REL. IL PRESIDENTE
dott.ssa Chiara Ilaria Risolo dott. Giorgio Cozzarini
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